In relazione alle controversie cui ha dato origine la nota prot. n. 6341 del 17 settembre
1998 si forniscono, in merito all'applicazione dell'art. 7 della Legge 10 dicembre 1997,
n. 425, i seguenti chiarimenti che sostituiscono integralmente quelli comunicati con la
predetta nota.
Gli esami di idoneità nelle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono disciplinati
dal D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e, in parte, in via transitoria, dall'art. 7 della Legge
10 dicembre 1997, n. 425.
Nei confronti deglì studenti frequentanti le predette scuole continua a trovare
applicazione il disposto dell'art. 192, comma 6, del D. Lgs. n. 297/94.
I candidati esterni in relazione alla disciplina contenuta nell'art. 7 della legge n.
425/97, possono sostenere l'esame dì idoneità nelle scuole legalmente riconosciute o
pareggiate:
- Per la classe immediatamente successiva a quella cui dà
accesso la licenza, la promozione o l'idoneità posseduta;
- Per la classe immediatamente superiore a quella successiva
alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione di cui siano in possesso,
anche se di diverso ordine e tipo.
Si provvederà a far conoscere, con
urgenza il contenuto della presente alle scuole statali, legalmente riconosciute,
pareggiate, meramente private, operanti nel territorio di competenza.
IL DIRETTORE GENERALE
(Mario G. DUTTO) |