L'anno 1999, il giorno 7 luglio, in Roma, presso il Ministero della Pubblica
Istruzione, in sede di contrattazione integrativa prevista dall'art.15, comma 3 del
C.C.N.L. del comparto scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999TRA
la delegazione di parte pubblica per la
contrattazione integrativa nazionale di cui al D.M. 4.6.1999
E
I rappresentanti della delegazione
sindacale, risultanti dall'allegato al presente contratto
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
1 Premesso che l'istituto dell'utilizzazione del
personale della scuola è prioritamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di
tutto il personale in sovrannumero, anche in relazione alla necessità di conseguire i
risultati finanziari indicati all'art.40 della legge n.449/97, per l'anno scolastico
1999/2000 le disposizioni del C.C.D.N. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale ATA sottoscritto il 23.6.1998 sono modificate ed integrate dai
punti seguenti del presente contratto. Le tabelle di valutazione e i titoli relativi alle
utilizzazioni sono formulate secondo gli stessi criteri stabiliti per i trasferimenti
d'ufficio dal C.C.D.N. del 20 gennaio 1999. Le tabelle di valutazione dei titoli ai fini
delle assegnazioni provvisorie sono stabilite nello stesso C.C.D.N. concernente la
mobilità del personale della scuola.
2 - L'art. 13, del C.C.D.N. sottoscritto il 23-6-1999 è così sostituito
1 In sede di contrattazione decentrata provinciale sono
determinati i criteri di definizione del quadro complessivo delle disponibilità. In detto
quadro dopo aver assicurato la copertura di tutti i posti disponibili in organico,
accertati in base alle disposizioni vigenti ivi compresi tutti i posti disponibili per
assenza di personale titolare assente a seguito di disposizioni previste dall'attuale
normativa saranno anche ricompresi i posti resisi eventualmente disponibili:
- per l'assegnazione del personale presso i distretti
scolastici;
- per distacco del personale negli Uffici di Gabinetto, nelle
Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato e nell'Ente Regione,
Provincia e Comune, nonché i posti su cui è titolare personale distaccato per mandato
politico o per incarico sindacale;
- per concessione di part-time.
3 Qualora le unità di personale Ata da utilizzare siano
superiori alle disponibilità sopra individuate al punto 1 del presente comma il quadro
complessivo dovrà ricomprendere le seguenti disponibilità derivanti da esigenze
specifiche e da particolari necessità di funzionamento delle singole istituzioni
scolastiche ed educative:
- esigenze derivanti da carenze di organico conseguenti ai
parametri previsti dalla normativa vigente (in particolare modo per quel che riguarda i
licei classici e scientifici, gli istituti magistrali, le scuole medie, gli istituti
comprensivi di scuole materne, elementari e medie);
- esigenze connesse ai posti resisi di fatto vacanti a seguito
di utilizzazione di personale presso gli Uffici scolastici provinciali e regionali ai
sensi dell'art.31, comma 6 bis, del decreto legislativo 3-2-1993, n.29 e successive
modificazioni e integrazioni;
- esigenze di supporto ai progetti educativi e formativi
deliberati ed approvati dai competenti Organi collegiali nell'ambito dei piani
dell'offerta formativa con particolare riguardo alla dispersione scolastica, al disagio
giovanile, alle aree a rischio agli alunni portatori di handicap, agli alunni
extracomunitari,
- utilizzazione degli assistenti tecnici in istituzioni
scolastiche di grado, ordine o tipo diverso dall'istituto di titolarità, in relazione
alle esigenze di funzionamento di laboratori didattici o scientifici e alle esigenze di
diffusione delle tecnologie multimediali;
- saranno considerate anche le esigenze di supporto alle
attività integrative pomeridiane di cui alla direttiva n.133/96,
- utilizzazione di personale soprannumerario presso i
distretti scolastici e i centri territoriali.
In relazione alle disposizioni che potranno essere emanate
in materia di organici il quadro complessivo delle disponibilità sarà utilizzato per
riassorbire l'eventuale soprannumero connessi all'attuazione delle anzidette disposizioni,
fermi restando gli effetti della mobilità interprovinciale.
4 Qualora le unità di responsabili amministrativi da utilizzare siano superiori
alle disponibilità individuate in base ai criteri di cui al precedente punto 1, al fine
del migliore impiego di tale personale soprannumerario, la contrattazione decentrata
provinciale definirà il seguente quadro riferito a disponibilità ed esigenze di supporto
a specifiche attività:
- utilizzazione presso i centri territoriali per l'educazione
degli adulti;
- utilizzazione presso i distretti scolastici che ne abbiano
fatto esplicita richiesta;
- utilizzazione a seguito dell'eventuale attivazione di
progetti provinciali, predisposti in attuazione dell'art.17 del CCNL del Comparto Scuola,
sulla base di quanto sarà previsto in materia dal Contratto Collettivo Integrativo in
fase di realizzazione. I progetti anzidetti saranno finalizzati al monitoraggio ed al
recupero degli arretrati relativi ai provvedimenti di stato giuridico ed economico del
personale della scuola, nonché all'istituzione di un libretto personale informatizzato
aggiornabile.
Potrà anche essere prevista l'utilizzazione presso i Provveditorati agli Studi a seguito
di progetti finalizzati all'attività di controllo dei bilanci delle Istituzioni
scolastiche ai sensi del D.I. 28 maggio 1975 ove vengano riscontrate particolari esigenze
connesse alla predetta materia;
- utilizzazione in centri territoriali di servizi attivati a
seguito di progetti di supporto all'attuazione dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche da realizzare di concerto con gli enti locali. Le intese da stipularsi con gli
enti locali potranno prevedere punti di raccordo operativi a livello distrettuale o in una
o più istituzioni scolastiche con funzioni di polo. Potrà anche essere prevista
l'utilizzazione a seguito di progetti che vedano coinvolti consorzi di scuole ed altre
iniziative territoriali concordate tra i soggetti istituzionali e le parti sociali;
- utilizzazione eventuale presso gli IRRSAE, il CEDE e la BDP
previo accertamento da parte dei Provveditori agli Studi della disponibilità di posti
presso i citati IRRSAE, CEDE e BDP d'intesa con gli stessi enti.
5 Continuano ad applicarsi nell'anno scolastico
1999-2000 le disposizioni del CCDN del 23-6-1998 salvo quelle contrarie o incompatibili
con le disposizioni del presente contratto integrativo o con quelle del CCNL del comparto
Scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999. |