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Accordo organici ATA del 13 Ottobre 1999 |
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI COORDINAMENTO ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA - DIVISIONE II INTESA OGGETTO: Avvio anno scolastico 1999/2000 - Personale amministrativo ed ausiliario della Scuola. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999, hanno richiesto al Ministero della Pubblica Istruzione di procedere, congiuntamente, alla disamina delle problematiche connesse allavvio dellanno scolastico 1999/2000, secondo quanto previsto dallarticolo 5, comma 4, del vigente contratto collettivo nazionale di comparto. Nel corso dellincontro le stesse organizzazioni hanno rappresentato:
Le parti, in relazione alle situazioni rappresentate, convengono quanto segue: 1. Per quel che concerne i punti 1 e 4 si è concordato sullopportunità di procedere allutilizzazione di detto personale sulla stessa sede di soprannumerarietà, nei limiti quantitativi più avanti indicati, a fronte di istituzioni scolastiche caratterizzate da particolari condizioni logistiche e strutturali, ovvero collocate nelle aree a rischio, nonché in presenza di specifici progetti di istituto che comportano il costante prolungamento delle attività nelle ore pomeridiane o in relazione allelevata frequenza di alunni immigrati ed al numero delle sezioni staccate, scuole coordinate e sezioni aggregate di diverso ordine o tipo. Per l'individuazione degli istituti in situazioni logistiche e strutturali tali da determinare condizioni di particolare complessità organizzativa e gestionale si ritiene utile e opportuno indicare, a titolo esemplificativo, i casi di seguito riportati:
Nei casi in cui, pur in assenza di esubero di
personale, si verifichino le condizioni sopra indicate, può essere
autorizzata listituzione di posti di assistente amministrativo e di collaboratore
scolastico necessari a garantire lefficacia dellattività didattica.
Detti posti saranno attivati nelle istituzioni scolastiche che si trovino nelle situazioni
sopra indicate, in misura non superiore al 50 per cento della differenza (arrotondando le
frazioni di posto all'unità intera superiore) tra le dotazioni organiche di diritto per
ciascuno istituto di istruzione secondaria superiore precedentemente determinate
per lanno scolastico 1999/2000 e le dotazioni calcolate a norma del decreto
ministeriale 6 agosto 1999, n. 200. Per i circoli didattici con
più di 50 insegnanti (esclusi gli insegnanti di lingua straniera e di sostegno) o
articolati in plessi funzionanti in più comuni, ovvero nei quali si svolgano corsi serali
o attività di educazione permanente, possono essere mantenuti in
servizio gli assistenti amministrativi in soprannumero e possono essere istituiti posti
nel limite massimo del 25 per cento della differenza tra la dotazione organica di diritto
di ciascun circolo e quella determinata per effetto del citato decreto ministeriale n. 200
(arrotondando le frazioni di posto all'unità intera superiore). 2. Per quel che riguarda il punto 2, la
parte pubblica assicura, preliminarmente, lavvio in tempi brevissimi della revisione
dei criteri e delle modalità di determinazione degli organici del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ivi comprese quelle
educative, affinché tale revisione sia ultimata, così come previsto dallarticolo
53 del contratto integrativo nazionale, entro il 30 novembre 1999. Tale rideterminazione,
che dovrà garantire, comunque, lefficacia dei servizi scolastici in funzione dellattribuzione
dellautonomia alle scuole, sarà effettuata con riferimento alla data del 1°
settembre 2000, sulla base delle consistenze delle dotazioni organiche di posti e di
personale determinabili in relazione alle vigenti disposizioni di legge. 3. In merito, infine, ai corsi sperimentali di insegnamento dello strumento musicale nella scuola media si è concordato, in considerazione della fase transitoria di passaggio tra lassetto sperimentale e quello ordinamentale, di garantire, comunque, lassegnazione dellassistente amministrativo e del collaboratore scolastico previsto in presenza di corsi sperimentali, in quanto nella suddetta fase continua ad applicarsi la nota alla tabella "3" allegata al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
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