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Ultimo aggiornamento
03 maggio 2013

Accordo organici ATA del 13 Ottobre 1999

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DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI
COORDINAMENTO ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA - DIVISIONE II

INTESA

OGGETTO: Avvio anno scolastico 1999/2000 - Personale amministrativo ed ausiliario della Scuola.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999, hanno richiesto al Ministero della Pubblica Istruzione di procedere, congiuntamente, alla disamina delle problematiche connesse all’avvio dell’anno scolastico 1999/2000, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del vigente contratto collettivo nazionale di comparto. Nel corso dell’incontro le stesse organizzazioni hanno rappresentato:

  1. la necessità di garantire la funzionalità delle unità dei servizi generali, amministrativi e tecnici delle singole scuole nell’attuale situazione di difficoltà organizzativa e di gestione derivante dagli effetti dei provvedimenti di riorganizzazione e dimensionamento delle scuole;
  2. l’esigenza di colmare le vacanze delle dotazioni organiche relativamente ai posti degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici già utilizzati, nei decorsi anni scolastici, negli uffici scolastici provinciali, ai sensi dell’articolo 31, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  3. la necessità di assicurare, per i corsi sperimentali di insegnamento dello strumento musicale nella scuola media, ricondotti ad ordinamento ai sensi dell’articolo 11, comma 9, della legge 124/99, la copertura dei posti relativi al personale amministrativo ed ausiliario;
  4. lo stato di disagio di quella parte del personale amministrativo ed ausiliario che, trasferitosi in altre sedi scolastiche a decorrere dal 1° settembre, risulta in soprannumero per effetto dell’applicazione del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200.

Le parti, in relazione alle situazioni rappresentate, convengono quanto segue:

1. Per quel che concerne i punti 1 e 4 si è concordato sull’opportunità di procedere all’utilizzazione di detto personale sulla stessa sede di soprannumerarietà, nei limiti quantitativi più avanti indicati, a fronte di istituzioni scolastiche caratterizzate da particolari condizioni logistiche e strutturali, ovvero collocate nelle aree a rischio, nonché in presenza di specifici progetti di istituto che comportano il costante prolungamento delle attività nelle ore pomeridiane o in relazione all’elevata frequenza di alunni immigrati ed al numero delle sezioni staccate, scuole coordinate e sezioni aggregate di diverso ordine o tipo. Per l'individuazione degli istituti in situazioni logistiche e strutturali tali da determinare condizioni di particolare complessità organizzativa e gestionale si ritiene utile e opportuno indicare, a titolo esemplificativo, i casi di seguito riportati:

  • - istituzioni scolastiche frequentate da più di 900 alunni;
  • - istituti di istruzione secondaria superiore funzionanti con più di tre indirizzi di studio o specializzazione o strutturati in più di due sedi;
  • - elevato numero di laboratori o grande estensione delle superfici utilizzate;
  • - funzionamento di corsi per adulti;
  • - attività di educazione permanente;
  • - istituti "polo";
  • - realizzazione di progetti cofinanziati dall’Unione Europea;
  • - iniziative di formazione integrata superiore;
  • - dislocazione dei plessi dello stesso circolo in più comuni;
  • - attività pomeridiane extracurricolari;

Nei casi in cui, pur in assenza di esubero di personale, si verifichino le condizioni sopra indicate, può essere autorizzata l’istituzione di posti di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico necessari a garantire l’efficacia dell’attività didattica. Detti posti saranno attivati nelle istituzioni scolastiche che si trovino nelle situazioni sopra indicate, in misura non superiore al 50 per cento della differenza (arrotondando le frazioni di posto all'unità intera superiore) tra le dotazioni organiche di diritto per ciascuno istituto di istruzione secondaria superiore precedentemente determinate per l’anno scolastico 1999/2000 e le dotazioni calcolate a norma del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200. Per i circoli didattici con più di 50 insegnanti (esclusi gli insegnanti di lingua straniera e di sostegno) o articolati in plessi funzionanti in più comuni, ovvero nei quali si svolgano corsi serali o attività di educazione permanente, possono essere mantenuti in servizio gli assistenti amministrativi in soprannumero e possono essere istituiti posti nel limite massimo del 25 per cento della differenza tra la dotazione organica di diritto di ciascun circolo e quella determinata per effetto del citato decreto ministeriale n. 200 (arrotondando le frazioni di posto all'unità intera superiore).
Dovranno essere altresì valutate le situazioni dei convitti e degli educandati caratterizzati da particolari condizioni logistiche, organizzative e strutturali tali da comportare la necessità di integrare la dotazione organica di personale ausiliario, secondo i parametri quantitativi di riferimento sopra indicati.
L'individuazione delle scuole interessate e l’assegnazione dei posti è effettuata dal Provveditore agli studi, previa intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di comparto. Gli accordi devono essere definiti secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, dello stesso contratto.
Gli accordi provinciali individueranno le modalità di utilizzazione, a partire dalla conferma sulla stessa sede di titolarità. In assenza di aspiranti di ruolo, tali posti saranno ricoperti mediante supplenze temporanee da conferire a cura del Provveditore.

2. Per quel che riguarda il punto 2, la parte pubblica assicura, preliminarmente, l’avvio in tempi brevissimi della revisione dei criteri e delle modalità di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ivi comprese quelle educative, affinché tale revisione sia ultimata, così come previsto dall’articolo 53 del contratto integrativo nazionale, entro il 30 novembre 1999. Tale rideterminazione, che dovrà garantire, comunque, l’efficacia dei servizi scolastici in funzione dell’attribuzione dell’autonomia alle scuole, sarà effettuata con riferimento alla data del 1° settembre 2000, sulla base delle consistenze delle dotazioni organiche di posti e di personale determinabili in relazione alle vigenti disposizioni di legge.
La stessa parte pubblica conviene, quindi, sulla necessità di definire, anche attraverso il ricorso alla mobilità intercompartimentale, le situazioni relative al personale utilizzato nei provveditorati, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di poter disporre, dalla stessa data, delle effettive unità di personale previste dai rispettivi organici, a seguito della cessazione degli effetti dell’articolo 31, comma 6 bis, del decreto legislativo 29/93.
Per il corrente anno scolastico si conviene che i Capi di istituto delle scuole ove non sia già assegnato altro personale di analogo profilo professionale, per effetto della presente intesa, possano, a fronte delle effettive necessità, conferire supplenze temporanee per la sostituzione del personale utilizzato negli uffici scolastici provinciali, entro il limite massimo corrispondente alle unità già distaccate nell’anno scolastico 1998/99.

3. In merito, infine, ai corsi sperimentali di insegnamento dello strumento musicale nella scuola media si è concordato, in considerazione della fase transitoria di passaggio tra l’assetto sperimentale e quello ordinamentale, di garantire, comunque, l’assegnazione dell’assistente amministrativo e del collaboratore scolastico previsto in presenza di corsi sperimentali, in quanto nella suddetta fase continua ad applicarsi la nota alla tabella "3" allegata al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Per le organizzazioni sindacali:

per la parte pubblica:

CGIL, CISL, UIL, SNALS

Il direttore generale

VISTO, si approva - IL MINISTRO

 
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