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| Circolare
Ministeriale n. 27 del 8 Febbraio 1999 Prot. n. D8/371/D4 |
Area CONTABILITA' |
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Com'è noto, con la circolare n. 474 del 4 dicembre 1998, la scrivente ha fornito chiarimenti circa l'inammissibilità della corresponsione al personale appartenente al comparto scuola, comandato presso codesti istituti, di compensi per lavoro straordinario al di là di quelli legati alle prestazioni aggiuntive oggetto dell'apposita contrattazione decentrata prevista dall'art. 71 del relativo Contratto collettivo nazionale di lavoro. Il restante personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione Centrale e Periferica di questo Ministero, anch'esso comandato presso codesti Enti, ha, invece, titolo a percepire il compenso per lavoro straordinario a norma del proprio Contratto collettivo di comparto. Tuttavia, il Gabinetto dell'on.le Ministro ha precisato, rispondendo ad alcuni quesiti posti da Provveditori agli Studi, che le istituzioni scolastiche possono utilizzare i finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti deliberati per l'attuazione dell'autonomia scolastica, derivanti dall'applicazione della legge 18/12/1997, n. 440, anche per la corresponsione dei compensi accessori al personale così come previsto dalla lettera circolare ministeriale del 19 maggio 1998, n. 27814/BL. Si è posta, pertanto, la problematica se anche codesti Enti possano remunerare, con i finanziamenti di cui al fondo istituito dalla legge sopracitata, assegnati per la realizzazione del progetto nazionale di monitoraggio della sperimentazione dell'autonomia scolastica, il personale della scuola (docente, direttivo e ATA) e quello amministrativo dei ruoli ministeriali, che presta servizio in posizione di comando, utilizzato al predetto fine. Al riguardo, il Gabinetto dell'on.le Ministro, appositamente interpellato, si è espresso favorevolmente per l'erogazione di detti compensi al personale in questione, in quanto connessi allo svolgimento di attività aggiuntive finalizzate alla realizzazione di progetti di cui alla legge 440/97 più volte citata. A tal fine codesti Enti dovranno, nel deliberare l'attività necessaria per la realizzazione del progetto, che dovrà essere prestata dal personale in aggiunta all'orario obbligatorio di servizio e debitamente documentata, verificare la compatibilità finanziaria tra la spesa programmata per l'impegno lavorativo e lo stanziamento disponibile. Naturalmente per quanto concerne la misura di detti compensi codesti Enti fanno riferimento a quelle indicate nelle apposite Tabelle allegate al C.C.N.L. del comparto scuola per il personale scolastico e a quelle attualmente vigenti per la corresponsione del lavoro straordinario al personale amministrativo appartenente al comparto Ministeri. Nel caso in cui sia indispensabile utilizzare specifiche professionalità non rinvenibili tra il personale di cui trattasi, codesti Enti potranno fare ricorso alla collaborazione di esperti esterni, mediante stipula di apposito contratto d'opera, motivando adeguatamente la necessità del ricorso a detta particolare professionalità nei casi in cui il compenso stabilito nel Contratto stesso sia superiore alle misure previste dalle disposizioni ministeriali per il personale di cui trattasi. Il Collegio dei revisori dei conti, cui la presente è indirizzata per conoscenza, vorrà verificare la regolarità della documentazione relativa alle prestazioni di lavoro del personale comandato e coinvolto nel progetto per la congruità dei compensi erogati per le stesse finalità agli esperti esterni. |
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