Oggetto: Legge 3.5.1999, n. 124
- art. 8 - Trasferimento del personale ATA degli Enti Locali allo Stato
Con la nota n. 41013 in
data 3/8/1999 è stato trasmesso ai Provveditori agli Studi il D.M. 23/7/1999,
n.184 (NdR - Link al sito MPI), concernente il trasferimento di
personale e funzioni A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato.
Si informano i Provveditori agli Studi che, in data 9 dicembre 1999, la Corte dei Conti,
Sezione per il Controllo degli Atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, ha
ammesso a registrazione il citato decreto n. 184
(NdR - Link al sito MPI).
Con precedenti CC.MM. sono state fornite una serie di chiarimenti e istruzioni utili a
predisporre tutti gli atti occorrenti ad effettuare il trasferimento di personale e
funzioni A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato.
Premesso quanto sopra si forniscono, ora, le seguenti, ulteriori indicazioni finalizzate a
dare integrale applicazione alle disposizioni contenute nella norma indicata in oggetto
secondo le modalità e criteri indicati nel predetto decreto n.184
(NdR - Link al sito MPI).
A- PERSONALE DI RUOLO
Come già in precedenti occasioni preannunciato ai Provveditori agli Studi, dal 15
dicembre prossimo saranno disponibili in linea:
- a) gli schemi di decreto collettivo, per la firma da
parte degli stessi Provveditori agli Studi, contenenti, per ciascuna provincia, l'elenco
ricognitivo del personale ATA, degli I.T.P. e assistenti di cattedra, aventi titolo, ai
sensi della legge indicata in oggetto, al trasferimento dagli Enti Locali allo Stato.
L'individuazione del personale interessato, della relativa sede di assegnazione e della
retribuzione da attribuire dal 1° gennaio 2000 è avvenuta sulla base dei risultati della
rilevazione avviata con C.M.
n. 192 (NdR - Link al sito MPI), in data 03/08/1999 e verificata ai
sensi della C.M. n. 245, in data 15/10/1999.
E' di tutta evidenza che, dal momento dell'avvio della rilevazione e sino al 31 dicembre
1999, potrebbero essere intervenute o intervenire variazioni(collocamenti a riposo,
dimissioni, decessi, mancata individuazione di aventi titolo)con la conseguente necessità
di disporre le necessarie variazioni all'elenco del personale da trasferire.
Per le esigenze dell'automazione si precisa che il decreto collettivo di cui sopra non
può essere sostituito, mentre le relative variazioni dovranno essere disposte con singoli
decreti individuali)di variazione, di inserimento o di cancellazione)che il SIMPI fornirà
direttamente ai Provveditori agli Studi non appena immessi i dati relativi a ciascun
soggetto di variazione.
Come già precisato con la citata C.M. n. 245 in data
15/10/1999, per il personale rilevato entro la data del 12 ottobre 1999 si è provveduto a
trasmettere i dati al sistema informativo del Ministero del Tesoro, che ne recepirà le
eventuali correzioni -a cura dello scrivente - e attiverà le relative partite di spesa
presso le Direzioni provinciali del Tesoro, cui i Provveditori agli Studi invieranno il
decreto collettivo firmato.
Per gli anzidetti motivi, quindi, il decreto collettivo di cui sopra non comprende il
personale inserito successivamente alla data predetta e per il quale, con le modalità
indicate sopra, dovrà essere emesso il decreto individuale di trasferimento di cui alla
lettera b).
- b) unitamente al decreto collettivo, i decreti
individuali relativi al personale rilevato successivamente alla data del 12 ottobre 1999;
per i quali i Provveditori agli Studi effettueranno le verifiche finali, analogamente a
quanto previsto per il decreto collettivo, provvedendo, ove occorra, alla necessaria
sostituzione o modifica utilizzando l'apposita funzione a terminale.
- c) elenco del personale che è stato rilevato come
non trasferibile, per ogni opportuna verifica da parte dei Provveditori agli Studi.
- d) elenco del personale trasferito, elencato per
comune e per scuola, per consentire ai Provveditori agli Studi una complessiva visione
dell'operazione dei trasferimenti di personale.
B-PERSONALE NON DI RUOLO
Fermo quanto già precisato, sia nel D.I. n.184/1999
(NdR - Link al sito MPI) che nella C.M. n. 245/1999,
in ordine alla proroga di "supplenze" conferite dagli Enti Locali, nonché alla
utilizzazione delle eventuali graduatorie dagli stessi Enti precedentemente utilizzate, si
forniscono, a parziale rettifica dei chiarimenti già indicati nella citata C.M. n. 245, le seguenti precisazioni.
Per l'eventualità che i Provveditori agli Studi, o i capi di istituto (nel rispetto delle
competenze indicate nella O.M. 21/2/1994, n. 59 e successive integrazioni e
modificazioni), in assenza di nomine da prorogare o di graduatorie degli Enti locali da
recepire, debbano procedere al conferimento di supplenze, non essendo per l'anno
scolastico in corso (1999/2000) intervenuta la formulazione di organici di tutti gli
istituti e scuole, ormai di competenza statale, effettueranno le nomine occorrenti per le
scuole e istituti già di competenza degli Enti Locali, accedendo alle liste del
collocamento e nei soli limiti numerici del personale che avrebbe dovuto essere garantito
dagli Enti Locali.
Ai fini della individuazione della competenza a nominare, la disponibilità dei posti
verrà considerata con riferimento all'inizio dell'anno scolastico 1999/2000, a
prescindere dal fatto che fino al 31/12/1999 permane la competenza degli Enti Locali.
Limitatamente a tali nomine i Provveditori agli Studi cureranno che venga applicata la
riserva dei posti di cui all'art.16 della legge 28/2/1987, n. 56, così come integrato
dall'art. 45 della legge 17/5/1999, n. 144 secondo le indicazioni contenute nella
circolare del Ministero del Lavoro n.61/1999, richiamata nella circolare di questo
Ministero n.262/1999.
Restano ferme, per gli istituti e scuole già di "competenza" statale, le
disposizioni finora applicate.
C-CONTRATTI APPALTO O CONSEGUENTI ALLA
STABILIZZAZIONE DI PROGETTI LSU/LPU
Come già indicato nella citata C.M. n. 245, i Provveditori
agli Studi cureranno, con la sollecitudine che il caso richiede, la individuazione della
parte dei contratti, che riguarda funzioni ATA, nella quale subentrare direttamente sia
pure articolata istituto per istituto.
A tal fine, unitamente ai decreti di cui al precedente punto A) saranno disponibili in
linea:
- - l'elenco dei contratti ,con l'indicazione delle
prestazioni orarie fornite, nonché del numero di operatori impiegati, per agevolare
l'individuazione dei requisiti e delle parti di contratto in cui subentrare. I
Provveditori agli Studi, analogamente a quanto indicato per il personale di ruolo,
potranno individuare eventuali contratti non tempestivamente censiti nel corso della
rilevazione e, alla luce dei chiarimenti a suo tempo forniti, individueranno le parti che,
in quanto corrispondenti a funzioni A.T.A. e, come tali, rientranti nella competenza
statale, comportano il subentro in luogo dell'Ente Locale che li ha attivati.
- - l'elenco dei progetti LSU che, in quanto non ancora
stabilizzati, non comportano possibilità di subentro, ma che in attesa di stabilizzazione
possono, tuttavia, proseguire a cura dell'Ente che li ha attivati. Quanto prima verranno
fornite indicazioni per la copertura finanziaria degli oneri relativi.
D-FUNZIONI MISTE-CONVENZIONI
Da più parti è stata sollevata la preoccupazione di gravi disservizi a seguito del
trasferimento di personale che, per conto degli Enti locali di provenienza, svolgeva e
svolge fino al 31/12/1999, funzioni "miste", parte delle quali restano nella
competenza degli Enti predetti. Tali preoccupazioni sono state espresse con particolare
riferimento allo scodellamento dei cibi nelle mense, al servizio di custodia degli edifici
scolastici, nonché ad altre attività rientranti nell'assistenza scolastica in genere.
Si premette che il cosiddetto "scodellamento", effettuato dal personale
trasferito, continuerà ad essere svolto dal personale medesimo ai sensi dell'art.7 del D.I. 23 luglio
1999, n. 184 (NdR - Link al sito MPI) più volte citato.
Al fine di garantire dal I° gennaio 2000 la massima continuità al servizio già
attivato, si prospetta l'opportunità che, mediante apposite convenzioni, fra le scuole
interessate e l'ente locale e con il consenso del personale trasferito, lo stesso
personale continui a svolgere anche quei compiti che permangono, quale assistenza
scolastica, nella competenza dell'ente locale.
Nelle convenzioni medesime verrà indicato anche il corrispettivo di tale servizio che
l'Ente Locale verserà all'istituzione scolastica, la quale lo introiterà nel relativo
fondo, per la corresponsione del compenso per le funzioni aggiuntive secondo le modalità
e termini previsti dai contratti integrativo e decentrato.
Va, infatti considerato al riguardo, come in precedenza chiarito e come, peraltro,
previsto nel decreto del Ministro dell'Interno emanato ai sensi del V° comma dell'art.8
più volte citato, che corrispondentemente al servizio che rimane a carico dell'Ente
locale non viene proporzionalmente ridotto il trasferimento statale all'Ente stesso; il
quale, quindi, conserva le risorse per assicurare il servizio di sua competenza.
IL MINISTRO |