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D.L.vo 422/1998
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Ultimo aggiornamento
03 maggio 2012

Circolare INPS n. 259 del 18 Dicembre 1998

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Oggetto: RISCOSSIONE UNIFICATA - DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1998, n. 422. Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472.

Codici Mod. F 24
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1. LA RISCOSSIONE UNIFICATA NEL 1999.

Il sistema di riscossione unificata, attivato dal mese di maggio 1998 per i contribuenti titolari di partita IVA relativamente ai versamenti da effettuare al Fisco, alle Regioni e all'INPS per i tributi e i contributi elencati nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, viene modificato, con decorrenza gennaio 1999, dalle disposizioni integrative e correttive contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo in oggetto. Dalla stessa decorrenza entrano inoltre in vigore alcune norme gia' contenute nel D. L.vo n. 241/1997.

In particolare, a partire dai pagamenti in scadenza nel mese di gennaio 1999:

  • Il sistema di versamento unitario e di compensazione di imposte e contributi e' esteso anche ai contribuenti non titolari di partita IVA;
  • Il termine di versamento, ad eccezione dei versamenti riguardanti le somme dovute a titolo di saldo ed acconto in base alle dichiarazioni annuali e dell'acconto IVA del mese di dicembre, viene portato al giorno 16 del mese di scadenza;
  • I versamenti unitari e la compensazione sono estesi anche all'INAIL, all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).

Relativamente ai soggetti ammessi alla compensazione, si fa riserva di ulteriori comunicazioni, non appena verra' pubblicato l'annunciato provvedimento normativo che estendera' la compensazione anche ai soggetti IRPEG fin dal 1999.
Per quanto riguarda gli adempimenti delle Banche, le nuove norme prevedono che le stesse dovranno versare gli importi riscossi tramite modello F24, alla tesoreria dello stato o alla cassa regionale siciliana di Palermo, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega.
Entro lo stesso termine dovranno inviare alla Struttura di Gestione i dati previsti dalle convenzioni, ovvero i dati riepilogativi e di dettaglio delle deleghe e delle somme incassate e riversate.
Al rispetto del termine di cui sopra sono tenute anche le Poste e i Concessionari della riscossione.

2. FORNITURA MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO (MOD. F24) A STRISCIA CONTINUA.

I modelli di pagamento a striscia continua sono stati approvvigionati e inviati alle Sedi Regionali dell'INPS in due versioni (lire ed euro).
Una ulteriore fornitura dei predetti modelli verra' effettuata entro il mese di aprile 1999.

3. MODELLI F24 PERSONALIZZATI INVIATI AI CONTRIBUENTI.

Sono in corso di stampa i modelli di pagamento da inviare preintestati alle aziende tenute alla presentazione del modello DM10/2 e ai committenti di collaborazione coordinata continuativa (5 mod. F24 per ogni azienda non automatizzata, 1 mod. F24 per ogni azienda automatizzata).
Si sta altresi' procedendo alla stampa e alla spedizione del modello F24 precompilato relativo alla quarta rata 1998 per i lavoratori autonomi in agricoltura e per i concedenti a compartecipazione familiare e piccola colonia, in sostituzione del modello F24 gia' in loro possesso e dei bollettini di conto corrente postale che non dovranno piu' essere utilizzati.
Entro il mese di gennaio 1999 verranno stampati ed inviati agli artigiani e ai commercianti i modelli F24 riferentesi alla quarta rata del contributo sul minimale di reddito dovuto per il 1998, il cui versamento deve essere effettuato entro il 16 febbraio 1999. I nuovi modelli sostituiscono i modelli F24 e i bollettini di c/c postale gia' in loro possesso che non dovranno piu' essere utilizzati.
Entro la stessa data saranno inviati ai pescatori autonomi i modelli F24 riferentesi alla contribuzione dovuta per il 1999.
I plichi inviati ai contribuenti contengono anche una lettera personalizzata e il fascicolo di istruzioni allegato alla presente circolare (allegato 2).
I modelli F24 personalizzati vengono inviati ai contribuenti nella sola versione "lire".
Per quanto concerne le successive spedizioni di modulistica personalizzata si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

4. PAGAMENTI IN "EURO".

A decorrere dal primo gennaio 1999, i contribuenti possono effettuare in "euro" i pagamenti tramite il modello F24.
In tal caso dovranno utilizzare l'apposita versione del modello F24, nel quale gli importi devono essere esposti arrotondati all'unita' di euro.
Il pagamento in euro e' ammesso se effettuato con assegno o mediante addebito in un conto corrente detenuto in euro.

4. PAGAMENTO DI IMPORTI DOVUTI PER NOTE DI RETTIFICA EMESSE DALL'INPS.

A partire dal 1999 i versamenti per rettifiche attive devono essere effettuati tramite modello F24. I contribuenti dovranno indicare nel modello "F24" la causale contributo "DMRA", il codice sede, la matricola dell'azienda, il periodo di riferimento del DM10 cui si riferisce la nota di rettifica e l'importo, arrotondato alle mille lire per eccesso o per difetto a seconda che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori a 500 lire, della nota di rettifica stessa.

5. VERSAMENTI ALL'INPS ESCLUSI DAL SISTEMA DI RISCOSSIONE UNIFICATA.

Allo stato della vigente normativa sono esclusi dalla procedura di riscossione unificata:

  1. Versamenti per i contributi dovuti dai datori di lavoro domestico;
  2. Versamenti per i contributi dovuti per i marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera straniera, in regime di iscrizione preventiva all’imbarco o di regolarizzazione successiva allo sbarco, di cui agli artt. 47-56 della legge 26.7.1984, n. 413 (vedi circolare n. 183 del 16.7.1992).
  3. Versamenti per contributi al Fondo Clero;
  4. Versamenti per la prosecuzione volontaria;
  5. Versamenti per riscatti, rendite, ricongiunzioni;
  6. Versamenti per regolarizzazioni, rateazioni, condoni
  7. Qualsiasi altro versamento all’Istituto non espressamente individuato dalla normativa in oggetto.

6. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI DM10/2.

Si conferma che allo stato attuale il termine per la presentazione delle denunce di modello DM10/2 e’ lo stesso termine legale previsto per il pagamento (giorno 16 del mese di scadenza).

7. FASCICOLO DI ISTRUZIONI PER I CONTRIBUENTI.

E' stato predisposto un fascicolo di istruzioni per i contribuenti che viene inserito nei plichi contenenti i modelli F24 personalizzati inviati ai contribuenti a cura della Direzione Generale.
Il fascicolo di istruzioni e' disponibile sul sito intranet della Direzione Centrale Entrate Contributive (
Ftp://www.0023.inps), nella directory "riscunif99", che contiene anche lo scadenziario 1999 e prospetti illustrativi della riscossione unificata 1999. Gli stessi documenti verranno inoltre resi disponibili a breve sul sito internet dell'Istituto (www.inps.it).

IL DIRETTORE GENERALE
Trizzino

 
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