Art. 1 - Oggetto del contratto collettivo nazionale quadro
1. Il presente contratto è stipulato in
attuazione di quanto previsto nel verbale di sottoscrizione del contratto collettivo
quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle
altre prerogative sindacali stipulato il 7.8.98 e per fornire chiarimenti sull'esatta
applicazione di alcune disposizioni in esso contenute ed apportare correzioni ad errori
materiali riscontrati dopo la sua stipulazione. Nel testo seguente il relativo contratto
è citato con la dizione "Contratto collettivo nazionale quadro del 7.8.98".
Art. 2 - Clausole di interpretazione autentica
1. L'art. 5, commi 1 e 2 del contratto collettivo
quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle
altre prerogative sindacali stipulato il 7.8.98, trova applicazione anche per i distacchi
cumulati assegnati alle confederazioni ed indicati nella tabella n. 10 del citato
contratto. Essi possono essere attivati dalle medesime confederazioni a favore dei propri
dirigenti sindacali (dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio a tempo
indeterminato) in tutti i comparti ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni
sindacali di categoria non rappresentative aderenti alle medesime confederazioni.
2. Ad integrazione dell'art. 12 del contratto collettivo quadro stipulato il 7.8.98, le
confederazioni sindacali ammesse alle trattative per la stipulazione degli accordi
collettivi quadro ai sensi dell'art. 3 del presente contratto possono attivare le
aspettative sindacali non retribuite in tutti i comparti.
3. I primi due periodi dell'art. 14, comma 7, del contratto collettivo nazionale quadro
del 7 agosto sono così sostituiti: "Nel rispetto delle quote complessive dei
distacchi assegnati dalle tabelle allegato 1 dal presente contratto al singolo comparto ed
alla relativa autonoma area di contrattazione della dirigenza ed esclusivamente nel loro
ambito, ogni singola confederazione può modificare - in forma compensativa tra comparto e
relativa area - le quote di distacchi rispettivamente assegnati. Tale possibilità
riguarda anche le organizzazioni di categoria appartenenti alla stessa sigla nonché le
confederazioni e le organizzazioni della medesima sigla confederale tra di loro".
4. Al fine di una corretta applicazione dell'art. 14, comma 7, del contratto collettivo
nazionale quadro del 7.8.98, come modificato dal comma precedente, per la verifica del
contingente dei distacchi di competenza delle autonome aree della dirigenza con il quale
è possibile effettuare la compensazione con il rispettivo comparto, a decorrere dalla
data della sua stipulazione si deve fare riferimento, nel dettaglio, alle tabelle allegate
al contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi sindacali
nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, stipulato il 25.11.98.
5. L'applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo decorre dall'8.8.98, data di
efficacia dei contratto collettivo nazionale quadro del 7.8.98.
Art. 3 - Confederazioni ammesse ai contratti
collettivi quadro
1. Dopo la stipulazione dei contratto collettivo
nazionale quadro del 7.8.98, le parti, prendono atto che dalle risultanze degli
accertamenti della rappresentatività, le confederazioni ammesse alle trattative degli
accordi collettivi quadro relativi al personale dei comparti, in quanto presenti in due o
più di essi ai sensi dell'art. 47-bis del D.L.vo 3.2.93, n. 29, come modificato ed
integrato dai decreti legislativi 4.11.97, n. 396, e 31.3.98, n. 80, sono indicate nella
tabella allegato 21 del presente contratto.
Art. 4 - Cambiamento di denominazioni e
rettifica di errori materiali
1. In conseguenza dei cambiamenti intervenuti
nella composizione delle federazioni sindacali indicate nel verbale di sottoscrizione del
contratto collettivo nazionale quadro del 7.8.98 per effetto delle diverse scelte operate
dalla associazione sindacale UGL, nonché della verifica di errori materiali, le parti
prendono atto che:
l'esatta denominazione dell'organizzazione
sindacale "Coordinamento sindacale autonomo" (C.S.A.) nei comparti sottoindicati
è la seguente:
- enti pubblici non economici (tab. 3 e 14): C.S.A. di Cisal/Fialp
(Cisal/Fialp, Usppi-Cuspp, Cisas/Epne, Confail, Confill par.);
- sanità (tab. 6 e 17): C.S.A. di Cisas Sanità;
- Cisal (Fls/Cisal, Cisal Sanità, Dirsan Cisal), Confill
Sanità-Cusal;
- Confail-Failel-Unsiau, Fenspro-Fasil-Usppi);
- università (tab. 9 e 20): C.S.A di Cisal Università (Cisal Un.,
Cisas Un., Confail-Failel-Unsiau, Confill Un.-Cusal, Tecstat Usppi);
- aziende (tab. 4 e 16): C.S.A. (Cisal V.F, Snams/Cisal, Cisas
Aziende Autonome, Tecstact-Fasil-Usppi, Confill, Confail, Snala Mon. - Confsal, Ugl
Aziende) ha assunto la denominazione C.S.A;
- (Cisal V.F, Snams/Cisal, Cisas Aziende Autonome,
Tecstact-Fasil-Usppi, Confill, Confail, Snala Mon. - Confsal);
- nel comparto ricerca (tab. 8): vanno cancellate la sigla sindacale
C.S.A (Cisal ric., Usppi - Fenarp - Fasil, UGL ric., Confsal ric., Confedir ric.) e la
CISAL, incluse tra le organizzazioni rappresentative per mero errore materiale;
- nel comparto enti pubblici non economici (tab. 3): la federazione
CONFSAL-UGL aderisce alla UGL e non alla CONFSAL;
- nel comparto regioni - autonomie locali (tab. 5 e 15): tra le sigle
sindacali che fanno parte della FNEL va inserita dopo la Consal - Fednadel, la sigla
sindacale è SAL; l'esatta denominazione di DI.C.C.A.P. (Confsal/Fenal, Snalcc,
Sulpm/DI.C.C.A.P. (Confsal/Fenal, Sulpm/Confsal);
- nel comparto sanità (tab. 6 e 17): la federazione
"Fials-Confsal/Sanità-UGL Sanità" ha assunto la denominazione
"Fials-Confsal-Sanità" che aderisce alla Confederazione Confsal;
- nei comparti enti pubblici non economici (tab. 3 e 14), ricerca
(tab. 8 e 18) e università (tab. 9 e 20), relativamente alle organizzazioni sindacali, la
UIL va correttamente denominata "UIL P.A." e non "UIL DEP" o "UIL
FURG";
- nei comparti ministeri (tab. 2), enti pubblici non economici (tab.
3), aziende (tab. 4) e ricerca (tab. 8), relativamente alle Confederazioni sindacali, la
sigla "RDB" va sostituita con la sigla RDB - CUB"; nelle tabelle 2, 3, 4,
13, 14 e 16, relativamente alle organizzazioni sindacali, la dizione corretta è RDB
Statali, RIDB Parastato ed RIDB Aziende senza la sigla "CUB";
- nell'art. 9, comma 5, le parole "determinata ai sensi
dell'art. 6, comma 5", vanno sostituite con le parole "determinato ai sensi
dell'art. 8, comma 2";
nel comparto ricerca la denominazione corretta
della sigla UNIRI, all'interno della parentesi è UNIRI (Anpri/Epr - CIDA).
2. Le tabelle allegate al contratto collettivo
nazionale quadro del 7.8.98 dalla n. 1 alla n. 20, per effetto dei presente articolo, sono
sostituite da quelle allegate al presente contratto con la medesima numerazione e
decorrenza 8.8.98.
Art. 5 - Estensione
1. Le norme sulla rappresentatività previste dal
D.L.vo n. 29/93, come modificato ed integrato dai decreti legislativi n. 396/97 e n. 80/98
trovano applicazione anche per l'ammissione alle trattative per il rinnovo dei contratti
collettivi di lavoro del personale e dei dirigenti degli enti di cui all'art. 73 del
citato decreto.
2. L'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali al fine suddetto
è di competenza degli enti medesimi che ne comunicano l'esito all'ARAN.
3. L'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU e del relativo regolamento
elettorale stipulato il 7.8.98 per il personale dei comparti si applica anche ai predetti
enti.
Le elezioni saranno indette entro tre mesi dalla data di efficacia del presente contratto.
4. Rimangono fermi in capo alle associazioni sindacali riconosciute rappresentative nei
predetti enti, ai sensi dei commi 1 e 2, i distacchi spettanti alle stesse distinti tra
comparto ed area dirigenziale, il cui contingente dovrà essere comunicato all'ARAN.
Art. 6 - Integrazioni
1. Le parti concordano le seguenti ulteriori
modifiche ed integrazioni del contratto collettivo quadro del 7.8.1998:
- il comma 5 dell'art. 10 è integrato, alla Fine del periodo, con la
seguente frase: "Nel caso in cui il cumulo delle ore di permesso configuri un
distacco totale o parziale, ai sensi degli articoli 6 e 7, si applica la procedura
prevista per la richiesta dei distacchi dall'art. 14".
- l'art. 16, comma 1, lettera b), è integrato, alla fine del
periodo, con la seguente frase: "Al personale A.T.A. ed ai capi di istituto, che non
sono tenuti ad assicurare la continuità didattica, si applica l'art. 10, comma 5, senza
oneri aggiuntivi anche indiretti, con modalità attuative che saranno definite in sede di
contrattazione integrativa a livello di amministrazione".
2. I permessi di cui all'art. 11 dei contratto
collettivo nazionale quadro del 7.8.1998 non possono essere cumulati se non nei limiti
strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle riunioni degli
organismi previsti dalla norma, specificatamente indicate.
3. Fermo rimanendo quanto previsto dalla lettera a) dei presente articolo, i permessi di
cui all'art. 10, comma 1, del contratto collettivo nazionale quadro del 7.8.1998, qualora
cumulati possono essere sommati ai periodi di distacco previsti dall'art. 7, comma 1, per
la loro prosecuzione. Nelle ipotesi di distacco part-time previste dall'art. 7, commi 2 e
5, che prevedono comunque una prestazione ridotta, la sommatoria delle predette
prerogative nello stesso periodo non è consentita.
4. Nel comparto scuola, in deroga a quanto previsto nell'art. 8 del contratto collettivo
nazionale quadro del 7 agosto, i permessi sindacali fruibili pari ad 81 minuti per
dipendente, sono portati a n. 75 minuti per effetto dell'ulteriore cumulo di sei minuti a
dipendente. Tale cumulo consente alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto
di usufruire degli ulteriori distacchi previsti dalla tabella all. 22 al presente
contratto. I predetti sei minuti sono defalcati dal contingente spettante alle
organizzazioni sindacali di categoria, fermo rimanendo quello delle RSU di cui all'art. 9,
commi 2 e 3, dei citato contratto. Pertanto, dal 1° gennaio 1999 il monte ore di
spettanza delle organizzazioni di categoria ammonta a n. 45 minuti per dipendente. Dopo la
stipulazione dei contratto collettivo di comparto la quota di permessi spettante alle
predette organizzazioni ed alle RSU potrà pervenire ad un definitivo riparto massimo di
n. 60 minuti alle RSU e n. 15 minuti alle medesime organizzazioni.
Qualora le richieste di distacco di cui al presente comma non possano essere attivate per
il presente anno scolastico, le organizzazioni sindacali potranno chiedere la
trasformazione delle aspettative non retribuite - già in corso di fruizione - in
distacchi retribuiti nella misura massima prevista dalla tabella n. 22.

Tabelle
... Omissis ... |