Oggetto: Legge 3.5.1999,
n. 124 - art. 8 - Trasferimento di personale e funzioni ATA dagli Enti Locali allo Stato
Come noto, dal I°
gennaio 2000 verranno trasferiti dagli Enti Locali allo Stato il personale
ATA di ruolo nonché i contratti con i quali le medesime funzioni ATA sono
state assicurate alle scuole statali cui erano tenuti a provvedere gli
Enti predetti.
L'individuazione del personale di ruolo, nonché dei contratti è stata
effettuata con riferimento alla data di entrata in vigore della legge e
cioè al 25 maggio 1999.
Nell'imminenza del trasferimento in parola si richiama l'attenzione delle
SS.LL. sulla urgenza di procedere agli adempimenti di competenza onde
realizzare il trasferimento medesimo alla scadenza programmata.
A tal fine si richiamano, in modo sintetico, alcuni adempimenti da portare
a termine nei prossimi giorni.
A)Personale di ruolo.
Con precedenti circolari sono state già fornite le indicazioni necessarie
per la individuazione degli aventi titolo e per assicurare la relativa
retribuzione attivando automaticamente le relative partite di spesa fissa
presso le competenti Direzioni Provinciali del Tesoro.
Per la eventualità che a causa del ritardo nella trasmissione dei dati o
altra causa imprevista, permangano casi di personale che trasferito allo
Stato non possa tempestivamente percepire la relativa retribuzione per il
mese di gennaio 2000, si prospetta l'opportunità, come peraltro già
avvenuto in alcune realtà territoriali, di pervenire ad apposite
convenzioni in base alle quali gli Enti locali interessati continuino per
un periodo limitato a retribuire il personale in questione, salvo
successivo rimorso da parte dello Stato.
A seguito delle intese intervenute con il Dipartimento per la Funzione
Pubblica e gli altri Ministeri con i quali, di concerto, è stato emanato
il D.I.
23.7.1999 n. 184 (NdR - Link al sito MPI), nella attesa di
concludere la contrattazione di cui all'art. 3 del medesimo decreto n.184,
al personale trasferito verrà corrisposto a titolo provvisorio, salvi
successivi conguagli, il trattamento accessorio in godimento presso l'ente
locale e nella entità dichiarata dall'Ente stesso per il 1999, detratto
l'accessorio fisso ex CCNL-Scuola (26/5/1999) che viene attribuito
direttamente dalle Direzioni Provinciali del Tesoro.
I relativi fondi verranno accreditati sul fondo dell'istituto che
provvederà alla relativa liquidazione in ratei mensili .
Si fa riserva di inviare l'elenco nominativo, con l'indicazione della
retribuzione accessoria dichiarata, per ciascun interessato, dall'Ente di
appartenenza e sulla quale verrà effettuata la compensazione di cui
sopra.
Per la massima conoscenza, da parte degli Enti e soggetti interessati; dei
provvedimenti di trasferimento adottati, le SS.LL. cureranno l'invio dei
seguenti atti agli uffici a fianco di ciascuno indicati:
- stralcio del decreto collettivo e i
decreti individuali alle scuole interessate perché provvedano a
notificare il trasferimento al personale interessato;
- stralcio del decreto collettivo e i
decreti individuali , per quanto di loro interesse, alla
Amministrazione provinciale e a quella del comunale del capoluogo;
Le scuole aventi sede
diversa dal comune capoluogo provvederanno a trasmettere lo stralcio del
decreto collettivo e gli eventuali decreti individuali alle
amministrazioni comunali interessate.
B)Personale non di ruolo.
Nel ribadire quanto già fatto chiarito con le precedenti circolari, si fa
presente, in relazione a taluni quesiti pervenuti che:
- nei casi in cui l'Ente locale, per effetto di procedure concorsuali,
attivate prima del 25/5/1999, proceda a nomina di personale di ruolo su
posti ove aveva, nel frattempo, nominato personale temporaneo che,
conseguentemente, cessa dalla nomina, tale ultimo potrà, ai sensi
dell'art.4 del D.I.
23/7/1999, n. 184 (NdR - Link al sito MPI), essere destinatario
della proroga di nomina limitatamente ad altre scuole o istituti già di
"competenza" dell'Ente Locale.
Il riferimento, contenuto nella C.M. 297 in
data 10/12/1999, agli uffici del collocamento, ai fini del conferimento di
nomine temporanee per le scuole e istituti già di competenza degli Enti
Locali, non può che essere limitato ai "livelli" di cui
all'art. 16 della legge 28/2/1987 n. 56.
Conclusivamente, per gli istituti già di " competenza " degli
Enti Locali (per i quali non è stato ancora determinato il relativo
organico) le SS.LL., limitatamente al corrente anno scolastico 1999-2000,
procederanno, alle nomine a tempo determinato di personale ATA,
nell'ordine, prima mediante conferma del personale a tempo determinato
nominato dagli Enti stessi, successivamente, nei limiti dell'art.16 della
legge n.56/1987, a nomine sulla base delle liste del collocamento, poi con
le modalità previste per le scuole e gli istituti già di competenza
statale. Ai fini della conferma delle nomine di cui sopra, non assume
rilevanza l'eventuale interruzione dei relativi contratti correlata alla
prossima interruzione della attività didattica nel periodo festivo.
Si precisa, infine, con riferimento a numerose diffide finalizzate alla
applicazione della riserva del 30% ( art.45
della legge 17/5/1999, n. 144) (NdR - Link al sito MPI) per le
nomine di personale ATA a tempo indeterminato, che la riserva medesima va
applicata per il reclutamento da effettuare mediante gli uffici del
collocamento, che, per le scuole statali, salva la deroga temporanea di
cui sopra, è subordinato all'esaurimento delle "graduatorie
permanenti".
C)Contratti appalto e contratti conseguenti alla stabilizzazione dei
progetti LSU/LPU
Nell'attesa che, in sede di assestamento di bilancio, vengano trasferiti
sui capitoli di spesa di questo Ministero le integrali coperture
finanziarie occorrenti, così come previsto dal 5° comma dell'art .8
della legge 3/5/1999, n. 124, il Ministero del
Tesoro e quello dell'Interno provvederanno, a titolo di anticipazione, a
trasferire la parte delle risorse occorrenti al pagamento dei canoni
contrattuali occorrenti fino al mese di marzo 2000.
Premesso che le SS.LL., nei limiti appresso indicati, subentreranno nei
contratti per la sola parte relativa a funzioni ATA e con l'osservanza
puntuale dei criteri di individuazione già in precedenza richiamati, le
SS.LL. stesse faranno pervenire, le seguenti indicazioni relative ai
contratti, ivi compresi quelli conseguenti alla stabilizzazione di
progetti LSU/LPU:
- entità del finanziamento annuo
occorrente;
- numero dei contratti nei quali è
stato effettuato il subentro;
- numero di scuole cui si riferisce
ciascun contratto.
- data in cui ciascun contratto è stato
attivato dall'Ente Locale;
- scadenza indicata in ciascun contratto
all'atto della stipula da parte dell'Ente stesso .
- canone contrattuale corrisposto per il
1999 dall'Ente Locale
A tal fine verrà quanto
prima attivata apposita funzione per la trasmissione, via terminale, dei
dati predetti.
In relazione, inoltre, a talune incertezze ancora riscontrate si ribadisce
, per quanto concerne i progetti LSU/LPU, che non è previsto il loro
trasferimento allo Stato. E' previsto, invece, il subentro nei contratti o
convenzioni conseguenti alla stabilizzazione dei progetti medesimi.
E' stato anche segnalato che, in varie realtà locali, si sta procedendo,
a ridosso della chiusura dell'esercizio finanziario 1999, alla
stabilizzazione di molti progetti LSU/LPU, con la conseguenza che i
relativi contratti di stabilizzazione non trovano ,o la trovano solo in
termini assai modesti ,copertura finanziaria mediante riduzione dei
trasferimenti statali agli Enti Locali.
Analoga situazione, anche se in termini numerici più modesti, si
riscontra per i contratti, accesi nel corso del 1999, ad anno avanzato,
con conseguente copertura di spesa solo parziale.
Considerati i limiti - come sopra indicati - della copertura finanziaria
finora assicurata , e fatte salve successive indicazioni, le SS.LL., nel
subentro nei contratti di cui sopra( ivi compresi quelli conseguenti alla
stabilizzazione dei progetti LSU/LPU), assumeranno l'impegno contrattuale
per un numero di mesi esattamente corrispondente ai mesi di contratto per
i quali l'Ente Locale ha sostenuto la spesa nel corso del 1999.
In relazione, infine, a talune incertezze manifestate relativamente al
riferimento ai CCNL nazionale e decentrato ,contenuto nella C.M.
n. 297 in data 10/12/1999, per la stipula delle convenzioni
finalizzate a garantire continuità di servizio nei casi in cui il
personale svolgeva funzioni "miste" si richiama l'art.5 del CCNL
sottoscritto il 26/5/1999.
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL su quanto precisato
nellaC.M. n. 245 in
data 15/10/1999, in ordine ai criteri e ai limiti di individuazione dei
contratti, o parti di essi, cui subentrare, nonché sulla assoluta
esigenza che essi si riferiscano a funzioni ATA individuate, con le
medesime modalità e alla data prevista relative al personale di ruolo.
Si ribadisce, inoltre, che i progetti LSU/LPU non stabilizzati, secondo
quanto precisato nell'art.9 del D.I.
n. 184/1999 (NdR - Link al sito MPI), possono continuare a
svolgersi nelle medesime scuole a cura dell'Ente che li ha attivati
,secondo le relative disposizioni della Amministrazione statale
competente.
Si fa presente, infine, che le spese di cui sopra non sono soggette alle
disposizioni sui flussi di cassa (L. n. 448/1998), atteso che la legge
3/5/1999, n. 124, relativa alla totale attribuzione alla competenza
statale del personale e funzioni ATA per le scuole statali, è entrata in
vigore successivamente alle disposizioni concernenti i medesimi flussi di
cassa.
IL MINISTRO
F.to Berlinguer |