Art. 1. (Finalità della legge)
1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di
arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
Art. 2. (Alta formazione e
specializzazione artistica e musicale)
1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale
di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza
e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle
istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione
riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta
formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni
sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e
dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti
musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali
e coreutici, ai sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di
programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal
titolo I della legge 9 maggio 1989, n.168, e nel rispetto dei principi
di autonomia sanciti dalla presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione,
di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e
svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità
giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa,
finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme
dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei
relativi principi.
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi
di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione.
Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di
primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e
di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli
rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo
9 della legge 19 novembre 1990, n.341. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate
le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente
legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai
pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico
impiego per le quali ne è prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo
1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito
comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente
per il personale docente e non docente. Nell'ambito della contrattazione
collettiva, gli incarichi di insegnamento saranno conferiti con contratti
di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. Il personale docente
e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data
di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad
esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento.
7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le
competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
- a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica
e artistica delle istituzioni e dei docenti;
- b) i requisiti di idoneità delle sedi;
- c) le modalità di trasformazione di cui al comma
2;
- d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché
le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie
e con altri soggetti pubblici e privati;
- e) le procedure di reclutamento del personale;
- f) i criteri generali per l'adozione degli statuti
di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
- g) le procedure, i tempi e le modalità per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel
settore;
- h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione
dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli
ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;
- i) la valutazione dell'attività delle istituzioni
di cui all'articolo 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) valorizzazione delle specificità culturali e
tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni
del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti
in ambito internazionale;
- b) rapporto tra studenti e docenti, nonché
dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività
formative;
- c) programmazione dell'offerta formativa sulla
base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione
del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione
tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144,
e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo
tra i tre sistemi su base territoriale;
- d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo
1, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche
norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica
di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni
iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;
- e) possibilità di prevedere, contestualmente
alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque,
senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale
statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e
delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione
di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche,
ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture
necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale
statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di
istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti
pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente,
per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione,
possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente
legge;
- f) definizione di un sistema di crediti didattici
finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività
didattiche seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento parziale o
totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema
universitario o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17
maggio 1999, n.144;
- g) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per
realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o
coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;
- h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per
lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli
universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle
istituzioni di cui all'articolo 1;
- i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità
territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta
formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le
istituzioni di cui all'articolo 1 nonché strutture delle università. Ai
Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo;
- l) verifica periodica, anche mediante l'attività
dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento
da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti;
in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e,
in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso
di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente
riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 3. (Consiglio nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale)
1. E' costituito, presso il Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per
l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime
pareri e formula proposte:
- a) sugli schemi di regolamento di cui al comma
7 dell'articolo 2, nonché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello
stesso articolo;
- b) sui regolamenti didattici degli istituti;
- c) sul reclutamento del personale docente;
- d) sulla programmazione dell'offerta formativa
nei settori artistico, musicale e coreutico.
2. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
- a) la composizione del CNAM, prevedendo
che:
- 1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti
in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonchè
degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
- 2) dei restanti componenti, una parte sia nominata
dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);
- b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti
del CNAM;
- c) il funzionamento del CNAM;
- d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti
in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente
modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente
legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono
esercitate da un organismo composto da:
- a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie
e degli ISIA;
- b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori
e degli Istituti musicali pareggiati;
- c) quattro membri designati in parti eguali dal
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal
CUN;
- d) quattro studenti delle istituzioni di cui
all'articolo 1;
- e) un direttore amministrativo.
4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti
di cui al comma 3 si svolgono, con modalità stabilite con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dalla data di en-trata in vigore
della presente legge, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data
stabilita per le votazioni.
5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3
è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.
Art. 4. (Validità dei diplomi)
1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni
di cui all'articolo 1 anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità
ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.
2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima
della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di
accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n.341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione
delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso
all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di
scuola media superiore e del diploma di conservatorio e di accademia.
3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che ne facciano
richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono
istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del
conseguimento dei diplomi accademici, secondo modalità e criteri
stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera
h).
Art. 5. (Edilizia)
1. Alle istituzioni di cui all'articolo 1
si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.
Art. 6. (Diritto allo studio).
1. Agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano
le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n.390, e successive
modificazioni.
Art. 7. (Norma transitoria e finale).
1. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui all'articolo 1 disciplinano
le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici,
ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati.
Art. 8. (Disposizioni per la
regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano, il perseguimento delle finalità della
presente legge è realizzato nel rispetto degli statuti di autonomia e delle
relative norme di attuazione.
Art. 9. (Norme finanziarie)
1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della pubblica
istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a
ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base
11.1.1.2 (Istruzione artistica - Strutture scolastiche) dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto
stato di previsione e a quello del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento,
rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono
nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni
riordinate o costituite a norma della presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, comprensivo dei costi per
la realizzazione dei corsi di cui all'articolo 2, commi 5 e 8, lettera
d), nonché all'articolo 4, comma 3, valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |