Capo I - Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive
Articolo 1 - Estensione dei casi
di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2 della
legge 4 gennaio 1968, n 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi ed i gestori di
pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali allistanza,
sottoscritte dallinteressato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni
anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:
- Titolo di studio o qualifica professionale posseduta;
esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- Situazione reddituale o economica, anche ai fini della
concessioni di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dellammontare
corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, dalla partita IVA e di qualsiasi
altrodato presente nellarchivio dell'anagrafe tributaria e inerente
allinteressato;
- Stato di disoccupazione; qualità di pensionato e
categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore di curatore e simili;
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo;
- Tutte le posizioni relative alladempimento degli
obblighi militari comprese quelle di cui all'articolo 77 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n.
237 come modificato da1l'articolo 22 della legge 24 dicembre l986, n. 958;
- Di non aver riportato condanne penali;
- Qualità di vivenza a carico;
- Tutti i dati a diretta conoscenza dellinteressato
contenuti nei registri dello stato civile.
2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari
per liscrizione alle scuole dì ogni ordine e grado ed all'Università; quelli che a
qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile; i
certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici
richiesti dai comuni nellambito dei procedimenti di loro competenza, sono sostituiti
dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n.15. Le
amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi
sulla veridicità del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla
stessa, ai sensi. dell'articolo 11 del presente regolamento.
Articolo 2 - Estensione dei casi
di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici
servizi., tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui
allarticolo 1, comma 1, del presente regolamento e allarticolo 2 della legge 4
gennaio 1968, n.15 sono comprovati dall'interessato a titolo definitivo, mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
2. La dichiarazione di cui allarticolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 che il
dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità
personali relative ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale
dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una
pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista
la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti
dellautentica di copia.
3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui al
comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti i le qualità personali dichiarati siano
certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione
procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al
soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, linteressato
può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia
fotostatica, ancorché non autenticata dei certificati di cui sia già in possesso.
4. Restano esclusi dallapplicazione dei commi 1 e 2 i certificati di cui
allarticolo 10.
Articolo 3 - Presentazione delle
dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma
1dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente allistanza e sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.
2. Il responsabile del procedimento identificato ai sensi dellarticolo 5 della legge
7 agosto 1990, n. 241, è comunque competente a ricevere la documentazione.
3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 33 comma 4, della legge 15 maggio199, n. 127,
costituiscono violazioni dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni
sostitutiva nei casi in cui lo norme di legge o di regolamento ne consentono la
presentazione in luogo della produzione di attestati di notorietà.
4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare allamministrazione copia autentica
di un documento ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio1968, n. 15,
l'autenticazione della copia può essere retta dal responsabile del procedimento o da
qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione su semplice esibizione
dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione
procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in
corso.
Articolo 4 - Impedimento alla
sottoscrizione
1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è
raccolta da pubblico ufficiale previo accertamento dellidentità del dichiarante.
2. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa
dallinteressato facendo menzione, di seguito alla medesima, della causa
dellimpedimento a sottoscrivere.
Articolo 5 - Dichiarazioni
sostitutive presentate da cittadini stranieri
1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 siano presentate da cittadini della
Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
2. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento
anagrafico della popolazione residente approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989 n.223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 1 limitatamente ai casi di cui si. tratti di comprovare stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Articolo 6 - Disposizioni
generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e
4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 hanno la stessa validità temporale degli atti che
sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle
dichiarazioni indicate al comma 1, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei
moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono
il richiamo alle sanzioni penali previste dallarticolo 26 della legge 4 gennaio 1
968, n.15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il
modulo può contenere anche linformativa di cui allarticolo 10 della legge 31
dicembre 1996, n.675.
3, Le singole amministrazioni inseriscono nei moduli delle istanze ad esse rivolte la
formula per le relative dichiarazioni sostitutive se ammesse ai sensi della legge 4
gennaio 1 968, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente
regolamento.
Capo II - Acquisizione diretta di
documenti da parte delle pubbliche amministrazioni ed
esibizione di documenti di riconoscimento da parte degli interessati
Articolo 7 - Acquisizione diretta
dei documenti ed esibizione di documenti dl riconoscimento
1. Qualora linteressato non intenda o non sia in
grado di utilizzare gli strumenti di cui agli articoli 1 e 2, i certificati relativi a
stati, fatti o qualità personali risultati da albi o da pubblici registri tenuti o
conservati da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio
dallamministrazione procedente, anche con la procedura di cui al comma 2, su
semplice indicazione da parte dellinteressato della specifica amministrazione che
conserva lalbo o il registro.
2. In tutti i casi in cui lamministrazione procedente acquisisce direttamente
certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, il certificato può essere sostituito da qualsiasi
documento idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di provenienza.
3. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo
telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento
soddisfano il requisito della forma scritti e la loro trasmissione non deve essere seguita
da quella del documento originale attraverso il sistema postale.
4. Nei casi in cui lamministrazione procedente acquisisce informazioni relative a
stati, fatti e qualità personali attraverso lesibizione a parte dell'interessato di
un documento di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene
attraverso lacquisizione della copia fotostatica del documento stesso ancorché non
autenticata, secondo le modalità previste da11'articolo 3, comma 11 della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n.191
5. Il rifiuto da parte del funzionario competente di accettare 1'indicazione di stati,
fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento corso
di validità costituisce violazione dei doveri dufficio.
6. Ai fini del presente regolamento per documento amministrativo si intende ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o,
comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di
trasmissione comprendono quelle indicate all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo
1997, n. 59 ed al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513.
Articolo 8 - Riservatezza dei
dati contenuti nei documenti acquisiti dalla pubblica amministrazione
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei soggetti
titolari dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i
certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere
soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o
da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali
vengono acquisite.
2. E fatto divieto ai direttori sanitari tenuti alla dichiarazione di cui al comma 2
dell'articolo 70 del R.D.L. 9 lug1io 1939, n. 1238, come sostituto dallarticolo 2
della legge 15 maggio 1997, n.127, di accompagnare la stessi con il certificato di
assistenza al parto previsto dall'articolo 18, comma 2 del R.D.L. 15 ottobre 1936, n.
2128, ed è fatto divieto agli ufficiali di stato civile dì richiedere detto certificato,
che è sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei
registri di nascita. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del
certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone
interessate ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale secondo
modalità preventivamente concordate. Listituto nazionale di statistica, sentito il
ministero della sanità, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione
dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per lacquisizione dei
dati relativi a nati morti nel rispetto dei principi contenuti nella legge 31 dicembre
1996, n.675.
Articolo 9 - Acquisizione di
estratti degli atti dello stato civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti
esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove
formati o tenuti da amministrazioni pubbliche o da altre autorità dello Stato, vengono
acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente le amministrazioni possono
comunque provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti qualora lo ritengano
necessario per particolari motivi inerenti alle proprie finalità istituzionali.
Capo III - Attestazioni di
soggetti privati e certificati non sostituibili con altri strumenti di certezza
Articolo 10 - Certificati non
sostituibili
1. I certificati medici, sanitari veterinari, di origine,
di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento,
salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini
della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono
sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività
sportive rilasciato dal medico di base con validità per lintero anno scolastico.
Capo IV - Disposizioni finali
Articolo11 - Controllo sul
contenuto delle dichiarazioni sostitutive
1. Le amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere
ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. Quando i controlli di cui al comma 1 riguardano dichiarazioni sostitutive di
certificazione, lamministrazione procedente richiede direttamente
all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione conferma
scritta, anche attraverso luso dì strumenti informatici, della corrispondenza di
quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è
necessaria la successiva acquisizione del certificato.
3. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15,
qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 12 - Certificati di
abilitazione
1. Quando è utilizzata ad indicare i titoli di
abilitazione previsti dalla normativa vigente la parola "certificato" viene
sostituita, a seconda che si riferisca ad atti rilasciati al termine di corsi di
formazione o ad atti di assenso allesercizio di determinata attività, con
"diploma" o con "patentino".
Articolo 13 - Abrogazione di
norme
1. In riferimento alle disposizioni dellarticolo 1
del presente regolamento, sono abrogati 1'articolo 27 della legge 4 gennaio 1968, n.15,
1'articolo 77, ultimo comma del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato
dall'articolo 22 de1la legge 24 dicembre 1986, n 958 e il primo comma dellarticolo
24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
2. In riferimento alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, è
abrogato larticolo 20 bis della legge 4 gennaio 1968, n.15.
3. In riferimento alla disposizione dellarticolo 4 è abrogato il penultimo comma
dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. È abrogato il D.P.R. 25 Gennaio 1994, n. 130. |