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Guida interessi & rivalutazione
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Ultimo aggiornamento
03 maggio 2012


Interessi e
rivalutazione

Gestione del Personale Circolare Ministeriale n. 31 del 9 Febbraio 1999Pagine collegate
Area CONTABILITA'

La "Gazzetta Ufficiale" n. 239 del 13 ottobre ha pubblicato il decreto del ministero del Tesoro del 1º settembre 1998, n. 352, con le disposizioni attuative dell’articolo 22, comma 36, della legge 724/94, che ha esteso alla categoria suddetta i criteri in materia già introdotti per i crediti verso enti di previdenza obbligatoria dall’articolo 16, comma 6, della legge 412/91.

È quindi operativo per i dipendenti pubblici il diritto a percepire sui crediti per retribuzioni, pensioni o provvidenze di natura assistenziale, corrisposti in ritardo da data successiva al 1º gennaio 1995, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, calcolati per il periodo di ritardo. Le somme per rivalutazione devono essere però versate al netto di quanto liquidato per interessi; in pratica sono corrisposte solo per la parte eccedente l’importo degli interessi stessi.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La liquidazione degli oneri suddetti riguarda tutti i crediti per retribuzioni, pensioni o altre provvidenze di natura assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici o privati. Sono interessate le pensioni di tutto il personale disciplinato dal decreto legislativo 29/93, comprese quindi anche quelle erogate dall’Inpdap, e con riferimento anche ai trattamenti integrativi o privilegiati, come quelli a favore dei militari.

DECORRENZA DELLA NORMATIVA

La rivalutazione monetaria al netto degli interessi è liquidata sui crediti a far tempo dal 1º gennaio 1995. Per i periodi precedenti sono dovuti solo gli interessi legali nella misura in vigore all’epoca e cioé del 5% sino al 15 dicembre 1990 e del 10% sino al 31 dicembre 1994. In presenza di pagamenti che comprendono periodi diversamente regolati la liquidazione avviene in conformità alla disciplina vigente in ciascun ambito temporale.

Rivalutazione monetaria. La misura del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito è calcolata sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, pubblicati mensilmente sulla "Gazzetta Ufficiale".

OPERATIVITÀ DELLA NORMA

La corresponsione di interessi e rivalutazione avviene d’ufficio, con calcolo sulle somme effettivamente dovute, al netto delle ritenute previdenziali ed erarali. Sugli importi determinati è applicata la trattenuta fiscale ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 314 del 2 settembre 1997. Sugli stessi opera la prescrizione ordinaria.

Decorrenza degli oneri. La decorrenza di interessi o rivalutazione avviene dalla data di maturazione del credito principale o dalla scadenza del termine per l’adozione del provvedimento di liquidazione come previsto dai sensi dell’articolo 2 della legge 241/90. Il termine finale per il calcolo è costituito dalla data di emanazione del titolo di pagamento, che deve essere comunicato all’interessato entro trenta giorni.

 
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