Si informa che il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con
circolare n. 83 del 23.12.98 (pubblicata sulla G.U. del 2.1.99, n. 1) ha diramato le
istruzioni relative all'applicazione dei decreto 1.9.98, n. 352 con cui è stata
regolamentata la liquidazione delle spese in oggetto.
Nella considerazione che dette istruzioni regolano in modo compiuto la materia in
argomento, confermando in parte anche le indicazioni fornite dallo scrivente nello scorso
anno con la circolare n. 17 del 19.1.98, si evidenzia che i criteri finora seguiti, in
conseguenza delle novità intervenute, vanno modificati come segue:
- il cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi non va
più effettuato fino al 31.12.94 (come stabilito con lettera circolare n. 5393 del
13.7.95) ma deve essere applicato soltanto fino al mese di dicembre 1990 (ultimo Indice
ISTAT quindi, da tenere in considerazione, è quello riferito a tale mese);
- gli interessi legali non vanno più calcolati sulle somme
nette rivalutate, ma applicati semplicemente sulle somme nette spettatiti secondo i saggi
legali in vigore come precisato nella citata circolare;
- le somme dovute a titolo di rivalutazione (calcolate
secondo i nuovi criteri fino al mese di dicembre 1990) non vanno più a loro volta
rivalutate;
- gli interessi su cui applicare l'aliquota massima
troveranno la loro indicazione soltanto se liquidati nel corso del medesimo anno in cui
viene effettuato il pagamento del credito principale, stante il divieto di anatocismo
stabilito al sensi dell'art. 3 - comma 2 - del citato decreto n. 352/98.
In proposito si segnala che con decorrenza 1.1.99 il
saggio degli interessi legali, con decreto 10.12.98 del Ministero del Tesoro del Bilancio
e della Programmazione Economica è stato ridotto al 2,5%.
In considerazione di quanto sopra si dà assicurazione che la relativa procedura
informatizzata, già in via di aggiornamento, sarà a disposizione degli uffici in
indirizzo entro breve termine.
Tenuto conto che per effetto delle disposizioni contenute nel suddetto regolamento la
liquidazione degli oneri in questione, non più condizionata all'esecuzione di sentenze,
si manifesterà in modo più generalizzato, si dispone che dall'1.3.99, a rettifica di quanto
contenuto nella circolare n. 283 del 28.4.97, gli uffici scolastici periferici, oltre
alle competenze già stabilite, dovranno provvedere alla liquidazione delle spese per
rivalutazione monetaria ed interessi riguardanti anche il personale amministrativo in
servizio presso gli uffici periferici ivi compreso quello dirigenziale.
Si è ritenuto indispensabile adottare tale ulteriore decentramento non solo per le
motivazioni di cui sopra , ma soprattutto al fine di assicurare una maggiore economicità
ed efficacia nel disimpegno delle operazioni di liquidazione dei predetti oneri, data
l'obiettiva constatazione di poter reperire con immediatezza dati e documenti occorrenti
per la definizione delle relative pratiche a livello locale.
Pertanto, questo ufficio, in considerazione di quanto sopra stabilito. provvederà
esclusivamente alla definizione delle sole pratiche pervenute entro tale termine. Di
conseguenza il personale in servizio presso gli uffici scolastici periferici interessato
alla liquidazione degli oneri in argomento, ove non sia stato soddisfatto con
provvedimento d'ufficio, potrà indirizzare l'eventuale domanda all'ufficio periferico
competente.
Si coglie l'occasione per segnalare che ai sensi dell'art. 26 - comma 4 - della L.
23.1298, n. 448 gli emolumenti arretrati corrisposti ai sensi dell'art. 4 - comma 8 della
L. n. 312/80 non danno luogo ad interessi e rivalutazione monetaria. Pertanto, per motivi
di opportunità, tutte le istanze inoltrate allo scrivente da parte dei personale degli
uffici periferici, volte alla corresponsione della rivalutazione monetaria. Pertanto, per
motivi di opportunità, tutte le istanze inoltrate allo scrivente da parte del personale
degli uffici periferici, volte alla corresponsione della rivalutazione monetaria ed
interessi legali su detti arretrati, saranno in tempi brevi restituite a codesti uffici.
Si evidenzia infine che, sia l'art. 4 - V comma del citato decreto n. 352/98 che la
suddetta circolare n. 83 dei Ministero del Tesoro contengono sostanziali novità circa la
competenza alla liquidazione della rivalutazione monetaria ed interessi legali sugli
arretrati di pensione, competenza che dall'1.1.99 deve far capo all'INPDAP.
In proposito si è in attesa dell'emanazione di disposizioni da parte di detto Ente in
ordine alle modalità del passaggio di detta competenza soprattutto per la definizione
delle numerose pratiche già istruite sia da parte di questa Amministrazione Centrale che
dai Provveditorati agli Studi riguardanti la liquidazione, in esecuzione di sentenze della
Corte dei Conti, della rivalutazione monetaria ed interessi legali su ratei di pensione
corrisposti, principalmente, in applicazione di sentenze della Corte Costituzionale (es.
n. 504/88 e 439/94) e dell'art. 7 del D.P.R. n. 345/93.
Ad ogni buon conto, fino a quando l'INPDAP non farà conoscere le proprie indicazioni, in
adesione al parere espresso in merito dal Ministero dei Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-IGF), si
continuerà ad operare sulla base delle procedure in atto, attesa l'esigenza di non
ritardare le aspettative dei creditori. |