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Premessa
Il decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 ("Regolamento recante
criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione
di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma
dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59"),
all’articolo 8, comma 3, stabilisce che le attività di certificazione
sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione
anteriore all’inizio delle attività, in apposito elenco pubblico,
consultabile in via telematica, predisposto e tenuto aggiornato a cura
dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione. Tali
certificatori devono essere dotati dei requisiti elencati nello stesso
art.8, comma 3, del D.P.R. n.513/1997, e, per quanto riguarda le
specifiche, devono osservare le regole tecniche da emanarsi ai sensi
dell’articolo 3 dello stesso decreto.
Dette regole tecniche, emanate con il D.P.C.M. 8 febbraio
1999, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999, all’articolo 16,
comma 1, prevedono che: "Chiunque intenda esercitare l’attività di
certificatore deve inoltrare all’Autorità per l’informatica nella
pubblica amministrazione, secondo le modalità da questa definite con
apposita circolare, domanda di iscrizione nell’elenco pubblico di cui
all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513".
Con la presente circolare, resa disponibile anche sul sito Internet
dell’AIPA: http://www.aipa.it/,
vengono illustrate le modalità con le quali le società interessate ad
esercitare l’attività di certificatore dovranno inoltrare domanda
all’AIPA.
1. Formalità con le
quali deve essere predisposta la domanda e documentazione richiesta.
La domanda, sottoscritta
dal legale rappresentante della società, in plico chiuso con evidenza del
mittente e con l’indicazione "Domanda per l’iscrizione
nell’elenco dei certificatori", va indirizzata e fatta pervenire a:
Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione
Via Solferino, 15
00185 ROMA
La consegna può avvenire
tramite servizio pubblico o privato oppure a mano nelle ore d'ufficio
(09.00-13.00 e 15.00-17.00) dei giorni dal lunedì al venerdì.
In quest'ultimo caso, verrà data formale ricevuta di consegna del plico.
Il testo della domanda e di tutti i documenti allegati originati dal
richiedente, va predisposto utilizzando un sistema di elaborazione testi
di larga diffusione. Un supporto informatico contenente tale testo, con
l’eccezione del piano per la sicurezza, va allegato alla domanda,
insieme alla stampa, in duplice copia, del contenuto del supporto stesso.
La domanda deve indicare:
-
la denominazione della
società;
-
la sede legale;
-
il o i rappresentanti
legali;
-
elenco dei documenti
allegati.
È opportuno che
vengano indicati il nominativo di una persona cui far riferimento, anche
per le vie brevi, e le modalità di contattarla (numeri telefonici,
telefax, telex), in vista di una sollecita definizione delle eventuali
problematiche che richiedessero chiarimenti di minore importanza.
Fatta salva la facoltà di avvalersi, nei casi consentiti,
dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, alla
domanda vanno allegati:
-
copia autentica
dell’atto costitutivo della società;
-
statuto sociale vigente,
certificato dalla competente CCIA (non anteriore a 90 giorni);
-
certificato di
iscrizione nel registro delle imprese (non anteriore a 90 giorni);
-
dichiarazione del
presidente del collegio sindacale, attestante l’entità del capitale
sociale versato nonché l’ammontare e la composizione del patrimonio
netto al momento della presentazione della domanda;
-
situazione patrimoniale,
predisposta e approvata dall’Organo amministrativo (non anteriore a
90 giorni) - (solo per le società già operative);
-
relazione del collegio
sindacale sulla situazione patrimoniale di cui alla lettera e;
-
per le imprese
registrate all’estero, documentazione equivalente a quella dei punti
precedenti, a norma della legge n. 1253/1966*, legalizzata e tradotta
in lingua italiana nelle forme e nei modi di cui alla legge n.
15/1968, salvo le eccezioni espressamente in essa previste;
-
elenco nominativo dei
componenti del consiglio d’amministrazione e del collegio sindacale,
di eventuali amministratori delegati e del o dei direttori, dei
soggetti con funzioni equivalenti a quelle del Direttore Generale, con
l’indicazione dei relativi poteri. Ognuna delle suddette persone,
dovrà risultare in possesso, all'atto della domanda, dei requisiti di
onorabilità stabiliti dal decreto del Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161,
comprovato da:
- per i cittadini
italiani residenti in Italia:
-
dichiarazione, resa
davanti a pubblico ufficiale, di possedere i requisiti di cui al
decreto citato;
-
certificato casellario
giudiziale;
-
certificato carichi
pendenti presso la pretura e presso il tribunale;
-
dichiarazione, resa
davanti a pubblico ufficiale, di non esser stato destinatario, in
altri Stati, di provvedimenti che importerebbero, secondo
l’ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità
di cui al decreto suddetto;
- per le persone che
non rientrano nella categoria di cui al precedente alinea:
-
dichiarazione, resa
davanti a pubblico ufficiale, di possedere i requisiti di cui al
decreto citato;
-
certificati attestanti
che la persona non è fallita o sottoposta a procedura equivalente,
con parere legale che suffraghi l’idoneità dei certificati in
questione; nel caso che il Paese di residenza non rilasci
certificati, può essere accettata una dichiarazione sostitutiva
resa davanti a pubblico ufficiale;
-
le firme sulla
documentazione vanno apposte a norma della legge n. 1253/1966.
Per entrambe le
categorie, la prescritta certificazione antimafia sarà acquisita a cura
dell’Autorità;
-
copia della polizza
assicurativa (o certificato provvisorio impegnativo) a copertura dei
rischi dell’attività e dei danni causati a terzi, rilasciata da una
società di assicurazioni abilitata ad esercitare nel campo dei rischi
industriali, a norma delle vigenti disposizioni;
-
copia dell’ultimo
bilancio con relativa certificazione, se la società è stata
costituita da più di un anno. Se il bilancio non è stato
certificato, la società dovrà allegare una dichiarazione di impegno
a certificare il bilancio a partire dall’esercizio in corso al
momento della presentazione della domanda;
-
dichiarazione del
presidente della società attestante la composizione dell’azionariato,
per quanto nota, con indicazione, comunque, dei soggetti partecipanti,
in forma diretta o indiretta, al capitale sociale, in misura superiore
al 5%;
-
dichiarazione di piena
disponibilità a consentire accessi presso le strutture dedicate alle
operazioni di certificazione da parte di incaricati dell’AIPA,
finalizzati alla verifica del mantenimento della rispondenza ai
requisiti tecnico-organizzativi di cui alla documentazione allegata
alla domanda;
Alla domanda vanno
altresì allegati, secondo le modalità specificate nel seguito:
-
copia del manuale
operativo;
-
copia del piano per la
sicurezza;
-
una relazione sulla
struttura organizzativa;
-
fermo restando quanto
prescritto dall’articolo 18 del D.P.C.M. 8 febbraio 1999 sopra
citato, dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente
all’AIPA ogni variazione significativa delle soluzioni
tecnico-organizzative adottate.
2. Requisiti
tecnico-organizzativi da documentare
2.1 Manuale operativo
Il manuale operativo va
strutturato in modo tale da essere integralmente consultabile per via
telematica, come prescritto dall’articolo 45, comma 2, del D.P.C.M.
sopra citato.
Il manuale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
-
dati identificativi del
certificatore;
-
dati identificativi
della versione del manuale operativo;
-
responsabile del manuale
operativo;
-
definizione degli
obblighi del certificatore, del titolare e di quanti accedono per la
verifica delle firme;
-
definizione delle
responsabilità e delle eventuali limitazioni agli indennizzi;
-
tariffe;
-
modalità di
identificazione e registrazione degli utenti;
-
modalità di generazione
delle chiavi;
-
modalità di emissione
dei certificati;
-
modalità di sospensione
e revoca dei certificati;
-
modalità di
sostituzione delle chiavi;
-
modalità di gestione
del registro dei certificati;
-
modalità di accesso al
registro dei certificati;
-
modalità di protezione
della riservatezza.
2.2 Piano per la
sicurezza
Il documento contenente
il piano per la sicurezza, in quanto coperto da riservatezza, deve essere
racchiuso in una busta sigillata, all’interno del plico contenente la
domanda, con evidenza della società e l’indicazione "Piano per la
sicurezza – versione del …(data)".
Il piano deve contenere almeno i seguenti elementi:
-
struttura generale,
modalità operativa e struttura logistica dell’organizzazione;
-
descrizione sommaria
dell’infrastruttura di sicurezza per ciascun immobile;
-
breve descrizione
dell’allocazione degli impianti informatici, dei servizi e degli
uffici negli immobili dell’organizzazione;
-
elenco del personale
addetto;
-
attribuzioni dettagliate
delle responsabilità;
-
algoritmi crittografici
utilizzati;
-
descrizione delle
procedure utilizzate nell’attività di certificazione, con
particolare riferimento ai problemi di sicurezza, alla gestione del log-file
e alla garanzia della sua integrità;
-
descrizione dei
dispositivi di sicurezza installati;
-
descrizione dei flussi
di dati;
-
procedura di gestione
delle copie di sicurezza dei dati (modalità e frequenze dei
salvataggi, tipo e ubicazione delle sicurezze fisiche);
-
procedura di gestione
dei disastri (precisare i tipi di disastri per i quali sono state
previste delle soluzioni: per calamità naturali, per dolo, per
indisponibilità prolungata del sistema, per altre ragioni; descrivere
le soluzioni con dettagli sui tempi e le modalità previste per il
ripristino del servizio);
-
analisi dei rischi
(precisare i tipi di rischi: per dolo, per infedeltà del personale,
per inefficienza operativa, per inadeguatezza tecnologica, per altre
ragioni);
-
descrizione delle
contromisure (precisare i tempi di reazioni previsti e i nomi dei
responsabili);
-
specificazione dei
controlli (precisare se è previsto il ricorso periodico a ispezioni
esterne).
2.3 Organizzazione del
personale
Va predisposto un
apposito documento contenente la descrizione dell’organizzazione del
personale, limitatamente alle funzioni elencate nell’articolo 49 del
D.P.C.M. 8 febbraio 1999; tale atto deve essere corredato da un’adeguata
documentazione, a norma del successivo articolo 51 del medesimo D.P.C.M.,
dell’esperienza maturata dal personale stesso.
Va precisato, in particolare, a norma dell’articolo 16, comma 2, del
D.P.C.M. 8 febbraio 1999, il profilo del personale responsabile della
generazione delle chiavi, della emissione dei certificati e della gestione
del registro delle chiavi. Tale profilo dovrà essere idoneo ad attestare
il possesso della competenza e dell’esperienza richiesti dall’art.8,
comma 3, lett. c), del DPR n. 513/1997.
3. Requisiti
tecnico-organizzativi da autocertificare
La società è tenuta a
specificare, con apposita dichiarazione, i punti che seguono:
-
algoritmi di generazione
e verifica firme utilizzati e supportati;
-
algoritmi di hash
utilizzati e supportati;
-
lunghezza delle chiavi;
-
assicurazioni relative
al sistema di generazione delle chiavi;
-
caratteristiche del
sistema di generazione;
-
informazioni contenute
nei certificati;
-
formato dei certificati;
-
modalità di accesso al
registro dei certificati;
-
modalità con la quale
viene soddisfatta la verifica dell’unicità della chiave pubblica,
in rapporto allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;
-
caratteristiche del
sistema di generazione dei certificati;
-
modalità di attuazione
della copia del registro dei certificati;
-
modalità di tenuta del
giornale di controllo;
-
descrizione del sistema
di validazione temporale adottato;
-
impegno ad adottare ogni
opportuna misura tecnico-organizzativa volta a garantire il rispetto
delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
É data facoltà di
limitare la documentazione alle sole informazioni non soggette a
particolari ragioni di riservatezza. L’AIPA, dal canto suo, si riserva,
a norma dell’articolo 16, comma 3, del D.P.C.M. 8 febbraio 1999, di
richiedere integrazioni alla documentazione presentata e di effettuare le
opportune verifiche su quanto dichiarato.
4. Modalità di esame
delle domande
L’istruttoria delle
domande e della relativa documentazione sarà svolta, sotto il controllo
di un Membro dell'Autorità all'uopo designato, a cura degli uffici, con
il supporto specialistico del Centro Tecnico di cui all’articolo 17,
comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Al termine
dell’istruttoria, sulla richiesta di iscrizione nell’elenco dei
certificatori sarà adottata dall’Autorità, su proposta formulata dal
Membro designato, motivata deliberazione di accoglimento o di reiezione
ovvero, se ritenuta necessaria, di integrazione dell'istruttoria.
La società, le cui domande di inserzione siano state oggetto di
provvedimento di reiezione, non possono presentare una nuova istanza, se
non siano trascorsi almeno 6 (sei) mesi dalla data di comunicazione del
provvedimento stesso e, comunque, prima che siano cessate le cause che
hanno determinato il non accoglimento della precedente domanda.
Eventuali richieste di delucidazioni e/o chiarimenti potranno essere
inoltrate al Direttore Generale dell’Autorità per l’informatica nella
Pubblica Amministrazione.
Il Presidente AIPA
Guido Mario REY
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