Lanno 1999, il giorno 21 il mese di giugno, in
Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di contrattazione integrativa
prevista dallart. 15, comma 3 del C.C.N.L. del Comparto Scuola, sottoscritto il 26
maggio 1999TRA
la delegazione di parte pubblica per la
contrattazione integrativa nazionale di cui al D.M. 4.6.1999
E
i rappresentanti della delegazione sindacale,
risultanti dallallegato al presente contratto
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
- Premesso che listituto dellutilizzazione del personale
della scuola è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego annuale qualificato di
tutto il personale in soprannumero anche in relazione alla necessità di conseguire i
risultati finanziari indicati allart.40 della legge n.449/97, per lanno
scolastico 1999/2000 continuano ad applicarsi le disposizioni del C.C.D.N. concernente le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.
sottoscritto il 23.6.1998. Tali disposizioni sono modificate ed integrate relativamente ai
punti seguenti del presente contratto. Le tabelle di valutazione e i titoli relativi alle
utilizzazioni sono formulate secondo gli stessi criteri stabiliti per i trasferimenti dufficio
dal C.C.D.N. del 20 gennaio 1999. Le tabelle di valutazione dei titoli ai fini delle
assegnazioni provvisorie sono stabilite nello stesso C.C.D.N. concernente la mobilità del
personale della scuola. Nellambito della sequenza contrattuale sulle utilizzazioni
le parti si impegnano a concordare le integrazioni e le modifiche riguardanti le
utilizzazioni del personale a.t.a. con particolare riguardo ai responsabili amministrativi
entro il 10 luglio 1999.
- Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1 viene
reiterata e incentivata la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti - per il
personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero - tenendo conto dei titoli
di studio e/o professionali posseduti, con lattribuzione del maggior trattamento
economico eventualmente spettante. In questo contesto si tiene conto del disposto di cui
al D.M. 354/98 relativo al riconoscimento delle abilitazioni delle classi di concorso
appartenenti agli ambiti disciplinari, per coloro che siano in possesso di abilitazione
nelle classi interessate agli ambiti stessi. Pertanto il possesso di unulteriore
abilitazione da parte del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, consente
lutilizzazione su tutte le cattedre o posti corrispondenti ai titoli abilitanti
medesimi. Lutilizzazione in altra classe di concorso può essere disposta anche in
costanza di svolgimento del relativo corso di riconversione professionale,
prioritariamente per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero.
- La contrattazione decentrata provinciale definirà a sua volta
criteri e modalità per la determinazione delle disponibilità. Su tale base, prima di
avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS., sarà
predisposto dal Provveditore agli Studi il quadro complessivo delle disponibilità,
relativo alle diverse tipologie di posti - ivi inclusi, ad esempio, i posti nelle scuole
annesse ad educandati ed ai convitti, nei Licei Europei nonché quelli su cui sono
titolari i docenti distaccati negli Uffici di Gabinetto dei Ministri e nelle Segreterie
Particolari dei Sottosegretari di Stato - in funzione del migliore impiego del personale
stesso, secondo i principi stabiliti dal presente contratto integrativo.
- Lultimo periodo dellart. 2 comma 7 del C.C.D.N.
sottoscritto il 23.6.1998 è modificato come segue " Le stesse disposizioni si
applicano ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado che prestano servizio in corsi
funzionanti presso le strutture ospedaliere"
- Allart. 3 comma 3 i punti A e B del C.C.D.N. sottoscritto il
23.6.1998 sono sostituiti come segue, il punto C rimane invariato ed è aggiunto il
seguente punto D:
Criteri per i singoli ordini scuola.
A. Scuola Materna - Con la piena attuazione
dellorganico funzionale di circolo, tutte le esigenze previste dalla C.M. 99 del
12.4.1999 trovano piena rispondenza nellorganico di diritto, pertanto non si procede
alladeguamento dello stesso per situazioni di fatto sopravvenute al fine di
garantire alle scuole la possibilità di programmare in maniera coerente ed unitaria le
attività educative. Eventuali risorse aggiuntive potranno derivare dalla esigenza di
attivazione di nuove sezioni. Tuttavia, nelleventualità che nellambito
provinciale, dopo il movimento, si verifichino esuberi di personale docente in alcuni
circoli, in presenza di carenza in altri, per la differenza fra il numero dei posti dellorganico
funzionale di circolo e quello dei titolari, viene demandata alla contrattazione
decentrata provinciale la gestione delle operazioni di utilizzazione, secondo i criteri
stabiliti dal presente contratto tenendo conto della tabella allegata (si richiama quanto
riportato allart.40 comma 9 del C.C.N.D. sulla mobilità). Il dirigente scolastico
assegnerà gli insegnanti alle singole scuole ed alle attività del circolo secondo quanto
previsto dallart.21 comma 5bis del C.C.N.D. sulla mobilità.
B. Scuola Elementare - Lorganico
funzionale di circolo risponde a tutte le esigenze derivanti dalla necessità di
assicurare linsegnamento curriculare e lofferta formativa in sede di organico
di diritto, pertanto non si procede alladeguamento dello stesso per situazioni di
fatto sopravvenute al fine di garantire alle scuole la possibilità di programmare in
maniera coerente ed unitaria le attività educative. Eventuali risorse aggiuntive potranno
derivare dallapplicazione della legge 440/97 o da altre specifiche esigenze. Il
dirigente scolastico assegnerà gli insegnanti ai singoli plessi ed alle attività del
circolo secondo quanto previsto dallart.21 commi 4bis e 5 del C.C.N.D. sulla
mobilità. Dallanno scolastico 98/99 il concetto di continuità va esteso da plesso
a circolo, salvaguardando la continuità precedentemente maturata sul plesso. Naturalmente
si applica anche quanto previsto dallart.39 comma 12 del C.C.N.D. sulla mobilità."
C. Istituti di istruzione secondaria
IDEM
D. A partire dallanno scolastico
1999/2000 in circa 370 istituti di istruzione secondaria verrà attuata la sperimentazione
del nuovo modello organizzativo dellorganico funzionale.
Uno dei principi su cui si fonda il nuovo modello è quello di definire un organico degli
istituti di norma non modificabile per situazioni di fatto sopravvenute, in grado di
garantire alle scuole la possibilità di programmare in maniera coerente e unitaria le
attività ed opportunità connesse al piano dellofferta formativa.
Pertanto le risorse assegnate gli istituti interessati in sede di definizione dellorganico
funzionale costituiscono una dotazione che consente, attraverso una gestione flessibile,
di far fronte ad esigenze anche sopravvenute.
Tuttavia il D.M. n. 71 del 22/3/99, con il quale si sono date disposizioni per lattuazione
della sperimentazione di cui trattasi, ha previsto specifiche fattispecie per le quali
occorre operare in sede di operazioni di utilizzazione; daltro canto sono
individuabili alcune esigenze particolari alle quali lorganico funzionale assegnato
non è in grado di corrispondere ed alle quali pertanto dovrà provvedersi nella medesima
sede quali:
- la copertura dei posti conseguenti allautorizzazione di
classi bilingue, nel caso in cui le esigenze di insegnamento della lingua minoritaria non
siano assicurate dalle risorse assegnate per lattuazione del piano dellofferta
formativa;
- la copertura, nel limite del 5% del monte ore totale assegnato alla
scuola, degli spezzoni dinsegnamento rimasti dopo lattribuzione delle risorse
alle classi di concorso in coerenza con il piano dellofferta formativa deliberato
dal Collegio dei docenti (art. 7 D.M.71/99),
- la copertura dei posti o degli spezzoni resi disponibili in seguito
ad esonero e/o semiesonero del collaboratore vicario e per la presenza nellistituzione
scolastica di personale titolare a tempo parziale (artt. 5 e 6 del D.M.71/99);
- la copertura delle esigenze di sostegno per gli alunni portatori di
handicap.
Ovviamente lutilizzazione dovrà riguardare
lassegnazione dei posti non coperti da docenti titolari.
Anche gli istituti coinvolti nella sperimentazione dellorganico funzionale possono
presentare ulteriori progetti per lutilizzazione del personale in esubero in ambito
provinciale.
- La contrattazione decentrata provinciale stabilirà i criteri per
dar luogo, nel numero strettamente necessario, alla prosecuzione dei progetti
diretti alla prevenzione e al contenimento del disagio e della dispersione scolastica
-garantendo prioritariamente la continuità di quelli già operanti su reti di scuole
coordinate allinterno dei piani integrati di area nellambito dei piani
provinciali per la promozione del successo formativo - e con un particolare riguardo alle
dinamiche relative allelevamento dellobbligo scolastico. I progetti potranno
essere eventualmente ridefiniti secondo unorganizzazione in rete di più istituzioni
scolastiche anche di diverso ordine e grado. Considerata la priorità di tali progetti, le
eventuali ulteriori disponibilità che si rendessero necessarie per la prosecuzione dei
progetti medesimi, indicate nellart. 3 del C.C.D.N. del 26.9.1998 dovranno essere
rigorosamente coerenti con le esigenze rappresentate nei piani dellofferta
formativa.
- Ai sensi dellart.3 DPR 9 aprile 1999 n.156 le scuole, nellambito
del loro piano dellofferta formativa, adottano progetti per lutilizzazione di
docenti appartenenti alle classi di concorso che risultino, dopo le operazioni fin qui
previste, ancora con personale in esubero, per finalità di sostegno delle iniziative
previste dal DPR 567/96 (con orario flessibile ed articolabile anche in orario pomeridiano
e al di fuori del calendario scolastico e possibilmente su reti di scuole ) e delle
iniziative ad esse collegate di orientamento, educazione motoria, fisica e sportiva,
incremento del successo scolastico e formativo, di recupero della scolarità.
- Non si applicano nellanno scolastico 1999-2000 le
disposizioni del C.C.D.N. del 23.6.1998 contrarie o incompatibili con il presente
contratto integrativo.
- Qualora al termine delle operazioni di utilizzazione e assegnazione
provvisoria previste dagli artt. 18 e 19 del CCDN del 20.1.1999, vi siano dirigenti
scolastici rimasti privi di sede, anche provvisoria, per lanno scolastico 1999-2000,
il Sovrintendente scolastico regionale, su proposta dei Provveditori agli studi della
regione, dispone, previa informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del
CCNL-scuola, lutilizzazione più efficace del suddetto personale in attività di
supporto allattuazione dellautonomia scolastica.
|