Come è noto, l'Ordinanza Ministeriale n. 38 dell'11 Febbraio 1999,
all'art. 4 fornisce istruzioni e indicazioni operative per i casi in cui le domande di
partecipazione agli esami di stato presentate dai candidati esterni risultino in eccesso
rispetto alla ricettività dell'Istituto, quale definita nel comma 10 del medesimo
articolo 4.
Viene, tuttavia, segnalato che, rispettivamente agli indirizzi di studio a scarsissima
diffusione sul territorio nazionale, (per esempio, dirigente di comunità dell'istruzione
tecnica e assistente di comunità infantile ad esaurimento dell'istruzione professionale),
pur in costanza della normativa sopra richiamata, permangono notevoli difficoltà per la
collocazione e la gestione sostenibile e ordinata dei candidati esterni in funzione dello
svolgimento delle operazioni e degli adempimenti legati agli esami (assegnazione alle
classi effettuazione agli esami preliminari ecc.), a causa del numero assai rilevanti
degli stessi specialmente in talune aree geografiche.
Ciò premesso e al fine di dare risposte adeguate ai problemi suaccennati, si forniscono
le seguenti, ulteriori istruzioni e indicazioni alle quali le SS. LL. vorranno attenersi
ove non abbiano individuato altre soluzioni praticabili nell'ambito delle opportunità
previste dalla citata O.M. n. 38.
Resta fermo, comunque, che i candidati esterni di cui trattasi devono continuare a
rimanere assegnati alla classe dell'istituto in cui esiste il corso di studi per il quale
hanno chiesto di sostenere l'esame, per i necessari riferimenti e i collegamenti
all'attività didattica della classe stessa e, in particolare, al documento del consiglio
di classe.
Ciò posto e nella considerazione che va, comunque assicurato, un regolare e ordinario
svolgimento degli esami, si ritiene di dover precisare che l'indicazione di cui all'art.
4, comma 12 della citata ordinanza n. 38 va intesa nell'ottica di una interpretazione
estensiva, nel senso che, per la formazione delle commissioni degli esami preliminari e
per la designazione dei commissari interni nelle commissioni degli esami di Stato, si può
fare ricorso anche al personale in servizio presso istituti dello stesso tipo nei quali
non esista in corpo di studi prescelto, anche se insistenti in altra provincia.
Gli istituti dello stesso tipo anche nell'ambito di altra provincia, cui fare riferimento
e nei quali poter reperire il personale in possesso delle competenze necessarie ai fini di
cui sopra, sono, relativamente agli indirizzi sopra menzionati, rispettivamente gli
istituti tecnici delle attività sociali e gli istituti professionali con il corso tecnico
dei servizi sociali.
Le modalità organizzative e operative da seguire sono le seguenti:
- I candidati esterni in eccesso rispetto alla ricettività
dell'istituto al quale sono state prodotte le domande, sono ridistribuiti tra gli istituti
dello steso tipo. A tal fine, il provveditore agli studi, al quale sono state rimesse le
domande dei candidati in eccesso, trasmette le domande stesse ad istituti dello stesso
tipo di altre province, previo accordo con i competenti Provveditori agli studi, anche a
prescindere dalla residenza dei candidati medesimi. La trasmissione delle domande deve
avvenire, prioritariamente, per gruppi di candidati tali che, presso l'istituto di nuova
assegnazione possano costituirsi apposite commissioni d'esame (comprendenti, di norma,
come è noto, 35 candidati);
- Le domande già trasmesse dai capi degli istituti
interessati o dai Provveditori agli studi ad altri istituti dello stesso tipo (quali gli
istituti tecnici per le attività sociali con indirizzi diversi da quello di dirigente di
comunità, gli istituti professionali con il corso di tecnico dei servizi sociali) sono
trattenute da tali istituti, se in numero congruo per costituire apposite commissioni
altrimenti sono restituite al Provveditore agli studi di provenienza, il quale,
raggruppate le domande stesse per gruppi come sopra precisato, le ritrasmette agli
istituti dello stesso tipo di altre province;
- Gli istituti che avessero accolto, in prima istanza,
domande di candidati agli esami per indirizzi non esistenti negli istituti medesimi (pur
funzionando in tali istituti indirizzi dello stesso tipo), trattengono le domande stesse
per soli motivi di economicità dell'azione amministrativa, ma comunicano agli istituti
nei quali funziona l'indirizzo prescelto dai candidati, al fine dei successivi
adempimenti, tutti i dati relativi ai candidati stessi;
- L'istituto al quale sono state prodotte le domande
invierà copia del documento del consiglio di classe, immediatamente dopo il 15 maggio,
all'altro o agli altri istituti nei quali i candidati in eccesso siano stati
ridistribuiti;
- Per lo svolgimento degli esami preliminari si seguono i
criteri di cui all'art. 4, comma 12 - quarto alinea; pertanto, i capi degli istituti
destinatari delle domande, a seguito di ridistribuzione, nominano, per la costituzione
delle commissioni degli esami preliminari anche docenti degli istituti stessi o personale
incluso nelle graduatorie degli aspiranti a supplenza;
- I commissari interni alle commissioni d'esame sono
designati secondo i criteri di cui al medesimo art. 4, comma 12, terzo alinea; pertanto, i
capi degli istituti cui le domande perverranno a seguito di ridistribuzione, designeranno
docenti degli istituti stessi o personale incluso nelle graduatorie degli aspiranti, a
supplenza;
- L'istruttoria delle domande dei candidati, la fornitura di
eventuali informazioni di carattere tecnico-didattico ai medesimi (fino alla trasmissione
delle domande in eccesso agli istituti presso i quali sosterranno gli esami), nonché il
rilascio della certificazione scolastica, rimangono di competenza dell'Istituto al quale
sono state prodotte inizialmente le domande stesse.
Le indicazioni di cui alla presente circolare e all'O.M. n. 38 dell'11/2/1999 si applicano, per quanto compatibili,
anche al caso di affluenza di candidati eccedente la ricettività in istituti appartenenti
ad ordine diverso da quelli sopra menzionati. |