Le notevoli innovazioni legislative relative ai regimi previdenziali e
fiscali che hanno di recente interessato anche il personale della scuola e lapprossimarsi
del momento in cui lautonomia didattica e amministrativa troverà piena attuazione
inducono ad adeguare le attuali procedure di corresponsione degli emolumenti spettanti al
personale supplente saltuario, trasferendo in capo a ciascuna istituzione scolastica anche
il pagamento della XIII mensilità, del compenso sostitutivo per ferie non godute e
relative contribuzioni previdenziali e fiscali, riferite al personale assunto in servizio
per le supplenze saltuarie.
Si forniscono, pertanto, così come preannunciato con C.M. 491 del
23/12/98, le specifiche
istruzioni sulla nuova procedura da seguire, a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le
competenze pertinenti allesercizio finanziario medesimo, da parte di ciascuna
istituzione scolastica allatto della cessazione dei singoli rapporti per supplenza
saltuaria.1) -
ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA AL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE AL SUPPLENTE SALTUARIO
Fermo restando che il pagamento della retribuzione
fondamentale continua ad essere soggetto alle vigenti prescrizioni normative di
liquidazione mensile, a decorrere dallesercizio finanziario 2000 ciascuna
istituzione scolastica, sulla base delle condizioni richieste dalla vigente normativa per
lassunzione dei supplenti saltuari, stipula i relativi contratti di lavoro e
provvede al pagamento, con i fondi del proprio bilancio, della retribuzione, della XIII e
del compenso per ferie non godute, maturati in relazione al servizio prestato dagli
interessati.
Nel caso di più supplenze svolte dal medesimo supplente nellarco di uno stesso mese
e nella medesima scuola, è possibile effettuare liquidazioni cumulative per il pagamento
della retribuzione, della XIII e del compenso per ferie non godute.
2) - DETERMINAZIONE DELLA TREDICESIMA
MENSILITA
La XIII mensilità deve essere corrisposta al
supplente saltuario alla fine di ogni singolo rapporto contrattuale di lavoro, con lunica
eccezione di più supplenze nellarco dello stesso mese e nella medesima scuola, in
ragione dei giorni di servizio validi ai sensi della normativa vigente.
Premesso che la XIII mensilità è, come noto, costituita da una quota di stipendio e da
una quota di I.I.S., per stabilire limporto spettante allinteressato ciascuna
Scuola procede dividendo per 360 il valore lordo dello stipendio e dellI.I.S.
mensile spettante, calcolato in base allorario di servizio dellinteressato,
moltiplicandolo per il numero dei giorni di servizio validi ai fini della XIII mensilità
ed applicandovi leventuale percentuale di riduzione per assenze.
Si rammenta che sulla XIII mensilità gravano le stesse ritenute della retribuzione
fondamentale, precisando che le ritenute per il fondo pensione INPDAP vanno calcolate su
base imponibile diversa (118% stipendio, 100% I.I.S.).
3) - COMPENSO SOSTITUTIVO PER FERIE MATURATE
E NON FRUITE
La modifica allattuale procedura introdotta
con la presente circolare, così come previsto dal D.L.vo 314/97 per i lavoratori
stagionali, consiste nel fatto che il compenso per ferie non godute va liquidato alla fine
di ogni singolo rapporto, indipendentemente dalla sua durata e in relazione al servizio
effettuato dal supplente saltuario in base al contratto di assunzione, con leccezione
di più supplenze svolte nellarco dello stesso mese e nella medesima scuola.
Pertanto, per il personale docente che durante la vigenza del contratto di lavoro non
abbia chiesto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, così come
previsto allaccordo di interpretazione autentica dellart. 19 (in G.U. n. 231
del 3.10.1997) del CCNL-Scuola del 4.8.1995, deve procedersi al pagamento sostitutivo
delle stesse al momento della cessazione del rapporto. Per il personale A.T.A. che,
durante la vigenza del contratto avendo richiesto le ferie non ne abbia potute fruire per
motivi di salute o per documentate esigenze di servizio, deve procedersi al
pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Per la determinazione del numero dei giorni di ferie maturate si procede moltiplicando i
giorni di servizio, che danno titolo alle ferie, per il coefficiente 30 (ferie annue) e
dividendone il prodotto per 360. Nel caso di supplenti che abbiano maturato il servizio
previsto dallart. 14, comma 4, del C.C.N.L. - Scuola del 4.08.1995, il coefficiente
di ferie annue è di 32.
Il corrispondente compenso sostitutivo si determina moltiplicando il trattamento
fondamentale mensile lordo tabellare spettante allinteressato in base allorario
di servizio, per il numero dei giorni di ferie maturati, come sopra determinato, e il
risultato diviso 30 (giorni mensili).
Nel caso in cui il numero dei giorni di ferie risulti decimale, in quanto anche la
frazione di giorno di ferie va retribuita, ai fini del calcolo vanno utilizzate due cifre
decimali.
Si rammenta che per quanto riguarda il calcolo del compenso sostitutivo per ferie, non
vanno scomputate le riduzioni (es: assenza per malattia al 50%) legate ad assenze
intervenute nel corso del contratto, in quanto durante tali periodi si matura il diritto
alle ferie; mentre le assenze non retribuite e le astensioni facoltative retribuite al 30%
non concorrono al calcolo.
Si rammenta altresì che il compenso sostitutivo per ferie non fruite, configurandosi come
una indennità, e non dando luogo quindi per il periodo di riferimento allattribuzione
dellassegno per nucleo familiare, va assoggettata alla disciplina della
contribuzione I.N.P.S., alla ritenuta IRPEF e Addizionale e allIRAP.
4) - APPLICAZIONE DELLALIQUOTA IRPEF E
DELLE DETRAZIONI CONCORRENTI IN FASE DI LIQUIDAZIONE MENSILE
Labolizione del particolare regime di
determinazione dellimposta per i lavoratori stagionali (D.L.vo 314/97), richiamata
peraltro nella C.M. 127 del 10 marzo 1998 e disciplinata dalla C.M.-Finanze n. 326 del 23
dicembre 1997, al punto 3.3 (Effettuazione della ritenuta), prevede lapplicazione
delle aliquote di imposta sul reddito delle persone fisiche, con ragguaglio al periodo di
paga degli scaglioni annui di reddito.
Tenuto conto, tuttavia, che di norma i supplenti saltuari della scuola lavorano al massimo
per nove mesi nellarco del periodo dimposta, le istituzioni scolastiche, in
presenza di supplenze saltuarie, a decorrere dallesercizio finanziario 2000,
applicheranno laliquota IRPEF e le relative detrazioni per carichi di famiglia e per
lavoro dipendente operando la proiezione della base imponibile su nove mesi, anziché su
dodici (giusta la nota n. 74017 del 29.09.99 del Ministero delle Finanze - Dipartimento
Entrate).
Per agevolare il calcolo della ritenuta dacconto con proiezione della base
imponibile su nove mesi, si allega alla presente la tabella "A" recante anche il
prospetto per detrazione per lavoro dipendente e carichi di famiglia, sempre con
proiezione degli importi lordi su nove mesi.
Ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia, si rammenta che nel caso di più
supplenze nellarco dello stesso mese, le stesse devono essere attribuite una sola
volta per quel mese sulla base della dichiarazione dellinteressato.
5) - OPERAZIONI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO DI
LAVORO DEL SUPPLENTE SALTUARIO, OVVERO "CONGUAGLIO DI COMPETENZE"
Il trasferimento in capo alla singola scuola del
pagamento, alla data di cessazione di ogni rapporto di lavoro di tutte le competenze
spettanti al supplente saltuario, comporta quindi oltre al pagamento della retribuzione
fondamentale anche le seguenti operazioni di chiusura:
- pagamento della XIII mensilità, nelle sue parti di stipendio e
indennità integrativa speciale, calcolate come sopra;
- pagamento delle ferie maturate e non godute, calcolate come sopra;
- effettuazione della ritenuta delladdizionale allIRPEF
sui precedenti importi;
- produzione del modello CUD.
Lintroduzione di questa nuova procedura di
liquidazione delle competenze nei confronti del supplente saltuario, a decorrere dallinizio
dellesercizio finanziario 2000, comporta la non effettuazione del conguaglio
complessivo fiscale di fine anno e di conseguenza leliminazione della necessità di
produzione della scheda fiscale. In relazione a ciò ciascun supplente dovrà presentare
la dichiarazione dei redditi e, pertanto i singoli CUD dovranno essere utilizzati dagli
interessati per la citata dichiarazione.
La nuova procedura di liquidazione sarà presente nel sistema informativo
"SISSI" (Sistema Integrato Segreterie Scolastiche Italiane) nei tempi utili. Ad
ogni buon fine, per una migliore comprensione del contenuto della presente circolare si
riportano in allegato alcuni esempi di liquidazione
delle competenze spettanti al supplente saltuario alla fine di ogni singolo rapporto di
lavoro, elaborati alla luce della nuova procedura, che si ricorda dovrà essere adottata
sulle competenze relative allesercizio finanziario 2000.
La presente circolare è stata concordata con i Ministero del Tesoro, bilancio e
programmazione economica (I.G.O.P. - nota n.138904 del 1°/10/1999), con il Ministero
delle Finanze (Dipartimento Entrate - nota n.74017 del 29.09.99) e con le OO.SS - Scuola
ammesse alla contrattazione integrativa nazionale.
IL MINISTRO
Berlinguer
TABELLA A
ALIQUOTA IRPEF E DETRAZIONI CON PROIEZIONE SU NOVE
MESI
Aliquota IRPEF con proiezione della base
imponibile sui 9 mesi:
| Imponibile mensile da (1) |
Imponibile mensile a (2) |
Ritenuta fissa (3) |
Aliquota su parte eccedente imp. 1 |
| 0 |
1.666.666 |
0 |
18,5% |
| 1.666.667 |
3.333.333 |
308.333 |
26,5% |
| 3.333.334 |
6.666.666 |
750.000 |
33,5% |
Detrazioni per lavoro
dipendente, con proiezione degli importi lordi su 9 mesi:
| Imponibile mensile da |
Imponibile mensile a |
Detrazione spettante per giorno lavorato |
| 0 |
1.011.111 |
4.602 |
| 1.011.112 |
1.033.333 |
4.383 |
| 1.033.334 |
1.666.666 |
4.109 |
| 1.666.667 |
1.700.000 |
3.698 |
| 1.700.001 |
1.733.333 |
3.424 |
| 1.733.334 |
1.766.666 |
3.150 |
| 1.766.667 |
3.333.333 |
2.876 |
Detrazioni per carichi di
famiglia con proiezione degli importi su 9 mesi:
| Imponibile mensile da |
Imponibile mensile a |
coniuge a carico |
Detrazione mensile con coniuge a car. |
Detrazione mensile senza coniuge a car. |
Detrazione mensile senza coniuge |
| 0 |
3.333.333 |
coniuge |
117.506 |
|
|
| " |
" |
1 pers.a car. |
37.333 |
18.667 |
117.506 |
| " |
" |
2 pers.a car. |
74.666 |
37.333 |
154.840 |
| " |
" |
3 pers.a car. |
112.000 |
56.000 |
192.172 |
| " |
" |
4 pers.a car. |
149.333 |
74.666 |
229.505 |
| " |
" |
5 pers.a car. |
186.666 |
93.333 |
266.840 |
| " |
" |
ogni altra. |
37.333 |
18.667 |
37.333 |
| 3.333.333 |
6.666.666 |
coniuge |
106.839 |
|
|
| " |
" |
1 pers.a car. |
37.333 |
18.667 |
106.839 |
| " |
" |
2 pers.a car. |
74.666 |
37.333 |
144.172 |
| " |
" |
3 pers.a car. |
112.000 |
56.000 |
181.505 |
| " |
" |
4 pers.a car. |
149.333 |
74.666 |
218. 838 |
| " |
" |
5 pers.a car. |
186.666 |
93.333 |
256.171 |
| " |
" |
ogni altra. |
37.333 |
18.667 |
37.333 |
|