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ACCORDO SULLA SEQUENZA CONTRATTUALE
PREVISTA DALLART. 44 DEL CCNL 26-5-1999
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CCNL 4-8-1995 |
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INDICE ART. 1 Validità del presente accordo. Capo I Personale di
Accademie e Conservatori Capo II Personale delle scuole italiane allestero ART. 11 - Sistema delle relazioni sindacali ART. 12 - Partecipazione ART. 13 Impegni connessi con lattuazione dellautonomia scolastica e con il piano dellofferta formativa. ART. 14 - Progetti finalizzati al miglioramento dellofferta formativa ed al superamento del disagio scolastico ART. 15 - Aree professionali: dirigenti scolastici, docenti, personale A.T.A. ART. 16 - Rapporto di lavoro a tempo determinato ART. 17 - Orari e ore eccedenti ART. 18 - Mobilita professionale destinazione del personale allestero ART. 19 - Fruizione dei permessi. ART. 20 - Fruizione del diritto alla formazione. Capo III Personale delle istituzioni educative ART. 21 Rinvio. ART. 22 Mobilità del personale educativo. ART. 23 Funzioni di coordinamento. Capo IV Personale comandato degli IRRSAE, CEDE, BDP ART. 24 Orario di servizio. ART. 25 Rinvio. Capo V Procedure di cui allart.14 ART. 26 - Mobilità dei docenti nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. ART. 27 Servizio prestato dai docenti per progetti concordati con le università. ART. 28 - Modalità di svolgimento delle attività di tirocinio didattico presso le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto dellattività scolastica da parte dei docenti in formazione. Capo VI Disposizioni conclusive ART. 29 - Arbitrato e conciliazione. ART. 30 Adeguamento delle norme contrattuali. ART. 31 Oneri ART. 32 Disapplicazioni. |
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ART. 1 Validità del presente accordo. Il presente accordo costituisce parte integrante, inscindibilmente connessa del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola (che di seguito verrà denominato "CCNL"), secondo quanto disposto dall’art. 44 del succitato contratto. Capo I - PERSONALE DI ACCADEMIE E CONSERVATORILa presente sequenza contrattuale ha
come destinatari i docenti, gli assistenti, gli accompagnatori al
pianoforte, i pianisti accompagnatori delle Accademie di Belle Arti,
Accademia Nazionale di Danza, Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e i
Conservatori di Musica, istituzioni che negli articoli seguenti sono
nominate Istituzioni di Alta Cultura. ART. 3 - Contrattazione decentrata 1 - Ai sensi e per quanto previsto dallart.15 del CCNL, con apposita contrattazione decentrata nazionale annuale, da effettuare a livello di Ministero di Pubblica Istruzione, sono regolate le seguenti materie:
2 - Nella definizione dei criteri di cui al comma
1, si terrà conto della specificità degli insegnamenti e a tal fine, in via principale,
saranno richiesti, per laccesso a cattedre e ruoli diversi da quello di provenienza,
titoli artistici e professionali, atti a dimostrare lidoneità al passaggio senza
escludere eventuali diverse modalità da definire in sede di contrattazione decentrata
nazionale. ART. 4 Permessi retribuiti previsti da disposizioni di legge. I giorni di permesso,
previsti dallart. 454 del D.Lgs. 297/94, non goduti sono cumulabili anche al di là
dellanno accademico a cui si riferiscono. Il cumulo di dieci periodi mensili non
goduti dà diritto ad usufruire di un anno sabatico dal 1 novembre al successivo 31
ottobre, con possibilità di rientro anticipato previo congruo preavviso di 30 giorni. ART. 5 Valutazione del direttore delle istituzioni di alta cultura. Il procedimento di cui allart.20 del CCNL 1998/2001 si conclude, per i direttori delle istituzioni di alta cultura, ivi compresi quelli incaricati, con una valutazione espressa, tenuto conto della specificità delle funzioni esercitate, da un nucleo nazionale istituito presso lIspettorato Istruzione Artistica e composto dal Capo dellIspettorato o da un suo delegato, da un ispettore tecnico e da un esperto di tecnica di valutazione e controllo. ART. 6 Integrazione delle norme di definizione dellarea docente. Alle assistenti educatrici si applicano, per quanto compatibili, le particolari disposizioni relative al personale delle istituzioni educative. ART. 7 Piano dellofferta formativa. 1. Si applica, per quanto compatibile, quanto
previsto dallart.28 del CCNL e dallaccordo
integrativo nazionale relativo alle funzioni strumentali al piano
dellofferta formativa. 1. Gli obblighi di
lavoro del personale di cui allart. 2 docente delle
istituzioni di alta cultura sono funzionali al piano annuale di attività deliberato dal
collegio dei professori e correlati agli obiettivi formativi delle istituzioni stesse in
una dimensione progettuale idonea a promuovere e sostenere i processi innovativi in atto. ART. 9 Assistenti e accompagnatori al pianoforte. Il personale del presente articolo, fermi restando
i vigenti obblighi di servizio, effettua la prestazione lavorativa nellambito della
programmazione didattica, il coordinamento e le direttive dei rispettivi docenti. 1. Il profilo professionale dei modelli
viventi (ad esaurimento in relazione al disposto della L. 124/1999) è definito
nellallegato A della presente sequenza contrattuale. ART. 11 - Sistema delle relazioni sindacali Il presente rinnovo contrattuale e la
contrattazione, relativa al personale della scuola in servizio nelle istituzioni
scolastiche allestero, rappresentano un importante momento di confronto nel
quadro della politica di diffusione allestero della lingua e della cultura italiana
e di ricerca di strumenti di flessibilità che consentano di rispondere meglio alle
esigenze specifiche delle istituzioni allestero nonché di elevare la
professionalità e migliorare la qualità del servizio. LAmministrazione degli Affari Esteri, a
livello centrale e periferico, fornisce informazioni e, ove necessario, la relativa
documentazione cartacea e/o informatica sulle materie previste dallart. 5 del CCNL Comparto scuola del 26 maggio 1999. ART. 13 Impegni
connessi con lattuazione dellautonomia scolastica e con il piano
dellofferta Lestensione
allestero dellautonomia scolastica consente di introdurre elementi di
flessibilità e di adeguamento dellofferta formativa rispetto agli specifici
contesti scolastici. ART. 14 - Progetti finalizzati
al miglioramento dellofferta formativa ed al superamento Le istituzioni scolastiche italiane
allestero promuovono progetti di miglioramento
dellofferta formativa, ivi compresi gli interventi a favore di problematiche
di disagio e svantaggio, con criteri da definire nella contrattazione integrativa presso
il MAE, fermo restando il quadro contrattuale metropolitano di riferimento. ART. 15 - Aree professionali: dirigenti scolastici, docenti, personale A.T.A. Nel rispetto degli istituti e delle norme
contrattuali precedentemente definiti, le funzioni svolte dal personale della scuola in
servizio allestero nelle istituzioni e iniziative scolastiche e accademiche italiane
e straniere necessitano di unadeguata articolazione. ART. 16 - Rapporto di lavoro a tempo determinato Per la copertura dei posti di insegnamento del
contingente, temporaneamente vacanti, degli spezzoni di orario e per la sostituzione del
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato temporaneamente assente, si
stipulano contratti di lavoro a tempo determinato (artt. 18,
25 e 47 del CCNL 4.8.95). ART. 17 - Orari e ore eccedenti Si conferma per il personale docente, in servizio
nelle istituzioni scolastiche italiane allestero, lorario di servizio previsto
per i docenti in territorio metropolitano. ART. 18 - Mobilita professionale destinazione del personale allestero Al fine di semplificare le procedure di selezione e destinazione allestero del personale della
scuola, stabilite con lart. 5 dellaccordo successivo al CCNL/95 dell
11.12.1996, è prevista una prova unica mirante allaccertamento della conoscenza
della lingua straniera orale e scritta. ART. 19 - Fruizione dei permessi. Non rientrano tra le assenze di cui alla lettera b) comma 1 dellart. 35 del D.Leg.vo n. 62/98, i permessi retribuiti di cui allart. 21 del CCNL/95, per i quali compete lindennità personale nelle misure sottoindicate:
ART. 20 - Fruizione del diritto alla formazione. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il
personale destinato allestero ed ivi in servizio in quanto funzionale alla piena
realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. Capo III -
PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE Il presente capo integra quanto già disposto in materia di personale delle istituzioni educative dallaccordo successivo del 2-5-1996 e dal CCNL del 26-5-1999 del comparto scuola. ART. 22 Mobilità del personale educativo. Per il personale educativo, in sede di contrattazione decentrata nazionale di cui allart.4 del CCNL 26-5-1999, saranno elaborati i criteri generali e gli strumenti operativi affinché, a decorrere dall1-9-2000, venga ridotta l'incidenza della distinzione fra organico del personale maschile e organico del personale femminile sulle procedure di mobilità, in coerenza con il processo evolutivo di riforma delle Istituzioni educative. ART. 23 Funzioni di coordinamento. In prima applicazione il coordinamento dei servizi di cucina, previsto dallart.36, comma secondo, lettera c, del CCNL 26-5-1999, è assegnato al cuoco di ruolo in servizio prima dell'entrata in vigore del succitato CCNL. Capo IV - PERSONALE
COMANDATO DEGLI IRRSAE, CEDE, BDP Lorario di servizio ordinario del personale della scuola, comandato presso gli IRRSAE, CEDE, BDP, così come del personale scolastico in servizio negli uffici dellAmministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione, è di 36 ore di servizio settimanale. Leventuale, ulteriore prestazione lavorativa è soggetta al pagamento da parte dellEnte od al recupero da parte dellinteressato. Per quanto non modificato dal presente accordo e dal CCNL 26-5-1999 del comparto scuola continua ad applicarsi al personale del presente capo lart. 31 del CCNL 4-8-1995 del comparto scuola, in attesa della riforma degli organi di cui trattasi. Capo V - PROCEDURE DI CUI ART. 14 ART. 26 - Mobilità dei docenti
nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria In sede di redazione dellorario di servizio
scolastico si terrà conto dellesigenza di consentire la presenza nella sede
universitaria dei docenti con compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del
medesimo con altre attivita' didattiche nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della
formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole
secondarie. ART. 27 Servizio prestato dai docenti per progetti concordati con le università. Ove si stipulino convenzioni tra Università, Provveditorati e scuole per progetti relativi allorientamento universitario ed al recupero dei fuori ruolo universitari, ai docenti coinvolti in detti progetti dovrà essere rilasciata idonea certificazione dellattività svolta, che dovrà essere valutata tra i titoli previsti all art. 28 e 29 del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola.Su tali convenzioni il Provveditore fornisce alle OO.SS. informazione preventiva. Le Università potranno avvalersi di personale docente per il raggiungimento di specifiche finalità. Nelle ipotesi del presente articolo i docenti interessati potranno porsi o in aspettativa non retribuita o in part time annuale o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del capo di istituto. ART. 28 - Modalità di
svolgimento delle attività di tirocinio didattico presso le sedi scolastiche e La funzione del docente in formazione si configura
come una risorsa per la scuola che lo accoglie. ART. 29 - Arbitrato e conciliazione. Le procedure di conciliazione ed arbitrato saranno separatamente definite in esecuzione dellaccordo intercompartimentale. ART. 30 Adeguamento delle norme contrattuali. Le parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi per ladeguamento delle presenti disposizioni, qualora entrerà in vigore il nuovo regolamento delle istituzioni educative od il nuovo regolamento sullautonomia scolastica o, comunque, qualora fossero emanate riforme relative alle materie del presente accordo. Gli oneri derivanti dallapplicazione del
presente accordo sono posti a carico delle risorse individuate dallart. 42, comma 4, seconda linea (lire 160 miliardi dal 1999)
del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del
comparto "Scuola". Ai sensi dellart. 48 del CCNL 26-5-1999 ed in attuazione dellart. 72 del D.Lgs.29/1993, sono disapplicate tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in contrasto con le norme del presente accordo e del CCNL 26-5-1999. In particolare sono disapplicate le seguenti norme:
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Profilo professionale dei modelli viventi nelle Accademie di Belle Arti (ad esaurimento in relazione al disposto della L. 124/1999) Il modello vivente nelle Accademie di Belle Arti
esegue attività lavorativa di carattere esecutivo richiedente elementi di conoscenza
dellanatomia del corpo umano. considerato lo stato avanzatissimo delliter del d.d.l. di riforma che regolamenterà la nuova collocazione nellambito del sistema formativo superiore delle Accademie e dei Conservatori; preso atto della impossibilità di interventi contrattuali sullorario per la rigidità dei vincoli di legge oggi esistenti; si impegnano ad affrontare questa tematica alla conclusione delliter parlamentare in modo tale da favorire lesercizio della professionalità del predetto personale nelle istituzioni riformate. |
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