Oggetto: Adempimenti preordinati all'avvio delle attività didattiche
dell'anno scolastico 1999/2000.
Appare opportuno, nell'imminenza della ripresa
delle attività didattiche dell'anno scolastico 1999/2000, richiamare l'attenzione delle
SS.LL. su alcuni degli aspetti qualificanti del processo di avvio delle attività
medesime.
Come già evidenziato nelle direttive ed indicazioni fornite nello scorso anno,
l'obiettivo primario a cui deve mirare tutta l'Amministrazione scolastica, centrale e
periferica, è costituto dall'assicurare il regolare inizio delle lezioni alle date
previste dal calendario delle singole regioni, tenendo costantemente presente l'esigenza
inderogabile di raggiungere, nel contempo, il risultato posto dalle norme finanziarie,
della riduzione della consistenza complessiva del personale.
A tal fine, le SS.LL provvederanno, come di consueto, ad intraprendere, in piena
autonomia ogni utile iniziativa ritenuta necessaria per consentire il pieno conseguimento
di entrambi i risultati.
Nel richiamare esplicitamente le indicazioni già impartite con la C.M. n.337 del 30
luglio 1998 e la C.M. n.384 del 10 settembre 1998, ed in particolare la nota prot.n.
31677/BL in data 23 settembre 1998 e la lettera prot.n. 34986 /BL del 20 gennaio 1999 per
l'anno scolastico 98/99, si sintetizzano i punti di maggior rilievo.
- Le SS.LL. autorizzeranno immediatamente i capi d'istituto ad
assumere sin dai primi giorni di lezione i supplenti temporanei necessari per la copertura
di posti disponibili: su tali posti i supplenti rimarranno sino a quando non vi assumerà
servizio il personale di ruolo o supplente definitivamente assegnato dalle SS.LL..
- Attraverso le operazioni di utilizzazione, secondo le disposizioni
dei Contratti Collettivi Decentrati a livello Nazionale e Provinciale, le SS.LL. mireranno
a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in situazione di esubero,
sulla base delle professionalità da esso posseduto. Come già in più occasioni
evidenziato è questo uno dei percorsi privilegiati per perseguire la riduzione della
consistenza numerica del personale, attraverso l'efficace ridistribuzione dello stesso.
Tuttavia, nonostante i ripetuti solleciti, l'anagrafe del personale, già attivata e in
parte attuata, non risulta ancora completata. Appare pertanto necessario, ancora una
volta, richiamare la responsabilità di ogni singolo dirigente sulla necessità di rendere
operante e funzionale al massimo questo strumento indispensabile al conseguimento degli
obiettivi prioritari dell'Amministrazione scolastica.
- Si richiama inoltre, l'attenzione sull'opportunità di utilizzare
le funzioni del Sistema informativo anche per la gestione dell'organico di fatto degli
istituti secondari di II grado. Si raccomanda, comunque, di comunicare al Sistema stesso,
man mano che sono definiti, tutti i provvedimenti di utilizzazione del personale di ruolo
e di assunzione di personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi
compresi i contratti di lavoro stipulati dai capi di istituito con gli insegnanti di
religione cattolica e con i supplenti assunti dagli stessi dirigenti scolastici fino al
termine delle attività didattiche, al fine di consentire l'indispensabile riscontro sullo
stato di avanzamento delle relative operazioni e, soprattutto, sull'effettivo
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge 449/97.
- Il divieto posto dalle norme vigenti, di spostare il personale dopo
il ventesimo giorno dall'inizio dell'attività didattica deve essere formalmente e
sostanzialmente rispettato, per la sua evidente finalità di assicurare al massimo la
continuità didattica, contenendo all'indispensabile gli avvicendamenti nel corso dello
stesso anno.
Per le incidenze interprovinciali della gestione del personale, tenuto presente che ogni
regione ha una propria data di inizio delle lezioni, si conferma - come già stabilito
negli anni scorsi - che a livello nazionale il ventesimo giorno riferito al sopra
menzionato divieto di spostamento decorre dalla data di inizio delle lezioni fissata dalle
regioni che iniziano più tardi (21 settembre 1999).
Come noto, il divieto di spostamento è previsto per il personale destinatario delle
procedure di utilizzazione e del personale che all'atto dell'assunzione a tempo
indeterminato si trovi già in servizio, sia con contratto a tempo indeterminato per lo
stesso o altro tipo di posto nella stessa o in altra provincia, sia con contratto a tempo
determinato di durata annuale o su posto disponibile sino al termine dell'attività
didattica con trattamento economico intero.
Sono fatti salvi - in conformità alle norme vigenti - gli effetti decorrenti dal 1°
settembre 1999 (ivi compresa la possibilità di partecipare alle operazioni di mobilità
con effetto dall'anno scolastico 2000-2001) della opzione per la nomina successiva; in
particolare, per il personale con contratto di lavoro fino al termine delle attività
didattiche l'assunzione in ruolo potrà avere effetti economici fin dal 1° luglio 2000,
con l'obbligo di raggiungimento, alla stessa data, della sede indicata nel contratto di
assunzione in ruolo.
- Per il personale a tempo determinato si richiamano le disposizioni
contenute nell'O.M. n.371/94, art.15 ai commi 8 (conferma sul posto occupato ad altro
titolo), 13 (divieto di rinnovo delle assegnazioni già disposte anche in caso di
successiva, intervenuta disponibilità di posti ), 14 (divieto di spostamento dopo il 20°
giorno dall'inizio delle lezioni), 24 (impossibilità di conseguire ulteriori nomine per
altre graduatorie).
- Nell'ottica delle verifiche necessarie per monitorare le varie fasi
delle attività concernenti il regolare inizio delle lezioni, sono state predisposte
apposite procedure di automazione costituenti oggetto di specifiche comunicazioni
trasmesse dal sistema informativo.
Le SS.LL. sono invitate a fornire la consueta collaborazione affinché siano rispettate le
scadenze indicate, per la comunicazione dei dati richiesti.
A tal proposito, si ribadisce, ancora una volta, la inderogabile necessità dell'adozione
a pieno regime dei supporti informativi, anche per tutte le operazioni concernenti
l'adeguamento degli organici e le assegnazioni e le nomine dei docenti
Nella eventuale impossibilità di aderire a tale invito, le SS.LL. avranno cura di
trasmettere al Sistema informativo i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazioni
provvisorie e di assunzioni a tempo indeterminato o determinato mano a mano che vengono
adottati e non al termine delle operazioni stesse. I dati relativi agli alunni, classi,
cattedre o posti, (ivi compresi quelli relativi alla determinazione dei posti di sostegno)
devono, invece, essere acquisiti esclusivamente secondo le procedure di automazione
previste per l'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, in quanto
l'assunzione a sistema di tali dati costituisce elemento fondamentale per la prossima
rideterminazione degli organici di istituto.
Il piano complessivo delle operazioni, ivi comprese le nomine effettuate dai capi di
istituto fino al termine dell'attività didattica e quelle relative agli insegnanti di
religione, nonché tutte le altre nomine a tempo determinato ed indeterminato, dovranno
essere contenute nei limiti contemplati per la graduale riduzione del personale. Tale
obiettivo, peraltro, va perseguito nel rispetto delle effettive esigenze di funzionamento
delle singole istituzioni scolastiche, con particolare riguardo agli alunni in situazione
di handicap, agli istituti e scuole speciali, ai centri di educazione permanente ed agli
istituti di rieducazione e di reclusione.
Il raffronto dei dati, rispetto a quelli che il Sistema informativo elaborerà a seguito
dell'attività posta in essere dalle SS.LL., potrà costituire indispensabile momento di
verifica delle attività compiute e, quindi, dei riflessi sulla efficacia amministrativa
in termini di qualità dell'offerta formativa proposta e, al contempo, sul raggiungimento
degli obiettivi più volte richiamati.
IL MINISTRO
Berlinguer |