Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)
1. L'ammontare delle entrate
previste per l'anno finanziario 1999, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie
e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtų di
leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di
previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Art. 2.
(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il
pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi
dipendenti, per l'anno finanziario 1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 2).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla ripartizione su altre unitā previsionali di base,
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1999, del
fondo per l'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, iscritto nell'ambito
dell'unitā previsionale di base "Segretariato" (funzionamento) di pertinenza
del centro di responsabilitā "Segretariato generale" dello stato di previsione
medesimo.
3. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5
agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unitā previsionale di base
"Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza del centro di
responsabilitā "Segretariato generale" (Presidenza del Consiglio dei ministri)
dello stato di previsione dell'entrata, per essere correlativamente iscritte, in termini
di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Imprese
radiofoniche ed editoriali" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilitā "Informazione e editoria" dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad
apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni
compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
5. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a ripartire, con propri
decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unitā previsionali di base,
delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto
nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Fondo per Roma capitale"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilitā "Roma capitale" dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a
ripartire, con propri decreti, il fondo per l'attivitā statistica nazionale iscritto
nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Segretariato" (funzionamento) di
pertinenza del centro di responsabilitā "Segretariato generale" dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unitā
previsionale di base "Fondo per la protezione civile" (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilitā "Protezione civile" dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1999,
possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unitā
previsionali di base, del medesimo centro di responsabilitā.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unitā previsionale
di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilitā "Pari
opportunitā" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
per l'anno finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per
contributi destinati dall'Unione europea alle attivitā poste in essere dalla Commissione
nazionale per la paritā e le pari opportunitā tra uomo e donna in accordo con l'Unione
europea.
9. Ai fini dell'attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica č autorizzato a ripartire, con propri decreti,
su altre unitā previsionali di base, le somme iscritte nell'unitā previsionale di base
"Potenziamento servizi e strutture" (oneri comuni) di pertinenza del centro di
responsabilitā "Servizi tecnici" dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il
pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 3).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a
ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni
statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di
responsabilitā "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
1999: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili
esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti delle
Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per la
concessione dei buoni pasto, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e
per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche, Fondo
da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare e Fondo da ripartire
per oneri del personale giā dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere
nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti, per
competenza e cassa, nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Personale"
(oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da
eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto, per competenza e cassa,
nell'ambito delle unitā previsionali di base "Accordi e organismi
internazionali" (interventi); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento
regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito
dell'unitā previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto
speciale" (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o
caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti e Somma occorrente per gli
interventi volti a favorire la cessione incentivata di impresa iscritti, per competenza e
cassa, nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Interventi diversi"
(interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31
della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito
dell'unitā previsionale di base "Difesa del suolo" (investimenti); Fondo da
ripartire in relazione alle intese istituzionali di programma iscritto, per competenza e
cassa, nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Intese istituzionali di
programma" (investimenti); Fondo da ripartire per le occorrenze relative al
territorio di Trieste iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unitā
previsionale di base "Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste"
(investimenti) e Fondo da ripartire per l'attuazione delle iniziative e degli interventi
di collaborazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale iscritto, per competenza e
cassa, nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Accordi ed organismi
internazionali" (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica č, altresė, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai
bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al
presente comma.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i
Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, č autorizzato a provvedere,
con propri decreti, al trasferimento alle unitā previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1999, dello specifico
stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unitā previsionale di
base "Ente nazionale di assistenza al volo" (interventi) di pertinenza del
centro di responsabilitā "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo
fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'"Ente
nazionale di assistenza al volo", delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.
4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, č stabilito in lire 45.210
miliardi.
5. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del
credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui
all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, č fissato, per
l'anno finanziario 1999, in lire 18.000 miliardi.
6. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata
superiore ai ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera b), della
richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, č fissato, per
l'anno finanziario 1999, in lire 12.000 miliardi.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per
l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per
l'attuazione dei referendum, dall'unitā previsionale di base "Spese
elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilitā
"Ragioneria generale dello Stato", dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 alle
competenti unitā previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri delle finanze,
di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario,
per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a
nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a
compensi agli estranei all'Amministrazione, a missioni, a premi, a indennitā e competenze
varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi
per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e
telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di
materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti
dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unitā previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1999 delle somme iscritte, per competenza e cassa,
nell'ambito della unitā previsionale di base "Interessi sui titoli del debito
pubblico" (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilitā
"Tesoro" del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle
operazioni di ricorso al mercato.
9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unitā previsionali di
base "Fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei
residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del
centro di responsabilitā "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono
stabiliti, rispettivamente, in lire 2.500 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 700 miliardi
e lire 4.500 miliardi.
10. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco
n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
11. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da
emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unitā
previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilitā delle Amministrazioni
interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
12. Le spese per le quali puō esercitarsi la facoltā prevista dall'articolo 9 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4,
annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
13. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri
dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Accisa
e imposta erariale di consumo su altri prodotti" (Entrate derivanti dall'attivitā di
accertamento e controllo) di pertinenza del centro di responsabilitā "Dogane e
imposte indirette" dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la
spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle
"risorse proprie" (decisione del Consiglio delle Comunitā europee del 21 aprile
1970) nonchč per importi di compensazione monetaria, č imputata nell'ambito dell'unitā
previsionale di base "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza
del centro di responsabilitā "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1999, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro -
FEOGA, Sezione garanzia".
14. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1998
sono riferiti alla competenza dell'anno 1999 ai fini della correlativa spesa da imputare
nell'ambito dell'unitā previsionale di base sopra richiamata "Risorse proprie Unione
europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilitā "Ragioneria
generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, della legge 30 giugno 1998, n. 208, il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa,
per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti dei fondi iscritti nell'ambito
dell'unitā previsionale di base "Aree depresse" (investimenti) di pertinenza
del centro di responsabilitā "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1999.
16. Le somme di pertinenza del centro di responsabilitā "Ragioneria generale dello
Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1999, relative ai seguenti fondi da
ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui
per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei
contratti, iscritto nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Personale"
(oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni
a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Fondo
attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire
per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unitā
previsionale di base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire per
le aree depresse, iscritto nell'unitā previsionale di base "Aree depresse"
(investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č
autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unitā previsionali di base delle
Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui
dei predetti Fondi.
17. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
l'utilizzazione dello stanziamento dell'unitā previsionale di base "8 per mille
IRPEF Stato" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilitā
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 č stabilita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla
richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unitā previsionale di base
"Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilitā
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, delle
somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo
24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica č, altresė, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11
febbraio 1992, n. 157.
19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unitā previsionale di base
"Acquedotti e fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilitā "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
1999 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad
alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č, altresė,
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in
attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.
20. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unitā previsionale di base
"Ammortamento titoli di Stato" (oneri comuni) di pertinenza del centro di
responsabilitā "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, delle somme
affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato.
21. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilitā sanitaria in attuazione
dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all'unitā previsionale di base "Fondo sanitario nazionale"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilitā "Ragioneria generale dello
Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1999 delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
22. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato
ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonchč le eventuali
successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra
le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla
Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di
cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza
e di cassa nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Progetti immediatamente
eseguibili" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilitā
"Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
23. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad effettuare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti
alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unitā
previsionale di base "Calamitā naturali e danni bellici" (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilitā "Politiche di sviluppo e di coesione"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990,
n. 102.
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il
pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1999, in
conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali
di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima
nomina, per l'anno finanziario 1999, č stabilito in 420.
3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento relativo alla istituzione e al
funzionamento dei centri di servizio previsti dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980,
n. 146, iscritto nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Funzionamento" di
pertinenza del centro di responsabilitā "Entrate" dello stato di previsione del
Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1999, il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica č autorizzato a provvedere, con propri decreti, in
termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dalla predetta unitā
previsionale di base ad altre del medesimo stato di previsione.
4. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono
indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1999,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1o
dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Spese
generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di
responsabilitā "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione.
5. Per l'anno 1999, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, in materia di riorganizzazione degli uffici del
registro, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su
proposta del Ministro delle finanze, č autorizzato ad apportare, con propri decreti, per
le spese di funzionamento e di investimento, variazioni compensative, in termini di
competenza e di cassa, tra le unitā previsionali di base dei Dipartimenti delle entrate e
del territorio.
6. Per l'anno 1999 l'Amministrazione dei monopoli di Stato č autorizzata ad accertare e
riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi
secondo le tariffe vigenti, nonchč a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio
decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474,
in conformitā degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze
(Appendice n. 1).
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il
pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1999, in
conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1999, sono
stabilite in conformitā degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di
grazia e giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, č utilizzato
lo stanziamento della unitā previsionale di base "Fondo di riserva" dello stato
di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unitā
previsionale di base, nonchč le iscrizioni alle competenti unitā previsionali di base
delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali
decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi
stessi.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di
competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attivitā sportive del personale
del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unitā
previsionali di base "Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto
detenuti" (interventi) e "Funzionamento" di pertinenza del centro di
responsabilitā "Amministrazione penitenziaria", e "Funzionamento" di
pertinenza del centro di responsabilitā "Giustizia minorile" dello stato di
previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1999.
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il
pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1999, in
conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Č approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico
per l'oltremare, per l'anno finanziario 1999, annesso allo stato di previsione del
Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi
versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25
luglio 1977, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle
pertinenti unitā previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri per l'anno finanziario 1999 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali
somme sono state versate.
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per
l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonchč di
organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del
suddetto bilancio per l'anno finanziario 1999.
5. Il Ministero degli affari esteri č autorizzato ad effettuare, previe intese con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni in valuta
estera non convertibile pari alle disponibilitā esistenti nei conti correnti valuta
Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per
effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire č acquisito
all'entrata del bilancio dello Stato ed č contestualmente iscritto, sulla base delle
indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unitā previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1999, per
l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione,
ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di
cultura e di scuole italiane all'estero.
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il
pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario
1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione, č autorizzato a ripartire con propri decreti, in
termini di residui e cassa, le somme iscritte nell'unitā previsionale di base "Fondo
contratto per il comparto scuola" di pertinenza del centro di responsabilitā
"Personale e affari generali ed amministrativi" dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione.
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il
pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1999, in
conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unitā previsionale di base
"Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (Entrate extratributarie) di
pertinenza del centro di responsabilitā "Protezione civile e servizi
antincendi" dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1999 sono riassegnate,
con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le
spese relative all'educazione fisica, all'attivitā sportiva e alla costruzione,
completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, alle unitā previsionali di base "Spese generali di
funzionamento" (funzionamento) e "Edilizia di servizio" (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilitā "Protezione civile e servizi
antincendi" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
finanziario 1999.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono
indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilitā "Pubblica
sicurezza" per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1999,
prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969,
n. 1001, iscritto nell'unitā previsionale di base "Funzionamento".
4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle
entrate del Fondo edifici di culto, nonchč l'impegno e il pagamento delle spese, relative
all'anno finanziario 1999, in conformitā degli stati di previsione annessi a quello del
Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono
considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle
indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del
Ministro dell'interno, č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e
della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1999, conseguenti alle somme
prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per
far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20
maggio 1985, n. 222.
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il
pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1999, in
conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il
pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno
finanziario 1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione,
le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello
del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti
dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonchč dall'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la
disciplina dell'utenza del servizio d'informatica del centro elaborazione dati del
Dipartimento dei trasporti terrestri.
3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in
servizio obbligatorio di leva presso le capitanerie di porto č fissato, per l'anno
finanziario 1999, in 4.035 unitā.
4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n.
224, č stabilito, per l'anno finanziario 1999, in 26 unitā.
5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto
in servizio di leva č fissato, per l'anno finanziario 1999, in 200 unitā. Il numero da
ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980,
n. 574, č stabilito, per l'anno finanziario 1999, in 50 unitā.
6. A norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, dell'articolo 7 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonchč dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, la forza organica dei militari volontari in ferma breve č fissata,
per l'anno finanziario 1999, nel numero di 1.275 unitā.
7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a
norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, č determinato, per
l'anno finanziario 1999, in 72 unitā.
8. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo delle capitanerie di porto in ferma
volontaria a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, č fissata per
l'anno finanziario 1999 in 30 unitā.
9. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per
le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1999, i prelevamenti dal fondo a
disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti l'amministrazione e la contabilitā dei corpi, istituti e stabilimenti
militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unitā
previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di
pertinenza del centro di responsabilitā "Capitanerie di porto" del medesimo
stato di previsione.
10. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilitā delle
Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di
qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari
delegati.
11. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa
si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di
responsabilitā "Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n.
255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici ed aerei e per
attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di
sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unitā previsionale di base "Mezzi
operativi e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilitā
"Capitanerie di porto" dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e
della navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 1999, le disposizioni contenute
nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilitā generale dello
Stato.
Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il
pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 1999, in
conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il
pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1999, in
conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito,
nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, č fissato, per l'anno finanziario
1999, come segue:
a) Esercito n. 34.300;
b) Marina n. 14.155;
c) Aeronautica n. 16.750.
3. Il numero massimo degli ufficiali
piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in
servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, č stabilito, per
l'anno finanziario 1999, come segue:
a) Esercito n. 135;
b) Marina n. 160;
c) Aeronautica n. 256.
4. Il numero massimo degli ufficiali di
complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20
settembre 1980, n. 574, č stabilito, per l'anno finanziario 1999, come segue:
a) Esercito (compresi i
carabinieri) n. 600;
b) Marina n. 130;
c) Aeronautica n. 160.
5. La forza organica dei graduati e
militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo
comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, č fissata, per l'anno finanziario 1999, in n.
1.750 unitā.
6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi
in ferma volontaria a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964,
n. 447, č fissata, per l'anno finanziario 1999, in n. 850 unitā.
7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma
volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, č
fissata, per l'anno finanziario 1999, in n. 993 unitā.
8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola
ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi č fissato, per l'anno finanziario 1999, a
norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198, in n. 12.275 unitā.
9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a
norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, č fissato, per l'anno
finanziario 1999, come segue:
a) Esercito n. 23.000;
b) Marina n. 5.509;
c) Aeronautica n. 2.250.
10. Alle spese di cui alle unitā
previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi),
specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e "Ammodernamento e
rinnovamento" (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa,
si applicano, per l'anno finanziario 1999, le disposizioni contenute nel secondo comma
dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e successive modificazioni, sulla contabilitā generale dello Stato.
11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unitā
previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi) dello
stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di
esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni
caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione
dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono
applicabili le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate
dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.
12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa
sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1999, i
prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico
approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22
dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unitā previsionale di base
"Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilitā "Bilancio e
affari finanziari" e nell'unitā previsionale di base "Spese generali di
funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilitā "Arma
dei carabinieri".
13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento,
nonchč le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in
speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformitā delle tabelle annesse allo stato di
previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1999 (elenco n. 3). A
modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n.
958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato
nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e
ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il
pagamento delle spese del Ministero per le politiche agricole, per l'anno finanziario
1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di
previsione del Ministero per le politiche agricole e delle Amministrazioni interessate, in
termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchč per
l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento
alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed
integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione
e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica č autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di
previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1999, le variazioni
compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica
della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano
nazionale della pesca marittima.
4. Per l'anno finanziario 1999 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica č autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle
competenti unitā previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le
politiche agricole per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unitā
previsionale di base "Interventi diversi" - capitolo 6879 - di pertinenza del
centro di responsabilitā "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11
febbraio 1992, n. 157.
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il
pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per
l'anno finanziario 1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione all'unitā previsionale di base
"Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti" di pertinenza del centro di
responsabilitā "Coordinamento degli incentivi alle imprese" dello stato di
previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di
cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
nello specifico fondo nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Incentivi alle
imprese" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilitā
"Coordinamento degli incentivi alle imprese" dello stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in connessione al rimborso dei
mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.
3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, č autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1999.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999,
delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione
della legge 17 febbraio 1992, n. 166.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, č autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999, delle somme
affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonchč all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio
1991, n. 10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, convertito dalla legge 10 dicembre 1993,
n. 513, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della utilizzazione in favore
della Societā di promozione industriale (SPI) ai sensi del citato articolo 1 del
decreto-legge n. 410 del 1993.
Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il
pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno
finanziario 1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16.
(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il
pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario
1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
Art. 17.
(Stato di previsione del Ministero della sanitā e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il
pagamento delle spese del Ministero della sanitā, per l'anno finanziario 1999, in
conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).
2. Alle spese di cui all'unitā previsionale di base "Programmi anti AIDS"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilitā "Prevenzione sanitaria"
dello stato di previsione del Ministero della sanitā si applicano, per l'anno finanziario
1999, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilitā generale dello
Stato.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unitā previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero della sanitā per l'anno finanziario 1999,
delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi
sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del
Ministro della sanitā, č autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti
unitā previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanitā, per
l'anno finanziario 1999, i fondi per il finanziamento delle attivitā di ricerca o
sperimentazione, delle unitā previsionali di base "Ricerca scientifica"
(interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilitā
"Organizzazione, bilancio e personale" dello stato di previsione del Ministero
della sanitā, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a
riassegnare per l'anno finanziario 1999, con propri decreti, le entrate di cui
all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unitā
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanitā per le
attivitā di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del
Ministero stesso, nonchč dell'Istituto superiore di sanitā e dell'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Art. 18.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivitā culturali e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero per i beni e le attivitā culturali, per l'anno finanziario 1999, in
conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).
2. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui
al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito delle unitā previsionali
di base "Fondo unico per lo spettacolo" (interventi; investimenti) di pertinenza
del centro di responsabilitā "Spettacolo e sport" dello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivitā culturali.
Art. 19.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il
pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1999, in
conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).
Art. 20.
(Stato di previsione del Ministero dell'universitā e della ricerca scientifica e
tecnologica e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il
pagamento delle spese del Ministero dell'universitā e della ricerca scientifica e
tecnologica, per l'anno finanziario 1999, in conformitā dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 20).
2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno
finanziario 1999, č comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati
alla realizzazione dei programmi finalizzati giā approvati dal Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), nonchč della somma di lire 7 miliardi in favore
dell'area di ricerca di Trieste e della somma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di
biologia cellulare per attivitā internazionale afferente all'area di Monterotondo.
3. Il Ministro dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la
realizzazione dei programmi finalizzati sia coerente con gli obiettivi scientifici della
ricerca nazionale quali definiti ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e
con le indicazioni formulate dal CIPE, riferendo allo stesso Comitato ogni due anni sullo
stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di
apposita commissione nominata dal Ministro stesso.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unitā previsionale di base
"Ricerca scientifica" di pertinenza del centro di responsabilitā "Sviluppo
e potenziamento dell'attivitā di ricerca" dello stato di previsione del Ministero
dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17
giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421,
recante disposizioni urgenti per le attivitā produttive.
Art. 21.
(Totale generale della spesa)
1. Č approvato in lire 1.019.239.908.516.000 in termini
di competenza ed in lire 1.010.356.238.799.000 in termini di cassa il totale generale
della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1999.
Art. 22.
(Quadro generale riassuntivo)
1. Č approvato, in termini di competenza
e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario
1999, con le tabelle allegate.
Art. 23.
(Disposizioni diverse)
1. Per l'anno finanziario 1999, le
spese considerate nelle unitā previsionali di base dei singoli stati di previsione per le
quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato
ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per
competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Per l'anno finanziario 1999, le spese delle unitā previsionali di base del conto
capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute
nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente
legge.
3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non
esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unitā
previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica č autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unitā
previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla
Corte dei conti.
4. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia
di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del
Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di
vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchč per il personale
della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno
finanziario 1999, in conformitā delle tabelle annesse allo stato di previsione del
Ministero della difesa per lo stesso anno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a
trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unitā
previsionale di base "Fondo per i programmi regionali di sviluppo"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilitā "Politiche di sviluppo e
di coesione" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1999 alle pertinenti unitā previsionali
di base dei Ministeri interessati le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale,
ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad
apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni
compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente
collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla ripartizione
delle disponibilitā finanziarie per settori e strumenti d'intervento.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei
Ministri interessati, č autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa,
con propri decreti, le disponibilitā esistenti su altre unitā previsionali di base degli
stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unitā
previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione
europea, nonchč di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica
amministrazione.
9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino delle Amministrazioni pubbliche, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad
apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese
l'individuazione dei centri di responsabilitā amministrativa, l'istituzione, la modifica
e la soppressione di unitā previsionali di base.
10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti,
negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 1998 ed in quello in corso siano
stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonchč previsti da
altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di
competenza e di cassa, tra capitoli delle unitā previsionali di base del medesimo centro
di responsabilitā amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di
natura obbligatoria, per le spese in annualitā e a pagamento differito e per quelle
direttamente regolate con legge, nonchč tra capitoli di unitā previsionali di base dello
stesso stato di previsione, limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a
movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operativitā delle
Amministrazioni.
11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra le competenti unitā previsionali di base e centri di responsabilitā
amministrativa delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il
funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo
sviluppo dei sistemi medesimi.
12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato
ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di
bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante riassegnazione delle somme
allo scopo versate in entrata dalle Amministrazioni interessate.
13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni
dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchč degli accordi sindacali e dei
provvedimenti di concertazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed
accessorio del personale interessato.
14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle
Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione
europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti
unitā previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente
versate all'entrata del bilancio dello Stato.
15. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, tra le Amministrazioni
interessate, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma
11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, relative alla concessione dei buoni pasto al
personale del comparto Ministeri.
16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle
Amministrazioni statali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro interessato, č autorizzato ad effettuare, con propri
decreti, variazioni compensative dalle unitā previsionali di base
"Funzionamento", per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri
di responsabilitā delle Amministrazioni medesime, alla unitā previsionale di base
"Edilizia di servizio" di pertinenza del centro di responsabilitā
"Territorio" dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per
l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
18. Per il 1999, le unitā previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate,
rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.
Art. 24.
(Bilancio pluriennale)
1. Resta approvato, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
e integrazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il
triennio 1999-2001, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge. |