Oggetto: Definizione organici e consistenza dotazioni provinciali personale
comparto scuola - anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001 - schema di decreto ministeriale
Si trasmette, in allegato, lo schema del decreto ministeriale, da
inviare, tramite il Ministro per i rapporti con il Parlamento, alle competenti commissioni
parlamentari per il previsto parere, con il quale, ad integrazione delle disposizioni
contenute nel decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, vengono disciplinate le
modalità per listituzione dellorganico funzionale nella scuola materna e
quelle concernenti ulteriori provvedimenti incidenti sulla determinazione degli organici e
delle consistenze delle dotazioni provinciali.
Appare opportuno evidenziare come lodierna formulazione normativa, nellesser
posta in continuità con il succitato decreto, dipenda, sostanzialmente,
dallesigenza di adottare ulteriori interventi necessari per conseguire, seppure in
tempi sfalsati rispetto alla prevista programmazione, la consistenza numerica del
personale in servizio secondo le entità già definite con il decreto interministeriale 24
luglio 1998, n. 330.
Risulta ineludibile, infatti, disciplinare i flussi di spesa relativi al personale in
coerenza con gli obiettivi economici contemplati dallarticolo 40, comma 6, della
legge finanziaria 27 dicembre 1997, n. 449 ed in considerazione, peraltro,
dellattività di monitoraggio che gli organi di controllo, sia a livello centrale
che periferico, si apprestano ad effettuare per la verifica della corrispondenza dei
risultati conseguiti e da conseguire.
Le disposizioni contenute nel testo allegato, fatte salve le eventuali osservazioni delle
succitate commissioni parlamentari, possono essere applicate dalle SS.LL., ove possibile e
necessario, per la determinazione degli organici di diritto non ancora definiti, ovvero
per ladeguamento degli stessi alle situazioni di fatto del prossimo anno scolastico.
A tal proposito si rappresenta ancora alle SS.LL. medesime, lesigenza, nella fase di
adeguamento dellorganico alla situazione di fatto, di contenere il numero delle
classi e dei posti effettivamente costituiti nei limiti delle dotazioni assegnate a
ciascuna provincia, salvo i casi nei quali siano possibili le previste compensazioni in
ambito provinciale. In tale contesto si richiama la necessità di procedere ad una più
efficace utilizzazione del personale in soprannumero rispetto ai modesti livelli raggiunti
nel corrente anno scolastico, tenuto conto degli indiscutibili effetti positivi che tali
procedure assumono al fine del contenimento delle assunzioni di personale a tempo
determinato o indeterminato.
Si precisa infine che, per quanto concerne le dotazioni organiche dellistruzione
secondaria superiore, eventuali incrementi potranno essere apportati per quel che concerne
lelevamento dellobbligo scolastico. A tal fine le SS.LL. sono pregate di
comunicare a questo ufficio di Gabinetto (a mezzo fax al n° 06/5581139 o email
<gabmin.vcapo.paradisi@istruzione.it>), non appena conclusa la determinazione
dellorganico di diritto, lindicazione del numero delle classi e dei posti di
organico (evidenziando quelli di sostegno) da attivare per effetto della legge 20 gennaio
1999, n.9.

Decreto Ministeriale , n. ____/1999
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE DOTAZIONI ORGANICHE PROVINCIALI
E I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
Visto larticolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n.449,
concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare i
commi 1 e 4 con i quali, al fine del raggiungimento degli obiettivi economici di cui al
successivo comma 6, è stato previsto che il numero dei dipendenti del comparto scuola
deve risultare alla fine dellanno 1999 inferiore del tre per cento rispetto a quello
rilevato alla fine dellanno 1997;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n.331, ed in particolare i titoli III e IV,
con i quali sono state, rispettivamente, disciplinate le modalità per la determinazione
delle dotazioni organiche provinciali del personale della scuola e quelle di sostegno per
lintegrazione degli alunni in situazione di handicap per gli anni scolastici 1998/99
- 1999/2000 e 2000/2001;
Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1998, n.330 concernente la determinazione
della consistenza numerica del personale alle date del 31 dicembre degli anni 1997, 1998 e
1999;
Rilevato che alla data del 31 dicembre 1998 il numero di personale in servizio risulta
superiore rispetto allentità programmata, per la stessa data, con il citato decreto
interministeriale;
Attesa altresì lesigenza di dover procedere alladeguamento delle dotazioni
organiche della scuola materna della regione Sardegna a seguito della trasformazione, in
scuole statali, delle scuole materne dellESMAS, ente soppresso dal 1° giugno 1998,
con la legge 6 ottobre 1998, n.353;
Preso Atto altresì, del crescente e diffuso fenomeno della dismissione del servizio di
scuola materna erogato da enti pubblici e soggetti privati, nonché dellinversione
di tendenza dellandamento demografico rispetto al decremento delle nascite
verificatosi fino al 1995;
Riscontrato che per quanto concerne le province di lAquila, Oristano, Pordenone e
Sassari le dotazioni organiche dei posti di sostegno risultano inferiori rispetto a quelle
derivanti dallapplicazione dei criteri indicati allarticolo 37 del citato
decreto ministeriale 24 luglio 1998, n.331 in quanto la effettiva consistenza del numero
dei posti attivati nellanno scolastico 1997/98 ammonta, rispettivamente per le
quattro province, a 521, 222, 214 e 509 unità;
Rilevato, inoltre che con riferimento alla quantificazione dei posti di sostegno in
ragione di un docente per ogni gruppo di 138 alunni, in talune circoscrizioni provinciali
si rende necessario aggiornare tale consistenza organica sulla base del numero degli
alunni effettivamente iscritti nell'anno scolastico 1998/99;
Tenuto Conto di quanto previsto dallarticolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre
1996, n.662, concernente lapplicazione dellorganico funzionale ai circoli
didattici, e ritenuto pertanto, così come già disposto per la scuola elementare ai sensi
dellarticolo 26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n.331, di dover
disciplinare lattuazione dello stesso organico anche per la scuola materna, al fine
di dare compiuta applicazione alla succitata disposizione di legge;
Riscontrata altresì lesigenza di dover incrementare, per alcune province le
dotazioni organiche della scuola elementare in relazione alle esigenze di funzionamento
delle scuole speciali;
Attesa lesigenza di dover procedere alladeguamento delle dotazioni organiche
della scuola media al fine di corrispondere alle necessità connesse allincremento,
verificatosi in talune province, del numero degli alunni rispetto a quello previsto nel
citato decreto ministeriale 24 luglio 1998, n.331;
Visto altresì il comma 4 dell'articolo 40 della succitata legge 27 dicembre 1997, n.449,
con il quale, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di contenimento del personale
previsto dal comma 1 dello stesso articolo è stata contemplata la revisione dei criteri
di determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della
scuola, ivi compresi gli istituti di educazione;
Rilevato, altresì, che la complessa procedura di revisione dei criteri di
rideterminazione degli organici succitati non può essere definita in tempo utile per
consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico 1999/2000;
Visto larticolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59 concernente lattribuzione
dellautonomia didattica ed organizzativa alle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado, compresi gli istituti educativi e tenuto conto che tale conferimento comporta,
nella generalità delle situazioni, la uniforme attribuzione alle istituzioni scolastiche
di carichi di lavoro amministrativi e gestionali;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297 ed, in particolare, gli articoli 446 e 548, nonché la
tabella n.3, costituente parte integrante dello stesso decreto;
Raffrontate le piante organiche derivanti dallapplicazione dei vigenti parametri ed
individuate quelle per le quali risultano, in atto, funzionalmente applicabili, da una
parte, misure di contenimento per la determinazione degli organici, dall'altra limitati
incrementi della dotazione di personale amministrativo;
Visto il comma 72 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.662 relativo alla
determinazione dell'organico funzionale dei circoli didattici;
Viste le ordinanze ministeriali 22 luglio 1996 n.354 e 22 luglio 1997 n.447 concernenti la
determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n.9 concernente lelevamento dellobbligo di
istruzione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 ed in particolare il titolo IV, capo
III, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed enti locali;
Ravvisata la necessità di procedere alladeguamento delle dotazioni organiche
riportate nelle tabelle allegate allo stesso decreto mediante interventi correttivi da
adottare con riferimento alle peculiarità socio-economiche ed oro-geografiche delle
circoscrizioni provinciali, nonché ai rapporti, per i vari gradi di istruzione, tra
alunni/docenti e alunni/classi, con particolare riguardo alle zone a rischio di
dispersione scolastica e devianza minorile;
Ravvisata altresì lesigenza, per la medesima finalità, di dover procedere alla
revisione parziale dei criteri e dei parametri di determinazione delle piante organiche
del personale educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle
istituzioni scolastiche, ivi comprese le istituzioni educative;
Informate le organizzazioni sindacali ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale
del comparto scuola;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera
dei Deputati, espressi, rispettivamente, nelle sedute dell_____________________ e
dell________________________;
Decreta
Capo I Personale Docente
Articolo 1 (Organico funzionale della scuola materna)
1.1 Il Provveditore agli studi determina lorganico funzionale
per la scuola materna entro il limite dellorganico provinciale previsto
dallallegata tabella C1/99 attribuendo preliminarmente i posti
necessari ad assicurare le condizioni essenziali di funzionamento di tutte le sezioni
comprese nel circolo didattico, in relazione agli elementi di valutazione sottoindicati:
- a) numero dei bambini iscritti;
- b) numero delle sezioni;
- c) durata e articolazione dellorario di funzionamento;
- d) esigenze di sostegno per lintegrazione degli alunni in
situazione di handicap;
1.2 La determinazione dellorganico di cui al comma 1, per
ciascun circolo didattico, è effettuata in base alla somma delle sezioni previste nei
singoli plessi e allorario adottato in ciascuna di esse (due posti per le sezioni
con otto ore giornaliere di funzionamento).
1.3 I posti risultanti disponibili nella dotazione organica provinciale dopo le
operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono distribuiti tra i circoli didattici, ove funzionano
scuole materne, in relazione, prioritariamente, alle esigenze volte a garantire:
- congrue quote di contemporaneità nelle sezioni con orario di
funzionamento superiore alle quaranta ore settimanali, per una proficua attuazione dei
vigenti orientamenti educativi;
- il mantenimento e la diffusione dei processi di innovazione e di
sperimentazione didattica e di realizzazione del processo di autonomia
didattico-organizzativa prevista dallarticolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59;
- la realizzazione di programmi di prevenzione della dispersione
scolastica, nonché di progetti di orientamento e di integrazione dei bambini
extracomunitari.
1.4 Senza pregiudicare la realizzazione delle iniziative e delle
attività indicate al comma 3 e previa attenta ricognizione delle istituzioni scolastiche
funzionanti nella singola provincia, correlata alla considerazione delle caratteristiche
demografiche e orografiche del bacino di utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della
distanza da scuole viciniori e delle vie di comunicazione, nei casi di cessazione del
funzionamento di scuole materne non statali, ovvero di insufficienza delle capacità
ricettive in rapporto alla richiesta dellutenza, con particolare riguardo alle
esigenze connesse allinserimento di bambini portatori di handicap, potranno essere
istituite ulteriori sezioni nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.
1.5 Gli organi di circolo deliberano il criterio di priorità nella valutazione
delle esigenze che non potrà che risultare da una ponderata considerazione delle
effettive e diversificate necessità della singola realtà territoriale, al fine di
realizzare un uso flessibile e mirato delle potenzialità offerte dalla dotazione organica
funzionale.
Articolo 2 (Dotazioni organiche della scuola elementare e media)
2.1 Per le motivazioni espresse in preambolo le dotazioni organiche
della scuola elementare e secondaria di primo grado, nonché le dotazioni provinciali dei
posti di sostegno per lintegrazione degli alunni in situazione di handicap,
riportate nella tabella D2 allegata al decreto ministeriale 24 luglio 1998, n.331, sono
modificate, per gli anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001, secondo le consistenze indicate
nelle annesse tabelle C2/99, C3/99 e D2/99, costituenti parte
integrante del presente provvedimento.
Articolo 3 (Istruzione secondaria di secondo grado)
3.1 Con successivo decreto ministeriale sarà attribuito a
ciascuna circoscrizione provinciale, per lanno scolastico 1999/2000,
leventuale incremento delle dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche
dellistruzione secondaria di secondo grado, una volta verificata la effettiva
consistenza del numero di classi che risulterà necessario attivare, a seguito
dellapplicazione della legge 20 gennaio 1999, n.9 concernente lelevamento
dellobbligo di istruzione.
Articolo 4 (Mobilità intercompartimentale)
4.1 Il Ministero della pubblica istruzione promuoverà, ai sensi
degli articoli 33 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni, appositi accordi con altre amministrazioni pubbliche e con le
organizzazioni sindacali, sulla mobilità intercompartimentale del personale utilizzato
permanentemente in altri compiti o collocato fuori ruolo; sarà altresì incentivato e
sostenuto, previa contrattazione integrativa nazionale con le organizzazioni sindacali, il
reimpiego qualificato, nellambito del medesimo comparto, del personale della scuola
appartenente a ruoli, classi di concorso o profili professionali con situazioni di esubero
consolidate.
Capo II Personale Educativo
Articolo 5 (Dotazione organici dei convitti ed educandati)
5.1 Per il raggiungimento delle finalità indicate in preambolo,
dallanno scolastico 1999/2000 i posti dei ruoli provinciali delle istitutrici degli
educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti
femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli
istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali, ferma restando lunicità della dotazione organica delle singole
istituzioni educative, nonché lidentità delle funzioni del personale assegnato,
sono determinate secondo i parametri sottoelencati:
1) In presenza di convittori:
- a) con almeno trenta convittori, cinque posti;
- b) per ogni gruppo ulteriore di otto convittori, un posto;
- c) per ogni gruppo ulteriore di quindici semiconvittori, un posto;
- d) con almeno venti convittori ed almeno trenta semiconvittori,
sette posti;
- e) per ogni gruppo di ottanta convittori è aggiunto un posto oltre
quelli di cui alla lett. b).
2) In assenza di convittori:
- a) con almeno cinquanta semiconvittori, quattro posti;
- b) per ogni gruppo ulteriore di quindici semiconvittori, un posto.
5.2 Qualora listituzione educativa sia unica in ambito
regionale, i posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in deroga ai
valori minimi stabiliti ai punti 1.a. e 2.a del comma 1. In questultimo caso si
prevede un istitutore o istitutrice ogni quindici semiconvittori. Nelle istituzioni
convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche sono raddoppiate.
Capo III Personale Amministrativo Ed Ausiliario
Articolo 6 (Revisione organici)
6.1 Il Ministero della pubblica istruzione, al fine di assicurare
alle istituzioni scolastiche le specifiche competenze professionali necessarie per la
gestione amministrativa, contabile e dei servizi tecnici ed ausiliari, conseguenti
allattuazione dellautonomia scolastica di cui allarticolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59, procederà, con effetto dallanno scolastico 2000/2001, alla
rideterminazione funzionale degli organici del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario nei modi previsti dallarticolo 31, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Articolo 7 (Disposizioni generali)
7.1 Limitatamente all'anno scolastico 1999/2000 gli organici del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dei circoli didattici, delle scuole medie,
degli istituti comprensivi di scuole materne, elementari e medie, dei licei classici e
scientifici, degli istituti e scuole magistrali, degli istituti tecnici e degli istituti
professionali, nonché quelli degli istituti di educazione, sono determinati secondo i
criteri, i parametri e le modalità contenuti nella tabella 3 annessa al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297, integrata, per le parti non compatibili, dalle
disposizioni riportate nei seguenti articoli 8, 9, 10 e 11.
Articolo 8 (Scuola elementare)
8.1 La tabella n.3 costituente parte integrante del testo unico
delle disposizioni in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16
aprile 1994, n.297, nella parte in cui sono stabiliti i criteri per la determinazione dei
posti di organico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dei circoli
didattici, delle scuole materne ed elementari è modificata alla voce "N. delle
classi e delle sezioni" che viene sostituita dalla dicitura "N. dei posti
di insegnamento".
8.2 Le note in calce alla parte della tabella di cui al precedente comma 1 sono
integralmente sostituite secondo la formulazione di seguito riportata:
"Al fine del computo dei posti di insegnante deve essere
indicato il totale complessivo dei posti assegnati al circolo didattico in sede di
determinazione dell'organico funzionale, con esclusione di quelli concernenti le dotazioni
organiche di sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap nonché
quelli relativi all'insegnamento della lingua straniera. I posti di scuola materna vanno
conteggiati in misura pari a quello delle corrispondenti sezioni, computandoli una sola
volta, anche se la singola sezione funzioni con prolungamento in orario pomeridiano. Nei
circoli didattici con un numero di posti di insegnamento superiore a 50 il numero degli
assistenti amministrativi aumenta di ununità per ogni gruppo di dodici insegnanti a
partire dal primo di ogni gruppo Qualora nella scuola funzionino attività di educazione
permanente, il numero degli assistenti amministrativi è aumentato di
ununità".
Articolo 9 (Istituti comprensivi)
9.1 Nei casi di aggregazione tra scuole materne, elementari e
medie, disposta ai sensi dellarticolo 51, comma 6, del testo unico delle leggi in
materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, nonché
in base alle disposizioni di cui allarticolo 2, comma 6 del D.P.R. 18 giugno 1998,
n.233, ferma restando lunicità del responsabile amministrativo, la dotazione degli
assistenti amministrativi è determinata in base alla somma delle classi, ivi comprese le
sezioni di scuola materna, delle scuole costituenti lo stesso istituto comprensivo.
9.2 Agli istituti comprensivi di cui al precedente comma 1 è attribuito, comunque,
un assistente amministrativo con laggiunta di una seconda unità a partire dalla
ventunesima classe. Dalla trentunesima classe è assegnata unulteriore unità per
ogni gruppo di dieci classi, a partire dalla quinta di ogni gruppo (tre dalla 35esima,
quattro dalla 45esima e così via), computando a tal fine sia le classi che le sezioni di
scuola materna.
9.3 Agli istituti comprensivi costituiti con più di quindici classi è attribuita
unulteriore unità di assistente amministrativo, in aggiunta a quelle determinate
secondo i criteri e le modalità di cui al precedente comma 2.
9.4 Al solo fine dellassegnazione dellunità aggiuntiva di personale di
cui al comma 3, le classi a tempo pieno della scuola elementare e quelle a tempo
prolungato della scuola media devono essere computate una sola volta alla stregua delle
classi funzionanti con orario soltanto antimeridiano.
Articolo 10 (Scuola media)
10.1 Nella parte relativa alla determinazione degli organici del
personale amministrativo ed ausiliario della scuola media, la nota in calce alla tabella
3, allegata al testo unico delle disposizioni in materia di istruzione, approvata con il
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, è integrata secondo il testo di seguito
riportato:
"Qualora la scuola funzioni con un numero di classi non
inferiore a 20, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di unulteriore
unità in aggiunta a quelle previste dalla stessa tabella nonché dalle relative note. Al
solo fine dellattribuzione di detta unità le classi funzionanti a tempo prolungato
devono essere conteggiate una sola volta".
Articolo 11 (Scuola secondaria superiore)
11.1 Il terzo periodo della nota annessa alla parte relativa agli
istituti tecnici e professionali di cui alla tabella n.3 allegata al testo unico approvato
con il decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 è modificato secondo la formulazione di
seguito riportata:
"Limitatamente agli istituti tecnici industriali, agrari,
nautici, aeronautici e agli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per
l'agricoltura, per le attività marinare e per servizi alberghieri e della ristorazione,
il numero degli assistenti amministrativi aumenta - rispetto alla tabella - di una unità
per ogni gruppo di 15 classi a partire dalla ottava classe di ogni gruppo. Dopo la
ventesima classe essi aumentano di unulteriore unità per ogni gruppo di 10 classi a
partire dalla prima di ogni gruppo e comunque fino ad un massimo di due unità negli
istituti costituiti con un massimo di 50 classi, di tre sino alla 75^ classe e di quattro
unità per gli istituti con oltre settantacinque classi. Agli istituti tecnici agrari ed
agli istituti professionali per lagricoltura con aziende agrarie annesse è comunque
assicurata ununità in più di assistente amministrativo, rispetto a quelle previste
secondo lapplicazione dei criteri sopraenunciati. Il numero dei collaboratori
scolastici aumenta ulteriormente di una unità per ogni gruppo di otto classi a partire
dalla prima classe di ogni gruppo .Negli istituti tecnici commerciali, per geometri, per
le attività sociali, per il turismo, negli istituti professionali di stato per i servizi
sociali e per i servizi commerciali, turistici e della pubblicità, il numero degli
assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni
gruppo di 15 classi a partire dall'ottava classe di ogni gruppo, ma in ogni caso fino al
massimo di sei assistenti amministrativi e 13 collaboratori scolastici".
11.2 Nei licei classici, nei licei scientifici con personale a
carico dello Stato e negli istituti e scuole magistrali costituiti con un numero maggiore
di venti classi, lorganico degli assistenti amministrativi, ferme restando le
modalità di incremento del personale in presenza di un numero di classi superiori alle
cinquanta, così come previste dalla tabella 3 allegata al testo unico approvato con il
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, è aumentato di ununità.
Articolo 12 (Personale degli istituti di educazione)
12.1 La tabella n.3 costituente parte integrante del testo unico
delle disposizioni in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16
aprile 1994, n.297, nella parte in cui sono stabiliti i criteri per la determinazione dei
posti di organico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dei convitti
nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti
tecnici e professionali, degli istituti e scuole speciali statali è sostituita dalle
unite tabelle 3a/99, 3b/99 e 3c/99.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e
la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.

TABELLE ORGANICI (... Omissis ...)
Personale ATA Convitti (Tabelle 3/a-b-c 99)
- Scuole Materne (Tabella C1/99)
- Scuole Elementari (Tabella C2/99)
- Scuole Secondarie I Grado (Tabella C3/99)
- Sostegno (Tabella D2/99)
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