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CONTRATTO DECENTRATO
NAZIONALE SUGLI IDEI
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Area CONTABILITA' |
concernente l'applicazione del comma 22 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 recante confluenza nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e le prestazioni aggiuntive del personale della scuola dei finanziamenti per gli interventi didattici educativi ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 - ANNO SCOLASTICO 1998-99 L'anno 1999 il giorno 2 il mese di marzo, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale TRA la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale E la delegazione sindacale, composta ai sensi dell'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola, VISTO l'art. 26 della legge 29 dicembre
1998 n.448 e, in particolare, il comma 22 il quale prescrive che: "22. I commi 5 e 6
dell'articolo 193-bis del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti: "5. Le attivitā di cui
ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi sono svolte
dai docenti degli istituti e rientrano tra le attivitā aggiuntive di cui all'articolo 43
del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola
sottoscritto il 4 agosto 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 5 settembre 1995. RILEVATA la necessitā di disciplinare con uno specifico contratto decentrato nazionale gli aspetti gestionali derivanti dall'applicazione, per l'anno scolastico 1998-99, della disposizione legislativa di cui sopra; VISTO il CDN n.9/98/BL del 19 ottobre 1998, con il quale sono state individuate le modalitā di finanziamento e di utilizzazione del fondo per il miglioramento per l'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive per l'anno scolastico 1998-99, e, in particolare, l'art. 1- comma 4 -, con il quale č stato stabilito che per le attivitā programmate dalle scuole per il periodo gennaio-agosto dell'anno scolastico 1998-99, il pagamento delle attivitā realizzate nel citato periodo graverā sui corrispondenti stanziamenti per l'esercizio finanziario 1999; VIENE CONCORDATO Art.1 1. Il presente contratto disciplina i finanziamenti relativi agli interventi didattici educativi integrativi, di cui alla legge n.448/l998 - art 26 - comma 22 - aggiuntivi a quelli giā previsti nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive della scuola di cui all'art. 71 del vigente CCNL-scuola, i cui criteri di ripartizione e di impiego sono, com'č noto, soggetti a contrattazione decentrata a livello nazionale con le organizzazioni sindacali. Art. 2 1. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i licei artistici e gli istituti d'arte, per il periodo 10 gennaio-3lagosto 1999, lire 215.151.000.000, pari a circa gli 8/12 dell'importo di lire 322.727.000.000, comprensive degli oneri previdenziali e fiscali a carico dello Stato, risultante, per l'esercizio finanziario 1999, dalla somma degli stanziamenti presenti sui sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della P.I., vanno ad incrementare il fondo di cui all'art. 71 - comma 2 - lettera c) del vigente CCNL-scuola (fondo d'istituto). 2. Il finanziamento di 8/12 di cui al precedente comma č individuato come segue:
3. Gli stanziamenti di cui al precedente comma vengono assegnati ai provveditori agli studi, per il 50% in base al numero degli alunni e per l'ulteriore 50% in base al numero delle unitā di personale statale, mediante aperture di credito tratte sui capitoli di cui sopra gestiti dalla struttura di servizio appositamente istituita presso la Direzione Generale del Personale e da questi ripartiti tra le singole scuole in base ai medesimi suddetti criteri. 4. Per l'anno scolastico 1998/99 va comunque assicurato il prosieguo degli interventi didattici educativi in corso o non ancora realizzati, utilizzando, a tal fine le risorse finanziarie in questione che vengono impiegate dalle istituzioni scolastiche di cui al precedente comma 1, unitamente a quelle eventualmente non utilizzate nel corso dell'esercizio finanziario 1998 e confluite nellavanzo d'amministrazione. 5. Le somme di cui al comma precedente, sia prelevate dall'avanzo di amministrazione alla data del l° gennaio 1999, sia derivanti dall'applicazione del citato art. 26 comma 22 della legge 29 dicembre 1998 n. 448, che risultino eventualmente eccedenti rispetto alle necessitā afferenti gli interventi didattici educativi integrativi in fase di realizzazione o ancora da realizzare per l'anno scolastico in corso, vanno ad integrare la dotazione finanziaria del fondo d'istituto delle scuole di cui al precedente articolo 2 per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1999. Art. 3 1. La rimanente quota di lire 107.576.000.000, pari a circa i 4/12 dello stanziamento complessivo di .cui al precedente art. 2, relativa al quadrimestre settembre-dicembre 1999, sarā utilizzata secondo quanto previsto dal nuovo CCNL-scuola. PARTI SINDACALI CHE SIGLANO
LACCORDO
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