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Ultimo aggiornamento
03 maggio 2012

CONTRATTO DECENTRATO NAZIONALE SUGLI IDEI
ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 - ANNO SCOLASTICO 1998-99

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CONTRATTO DECENTRATO NAZIONALE

concernente

l'applicazione del comma 22 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 recante confluenza nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e le prestazioni aggiuntive del personale della scuola dei finanziamenti per gli interventi didattici educativi

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 - ANNO SCOLASTICO 1998-99

L'anno 1999 il giorno 2 il mese di marzo, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale

E

la delegazione sindacale, composta ai sensi dell'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola,

VISTO l'art. 26 della legge 29 dicembre 1998 n.448 e, in particolare, il comma 22 il quale prescrive che: "22. I commi 5 e 6 dell'articolo 193-bis del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti: "5. Le attivitā di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi sono svolte dai docenti degli istituti e rientrano tra le attivitā aggiuntive di cui all'articolo 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 5 settembre 1995.
6. I finanziamenti per le attivitā previste dal comma 5, di cui al decreto legge 28 giugno 1995, n.253, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 352 confluiscono nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive;

RILEVATA la necessitā di disciplinare con uno specifico contratto decentrato nazionale gli aspetti gestionali derivanti dall'applicazione, per l'anno scolastico 1998-99, della disposizione legislativa di cui sopra;

VISTO il CDN n.9/98/BL del 19 ottobre 1998, con il quale sono state individuate le modalitā di finanziamento e di utilizzazione del fondo per il miglioramento per l'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive per l'anno scolastico 1998-99, e, in particolare, l'art. 1- comma 4 -, con il quale č stato stabilito che per le attivitā programmate dalle scuole per il periodo gennaio-agosto dell'anno scolastico 1998-99, il pagamento delle attivitā realizzate nel citato periodo graverā sui corrispondenti stanziamenti per l'esercizio finanziario 1999;

VIENE CONCORDATO

Art.1

1. Il presente contratto disciplina i finanziamenti relativi agli interventi didattici educativi integrativi, di cui alla legge n.448/l998 - art 26 - comma 22 - aggiuntivi a quelli giā previsti nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive della scuola di cui all'art. 71 del vigente CCNL-scuola, i cui criteri di ripartizione e di impiego sono, com'č noto, soggetti a contrattazione decentrata a livello nazionale con le organizzazioni sindacali.

Art. 2

1. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i licei artistici e gli istituti d'arte, per il periodo 10 gennaio-3lagosto 1999, lire 215.151.000.000, pari a circa gli 8/12 dell'importo di lire 322.727.000.000, comprensive degli oneri previdenziali e fiscali a carico dello Stato, risultante, per l'esercizio finanziario 1999, dalla somma degli stanziamenti presenti sui sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della P.I., vanno ad incrementare il fondo di cui all'art. 71 - comma 2 - lettera c) del vigente CCNL-scuola (fondo d'istituto).

2. Il finanziamento di 8/12 di cui al precedente comma č individuato come segue:

  • a lire 75.303.000.000 relative al cap. 5964 del centro di responsabilitā Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale
  • a lire 75.303.000.000 relative al cap. 5965 del centro di responsabilitā Istruzione Tecnica;
  • a lire 53.788.000.000 relative al cap. 5966 del centro di responsabilitā Istruzione Professionale;
  • a lire 10.757.000.000 relative al cap. 5968 del centro di responsabilitā Istruzione Artistica.

3. Gli stanziamenti di cui al precedente comma vengono assegnati ai provveditori agli studi, per il 50% in base al numero degli alunni e per l'ulteriore 50% in base al numero delle unitā di personale statale, mediante aperture di credito tratte sui capitoli di cui sopra gestiti dalla struttura di servizio appositamente istituita presso la Direzione Generale del Personale e da questi ripartiti tra le singole scuole in base ai medesimi suddetti criteri.

4. Per l'anno scolastico 1998/99 va comunque assicurato il prosieguo degli interventi didattici educativi in corso o non ancora realizzati, utilizzando, a tal fine le risorse finanziarie in questione che vengono impiegate dalle istituzioni scolastiche di cui al precedente comma 1, unitamente a quelle eventualmente non utilizzate nel corso dell'esercizio finanziario 1998 e confluite nell’avanzo d'amministrazione.

5. Le somme di cui al comma precedente, sia prelevate dall'avanzo di amministrazione alla data del l° gennaio 1999, sia derivanti dall'applicazione del citato art. 26 comma 22 della legge 29 dicembre 1998 n. 448, che risultino eventualmente eccedenti rispetto alle necessitā afferenti gli interventi didattici educativi integrativi in fase di realizzazione o ancora da realizzare per l'anno scolastico in corso, vanno ad integrare la dotazione finanziaria del fondo d'istituto delle scuole di cui al precedente articolo 2 per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1999.

Art. 3

1. La rimanente quota di lire 107.576.000.000, pari a circa i 4/12 dello stanziamento complessivo di .cui al precedente art. 2, relativa al quadrimestre settembre-dicembre 1999, sarā utilizzata secondo quanto previsto dal nuovo CCNL-scuola.

PARTI SINDACALI CHE SIGLANO L’ACCORDO
CGIL SCUOLA - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA - CONFSAL SNALS

NOTA CGIL

In data 02/03/1999 č stato sottoscritto il contratto decentrato nazionale sui finanziamenti per gli interventi didattici educativi integrativi che, in attuazione del comma 22 dell’art. 26 della legge 448 del 23 dicembre 1998, vanno a confluire sul fondo d’Istituto. L’accordo riguarda gli 8/12 del finanziamento relativamente al periodo gennaio – agosto 99. I restanti 4/12 saranno utilizzati secondo le modalitā che il nuovo contratto della scuola stabilirā.
Questo contratto consente di dare certezza a tutti gli interventi programmati nelle scuole di secondo grado che sono in corso o ancora da realizzare per l’a.s. 1998/99. Queste risorse vanno ad incrementare la dotazione del fondo, con un criterio di ripartizione che per il 50% tiene conto del numero degli alunni e per l’altro 50% del numero degli addetti, e
si aggiungono alle risorse eventualmente non utilizzate nel corso dell’esercizio 98 e confluite nell’avanzo di amministrazione.
Pertanto se, in base alle effettive esigenze, non fossero utilizzate per intero per gli interventi didattici educativi integrativi,
possono essere utilizzate per le attivitā previste con il fondo secondo la programmazione della scuola ed anche per far fronte alle nuove esigenze legate alle attivitā connesse con il nuovo esame di stato o all’innalzamento dell’obbligo scolastico.
Il testo del contratto sarā inviato dal MPI con specifica circolare, dopo la registrazione alla Corte dei Conti.

 
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