CCDN CONCERNENTE LA MOBILITA' DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL C.C.N.D. SOTTOSCRITTO IN DATA 20/1/1998L'anno 1999 il giorno 7 del mese di gennaio, in roma, presso il
ministero della pubblica istruzione, in sede di negoziazione decentrata a livello
ministeriale,
tra
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione
decentrata a livello ministeriale
ed
i rappresentanti della delegazione sindacale, risultanti
dall'allegato 1 al presente contratto integrativo,
tenuto conto,
tra l'altro, delle nuove disposizioni introdotte dal
regolamento sul dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, d.p.r. 18 giugno
1998 n.233 e dall'art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 in merito all'organico
funzionale d'istituto.
Si concorda quanto segue:
le disposizioni contenute nel C.C.N.D. sottoscritto in
data 20/1/1998 trovano applicazione anche per l'anno scolastico 1999/2000 con le
integrazioni, le modifiche e le soppressioni previste dal presente contratto nei
rispettivi seguenti articoli
- ART. 2 - PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO
E DOCENTE DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO
1. Per l'a.s. 1999/2000 si applicano al personale
dirigente scolastico e docente appartenente ai ruoli delle province autonome di bolzano e
trento le disposizioni della contrattazione collettiva provinciale in materia di mobilita'
prevista rispettivamente dal:
- dl.vo 24.07.1996, n.433;
- dl.vo 24.07.1996, n.434.
2. Ai fini della complessiva mobilita' interprovinciale
si applicano le disposizioni contenute nel presente contratto.
- ART. 2BIS - EFFETTI SULLA MOBILITA' DEI
PIANI DI DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
1. I piani provinciali di dimensionamento della rete
scolastica di cui al comma 8 dell'art. 3, d.p.r. 18 giugno 1998 n. 233 hanno effetto sulle
operazioni di mobilita' del personale della scuola per l'anno scolastico 1999/2000
soltanto se definiti e acquisiti al sistema informativo entro il termine del 31 marzo
1999.
2. Nel caso in cui i piani provinciali definiti tempestivamente determinino la conseguenza
che alcune preferenze "puntuali" ( cioè relative a singole istituzioni
scolastiche) risultano non più soddisfacibili, in quanto oggetto del dimensionamento
stesso, i provveditori agli studi, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo,
comunicheranno agli aspiranti al trasferimento il venire meno delle preferenze a suo tempo
espresse. A loro volta i dirigenti scolastici, il personale docente ed a.t.a. coinvolti
potranno integrare l'originaria domanda con altre preferenze nei termini previsti
dall'o.m..
3. I piani provinciali di dimensionamento definiti successivamente al 31 marzo 1999
vengono acquisiti al sistema informativo, ma producono i conseguenti effetti sulle
operazioni di mobilita' del personale della scuola nell'anno scolastico 2000/2001.
TITOLO I - PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO
(1)
- ART. 3 - TRASFERIMENTI A DOMANDA E
D'UFFICIO - DESTINATARI
1. I trasferimenti a domanda e d'ufficio avvengono
- tenuto conto del punteggio attribuito a ciascun aspirante in conformita' alle tabelle di
valutazione dei titoli, allegati a e b - nei seguenti ambiti:
- Direzioni didattiche e istituti comprensivi (2) richiamati
dall'art.2, comma 5 del d.p.r. 18 giugno 1998 numero 233 comprendenti sezioni di scuola
materna e/o classi di scuola elementare e classi di scuola media;
- Scuole secondarie di i grado e istituti comprensivi (2)
richiamati dall'art.2, comma 5 del d.p.r. 18 giugno 1998 numero 233 comprendenti sezioni
di scuola materna e/o classi di scuola elementare e classi di scuola media(3);
- Istituti, nella secondaria di secondo grado, alla cui
presidenza si accede mediante la partecipazione ad un unico concorso e istituti di
istruzione secondaria superiore (2) richiamati dall'art.2, commi 5 e 6 del d.p.r. 18
giugno 1998 numero 233, comprendenti classi di istituti secondari di ii grado di diverso
ordine e tipo (allegato 'e' (*) all'o.m. n.11 del 14 gennaio 1998) (3).
2. Idem
Note ...............
(1) idem
(2) le scuole verticalizzate e gli istituti di scuola secondaria di ii grado, che, a
seguito dei piani di razionalizzazione attuati negli anni precedenti, gia' comprendono
scuole di diverso ordine e/o tipo, sono assimilati ai fini della mobilita' rispettivamente
agli istituti comprensivi e agli istituti di istruzione secondaria superiore comprensivi
di scuole di diverso ordine e/o tipo.
(3) gli istituti comprensivi richiamati dall'art.2, comma 5 del d.p.r. 18 giugno 1998
numero 233 comprendenti sezioni di scuola materna e/o classi di scuola elementare e classi
di scuola media possono essere richiesti e assegnati ai vicerettori dei convitti nazionali
e degli educandati femminili. Gli istituti di istruzione secondaria superiore richiamati
dall'art.2, commi 5 e 6 del d.p.r. 18 giugno 1998 numero 233, comprendenti classi di
istituti secondari di ii grado di diverso ordine e tipo possono essere richiesti e
assegnati ai rettori dei convitti nazionali e degli educandati femminili.
(*) Nota bene: Nell'allegato 'E' le tipologie di presidenza per convitti ed educandati
femminili dovranno essere differenziate per il ruolo di Rettore e Vice-Rettore.
- ART. 4 - PASSAGGI DI PRESIDENZA E DI
DIREZIONE - DESTINATARI
1. Idem
2. Nella domanda di passaggio di presidenza non sono esprimibili preferenze che si
riferiscono ad istituti comprensivi e/o ad istituti di istruzione secondaria superiore di
cui all'art. 3 del presente contratto, in quanto tali istituti si raggiungono solo per
trasferimento, tranne nei casi previsti dai successivi commi 3 e 4.
3. I direttori didattici e i presidi della scuola media aventi titolo al passaggio di
presidenza nella scuola secondaria di ii grado, potranno indicare, nella domanda di
passaggio le istituzioni di cui sono in possesso del titolo richiesto e gli istituti di
istruzione secondaria superiore comprensivi di scuole di diverso ordine e/o tipo per i
quali sono in possesso dei requisiti per l'accesso ad una delle tipologie che fanno parte
dell'istituto comprensivo.
4. I presidi della scuola secondaria di II grado aventi titolo al passaggio di presidenza
nella scuola elementare o secondaria di i grado, potranno indicare, nella domanda di
passaggio, tra le preferenze, oltre le istituzioni per le quali sono in possesso del
titolo richiesto, anche tutti gli istituti comprensivi di sezioni di scuola materna e/o
classi di scuola elementare e classi di scuola media.
- ART. 6 - DISPONIBILITA' PER I PASSAGGI
1. I passaggi del personale dirigente scolastico sono
disposti, sulla base di graduatorie nazionali comprendenti tutti gli aspiranti al
passaggio, sul 100 % dei posti disponibili all'inizio delle operazioni di mobilita', dopo
aver detratto per ogni tipologia il numero dei posti necessari all'esaurimento delle
graduatorie per le quali esistano ancora idonei da nominare.
Ai fini della formulazione di ciascuna graduatoria si tiene conto degli stessi punteggi
attribuiti per i trasferimenti con esclusione di quelli per esigenze di famiglia.
2. Soppresso
3. Soppresso
4. Il personale dirigente scolastico, in possesso dei requisiti previsti dal precedente
art. 4, qualora richieda il passaggio partecipa, per le preferenze espresse nell'ambito
della provincia di appartenenza, con precedenza rispetto ai trasferimenti a domanda da
altra provincia, se rientra in una delle seguenti situazioni:
- Il dirigente e' titolare di direzione didattica ovvero di
scuola media e l'insieme dei titolari appartenenti alle due tipologie di presidenza
risulta in esubero nella provincia rispetto all'organico complessivo delle suddette
tipologie all'inizio delle operazioni di movimento (1) .
- Il dirigente e' titolare di presidenza nell'ambito della
scuola secondaria di II grado e l'insieme dei titolari appartenenti a tutte tipologie di
presidenza del II grado risulta in esubero nella provincia rispetto all'organico
complessivo delle suddette tipologie all'inizio delle operazioni di movimento (2).
La precedenza viene assegnata ad un numero di dirigenti
scolastici pari alla consistenza dell'esubero accertata all'inizio delle operazioni di
mobilita', ed in base al punteggio attribuito a domanda.
Note ...............
(1) La precedenza viene riconosciuta in ingresso per
qualsiasi tipologia di presidenza della scuola secondaria di II grado.
(2) La precedenza viene riconosciuta in ingresso per direzioni didattiche ovvero
presidenze della scuola secondaria di I grado.
- ART. 7 - ORDINE DI TRATTAMENTO DELLE
DOMANDE E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLA SEDE
1. Idem
2. idem
3. Sostituire le parole finali "ENTRO LA DATA DI INIZIO DELLE OPERAZIONI DI
MOVIMENTO." Con le parole "entro la data del 31/3/1999.".
4. Idem
4-bis. Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa
nella domanda di trasferimento e di passaggio, verranno attribuite, nell'ordine previsto
dal b.u. anagrafe delle scuole:
- Prima tutte le istituzioni scolastiche che non siano
istituti comprensivi di circoli didattici e scuole medie o istituti comprensivi di
istruzione secondaria superiore;
- Successivamente tutti gli istituti comprensivi (1).
Analogamente nel trattamento d'ufficio, i suddetti
criteri vengono applicati nell'ambito di ogni comune esaminato nella catena di
viciniorità.
5.Soppresso
6.Idem
7.Idem
Note ...............
(1) nelle domande di passaggio gli istituti compresivi
verranno cosiderati solo nei casi previsti dall' art. 4 commi 3 e 4.
- ART. 8 - PRECEDENZE
Il comma 1 lettera A) punto 1) è cosi modificato:
1. A) - 1) il personale dirigente scolastico perdente
posto ha titolo a rientrare, con precedenza, nella scuola derivante dalla fusione, qualora
la relativa direzione si renda disponibile nel corso dei movimenti o nel quinquennio
successivo. Analoga precedenza viene riconosciuta nei casi di perdita di posto per
soppressione di scuole con aggregazione ad un istituto dello stesso ordine, grado e tipo,
funzionante nello stesso comune.le suddette disposizioni sono valide anche nel caso di
istituzioni scolastiche derivanti dall'applicazione dei piani di dimensionamento.
Note ...............
Le note 5 e 6 sono cosi' modificate:
(5) il/la
sottoscritt...............................................................................
Direttore didattico/preside di ruolo nella scuola o istituto
............................................... Aspirante al trasferimento per l'anno
scolastico.........., Avendo chiesto di beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33
della legge n. 104/92, dichiara sotto la propria responsabilita', ai sensi della legge n.
15/68 modificata ed integrata dalle leggi n. 127/97, n. 191/98 e dal d.p.r. 403/98, di
essere effettivamente convivente con il/la sig.
......................................................................... (specificare la
relazione di parentela o
affinita')................................................................, Unitamente
al/alla quale abita nel comune di
................................via..................................e che la descritta
situazione risulta agli atti dell'anagrafe del comune di.......................... Avendo
il/la sottoscritt... Adempiuto alle prescrizioni indicate dall'art. 13 del d.p.r.
30.5.1989 n. 223.
In fede
firma
(6) il/la/ i/le
sottoscritt............................................................................ (
specificare la relazione di parentela o affinita')
........................................................... Convivente/i con il/la sig.
............................................. (familiare disabile ) unitamente al/alla
quale abita nel comune di ..................................... Via
.................................................................. Dichiara /dichiarano,
sotto la propria responsabilita', ai sensi della legge n. 15/68 modificata ed integrata
dalle leggi n. 127/97, n. 191/98 e dal d.p.r. 403/98, di non essere nelle condizioni di
prestare assistenza continuativa al familiare disabile per i seguenti
motivi..............................................................................................................................,
E pertanto di non avvalersi dei benefici previsti nell'art. 33 della legge 104/92 e di non
essersene avvalso/a/ e/i in precedenza.
in fede
firma
- ART. 12 - UNIFICAZIONI DI DIREZIONI E
PRESIDENZE
1. In tutti i casi in cui vengono posti in essere
provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica al fine di unificare due o più
istituzioni scolastiche di uguale o diverso ordine e grado , sulle quali insistono
titolari, e' considerato perdente posto il dirigente scolastico, graduato in base alle
precedenze di cui alla lettera b) dell'art. 8 del presente contratto integrativo e del
punteggio determinato secondo la tabella per i trasferimenti d'ufficio "allegato
b", con minor punteggio.
2. Idem
3. I titolari delle istituzioni soggette al piano di dimensionamento saranno invitati dal
competente provveditore agli studi a produrre i titoli previsti dall'apposita tabella di
valutazione per il trasferimento d'ufficio (all. B) entro 5 giorni dalla notifica del
relativo provvedimento.
3bis. Il provveditore agli studi compilera' due distinte graduatorie provinciali: una
comprendente i dirigenti delle scuole elementari e delle secondarie di i grado, l'altra i
dirigenti della scuola secondaria di secondo grado indipendentemente dall'ordine e tipo.
4. Idem
5. Idem
6. Le graduatorie dovranno essere pubblicate all'albo del provveditorato agli studi entro
la data prevista dall' o.m.
7. Si sostituisce la frase "entro 3 giorni dalla data di pubblicazione" con
"entro 5 giorni dalla data di pubblicazione" e la frase "il quale nei due
giorni successivi provvede alle eventuali rettifiche" con "il quale nei 5 giorni
successivi provvede alle eventuali rettifiche".
8. Tutti i dirigenti scolastici titolari di istituzioni oggetto di provvedimenti di
dimensionamento devono presentare domanda di trasferimento, compilando obbligatoriamente
la sezione del modulo domanda riguardante la situazione di "perdente posto". In
particolare, devono riportare il punteggio calcolato secondo le tabelle di valutazione per
il trasferimento d'ufficio allegato "b". Coloro i quali abbiano interesse a
permanere in una delle istituzioni oggetto del dimensionamento, in cui e' coinvolta la
propria scuola, prioritariamente rispetto alle altre preferenze espresse nel modulo
domanda, devono rispondere negativamente alla domanda riportata nell'altra casella della
predetta sezione.
9. Soppresso
10. I dirigenti di cui al precedente comma 8, ai fini dell'eventuale assegnazione
prioritaria nella o nelle istituzioni scolastiche risultanti dalla operazione di
dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola, vengono graduati, nel corso dei
movimenti, in base alle precedenze previste nella lettera b) dell'art. 8 del presente
contratto ed in base al punteggio di "perdente posto". Nel caso in cui il
predetto provvedimento di dimensionamento riguardante piu' istituti determini la
permanenza di due o piu' istituzioni scolastiche, l'assegnazione effettuata secondo i
criteri di cui sopra tiene conto della precedente titolarita' del dirigente scolastico non
perdente posto, laddove il proprio istituto rimane sede di personale direttivo. Nel caso
contrario l'assegnazione all'istituto, tra quelli derivanti dal dimensionamento, avviene
secondo l'ordine espresso a domanda ovvero secondo l'ordine del bollettino ufficiale delle
scuole.
11. Soppresso
12. Soppresso
13. Sostituire le parole iniziali "il dirigente scolastico perdente posto" con
le parole "il dirigente scolastico di cui al precedente comma 8".
14. Soppresso
15. Sostituire le parole "perdente posto di titolarita' per soppressione
dell'istituzione scolastica" con "la cui scuola di titolarita' e'
coinvolta in operazioni di dimensionamento della rete scolastica" e sostituire
le parole "notificheranno agli interessati la loro posizione di perdente posto e
" con "comunicheranno agli interessati la loro posizione e ".
16. Idem
17. Il dirigente scolastico beneficiario della precedenza di cui alla lettera b) dell'art.
8, non dovra' essere inserito nella graduatoria provinciale dei perdenti posto da
trasferire d'ufficio.
18. Soppresso
19. Soppresso
ART. 13 - ORDINE DELLE OPERAZIONI
Nel comma 1: i punti 16) e 17) sono cosi' modificati:
16) Trasferimenti d'ufficio in comuni di altra provincia,
rispetto a quella di appartenenza, nell'ambito della stessa regione, dei direttori o
presidi perdenti posto che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non
sono stati soddisfatti per le preferenze espresse e non abbiano trovato posto nel corso
delle operazioni di cui ai precedenti punti 5) e 7), beneficiari della precedenza di cui
alla lettera b) dell'art.8, secondo l'ordine ivi indicato. Pertanto, detto trasferimento
d'ufficio in comune di altra provincia della regione del perdente posto non potra' avere
luogo fino a quando esista la possibilita' di trasferimento d'ufficio nell'ambito della
provincia di appartenenza;
17) Trasferimenti d'ufficio in comuni di altra provincia, rispetto a quella di
appartenenza, nell'ambito della stessa regione, dei direttori o presidi perdenti posto che
non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per
le preferenze espresse e non abbiano trovato posto nel corso delle operazioni di cui ai
precedenti punti 6) e 8). Pertanto, detto trasferimento d'ufficio in comune di altra
provincia della regione del perdente posto non potra' avere luogo fino a quando esista la
possibilita' di trasferimento d'ufficio nell'ambito della provincia di appartenenza;
Nel punto 18) la frase "dell' art. 8 lettera b"
e' sostituita con: "dell' art. 6".
Il comma 4 è cosi' modificato:
4. I trasferimenti d'ufficio di cui ai precedenti punti
16) e 17) vengono disposti sulla base di apposite tabelle di viciniorita' tra province
(nell'ambito della stessa regione) gia' predisposte per l'assegnazione della sede ai
beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 8 bis della legge n. 426/88, partendo dalla
provincia di titolarita'. Nell'ambito della provincia cosi' individuata il trasferimento
sara' disposto tenendo conto dell'ordine indicato nel b.u. delle scuole.
5. Il trasferimento dei presidi della scuola secondaria
di ii grado verso istituti di istruzione secondaria superiore comprensivi di scuole di
diverso ordine e/o tipo, viene disposto secondo le seguenti modalita' :
Inizialmente le operazioni di cui ai punti da 1) a 15) vengono disposti per i presidi che
si muovono per trasferimento verso istituti comprendenti la propria tipologia di
titolarita'. Successivamente le stesse operazioni vengono disposte per i presidi che si
muovono per trasferimento verso istituti non comprendenti la propria tipologia di
titolarita'.
Analogamente le operazioni di cui ai punti da 16) a 26) - con l'esclusione dei punti 18) e
19), attinenti a passaggi di presidenza - vengono disposte per i presidi che si
muovono per trasferimento verso istituti comprendenti la propria tipologia di titolarita'.
Successivamente le stesse operazioni vengono disposte per i presidi che si muovono per
trasferimento verso istituti non comprendenti la propria tipologia di titolarita'.
- ART. 15 - ASSEGNAZIONE DI SEDE
Nel comma 1: la lettera D) è cosi modificata:
D) Presidi che cessano dalla destinazione all'estero, nel
caso in cui il servizio sia durato oltre un triennio (art. 10 d.p.r. 23/1/1967, n.215);
E) Soppressa
F) soppressa
- ART. 18 - UTILIZZAZIONE ANNUALE DEL
PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO
1. Il personale dirigente scolastico trasferito
d'ufficio, o a domanda condizionata, ai sensi del precedente articolo 13 punti 16) e 17),
in un comune di una provincia diversa da quella di titolarita', puo' essere utilizzato a
domanda prima delle operazioni di assegnazione provvisoria, su qualsiasi direzione
didattica o presidenza comunque disponibile per l'intero anno scolastico nella provincia
di provenienza o confinante. L'utilizzazione e' consentita anche nei casi in cui il
trasferimento d'ufficio sia avvenuto nell'ambito della provincia di titolarita'.
2. Idem
3. Idem
4. Idem
5. I direttori didattici e i presidi di scuola media possono essere utilizzati a domanda
nella direzione di istituzioni comprensive di scuola materna, elementare e media a
prescindere dai requisiti previsti dal precedente comma. I presidi di istituti di
istruzione secondaria di ii grado possono essere utilizzati a domanda negli istituti
comprensivi di diverso ordine e/o tipo di istruzione secondaria superiore a prescindere
dai requisiti previsti dal precedente comma.
6. Soppresso
7. Idem
8. Idem
9. Soppresso
- ART. 19 - ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
Viene aggiunto il comma 9:
9. I direttori didattici e i presidi di scuola media
possono essere assegnati a domanda nella direzione di istituzioni comprensive di scuola
materna, elementare e media a prescindere dai requisiti previsti dal precedente comma. I
presidi di istituti di istruzione secondaria di ii grado possono essere assegnati a
domanda negli istituti comprensivi di diverso ordine e/o tipo di istruzione secondaria
superiore a prescindere dai requisiti previsti dal precedente comma.
TITOLO II - PERSONALE DOCENTE
ART. 21 - DESTINATARI
1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai
passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti di ruolo con sede
definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale della
scuola, ai docenti gia' titolari sui posti della dotazione organica provinciale della
scuola materna, tutti in soprannumero sull'organico di diritto a seguito della
soppressione dei posti d.o.p. per effetto dell'entrata in vigore dell'organico funzionale
di circolo previsto dall'art. 40 della l.27/12/97 n° 449, a quelli trasferiti per
compensazione nonche' a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali possono
partecipare alle operazioni di trasferimento e di passaggio contestualmente ai docenti di
ruolo con sede definitiva.
2. Idem
3. Idem
4. Per effetto dell'istituzione dell'organico funzionale di circolo, i docenti della
scuola materna (ivi compresi i docenti di sostegno e di tipo posto speciale) assumeranno
dal primo settembre 1999 la titolarita' sul circolo didattico. Per realizzare tali
finalita' e' necessario operare in due fasi:
- La mobilita' per il 1999/2000 e' indirizzata soltanto
verso la titolarita' su circolo;
- Ai docenti della scuola materna, che dopo le operazioni di
mobilita' risultano ancora titolari su scuola, sara' attribuita la titolarita' sul
corrispondente circolo.
A tale principio fanno eccezione, come stabilito al
successivo articolo, i docenti titolari di ruolo speciale su scuole speciali.
I docenti della scuola materna titolari nelle scuole aggregate alle scuole medie,
attraverso le predette due fasi, acquisiscono la titolarita' sull'organico funzionale
assegnato alla scuola comprensiva per la scuola materna appartenente alla scuola
comprensiva.
4bis. Per effetto dell'applicazione dell'organico funzionale di circolo, i docenti della
scuola elementare sono titolari sul circolo didattico (ivi compresi i docenti titolari su
tipo posto speciale). A tale principio fanno eccezione i docenti titolari di ruolo
speciale su scuole speciali, su posti distrettuali per l'istruzione e la formazione in
eta' adulta, su posti attivati presso strutture ospedaliere, nonche' su posti
dell'organico dei plessi ubicati in comuni di montagna e in piccole isole, che non sono
sede di circolo.
Nella scuola elementare per l'a.s. 1999/2000 i plessi ubicati in comuni di montagna e in
piccole isole continuano ad essere sede di organico e dunque esprimibili ed assegnabili
durante le operazioni di mobilità secondo i criteri descritti nel vigente c.c.n.d. sulla
mobilità.
Dopo le operazioni di mobilità per l'a.s. 1999/2000 tutto il personale titolare su tali
plessi acquisirà la titolarità sul corrispondente circolo didattico con decorrenza
giuridica 1 settembre 1999, ma potrà comunque usufruire della precedenza assoluta in fase
di assegnazione di sede sullo stesso plesso da parte del dirigente scolastico.
5. Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di
circolo ed in conformita' al piano annuale delle attivita' deliberato dal collegio
docenti, assegna gli insegnanti di scuola elementare ai plessi ed alle attivita'
assicurando il rispetto della continuita' didattica, in coerenza con quanto previsto sulla
stessa dalla progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal collegio docenti. La
continuita', in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso, formulata
dal singolo docente, non puo' essere considerata elemento ostativo. Il dirigente
scolastico operera' valorizzando, altresi', le competenze professionali in relazione agli
obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle
esigenze manifestate dai singoli docenti. L'assegnazione ai plessi ed alle attivita' del
circolo, anche su richiesta degli interessati, e' da effettuarsi con priorita' per i
docenti gia' titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima
volta dell'organico funzionale di circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei
criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l'assegnazione sara' disposta sulla base
della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle
utilizzazioni allegata al c.c.d.n. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente. Sulle predette operazioni sono attuate le modalita' di
informazione e di esame previste dall' art. 9 del c.c.n.l..
5bis. Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di
circolo ed in conformita' al piano annuale delle attivita' deliberato dal collegio
docenti, assegna gli insegnanti di scuola materna alle scuole ed alle attivita'
assicurando il rispetto della continuita' didattica, in coerenza con quanto previsto sulla
stessa dalla progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal collegio docenti. La
continuita', in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altra scuola, formulata
dal singolo docente, non puo' essere considerata elemento ostativo. Il dirigente
scolastico operera' valorizzando, altresi', le competenze professionali in relazione agli
obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle
esigenze manifestate dai singoli docenti. L'assegnazione alle scuole del circolo, anche su
richiesta degli interessati, e' da effettuarsi con priorita' per i docenti gia' titolari
su tali scuole, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta
dell'organico funzionale di circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri
sopra descritti. In caso di concorrenza l'assegnazione sara' disposta sulla base della
graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle
utilizzazioni allegata al c.c.d.n. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente. Sulle predette operazioni sono attuate le modalita' di
informazione e di esame previste dall' art. 9 del c.c.n.l..
6. I docenti di scuola materna, gia' titolari di organico sede nelle scuole del circolo,
con l'acquisizione della titolarita' sul circolo didattico, non sono individuati come
perdenti posto ai fini delle operazioni di mobilita' per l'anno scolastico 1999/2000.
CAPO I -DETERMINAZIONE DELLE
DISPONIBILITA' PER I MOVIMENTI
ART. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE
DISPONIBILITA' PER I MOVIMENTI
1. Idem
2. Idem
3. Sono utilizzabili ai fini dei trasferimenti e dei passaggi i posti e le cattedre, ivi
comprese quelle costituite totalmente o parzialmente con ore di insegnamento in classi
funzionanti a tempo prolungato o in classi che attuano la sperimentazione di cui all'art.
278 del d.l.vo n. 297/94 e i posti d'insegnamento che risultino vacanti nelle dotazioni
organiche determinate dai provveditorati agli studi. Le cattedre ed i posti di cui al
presente comma sono quelli compresi nella pianta organica relativa all'organico di diritto
stabilito e valido per l'a.s. dal quale decorrono i movimenti medesimi.
Sono posti d'insegnamento quelli costituiti con:
- Attivita' di sostegno
- Corsi per l'istruzione e la formazione dell'eta' adulta
- Dotazioni organiche provinciali
- Posti per l'insegnamento della lingua straniera
appartenenti all'organico funzionale di circolo della scuola elementare
- Posti attivati presso strutture ospedaliere (scuola
elementare e media) .
- Posti attivati presso strutture carcerarie (con esclusione
di quelli della scuola elementare, per i quali esiste il ruolo speciale).
Per la scuola elementare, ai fini dei trasferimenti e dei
passaggi, sono utilizzabili i posti dell'organico funzionale di circolo stabilito e valido
per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi - ivi compresi i posti per
l'insegnamento della lingua straniera -, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i
posti attivati presso strutture ospedaliere, i posti dell'organico dei plessi ubicati in
piccole isole e in comuni montani, che non sono sede di circolo, i posti di ruolo speciale
in scuole speciali, nonche' i posti per l'istruzione e la formazione dell'eta' adulta.
Per la scuola elementare i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti
dell'organico funzionale, individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili
mediante l'indicazione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di circolo. I
posti per l'insegnamento della lingua straniera dell'organico funzionale di circolo sono
richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per
l'insegnamento della lingua straniera(1).
L'organico funzionale dei plessi aggregati a scuole medie e' richiedibile mediante
l'indicazione del plesso al quale e' amministrativamente assegnato l'organico funzionale
medesimo.
Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola materna sono utilizzabili i posti
dell'organico funzionale, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, ed i posti di
ruolo speciale in scuole speciali stabiliti per l'anno scolastico dal quale decorrono i
movimenti medesimi. I posti dell'organico funzionale, di sostegno e di tipo speciale,
individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l'indicazione del
codice e della dizione in chiaro del circolo medesimo. L'organico funzionale delle sezioni
aggregate a scuole medie e' richiedibile mediante l'indicazione del codice al quale e'
assegnato l'organico funzionale medesimo.
Inoltre, ai fini del trasferimento provinciale, oltre ai posti di organico-sede e di
dotazione organica provinciale (d.o.p.) - con l'esclusione della scuola materna ed
elementare - vacanti individuati nel precedente articolo sono disponibili i posti
che si rendono vacanti per effetto del trasferimento medesimo.
I docenti di scuola materna, gia' titolari sui posti di tipo comune, di sostegno e di tipo
speciale dell'organico delle scuole appartenenti al circolo, che ottengono il
trasferimento in altro circolo, incrementano la disponibilita' dei posti dell'organico
funzionale del circolo di titolarita'; anche tale disponibilita' e' utilizzabile per le
operazioni di mobilita'.
Si puo' dar luogo a trasferimenti da fuori provincia ed a passaggi solo dopo la completa
sistemazione, sia mediante trasferimento a domanda che mediante trasferimento d'ufficio,
dei docenti soprannumerari sull'organico sede provinciale e sulla dotazione organica
provinciale (d.o.p.); per la scuola materna si puo' dar luogo ai trasferimenti da fuori
provincia ed ai passaggi solo dopo la completa sistemazione, sia mediante trasferimento a
domanda, che mediante trasferimento d'ufficio, dei docenti appartenenti alla soppressa
dotazione organica provinciale.
4. Idem
5. Idem
6. Idem
7. Idem
8. Idem
Note ...............
(1) titoli richiesti: a) superamento concorso per esami e
titoli a posti d'insegnante elementare con il superamento anche della prova facoltativa di
lingua straniera; oppure b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica in
servizio autorizzati dal ministero; oppure c) possesso dei titoli accademici specifici;
oppure d) certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo
di servizio di almeno 5 anni prestato all'estero con collocamento fuori ruolo
relativamente all'area linguistica della zona in cui e' stato svolto il servizio
all'estero.
ART. 23 - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE -
1. Idem
2. Gli accantonamenti di cui al presente articolo, per quanto riguarda la scuola materna,
dovranno essere effettuati solo su posti dell'organico funzionale di circolo. Per la
scuola elementare l'accantonamento dovra' essere effettuato sui posti dell'organico
funzionale di circolo - con l'esclusione dei posti per l'insegnamento della lingua
straniera -, sui posti di tipo comune dell'organico dei plessi ubicati in piccole isole e
nei comuni di montagna, che non siano sede di circolo, e sui posti per l'istruzione e la
formazione dell'eta' adulta. La riserva e l'indisponibilita' dei posti accantonati va
riferita solo al numero di essi e non anche alla disponibilita' delle sedi.
3. L'eventuale trasferimento a domanda e d'ufficio nell'ambito della provincia da posto di
tipo speciale o ad indirizzo differenziato ovvero di sostegno a posto di tipo comune, pur
non alterando il numero dei posti globalmente accantonati, ne puo' variare la tipologia.
Pertanto al termine dei movimenti, pur avendo effettuato accantonamenti solo sulla
tipologia di posto comune, potranno di fatto risultare accantonati anche posti di
tipologia diversa. Nel corso dei movimenti interprovinciali dovra' altresi' tenersi conto
delle unita' di personale perdente posto di scuola speciale o ad indirizzo didattico
differenziato e di sostegno, che non potendo essere trasferite d'ufficio sulla medesima
tipologia di posto di insegnamento o su altra tipologia corrispondente per mancanza di
disponibilita', dovranno essere sistemate su posti di tipo comune. Qualora, per effetto
dei trasferimenti disposti venga ad essere modificata la tipologia dei posti di scuola
speciale, di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato eventualmente indicata nei
bandi di concorso, i provveditori agli studi potranno procedere alla rettifica puntuale
dei singoli trasferimenti effettuati sui posti predetti, al fine di garantirne l'effettiva
disponibilita' per le nomine dei vincitori.
4. Qualora il numero dei posti da accantonare sia superiore al numero di posti di tipo
comune inizialmente disponibili e, per la scuola elementare, dei posti dell'organico
funzionale di circolo - con l'esclusione dei posti per l'insegnamento della lingua
straniera -, dei posti comuni dell'organico dei plessi ubicati in piccole isole e nei
comuni di montagna, che non siano sede di circolo e dei posti per l'istruzione e la
formazione dell'eta' adulta, non sara' consentito l'ingresso nella provincia su posto
comune fino a quando, a seguito di eventuali trasferimenti in uscita dalla provincia
medesima, non si venga a determinare una disponibilita' positiva.
5. Idem
6. Nella scuola materna i trasferimenti interprovinciali ed i passaggi di ruolo sono
effettuabili sul 60 % dei posti di organico disponibili (1), dopo aver detratto il numero
dei posti necessario per gli accantonamenti di cui al precedente primo comma del presente
articolo, nonche' quello necessario per l'attribuzione della sede al personale
eventualmente in soprannumero da trasferire d'ufficio.
Per la scuola elementare i trasferimenti interprovinciali ed i passaggi di ruolo sono
effettuabili sul 60 % dei posti di organico funzionale di circolo- ivi compresi i posti
per l'insegnamento della lingua straniera -, dei posti di organico dei plessi ubicati in
piccole isole e nei comuni di montagna, che non siano sede di circolo, dei posti di
sostegno e dei posti per l'istruzione e la formazione dell'eta' adulta, disponibili (1)
dopo aver detratto il numero dei posti necessario per gli accantonamenti di cui al
precedente primo comma del presente articolo, nonche' quello necessario per l'attribuzione
della sede al personale eventualmente in soprannumero da trasferire d'ufficio.
Ovviamente i posti che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti in
altra provincia vanno ad accrescere - fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la
sistemazione dei perdenti posto - , i posti da destinare alla terza fase dei movimenti.
7. Idem
8. Idem
Note ...............
(1) Idem
ART. 26 - DETERMINAZIONE DELLE
DISPONIBILITA' PER I TRASFERIMENTI ANNUALI
1. Sono disponibili, ai fini del trasferimento annuale,
le cattedre ed i posti di organico sede e, per la scuola elementare e materna, i posti
dell'organico funzionale di circolo, lasciati di fatto vacanti da titolari che si trovano
in una delle seguenti condizioni:
- Utilizzazioni disposte ai sensi dell'art. 456 del d.l.vo
n. 297/94;
- Comandi previsti da decreti delegati e da leggi speciali;
- Distacchi sindacali ai sensi del c.c.q.n. del 7/8/98;
- Collocamento fuori ruolo per destinazione all'estero o ad
altro titolo, che non comporti la perdita della titolarita'
- Esoneri per incarichi nei paesi in via di sviluppo;
- Esoneri dal servizio per incarichi previsti dall'art. 453
del d. L.vo n. 297/94;
- Esoneri per partecipazione a commissioni di concorsi
presso l'amministrazione scolastica;
- Esoneri per incarichi di insegnamento universitario;
- Aspettative per mandato parlamentare o mandato
amministrativo che comporti esonero dal servizio;
- Mantenimento ad esaurimento del personale, gia' comandato
ex art. 79 d.p.r. 417/74, confermato dall'art. 63 comma 4 l. 270/82 e dell'art. 5 comma 14
del d.l.vo n. 35/93, attualmente recepito nell'art. 458 del d.l.vo n. 297/94.
2. Idem
3. Sono altresi' disponibili, per il medesimo fine, i soli posti di organico sede di
provenienza dei docenti che abbiano ottenuto il trasferimento annuale, con l'eccezione
della scuola elementare e materna, per le quali sono disponibili i posti dell'organico
funzionale del circolo di provenienza dei docenti che abbiano ottenuto il trasferimento
annuale. Ovviamente i docenti di scuola elementare titolari dei plessi nelle piccole isole
e nei comuni di montagna che non siano sede di circolo, trasferiti per un anno, rendono
disponibili i posti sede del plesso di titolarita'.
4. Ai soli fini dei trasferimenti interprovinciali - tranne il caso della scuola
elementare e materna - sono disponibili anche i posti d.o.p., i cui titolari si trovino in
una delle posizioni di stato indicate nel i comma del presente articolo ovvero ottengano
il trasferimento annuale.
5. Idem
6. Idem
CAPO II - ATTRIBUZIONE DELLE CATTEDRE E
DEI POSTI
ART. 27 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE
CATTEDRE E DEI POSTI CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE
1. Idem
2. Idem
3. Idem
4. Idem
5. Idem
6. Idem
7. Idem
8. Idem
POSTI NELLE SCUOLE MEDIE
9. Idem
10. Per ognuna delle predette preferenze sintetiche lo scorrimento delle scuole, ai fini
dell'assegnazione del tipo posto "cattedre", avviene secondo il seguente ordine
:
- Cattedre interne alla scuola;
- Cattedre orario esterne stessa sede;
- Cattedre orario esterne fuori sede
Tenendo ovviamente conto della richiesta eventualmente
espressa per le cattedre articolate su piu' scuole dello stesso o di diverso comune.
11. Idem
12. idem
13. idem
14. soppresso
15. soppresso
16. idem
- CAPO IV - - SEQUENZA DELLE OPERAZIONI -
ART. 33 FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI
PASSAGGI
1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua
in tre distinte fasi:
- Fase comunale dei trasferimenti;
- Fase provinciale dei trasferimenti;
- Fase della mobilita' professionale e territoriale
Per i circoli didattici che comprendono plessi elementari
o scuole materne ubicate in comuni diversi, il riferimento territoriale utilizzato per
l'individuazione delle fasi dei trasferimenti e' rappresentato dal comune dove ha sede la
direzione didattica. Per la scuola elementare il movimento tra plessi elementari e'
consentito solo per i posti di organico dei plessi ubicati in piccole isole e nei comuni
di montagna, che non siano sede di circolo, delle scuole speciali e delle scuole attivate
presso strutture ospedaliere. Nella materna il movimento tra le scuole e' consentito solo
per i posti di organico delle scuole speciali.
I fase : trasferimenti dei docenti richiedenti
l'assegnazione a cattedra o posto di altra scuola o circolo o plesso o istituto
nell'ambito del comune di titolarita'. A tale fase partecipa anche il personale titolare
in altro comune trasferito nell'ultimo quinquennio per soppressione di posto, che chiede
di tornare alla scuola, circolo, plesso, istituto o comune di precedente titolarita'.
Analogamente i docenti titolari delle istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi comuni
partecipano a domanda a tale fase per il rientro nel quinquennio nel comune di precedente
titolarita', a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore
della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune.
II fase: trasferimenti dei docenti richiedenti l'assegnazione a comuni diversi da quello
di titolarita' ovvero a posti delle dotazioni organiche provinciali (d.o.p.) - con
l'esclusione della scuola elementare e materna - e viceversa, nell'ambito della stessa
provincia. A questa fase partecipano, per qualunque preferenza richiesta nell'ambito della
provincia di titolarita', i docenti in attesa di sede.
III fase: passaggi dei docenti richiedenti l'assegnazione a cattedre o posti della propria
provincia di titolarita' , ivi compresi i posti della d.o.p. - con l'esclusione della
scuola elementare e materna -; trasferimenti e passaggi dei docenti provenienti da altra
provincia.
ART.34 - EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE -
1. Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti
movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari
di posto per l'istruzione e la formazione dell'eta' adulta su distretto compreso o
coincidente con il comune. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei
movimenti sara' il seguente:
- A1) Trasferimenti a domanda tra i posti dell'organico
funzionale (comune, lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola) del
proprio circolo di titolarita'.
- A2) Trasferimento a domanda condizionata dei docenti
perdenti posto su plessi ubicati in piccole isole o comuni di montagna verso l'organico
funzionale del circolo sul quale insiste il plesso di titolarita'.(7)
- A) Trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o
istituto di precedente titolarita' (1) dei docenti trasferiti nell'ultimo quinquennio in
quanto soprannumerari, nonche', limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado,
trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di
unificazione prevista dal successivo art.47 comma 1, lettera a (2), nonche', limitatamente
alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come
soprannumerari titolari negli istituti di cui all'art. 47, lett. C.;
- B) idem
- C) idem
- D) Idem
- E0) Trasferimenti a domanda dei docenti elementari
utilizzati nell'anno in corso quali specialisti per l'insegnamento della lingua straniera
limitatamente al circolo di utilizzazione.
- E) idem
- F) idem
- G) idem
- H) idem
2. Idem
3. Idem
4. Soppresso
Note ...............
(1) per ottenere tale precedenza gli interessati dovranno
riportare, tra le preferenze, la medesima indicazione espressa nella apposita casella del
modulo-domanda, ovvero una preferenza zonale che la comprenda. Nei casi in cui si sia
verificato spostamento del plesso, circolo, scuola, o istituto di titolarita' per effetto
di una delle operazioni di razionalizzazione ovvero di dimensionamento della rete
scolastica di cui al successivo art. 47, la precedenza e' riferita, ovviamente, al nuovo
plesso, circolo, scuola o istituto corrispondente al precedente, di cui va riportata
l'attuale denominazione ufficiale (comprensiva del codice meccanografico) nell'apposita
casella del modulo domanda. I docenti di scuola elementare possono esprimere la preferenza
per plesso solo nel caso in cui il plesso di precedente titolarita' sia ubicato in piccola
isola o in comune di montagna, che non sia sede di circolo didattico ovvero in scuole
speciali. Per quanto riguarda la richiesta di rientro nel circolo, la precedenza e'
riferita, ovviamente, a quello comprendente il plesso o la scuola materna di precedente
titolarita' e la relativa preferenza deve essere espressa mediante la trascrizione del
codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede il circolo e, per la scuola
materna, del codice e della dizione del circolo sede dell'organico funzionale della scuola
materna.
(2) la precedenza e' valida soltanto per un istituto, avente sede nello stesso comune,
oggetto della stessa operazione di unificazione che ha coinvolto la scuola ove l'aspirante
risulta soprannumerario.
(3) in tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel
modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun
diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.
(4) in questo stesso punto dell'ordine delle operazioni vengono effettuati i trasferimenti
dei docenti titolari delle istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi comuni per il rientro
nel quinquennio nel comune di precedente titolarita', a decorrere dall'anno scolastico
successivo a quello dell'entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito
il nuovo comune.
(5) per i docenti di scuola elementare o materna trasferiti nell'ultimo quinquennio in
quanto soprannumerari, quale comune di precedente titolarita' si intende il comune dove ha
sede la direzione didattica del plesso o della scuola materna di precedente titolarita'.
(6) si ricorda che i posti di sostegno della scuola elementare fanno parte dell'organico
di circolo e che la relativa preferenza va espressa mediante la trascrizione del codice e
della dizione in chiaro del plesso ove ha sede il circolo.
(7) il codice del plesso sede di circolo deve essere espresso puntualmente tra le
preferenze della domanda. Tale preferenza sara' trattata nell'ordine in cui e' stata
espressa
ART. 35 - EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE
-
1. Le lettere L) ed M) sono così modificate:
L) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in
provincia (compresi i titolari del contingente delle d.o.p., i docenti gia' appartenenti
alla d.o.p. della scuola materna ed i docenti privi della sede), che non usufruiscono di
alcuna precedenza (1);
M) Trasferimenti d'ufficio dei docenti soprannumerari titolari dei posti della dotazione
organica provinciale (d.o.p.) ed i docenti gia' appartenenti alla d.o.p. della scuola
materna, che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso della precedente
operazione.
Per la scuola secondaria di primo grado, nell'ambito
delle operazioni di cui ai punti c, d, e, g, l, sono compresi i trasferimenti dei docenti
titolari dei posti di sostegno che transitano sulle cattedre curricolari delle scuole
della stessa provincia, senza distinzione tra fase comunale ed intercomunale. Il
trasferimento da posto di sostegno a classe di concorso non puo' essere disposto qualora
nella classe di concorso richiesta vi siano - a livello provinciale - situazioni di
esubero o, comunque, quando il numero dei titolari sia pari o superiore al numero dei
posti in organico.
Aggiungere in fondo al comma 3 la seguente frase: "o una dichiarazione personale
sostitutiva del certificato medesimo ai sensi della legge 15/68."
Note ...............
La nota (2) viene soppressa.
ART. 36 - EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE -
Alla fine del comma 3 dopo la parola
"residenza" si aggiunge: "o una dichiarazione personale sostitutiva del
certificato medesimo ai sensi della legge 15/68".
ART. 38 - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI
TRASFERIMENTI ANNUALI -
Il comma 3 viene cosi' sostituito:
3. In caso di concorrenza di piu' aventi diritto alla
proroga del trasferimento annuale, prevale il docente che ha ottenuto il trasferimento
medesimo da un maggior numero di anni scolastici. A parita' di anni ha diritto a permanere
sul posto il docente che a suo tempo ha ottenuto il trasferimento annuale con la
precedenza e/o il punteggio maggiore. In caso di ulteriore parita' prevale chi precede per
eta'. Per la scuola materna la proroga del trasferimento annuale e' disposta per posti
dell'organico funzionale del circolo didattico a cui appartiene la scuola dove l'aspirante
ha maturato il diritto alla proroga. In caso di concorrenza di piu' aspiranti sullo stesso
organico funzionale di circolo, indipendentemente dalla scuola di origine, prevale il
docente che ha ottenuto il trasferimento medesimo da un maggior numero di anni scolastici.
A parita' di anni ha diritto a permanere sul posto il docente che a suo tempo ha ottenuto
il trasferimento annuale con la precedenza e/o il punteggio maggiore. In caso di ulteriore
parita' prevale chi precede per eta'.
ART. 39 - ANZIANITA' DI SERVIZIO
Alla nota 4 si aggiunge la seguente frase: "nella
scuola materna il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarita' e' esteso al
circolo a cui la scuola medesima appartiene.
Nel comma 12 dopo le parole "nell'istituto di
precedente titolarita' ovvero nel comune." Viene aggiunto il seguente periodo
"similarmente si riconosce la continuita' del servizio anche al personale che,
coinvolto nelle operazioni di dimensionamento della rete scolastica descritte nel
successivo articolo 47, abbia modificato la propria titolarità.
ART. 40 - ESIGENZE DI FAMIGLIA
Il comma 9 è cosi' modificato:
9. Per i docenti della scuola materna ed elementare che
richiedono il trasferimento sui posti di sostegno o sui posti dell'organico funzionale di
circolo, le esigenze di famiglia, di cui alle lettere "a" e "d" del
titolo ii delle tabelle di valutazione, sono prese in considerazione se il comune dove
esistono tali esigenze risulta compreso nel circolo.
- CAPO VI - PRECEDENZE -
ART. 41 - PRECEDENZE EX ART. 483 DEL
D.L.VO 297/94, EX L. 104/92, ED EX ART. 61 L. 270/82
Note ...............
Le note 2 e 3 sono cosi' modificate:
(2) il/la i/le
sottoscritt.....................................................................(specificare
la relazione di parentela o affinita')
convivente/i
con il/la sig.
.....................................................
(familiare disabile ) unitamente al/alla quale abita nel comune di
.................................................................. Via
................................................
......
Dichiara/dichiarano, sotto la propria responsabilita', ai sensi della legge n. 15/68
modificata ed integrata dalle leggi n. 127/97, n. 191/98 e dal d.p.r. 403/98, di non
essere nelle condizioni di prestare assistenza continuativa al familiare disabile, per i
seguenti motivi
e pertanto di non avvalersi dei benefici previsti nell'art. 33 della legge 104/92 e di non
essersene avvalso/a/e/i in precedenza.
in fede firma
(3) il/la sottoscritt.......................... Docente
di ruolo nella scuola o istituto.............................. Aspirante al trasferimento
per l'anno scolastico ........., Avendo chiesto di beneficiare della precedenza prevista
dall'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, dichiara sotto la propria responsabilita', ai
sensi della legge n. 15/68 modificata ed integrata dalle leggi n. 127/97, n. 191/98 e dal
d.p.r. 403/98, di essere effettivamente convivente con il/la sig.
................................ (specificare la relazione di parentela o
affinita')
, unitamente al/alla
quale abita nel comune di ................. Via ................... E che la descritta
situazione risulta agli atti dell'anagrafe del comune di ...............................
Avendo il/la sottoscritt... Adempiuto alle prescrizioni indicate dall'art. 13 del d.p.r.
n. 223/89.
in fede firma
ART. 42 - PRECEDENZA PER I DOCENTI
TRASFERITI D'UFFICIO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.
Aggiungere in fondo al comma 1 la seguente frase :
"nella scuola materna la precedenza di cui al presente comma e' parimenti assegnata
al circolo che comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza
e' stato trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio (3)" .
Note ...............
(3) I docenti della scuola materna che intendano
usufruire della precedenza per il rientro nel circolo di precedente titolarita', su un
posto dell'organico del medesimo, dovranno indicare, nell'apposita casella del modulo
domanda, il codice e la denominazione del circolo sede dell'organico funzionale di scuola
materna in cui hanno diritto alla precedenza.
- CAPO VII - PERDENTI POSTO -
ART.47 - INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERARIO
CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
1. Al fine dell'individuazione del personale docente
soprannumerario si stabilisce quanto segue :
A) Unificazione nella scuola media e nella scuola
secondaria di ii grado
Nel caso in cui i piani provinciali di
dimensionamento della rete scolastica previsti dal d.p.r. n. 233\98 realizzino
unificazioni di due o piu' istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado,
gli effetti sul trattamento degli eventuali soprannumerari sono i seguenti:
- Le istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo,
funzionanti nello stesso comune, danno luogo ad un unico organico ed i docenti titolari di
tali istituzioni confluiscono in un'unica graduatoria ai fini dell'individuazione dei
perdenti posto;
- Le istituzioni che nel processo di unificazione con altre
scuole non possono realizzare un unico organico, in quanto ubicate in diverso comune o
perche' appartenenti a diverso ordine e tipo, continueranno ad essere sede di organico ed
i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini
dell'individuazione dei perdenti posto.
B) Unificazione dei circoli didattici.
Nella scuola elementare nel caso di unificazione di
piu' circoli l'individuazione del perdente posto avviene come segue:
- Tutti i docenti titolari dei circoli che sono confluiti
interamente nel nuovo circolo entreranno a far parte di tale circolo e formeranno un'
unica graduatoria per l'individuazione del perdente posto.
- Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di
dimensionamento, singoli plessi confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo,
tutti i docenti titolari nel circolo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal
dirigente scolastico sui plessi medesimi possono esprimere, al fine di garantire la
continuita' didattica, un'opzione per l'acquisizione della titolarita' nel circolo di
confluenza. Il provveditore, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di
mobilita', procede all'assegnazione di titolarita' dei predetti docenti nei circoli in cui
sono confluiti i plessi. Ai fini dell'individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei
circoli di arrivo si procede alla formulazione di un'unica graduatoria comprensiva sia dei
docenti gia' facenti parte dell'organico funzionale del circolo medesimo sia dei docenti
neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarita'. I
docenti che hanno acquisito la titolarita' nel nuovo circolo mediante le modalita'
precedentemente illustrate, potranno produrre domanda di movimento solo se individuati
come perdenti posto. Quanto sopra non si applica ai docenti di scuola materna ne' ai
docenti titolari in plessi in cui, per l'attuale anno scolastico, e' ancora confermata la
titolarita' di plesso.
C) Soppressione di istituti nella scuola secondaria
Con la cessazione del funzionamento di un istituto di
scuola secondaria di i o ii grado e l'attribuzione delle relative classi a piu' istituti
dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari
della scuola soppressa ottengono la titolarita' nei nuovi istituti secondo le seguenti
modalita':
Il provveditore, prima delle operazioni di mobilita', sulla base di un'unica graduatoria
per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle
istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i
docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli
organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla scuola in
cui e' cessato il funzionamento non individuati come perdenti posto verranno assegnati sui
posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di
graduatoria ed in base alla preferenza espressa. Ovviamente i docenti delle istituzioni
non soppresse individuati come soprannumerari non occupano posto nel processo di
unificazione di cui sopra; questi ultimi e gli ex titolari della scuola soppressa
individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di
mobilita', in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto dall'art. 34,
comma 1 lett. A del presente contratto.
ART. 48 - -INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO
DELLA SCUOLA MATERNA -
A) personale in soprannumero su posto di organico-sede.
1. A seguito dell'entrata in vigore dell'organico
funzionale di circolo i docenti di scuola materna titolari sull'organico sede - tipo posto
comune e sostegno - delle scuole appartenenti al circolo, acquisiscono la titolarita' sui
posti dell'organico funzionale del circolo stesso, con decorrenza dal primo settembre
1999, secondo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 21 del presente contratto; di
conseguenza, per l'anno scolastico 1999/2000, nei confronti del personale in questione non
si fa luogo all'individuazione di eventuali perdenti posto. Tale divieto non si applica
nei confronti dei docenti di ruolo speciale titolari su scuole speciali. Per
l'individuazione del soprannumero nei confronti del personale appartenente alla suddetta
categoria si procedera'con le modalita' enunciate nei successivi commi del presente
articolo.
2. L'individuazione dei soprannumerari sara' effettuata distintamente per le varie
tipologie di posto eventualmente esistenti nella scuola. Pertanto la contrazione di
organico relativa ad una determinata tipologia di posto non e' compensata dalla eventuale
disponibilita' su altra tipologia di posto.
3. Idem
4. Soppresso
5. Idem
6. Idem
7. Idem
B) personale docente in soprannumero sui posti di
dotazione organica provinciale.
8. Il personale docente di scuola materna gia'
appartenente alla dotazione organica provinciale (d.o.p.), attualmente tutto in
soprannumero sui posti della predetta d.o.p., acquisira' la titolarita' sull'organico
funzionale di circolo nel corso delle operazioni di mobilita' relative all'anno scolastico
1999/2000.
Il personale in questione e' pertanto invitato a produrre domanda di partecipazione al
movimento con l'avvertenza che, nel caso in cui la domanda non sia stata prodotta o sia
stata prodotta senza alcun effetto, si procedera' al trasferimento d'ufficio in base
all'apposita graduatoria formulata sulla scorta delle disposizioni che seguono.
8bis. Ciascun direttore didattico del circolo, nel cui ambito prestino servizio insegnanti
appartenenti alla d.o.p., dovra' provvedere alla formazione di un elenco comprendente
tutti i predetti docenti , in conformita' a quanto indicato nel fac-simile allegato
all'ordinanza dei movimenti.
9. Tale elenco dovra' indicare il punteggio spettante a ciascuno degli insegnanti
appartenenti alla categoria di cui al comma precedente in servizio nel circolo nonche' il
comune ovvero il distretto (qualora quest'ultimo sia compreso nel comune) a partire dal
quale l'interessato desideri essere trasferito d'ufficio.
10. Idem
11. Idem
12. Idem
13. Idem
14. Il provveditore, dopo aver accertato che gli elenchi comprendono tutti i docenti
appartenenti alla dotazione organica provinciale di scuola materna e dopo aver effettuato
ogni altro eventuale controllo che si dovesse rendere necessario, procedera', con
l'ausilio del centro elaborazione dati, alla formazione di una graduatoria (1) che sara'
pubblicata all'albo dell'ufficio nei 10 giorni successivi alla data prevista nel comma
precedente. A parita' di punteggio prevale nella graduatoria chi precede per eta'.
15. Idem
16. Idem
17. Idem
Note ...............
(1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il
punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli).
ART. 49 - -INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE -
A) personale in soprannumero su posto di organico-sede.
1. L'individuazione dei soprannumerari sara' effettuata
nei confronti dei docenti titolari sui posti dell'organico funzionale di circolo, su posti
speciali e di sostegno, su posti distrettuali per l'istruzione e la formazione dell'eta'
adulta della scuola elementare, su posti di ruolo speciale in scuole speciali, nonche' sui
posti dell'organico dei plessi ubicati nelle piccole isole o nei comuni di montagna che
non sono sede di circolo. Per l'individuazione del soprannumero nei confronti del
personale appartenente alle predette categorie si procedera' con le modalita' enunciate
nei successivi commi del presente articolo.
2. L'individuazione dei soprannumerari sara' effettuata, ad eccezione dei posti
dell'organico funzionale di circolo distintamente per le varie tipologie di posto
eventualmente esistenti. Pertanto la contrazione di organico relativa ad una determinata
tipologia di posto non e' compensata dalla eventuale disponibilita' su altra tipologia di
posto (1).
2bis. Nell'organico funzionale di circolo saranno compilate distinte graduatorie per
ognuna delle tipologie di posto che compongono l'organico funzionale di circolo stesso
(posto comune, lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola). Il
personale in soprannumero su ognuna delle tipologie di posto per l'insegnamento della
lingua straniera, prima delle operazioni di mobilita', confluira' nella graduatoria
relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria verranno individuati i docenti
perdenti posto sull'organico funzionale di circolo. A tal fine il provveditore agli studi,
attraverso puntuali rettifiche di titolarita', assegna ai posti comuni dell'organico
funzionale di circolo docenti individuati quali soprannumerari sui posti per
l'insegnamento della lingua straniera.
3. Il direttore didattico competente, provvede - entro 10 giorni dalla data di
pubblicazione della tabella organica - alla formazione e pubblicazione all'albo della
direzione didattica delle graduatorie relative agli insegnanti interessati al fenomeno
delle soppressioni di posti. Allo scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero
sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione per i trasferimenti
d'ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali
possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi della legge n. 15 del 4/1/1968.
Il direttore didattico formulera' le predette graduatorie tenendo presente che debbono
essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto
per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione dalla
graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti
di cui agli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, debbono essere prese in considerazione le
situazioni di handicap contemplate dalla medesima legge che vengano a verificarsi entro i
termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'o.m. negli stessi
termini suindicati dovra' essere comunicata la cessazione delle condizioni che hanno
determinato l'esclusione dei soggetti di cui all'art. 33 della legge 104/92 dalla predetta
graduatoria, che dovra' essere riformulata a cura del direttore didattico. Qualora
l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai
fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il direttore didattico provvedera'
d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso.
A parita' di punteggio, la precedenza e' determinata dall'eta'.
4. Idem.
5. Idem.
6. Nella quarta riga, dopo la parola "graduatoria", inserire : "(2)".
7. Idem.
8. Idem.
9. Idem
B) soppresso
Note ...............
(2) tali graduatorie dovranno contenere, oltre il
punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli).
ART. 50 - TRATTAMENTO PERDENTI POSTO DELLA
SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE -
1. idem
2. idem
3. Idem
4. Idem
5. Idem
6. Idem
7. Idem
8. Idem
9. Idem
10. Nella scuola elementare, qualora nel corso dei trasferimenti si determini
disponibilita' di posto della stessa tipologia ovvero di altra tipologia richiesta sul
modulo domanda nella scuola di titolarita' dell'interessato non si tiene conto della sua
domanda di trasferimento condizionata.
11. Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata
o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo sara'
trasferito d'ufficio nell'ambito del comune di titolarita', nel corso della prima fase dei
movimenti (2). In subordine, l'insegnante sara' trasferito d'ufficio in una scuola o
circolo del comune piu' vicino a quello di precedente titolarita' sempre sulla base
dell'apposita tabella di viciniorita' all'uopo predisposta e pubblicizzata prima
dell'effettuazione dei movimenti, in ottemperanza a quanto disposto con d.m. 3 febbraio
1983.
12. Ove cio' non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il
docente di scuola elementare, verra' assegnato in soprannumero sull'organico provinciale.
13. Idem
14. Idem
15. Idem
16. Idem
17. Ove non sia possibile effettuare i trasferimenti secondo i criteri di cui al
precedente comma, per la scuola elementare il provveditore li assegna definitivamente o
provvisoriamente, a seconda che abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza su
posto speciale o di sostegno, a posti di tipo comune, ivi compresi, quelli dell'organico
funzionale di circolo, secondo le modalita' indicate nei precedenti commi 11 e 12.
18. L'eventuale assegnazione di carattere provvisorio, effettuata ai sensi del precedente
comma su posto comune, e' limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed e' utile ai
fini del compimento del quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l'anno scolastico
successivo, l'insegnante sara' considerato perdente posto nell'ambito della scuola o
circolo di precedente titolarita' per il tipo di posto di cui era titolare.
19. Quanto precede sempre che durante il movimento non sia possibile riprendere in esame
la posizione degli interessati ai fini della loro assegnazione -nell'ordine- a posti di
ruolo speciale in scuole speciali o posti ad indirizzo didattico differenziato, di
sostegno o anche di tipo normale nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad
una sede piu' vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base del citato
elenco di viciniorita'.
20. Il trasferimento d'ufficio dei titolari di posto comune o di posto della d.o.p.
(scuola materna) viene disposto su posti di tipo comune e, per la scuola elementare, anche
su posti comuni di organico dei plessi ubicati nelle piccole isole e nei comuni di
montagna, che non siano sede di circolo.
B) personale in soprannumero su posti della dotazione
organica provinciale.
21. Gli insegnanti di scuola materna titolari sulla
dotazione organica provinciale (d.o.p.), che non siano stati trasferiti a domanda, saranno
trasferiti d'ufficio su posti dell'organico funzionale, sulla base del gia' citato elenco
di viciniorita', a partire dal comune o distretto validamente indicato dagli interessati e
riportato nella graduatoria formulata dal provveditore ai sensi del presente contratto.
22. Idem
23. Idem
24. Idem
25. Per la scuola materna, in caso di indisponibilita' nella provincia di posti
sull'organico funzionale di circolo, il trasferimento d'ufficio viene disposto in
soprannumero sull'organico provinciale. Quanto precede si intende valido, ovviamente,
sempre che durante il movimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli
interessati, ai fini della loro assegnazione, nell'ordine, nel comune al quale
appartenevano i posti soppressi, o ad una sede piu' vicina rispetto a quella
precedentemente assegnata sulla base del citato elenco di viciniorita'.
C) idem
Note ...............
(1) i docenti di scuola materna gia' titolari sulla
dotazione organica provinciale, attualmente in soprannumero, possono presentare solo
domanda di trasferimento non condizionata.
(2) idem
(3) idem
ART. 51 - INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
Nel quarto comma, terza riga, dopo la parola
"GRADUATORIE", inserire "(2)".
Nel comma 23, prima riga, dopo la parola
"GRADUATORIE", inserire "(2)".
Note ...............
(2) tali graduatorie dovranno contenere, oltre il
punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli).
ART.52 - TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO
NELLA SCUOLASECONDARIA DI I E II GRADO ED ARTISTICA
Il comma 12 e' cosi' modificato :
12. Nella scuola secondaria di primo grado i
trasferimenti d'ufficio dei docenti in soprannumero sono disposti su cattedre, comprese le
cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore d'insegnamento in classi a tempo
prolungato o in classi che attuano la sperimentazione di cui all' art. 278 del d.l.vo n.
297/94 per l'istruzione e la formazione dell'eta' adulta e dotazioni organiche
provinciali. I trasferimenti d'ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti
costituiti con attivita' di sostegno per i docenti titolari su classi di concorso, atteso
che l'assegnazione 'ex novo' su detti posti presuppone necessariamente la disponibilita'
del docente. Ai soli fini dell'identificazione del comune da cui procedere per l'eventuale
applicazione della citata tabella, sede di provenienza dei docenti titolari su posti di
insegnamento per l'istruzione e la formazione dell'eta' adulta sara' considerato il comune
sede del distretto di titolarita', quando tale distretto comprenda piu' comuni. Nel caso
di distretti interprovinciali qualora la sede del distretto si trovi in una provincia
diversa da quella di titolarita', sara' considerato come sede di provenienza il primo
comune incluso nella parte provinciale del distretto della provincia di titolarita',
secondo l'ordine pubblicato nel b.u. delle scuole.
I trasferimenti d'ufficio sono disposti nel seguente
ordine di successione:
- In scuole del comune di titolarita' (4);
- In scuole di comune viciniore secondo la tabella di
viciniorieta' di cui al precedente comma 8;
- Su posti costituiti per l'istruzione e la formazione
dell'eta' adulta nel distretto di titolarita' e successivamente negli altri distretti
secondo l'ordine pubblicato nel b.u. delle scuole medie;
- Su posti delle dotazioni organiche provinciali, anche in
eccedenza al relativo contingente assegnato;
Relativamente ai punti 1 e 2 per ogni comune (e per i
comuni che comprendono piu' distretti, per ogni distretto), lo scorrimento delle scuole
per l'assegnazione delle cattedre avviene nel seguente ordine:
- Cattedre interne alla scuola
- Cattedre orario esterne stessa sede
- Cattedre orario esterne fuori sede
Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su
posti di sostegno sara' disposto prima nella scuola di titolarita', in scuole del comune
di titolarita' (1) e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale comune, in
quello piu' vicino secondo le apposite tabelle di viciniorita'.
In ciascuna delle fasi predette il trasferimento sara' disposto nelle tre tipologie per le
quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il
seguente ordine :
- Sostegno per minorati psicofisici
- Sostegno per minorati dell'udito
- Sostegno per minorati della vista.
- CAPO VIII - - POSTI DI TIPO SPECIALE,
DI RUOLO SPECIALE, DI SOSTEGNO, AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO E POSTI ATTIVATI IN
STRUTTURE OSPEDALIERE E CARCERARIE
ART. 53 - DISPOSIZIONI GENERALI
Viene aggiunto il comma 1BIS
1BIS. I posti attivati in strutture ospedaliere e
carcerarie possono essere assegnati per trasferimento a domanda ai docenti che ne fanno
espressa richiesta (1) ovvero assegnati d'ufficio ai soli docenti titolari su tali tipi
posto.
Note ...............
(1) la richiesta per tali sedi deve essere espressa
puntualmente tra le preferenze del modulo domanda.
ART. 54 - INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI E
DI SOSTEGNO - SCUOLA MATERNA -
Viene aggiunto il comma 7BIS
7bis. Nell'ambito del sostegno, verranno esaminate le
tipologie prescelte nell'ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse tipologie di
sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato
nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione.
ART. 55 - INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI E
DI SOSTEGNO - SCUOLA ELEMENTARE -
Viene aggiunto il comma 8BIS
8bis. Nell'ambito del sostegno, verranno esaminate le
tipologie prescelte nell'ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse tipologie di
sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato
nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione.
Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sara' disposto,
secondo le modalita' di cui al precedente art. 50, prima nel circolo di titolarita', poi
negli altri circoli del comune di titolarita' (1) e, successivamente nei comuni viciniori
secondo le apposite tabelle.
Per ciascuna sede esaminata ai fini del trasferimento d'ufficio, l'eventuale assegnazione
sara' disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del
relativo titolo di specializzazione, cosi' come dichiarato sul modulo domanda, secondo il
seguente ordine :
- Sostegno per minorati psicofisici
- Sostegno per minorati dell'udito
- Sostegno per minorati della vista.
ART. 57bis - SERVIZIO PRESSO OSPEDALI E
ISTITUZIONI PENITENZIARIE
1. tenuto conto delle conferme disposte dall'articolo 2
comma 7 del c.c.d.n. sulle utilizzazioni del personale della scuola per l'anno 98/99 dei
docenti gia' utilizzati nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le
istituzioni penitenziarie, e' prevista una precedenza per la mobilita' territoriale nella
prima e seconda fase ai fini dell'accesso a tali corsi, in considerazione della
peculiarita' delle relative attivita'di insegnamento. A tal fine, nell'articolo 22 comma 3
del presente contratto sono stati individuati separatamente i posti attivati presso i
corsi di cui sopra.
ART. 57ter - SERVIZIO PRESSO I CORSI PER
ADULTI
1. Analogamente a quanto disposto nel precedente
articolo, e' prevista una precedenza per la mobilita' territoriale nella prima e nella
seconda fase ai fini dell'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'eta'
adulta per il personale che ha maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei
centri territoriali nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'educazione degli adulti e
nei corsi di alfabetizzazione..
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 59bis - AGGREGAZIONE DI CLASSI DI
CONCORSO
1. A seguito del d.m. n. 354 del 10\8\1998, integrato dal
d.m. 448 del 10\11\1998, relativo alla costituzione di ambiti disciplinari per
aggregazione di classi di concorso, ai fini della mobilita' professionale si elencano le
classi di concorso per le quali sono state definite le corrispondenze tra abilitazione o
idoneita' e nuovi ambiti disciplinari. Pertanto i docenti aspiranti a passaggio di
cattedra e di ruolo, provenienti da classi di concorso comprese nello stesso ambito
disciplinare, possono partecipare alla mobilita' professionale senza il conseguimento
della specifica abilitazione.
Corrispondenza immediata ed automatica
Classi di concorso tipo di passaggio
25/a disegno e storia dell'arte ruolo
28/a educazione artistica
29/a educazione fisica II grado ruolo
30/a educazione fisica I grado
31/a educazione musicale II grado ruolo
32/a educazione musicale I grado
43/a ital., Storia, educ. Civica nella media ruolo
50/a materie letterarie negli istituti II grado
45/a lingua straniera ruolo
46/a lingue e civilta' straniere
Per i docenti in possesso dell'abilitazione per la classe
di concorso 49/a e' previsto il passaggio di cattedra alle classi di concorso 38/a fisica,
47/a matematica nonche' in base alla tabella a/2 del d.m. 30 gennaio 1998 n. 39 il
passaggio di cattedra alla classe di concorso 48/a matematica applicata.
2. In base alle disposizioni citate, per le seguenti classi di concorso, i docenti
interessati possono produrre domanda di passaggio di cattedra dopo la conclusione degli
appositi corsi di riconversione professionale:
Corrispondenza previo corso di riconversione.
Classi di concorso passaggio
75/a datt., Stenogr., Tratt. Testi e dati cattedra
6/a trattamento testi
4/c esercitazioni aeronautiche cattedra
8/c esercitazioni di circolazione aerea.
6/c esercitazioni di ceramiche e di decorazioni cattedra
12/c esercitazioni di modellismo
16/c esercitazioni di tecnologia ceramica
34/c laboratorio di prog. Tecnica per la ceramica
40/c laboratorio per le industrie ceramiche
7/c esercitazioni di abbigliamento e moda cattedra
10/c esercitazioni di disegno artistico dei tessuti
22/c laboratori di tecnologie tessili e dell'abbigl.
17/c eserc. Di teoria della nave e costr. Nav. cattedra
23/c lab. Di aerotecnica, costr. E tecnol. Aeron.
24/c lab. Di chimica e chimica industr. cattedra
35/c lab. Di tecnica microbiologica
26/c lab. Di elettronica cattedra
27/c lab. Di elettrotecnica
28/c lab. Di fisica atomica e nucl. Cattedra
29/c lab. Di fisica e fisica appl.
30/c lab. Di informatica gestionale cattedra
31/c lab. Di informatica industriale
41/c lab. Tecnol. Per il marmo, reparti di arch.. Cattedra
42/c lab. Tecnol. Per il marmo, rep. Scult. Smodellat.
50/c tecnica dei servizi, eserc. Pratiche di cucina cattedra.
51/c tecnica dei servizi, esrc. Prat. Di sala e bar cattedra
52/c tecnica dei servizi e pratica operativa.
Il termine ultimo per le relative domande di passaggio di
cattedra viene stabilito dall'o.m. sulla mobilta' del personale della scuola -
compatibilmente con le esigenze operative - in modo tale da poter accogliere il maggior
numero di domande dopo la conclusione dei corsi.
ART. 65 - DISPOSIZIONI GENERALI
Il comma 10 è cosi' modificato:
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
riferiscono anche al personale titolare di posto d.o.p. e, per la scuola materna, in
soprannumero sulla d.o.p.
- TITOLO III - PERSONALE EDUCATIVO
ART. 66 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Viene aggiunto il comma 6:
6. Le disposizioni per il passaggio del personale
educativo nei ruoli dei docenti sono regolate in base ai criteri previsti negli artt. 62 e
63 del c.c.n.d. sulla mobilità del personale scolastico.
ART. 72 - PASSAGGI RELATIVI AI RUOLI
ORDINARI E SPECIALI DEGLI ISTITUTORI
Alla fine del comma 2 si aggiunge il riferimento alla
nota (1).
Note ...............
In calce all'articolo si aggiunge la seguente nota (1):
"per i predetti passaggi e' valido il titolo di specializzazione bivalente".
TITOLO IV - PERSONALE A.T.A.
- ART. 76 - DESTINATARI
Il comma 4 è cosi' modificato:
4. Possono, altresi', chiedere il trasferimento, nelle
segreterie dei circoli didattici e negli istituti comprensivi di scuole primarie, gli
insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'art. 21 della
legge n. 463/1978.
CAPO I - DETERMINAZIONE DELLE
DISPONIBILITA' PER I TRASFERIMENTI E PASSAGGI
- ART. 77 - POSTI DISPONIBILI
1. Idem
2. Idem
3. Idem
4. Pertanto, nei casi in cui, ai sensi dell' ordinanza ministeriale concernente la
determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, sia
stato deliberato in ordine all' organico degli assistenti tecnici (proposte di aumento, di
diminuzione, di mantenimento, di nuovi accorpamenti) i dirigenti scolastici devono, non
appena sia stata data loro notifica delle nuove dotazioni organiche, comunicare al
provveditore agli studi la eventuale nuova dettagliata situazione dei posti di assistente
tecnico, con le puntuali aggregazioni dei nominativi del personale di ruolo che vi e'
assegnato con decorrenza dall' anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di
trasferimento.
4bis. Viene rinominato 5bis.
5. Idem
6. Idem
7. Idem
8. Soppresso
ART. 80 - DISPONIBILITA' PER I
TRASFERIMENTI TRA PROVINCE INTERESSATE AL NUOVO ASSETTO TERRITORIALE
L'articolo è interamente soppresso.
Ipotesi in cui l'articolo non venga soppresso :
1. I predetti trasferimenti sono disposti, nel rispetto
delle precedenze previste dall'art. 81, fino alla concorrenza del totale dei posti
detratti quelli corrispondenti al numero delle unita' di personale di ruolo in attesa di
sede, del personale eventualmente in soprannumero, nonche' agli accantonamenti da
riservare allle procedure concorsuali in atto e alla chiamata diretta, ivi compresa
l'aliquota destinata alla istituzione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
CAPO II - SEQUENZA DELLE OPERAZIONI
- ART. 81- ORDINE DELLE OPERAZIONI
Le operazioni di mobilita' saranno disposte nel
seguente ordine:
- Trasferimenti del personale utilizzato nell' anno
scolastico in corso con precedenza rispetto ai soprannumerari inclusi nelle graduatorie
provinciali per effetto di sdoppiamento, soppressione, perdita di autonomia o aggregazione
delle unita' scolastiche effettuati negli anni precedenti, che abbia prodotto domanda per
essere trasferito ove risulti utilizzato; trasferimenti del personale titolare in scuole o
istituti oggetto di provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica nelle scuole o
istituti nei quali si verifichi una disponibilita' nell'organico di diritto per effetto
dei provvedimenti predetti. Il personale di cui al presente punto 1) deve essere graduato
con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda;
- Idem
- Idem
- Idem
- Idem
- Idem
- Idem
- Idem
- Idem
- Idem
- Idem
- Idem
- Idem
- Idem
CAPO III - PRECEDENZE
- ART. 85 - PRECEDENZE
1. Hanno titolo alla precedenza nel trasferimento
in ciascuna fase del movimento le seguenti categorie:
- Idem
- In relazione al disposto dell'art. 33, commi 5 e 7 della
legge n. 104/92 richiamato dall'art. 601 del d.l.vo n. 297/94, i genitori, anche adottivi,
di minore con handicap in situazione di gravita', il coniuge, il parente o affine entro il
terzo grado e l'affidatario di persona handicappata in situazione di gravita', nonche'
l'handicappato maggiorenne in situazione di gravita', di cui al comma 6, hanno titolo,
successivamente alle predette categorie, ad ottenere la precedenza nelle operazioni di
mobilita' territoriale per le sedi della provincia in cui e' domiciliato e convive con il
soggetto portatore di handicap e per quelle di una delle province confinanti. E'
riconosciuta la precedenza, nei trasferimenti interprovinciali, anche ai soggetti che,
obbligati all'assistenza (coniuge o, in mancanza, genitori o figli), abbiano interrotto
una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il personale di cui al primo capoverso del punto a) ha
diritto alla suddetta precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a
condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista il
servizio di emodialisi o un centro di cura specializzato.
Il personale di cui al punto b) ha diritto alla precedenza a condizione che, nella domanda
relativa alla provincia ove e' situato il comune in cui l'interessato e' domiciliato e
convive con l'handicappato, esprima come prima preferenza il comune medesimo, ovvero
istituzione scolastica ubicata nel comune medesimo.
La particolare condizione fisica che da' titolo alle precedenze suddette deve avere
carattere permanente.
Il personale beneficiario dell'art.33 l.104/92 ha l'obbligo di comunicare tempestivamente
il venir meno dei presupposti che danno titolo alla precedenza.
Il personale beneficiario dell' art. 21 della legge 104/92 deve documentare la condizione
di handicap mediante certificazione rilasciata dalla commissione medica di cui all'art.4
della legge medesima; tale certificazione oltre l'indicazione della situazione di handicap
deve attestare il grado di invalidita' superiore a due terzi ovvero deve contenere la
diagnosi della minorazione corrrispondente a quelle iscritte alle categorie prima, seconda
e terza della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648.
Per il personale beneficiario dell'art. 33 della medesima legge 104/92 la commissione
medica di cui al comma precedente deve certificare la condizione di handicap in situazione
di gravita' come definita dall'art.3, comma 3, della legge 104/92, nonche', per le
fattispecie regolate dai commi quinto e settimo dello stesso art.33, la necessita' di
assistenza continuativa in relazione alla riduzione dell'autonomia personale derivante
dalla minorazione.
Qualora la commissione medica sopracitata non si pronunci entro 90 giorni dalla
presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 - ii comma - del d.l.
27.8.1993, n. 321, convertito con legge 27.10.1993, n. 423, documenteranno, in via
provvisoria, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi precedenti con certificazione
rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso la
a.s.l. da cui gli interessati medesimi sono assistiti. La mancata emissione
dell'accertamento definitivo per il decorso dei 90 giorni dovra' essere rilevata e
dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale ultimo accertamento produce
effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo.
Si precisa che in sede di presentazione della documentazione finalizzata alla conferma del
trasferimento condizionato, nonche' alla conferma dell'esclusione dalla graduatoria
d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, qualora sia stato presentato un
certificato provvisorio sulla situazione di handicap, dovra' essere presentato, nei
termini previsti, il certificato definitivo della commissione di cui all'art.4, ove
rilasciato, ovvero una aggiornata dichiarazione del competente organo sanitario relativa
alla mancata emissione dell'accertamento definitivo.
Gli uffici scolastici provinciali verificheranno che sulle certificazioni mediche
presentate dal personale interessato, ai fini del riconoscimento delle precedenze previste
in attuazione della legge 104/92, risultino le attestazioni sopra indicate.
Il personale beneficiario dell'art.33 deve inoltre documentare:
- Il rapporto di parentela o affinita' entro il terzo grado,
adozione, affidamento e coniugio con il soggetto handicappato mediante dichiarazione
personale sotto la propria responsabilita' redatta ai sensi della legge 15 maggio 1997,
n.127, modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n.191 e dal d.p.r. 20 ottobre
1998, n.403 (regolamento di attuazione degli artt. 1,2,3 della legge n.127/97) ovvero
mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o
di adozione;
- La sussistenza, al momento della presentazione della
domanda di trasferimento, della effettiva convivenza con il soggetto handicappato.
Premesso che tale effettivita' presuppone che i soggetti interessati convivano nella
stessa abitazione, e non solo nello stesso comune, il personale interessato deve
comprovare l'effettiva convivenza dovra' comprovare tale effettiva convivenza mediante
presentazione dello stato di famiglia o certificato di residenza dal quale si evinca la
coabitazione tra il soggetto interessato al trasferimento ed il soggetto portatore di
handicap. Tale certificazione, ai sensi delle leggi n.127/97, n. 191/98 e dal d.p.r.
403/98, potra' essere sostituita da una dichiarazione personale sotto la propria
responsabilita'. Nel caso in cui la coabitazione non risulti dagli atti anagrafici del
comune la dichiarazione personale di convivenza dovra' essere conforme al modello
riportato nella nota (1).
- Lo svolgimento di attivita' di assistenza con carattere
continuativo a favore del soggetto handicappato mediante dichiarazione personale sotto la
propria responsabilita' redatta ai sensi delle leggi n.127/97, n. 191/98 e dal d.p.r.
403/98;
- Limitatamente al personale di cui al quinto comma
dell'articolo 33 sopracitato, qualora non si tratti di coniuge o genitore, la
insussistenza, nell'ordine, di altri conviventi, parenti o affini tenuti per legge a dare
assistenza o di grado piu' stretto, ovvero parenti o affini dello stesso grado nelle
condizioni di prestare l'assistenza continuativa, con la conseguenza che il richiedente e'
l'unico membro della famiglia in grado di poter provvedere all'assistenza del disabile, da
dimostrare mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilita' redatta ai
sensi delle leggi n.127/97, n. 191/98 e dal d.p.r. 403/98, ovvero con certificato di stato
di famiglia. La unicita' di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo
familiare in questione si avvalga o si sia avvalso in passato della precedenza relativa
all'art. 33 per il medesimo soggetto handicappato, pertanto il richiedente la precedenza
dovra' produrre una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta ai
sensi delle leggi n.127/97, n. 191/98 e dal d.p.r. 403/98, in conformita' al facsimile
riportato nella nota (2).
Si precisa che non sono tenuti alla dichiarazione di inesistenza esclusivamente i genitori
o il coniuge di persona handicappata, richiedenti il beneficio della precedenza prevista
dall'art.33 l.104/92.
- La situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto
handicappato in istituto specializzato mediante dichiarazione personale sotto la propria
responsabilita' redatta ai sensi delle leggi n.127/97, n. 191/98 e dal d.p.r.
403/98ovvero, nel caso di assistenza domiciliare, mediante certificato rilasciato dalle
competenti a.s.l..
Il trasferimento ottenuto beneficiando delle precedenze
previste per l'assistenza ai parenti handicappati e' condizionato al permanere per un
quinquennio dell'attivita' di assistenza nei confronti del familiare handicappato. Durante
tale periodo, qualora vengano meno i requisiti che hanno determinato il diritto alla
precedenza medesima - con l'esclusione del decesso del coniuge o figlio o figlia assistiti
- il personale a.t.a. viene reintegrato nella scuola, circolo didattico o istituto, in cui
era titolare al momento dell'avvenuto trasferimento condizionato, eventualmente anche in
soprannumero. In tale ultimo caso, qualora ai fini delle operazioni di mobilita' dell'anno
scolastico in cui e' avvenuto il reintegro si determini una disponibilita' nella predetta
titolarita', il personale a.t.a. reintegrato non viene considerato soprannumerario; in
caso contrario viene inserito in coda alla graduatoria formulata dal dirigente scolastico
per l'individuazione del soprannumerario e partecipa al trasferimento d'ufficio,
sempreche' non abbia ottenuto quello a domanda. Tuttavia, il personale che ha perso il
diritto alla conservazione del trasferimento condizionato interprovinciale successivamente
alla data di presentazione della domanda di trasferimento, puo' chiedere al provveditore
agli studi di essere assegnato, in via definitiva, dopo l'effettuazione delle operazioni
di mobilita', su un posto eventualmente residuato, vacante e disponibile (3), a
conclusione delle predette operazioni. Ove non si verifichi tale eventualita'
l'interessato viene assegnato, come gia' detto nella provincia di provenienza.
Il trasferimento ottenuto nella nuova sede di titolarita', sotto la predetta condizione,
deve essere annualmente confermato dall'amministrazione scolastica periferica, previa
verifica della permanenza di tutti i requisiti che hanno dato titolo alla precedenza di
cui all'art. 33 della legge n. 104/92, documentata secondo quanto riportato nel successivo
comma.
Per ottenere annualmente la conferma del trasferimento e' necessario che il beneficiario
delle predetta precedenza presenti, nei termini di presentazione delle domande di
trasferimento, una dichiarazione personale sotto la propria responsabilita' , redatta ai
sensi delle leggi n.127/97, n. 191/98 e dal d.p.r. 403/98, nella quale si evincano sia il
perdurare dell'attivita' di assistenza al familiare handicappato sia il permanere delle
altre condizioni necessarie per usufruire della precedenza.
La sede di titolarita' assegnata per trasferimento condizionato non confermato si rende
ovviamente disponibile per le operazioni di mobilita' relative allo stesso anno scolastico
nel quale viene revocata la conferma.
Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte degli interessati l'amministrazione provvede,
fatte salve le sanzioni penali e disciplinari, a revocare il trasferimento disposto e ad
assegnare il personale a.t.a., ove non sia piu' disponibile l'istituto di provenienza, su
altra sede disponibile dopo le operazioni di mobilita' o, in subordine ad assegnare il
personale a.t.a. a sede provvisoria nella provincia di provenienza. Qualora invece le
dichiarazioni mendaci abbiano consentito la permanenza nell'istituto di titolarita' pur in
presenza di situazione di soprannumero, per effetto della mancata inclusione nella
relativa graduatoria di istituto, il personale a.t.a. verra' assegnato nella sede
destinata al trasferito di ufficio, il quale verra' reintegrato nell'istituto di
provenienza.
Il personale di cui al primo capoverso del punto a) deve comprovare con certificato
rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'unita' sanitaria locale o dall'ufficiale
sanitario o dalla commissione medica militare la propria particolare condizione fisica e
la necessita' di risiedere nella sede dell'istituto di cura. Il medesimo personale deve
presentare una dichiarazione personale sotto la propria responsabilita' che contenga i
seguenti elementi:
- Non esistenza nel comune o distretto di titolarita' di un
centro di emodialisi o di un centro specializzato per le cure necessarie a carattere
continuativo;
- Esistenza, per converso, nel comune relativo alla prima
preferenza richiesta, di un centro di emodialisi o di un centro specializzato per le cure
necessarie a carattere continuativo.
Le precedenze di cui sopra non si cumulano fra loro. Il
personale di cui al punto a) ha diritto alla precedenza con priorita' rispetto al
personale di cui al punto b). Nell'ambito di ciascuna categoria il personale interessato
in caso di concorrenza deve essere graduato in base al punteggio spettante, ed in caso di
ulteriore parita', in base alla maggiore eta' anagrafica.
Per fruire della precedenza, gli interessati devono contrassegnare l'apposita casella del
modulo domanda ed allegare la documentazione predetta.
2. Idem
3. Il personale a.t.a. che riprende servizio a seguito della riduzione del numero dei
permessi e delle aspettative sindacali di cui al regolamento adottato con d.p.c.m.
27/10/1994, n. 770, ha diritto alla precedenza, nella fase interprovinciale
successivamente alle categorie di cui ai precedenti commi, dei trasferimenti per la
provincia ove ha svolto attivita' sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno
tre anni.
Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovra' essere
documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilita', redatta ai sensi
della legge 15 maggio 1997, n.127, modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998,
n.191 e dal d.p.r. 20 ottobre 1998, n.403 (regolamento di attuazione degli artt. 1,2,3
della legge n.127/97).
Note ...............
(1) il/la
sottoscritt............................................................................
Personale a.t.a. di ruolo nella scuola o istituto
..............................................aspirante al trasferimento per l'anno
scolastico ....................., Avendo chiesto di beneficiare della precedenza prevista
dall'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, dichiara, sotto la propria responsabilita',
ai sensi delle leggi n.127/97, n. 191/98 e dal d.p.r. 403/98, di essere effettivamente
convivente con il/la sig.
.............................................................(specificare la relazione di
parentela o affinita').............................................. ,unitamente al/alla
quale abita nel comune di ............................................. Via
............................................................. E che la descritta
situazione risulta agli atti dell'anagrafe del comune di
....................................... Avendo il/la sottoscritt... Adempiuto alle
prescrizioni indicate dall'art. 13 del d.p.r. n. 223/89.
in fede firma
(2) Il/la/ i/le
sottoscritt............................................................................(
Specificare la relazione di parentela o affinita')
.......................................................................... Convivente/i
con il/la sig. ............................................. (familiare disabile )
unitamente al/alla quale abita nel comune di ..................................... Via
.................................................................. Dichiara /dichiarano,
sotto la propria responsabilita', ai sensi della legge n.15/68 modificata ed integrata
dalle leggi n. 127/97, n. 191/98 e dal d.p.r. 403/98, di non essere nelle condizioni di
prestare assistenza continuativa al familiare
(3) disabile per i seguenti motivi
........................................................., E pertanto di non avvalersi dei
benefici previsti nell'art. 33 della legge 104/92 e di non essersene avvalso/a/ e/i in
precedenza.
in fede firma
(4) idem
CAPO IV - PERDENTI POSTO
-ART. 87BIS - UNIFICAZIONE DI ISTITUZIONI
SCOLASTICHE RESPONSABILI AMMINISTRATIVI PERDENTI POSTO
1. In tutti i casi in cui vengono posti in essere
provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica al fine di unificare due o piu'
istituzioni scolastiche di uguale o diverso ordine e grado, sulle quali insistono
titolari, e' considerato perdente posto, sulla base della graduatoria redatta dal
provveditore agli studi, il responsabile amministrativo (ivi compreso il personale di cui
al comma 8) graduato in base alle precedenze di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85 del
presente contratto integrativo e al minor punteggio determinato secondo la tabella per i
trasferimenti d'ufficio "allegato j".
2. In caso di parita' di punteggio, la precedenza e' determinata dalla maggiore eta'
anagrafica.
3. Il personale individuato quale soprannumerario e' tenuto a presentare domanda di
trasferimento che verra' esaminata prima di procedere ad un eventuale trasferimento
d'ufficio.
4. Il personale coinvolto nel processo di dimensionamento della rete scolastica sara'
invitato dal competente provveditore agli studi a presentare domanda entro 5 giorni dalla
notifica del relativo provvedimento di dimensionamento, altrimenti sara' trasferito
d'ufficio.
5. L'amministrazione scolastica, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di
cui al comma 1 del presente articolo, rende disponibile, su richiesta degli interessati, i
documenti relativi alla graduatoria stessa. Il predetto personale ha facolta' di produrre
reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, allo stesso provveditore
agli studi il quale, nei 5 giorni successivi, provvede alle eventuali rettifiche.
6. Tutti i responsabili amministrativi titolari di istituzioni oggetto di
provvedimenti di dimensionamento devono presentare domanda di trasferimento, compilando
obbligatoriamente la sezione del modulo domanda riguardante la situazione di "
perdente posto". In particolare, devono riportare il punteggio calcolato secondo le
tabelle di valutazione per il trasferimento d'ufficio, "allegato j". Coloro i
quali abbiano interesse a permanere in una delle istituzioni oggetto del dimensionamento,
in cui e' coinvolta la propria scuola, prioritariamente rispetto alle altre preferenze
espresse nel modulo domanda, devono rispondere negativamente nella casella corrispondente
al quesito : "l'aspirante soprannumerario intende comunque partecipare al
trasferimento a domanda? ".
7. I responsabili amministrativi di cui al precedente comma 6, ai fini dell'eventuale
assegnazione prioritaria nella o nelle istituzioni scolastiche risultanti dalla operazione
di dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola, vengono graduati, nel corso dei
movimenti, in base alle precedenze previste nelle lettere a e b dell'articolo 85 del
presente contratto e in base al punteggio di " perdente posto". Se il
provvedimento di dimensionamento predetto riguarda piu' istituti e determina il permanere
di due o piu' istituzioni scolastiche l'assegnazione (effettuata secondo i criteri di cui
sopra) verra' disposta tenendo conto della precedente titolarita' del responsabile
amministrativo non perdente posto, laddove il proprio istituto rimanga sede di ufficio di
segreteria. Nel caso contrario l'assegnazione all'istituto, tra quelli derivanti dal
dimensionamento, avviene secondo l'ordine del bollettino ufficiale delle scuole, qualora
non siano state espresse preferenze.
8. Il responsabile amministrativo individuato come perdente posto ha titolo a rientrare
con precedenza nella istituzione scolastica derivante dall'unificazione qualora il posto
si renda disponibile nel corso dei movimenti e sempre secondo l'ordine di graduatoria
derivante dalla tabella dei trasferimenti d'ufficio (allegato "j").
9. Gli insegnanti elementari collocati fuori ruolo, con funzioni di responsabile
amministrativo, ai sensi dell'art. 21 della legge n.463/78, possono essere trasferiti a
domanda o d'ufficio nelle segreterie dei circoli didattici e negli istituti comprensivi di
scuola primaria.
10. Nel caso di unificazione di istituzioni scolastiche in cui siano presenti dipendenti
sia della provincia, che dello stato, la titolarita' dell'istituzione scolastica e'
attribuita al responsabile amministrativo dipendente dello stato. Resta
all'amministrazione provinciale, in base alla normativa vigente, l'onere di fornire
all'istituzione scolastica il personale che da essa dipende, relativamente alla tipologia
e al numero dei corsi e delle classi che ad essa competono.
CAPO IV - PERDENTI POSTO
- ART. 88 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE
SOPRANNUMERARIO - DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASICA
1. Idem
2. Idem
3. Idem
4. Idem
5. Idem
6. Nel caso in cui i piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica, previsti
dal d. P.r. n. 233\98, realizzano unificazioni di due o piu' istituzioni scolastiche di
uguale o di diverso ordine o grado, il personale titolare - ad eccezione di quello
appartenente al profilo di responsabile amministrativo - confluira' in un'unica
graduatoria (distinta per ciascuno dei profili) al fine dell'individuazione del personale
perdente posto secondo i criteri previsti dal presente accordo. I capi d'istituto
coinvolti nel dimensionamento, previa intesa, provvedono alla compilazione della predetta
graduatoria, la pubblicano e ne trasmettono copia al provveditore agli studi insieme agli
eventuali reclami.
6bis. I dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui
al comma 6 del presente articolo, rendono disponibile, su richiesta degli interessati, i
documenti relativi alla graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facolta' di produrre
reclamo al provveditore per tramite dei capi di istituto entro 5 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria il quale nei 10 giorni successivi provvede alle eventuali
rettifiche.
7. Soppresso
8. Soppresso
9. Idem
10. Ai fini della individuazione dei soprannumerari, non dovra' essere preso in esame il
personale appartenente alle categorie di cui alle lettere a e b dell' art. 85 del presente
accordo salvo che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il
coinvolgimento anche delle predette categorie in particolare in caso di unificazione tra
scuole il medesimo personale non dovra', essere inserito nella graduatoria dei perdenti
posto.
11. Idem
12. Idem
13. Idem
14. Idem
15. Idem
16. Idem
17. Il provveditore agli studi, prima delle operazioni di mobilita', sulla base della
graduatoria di cui al comma 6 del presente articolo assegna il personale ata, ad
esclusione del responsabile amministrativo, coinvolto nel processo di dimensionamento,
alle istituzioni scolastiche derivate dal dimensionamento stesso con le seguenti modalita'
:
- Assegnazione del personale non perdente posto sulle scuole
la cui sede e' coincidente, ancorche' trasformata in istituto comprensivo, con quella di
titolarita' nell'anno in corso;
- Assegnazione del restante personale non perdente posto sui
posti disponibili in ordine di graduatoria e in base alle preferenze espresse;
- Assegnazione del personale perdente posto, di cui al comma
6 del presente articolo, nelle scuole, anche se soppresse, di attuale titolarita'.
Il personale di cui al punto c) del presente comma puo'
usufruire della precedenza per il rientro nella fase di mobilita' in una delle scuole
soggette al procedimento di dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di
titolarita' di cui all' art. 81 punto 1).
18. Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di
trasferimento, ma in ogni caso prima dell'inizio delle operazioni di movimento, emergano
nuove posizioni di personale di cui ai punti b) e c) del precedente comma, i provveditori
agli studi inviteranno formalmente gli interessati a presentare domanda di trasferimento
entro 5 giorni dalla data della predetta notifica. L'eventuale nuova domanda sostituisce
integralmente quella precedente.
CAPO V - MOBILITA' PROFESSIONALE
- ART. 90 - MOBILITA' PROFESSIONALE E
RICONVERSIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO
Il comma 2 dopo le parole "RICONVERSIONE
PROFESSIONALE" è cosi' modificato: "previsti dall'art.19 del ccdn concernente
le utilizzazioni del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'a.s. 1998/99
sottoscritto in data 23 giugno 1998.
- ART. 91 - TRASFERIMENTI DEL PERSONALE
A.T.A.DAL RUOLO NAZIONALE DI ACCADEMIE E CONSERVATORI AL CORRISPONDENTE RUOLO PROVINCIALE
Nel comma 2 l'anno scolastico "1998/99" viene
sostituito con "1999/2000".
CAPO VII - ASSISTENTI TECNICI
- ART. 94 - ASSISTENTI TECNICI
Al comma 1 dopo le parole "per le procedure
concorsuali in atto e per il personale in soprannumero." viene inserita la seguente
frase: "comunque i trasferimenti da un'area all'altra, fatti salvi i trasferimenti
previsti dall'art. 81, punto 3), verranno disposti in subordine rispetto ai trasferimenti
nell'ambito della stessa area. " |