Il Ministero della Pubblica Istruzione, in merito alla problematica, citata in oggetto,
con nota GAB/IV prot. n. 25962/BL in data 23 marzo u.s. ha richiesto a questa Presidenza
un intervento chiarificatore al fine di dirimere la questione interpretativa relativa
all'art. 3, comma 2 della legge 11 gennaio 1996 n. 23, concernente norme per l'edilizia
scolastica.
Tale disposizione, utilizzando nella fattispecie l'ampia dizione di "spese varie
d'ufficio", dispone una non chiara individuazione del soggetto sul quale far gravare
gli oneri relativi al pagamento della tassa "de qua" negli istituti scolastici.
In ordine a tale competenza, l'Amministrazione richiedente ha ritenuto di individuare, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, della legge predetta, gli Enti locali, cioè Comuni e
Province, quali soggetti competenti all'assolvimento di tale tributo.
Al fine di pervenire ad un chiarimento interpretativo, questo Ufficio ha provveduto ad
indire in data 22 maggio u.s. un'apposita riunione, alla quale sono state invitate le
Amministrazioni competenti.
Nel corso di tale riunione il Ministero della Pubblica Istruzione ha ribadito
l'interpretazione della norma in questione, come testé espressa, mentre i rappresentanti
dei Ministeri delle Finanze e dell'Interno, pur concordando nell'individuazione del Comune
quale Ente competente per l'assolvimento degli oneri della tassa in questione solo
relativamente alle scuole materne, hanno sottolineato la distinzione tra la voce
"spese varie d'ufficio", contemplata dall'art. 3, comma 2, e la voce "spese
normali di gestione", definita dagli artt. 107, 159 e 190 del D.L.vo n. 297/94, nelle
quali non rientrerebbe la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
In base a tale interpretazione le Amministrazioni in parola hanno ritenuto di poter
individuare nel Ministero della Pubblica Istruzione il soggetto, che, utilizzando
effettivamente i locali e le aree scolastiche, è, come tale, obbligato al pagamento della
tassa in questione.
Parere concorde risulta espresso dal Ministero del Tesoro, con nota datata 25 giugno 1997.
Sulla questione era, peraltro, intervenuto anche il Consiglio di Stato, sez. I, con parere
n. 1784/96, relativamente ad un apposito quesito, posto dal Ministero dell'Interno, in
ordine agli oneri per spese di pulizia delle scuole elementari.
In tale occasione il predetto Consesso aveva precisato che, in merito all'art. 3, comma 2,
della citata legge, attinente alle competenze degli Enti locali, il legislatore con
l'espressione "spese varie d'ufficio" ha inteso comprendere tutto ciò che serve
a far funzionare normalmente una scuola, ivi incluse le spese di pulizia.
Anche sulla base di tale parere, il Ministro della Pubblica Istruzione ha anche
recentemente ribadito che l'onere per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani grava
completamente sui Comuni per quanto riguarda gli istituti scolastici di primo grado, e
sulle Province per gli istituti di secondo grado.
In tal senso ha allogato un analogo parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Napoli.
Questo Ufficio, esaminata la documentazione acquisita nel corso della suddetta riunione,
ed i successivi avvisi espressi dalle Amministrazioni interessate, ha ritenuto
condivisibile la tesi sostenuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, in quanto nella
voce "spese varie d'ufficio" (art. 3 legge n. 23/96) sono da ricomprendere anche
gli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, trattandosi di
un'espressione assai ampia che riguarda tutto ciò che serve "normalmente" a far
funzionare una scuola.
Tuttavia, prima di procedere alla definitiva soluzione della delicata questione, è parso
opportuno acquisire il parere del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di
questa Presidenza.
Il suddetto Dipartimento, con nota pervenuta il 19 ottobre u.s., ha concordato con
l'avviso di questo Ufficio, secondo il quale fra gli oneri che l'art. 3, comma 2, della
legge n. 23/96 pone a carico degli Enti locali rientra anche la tassa per la rimozione dei
rifiuti solidi urbani.
Alle considerazioni svolte da questo Ufficio, il suddetto Dipartimento ha espressamente
aggiunto "l'art. 3, comma 2, oltre alle "spese varie d'ufficio" -
espressione già di per sé alquanto generica e comprensiva - pone a carico degli Enti
locali "quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e
del gas, per il riscaldamento" ed i relativi impianti.
"Vi è dunque un'elencazione, presumibilmente esemplificativa e non tassativa,
mediante la quale il legislatore ha chiaramente voluto alludere a tutte le spese per il
funzionamento delle scuole, al di là delle spese di ufficio propriamente dette. E non va
trascurato, a riprova dell'ampiezza ed onnicomprensività dell'intento del legislatore,
che la disposizione in esame appartiene ad un contesto nel quale (art. 3, comma 1) si
pongono a carico degli Enti locali le spese per la realizzazione, la fornitura, e la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici.
Del resto, le spese per la «provvista dell'acqua» includono - stante il meccanismo della
relativa esazione - anche la tassa per l'utilizzo delle fognature per l'allontanamento
delle acque reflue. Vi è, quindi, un'ulteriore conferma dell'affinità e
dell'assimilabilità della tassa sui r.s.u. agli altri oneri indicati esplicitamente
nell'art. 3, comma 2".
Nei sensi sopra detti è, pertanto, il parere di questa Presidenza del Consiglio.
Il Capo del Dipartimento
del Coordinamento amministrativo
(Cons. Mario L. Torsello) |