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Indice
Rapporto di lavoro
- Art. 1 Finalità del contratto
integrativo
- Art. 2 Campo di applicazione
- Art. 3 Decorrenze e durata
Particolari tipologie di situazione
- Art. 4 Scuole situate nelle zone a
rischio
- Art. 5 Scuole collocate in aree a forte
processo immigratorio
Formazione
- Art. 6 La contrattazione
- Art. 7 La formazione per il personale
della scuola
- Art. 8 Livelli di attività
- Art. 9 Osservatorio di orientamento e di
monitoraggio
- Art. 10 Criteri di ripartizione delle
risorse finanziarie
- Art. 11 Standard organizzativi e di
costo
- Art. 12 Il diritto alla formazione del
personale docente e le condizioni di partecipazione
- Art. 13 Il Piano annuale delle
istituzioni scolastiche
- Art. 14 I soggetti che offrono
formazione
- Art. 15 Formazione in ingresso
- Art. 16 Formazione finalizzata a
specifici istituti contrattuali
- Art. 17 Formazione per le
funzioni-obiettivo
- Art. 18 Formazione per il personale
delle scuole in aree a rischio
- Art. 19 Formazione per gli insegnanti
delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio
o frequentate da nomadi
- Art. 20 Formazione degli insegnanti che
operano in settori particolari
- Art. 21 Formazione per la
riqualificazione, riconversione e mobilità professionale
- Art. 22 Il sistema di formazione del
personale ATA
- Art. 23 Il sistema di formazione dei
dirigenti scolastici
- Art. 24 Contratto integrativo annuale
per lanno finanziario 1999
Distribuzione delle risorse economiche
- Art. 25 Compenso individuale accessorio
- Art. 26 Il fondo dellistituzione
scolastica
- Art. 27 Risorse finanziarie del fondo
per gli anni 1999-2000
- Art. 28 Parametri finanziari per il
calcolo del fondo a livello di istituzioni scolastiche
- Art. 29 Maggiorazione del fondo a favore
di scuole ubicate in aree a forte processo immigratorio
- Art. 30 Attività da retribuire con il
fondo a livello di istituzione scolastica
- Art. 31 Criteri di retribuzione a carico
del fondo dellistituzione scolastica della flessibilità organizzativa
e didattica
- Art. 32 Attività complementare di
educazione fisica
- Art. 33 Indennità di direzione
- Art. 34 Indennità di amministrazione
Progetti Speciali
- Art. 35 Snellimento burocratico libretto
personale informatizzato
- Art. 36 Monitoraggio e recupero degli
arretrati relativi ai provvedimenti di stato giuridico ed economico
Norme di area
Docenti
- Art. 37 Funzioni Strumentali al Piano
dellOfferta Formativa
- Art. 38 Trattamento economico connesso
allo sviluppo della professione docente
- Art. 39 Personale docente avente diritto
alla mensa gratuita
Capi d'Istituto
- Art. 40 Conferimento di incarichi ai
capi d'istituto
- Art. 41 Valutazione dei Capi d'Istituto
- Art. 42 Mobilità dei capi
distituto
- Art. 43 Sviluppo professionale
Personale Amministrativo,
Tecnico e Ausiliario
- Art. 44 Sistema della formazione
- Art. 45 Aggiornamento
- Art. 46 Formazione Specialistica
- Art. 47 Formazione finalizzata alla
mobilità professionale allinterno dellarea
- Art. 48 Formazione finalizzata al
passaggio ad aree superiori
- Art. 49 Corsi di formazione per il
conferimento del profilo di direttore dei servizi generali
ed amministrativi
- Art. 50 Funzioni per la valorizzazione
della professionalità del personale ATA
- Art. 51 Sostituzione del Direttore dei
servizi generali ed amministrativi
- Art. 52 Orario di lavoro del personale
ATA
- Art. 53 Ridefinizione dotazioni
organiche di personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Mobilità
- Art. 54 Mobilita territoriale e
professionale del Personale docente, educativo ed ATA
- Art. 55 Utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA
- Art. 56 Mobilità intercompartimentale
volontaria
Tutela della salute nellambiente di
lavoro
- Art. 57 Finalità
- Art. 58 Del Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
- Art. 59 Degli organismi paritetici
territoriali
- Art. 60 Osservatorio nazionale
paritetico della sicurezza
- Art. 61 Norme di rinvio
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Allegati
- Allegato 1 Intesa
- Allegato 2 Province e aree
metropolitane
- Allegato 3 Aree di individuazione
delle funzioni strumentali al piano dellofferta formativa
- Allegato 4 Tematiche per
laggiornamento del personale ATA
- Allegato 5 Corsi di formazione per il
conferimento del profilo di direttore dei servizi generali
ed
amministrativi
- Allegato 6 Profili delle funzioni
aggiuntive di cui allart.50
- Allegato 7 Graduatorie distituto
per lindividuazione del personale a cui attribuire le funzioni aggiuntive
Tabelle
- TABELLA "A" misure del
compenso individuale accessorio a decorrere dal 1° luglio 1999
- TABELLA "A/1" misure del
compenso individuale accessorio a decorrere dal 1° luglio 1999
- TABELLA "B" Misure
economiche dei parametri per il calcolo dellindennità di direzione
- TABELLA "C" misure
economiche dei parametri per il calcolo dellindennità di amministrazione
- TABELLA "D" Misure del
compenso orario lordo tabellare spettante al personale docente
- TABELLA "D1" Misure del
compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA
- TABELLA "D2" Misure lorde
tabellari dellindennità di lavoro notturno e/o festivo al personale educativo
ed ATA
- TABELLA "E" Misura annua
lorda tabellare dellindennità di bilinguismo e trilinguismo
- TABELLA "F" Risorse per la
formazione
- TABELLA "G" Risorse del
fondo dellistituzione scolastica
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NOTA REDAZIONALE
Tutti gli articoli che hanno trovato appicazione in Circolari Ministeriali
o Accordi sindacali prevedono il link al testo della disposizione; gli articoli che
determinano DISAPPLICAZIONI di articoli del
CCNL 4-8-95 riportano in calce il link alla norma disapplicata; le parti in colore evidenziato indicano le
parole chiave dell'articolo.
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Rapporto di lavoro  Art. 1 Finalità del contratto integrativo
1. Il contratto collettivo integrativo, come stabilisce
il CCNL sottoscritto il 26 maggio 1999 attua gli istituti
contrattuali rinviati, definisce i criteri di distribuzione delle risorse disponibili e
quelli per la verifica dei risultati in relazione agli obiettivi definiti. Esso, inoltre,
contemperando l'esigenza di migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico con
le esigenze organizzative, con la valorizzazione anche retributiva dell'impegno
professionale del personale e con l'interesse degli alunni e delle famiglie, è
finalizzato a sostenere i processi innovativi in atto della scuola attraverso la
disciplina delle materie previste dall'art.4 del C.C.N.L. medesimo.
2. Nel testo del presente contratto il riferimento al C.C.N.L. del 26 maggio 1999 è
riportato come C.C.N.L. .
Art. 2 Campo di applicazione
1. A norma dell'art.1, comma 1, del citato C.C.N.L. il
presente contratto integrativo nazionale si applica a tutto il personale del comparto
scuola, destinatario dei diversi istituti contrattuali secondo lappartenenza alle
diverse aree professionali.
Art. 3 Decorrenze e durata
1. Gli effetti giuridici ed economici, nel rispetto delle
scadenze definite nel C.C.N.L. e salvo diversa precisazione, decorrono dalla data di
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento
della relativa procedura.
2. Il presente contratto integrativo è corredato da prospetti contenenti la
quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validità contrattuale.
3. Esso si rinnova tacitamente alle scadenze previste dallart.
4 del C.C.N.L. , qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali
rimangono comunque in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo integrativo.
4. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i
vincoli di bilancio è effettuato a norma di legge. In ogni caso la procedura di controllo
su indicata deve concludersi entro 40 giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il
Ministro sottoscrive definitivamente il contratto collettivo integrativo, salvo che non si
renda necessaria la riapertura delle trattative per adeguare - nel rispetto delle norme
contenute nell'art. 52 del decreto legislativo 29/1993 - la quantificazione dei costi
contrattuali a seguito dei controlli di legge. |
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Particolari tipologie di situazione  Art. 4 Scuole situate nelle zone a rischio
C.M. 224/1999
1. Le norme contenute nel presente articolo intendono
incentivare, sostenere e retribuire lo specifico impegno del personale disponibile ad
operare nelle scuole collocate in aree a rischio di devianza
sociale e criminalità minorile, caratterizzate da dispersione scolastica sensibilmente
superiore alla media nazionale, e a permanervi per la durata prevista dal progetto e,
comunque, per non meno di tre anni, al fine di sperimentare, attraverso specifici progetti
da ampliare successivamente in relazione a ulteriori risorse, interventi mirati al
contenimento e alla prevenzione dei fenomeni descritti. Le aree a rischio sono individuate
nellIntesa allegata al presente contratto integrativo
intervenuta tra il Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. firmatarie del
C.C.N.L..
2. Il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle risorse disponibili invita, per
il tramite dei competenti Provveditori agli studi, che a tal fine sottoscrivono intese con
i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., un numero limitato di
scuole appartenenti ai vari ordini e gradi situate nelle predette zone a rischio a
presentare uno specifico progetto di durata pluriennale, finalizzato a sostenere e ad
ampliare nelle situazioni individuate la scolarizzazione, la socializzazione, la
formazione personale degli alunni e conseguentemente il successo scolastico.
3. Le risorse ammontano, in ragione danno, a 93 miliardi disponibili sulla base del
C.C.N.L., a partire dallanno scolastico 1999-2000 più eventuali ulteriori
finanziamenti e risorse messi a disposizione dei progetti da parte degli Enti Locali,
dalle autorità sanitarie, dagli uffici dei giudici dei minori, dalle associazioni di
assistenza sociale , dagli altri soggetti interistituzionali interessati e
dallUnione Europea.
4. I progetti delle scuole invitate devono essere presentati entro il 30 settembre 1999
per l'a.s.1999-2000 ed entro il 31 dicembre per lanno scolastico successivo.
5. Il progetto da presentare entro il 31 dicembre 1999 per lanno scolastico
2000-2001, può confermare, con eventuali modifiche ed integrazioni, il progetto elaborato
nel precedente mese di settembre.
6. Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di cui al comma precedente, ad
eccezione delle situazioni disciplinate dallart.3 della citata Intesa allegata al
presente accordo, può essere superiore del 30% rispetto al numero massimo delle scuole
tra le quali è possibile ripartire, secondo le modalità fissate nellart.2
dellIntesa allegata, le risorse previste dal presente contratto, al fine di
indirizzare le scelte verso progetti ritenuti particolarmente idonei. Ciò consentirà di
predisporre una mappa delle istituzioni scolastiche nelle aree individuate, in modo tale
da poter coinvolgere ulteriormente nel programma di interventi contro la dispersione
scolastica gli Enti locali e gli altri soggetti menzionati nel precedente comma 3. In
relazione alla disponibilità manifestata dagli altri Enti e soggetti interessati saranno
posti in essere accordi di programma per l'assegnazione e la migliore utilizzazione di
ulteriori risorse professionali, finanziarie, strumentali e logistiche.
7. I progetti devono indicare gli obiettivi che si intendono perseguire e contenere la
previsione di attività d'insegnamento da svolgere in modo flessibile con arricchimento
delle modalità e dei tempi di funzionamento delle scuole interessate sia sulla base
dell'orario antimeridiano sia su orario prolungato pomeridiano e in collegamento con
specifiche iniziative poste in essere parallelamente e congiuntamente dagli enti locali e
dagli altri soggetti citati nel comma 3, che nel loro insieme concretizzino un sostanziale
arricchimento dell'offerta formativa e lindividuazione di specifiche strategie.
L'orario prolungato pomeridiano deve essere utilizzato per l'arricchimento delle attività
destinate agli alunni, evitando lappesantimento dei loro impegni e cercando di
favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle finalità del progetto. Nei progetti
devono essere indicate, inoltre, le unità di personale docente ed a.t.a. chiamate a
svolgere - ai vari livelli di responsabilità e funzione - le attività previste e le
connesse prestazioni esigibili. Tutto il personale in servizio nell'istituzione può
essere coinvolto nel progetto.
8. I progetti devono contenere proposte di specifiche attività formative modulari, da
finanziare con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della pubblica
istruzione e da far svolgere con le modalità previste dall'art.18 del presente accordo,
rivolte a tutto il personale coinvolto nel progetto e con precedenza a quello di nuova
nomina o al primo anno di trasferimento.
9. Entro 30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero sceglie i progetti da finanziare
nel limite delle disponibilità finanziare previste dal comma 3 e sulla base dei criteri
generali stabiliti nel precedente comma 7 e comunica alle scuole che li hanno predisposti
le risorse assegnate. Una parte delle risorse disponibili fino al dieci percento è
destinata a finanziare i progetti eventualmente presentati dalle scuole di cui
allart.3 dellIntesa.
10. In relazione alle finalità del contenimento della dispersione scolastica e alla
necessità di una azione volta soprattutto alla prevenzione dei fenomeni descritti,
saranno prioritariamente finanziati con le specifiche risorse contrattuali progetti
redatti da scuole dellinfanzia e da scuole della fascia dellobbligo in
continuità e, in genere, progetti che prevedano il coinvolgimento dell'intera istituzione
scolastica e di tutto il personale in servizio.
11. Il personale impegnato nelle attività di progetto deve dichiararsi disponibile a
permanere in servizio nella scuola, anche a seguito di assunzione a tempo indeterminato o
di provvedimento di mobilità territoriale e professionale, per la durata del progetto
medesimo e, comunque, per non meno di tre anni. In caso di esubero, con la contrattazione
decentrata e nell'ambito della diffusione dell'organico funzionale, saranno disciplinate
forme di permanenza del personale in servizio impegnato nel progetto e per la durata del
progetto medesimo.
12. Entro il mese di giugno, in sede di verifica delle attività del Piano Offerta
Formativa (P.O.F), il collegio dei docenti valuta sulla base di una relazione redatta dal
Capo d'istituto con la collaborazione degli insegnanti titolari delle funzioni obiettivo
di cui allart.37 del presente contratto, lo stato di attuazione del progetto e il
raggiungimento, anche se parziale, degli obiettivi fissati. Le valutazioni sono espresse
per mezzo di una griglia strutturata, predisposta dal Ministero della pubblica istruzione
entro il 30 gennaio del 2000, nella quale sono illustrati gli elementi posti alla base
della valutazione medesima ed altri indicatori quali il numero degli alunni iscritti nelle
varie classi, le attività svolte anche nel settore degli interventi didattici educativi
integrativi, le unità di personale coinvolto nel progetto, le ore di servizio anche in
eccedenza al normale orario prestato da ciascuna di esse, la percentuale di riduzione
degli abbandoni rispetto alla media degli anni scolastici precedenti.
13. La valutazione del progetto è comunicata dal capo di istituto al Provveditore agli
studi entro il 30 giugno di ogni anno e da questo inviata al Ministero della pubblica
istruzione per la certificazione che sarà ogni anno effettuata anche per mezzo della
consulenza del CEDE, al fine della conferma o meno del progetto medesimo.
14. Il capo distituto dispone entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre
il 31 agosto, il pagamento in unica soluzione del compenso accessorio annuo al personale
coinvolto nel progetto, purché esso sia stato effettivamente in servizio a scuola per
almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico di riferimento.
15. Il compenso è pari a:
- £. 5.000.000 per i capi distituto;
- £. 4.500.000 per i docenti impegnati nel progetto per
lintero orario settimanale di insegnamento;
- £. 2.500.000 per il responsabile amministrativo;
- £. 1.200.000 per il restante personale.
Lo svolgimento delle attività aggiuntive da parte del
personale impegnato nella realizzazione del progetto è retribuito con le risorse del
fondo di istituto, in aggiunta ai predetti compensi accessori specifici, purché in
relazione al particolare impegno orario aggiuntivo ciò sia previsto dal P.O.F. e dal
progetto medesimo.
16. In relazione alla disponibilità complessiva di risorse, della certificazione del CEDE
di cui al comma 13 e del numero delle scuole sulle quali intervenire, i progetti possono
essere confermati. Essi possono anche essere integrati e modificati in relazione alle
risultanze emerse nel corso della sua applicazione.
Art. 5 Scuole collocate in aree a
forte processo immigratorio
C.M. 249/1999
1. Al fine di sostenere lopera del personale della
scuola, impegnato a favorire la piena accoglienza e lintegrazione degli alunni e
degli adulti provenienti da altri Paesi, e/o nomadi, iscritti alle sezioni, alle classi,
ai corsi delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti nelle aree
a forte processo immigratorio e in particolare dei docenti impegnati
nellinsegnamento della lingua italiana, il fondo di istituto delle predette scuole
è incrementato da specifiche risorse assegnate secondo le modalità disciplinate dal
successivo art.29 del presente contratto.
2. Considerata la necessità di accogliere le differenze linguistiche e culturali come
valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della
tolleranza e di favorire e promuovere iniziative volte allaccoglienza e alla tutela
della cultura e della lingua di origine, le parti entro il 30 gennaio 2000 avvieranno una
sede di confronto per lattuazione dellart.36 della legge 6 marzo 1998, n.40. |
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Formazione  Art. 6 La contrattazione
Direttiva MPI 210/99
1. Con il contratto integrativo nazionale di durata
quadriennale si definiscono gli obiettivi, i criteri generali di ripartizione delle
risorse e gli orientamenti per lorganizzazione della formazione
del personale della scuola, compreso il personale delle Accademie, Conservatori di Musica
e delle Istituzioni educative.
2. In sede di contrattazione integrativa nazionale si definiscono, con cadenza annuale, i
criteri di utilizzazione delle risorse disponibili per la formazione in ciascun esercizio
finanziario e si individuano le modalità di verifica dei risultati conseguiti in termini
di miglioramento dellattività formativa. Per lanno 1999 il contratto
integrativo annuale in materia di formazione è contenuto nel successivo art.24.
3. Sulla base del contratto integrativo quadriennale e del contratto integrativo annuale,
il Ministro emana, comunque non oltre il 31 ottobre dellanno antecedente, la Direttiva annuale per la formazione del personale.
4. Nellambito della contrattazione decentrata provinciale, da definire entro 30
giorni dallemanazione della Direttiva, le parti definiscono le priorità e i criteri
per le iniziative territoriali di formazione tenendo conto delle tipologie del personale e
di campi particolari di intervento, includendo misure di sostegno alla progettualità
delle scuole.
5. Per accrescere lefficacia del sistema di relazioni sindacali nel settore della
formazione alla sede unica di contrattazione corrisponde ununica unità/struttura
dellamministrazione per il livello periferico e per il livello centrale.
Art. 7 La formazione per il
personale della scuola
Direttiva MPI 210/99
1. Lamministrazione scolastica, con le risorse
finanziarie annualmente disponibili, ha lobbligo di costruire progressivamente un
sistema di opportunità formative, articolato e di qualità. La formazione
è una risorsa strategica per il miglioramento della scuola e, come tale, è un diritto
degli insegnanti, del personale educativo e ata e dei capi di istituto.
2. Le iniziative di formazione hanno per obiettivi il miglioramento e la crescita
professionale del personale, in relazione anche alle trasformazioni e innovazioni in atto,
la riconversione e riqualificazione in rapporto alla mobilità professionale nonché
allampliamento delle opportunità professionali offerte al personale. La formazione
degli insegnanti tiene conto della loro formazione iniziale, del profilo professionale
così come individuato nel C.C.N.L. e comprende la formazione in ingresso e la formazione
in servizio. Per il personale ata la formazione è funzionale allattuazione
dellautonomia e alla crescita professionale nellambito della riorganizzazione
dei servizi amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi di
informatizzazione. La formazione dei dirigenti scolastici ha lo scopo di arricchire le
competenze necessarie per la gestione della scuola dellautonomia.
3. Nel quadro dei processi di innovazione, la formazione, la riqualificazione e la
riconversione professionale sono orientate, in particolare, allattuazione
dellautonomia scolastica, allinnovazione metodologico - didattica,
allespansione dellistruzione (obbligo scolastico, obbligo formativo,
post-secondario), allo sviluppo del sistema integrato di formazione e lavoro,
alleducazione degli adulti e alla formazione continua. Al personale della scuola
viene data la possibilità di definire percorsi di crescita professionale, anche con
opportunità di carattere individuale.
4. La formazione per i docenti di Accademie e Conservatori di Musica è rivolta ad una
ulteriore qualificazione nellambito dellaggiornamento disciplinare, nonché ad
offrire momenti per lattività di ricerca e di ricerca-azione.
Le attività di formazione possono essere svolte sia allinterno delle istituzioni
anche come interscambio di esperienze, oppure in collaborazione con le Università o altri
soggetti nazionali e internazionali che abbiano attinenza con il mondo artistico e
musicale.
5. I docenti sono soggetti allo stesso tempo attivi e passivi del processo di formazione e
possono quindi assumere incarichi in qualità di formatori.
Art. 8 Livelli di attività
1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o
consorziate, compete la programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche ai
contenuti disciplinari dellinsegnamento, funzionali al P.o.f, individuate sia
direttamente sia allinterno dellofferta disponibile sul territorio.
2. Lamministrazione scolastica periferica garantisce servizi professionali di
supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi legati a
specificità territoriali e tipologie professionali.
3. Allamministrazione centrale competono gli interventi di interesse generale,
soprattutto quelli che si rendono necessari per le innovazioni, sia di ordinamento sia
curricolari, per lanno di formazione, per i processi di mobilità e di
riqualificazione e riconversione professionale, per la formazione finalizzata
allattuazione di specifici istituti contrattuali nonché il coordinamento
complessivo degli interventi.
Art. 9 Osservatorio di
orientamento e di monitoraggio
D.M. 7-10-1999
1. LOsservatorio è
una struttura di orientamento e di monitoraggio della formazione in relazione
allarricchimento professionale legato alle trasformazioni di sistema, alla
riconversione, alla riqualificazione e alla mobilità professionale.
2. LOsservatorio, che non ha compiti di gestione diretta, è sede di iniziativa e
decisione bilaterale; è un organismo paritetico composto da un rappresentante per
ciascuna delle OOSS del comparto firmatarie del C.C.N.L. e da un pari numero di
rappresentanti dellamministrazione. In sede di primo incontro i membri definiscono
le modalità di organizzazione e di funzionamento.
3. LOsservatorio può avvalersi del contributo di esperti.
4. I compiti dellOsservatorio sono definiti dallart.12
comma 4 del C.C.N.L..
5. LOsservatorio viene costituito, con apposito decreto del Ministro, entro 60
giorni dalla sottoscrizione del presente contratto integrativo nazionale. Successivamente
lOsservatorio sarà funzionalmente decentrato a livello regionale. Il Ministero
assicura, riservando specifiche risorse a tale scopo, le condizioni di lavoro per
lOsservatorio.
Art. 10 Criteri di ripartizione
delle risorse finanziarie
Direttiva MPI 210/99
1. Le risorse per la formazione
del personale delle scuole disponibili nel bilancio del Ministero pubblica istruzione sono
assegnate:
- per almeno il 50% alle scuole in base al numero degli
addetti;
- dal 10% al 15% allamministrazione periferica;
- per non più del 35% allamministrazione centrale.
2. Data la particolarità organizzativa del settore le
risorse per la formazione dei docenti delle Accademie e dei Conservatori di musica,
previste nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sono assegnate per il 70%
alle predette istituzioni, per il 30% allamministrazione centrale.
Art. 11 Standard organizzativi e
di costo
1. Le parti concordano i seguenti standard
organizzativi e di costo, considerati come caratteri ottimali di riferimento in
primo luogo per le azioni di interesse generale.
2. Per quanto si riferisce allorganizzazione, gli standard sono:
- distinzione tra ruoli di committenza e ruoli di gestione
diretta;
- impostazione degli interventi per progetti;
- organizzazione modulare dei progetti e loro integrazione
in percorsi finalizzati;
- individuazione dei formatori sulla base del loro
curriculum professionale;
- certificazione delle competenze raggiunte;
- valutazione di impatto, socializzazione degli esiti e
disseminazione dei risultati.
3. Dal punto di vista dei costi le parti ritengono
necessario assicurare prioritariamente la qualità dellofferta nellambito di
un uso ottimale delle risorse esistenti. Concordano, a questo fine, i seguenti standard di
costo:
- finanziamento di tutte le voci di spesa delle varie fasi
dei progetti di formazione (inclusa la valutazione di impatto e la disponibilità di
tecnologie nella formazione a distanza);
- adozione di criteri di economicità con confronto
comparativo dei costi tra diverse soluzioni organizzative;
- sinergia con le azioni già in corso o progettate anche da
altri soggetti;
- previsione di costo per tipologia di corsi (corsi in rete,
partecipazione a corsi esterni, percorsi individualizzati) e per singoli profili
professionali.
- controllo di gestione dei progetti di formazione.
4. Le parti firmatarie si impegnano a definire in termini
operativi gli standard indicati entro il 15 ottobre 1999 e il Ministero li adotta
attraverso le direttive annuali sulla formazione.
Art. 12 Il diritto alla
formazione del personale docente e le condizioni di partecipazione
1. Per raggiungere gli obiettivi definiti è
indispensabile garantire pari condizioni di fruizione a tutto il personale.
2. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dellanno
scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute
dallamministrazione, con lesonero dal servizio e
con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi
scolastici.
3. Il Capo di istituto assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del
servizio scolastico, unarticolazione flessibile dellorario di lavoro per
consentire la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute
dallamministrazione, anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 2.
4. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dellorario di
lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore,
esperto e animatore ad iniziative di formazione riconosciute dallamministrazione. Le
predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di
formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea
e liscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti in servizio nelle scuole
dellinfanzia ed elementari hanno un carattere di priorità.
5. La formazione dei docenti della scuola secondaria si realizza anche mediante
laccesso a percorsi universitari brevi finalizzati allintegrazione dei piani
di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e
degli ambiti disciplinari.
6. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con il Ministero
dellUniversità e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e la Conferenza Permanente
dei Rettori delle Università Italiane per favorire laccesso al personale
interessato, ivi compreso il riconoscimento dei crediti formativi.
7. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ivi compreso quanto
previsto dai commi 4, 5 e 8, sono definiti nellambito della contrattazione
decentrata presso gli uffici scolastici provinciali.
8. Allinterno delle singole scuole per il personale in servizio, iscritto ai corsi
di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare
riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al
reimpiego, il capo di istituto, nei termini compatibili con la qualità del servizio,
garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dellorario di
lavoro.
9. Il personale che partecipa a iniziative di formazione che rientrano nei programmi di
azione dallamministrazione, o ad iniziative organizzate dalle istituzioni
scolastiche di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i
corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il
trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.
10. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i
percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a
distanza e allapprendimento in rete con la previsione anche di particolari forme di
attestazione e di verifica di competenze.
11. Nella prospettiva dello sviluppo e della valorizzazione della professionalità la
partecipazione alla formazione finalizzata agli specifici istituti contrattuali dà luogo
alla verifica degli esiti e alla certificazione.
12. Per assicurare il pieno esercizio del diritto alla formazione
lamministrazione scolastica si impegna a sperimentare nellanno 1999-2000 e a
diffondere nel 2000-2001 un sistema di informazione sui corsi di formazione del personale
della scuola ricorrendo anche alle tecnologie della comunicazione e
dellinformazione.
13. A livello di singola scuola il capo di istituto fornisce uninformazione
preventiva sui criteri di fruizione dei permessi per laggiornamento ai soggetti
sindacali di cui allart.9, comma 1, punto III del C.C.N.L..
Art. 13 Il Piano annuale delle
istituzioni scolastiche
1. In ogni istituzione scolastica il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione
destinate ai docenti è deliberato dal Collegio coerentemente con gli obiettivi e i tempi
della programmazione dellattività didattica, considerando anche esigenze ed opzioni
individuali.
Il Piano tiene conto dei contenuti della Direttiva annuale del Ministro e si può avvalere
delle offerte di formazione promosse dallamministrazione centrale e periferica e/o
da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati.
Il Piano si articola in iniziative:
- promosse prioritariamente dallamministrazione;
- progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in
rete, anche in collaborazione con gli IRRSAE, con lUniversità (anche in regime di
convenzione), con le associazioni professionali, con i soggetti pubblici e privati
qualificati e/o accreditati;
- proposte da soggetti esterni e riconosciute
dallamministrazione.
Art. 14 I soggetti che offrono
formazione
1. Le parti convengono sulla necessità di superare il
sistema dellautorizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento, di introdurre
il principio dellaccreditamento degli enti o delle agenzie per la formazione del
personale della scuola e del riconoscimento da parte dellamministrazione delle
iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione
del personale della scuola le università, i consorzi universitari, interuniversitari, gli
IRRSAE e gli istituti pubblici di ricerca. Tenendo conto che le associazioni del personale
sono ambienti professionali che favoriscono la ricerca, la riflessione e
lelaborazione, il Ministero può riconoscere come soggetti qualificati associazioni
professionali e associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche, sulla base
dellattività formativa svolta, del livello di diffusione e delleffettiva
consistenza, della padronanza di approcci innovativi, delle attività di ricerca e di
comunicazione professionale compiute e della disponibilità al monitoraggio, alla
valutazione, allispezione.
3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce le
procedure da seguire per laccreditamento di soggetti
i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di per sé accreditati
per la realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento
sono:
- la missione dellente o dellagenzia tenendo
conto delle finalità contenute nello statuto;
- lattività svolta per lo sviluppo professionale del
personale della scuola;
- lesperienza accumulata nel campo della formazione;
- le capacità logistiche e la stabilità economica e
finanziaria;
- lattività di ricerca condotta e le iniziative di
innovazione metodologica condotte nel settore specifico;
- il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con
riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti già avuti e alla differenza
funzionale di compiti e di competenze;
- la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione
al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di formazione;
- il ricorso alle tecnologie dellinformazione e della
comunicazione;
- la documentata conoscenza della natura e delle
caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale della scuola;
- la specifica competenza di campo in relazione alle aree
progettuali di lavoro;
- la disponibilità a consentire il monitoraggio,
lispezione e la valutazione delle singole azioni di formazione.
4. I soggetti
qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma 3 possono accedere
alle risorse destinate a progetti di interesse generale promossi
dallamministrazione.
5. Possono
proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, sulla base
di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.
6. La contrattazione decentrata provinciale individua i criteri con cui i soggetti che
offrono formazione partecipano ai progetti definiti a livello territoriale.
7. Le iniziative di formazione realizzate dai soggetti qualificati e accreditati sono
automaticamente riconosciute dallamministrazione. Possono essere riconosciute,
inoltre, dallamministrazione centrale e periferica - ad esclusione di convegni,
congressi e simposi - iniziative di formazione organizzate da soggetti, diversi da quelli
previsti ai precedenti commi 2 e 3, che rientrino negli obiettivi generali definiti nella
Direttiva annuale e siano coerenti con le priorità definite a livello provinciale Tenendo
anche conto degli standard organizzativi il Ministero definisce le procedure per il
riconoscimento dei corsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
8. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti sono tenuti a
fornire al sistema informativo, di cui allart.12, comma 12,
linformazione, secondo moduli standard che saranno definiti, relativa alle
iniziative proposte al personale della scuola.
Art. 15 Formazione in ingresso
1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuova
assunzione lanno di formazione viene impostato secondo
gli standard organizzativi e di costo definiti e trova realizzazione, attraverso specifici
progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di scuole.
2. Limpostazione delle attività tiene conto dellesigenza di personalizzare i
percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro - con il sostegno di tutors
appositamente formati - e lapprofondimento teorico.
3. Nel corso dellanno di formazione vengono create particolari opportunità
opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue
straniere, anche nella prospettiva dellacquisizione di certificazioni
internazionalmente riconosciute.
Art. 16 Formazione finalizzata a
specifici istituti contrattuali
1. Nellambito della formazione in servizio il
C.C.N.L. prevede, per la realizzazione di specifici istituti contrattuali, interventi
formativi finalizzati che hanno carattere di priorità nella ripartizione delle risorse
dei capitoli di bilancio del Ministero destinate alla formazione.
Art. 17 Formazione per le
funzioni-obiettivo
1. Per la preparazione del personale che dovrà svolgere
le funzioni-obiettivo previste dallart.28, comma 1 del C.C.N.L., lOsservatorio individua i
criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi e professionali e
contribuisce alla progettazione dei relativi corsi, individuando gli elementi formativi
caratterizzanti e le modalità di certificazione. Lamministrazione predispone un
piano di azione con le seguenti caratteristiche:
- in riferimento alle aree previste dal C.C.N.L. si
organizzano i corsi di formazione, di almeno 30 ore, con unimpostazione modulare e,
ove possibile, in parte a distanza;
- lamministrazione periferica assicura, con
unadeguata programmazione, che siano garantite lofferta e la fruizione dei
corsi, coordinando gli interventi;
- i corsi saranno realizzati dallamministrazione
periferica, da reti di scuole, dalle Accademie e Conservatori di musica o da soggetti
qualificati e/o accreditati.
2. In prima applicazione nellanno scolastico
1999-2000 parteciperanno ai corsi i docenti che svolgono funzioni-obiettivo nelle scuole.
Negli anni successivi, sulla base di un programmazione pluriennale delle risorse, i corsi
saranno disponibili per i docenti interessati.
Art. 18 Formazione per il
personale delle scuole in aree a rischio
1. Per le scuole collocate nelle
aree a rischio lamministrazione promuove e sostiene iniziative di formazione
in relazione agli obiettivi di prevenire la dispersione scolastica, di sviluppare la
cultura della legalità, nonché di aumentare significativamente i livelli di successo
scolastico, utilizzando metodi e tecniche di elevata efficacia, di formazione e di
sostegno professionale facendo ricorso anche alle tecnologie dellinformazione e
della comunicazione.
2. Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai progetti delle scuole
coinvolte, gli insegnanti, il personale ata e i capi di istituto. I corsi che terranno
conto delle indicazioni dellOsservatorio, sono organizzati dalle scuole, singole o
in rete, e si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati o accreditati,
nonché della cooperazione di istituzioni ed enti presenti sul territorio.
Art. 19 Formazione per gli
insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo
immigratorio
o frequentate da nomadi
1. Per gli insegnanti delle scuole
collocate nelle aree a forte processo immigratorio, tenendo conto delle esperienze
già realizzate lamministrazione promuove lorganizzazione di seguenti
attività formative:
- pronto intervento linguistico,
- corsi specifici sullinsegnamento della lingua
italiana ad alunni ed adulti, di lingua nativa diversa dallitaliano,
- approfondimento delle tematiche delleducazione
interculturale,
- produzione e diffusione di materiali didattici.
2. A seguito di specifiche intese i corsi per
linsegnamento della lingua italiana ad allievi ed adulti, di lingua nativa diversa
dallitaliano, possono anche essere offerti dallUniversità come corsi di
perfezionamento. Per la predisposizione di materiali per il pronto intervento linguistico
e per la messa a disposizione di risorse didattiche si fa ricorso alle tecnologie della
comunicazione e dellinformazione.
3. Per limpostazione e lorganizzazione delle attività le scuole e
lamministrazione si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati e/o
accreditati, cooperano con le iniziative già realizzate o in corso da parte degli enti
locali, delle associazioni espressione delle comunità di immigrati, delle organizzazioni
non governative e delle associazioni di volontariato riconosciute.
4. Al fine di potenziare le iniziative di formazione lamministrazione realizzerà le
opportune intese per aver accesso alle risorse previste dalla legge n. 40 del 6 marzo 1998
per le politiche dellimmigrazione.
Art. 20 Formazione degli
insegnanti che operano in settori particolari
1. Gli obiettivi delle iniziative di formazione
finalizzata sono lacquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze per insegnanti
che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi
serali delle scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli ospedali e gli istituti
penitenziari e lattivazione delle condizioni per il pieno sviluppo delle politiche
di formazione permanente. Il Ministero, in collaborazione con lOsservatorio,
garantisce che specifiche iniziative siano rivolte ai docenti che operano o che intendano
operare in tali settori.
2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei diversi contesti e processi di
apprendimento, ad accrescere la familiarità con le metodologie attive di insegnamento, a
sviluppare la padronanza delle strategie formative (modularità, riconoscimento dei
crediti formativi e professionali, percorsi individuali di apprendimento, certificazione
delle competenze).
3. In questa prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi in relazione anche
allevoluzione dei processi di rinnovamento nel settore della formazione integrata e
dei modelli di cooperazione tra listruzione e la formazione professionale.
4. Per il settore delle scuole negli ospedali e negli istituti
penitenziali delle scuole carcerarie il Ministero realizza le necessarie intese,
con i Ministeri della Sanità e di Grazia e Giustizia, per la programmazione,
lorganizzazione e la finalizzazione delle attività.
Art. 21 Formazione per la
riqualificazione, riconversione e mobilità professionale
1. Le attività formative rivolte alla riqualificazione e alla riconversione
del personale anche in relazione alle esigenze di mobilità professionale, verranno
definite in sede di contrattazione integrativa annuale in coerenza con gli esiti della
contrattazione decentrata sulla mobilità. Le iniziative sono rivolte a favorire le
opportunità di mobilità professionale del personale della scuola, oltre che a superare o
prevenire le situazioni di esubero reale o potenziale.
2. Per assicurare la massima efficacia e rispondenza ai bisogni lofferta di
formazione sarà diversificata includendo corsi brevi e percorsi strutturati con
leventuale ricorso alle tecnologie della comunicazione e dellinformazione e
anche in collaborazione con le Università.
3. Tutte le iniziative avranno come riferimento le analisi sui fabbisogni formativi
realizzati nel contesto dellazione dellOsservatorio nazionale.
Art. 22 Il sistema di formazione
del personale ATA
1. La formazione del personale a.t.a. costituisce
elemento fondamentale per lo sviluppo professionale del personale correlato alle
innovazioni in corso e alla ottimale utilizzazione delle risorse umane ai sensi dellart.10, comma 2 e art.12 del
C.C.N.L. Il quadro di sistema della formazione del personale a.t.a. disegnato dal
C.C.N.L. è definito dallart.44 e seguenti del presente contratto
collettivo integrativo.
Art. 23 Il sistema di formazione
dei dirigenti scolastici
1. La formazione dei dirigenti
scolastici, da realizzare a decorrere dal 1^ settembre del 2000, è materia della
sequenza contrattuale di cui al comma 1 art.19 del C.C.N.L.
del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999.
Art. 24 Contratto integrativo
annuale per lanno finanziario 1999
1. Per il 1999, il contratto
integrativo annuale di cui al comma 2 del precedente art.1 è
costituito dal presente articolo, integrato dallallegata tabella F.
2. Per lanno finanziario 1999, lutilizzazione delle risorse disponibili, i cui
criteri di ripartizione sono fissati per lintero periodo quadriennale di valenza del
presente contratto dal precedente art.6, rispetterà le seguenti
priorità:
- arricchimento professionale richiesto dalle modifiche di
ordinamento e in relazione a specifiche tematiche disciplinari e trasversali ;
- riconversione e riqualificazione professionale;
- promozione di percorsi formativi mirati alla cultura delle
pari opportunità;
- progettazione e avvio della formazione del personale
docente in relazione agli specifici istituti contrattuali;
- progettazione e avvio del nuovo sistema di formazione del
personale ATA;
- realizzazione della formazione dei capi di istituto.
3. La realizzazione delle priorità indicate nel comma 2
avverrà con il ricorso alle risorse disponibili nei capitoli di bilancio per la
formazione relativi allesercizio finanziario 1999 e con lutilizzo delle
risorse della legge 440/97 in coerenza con le finalità della stessa legge e con le
procedure di ripartizione specificamente previste e in corso di completamento.
4. Per il medesimo anno 1999 per la verifica dei risultati conseguiti in termini di
miglioramento dellattività formativa e di impatto sulla qualità dei processi di
insegnamento e di apprendimento, si seguiranno i seguenti criteri:
- previsione, nella Direttiva annuale, di un piano di
monitoraggio, a livello nazionale e a livello regionale da progettare in collaborazione
con lOsservatorio e da realizzare anche con il coinvolgimento del servizio ispettivo
tecnico;
- inserimento di specifiche attività di monitoraggio e di
valutazione nei progetti di interesse generale.
Sulla base del contenuto del presente articolo, il
Ministro della pubblica istruzione si impegna ad emanare, entro 30 giorni dalla firma del
presente contratto, la Direttiva per lanno 1999. |
 |
Distribuzione delle risorse economiche  Art. 25 Compenso individuale accessorio
1. A norma dellart.42,
comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ata
delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle
Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria
indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le
misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1
allegate al presente contratto:
- dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente,
educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante
di religione cattolica con progressione di carriera;
- dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno
scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo
determinato su posto vacante e disponibile per lintera durata dellanno
scolastico;
- dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di
dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con
rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché
al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente allanno scolastico 1998-99, nei
confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione
durante i mesi estivi e per quello ata con supplenza annuale, il compenso di cui al
presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999.
3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili
amministrativi detto compenso viene corrisposto nellambito delle indennità di
direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato allinterno di detti
istituti retributivi di cui agli artt.33 e 34.
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle
lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di
tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni
di stato assimilate al servizio.
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al
mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di
servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla
disciplina prevista dagli artt.23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati
dallart.49 del C.C.N.L..
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione
dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento
di cattedra e del personale docente ed Ata con contratto part-time, il compenso in
questione è liquidato in rapporto allorario risultante dal contratto.
9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi
accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro
(DPT).
10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nellanno 1999
integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni
finanziari 2000 e 2001.
11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001
costituiscono, a norma dellart. 42, comma 5, del
C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dellistituzione scolastica.
Art. 26 Il fondo
dellistituzione scolastica.
C.M. 243/99
1. A decorrere dal 1° settembre 1999 è costituito nelle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese le scuole speciali statali, i
convitti nazionali, gli educandati femminili, i conservatori, le accademie e gli istituti
superiori per le industrie artistiche il "fondo
dellistituzione scolastica". Esso è finalizzato a retribuire le
prestazioni di cui ai successivi artt. 27, 28, 29, 30 e 31, rese dal personale
docente, educativo ed ata per sostenere il processo di autonomia scolastica, con
particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del POF e dalle sue
ricadute sullorganizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del
servizio. Il fondo è inoltre finalizzato alla qualificazione e allampliamento
dellofferta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente
dal territorio.
2. Le misure dei compensi da erogare a carico del fondo sono fissate nelle tabelle
D, D1, D2 e E allegate
al presente contratto.
Art. 27 risorse finanziarie del
fondo per gli anni 1999-2000
1. Il fondo è alimentato dalle risorse
iscritte agli specifici capitoli dei centri di responsabilità dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione per ciascun anno finanziario, individuate
nellallegata tabella G;
2. Il fondo è inoltre alimentato dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e
da tutte le somme introitate dallistituzione scolastica finalizzate a compensare le
prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse
dellUnione Europea, da enti pubblici o soggetti privati;
3. Il fondo è infine alimentato, secondo quanto previsto dallart.42, comma 5, del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995,
dalle risorse previste dallart.41 dello stesso C.C.N.L.,
non utilizzate per compensare gli istituti indicati nei commi 2, 3 e 4 dello stesso art.42 e da ogni altro ulteriore risparmio derivante da
disposizioni legislative e dalle risorse previste dal medesimo art. 42 - comma 4 - 2° linea - non utilizzate in sede ARAN
per la sequenza contrattuale di cui al medesimo art.44. Dette ultime risorse sono
riservate per il finanziamento dei compensi da corrispondere al personale docente a fronte
della flessibilità didattica.
4. Da dette risorse vanno decurtate, per ciascun anno di applicazione del presente
contratto:
- la quota già utilizzata per finanziare le indennità di
direzione e di amministrazione;
- la quota degli interventi didattici educativi integrativi
(IDEI), finalizzata al finanziamento, in aggiunta alle anzidette risorse, del fondo delle
istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado;
5. Per lanno finanziario 1999 lo stanziamento di
bilancio è pari a 4/12 per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e a 2/12 per
i conservatori di musica e le accademie, in quanto, con precedente contrattazione
decentrata nazionale, rispettivamente gli 8/12 e i 10/12 dellanzidetto stanziamento
di bilancio di cui al precedente comma 1 sono stati attribuiti per finanziare il fondo di
cui allart.71 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995,
ora disapplicato.
6. Le seguenti quote degli
stanziamenti di cui al precedente comma 1 sono riservate:
- per £. 3.300.000.000, a livello provinciale, per
lerogazione di una maggiorazione forfetaria del fondo, in base ai criteri contenuti
nel successivo art.28, alle scuole ospedaliere, a quelle carcerarie, alle scuole sedi di
centri territoriali permanenti per leducazione degli adulti e alle scuole in cui
siano attivati corsi serali curriculari;
- per £. 65.599.368.000, a livello di Ministero pubblica
istruzione:
- per lassegnazione diretta al CEDE, alla BDP e agli
IRRSAE di una quota di 1 miliardo, al fine di compensare le attività aggiuntive prestate
dal personale del comparto scuola in servizio presso tali enti;
- per le esigenze di cui ai successivi art.33,
comma 5 e art. 34, comma 3;
- per una quota, pari a 500 milioni per lerogazione al
personale docente ed educativo dellindennità di bilinguismo e trilinguismo, nei
casi in cui essa non sia già prevista a carico di soggetti diversi
dallAmministrazione della pubblica istruzione dalla normativa vigente;
- per una quota pari a 2 miliardi per lerogazione del
compenso per leffettuazione di turni notturni, festivi e notturno-festivi al
personale educativo ed ata dei convitti nazionali, degli educandati femminili statali e
delle scuole speciali statali;
- per una quota di 10 miliardi per sostenere il maggior
impegno del personale operante nelle istituzioni scolastiche con consistente presenza di
alunni di recente immigrazione e/o nomadi. La misura e i criteri di erogazione delle
risorse sono disciplinati dal successivo art.29.
7. Le somme di cui al precedente comma 6 rimaste
disponibili a livello centrale e provinciale alla fine di ciascun esercizio finanziario
confluiscono nel fondo dellistituzione scolastica.
8. Le somme eventualmente non utilizzate dalle istituzioni scolastiche alla fine di
ciascun anno finanziario sono impiegate per le stesse finalità nellesercizio
successivo.
9. Allo scopo di garantire la tempestiva ed efficace attribuzione delle risorse e il loro
conseguente utilizzo, la ripartizione degli stanziamenti previsti dal precedente comma 1
è effettuata sia a livello di Ministero della pubblica istruzione che a livello
provinciale in base al numero dei posti previsti nellorganico di diritto per il
personale docente, quale indicatore semplice ricomprendente il funzionamento complessivo
della scuola.
Art. 28 Parametri finanziari per
il calcolo del fondo a livello di istituzioni scolastiche
C.M. 243/99
1. Alle istituzioni scolastiche vengono assegnate, per il
tramite del provveditore agli studi, le risorse annue da destinare al fondo
dellistituzione scolastica, secondo i seguenti parametri
determinati al lordo dipendente:
- £. 693.000 per ciascun posto previsto nellorganico
di diritto per il personale docente ed educativo delle istituzioni di ogni ordine e grado,
compresi i posti in organico di diritto di personale docente delle accademie e
conservatori;
- £. 693.000 per ciascun posto di personale docente
previsto nellorganico di fatto degli istituti superiori per le industrie artistiche;
- £. 900.000 per ciascun posto previsto nellorganico
di diritto per il personale docente per la scuola secondaria superiore, in aggiunta al
parametro di cui alla precedente lett. a). Tale quota aggiuntiva è comprensiva del
finanziamento per le attività correlate agli interventi didattici educativi ed
integrativi.
2. Alle istituzioni scolastiche presso le quali
sussistano le seguenti tipologie indicative di complessità organizzativo-didattica sono
assegnati gli ulteriori finanziamenti forfetari annui nelle misure indicate a fianco di
ciascuna tipologia:
- £. 3.000.000, in presenza di sezioni funzionanti presso
istituti di detenzione e pena;
- £. 3.000.000, in presenza di sezioni funzionanti presso i
presidi ospedalieri;
- £. 2.000.000, per listituzione scolastica
individuata come sede di riferimento didattico e organizzativo per lattività dei
centri territoriali permanenti per leducazione per gli adulti;
- £. 2.000.000, per le istituzioni scolastiche presso cui
funzionino corsi serali curriculari;
3. I parametri finanziari di cui al comma 1, potranno
essere rideterminati a seguito del passaggio dagli enti locali allo Stato del personale
ata (art.8 L.124/99) nonché per la distribuzione di ulteriori
eventuali risorse di cui al precedente art.27. A tal fine le parti concordano di
incontrarsi entro il 30 giugno 2000.
4. La ripartizione delle maggiorazioni del fondo di cui al comma 6 lett. A) del precedente
art. 26 è effettuata dal provveditore agli studi in relazione
alleffettiva esistenza delle fattispecie ivi previste presso le singole istituzioni
scolastiche; la ripartizione delle risorse di cui al comma 6 lett. B) del precedente art. 26 è effettuata dal Ministero della pubblica istruzione in base alle
richieste pervenute dai provveditorati agli studi.
Art. 29 Maggiorazione del fondo
a favore di scuole ubicate in aree a forte processo immigratorio
C.M. 249/99
1. Per sostenere il maggior impegno del personale delle
scuole di cui allart.47 del C.C.N.L. è destinata al fondo
dellistituzione scolastica una somma pari a £.10 miliardi.
2. Ai fini dellerogazione di detta somma si individuerà un numero di scuole tale da
consentire lerogazione di una significativa maggiorazione del fondo volta a
sostenere la progettazione e le strategie necessarie allaccoglienza e
allintegrazione di alunni provenienti da famiglie di recente immigrazione e/o
nomadi.
3. In prima applicazione, lAmministrazione, acquisite le informazioni necessarie
entro il 30 ottobre 1999, procederà, dintesa con le OO.SS firmatarie del C.C.N.L. ,
a definire i criteri e le misure di erogazione di detta somma.
4. Per gli anni successivi, la ripartizione del finanziamento in parola avverrà entro il
1° marzo di ciascun anno.
Art. 30 Attività da retribuire
con il fondo a livello di istituzione scolastica
1. Listituzione scolastica, nellimpiego delle
risorse del fondo, dovrà tenere conto delle diverse professionalità e dei vari ordini e
gradi di scuola che eventualmente la compongano.
2. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse
finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e
organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo
compensi anche in misura forfetaria, in correlazione con il P.O.F., su delibera del
consiglio di circolo o distituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del
collegio dei docenti.
3. Con il fondo vengono retribuite:
- la flessibilità organizzativa e didattica di cui al
successivo art. 31;
- le attività aggiuntive di insegnamento, le quali
consistono nello svolgimento, oltre lorario obbligatorio di insegnamento e fino ad
un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti allarricchimento e
alla personalizzazione dellofferta formativa, con esclusione delle attività
aggiuntive di insegnamento previste dallart.70 del
C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, e di quelle previste dal successivo art.
32;
- le attività aggiuntive funzionali allinsegnamento,
le quali consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla
produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti
informatici e in quelle previste dallart.42, comma 3 -
lettera a) del CCNLScuola del 4 agosto 95 eccedenti le 40 ore annue;
- le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che
consistono in prestazioni di lavoro oltre lorario dobbligo, ovvero
nellintensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di
organizzazione dellorario di lavoro connesse allattuazione
dellautonomia;
- attività aggiuntive effettivamente prestate dai docenti
con funzioni di collaborazione con il capo distituto, di cui allart.19, comma 4 del C.C.N.L., da retribuire secondo le misure del
compenso orario lordo, non di insegnamento, di cui alla allegata tabella D. Detta
retribuzione non è cumulabile con il compenso di cui al successivo art. 37.
- ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o
distituto nellambito del POF.
Art. 31 Criteri di retribuzione
a carico del fondo dellistituzione scolastica
della
flessibilità organizzativa e didattica
C.M. 243/99
1. La flessibilità organizzativa e
didattica consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione e a particolari forme
di flessibilità dellorario, alla sua intensificazione mediante una diversa
scansione dellora di lezione e allampliamento del funzionamento
dellattività scolastica, previste nel regolamento sullautonomia scolastica e
nei decreti ministeriali che ne prevedono la. sperimentazione.
2. Per il personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato
la flessibilità organizzativa e didattica può essere prevista la corresponsione di un
compenso da determinare in misura forfetaria compreso nella fascia tra £. 300.000 e £.
600.000 annue lorde tabellari, da finanziare utilizzando parte del fondo
dellistituzione scolastica nonché lo specifico stanziamento di cui al precedente art. 27, comma 3.
Art. 32 Attività complementare
di educazione fisica
1. Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino
a un massimo di 6 settimanali, dal personale insegnante di educazione fisica nellavviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate
nellambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare
anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti.
2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso
in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista
dallart.70 del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995
ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica, impegnati nel
progetto, in servizio nellistituzione scolastica.
3. Ai docenti coordinatori provinciali per leducazione fisica è erogato, nel limite
orario settimanale di cui al precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti, con la
maggiorazione prevista dal presente articolo.
Art. 33 Indennità di direzione
Modificato comma 13 - C.M.
123-2000
1. Il C.C.N.L., allart.21,
prevede che ai capi distituto, ivi compresi gli incaricati, ai vice rettori e alle
vice direttrici degli istituti di educazione nonché ai direttori dei conservatori di
musica e delle accademie e al personale incaricato della direzione spetta una indennità
accessoria di direzione.
2. Detta indennità di direzione spetta altresì ai coordinatori degli istituti superiori
per le industrie artistiche.
3. Lindennità compete, nella misura del 50% al personale educativo incaricato della
funzione di vice rettore o di vice direttrice di convitto nazionale e di educandato
femminile dello Stato.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dellart.21 del
C.C.N.L., nel caso di assenza o impedimento del capo distituto titolare o reggente
lindennità in parola viene corrisposta dallistituzione scolastica interessata
al sostituto, nella misura, rispettivamente di quella spettante al capo distituto
ovvero nella misura intera per il docente vicario della istituzione scolastica affidata in
reggenza, detratta la quota del compenso individuale accessorio spettante al sostituto in
relazione al proprio status di docente.
5. Lindennità di cui al presente articolo è assoggettata alle ritenute previste
per i compensi accessori ed è costituita, secondo i sottoelencati parametri, il cui
valore economico è individuato nella tabella B, allegata al presente
contratto:
- da un importo base determinato in misura fissa, che
comprende il compenso individuale accessorio;
- dai parametri relativi a particolari tipologie di
istituzioni scolastiche;
- limitatamente alle istituzioni scolastiche con organico di
diritto di personale docente superiore a 35 posti, dal parametro connesso con la
complessità organizzativa, da moltiplicare per il predetto numero di posti.
6. Lindennità viene erogata in ragione di tanti
dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nellanno o
situazioni di stato assimilate al servizio. Per periodi inferiori al mese detta indennità
è liquidata in ragione di 1/30 della misura mensile per ciascun giorno compreso nel
periodo di servizio. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che
comportino la riduzione dello stipendio lindennità stessa è ridotta nella medesima
misura.
7. Alla liquidazione dellindennità in parola provvedono le direzioni provinciali
del Tesoro competenti al pagamento dello stipendio agli interessati per limporto di
cui alla lettera a) del precedente comma 5 e, ove spettanti, le istituzioni scolastiche,
per i parametri di cui alle precedenti lettere b) e c) del medesimo comma 5.
8. Al personale che si trovi nelle posizioni di stato previste dallart.50
del C.C.N.L. lindennità di direzione viene liquidata, determinando i relativi
parametri economici, in relazione alla situazione esistente presso la scuola di
titolarità ovvero, per il personale senza sede di titolarità, in relazione alla
situazione esistente presso la scuola di ultima titolarità:
- I - relativamente allimporto base determinato in
misura fissa (lettera a) del precedente comma 5) dalla direzione provinciale del Tesoro
competente alla liquidazione degli emolumenti fissi e continuativi;
- II - relativamente ai parametri connessi alle particolari
tipologie e alla complessità organizzativa e di cui alle lettere b) e c) del precedente
comma 5, ove spettanti, dallistituzione scolastica della sede di titolarità ovvero
dallultima scuola di titolarità.
9. Lindennità in questione compete, relativamente
allimporto in misura fissa di cui alla lettera a) del precedente comma 5, anche ai
capi distituto in servizio nelle scuole italiane allestero.
10. Per il finanziamento degli oneri derivanti dallerogazione dellindennità
in questione al personale che sostituisce il capo distituto nei casi di sua assenza
o impedimento viene mantenuta, a livello di Amministrazione centrale, una quota dello
stanziamento destinato allindennità di direzione pari al 6,5%, da distribuire alle
scuole da parte dei provveditorati agli studi su richiesta delle scuole stesse.
11. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 1999 continuano ad applicarsi i criteri di
determinazione dellindennità di direzione stabiliti dal contratto decentrato
nazionale sottoscritto il 19 ottobre 1998.
12. Le risorse finanziarie destinate in ragione danno al
presente istituto contrattuale e a quello relativo allindennità di amministrazione,
ammontanti a lire 80 miliardi, al lordo degli oneri riflessi, sono previste dal 3° alinea
del comma 4 dellart.42 del C.C.N.L., a decorrere
dal 1° settembre 1999. A tale finanziamento va aggiunta la quota utilizzata nel decorso
esercizio finanziario 1998 per il pagamento dellindennità di direzione e di
amministrazione, gravante sui capitoli di spesa attribuiti ai diversi centri di
responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione e una ulteriore quota da trarre a
carico dei capitoli di spesa attribuiti ai centri di responsabilità del Ministero della
pubblica istruzione che amministrano gli ordini scolastici di istruzione classica,
scientifica e magistrale, tecnica, professionale e artistica, relativi al finanziamento
degli interventi didattici ed educativi integrativi.
13. Gli oneri relativi allindennità aggiuntiva di direzione di
cui allart.21 - comma 3 - del C.C.N.L. , pari a lire 15 miliardi
per lanno scolastico 2000-2001, vengono tratti dallo stanziamento previsto
dallart.42 - comma 4 - seconda linea - del
C.C.N.L. destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla modifica degli istituti
contrattuali preesistenti al C.C.N.L.. Limporto lordo tabellare dellindennità aggiuntiva di direzione è di £.6.000.000 annui. I
criteri per lerogazione di detto emolumento verranno stabiliti successivamente, in
sede di contrattazione integrativa.
Nell'ambito dello stanziamento - previsto dall'art. 42, comma 4,
secondo alinea, del vigente CCNL - destinato alla copertura degli oneri
derivanti dalla modifica degli istituti contrattuali preesistenti al CCNL,
lire 15 miliardi saranno utilizzati per incrementare le risorse per il
finanziamento della retribuzione accessoria dei dirigenti della scuola così
come sarà definito nel primo contratto nazionale di lavoro della categoria.
14. Le eventuali economie derivanti dallapplicazione del presente istituto
contrattuale confluiscono nel fondo dellistituzione scolastica.
Art. 34 Indennità di
amministrazione
C.M. 243/99 - Interpretazione autentica comma 2
1. Il C.C.N.L., allart.35,
prevede che ai direttori amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie e ai
responsabili amministrativi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative spetta, una indennità accessoria di
amministrazione.
2. Nei Conservatori e nelle Accademie, in cui siano presenti due direttori amministrativi,
a quello senza responsabilità di firma lindennità di amministrazione è
corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al direttore amministrativo con
(Ndr - Errore rettificato da Accordo di interpretazione autentica - CM 243/99)
responsabilità di firma. Al responsabile amministrativo dei Conservatori e delle
Accademie lindennità in questione è corrisposta nella misura del 50% di quella
spettante al direttore amministrativo senza responsabilità di firma.
3. Nel caso in cui il personale di cui sopra si trovi in posizione di stato implicante il
mancato esercizio della funzione, lindennità di amministrazione viene corrisposta,
per lo stesso periodo, anche al personale ATA che lo sostituisca ai sensi della normativa
vigente, detratto limporto del compenso individuale accessorio spettante al
sostituto nella sua qualità di personale non docente.
4. Lindennità di cui al presente articolo viene erogata, con i medesimi criteri e
modalità già previste per lindennità di direzione a favore dei capi
distituto dal precedente art.33, nelle misure individuate nella tabella C allegata al presente contratto.
5. Le risorse finanziarie destinate in ragione danno, a decorrere dal 1° settembre
1999, al presente istituto contrattuale sono quota parte di quelle individuate nel comma 12 del precedente art.33.
6. Le eventuali economie derivanti dallapplicazione del presente istituto
contrattuale confluiscono nel fondo dellistituzione scolastica. |
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Progetti Speciali  Art. 35 Snellimento burocratico libretto personale informatizzato
1. In attuazione dellart.17
del C.C.N.L. 26.5.1999 le parti concordano i criteri per lattivazione di un
progetto nazionale volto alla istituzione di un libretto personale
informatizzato aggiornabile.
2. Listituzione del libretto consente di acquisire un quadro compiuto delle
competenze professionali, dei titoli di studio e di aggiornamento, dei percorsi
professionali e di disporre degli elementi necessari per una tempestiva emissione dei
provvedimenti di stato giuridico ed economico, al fine di eliminare larretrato
esistente.
Il libretto conterrà di ogni persona:
- i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza, il
domicilio, il recapito telefonico, il tipo di contratto di assunzione;
- i titoli di studio e professionali;
- i servizi militari o equiparati, con indicazione della
data iniziale e finale della prestazione;
- i servizi di ruolo e non di ruolo presso istituzioni
scolastiche, con indicazione della data iniziale e finale della prestazione;
- i servizi prestati presso altre Amministrazioni statali,
Enti di diritto pubblico, Aziende autonome, Libere Università, con lindicazione
della data iniziale e finale della prestazione;
- i periodi e servizi resi in qualità di lavoratore
autonomo, libero professionista o alle dipendenze di privati, con l'indicazione della data
iniziale e finale della prestazione;
- lanzianità ai fini giuridici ed economici e
soltanto ai fini economici posseduta alla data di istituzione del libretto.
Il libretto informatizzato può essere utilizzato come
dichiarazione sostitutiva ai sensi dellart. 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n.15, come modificato dallart.
3, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n.127.
Dallinizio dellanno 2000 tutte le procedure relative al personale faranno
esclusivo riferimento ai dati contenuti nel libretto.
Per il personale di nuova assunzione, il libretto viene compilato e consegnato al momento
della stipula del contratto individuale.
3. Lindividuazione
delle unità di personale è effettuata sulla base dei seguenti elementi:
- qualifica;
- professionalità;
- esperienza;
- capacità di proposta di soluzione.
4. Lavvio della procedura è prevista con
linizio dellanno 2000, compatibilmente con la disponibilità di risorse
specifiche. In relazione alla natura, alla complessità e alla quantità degli adempimenti
richiesti, il progetto può articolarsi in più fasi con scadenze temporanee precise che
saranno monitorate e valutate dallamministrazione dandone informazione alle
Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto.
Le procedure informatizzate, che terranno conto di una modellistica da definire entro il
30 novembre e sulla quale si attiverà il confronto con le OO.SS. firmatarie, saranno
predisposte dal CED.
5. La valutazione della produttività e dei risultati si basa sullentità, frequenza
e qualità della prestazione attraverso la fissazione di un metro di misura di ampiezza
variabile a seconda della complessità dellattività al fine di raggiungere
lobiettivo prefissato nei tempi stabiliti.
Art. 36 Monitoraggio e recupero
degli arretrati relativi ai provvedimenti
di
stato giuridico ed economico
1. Dallinizio dellanno scolastico 1999/2000
da parte dellAmministrazione Centrale sarà avviata unattività di rilevazione delle pratiche di stato giuridico ed economico da
definire, attraverso una scheda che prevederà una serie di dati di dettaglio.
Lattività di rilevazione dovrà concludersi entro il primo trimestre dellanno
2000. Conclusa la fase della rilevazione il Ministero e le OO.SS. concordano i criteri e
le modalità di attuazione del progetto.
2. Nelle istituzioni scolastiche individuate opereranno nuclei operativi costituiti con
priorità da personale in soprannumero, tenendo conto anche degli elementi specificati nel
punto 3 del precedente art. 35. Per la complessità della natura dei
provvedimenti da produrre, saranno organizzati specifici corsi di formazione.
3. Con riguardo alleffettiva consistenza dellarretrato e delle unità di
personale disponibili verranno pianificate le attività di produzione dei provvedimenti,
emessi, con le procedure automatizzate in esercizio. |
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Norme di areaDocenti

Art. 37 Funzioni Strumentali al
Piano dellOfferta Formativa
C.M. 263/99
1. Per contribuire alla realizzazione delle finalità
della scuola dell'autonomia e per valorizzare la professionalità e l'impegno aggiuntivo
degli insegnanti a ciascuna istituzione scolastica dimensionata secondo i parametri
contenuti nel D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233, sono assegnate
risorse finanziarie per il conferimento di quattro funzioni
obiettivo, da scegliere nelle aree previste dall'art.
28, comma 1, del C.C.N.L. e da retribuire con una somma di £.3.000.000 annui lordi
ciascuna, da corrispondere in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque,
non oltre il 31 agosto.
Agli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo parziale o autorizzato allo svolgimento
della libera professione non possono essere assegnate funzioni-obiettivo.
Il piano di ripartizione delle risorse residue da ridistribuire, ivi incluse le
istituzioni scolastiche italiane allestero, viene predisposto dal Ministero della
pubblica istruzione dintesa con le OO.SS. firmatarie del presente contratto.
2. Il numero complessivo di funzioni da assegnare risulterà dalla
suddivisione delle risorse specifiche previste dal contratto nazionale per la retribuzione
annua su indicata. Nel numero delle funzioni-obiettivo assegnate ad ogni istituzione
scolastica, a norma del comma 1, è compresa la funzione di collaboratore vicario del capo
di istituto, la cui scelta e modalità di svolgimento delle competenze avvengono secondo
le disposizioni vigenti.
Alle istituzioni scolastiche non ancora dimensionate all'atto della applicazione del
presente contratto vengono assegnate tre sole funzioni obiettivo.
Alle Accademie e ai Conservatori di musica sono assegnate risorse per il conferimento di 2
o 3 funzioni-obiettivo se il numero degli insegnanti in servizio con contratto di lavoro a
tempo indeterminato raggiunge le 50 unità o più di 50.
Alle scuole con annesso Convitto e ai Convitti Nazionali ed Educandati sono assegnate
risorse per 1 o 2 funzioni obiettivo da destinare al personale educativo, a seconda che il
numero delle persone in servizio sia fino a 20 o superiore a 20. Per l'assegnazione delle
funzioni obiettivo ai docenti delle scuole annesse ai Convitti ed Educandati predetti le
scuole medesime sono considerate come un'unica istituzione. Alle predette istituzioni sono
assegnate complessivamente 3 o 4 funzioni obiettivo, se le scuole annesse appartengono ai
settori materna, elementare e media o includano anche scuole secondarie di secondo grado.
A ciascuna istituzione scolastica italiana allestero sono assegnate
funzioni-obiettivo secondo modalità da definire in sede di contrattazione integrativa
nazionale presso il Ministero degli affari esteri, dopo la ripartizione di cui
allultimo periodo del presente comma.
Le disponibilità residue sono utilizzate per
rafforzare, con ulteriori unità per scuola e secondo l'ordine di seguito espresso, le
funzioni strumentali delle scuole ed istituti secondari in cui siano in servizio più di
80 insegnanti e dei circoli didattici con più di 800 alunni, delle istituzioni
scolastiche verticalizzate e degli istituti aggregati, delle scuole dove sono in funzione
corsi di educazione degli adulti o corsi di formazione integrata, corsi serali o corsi
presso gli ospedali e le carceri.
3. Il collegio dei docenti, nel mese di settembre
prima dell'inizio delle lezioni, identifica nell'ambito del P.O.F. le funzioni-obiettivo
riferite alle aree previste dallart. 28 del C.C.N.L.,
definendo, altresì, contestualmente, le competenze e i requisiti professionali necessari
per l'accesso a ciascuna delle funzioni medesime. Il collegio dei docenti, ferma restando
la propria autonomia organizzativa, può avvalersi di una commissione nominata al suo
interno. Successivamente i docenti che ne hanno interesse presentano la domanda.
Nelle scuole verticalizzate e negli istituti aggregati le decisioni sono adottate dal
collegio dei docenti unitario; nei circoli didattici con sezioni di scuola materna statale
le decisioni sono adottate dai collegi in seduta congiunta.; nelle istituzioni scolastiche
poste a coordinamento dellattività dei centri territoriali le decisioni sono prese
congiuntamente con linsieme dei docenti EDA in servizio nel centro.
Nelle Accademie e nei Conservatori tali operazioni avvengono entro la fine del mese di
novembre.
4. Nell'allegato n. 3 al presente contratto si indicano, per ciascuna
delle aree di cui al comma precedente, a titolo esemplificativo e salva ogni autonoma
decisione del collegio dei docenti, alcune funzioni-obiettivo da conferire per incarico,
salvo quanto previsto dal successivo comma 7.
5. Il collegio dei docenti, entro 15 giorni dallinizio delle lezioni, con motivata
deliberazione designa i docenti cui assegnare le funzioni obiettivo tra coloro che ne
abbiano fatto domanda ed abbiano dichiarato la loro disponibilità a frequentare
specifiche iniziative di formazione in servizio di cui allart.17 del presente
contratto. (formazione)La dichiarata disponibilità a permanere nella stessa scuola per
lintera durata dellincarico costituisce titolo preferenziale. Per
l'a.s.1999-2000 i termini su indicati sono prorogati di 30 giorni.
Le proposte sono formulate sulla base dello stato di servizio e valutando, in particolare,
gli incarichi ricoperti e i relativi risultati, le esperienze e i progetti significativi
anche di innovazione didattica realizzati nel corso dell'attività professionale, i titoli
e le competenze coerenti con l'incarico da attribuire.
A regime costituisce elemento fondamentale della individuazione delle competenze per
l'accesso alle funzioni la partecipazione ai corsi di formazione, attivati
dall'amministrazione scolastica ai sensi dellart.28 del C.C.N.L.. La partecipazione
ai corsi costituisce uno specifico credito. La predetta attività di formazione sarà
anche oggetto di particolare verifica e valutazione da parte dell'Osservatorio di cui
allart. 14 del C.C.N.L..
Il lavoro istruttorio e le decisioni del collegio dei docenti non devono in nessun caso
concludersi con l'assegnazione di punteggi né con la formazione di graduatorie, dovendo
la scelta basarsi, su adeguata motivazione.
6. A conclusione di ciascun anno scolastico, in sede di verifica delle attività del
P.O.F. e comunque non oltre il mese di giugno, il collegio dei docenti, sulla base di una
relazione redatta da ciascun insegnante incaricato della funzione e delle indicazioni
circa il regolare svolgimento dell'incarico fornite dal capo di istituto, esprime una
valutazione ai fini dell'eventuale conferma degli incarichi medesimi per gli anni
scolastici successivi.
Art. 38 Trattamento economico
connesso allo sviluppo della professione docente
1. Le norme contenute nel presente articolo, in
attuazione dell'art. 29 del C.C.N.L. e al fine di
introdurre nello stato giuridico ed economico dei docenti, in aggiunta alla progressione
ordinaria di carriera prevista dall'art. 16 del C.C.N.L.,
l'opportunità di una dinamica professionale e retributiva, che sia in grado di
valorizzare la professionalità acquisita in particolare con
l'attività di insegnamento, stabiliscono:
- i criteri di ripartizione delle risorse previste dall'art. 42, comma 3, del citato C.C.N.L., tra le varie province
e in rapporto ai docenti con contratto a tempo indeterminato appartenenti ai vari gradi di
scuola in esse funzionanti e ai vari posti o raggruppamenti di cattedra individuati per
aree disciplinari omogenee;
- i criteri per lo svolgimento della procedura di selezione:
- i criteri per lo svolgimento di attività di formazione;
- le modalità delle valutazioni periodiche finalizzate alla
conservazione della maggiorazione retributiva.
Il presente articolo disciplina la prima applicazione
dell'art. 29 citato ed è finalizzato alla prospettiva di
offrire la maggiorazione retributiva potenzialmente - sulla base di una verifica selettiva
- a tutto il personale docente di ruolo in possesso dei prescritti requisiti.
Le procedure di selezione che si svolgeranno dopo la prima applicazione del presente
accordo, sulla base delle disposizioni contenute nel capitolo sulla formazione, potranno
prevedere, a norma del citato art. 29, comma 2, lett.c,
specifici momenti formativi a favore dei candidati che si affiancano ai corsi di
formazione e di aggiornamento per gli insegnanti finalizzati in via ordinaria al
rafforzamento delle competenze professionali e della capacità di relazione.
2. Le risorse stanziate dal C.C.N.L. consentono nella fase di prima applicazione del nuovo
istituto retributivo di assegnare un trattamento economico accessorio corrispondente ad
una maggiorazione pari a £.6.000.000 annui lordi ad almeno 150.000 docenti con contratto
a tempo indeterminato con 10 anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in
ruolo alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di selezione di cui ai successivi commi 5 e 6.
3. Sulla base della distribuzione degli
insegnanti con i prescritti requisiti sul territorio nazionale e della loro appartenenza
ad aree disciplinari della scuola secondaria e ai posti di scuola materna ed elementare,
la ripartizione delle risorse disponibili sarà effettuata dal Ministero a favore dei
provveditori agli studi suddividendo tra di essi le almeno 150.000 quote in proporzione al
20% complessivo degli insegnanti con contratto di lavoro a t. i. in servizio in ciascuna
provincia al 31 dicembre 1999.
4. Una volta ottenuta la dotazione di
competenza il provveditore agli studi, sentite le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.,
ripartisce le quote rispettivamente tra i settori della scuola materna, della scuola
elementare, della scuola secondaria di primo grado, della scuola secondaria di secondo
grado, rispettando la percentuale del 20% dei docenti con contratto a tempo indeterminato
in servizio nelle scuole dei predetti settori. Nella scuola secondaria di primo e secondo
grado la dotazione è ulteriormente e proporzionalmente divisa tra le due seguenti aree
omogenee:
- linguistico storico filosofico artistico-espressiva
- scientifico-tecnica.
Gli insegnanti in servizio nelle scuole italiane
allestero partecipano alla selezione nel contingente assegnato al settore scolastico
di appartenenza.
5. La maggiorazione retributiva è assegnata ai docenti che, nel limite delle risorse
attribuite e ripartite con i criteri illustrati nel presente articolo, abbiano superato
una procedura concorsuale selettiva che sarà indetta entro il 15 novembre 1999 con
ordinanza del Ministero della pubblica istruzione e che si svolgerà per gruppi di scuole
tra di loro accorpate. Detta procedura, alla quale saranno ammessi a partecipare su
domanda presentata presso la scuola di titolarità gli insegnanti delle scuole statali di
ogni ordine e grado, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato da almeno
dieci anni dalla nomina in ruolo, si svolgerà secondo le modalità di cui ai commi
successivi.
Il sistema di selezione sarà fondato sulla trasparenza delle varie fasi e detterà la
disciplina per la trattazione dell'eventuale contenzioso.
Il beneficio economico sarà corrisposto mensilmente dalla data indicata dell'1.1.2001.
6. La procedura di selezione si articola in tre fasi. La prima fase riguarda il curricolo
professionale, che la commissione valuta a seguito della illustrazione e discussione da
parte del candidato. La seconda fase consiste nello svolgimento di una prova strutturata
nazionale, predisposta dal Ministro che si avvale delle necessarie competenze
tecnico-scientifiche nel campo della valutazione. Essa è volta allaccertamento
delle competenze metodologico-pedagogico-didattiche, anche in connessione ai processi di
innovazione, e dellaggiornamento professionale relativo alle discipline di
insegnamento. La terza fase si svolge mediante una verifica in situazione alla presenza in
aula degli alunni e della commissione giudicatrice. Su richiesta del candidato e in
alternativa alla verifica in situazione la commissione assegna al candidato stesso la
trattazione di una unità didattica destinata agli alunni. I contenuti della prova della
seconda fase saranno definiti dal Ministro della pubblica istruzione sentito il CNPI,
entro il 15 ottobre 1999.
7. Il curricolo professionale e culturale del candidato deve mettere in evidenza gli
aspetti fondamentali delle competenze professionali previste dall'art. 23 del C.C.N.L., con particolare riguardo alle esperienze
maturate e al percorso formativo e culturale seguito e deve consentire una valutazione
dell'area relazionale. Esso è redatto in modo omogeneo sulla base di una griglia
strutturata predisposta dal Ministro della p.i. nella quale, per costruire gli elementi di
giudizio cennati, sarà fatta rilevare l'efficacia dell'azione educativa e didattica del
candidato, l'attività di aggiornamento alla quale egli abbia partecipato, il ruolo svolto
nelle iniziative di sperimentazione, la collaborazione con altri docenti e con gli organi
della scuola, i rapporti con le famiglie degli alunni, le attività speciali svolte
nell'ambito scolastico. Il curricolo è validato dal comitato di valutazione del servizio
degli insegnanti di cui all'art. 11 del T.U. approvato col decreto legislativo 297/1994.
8. Il curricolo professionale, la prova strutturata predisposta dal Ministro e le
risultanze della verifica in situazione o della trattazione alternativa dellunità
didattica destinata agli alunni concorrono rispettivamente per il 25%, per il 25% e per il
50% alla formulazione del giudizio e all'assegnazione del punteggio complessivo da parte
della commissione ai singoli candidati, a ciascuno dei quali alla fine della terza fase
della selezione devono essere comunicati i punteggi parziali e finale ottenuti sulla base
delle attività previste dalla procedura di selezione medesima.
9. Alla conclusione della procedura di selezione ciascuna commissione sulla base dei
punteggi assegnati redige l'elenco alfabetico dei docenti cui assegnare le maggiorazioni
di retribuzione accessoria, in numero corrispondente a quello assegnato al territorio di
competenza della commissione. Detto elenco è pubblicato all'albo della sede scolastica o
ufficio indicato dal provveditore agli studi.
10. Le commissioni giudicatrici in ogni provincia sono costituite secondo criteri definiti
dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI, entro il 31 ottobre 1999. A
ciascuna commissione è assegnato uno dei gruppi di scuole formati per lo svolgimento
della selezione, come stabilito nel precedente comma 5, e il relativo contingente di
maggiorazioni retributive.
Saranno previste forme di coordinamento delle commissioni per assicurare unità di
indirizzo e di applicazione dei criteri di valutazione.
I componenti delle commissioni, prima di assumere le funzioni, devono frequentare un corso
organizzato dal Ministero della pubblica istruzione, finalizzato a far loro prendere
cognizione dell'istituto contrattuale della maggiorazione retributiva accessoria,
disciplinato dall'art. 29 del C.C.N.L. e dal presente
contratto integrativo, e a dare omogeneità al lavoro loro assegnato.
11. Al personale docente delle Accademie e dei Conservatori di musica, agli educatori dei
Convitti e degli Educandati, in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 2 saranno
attribuite le maggiorazioni retributive accessorie previste dal presente articolo, secondo
modalità di ripartizione analoghe a quelle disciplinate dal comma 3. Saranno stabiliti
particolari contenuti del curricolo del personale stesso, che terranno conto della
specificità del profilo professionale di detto personale.
12. Le modalità di valutazione periodiche necessarie per conservare il diritto alla
maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive saranno stabilite con apposito
accordo tra le parti firmatarie del presente contratto entro la scadenza del primo anno di
applicazione dell'istituto.
13. Le spese per lo svolgimento delle procedure di selezione e per lerogazione di
compensi destinati ai componenti delle commissioni costituite a norma del precedente comma
10 sono a carico delle disponibilità finanziarie destinate nellanno 1999 dal
C.C.N.L. allistituto previsto dallart. 29 del
C.C.N.L. medesimo, salvo quanto necessario per il pagamento della maggiorazione di
retribuzione accessoria di cui al comma 2.
Art. 39 Personale docente avente
diritto alla mensa gratuita
C.M. 246/99
1. Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 46 del C.C.N.L. l'amministrazione si impegna ad
effettuare un monitoraggio dell'entità della fruizione della mensa
gratuita da parte del personale avente titolo, portando a conoscenza delle OO.SS.
firmatarie del C.C.N.L. i risultati della rilevazione.
2. Qualora risultino economie di spesa rispetto allo stanziamento di bilancio previsto
dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 1998, n. 4, viene valutata
d'intesa con le OO.SS. firmatarie, l'opportunità di rideterminare le categorie di
personale docente a cui riconoscere la gratuità della mensa scolastica.
3.Con apposita circolare il Ministero della pubblica istruzione comunicherà agli Enti
erogatori del servizio le modalità ed i tempi di attribuzione agli stessi delle relative
provvidenze economiche di spettanza. |
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Capi d'Istituto  Art. 40 Conferimento di incarichi ai capi
d'istituto
1. LAmministrazione scolastica può conferire ai
capi di istituto secondo criteri di economicità, di trasparenza, di razionalità e di
efficienza i seguenti incarichi temporanei e/o a termine:
- coordinamento di iniziative e progetti a livello
provinciale e regionale, collaborazione in studi e ricerche;
- reggenza di altra scuola in caso di assenza o impedimento
del titolare per periodi superiori a due mesi, ferme restando le norme sulla reggenza
nella scuola elementare e sugli incarichi di presidenza nelle scuole secondarie;
- tutorato di capi di istituto in prova o al primo anno di
incarico;
- coordinamento di progetti relativi a più scuole tra loro
associate ove sia preposto a scuole "polo";
- progettazione e direzione di corsi di formazione,
riconversione e di riqualificazione del personale.
Nel conferire tali incarichi l'Amministrazione tiene
conto:
- a) dell'esito positivo della valutazione di cui agli artt. 20 C.C.N.L. e 41 del presente
contratto integrativo.
- b) della competenza professionale, valutata sulla base dei
titoli professionali, scientifici e di cultura posseduti;
- c) della congruità di tale competenza rispetto
all'incarico da affidare;
- d) della compatibilità dell'incarico con il pieno
assolvimento da parte del capo d'istituto dei compiti di istituto e degli obblighi di
servizio;
- e) della disponibilità degli interessati.
2. L'amministrazione, con atto motivato, individua il
capo d'istituto affidatario dell'incarico in applicazione dei criteri di cui al precedente
comma.
3. L'incarico affidato deve indicare la specificazione dell'oggetto, del luogo di
svolgimento, della sua prevedibile durata e del compenso, che è a carico
dell'Amministrazione che conferisce l'incarico.
4. I criteri e gli orientamenti a cui si atterrà l'Amministrazione nel conferire gli
incarichi saranno oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..
5. Presso l'amministrazione scolastica periferica nelle sue articolazioni territoriali è
tenuto un elenco, aggiornato fino al mese precedente, di tutti gli incarichi affidati
dall'amministrazione scolastica. L'organo dell'amministrazione scolastica che affidi
incarichi di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro quindici giorni
dall'affidamento stesso all'amministrazione scolastica regionale nel cui ambito è la sede
di servizio del capo d'istituto interessato. Dell'elenco possono prendere visione in ogni
momento tutti i capi d'istituto con vincolo di riservatezza, fatti salvi i poteri e le
facoltà previsti dalla L. 7 agosto 1990. n. 241 ed in ogni caso nel rispetto della L. 31
dicembre 1996, n. 675 e del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.135.
6. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente disposizione gli incarichi
conferiti ai capi d'istituto da soggetti diversi dall'amministrazione scolastica, il cui
conferimento è disciplinato in riferimento al regime autorizzatorio dall'art. 58 del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.
DISAPPLICAZIONI:
E' disapplicato l'art. 33
del CCNL-Scuola del 4 agosto 1995.
Art. 41 Valutazione dei Capi
d'Istituto
Modificato comma 7 - C.M.
123-2000
1. E istituito presso ciascun Ufficio Scolastico
Regionale un nucleo di valutazione delle attività dei capi di
istituto, presieduto dal Sovrintendente scolastico o da un dirigente da lui
delegato. Il nucleo è composto da un ispettore tecnico e da un esperto, anche esterno, in
tecniche di valutazione e controllo di gestione, con esperienza maturata preferibilmente
nel settore scolastico o pubblico.
Tutti i componenti del nucleo sono designati dal Sovrintendente scolastico.
Qualora il numero dei capi di istituto da valutare sia superiore alle 80 unità il
Sovrintendente scolastico designa, seguendo le medesime modalità di scelta, altri tre
componenti per ogni gruppo di 80.
In tal caso il Sovrintendente scolastico assicura il coordinamento di tutti i nuclei
costituiti e viene sostituito nel nucleo originario da altro dirigente.
Per i componenti interni all'amministrazione scolastica la partecipazione all'attività
del nucleo costituisce attività istituzionale rientrante nei doveri d'ufficio.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro 60 giorni dalla firma del presente
contratto, stabilisce, sentite le OO.SS. firmatarie, i criteri da adottare per la
valutazione e i relativi punteggi. Criteri e punteggi saranno resi noti e pubblicizzati.
Nellambito delle direttive generali saranno indicati altresì le forme e le
modalità per lattivazione di iniziative di formazione dei componenti i nuclei di
valutazione.
3. Nel valutare l'attività dei capi di istituto, i nuclei dovranno tenere conto del
contesto socio-economico in cui opera il capo distituto e dei risultati dei processi
attivati per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla scuola nellambito del
piano dellofferta formativa. I nuclei dovranno considerare i processi promossi dal
Capo distituto in ordine a:
- direzione e organizzazione dellistituzione
scolastica;
- relazioni interne ed esterne;
- innovazione e sviluppo;
- valorizzazione delle risorse umane e gestione delle
risorse finanziarie e strumentali a disposizione.
Con riferimento ai capi di istituto che svolgono
attività lavorativa nellAmministrazione della pubblica istruzione, i nuclei
valutano i risultati ottenuti in relazione ai compiti affidati, e ai contesti
organizzativi in cui operano, tenendo conto della qualità dei progetti e dei processi
attivati in relazione al miglioramento del sistema scolastico e allattuazione
dellautonomia.
4. Ai fini di cui al precedente comma 3 i nuclei stessi potranno richiedere al capo
distituto ogni utile informazione oralmente o per iscritto ed effettuare anche
verifiche dirette nelle istituzioni interessate.
5. In prima applicazione la valutazione di cui al precedente primo comma, che di norma ha
cadenza annuale, é effettuata entro l'anno scolastico 1999-2000.
6. Prima di procedere a formalizzare una valutazione non positiva, i nuclei di cui al
primo comma acquisiscono in contraddittorio le deduzioni del dirigente scolastico
interessato, il quale potrà essere assistito da un rappresentante dell'organizzazione
sindacale cui egli aderisce o comunque conferisce mandato e/o da un legale di sua fiducia.
7. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, i nuclei individuano tra coloro che sono
stati valutati positivamente, i capi di istituto ai quali potrà essere attribuita una
retribuzione aggiuntiva, secondo le risorse assegnate a livello regionale. I
sovrintendenti scolastici attribuiranno la stessa indennità nella misura di £.6.000.000
annui a 2.000 capi di istituto in servizio presso istituzioni scolastiche con contratto a
tempo indeterminato. Lindennità è attribuita in una unica soluzione al termine
dellanno scolastico di riferimento.
Gli esiti della valutazione riferita all'anno scolastico 1999-2000
daranno luogo a crediti professionali da far valere, anche per gli effetti
economici, nell'ambito del contratto che disciplinerà la dirigenza
scolastica.
8. Nel caso di esito negativo della valutazione, l'eventuale azione giurisdizionale del
capo distituto è condizionata al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui
allart. 69 del D.Lgs.n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. A partire dall'anno scolastico 1999-2000, sono aboliti i rapporti informativi e i
giudizi complessivi annuali.
DISAPPLICAZIONI:
E' disapplicato l'art. 36
del CCNL-Scuola del 4 agosto 1995.
Art. 42 Mobilità dei capi
distituto
1. Nella fase transitoria in cui non si sono ancora
conclusi i procedimenti per linquadramento nella dirigenza scolastica dei Capi
d'istituto ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59/97, si
prevede la mobilità territoriale nell'ambito della scuola elementare e secondaria di
primo grado e istituti comprensivi e nellambito della scuola secondaria di secondo
grado. In tale fase si darà la precedenza al personale già titolare in istituzione
scolastica corrispondente a quella richiesta. Sulle sedi rimaste eventualmente da
assegnare dopo lapplicazione dei criteri precedentemente indicati, si procede ai
passaggi dall'una allaltra fascia riconoscendo come requisito di precedenza
labilitazione per uno degli insegnamenti dellistruzione secondaria superiore.
In mancanza di personale abilitato, aspirante al passaggio, sarà considerata sufficiente
una laurea che dà accesso ad almeno uno degli insegnamenti impartiti negli istituti
secondari superiori. Il possesso della laurea è titolo sufficiente per il passaggio dalla
scuola secondaria di secondo grado alla scuola elementare o secondaria di primo grado.
2. La contrattazione decentrata nazionale annuale sarà improntata ai seguenti principi e
criteri generali :
- semplificazione e snellimento delle procedure;
- adeguamento del sistema delle precedenze stabilite da
norme di legge o contrattuali e riassestamento sulla base delle verifica del funzionamento
del sistema stesso;
- ridefinizione e disciplina degli istituti di mobilità
annuale e dellassegnazione provvisoria alla luce della verifica della loro
efficacia;
- disciplina dellordine di priorità tra le varie
operazioni di mobilità, della formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, delle
condizioni e delle modalità per lesercizio delle precedenze nonché determinazione
delle aliquote dei posti da destinare alla mobilità o al reclutamento.
3. Nella prima contrattazione decentrata nazionale
annuale verranno definiti gli effetti dei crediti professionali, acquisiti a conclusione
dei corsi di formazione per lattribuzione della qualifica dirigenziale, ai fini
della mobilità.
4. Il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre trasferimenti o utilizzazione dei
capi di istituti interessati anche in altra provincia in deroga alle disposizioni vigenti
in materia di mobilità e utilizzazione per eccezionali motivi di ordine pubblico e di
sicurezza personale su richiesta delle competenti autorità.
5. Per quanto non diversamente previsto nel presente articolo sono confermate le
disposizioni relative alla mobilità dufficio del contratto collettivo decentrato
nazionale del 20.1.1999.
DISAPPLICAZIONI:
E' disapplicato l'art. 37
del CCNL-Scuola del 4 agosto 1995.
Art. 43 Sviluppo professionale
1. Nella sequenza contrattuale da concludere entro il 30
marzo 2000 sono determinati gli effetti dei crediti professionali, acquisiti a conclusione
dei corsi di formazione per lattribuzione della qualifica dirigenziale, ai fini
dello sviluppo professionale. |
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Personale Amministrativo,
Tecnico e Ausiliario  Art. 44 Sistema della formazione
1. Il sistema della formazione
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è articolato su quattro tipologie di
percorsi formativi:
- aggiornamento;
- formazione specialistica;
- formazione finalizzata alla mobilità allinterno
dellarea;
- formazione finalizzata al passaggio ad area superiore.
2. Il quadro sopra definito si delinea quale sistema
flessibile ed integrato di formazione che prevede lacquisizione di crediti formativi
da parte del personale. A tal fine i corsi si concludono con una valutazione individuale
dei risultati e il rilascio di un attestato che può essere speso come credito formativo e
professionale valutabile negli ulteriori percorsi formativi (rivolti al personale delle
aree A B e C) ovvero, per il personale della area D, per particolari incarichi aggiuntivi.
La partecipazione ai corsi è prevista a domanda degli interessati. Annualmente saranno
definiti le tipologie, il numero dei corsi attivati a livello provinciale ed il numero di
persone, suddiviso per aree e profili, ammesso a partecipare.
3. LAmministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente disponibili,
organizza in via prioritaria:
- nella.s.1999/2000 i corsi di formazione per il
conferimento del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi;
- a partire dal 1° gennaio 2000 sono organizzati corsi di
formazione per il conferimento di funzioni aggiuntive, pertanto il personale incaricato
delle funzioni ai sensi del successivo art.50 sarà suddiviso in due scaglioni,
rispettivamente nellanno 2000 e nellanno 2001, secondo lordine delle
graduatoria previste dallallegato 7 allart.50. Inoltre a partire sempre dal
1° gennaio 2000 sono organizzati i corsi finalizzati alla mobilità professionale
allinterno della stessa area per il riassorbimento delleventuale soprannumero
- a partire dalla.s.2000/2001, in relazione ai posti
disponibili, i percorsi formativi selettivi finalizzati al passaggio alle aree superiori;
- a partire dalla.s.1999/2000 corsi di aggiornamento.
4. Ai sensi dellart.13,
comma 4, del C.C.N.L. il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati
dallAmministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche
è considerato in servizio a tutti gli effetti. Le attività di formazione saranno
realizzate secondo criteri di flessibilità organizzativa per garantire
lassolvimento della frequenza dei corsi.
5. I corsi di formazione sono organizzati normalmente su base provinciale.
Lorganizzazione è affidata allAmministrazione centrale della Pubblica
Istruzione che a tal fine si avvale degli Uffici scolastici periferici e delle Istituzioni
scolastiche; relativamente alle Accademie e ai Conservatori di musica le funzioni e i
compiti dellAmministrazione Centrale e degli Uffici periferici sono interamente
esercitati dallIspettorato per lIstruzione Artistica.
6. I corsi sono strutturati per moduli che possono essere a loro volta articolati in
sottomoduli al fine di rendere il sistema didattico flessibile e correlato a momenti di
autoformazione, formazione in situazione e formazione a distanza, questultima
attuata anche con materiali multimediali e con tecnologie di rete e video conferenze.
Per la realizzazione dei corsi si terrà anche presente quanto previsto in materia di
formazione dal presente contratto.
Art. 45 Aggiornamento
1. Laggiornamento è
finalizzato a migliorare la qualità professionale del personale per realizzare le
esigenze connesse al regime dellautonomia della scuola così come delineata dalla
normativa vigente. LOsservatorio di cui allart.12
del C.C.N.L. individua, eventuali ulteriori attività di aggiornamento oltre a quelle
concernenti le tematiche di cui allallegato 4 al presente
articolo. I corsi di aggiornamento hanno una durata tra le 20 e le 40 ore in relazione ai
diversi profili professionali.
Art. 46 Formazione Specialistica
1. Per lattribuzione di
funzioni aggiuntive di cui al successivo art. 50 sono attivati
adeguati percorsi di formazione.
2. I corsi si concludono con una valutazione finale individuale volta a verificare la
professionalità acquisita per lassunzione di specifiche responsabilità.
3. I corsi hanno durata prevista tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili. Sono
attivati a livello provinciale con la previsione di formare, annualmente, almeno una
persona per ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte nellallegato 6 in base ad un ordine di priorità stabilito dalle graduatorie
di cui allallegato 7.
Art. 47 Formazione finalizzata
alla mobilità professionale allinterno dellarea
1. Ai fini della formazione
connessa ai passaggi allinterno della medesima area ai sensi dellart. 32 lett. B del C.C.N.L., sono attivate iniziative
finalizzate ad una riqualificazione del personale mirata a far fronte alle esigenze di
specifiche competenze o di nuovi profili professionali emergenti dallattuazione
dellautonomia scolastica. Analoghe iniziative sono rivolte alla riconversione
professionale del personale appartenente a profili con esubero di addetti finalizzate alla
acquisizione delle specifiche competenze del profilo cui saranno trasferiti. I corsi hanno
una durata prevista tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili ed alle aree previste
dalla tab. C allegata al C.C.N.L..
2. I corsi sono attivati a livello provinciale, prioritariamente con la finalità di
riassorbire il soprannumero. A questa tipologia di corsi il personale che non appartiene a
profili con situazione di esubero è ammesso in subordine a coloro che si ritrovino in un
profilo professionale con soprannumero.
Art. 48 Formazione finalizzata
al passaggio ad aree superiori
1. Nel quadro normativo definito dal decreto legislativo
n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive integrazioni e modificazioni, dalla legge n. 124 del 3 maggio 1999 e dal C.C.N.L. .sono attivati percorsi formativi con procedure selettive per il passaggio dal profilo di
unarea a un profilo di area superiore.
2. Il personale che consegue lidoneità per il passaggio dallarea A)
allarea B) e dallarea B) allarea C) viene periodicamente integrato nelle
graduatorie di cui allart.6, comma 10 della llegge n. 124 del
3 maggio 1999. Una quota del 40% - per il passaggio dallarea A) allarea B)
- e del 30% - per il passaggio dallarea B) allarea C) - dei posti disponibili
annualmente nelle singole dotazioni è conferita tramite lo scorrimento delle citate
graduatorie permanenti di cui allart. 6, comma 9, punto 1 e comma 10 della legge n.124/99.
3. I percorsi formativi sono attivati, di norma, con periodicità quadriennale per un
numero di posti doppio rispetto a quelli annualmente disponibili, dagli Uffici
dellamministrazione scolastica periferica in conformità di disposizioni emanate dal
Ministero della pubblica istruzione sulla base della contrattazione integrativa annuale e
della conseguente direttiva ministeriale, previa informazione alle OO.SS.
4. Può partecipare il personale in possesso dei titoli di studio previsti per il profilo
professionale di destinazione e il personale in possesso del titolo di studio stabilito
dalla tabella B) del C.C.N.L. per laccesso al
profilo di appartenenza o comunque in possesso del titolo che ha dato accesso al medesimo
profilo e dellanzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nellarea
di appartenenza.
5. Laccesso a tutti i percorsi formativi previsti da presente articolo avviene
previo superamento di prova selettiva , da somministrare tramite test, integrata dalla
valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali posseduti.
6. I percorsi formativi per il passaggio dallarea A e larea B (distinte per
profili di cui alla tabella C allegata al C.C.N.L.) hanno
la durata di almeno 60 ore.
7. I percorsi formativi per il passaggio dall'area B) allarea C) (distinte per
profili) hanno la durata di almeno 80 ore.
La procedura selettiva finale di entrambi i percorsi formativi consiste nel superamento di
una prova scritta, strutturata in una serie di test, e di un colloquio integrati dalla
valutazione del punteggio riportato nella prova selettiva daccesso e dalla
valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali già considerati ai fini
della preselezione.
7. Laccesso allarea D, è riservato per il 30% dei posti disponibili. Ha
titolo di accesso ai percorsi formativi il personale di ruolo dellarea C) e del
profilo di assistente amministrativo, solo verso il profilo di direttore dei servizi
generali ed amministrativi, in possesso dei rispettivi titoli richiesti al comma 4 del
presente articolo. La procedura selettiva finale consiste nel superamento di una prova
scritta strutturata in serie di test e da un colloquio integrati dalla valutazione del
punteggio riportato nella prova selettiva daccesso e dalla valutazione dei titoli di
studio, di servizio e professionali già considerati ai fini della preselezione.
8. I percorsi formativi con procedure selettive finalizzati al passaggio allarea D)
avranno la durata di almeno 120 ore. Le suddette procedure di formazione saranno attivate
su base territoriale provinciale o regionale.
9. Ai sensi dellart. 37, comma 2 del C.C.N.L. sono
portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali indette per la copertura
di posti vacanti in corso ovvero già programmate, in base alle vigenti disposizioni per
la.s.1999/2000.
10. Fino a quando non sono effettuati i percorsi formativi previsti dal presente articolo
i posti disponibili annualmente dellarea B e dellarea C di cui alla tabella C allegata al C.C.N.L. , è conferita tramite lo
scorrimento della graduatoria dei concorsi riservati trasformata in permanente di cui
allart.6, comma 9, punto 1 della legge n. 124/99.
Art. 49 Corsi di formazione per
il conferimento del profilo di direttore dei servizi generali
ed
amministrativi
1. Il presente articolo disciplina i corsi di formazione,
di cui allart. 34, commi 2 e 3 del C.C.N.L..
2. I corsi di formazione hanno lobiettivo di favorire
lacquisizione ed il consolidamento delle competenze e delle professionalità
necessarie per garantire lesercizio di attività lavorative di notevole complessità
ed aventi rilevanza esterna previste dal profilo del direttore dei servizi generali ed
amministrativi.
3. I corsi organizzati per moduli, comprendono attività daula e attività in
situazione con modalità di autoformazione assistita e formazione a distanza,
questultima attuata anche con materiali multimediali e con tecnologie di rete e di
video conferenze.
4. Ciascun corso ha una durata complessiva di 100 ore e i relativi contenuti sono indicati
nellallegato 5 al presente contratto.
5. Il personale che ha svolto effettivo servizio almeno decennale negli istituti secondari
superiori e nelle istituzioni educative già dotati di personalità giuridica e di
autonomia amministrativo-contabile, in qualità di responsabile amministrativo,
coordinatore amministrativo o segretario ragioniere economo, può usufruire di un credito
formativo. Usufruisce inoltre di crediti formativi il personale in possesso di titoli
culturali e professionali. I criteri per lindividuazione degli anzidetti crediti
sono definiti dal comitato tecnico nazionale di cui al comma 14 del presente articolo.
6. Ogni corso di formazione prevede momenti di verifica in itinere attraverso la
somministrazione di test . Al termine viene effettuata una valutazione finale realizzata
attraverso un colloquio individuale con i corsisti.
7. I corsi di formazione si svolgono nella.s.1999/2000 e vi partecipano i
responsabili amministrativi in servizio, tranne quelli che sono in quiescenza dal 1°
settembre 2000.
8. Partecipa ai corsi il personale proveniente dal comparto enti locali - purché
trasferito nei ruoli del personale ATA statale ai sensi dellart. 8 della legge n.124/99 - con funzioni corrispondenti a quelle del
responsabile amministrativo statale, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali
alla data del 25 maggio 1999 termine di entrata in vigore della citata legge.
9. I responsabili amministrativi che si trovano in una delle posizioni indicate
dallart. 25-ter, comma 5, del decreto legislativo n.29/1993 partecipano al corso di
formazione secondo le modalità definite nellallegato 5 del presente contratto.
10. I corsi di formazione sono organizzati normalmente nella provincia nel cui ambito è
situata listituzione scolastica di servizio dei responsabili amministrativi. Al fine
di consentire una più efficace organizzazione dellattività corsuale il personale
in argomento presenta allUfficio scolastico provinciale competente apposita domanda
nei termini stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con successivo
provvedimento.
11. Leffettiva partecipazione dei responsabili amministrativi al corso di formazione
è attestata dal direttore del corso sulla base delle presenze rilevate. Il numero delle
assenze non può superare 1/5 della attività formativa prevista in aula.
12. Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente motivate dai partecipanti al
corso, risulti complessivamente superiore al limite sopra previsto, gli interessati
possono, per una sola ulteriore volta, partecipare a un corso di formazione che, secondo
le necessità potrà essere organizzato a livello provinciale, regionale o interregionale.
13. Lorganizzazione dei corsi è affidata allAmministrazione centrale del
Ministero della pubblica istruzione tenuto anche conto di quanto previsto in materia di
formazione dal presente contratto. Per lattuazione e la gestione finanziaria dei
corsi lAmministrazione centrale del Ministero può avvalersi delle strutture degli
Uffici Scolastici periferici e delle Istituzioni scolastiche.
14. E istituita, entro il settembre 1999, una commissione nazionale paritetica
Ministero pubblica istruzione-OO.SS. firmatarie del presente contratto, insediata a
termine, con la presenza di esperti, per la progettazione e il monitoraggio dei corsi in
argomento.
Art. 50 Funzioni per la
valorizzazione della professionalità del personale ATA
D.M. 223/99
Interpretazione Autentica
1 - Il presente articolo attua lart. 36, comma 4, del C.C.N.L.. Le funzioni aggiuntive dei
diversi profili professionali sono descritte nellallegato 6 al
presente contratto.
2 - Il Capo distituto assegna le funzioni a tempo determinato secondo lordine
delle graduatorie distituto costituite per profili e funzioni in base alle domande
presentate dagli interessati e alle tabelle di valutazione dei titoli di cui allallegato 7 del presente contratto.
3 - Entro il 15 settembre Il Ministero della pubblica istruzione, sentite le OO.SS.
determina il numero delle funzioni aggiuntive da distribuire
ad ogni provincia proporzionalmente alle rispettive dotazioni organiche. In sede di
contrattazione provinciale è stabilito il numero delle funzioni aggiuntive attribuibili
alle singole istituzioni scolastiche ed educative. Ad ogni scuola sarà, comunque,
garantita almeno una funzione aggiuntiva per ogni profilo professionale di:
- assistente amministrativo;
- assistente tecnico;
- collaboratore scolastico;
- cuoco.
La contrattazione provinciale si conclude entro il 15
ottobre.
4. Nelle Accademie e nei Conservatori di musica sono assegnate funzioni aggiuntive ad un
assistente amministrativo e a due collaboratori scolastici.
5. La misura della retribuzione accessoria annua per
lesercizio delle funzioni per singoli profili al lordo delle ritenute al dipendente
è così definita:
- assistente amministrativo: £. 2.000.000;
- assistente tecnico: £. 2.000.000;
- cuoco: £. 2.000.000;
- collaboratore scolastico: £. 1.200.000.
6. Alla liquidazione dei compensi di cui al presente
articolo si provvede entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto.
Art. 51 Sostituzione del
Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Interpretazione Autentica
1. A partire dal 1° settembre del 2000 il direttore dei
servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza annuale o di durata
superiore ai 20 giorni , dallassistente amministrativo a cui è stato assegnato
lincarico di cui allart. 50. e che, a sua volta, è
sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze.
2. Il capo distituto attribuisce lincarico di vicario
del responsabile amministrativo e/o del direttore dei servizi generali ed amministrativi
allassistente amministrativo risultato primo in base alla graduatoria di istituto
per coordinatore di area o di progetto per gli assistenti amministrativi.
3. Nei casi in cui non vi siano nellistituzione scolastica assistenti amministrativi
aspiranti allesercizio delle suddette funzioni, la sostituzione sarà data a
personale di altre scuole che ha presentato apposita domanda secondo lordine di una
graduatoria formata in base al punteggio che ogni aspirante ha nella graduatoria del
proprio Istituto. In mancanza di aspiranti lincarico verrà assegnato per reggenza
dal Provveditore agli Studi ad un direttore dei servizi generali ed amministrativi di
scuola viciniore.
4. In caso di assenza fino a 20 gg. il direttore dei servizi amministrativi e generali nei
casi di mancanza di aspiranti nella graduatoria di istituto di cui allart.
50, è sostituito da uno degli assistenti amministrativi che abbia dichiarato la
propria disponibilità o dallassistente amministrativo con maggiore anzianità di
servizio nella qualifica di appartenenza.
Art. 52 Orario di lavoro del
personale ATA
1 - Orario di lavoro
- 1.1 - Ai sensi dellart.
33 del C.C.N.L. lorario di lavoro del personale ATA è di 36 ore settimanali ed
è funzionale allorario di servizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado e delle istituzioni educative, nonché delle Accademie e dei Conservatori.
- 1.2 - Lorario di lavoro, di norma, è di sei ore
continuative antimeridiane per sei giorni.
- Lorario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore
ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive di cui allart.
54 del C.C.N.L. del comparto Scuola del 1995. Le ore di servizio pomeridiano prestate
a completamento dellorario dellobbligo devono, di norma, essere programmate
per almeno tre ore consecutive secondo le esigenze di funzionamento dellIstituzione
scolastica.
- 1.3 - Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le
sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti
al fine del recupero delle energie psicofisiche e delleventuale consumazione del
pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se lorario continuativo di lavoro
giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
- 1.4 - Qualora per la tipologia professionale o per
esigenze di servizio sia necessario prestare lattività lavorativa al di fuori della
sede di servizio il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di
prestazione dellattività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro
- 1.5 - In coerenza con le disposizioni di cui al citato art. 33 del C.C.N.L. possono essere adottate le sottoindicate
tipologie di orario di lavoro che possono coesistere tra di loro in funzione delle
finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto:
- orario di lavoro flessibile;
- orario plurisettimanale;
- turnazioni.
2 - Orario di lavoro flessibile.
- 2.1 - Lorario di lavoro è funzionale
allorario di servizio e di apertura allutenza. Una volta stabilito
lorario di servizio dellistituzione scolastica è possibile adottare
lorario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nellanticipare o
posticipare lentrata e luscita del personale distribuendolo anche in cinque
giornate lavorative secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di
ciascuna Istituzione scolastica (piano dellofferta formativa, fruibilità dei
servizi da parte dellutenza, ottimizzazione dellimpiego delle risorse umane
ecc.).
- 2.2 - I dipendenti che si trovino in particolari
situazioni previste dalle leggi n. 1204/71, n. 903/77 e n. 104/92, e che ne facciano
richiesta, vanno favoriti nellutilizzo dellorario flessibile compatibilmente
con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato
dallIstituzione scolastica.
- 2.3 - Successivamente potranno anche essere prese in
considerazione le eventuali necessità del personale - connesse a situazioni di
tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in
attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91 - che ne faccia richiesta,
compatibilmente con linsieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto
delle esigenze prospettate dal restante personale.
3 - Orario plurisettimanale
- 3.1 - La programmazione plurisettimanale dellorario
di lavoro ordinario, viene effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si
rileva unesigenza di maggior intensità delle attività o particolari esigenze di
servizio di determinati settori dellistituzione scolastica con particolare
riferimento a quelle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle
disponibilità dichiarate dal personale coinvolto.
- 3.2 - Ai fini delladozione dellorario di
lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
- a) il limite massimo dellorario di lavoro ordinario
settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per
non più di 3 settimane continuative;
- b)al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie
settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dellorario devono
essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non
possono superare le 13 settimane nellanno scolastico.
- 3.3 - Le forme di recupero nei periodi di minor carico di
lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dellorario di lavoro
ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
4 - Turnazioni
- 4.1 - La turnazione serve a garantire la copertura massima
dellorario di servizio giornaliero e dellorario di servizio settimanale su
cinque o sei giorni per specifiche e definitive tipologie di funzioni e di attività. Si
fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano
sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
- 4.2 - I criteri che devono essere osservati per
ladozione dellorario di lavoro su turni sono i seguenti:
- a) si considera in turno il personale che si avvicenda in
modo da coprire a rotazione lintera durata del servizio;
- b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà
avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
- c)ladozione dei turni può prevedere la
sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente;
- d) listituzione di un turno serale che vada oltre le
ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse
alle attività didattiche e al funzionamento dellistituzione scolastica;
- e) nelle istituzioni educative il numero dei turni
notturni effettuabili nellarco del mese da ciascun dipendente non può, di norma,
essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nellanno da
ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi
dellanno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti
nellistituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze
dellIstituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;
- f) lorario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del
giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo
compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22
del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
- 4.3 - Le indennità di turno sono determinate secondo gli
importi definiti nella tabella d/2 allegata al presente contratto.
- 4.4 - Il personale di cui al punto 2.2 del precedente
comma 2 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Hanno
diritto a non essere utilizzate le donne dallinizio dello stato di gravidanza e nel
periodo di allattamento fino a un anno.
5 - Ritardi
- 5.1 - Il ritardo sullorario di ingresso al lavoro
comporta lobbligo del recupero entro lultimo giorno del mese successivo a
quello in cui si è verificato il ritardo.
- 5.2 - In caso di mancato recupero, attribuibile ad
inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione
cumulando le frazioni di ritardo fino a unora di lavoro o frazione non inferiori
alla mezza ora.
6 - Recupero e riposi compensativi.
- 6.1 - In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti
lorario di servizio sono retribuite.
- 6.2 - Se il dipendente, per esigenze di servizio e previa
disposizioni impartite, presta attività oltre lorario ordinario giornaliero può
richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di
corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo compatibilmente con le esigenze
organizzative dellistituzione scolastica.
- 6.3 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate
potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi sempre avuto riguardo
primariamente alla funzionalità e alla operatività dellistituzione scolastica.
- 6.4 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate non
possono essere cumulate oltre lanno scolastico di riferimento e devono essere
usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi allanno scolastico nel quale si
sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità
dellistituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate
esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque
essere retribuite.
7 - Orario di lavoro degli assistenti tecnici.
- 7.1 - Lorario di lavoro degli assistenti tecnici è
articolato nel seguente modo:
- a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per
almeno 24 ore in compresenza del docente;
- b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione
delle attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui è addetto,
nonché per la preparazione del materiale per le esercitazioni.
- 7.2 - Nei periodi di sospensione dellattività
didattica gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attività di manutenzione del
materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione
o uffici di loro competenza.
8.- Riduzione dellorario di lavoro - 35 ore
settimanali.
- 8.1 - A partire dalla.s.1999/2000, in prima
applicazione, destinatario della riduzione dellorario di lavoro a 35 ore
settimanali, è il personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o
coinvolto in sistemi dorario comportanti significative oscillazioni degli orari
individuali, rispetto allorario ordinario, finalizzati allampliamento dei
servizi allutenza e/o comprendenti particolari gravosità delle seguenti Istituzioni
scolastiche:
- Istituzioni scolastiche educative;
- Istituti con annesse aziende agrarie;
- Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero
superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
- 8.2 - Sarà definito a livello di singola Istituzione
scolastica il numero, la tipologia e quantaltro necessario a individuare il
personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri individuati al
punto 8.1del presente comma.
9 - Relazioni sindacali
- 9.1 - Gli istituti relativi allorario di lavoro, di
cui ai precedenti commi sono oggetto delle relazioni sindacali a livello di singola
istituzione scolastica sono improntate ai principi previsti dallart. 6 del C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 26
maggio 1999.
10 - Disposizioni comuni
- 10.1 - Allinizio dellanno scolastico il
responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi formula una
proposta di piano dellattività inerente la materia del presente articolo.
Il capo di istituto, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure
di cui allart. 6 del C.C.N.L. adotta il piano delle
attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al responsabile
amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi.
- 10.2 - Una volta concordata unorganizzazione
dellorario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali
esigenze dellistituzione scolastica e previo un nuovo esame con le OO.SS..
- 10.3 - Listituzione scolastica fornirà a ciascun
dipendente un quadro riepilogativo del profilo orario dellinteressato contenente gli
eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.
DISAPPLICAZIONI:
E' disapplicato l'art. 50
del CCNL-Scuola del 4 agosto 1995.
Art. 53 Ridefinizione dotazioni
organiche di personale amministrativo, tecnico e ausiliario
ACCORDO 13 Ottobre 1999
D.M. 200/99
1. La consistenza degli organici
provinciali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è determinata con
la procedura stabilita dallart. 31 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni.
La dotazione organica provinciale è ripartita tra:
- dotazioni di base distituto in relazione ai carichi
di lavoro, (ad esempio: numero degli alunni, grado, ordine e tipo di ciascuna istituzione,
numero dei plessi, sezioni staccate o aggregate e scuole coordinate, durata del tempo -
scuola, attività di educazione permanente e corsi di istruzione degli adulti);
- dotazioni integrative alle istituzioni di riferimento di
reti o consorzi di scuole per lo svolgimento di servizi amministrativi e tecnici a favore
delle scuole collegate o consorziate;
- assegnazioni di ulteriori posti alle singole istituzioni
scolastiche con particolare riguardo specifici progetti di istituto, particolari
situazioni logistiche e strutturali, scuole collocate in aree a rischio, laboratori anche
non previsti in ordinamento, attività integrative extracurricolari, scuole con elevata
frequenza di immigrati, iniziative promosse ed organizzate in favore degli studenti di cui
al D.P.R. 567/1996.
Sulla materia saranno attivate le procedure previste
dallart. 5, comma 4, lett.a) del C.C.N.L. che si
concluderanno entro il 30 novembre 1999, al fine di raggiungere laccordo sulla
distribuzione delle dotazioni di personale. |
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Mobilità  Art. 54 Mobilita territoriale e professionale del Personale docente,
educativo ed ata
Principi generali
1. La contrattazione decentrata nazionale annuale di cui
allart.15, comma 2, del C.C.N.L. è improntata ai
seguenti principi e criteri generali:
- Semplificazione e snellimento delle procedure attraverso
la revisione delle operazioni allinterno delle fasi, anche mediante il
riassestamento del sistema delle precedenze stabilite da norme di legge o contrattuali, e
la ridefinizione e disciplina degli istituti di mobilità
annuale e dellassegnazione provvisoria, alla luce della verifica della loro
efficacia.
- La mobilità territoriale e professionale mira a
realizzare lequilibrio tra le esigenze del personale docente, educativo ed ata e la
necessità di conferire stabilità al servizio e continuità allofferta formativa
distribuendo le risorse umane in modo da corrispondere al funzionamento del servizio
scolastico e alle innovazioni introdotte nel sistema dellistruzione. A conclusione
del processo di dimensionamento delle scuole e della attuazione degli organici funzionali
pluriennali delle istituzioni scolastiche, previsti dal d.p.r.
233/98, e comunque a partire dallanno scolastico 2001/2002, tale quadro di
stabilità troverà una più compiuta realizzazione con riguardo sia alla mobilità
volontaria sia alla mobilità dufficio.
- Nella direzione indicata, i meccanismi immediati più
idonei ad assicurare il conferimento della mobilità e una stabilità delle titolarità
sono:
- mantenimento della titolarità , per 1 anno, a richiesta
dellinteressato, per i perdenti posto da trasferire dufficio, che verranno
utilizzati anche in altro insegnamento o profilo coerente con il titolo di studio
posseduto ove non sia possibile nella stessa scuola di appartenenza in
scuole facenti parte dello stesso distretto territoriale;
- limitazione per un biennio della possibilità di
presentare domanda di mobilità per coloro che siano stati soddisfatti relativamente alla
prima preferenza del modulo domanda (ad eccezione della richiesta, come prima preferenza
del codice sintetico di unintera provincia o di un distretto comprendente più
comuni);
- promozione della stabilità del servizio e della
continuità dellofferta formativa, attraverso la garanzia di significative
maggiorazioni di punteggio al personale che volontariamente assicuri la permanenza
nellistituto per un adeguato numero di anni.
- Equiparazione tra mobilità territoriale interprovinciale
e mobilità professionale, dopo aver assicurato la mobilità professionale per gli
appartenenti a ruoli, classi di concorso e profili in esubero, individuando soluzioni che
salvaguardino una distribuzione equilibrata delle opportunità tra mobilità territoriale
interprovinciale e mobilità professionale.
- Attivazione della programmazione delle iniziative di
formazione, riconversione e riqualificazione di cui allart.
15, commi. 4 e 5 del C.C.N.L., sulla base dellanagrafe professionale da
istituire e aggiornare periodicamente e dellindividuazione del presumibile
fabbisogno di risorse. Come stabilito dal successivo comma 6 del medesimo art. 15, il personale che ha acquisito il titolo professionale
mediante i suddetti percorsi formativi di riqualificazione e di riconversione, deve essere
assegnato, anche dufficio, nellinsegnamento o al profilo coerente con il corso
frequentato.
- Riconoscimento, per i passaggi di cattedra e di ruolo di
tutti i titoli professionali in possesso dei docenti, ivi comprese le abilitazioni
allinsegnamento relative alle classi di concorso confluite in ambiti disciplinari.
- Attuazione dellart.1, comma 3, della L. 124/99, che esclude la possibilità, per i docenti neo assunti,
di chiedere il trasferimento in altra sede nella stessa provincia prima di due anni
scolastici ed in altra provincia prima di tre anni scolastici.
- Disciplina dellordine di priorità tra le varie
operazioni di mobilità, della formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, delle
condizioni e delle modalità per lesercizio delle precedenze nonché determinazione
delle aliquote dei posti da destinare alla mobilità o al reclutamento.
- Disciplina della restituzione al ruolo di provenienza del
personale transitato in altro ruolo, ovvero collocato fuori ruolo.
2. La contrattazione decentrata relativa alla mobilità
territoriale e professionale del personale della scuola per lanno scolastico
2000/2001 viene avviata non oltre lultima decade del prossimo mese di settembre
1999.Per dar corso agli accordi decentrati annuali lAmministrazione fornisce alle
parti sindacali tutti i dati e le informazioni e utili alla verifica degli effetti degli
istituti relativi alla mobilità.
3. Con riguardo al personale delle Accademie e Conservatori, la Contrattazione decentrata
nazionale si impronta agli stessi principi e criteri generali del presente Contratto
integrativo. La contrattazione specifica tiene conto delle peculiarità degli insegnamenti
e dei titoli artistici e professionali richiesti; per la valutazione dei suddetti titoli
sarà nominata dal Ministro, sulla base di procedure elettive, unapposita
commissione articolata a seconda delle materie di insegnamento. La stessa contrattazione
stabilisce modalità, procedure e termini per la composizione e la durata delle
commissioni e ridefinisce i criteri per dar corso alla mobilità professionale.
4. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle
competenti autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre il trasferimento
o lutilizzazione del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle
disposizioni di cui al presente contratto.
Art. 55 Utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ata
Principi generali
1. La contrattazione decentrata nazionale, in materia di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed ATA sarà rapportata ai principi e criteri che seguono:
- in relazione al piano delle disponibilità, qualificato
impiego del personale, in funzione delle professionalità possedute e del contenimento
delle situazioni di esubero;
- tutela del personale che ha perduto posto per il rientro
nella sede di precedente titolarità ovvero in sedi ad essa viciniori;
- priorità delle utilizzazioni a domanda, rispetto a quelle
dufficio, nonché delle utilizzazioni in ambito provinciale rispetto a quelle,
soltanto a domanda, da fuori provincia;
- garanzia di attribuzione del miglior trattamento economico
eventualmente spettante al personale utilizzato in diverso ruolo, classe di concorso,
profilo;
- individuazione dei criteri e delle modalità per la
determinazione del piano delle disponibilità;
- criteri per lassegnazione del personale
nellambito dellorganico funzionale di istituto;
- coerenza dei criteri e degli obiettivi fissati dalla
contrattazione decentrata nazionale da parte degli accordi territoriali;
- ridefinizione dei criteri di utilizzazione del personale
inidoneo, per motivi di salute, ai compiti di istituto.
Art. 56 Mobilità
intercompartimentale volontaria
1. Nel quadro delle misure specifiche atte a consentire
forme di mobilità intercompartimentale, previste
nellintesa Governo-OO.SS. del 1997, e ai sensi dellart. 33 del D.Lgs. 29/93 e
successive modifiche e integrazioni, con il presente articolo vengono stabiliti i criteri
e le modalità per dar luogo alla mobilità intercompartimentale del personale scolastico,
come previsto dallart. 15 comma 9 del C.C.N.L..
2. Al fine di offrire al personale scolastico le più vaste opportunità di valorizzazione
del proprio ruolo sociale e professionale, la mobilità intercompartimentale è diretta a
tutto il personale in servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi
compreso il personale utilizzato in altri compiti ed in altre Amministrazioni e/o enti
pubblici.
3. Priorità assoluta in tutte le procedure di mobilità intercompartimentale è garantita
al personale scolastico appartenente a classi di concorso, ruoli o profili in esubero.
4. Il Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dellart. 33 comma 2 del D.Lgs.n.
29/93 e successive modifiche e integrazioni e in applicazione delle disposizioni di cui
allart. 15 comma 9 del C.C.N.L., stipula accordi con
le Amministrazioni o Enti Pubblici che segnalino vacanze di posti in profili o qualifiche
corrispondenti a quelle esistenti nella scuola, per il personale docente, educativo ed
ATA., allo scopo di favorire le più ampie occasioni di mobilità intercompartimentale del
personale scolastico.
5. Gli accordi di cui al punto 3, riguarderanno:
- la determinazione numerica dei posti da ricoprire e le
sedi di servizio;
- le funzioni e le mansioni da svolgere;
- i titoli di studio richiesti ovvero la posizione ricoperta
con riguardo alla corrispondenza delle qualifiche o profili su cui transitare;
- linquadramento giuridico ed economico del personale
allatto del trasferimento, nonché, ove previste, le indennità di prima
sistemazione e il rimborso delle spese di trasferimento sostenute;
- eventuali specifiche professionalità e/o esperienze
particolari acquisite.
6. A seguito degli accordi, lAmministrazione
scolastica adotta il necessario provvedimento che attiva le procedure di mobilità del
personale che verrà graduato in base ai titoli di servizio, di studio ed alle esigenze di
famiglia, con i punteggi stabiliti dalle tabelle di valutazione relative ai trasferimenti
a domanda, allegate al contratto integrativo sulla mobilità interna, in vigore.
7. A tale provvedimento, previa informazione alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.., verrà
data ampia pubblicizzazione.
8. Il trasferimento del personale scolastico ha luogo solo al termine dellanno
scolastico, non è consentita mobilità verso altra Amministrazione e/o Ente Pubblico in
corso danno scolastico.
9. E consentito il rientro nella Amministrazione di precedente appartenenza, a
condizione che risulti la disponibilità del posto e comunque in misura non superiore al
10% dei posti disponibili dopo le operazioni di mobilità interna, solo in casi di
esigenze particolari, debitamente documentate. |
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Tutela della salute nellambiente di
lavoro  Art. 57 Finalità
1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di
partecipazione e di collaborazione dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e di
sicurezza dellambiente di lavoro previste dal D.Lgs. 626/94,
modificato dal D.Lgs. 242/96, le parti in applicazione di
quanto sancito dallarticolo 4 punto e) del C.C.N.L., convengono sulla necessità di
realizzare lintero sistema di prevenzione allinterno delle istituzioni
scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità previste dai successivi articoli del
presente titolo in coerenza con le norme legislative di riferimento e con quanto stabilito
dal contratto collettivo nazionale quadro del 7 maggio 1996 in materia di rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza nel comparto pubblico.
Art. 58 del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
1. In tutte le unità scolastiche, individuate dal DM 382/98, vengono eletti o designati nellambito delle
rappresentanze sindacali unitarie i rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza (RLS) nel numero di 1 rappresentante nelle istituzioni scolastiche
fino a 200 dipendenti e 3 rappresentanti nelle istituzioni scolastiche con più di 200
dipendenti fino a 1000. In attesa della costituzione delle Rappresentanze Sindacali
Unitarie (RSU) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vengono eletti o designati
nellambito delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA); in mancanza di tali RSA
tutti i lavoratori della scuola possono essere eletti alla carica di RLS secondo le
modalità previste dal contratto collettivo nazionale quadro (C.C.N.Q.) del 7 maggio 1996.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.Lgs.
626/94, le parti a solo titolo esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha
diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli
segnala preventivamente al capo di istituto le visite che intende effettuare negli
ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del
servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
- laddove il D.Lgs. 626/94
prevede lobbligo da parte del capo di istituto di consultare il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua
effettività e tempestività; pertanto il capo di istituto consulta il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa
prevede un intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in
occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha
facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la
consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere
riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza. Questi conferma lavvenuta consultazione apponendo la propria firma sul
verbale; inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla
designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di
valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nellistituzione scolastica; è altresì consultato in merito allorganizzazione
della formazione di cui allart.22, comma 5 del D.Lgs.
626/94;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha
diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei
rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati
pericolosi, le macchine, gli impianti, lorganizzazione del lavoro e gli ambienti di
lavoro, la certificazione relativa allidoneità degli edifici, agli infortuni e alle
malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- il capo di istituto su istanza del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione
richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle
informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha
diritto alla formazione specifica prevista allart.19, comma 1, lett.G) del D.Lgs. 626/94 citato; la formazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti
della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs. 626/94 e dal
Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997; in sede di organismo paritetico possono essere
proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può
subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi
confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
- per lespletamento dei compiti di cui allart.19
del D.Lgs. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai
permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi
retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per lespletamento e
gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dellart.19 del D.Lgs. 626/94 il predetto monte-ore e lattività sono
considerati tempo di lavoro.
Art. 59 Degli organismi
paritetici territoriali
1. Alle delegazioni trattanti a livello scolastico
provinciale, in attesa di una specifica contrattazione di comparto in materia di igiene e
sicurezza, integrativa di quanto stabilito dallaccordo collettivo nazionale quadro e
da avviare entro il 31 dicembre 1999, sono affidati i compiti e i ruoli dell'organismo
paritetico di cui all'art.20 del D.Lgs. 626/94.
2. Tale organismo ha compiti di orientamento e promozione delle iniziative formative e
informative nei confronti dei prestatori dopera subordinati, degli altri soggetti ad
essi equiparati e dei loro rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di
tutto il processo formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di livello
territoriale operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione di
dette finalità. Inoltre, tali organismi assumono la funzione di prima istanza di
riferimento in merito a controversie sorte sullapplicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e
contrattuali non escludendo la via giurisdizionale.
Art. 60 Osservatorio nazionale
paritetico della sicurezza
1. Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi in
materia di igiene e sicurezza le parti si impegnano ad attivare un Osservatorio
Nazionale Paritetico con il compito di monitorare lo stato di applicazione della
normativa, di coordinare l'azione dei comitati paritetici territoriali, di avanzare
proposte agli organi competenti in merito alla normativa e alle sue applicazioni, di fare
da raccordo con i soggetti istituzionali a livello nazionale operanti in materia di salute
e sicurezza. Le parti si impegnano ad attivare, entro il 31 dicembre 1999, un Osservatorio
Nazionale Paritetico.
Art. 61 Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente titolo si fa
esplicito riferimento al D.Lgs. 626/94, al D.Lgs. 242/96, al D.M. 292/96, al DM 382/98 al C.C. N.Q. del 7 maggio 1996 e alla legislazione in
materia di igiene e sicurezza. |
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Allegato n. 1  Intesa
tra il ministero della pubblica istruzione,
rappresentato dal ministro, prof. Luigi Berlinguer
e le organizzazioni sindacali del comparto scuola
cgil, cisl, uil e snals,
firmatarie del ccnl del 26 maggio 1999
Premesso e considerato
- che l'art. 11 del C.C.N.L. del
comparto Scuola 26 maggio 1999 stabilisce che il Ministero della Pubblica Istruzione
d'intesa con le OO.SS. e le altre Amministrazioni pubbliche interessate individui, tenendo
conto delle risorse disponibili, scuole situate in zone a rischio di devianza sociale e
criminalità minorile e caratterizzate da abbandoni scolastici sensibilmente superiori
alla media nazionale e che le scuole così individuate elaborino progetti finalizzati al
recupero dell'insuccesso scolastico, da finanziare con le risorse previste dal C.C.N.L.
medesimo e con modalità e criteri individuati con la contrattazione integrativa;
- la necessità di sviluppare un approccio globale sulla
materia oggetto del presente articolo mediante un sistema di relazioni e di azioni
coordinate tra i soggetti istituzionali preposti al controllo e alla prevenzione delle
situazioni di devianza sociale e di criminalità minorile dalle quali sorge e si diffonde
in determinate aree labbandono della scuola da parte degli alunni. Al riguardo il
Ministro, considerata limportanza del coinvolgimento di tutti i soggetti
istituzionali, si riserva di verificare la possibilità di una direttiva del Governo
sullintera materia allo scopo di favorire la definizione di patti formativi
integrati di zona;
- che le aree a rischio con le caratteristiche su indicate
sono anche presenti all'interno delle grandi aree metropolitane non comprese tra quelle
nelle quali sono attualmente diffusi i progetti predetti e che, pertanto, è necessario
ampliare le zone d'intervento progettuale;
- che è opportuno destinare parte delle risorse per
intervenire in situazioni di accertata straordinarietà che possano verificarsi anche al
di fuori delle province e delle aree metropolitane elencate nellallegato;
- limpegno che le parti firmatarie della presente
intesa verifichino, durante il primo anno di applicazione dellaccordo la congruità
dei criteri posti alla base della scelta delle province e delle scuole destinatarie delle
risorse;
- che sulla base delle aree territoriali individuate con
l'ausilio dei predetti criteri è necessario coinvolgere nella scelta specifica delle
scuole i competenti Provveditori agli studi e i rappresentanti provinciali delle
organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L.;
- lopportunità di destinare le risorse
preferibilmente ai progetti presentati da scuole materne e da scuole dellobbligo, al
fine di rafforzare il processo di prevenzione precoce dei fenomeni di devianza sociale e
di criminalità minorile e di eliminare e prevenire lo sfruttamento del lavoro dei minori
sottratti alla scuola;
- che la valutazione defficacia è unesigenza
imposta dalle risorse impegnate e dalla qualificazione dei progetti attuati;
Si conviene quanto segue
Art.1 - Nell'allegato A alla presente
intesa sono elencate le province nelle quali sono collocate le scuole che operano in zone
a rischio di devianza sociale e criminalità minorile, caratterizzate da abbandoni
scolastici sensibilmente superiori alla media nazionale. L'allegato comprende anche le
aree metropolitane di Roma, Milano, Torino e Genova, all'interno delle quali sono da
considerare zone a rischio parti di territorio o quartieri.
Art.2 - I Provveditori agli studi delle province cui si riferiscono le predette zone,
sulla base delle indicazioni inviate dal Ministero della pubblica istruzione circa le
risorse che a ciascuno di essi potranno essere assegnate e del numero massimo di scuole
prescelte, comunicano al Ministero stesso lelenco delle scuole, graduate secondo una
scala di priorità, alle quali chiedere di elaborare progetti pluriennali per contrastare
e prevenire i fenomeni illustrati. Le modificazioni di competenza dei Provveditori agli
studi sono effettuate, dintesa con i rappresentanti provinciali delle OO.SS.
firmatarie del C.C.N.L. e sentiti gli enti locali, la Prefettura, le aziende sanitarie
locali, il tribunale dei minorenni e le altre autorità istituzionali locali, sulla base
dei parametri riferiti alla devianza sociale, alla criminalità minorile e
allabbandono scolastico. Sono anche valutati - a titolo meramente indicativo -
lorganico del personale in servizio nella provincia e il numero degli alunni delle
zone e dei quartieri prescelti nelle aree metropolitane.
Art.3 - I Provveditori agli Studi delle province non comprese nellallegato
A, nel rispetto dei criteri contenuti nellart.2, possono segnalare fino ad un
massimo di due scuole situate in zone nelle quali per particolari contingenze si sia
eventualmente manifestato il fenomeno dello stato di disagio sociale collegato alla
dispersione.
Art.4 - In ragione della complessità degli interventi da svolgere le parti concordano di
istituire, contestualmente allapplicazione della presente intesa e del contratto
integrativo del comparto, un tavolo di confronto per la previsione di una specifica
dotazione organica nelle scuole situate nelle aree a rischio, per lindividuazione e
lassegnazione alle predette scuole di specifiche competenze professionali, per
fissare nella particolare situazione il numero massimo di alunni per classe, per sostenere
e agevolare il conseguimento delle finalità individuate in sede contrattuale, per
adottare gli eventuali interventi integrativi aggiuntivi con particolare riferimento
allevasione scolastica, per proporre specifici patti territoriali mirati in
particolare ad intervenire positivamente contro il lavoro minorile.
Art.5 - Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 gennaio 2000 per stabilire di
comune accordo le modalità per procedere alla verifica degli indicatori che hanno portato
all'individuazione delle zone a rischio.
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in data
_________________________ presso il Ministero della pubblica istruzione. |
 |
Allegato n. 2 
(Allegato A Intesa MPI-OOSS)Province e aree metropolitane
che presentano alti indici di dispersione scolastica
connessi
a fenomeni di criminalità giovanile e disagio sociale
|
|
Province |
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|
Aree metropolitane |
1 |
|
Agrigento |
1 |
|
Genova |
2 |
|
Avellino |
2 |
|
Milano |
3 |
|
Bari |
3 |
|
Roma |
4 |
|
Benevento |
4 |
|
Torino |
5 |
|
Brindisi |
|
|
|
6 |
|
Cagliari |
|
|
|
7 |
|
Caltanissetta |
|
|
|
8 |
|
Caserta |
|
|
|
9 |
|
Catania |
|
|
|
10 |
|
Catanzaro |
|
|
|
11 |
|
Cosenza |
|
|
|
12 |
|
Crotone |
|
|
|
13 |
|
Enna |
|
|
|
14 |
|
Foggia |
|
|
|
15 |
|
Lecce |
|
|
|
16 |
|
Messina |
|
|
|
17 |
|
Napoli |
|
|
|
18 |
|
Nuoro |
|
|
|
19 |
|
Oristano |
|
|
|
20 |
|
Palermo |
|
|
|
21 |
|
Ragusa |
|
|
|
22 |
|
Reggio Calabria |
|
|
|
23 |
|
Salerno |
|
|
|
24 |
|
Sassari |
|
|
|
25 |
|
Siracusa |
|
|
|
26 |
|
Taranto |
|
|
|
27 |
|
Trapani |
|
|
|
28 |
|
Vibo Valentia |
|
|
|
|
 |
Allegato n. 3  Aree
di individuazione
delle funzioni strumentali al piano dellofferta
formativa
Area 1
Gestione del piano dell'offerta formativa:
- a) coordinamento delle attività del Piano
- b) coordinamento della progettazione curricolare
- c) valutazione delle attività del Piano
- d) coordinamento dei rapporti tra la scuola e le
famiglie
Area 2
Sostegno al lavoro dei docenti:
- a) analisi dei bisogni formativi e gestione del
Piano di formazione e aggiornamento
- b) accoglienza dei nuovi docenti
- c) produzione dei materiali didattici
- d) coordinamento dellutilizzo delle nuove
tecnologie e della biblioteca
- e) cura della documentazione educativa
- f) coordinamento nella scuola dell'attività di
tutoraggio connessa alla formazione universitaria dei docenti
Area 3
Interventi e servizi per studenti:
- a) coordinamento delle attività extracurricolari
- b) coordinamento e gestione delle attività di
continuità, di orientamento e tutoraggio
- c) coordinamento delle attività di compensazione
integrazione e recupero
Area 4
Realizzazione di progetti formativi
d'intesa con enti ed istituzioni esterni alle scuole:
- a) Coordinamento dei rapporti con enti pubblici o
Aziende anche per la realizzazione di stage formativi
- b) Coordinamento delle attività di scuola-lavoro e
di stage formativi
- c) Coordinamento delle attività con la formazione
professionale
|
 |
Allegato 4 
Direttiva MPI 210/99Tematiche per laggiornamento del
personale Ata
1 - Area D:
Direttore Amministrativo (per i Conservatori e le
Accademie):
Direttore dei servizi generali ed amministrativi :
- evoluzione della normativa e dellorganizzazione
della Pubblica Amministrazione con specifico riguardo alla legislazione scolastica e
universitaria;
- autonomia amministrativa e organizzativa;
- contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
- contratti della Pubblica Amministrazione, accordi di
programma, convenzioni e intese con enti Pubblici e Privati;
- organizzazione delle risorse umane;
- aspetti normativi connessi allinformatizzazione:
forma e procedure di redazione degli atti amministrativi, la firma digitale, il
trattamento dei dati sensibili; le nuove tecnologie per un sistema informatico integrato
dellAmministrazione Scolastica e, più in generale, della Pubblica Amministrazione;
la gestione di banche dati; la rete, internet, intranet, la multimedialità.
2 - Area C:
Responsabile Amministrativo (nei Conservatori e nelle
Accademie):
- evoluzione della normativa, lautonomia organizzativa
e amministrativa - contabile;
- le nuove tecnologie; verso un sistema informatico
integrato della Pubblica Amministrazione e, in particolare, dellAmministrazione
Scolastica; aspetti normativi connessi allinformatizzazione; la multimedialità.
2.1 - Area C:
Assistente di biblioteca (nei Conservatori e nelle
Accademie):
- principi di biblioteconomia e di archivistica;
- nozioni di storia dellarte e di storia della musica;
- autonomia organizzativa e amministrativo-contabile;
- la catalogazione informatizzata, le banche dati; le reti,
internet.
3 - Area B:
Assistente amministrativo:
- autonomia organizzativa e amministrativo-contabile;
- le nuove tecnologie informatiche;
3.1 - Area B:
Assistente tecnico:
- corsi di aggiornamento connessi alle specifiche aree e
laboratori;
- le nuove tecnologie in relazione con le nuove
strumentazioni didattiche.
3.2 - Area B:
Cuoco:
- la gestione complessa di organizzazione dei servizi di
cucina;
- le nuove tecnologie di preparazione e conservazione degli
alimenti; nozioni di microbiologia alimentare;
- nozioni di informatica.
3.3 - Area B:
Infermiere:
- tecniche di primo intervento infortunistico; la
prevenzione in materia di tossicodipendenze;
- tecniche di controllo della salute degli alunni e relative
terapie (in esecuzione di prescrizioni mediche).
4 - Area A/1:
Collaboratore scolastico tecnico:
I - Guardarobiere:
- tecnologie per il trattamento dei tessuti; nozioni di
merceologia tessile;
- nozioni di informatica connesse alle proprie competenze;
- assistenza agli alunni portatori di handicap.
II - Addetto alle aziende agrarie:
- corsi volti allaggiornamento delle tecniche agrarie
connesse alle specifiche competenze del profilo e della conoscenza dei macchinari
necessari per il lavoro agricolo e zootecnico;
- nozioni di informatica.
5 - Area A/2:
Collaboratore scolastico:
- tecniche di supporto alla attività didattica ed
educativa, tecniche di conservazione e piccola manutenzione di arredi, infissi, e
suppellettili nonché di giardini e di spazi attrezzati per lattività ludica e
sportiva;
- nozioni sullorganizzazione amministrativa delle
Istituzioni scolastiche;
- nozioni attinenti la sicurezza sul luogo di lavoro;
- assistenza agli alunni portatori di handicap.
6 - Per tutti i profili delle aree di cui alla
tabella C del C.C.N.L. del comparto Scuola:
- rapporti relazionali anche con riguardo alle aree a
rischio;
- tutela della salute e supporto alla prevenzione delle
tossicodipendenze;
- prevenzione della dispersione scolastica; integrazione
degli alunni stranieri.
- sicurezza sul luogo di lavoro; prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali.
7 - I corsi modulari possono prevedere attività
daula e attività in situazione. |
 |
Allegato 5  Corsi di formazione per il conferimento
del profilo
di direttore dei servizi generali ed amministrativi
1 - I corsi sono strutturati per moduli che prevedono
attività daula e attività in situazione organizzata:
- 1.1 - Attività daula:
si caratterizza come attività comune di formazione e orientamento sui processi in atto.
Viene strutturata prevedendo la composizione di gruppi di responsabili amministrativi
provenienti da diversi gradi e ordini di scuola e costituisce la fase unitaria di
socializzazione e di arricchimento comune. I moduli vengono strutturati preferibilmente in
modo che almeno il 60% del monte ore definito per ogni specifico modulo sia dedicato alla
predetta attività.
- 1.2 - Attività in situazione
organizzata: si caratterizza come attività di autoformazione che può prevedere
lutilizzo di materiali strutturati anche multimediali, opportunità di confronto in
rete ed eventuali momenti di formazione a distanza. Potranno, inoltre, essere previsti
confronti e scambi esperienziali da rinvenire nellambito dellamministrazione
scolastica. (Amministrazione centrale e periferica, Istituzioni scolastiche)
- 1.3 - Per la.s.1999/2000 lorario di lavoro dei responsabili amministrativi è strutturato in
maniera flessibile secondo le necessità connesse alla partecipazione al corso di
formazione per il conferimento del profilo professionale di direttore dei servizi generali
ed amministrativi. Le eventuali ore eccedenti lorario di servizio sono contenute nei
limiti previsti dallart. 28, comma 13 del C.C.N.L.
del comparto Scuola del 4 agosto 1995.
- 1.4 - Le attività di formazione sono realizzati
secondo criteri di flessibilità organizzativa per favorire
lassolvimento della frequenza dei corsi e delle attività inerenti alla funzione di
responsabile amministrativo (es. iscrizioni, avvio dellanno scolastico ecc.). Sarà
organizzato almeno un corso in ogni provincia, di norma, con 40 partecipanti e comunque
non più di 60.
2 - Il corso, sarà strutturato nelle seguenti
aree tematiche:
- 2.1 - La gestione amministrativo - contabile e le
verifiche; la gestione informatizzata:
- il nuovo regolamento di contabilità; struttura e
contenuti del bilancio di Istituto; dal bilancio vincolato alla gestione del budget;
- attività negoziali delle Istituzioni scolastiche;
convenzioni, contratti, accordi di programma, sponsorizzazioni, accordi di rete,
protocolli dintesa;
- il rendiconto; linventario dei beni;
- la redazione di piani finanziari; la semplificazione
amministrativa;
- i fondi CEE.; lintroduzione dellEuro;.
- la responsabilità; il sistema dei controlli: il passaggio
dal controllo preventivo al controllo di gestione e dei risultati.
- la gestione di banche dati; la rete, internet, intranet e
la multimedialità;
- aspetti normativi connessi allinformatizzazione: gli
atti amministrativi e la firma digitale;
- il nuovo sistema pensionistico e la ricostruzione delle
carriere;
3 - Il quadro di riferimento organizzativo
dellistituzione scolastica; gestione delle risorse umane e dei rapporti con
lutenza e con il territorio:
- listituzione scolastica autonoma.; progettazione,
organizzazione, verifiche;
- il nuovo C.C.N.L. del comparto Scuola; la nuova figura del
Direttore dei Servizi generali e amministrativi - poteri, competenze e responsabilità; I
profili del personale a.t.a; le figure intermedie; I diritti e i doveri.
- lunità dei servizi amministrativi-gestionali:
gestione e organizzazione; gli ambiti di rispettive competenze del Dirigente e del
Direttore;
- la gestione e valorizzazione delle risorse umane; i
rapporti con lutenza e con il territorio: aspetti relazionali per
unottimizzazione della comunicazione fra i diversi soggetti dellautonomia; le
problematiche connesse alle aree e allutenza a rischio; il supporto agli alunni in
situazione di handicap; le problematiche relative allinserimento degli alunni
stranieri e ai rapporti con le loro famiglie;
- il piano dellofferta formativa; il lavoro per
progetti in rapporto al contesto di riferimento e agli indicatori di risultato; organico
funzionale; contratti a tempo determinato e di prestazione dopera;
- listituzione scolastica fra Amministrazione centrale
e periferica, il raccordo e il confronto con il territorio e gli enti locali:
lautonomia della Scuola; organizzazione e atti nella Comunità Europea;
- le nuove tecnologie; verso un sistema informatico
integrato dellAmministrazione scolastica e, più in generale, della Pubblica
Amministrazione.
4 - Il quadro di riferimento
normativo-contrattuale:
- principi di diritto costituzionale, amministrativo,
privato, del lavoro, comunitario;
- la riforma della Pubblica Amministrazione; il
decentramento; fonti dellordinamento giuridico;
- uffici e organi, atto e procedimento amministrativo;
- la trasparenza amministrativa e lo snellimento
dellattività amministrativa (leggi n. 241/90 e n. 127/97
e successive modificazioni e integrazioni);
- il decreto legislativo n. 626/94
e successive modificazioni e integrazioni, riflessi e problematiche connesse alle
Istituzioni scolastiche;
- la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego nelle
fonti normative e nel C.C.N.L. del comparto Scuola.
5.- I criteri per la progettazione e il
monitoraggio nonché per lindividuazione e la spendibilità dei crediti formativi
culturali e professionali sono definiti dal comitato tecnico nazionale di cui allart. 49 comma 14 del presente contratto.
6 - Corsi per i responsabili amministrativi in
particolari posizioni
- 6.1 I corsi di formazione, destinati ai
responsabili amministrativi che si trovano in una delle posizioni analoghe a quelle
indicate dallart. 25-ter, comma 5 del decreto legislativo n. 29/1993, sono
realizzati dallAmministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione di
massima con le medesime modalità previste per i corsi ordinari privilegiando la
formazione a distanza, i pacchetti di autoformazione e luso dei sistemi multimediali
a fini didattici.
- 6.2 Il personale in argomento può scegliere di
partecipare ai corsi ordinari o a corsi che saranno organizzati a livello nazionale,
interregionale, regionale o provinciale a seconda delle necessità. Detto personale
presenterà la domanda con le modalità previste da successivo provvedimento.
|
 |
Allegato 6  Profili delle funzioni aggiuntive di cui
allart. 50
1 Sono individuate le seguenti funzioni in aggiunta a
quanto previsto dalle funzioni proprie di ciascun profilo di cui alla tabella A del
C.C.N.L..
1 - Assistente amministrativo
- coordinatore di area o di progetto:
- in qualità di coordinatore di area: svolge attività di
coordinamento di più addetti inseriti in settori o eventuali aree omogenee, previste nel
modello organizzativo dellistituzione scolastica;
- in qualità di coordinatore di progetto: svolge attività
di supporto e coordinamento amministrativo per lattuazione di progetti e di
iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali, anche in relazione
allintroduzione di nuove tecnologie, con particolare riguardo a quelle di tipo
informatico;
- in qualità di addetto ai servizi di biblioteca svolge
attività di collaborazione diretta con il bibliotecario dellistituzione scolastica,
se presente, e del docente responsabile incaricato al fine di classificare il materiale
librario e gli eventuali fondi, controlla le giacenze ed assicura il funzionamento della
biblioteca sulla base delle indicazioni degli organi collegiali della scuola competenti al
riguardo; cura lintegrità del materiale librario didattico e la tenuta dei registri
relativi ai prestiti allutenza; ha anche rapporti con la stessa utenza;
- Insieme alle attività sopra specificate in qualità di
vicario svolge attività di diretta collaborazione con il direttore dei servizi generali
ed amministrativi e/o il responsabile amministrativo e lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento,
2 - Assistente tecnico
- coordinatore di area o di progetto:
- svolge attività di collaborazione con lufficio
tecnico e con analoghi organismi con assunzione di responsabilità diretta in merito alla
gestione organizzativa dei laboratori e nella predisposizione del piano degli acquisti con
il docente incaricato;
- svolge attività di coordinamento di più addetti operanti
in settori, specializzazioni ed aree professionale omogenee.
3 - Cuoco:
- attività di coordinamento:
- svolge attività di coordinamento degli addetti
nellambito dei servizi di cucina e di mensa
- svolge mansioni complesse di organizzazione dei servizi di
cucina, con rilievo anche esterno.
4 - Collaboratore scolastico:
- attività di pronto soccorso e di prima assistenza in
attesa dellintervento specialistico;
- attività di assistenza qualificata agli alunni portatori
di handicap, fornendo altresì ausilio nellaccesso allinterno della struttura
scolastica, nelluso dei servizi igienici e nella cura delligiene personale;.
- funzioni di supporto allattività amministrativa e
alla attività didattica o ai servizi di mensa.
- attività di supporto al funzionamento dei laboratori e
delle strumentazioni tecnologiche adibite ad uso didattico; e attività inerenti alla
piccola manutenzione dei beni mobili e immobili;
- compiti di centralinista telefonico,
- conduttore di impianti di riscaldamento (purché provvisto
di apposita patente), di manovratore di montacarichi e ascensori.
|
 |
Allegato 7  Graduatorie distituto
per lindividuazione del personale
a cui attribuire le funzioni aggiuntive
1- Graduatoria distituto per lassistente
amministrativo:
- Anzianità di servizio nella funzione di responsabile
amministrativo non inferiore ad un anno o a 360 giorni nellultimo quinquennio:
- 12 punti per ogni anno o 360 giorni
- 1 punto per ogni mese o frazione superiore
ai 15 giorni
- Idoneità in concorsi a posti di responsabile:
- 11 punti, per ogni ulteriore idoneità 3
punti.
- Possesso di titoli di studio previsti dalla tabella B del C.C.N.L. per laccesso al profilo di
responsabile amministrativo:
- Diploma di laurea diversa:
- Attività di coordinamento certificata e con retribuzione
ai sensi degli articoli 54, (punti a) e d) e 71 del C.C.N.L.-Scuola del 1995:
- 1 punto per ogni anno scolastico.
- A parità di punteggio prevale la maggiore anzianità di
servizio nel profilo di assistente amministrativo.
A partire dal 1° settembre del 2001 la presente
graduatoria è integrata:
- dal servizio prestato nella funzione di Direttore dei
servizi generali ed amministrativi :
- dalla valutazione relativa alla partecipazione al corso
specialistico per coordinatore di area o di progetto conclusosi con una valutazione
positiva:
2- Graduatoria degli assistenti tecnici:
- insegnamento come ITP (attraverso specifica
certificazione):
- 12 punti per almeno 360 giorni nellultimo
quinquennio;
- diploma di laurea tecnico-scentifica :
- eventuali attività di coordinamento, certificato e con
retribuzione ai sensi degli articoli 54 (punti a) e
d)) e 71 del C.C.N.L.- Scuola del 1995:
- 1 punto per ogni anno scolastico;
- a parità di punteggio prevale la maggiore anzianità nel
profilo di assistente tecnico.
A partire dal 1° settembre del 2001 la predetta
graduatoria viene integrata con la valutazione relativa alla partecipazione a corso di
formazione specialistica per coordinatore di area e/o di progetto conclusosi con una
valutazione positiva:
3 - Graduatoria di cuoco
- servizio svolto effettivamente nellambito del
precedente profilo di cuoco
4 - Graduatorie dei collaboratori scolastici
- 4.1 - Per il conferimento dellincarico di assistenza
agli alunni portatori di handicap e funzioni di primo intervento di pronto soccorso, la
graduatoria distituto è compilata sulla base dei seguenti requisiti o titoli:
- attestato di partecipazione a corsi specifici di
assistenza ai portatori di handicap organizzati dagli enti locali, Croce Rossa, ospedali,
associazioni di volontariato: 6 punti per ogni corso
- attestato di partecipazione a corsi di pronto soccorso o
ad analoghe iniziative organizzate da Enti Locali, Croce Rossa, ospedali, associazioni di
volontariato: 6 punti per ogni corso
- eventuali attività certificate e con retribuzione ai
sensi degli articoli 54, lettera b) e 71 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 1995:
- 1 punto per ogni anno scolastico
- 4.2 - Per gli incarichi di supporto
allattività amministrativa, gestionale e/o didattica di laboratorio, di
manutenzioni e di conduzione di impianti di riscaldamento, la graduatoria è compilata
sulla base dei seguenti requisiti o titoli:
- Idoneità a concorsi a posti di assistente amministrativo
o assistenti tecnici:
- per ogni ulteriore idoneità ad altro concorso:
- titoli di studio previsti dalla tabella B allegata al C.C.N.L. per laccesso a profili
superiori a quello di collaboratore scolastico:
- A parità di punteggio prevale la maggiore anzianità di
servizio nel profilo di collaboratore scolastico.
|
 |
TABELLA "A"  Misure del compenso individuale accessorio
a decorrere dal 1° luglio 1999
categorie di personale docente |
importo
lordo tabellare mensile |
decorrenza |
| personale docente ed educativo
con rapporto di impiego a tempo indeterminato e personale insegnante di religione
cattolica con progressione di carriera |
96.000 |
1° luglio
1999 |
| personale docente ed educativo
con rapporto di impiego a tempo indeterminato che si trovi nelle posizioni di stato
previste dallart. 50 del CCNL-Scuola del 26 maggio 1999 |
96.000 |
1° luglio
1999 |
| personale docente ed educativo
con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per
lintera durata dellanno scolastico (supplente annuale) |
96.000 |
dalla data
di assunzione in servizio |
personale docente ed educativo
con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine dellattività didattica
e
personale insegnante di religione cattolica con rapporto di impiego di durata annuale |
96.000 |
dalla data
di assunzione in servizio e per un massimo di 10 mensilità |
|
 |
TABELLA "A/1"  Misure del compenso individuale accessorio
a decorrere dal 1° luglio 1999
categorie di personale ATA |
importo
lordo tabellare mensile |
decorrenza |
| personale ATA appartenente
allarea B con rapporto di impiego a tempo indeterminato |
81.000 |
1° luglio
1999 |
| personale ATA appartenente
allarea A con rapporto di impiego a tempo indeterminato |
76.000 |
1° luglio
1999 |
| personale ATA appartenente
allarea B con contratto di supplenza annuale |
81.000 |
dalla data di assunzione in
servizio |
| personale ATA appartenente
allarea A con contratto di supplenza annuale |
76.000 |
dalla data di assunzione in
servizio |
| personale ATA appartenente
allarea B con contratto di supplenza fino al temine dellattività didattica |
81.000 |
dalla data di assunzione in
servizio e per un massimo di 10 mensilità |
| personale ATA appartenente
allarea A con contratto di supplenza fino al termine dellattività didattica |
76.000 |
dalla data di assunzione in
servizio e per un massimo di 10 mensilità |
|
 |
TABELLA "B"  Misure economiche dei parametri per il calcolo
dellindennità di direzione
tipologia |
misura
tabellare lorda annuale a decorrere dal 1/9/99 |
criterio
di utilizzo |
I |
II |
III |
importo
base in misura fissa |
4.728.000 |
|
| |
|
|
particolari
tipologie di istituzioni scolastiche: |
|
|
| a) azienda agraria |
3.000.000 |
da moltiplicare per il numero
delle aziende funzionanti presso listituto |
| b) istituti di secondo grado
aggregati e istituti tecnici, professionali e darte con laboratori con reparti di
lavorazione |
1.500.000
|
spettante in misura unica
indipendentemente dallesistenza di più situazioni di cui alla lettera b) |
| c) convitti annessi |
2.000.000 |
da moltiplicare per il numero
dei convitti annessi allistituto |
| d) istituti verticalizzati |
1.500.000 |
spettante in misura unica |
| e) conservatori e accademie |
2.000.000 |
spettante in misura unica |
| |
valore
unitario |
|
| complessità organizzativa
nelle scuole con più di 35 posti docente in organico diritto |
35.000 |
da moltiplicare per il
numero dei posti docente in organico di diritto |
|
 |
TABELLA "C"  Misure economiche dei parametri per il calcolo
dellindennità di amministrazione
Tipologia di parametro |
misura
tabellare lorda annua a decorrere dal 1/9/99 |
criterio di
utilizzo |
I |
II |
III |
parametro
base in misura fissa |
3.072.000 |
|
| |
|
|
particolari
tipologie di istituzioni scolastiche: |
|
|
| a) azienda agraria |
1.950.000 |
da moltiplicare per il numero
delle aziende funzionanti presso listituto |
| b) istituti di secondo
grado aggregati e istituti tecnici, professionali e darte con laboratori con reparti
di lavorazione |
975.000
|
spettante in misura unica
indipendentemente dallesistenza di più situazioni di cui alla lettera b) |
| c) convitti annessi |
1.300.000 |
da moltiplicare per il numero
dei convitti annessi allistituto |
| d) istituti verticalizzati |
975.000 |
spettante in misura unica |
| e) conservatori e accademie |
1.300.000 |
spettante in misura unica |
| |
valore
unitario |
|
| complessità organizzativa
nelle scuole con più di 35 posti docente in organico diritto |
22.000 |
da moltiplicare per il numero
dei posti docente in organico di diritto |
|
 |
TABELLA "D"  Misure del compenso orario lordo tabellare
spettante al personale docente
per prestazioni aggiuntive allorario dobbligo
da liquidare a carico del fondo dellistituzione scolastica
Qualifica |
ore
aggiuntive di insegnamento |
ore
aggiuntive non di insegnamento |
| docenti diplomati e
laureati delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado |
50.000 |
28.000 |
| docenti dei conservatori e
delle accademie |
53.000 |
34.000 |
| Personale educativo |
----- |
28.000 |
|
 |
TABELLA "D1"  Misure del compenso orario lordo tabellare
spettante al personale ATA
per prestazioni effettuate oltre lorario dobbligo da liquidare a carico del
fondo dellistituzione scolastica
Qualifica |
Ore
aggiuntive |
| |
diurne |
notturne
o festive |
notturne
e festive |
Area A
collaboratori scolastici ed equiparati |
20.000 |
23.000 |
27.000 |
Area B
assistenti amministrativi ed equiparati |
23.000 |
26.000 |
30.000 |
Area C
responsabili amministrativi ed equiparati |
26.000 |
29.000 |
34.000 |
Area D
direttori amministrativi dei conservatori
e delle accademie |
29.000 |
33.000 |
39.000 |
|
 |
TABELLA "D2"  Misure lorde tabellari
dellindennità di lavoro notturno e/o festivo
al personale educativo ed ATA delle istituzioni educative e delle scuole speciali da
liquidare a carico del fondo dellistituzione scolastica
Qualifiche |
Turno
notturno o festivo |
Turno
notturno e festivo |
personale
educativo |
30.000 |
60.000 |
personale
ATA delle aree "A" e "B" |
25.000 |
50.000 |
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TABELLA "E"  Misura annua lorda tabellare
dellindennità di bilinguismo e trilinguismo
da liquidare a carico del fondo dellistituzione scolastica (nelle ipotesi in cui per
gli stessi fini non sia già erogata altra indennità in base alle vigenti disposizioni)
Qualifica |
scuole
slovene |
insegnanti
elementari |
500.000 |
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TABELLA "F"  Risorse per la formazione
... omissis ...
TABELLA "G" 
Risorse del fondo dellistituzione scolastica
... omissis ... |