Vengono segnalate, per le vie brevi, incertezze in ordine all'applicazione delle norme
relative all'autocertificazione, incertezze per sovvenire alle quali si ritiene opportuno
riportare, di seguito, un breve "vademecum" che, pur se non esaustivo di tutte
le problematiche connesse all'argomento, può costituire un valido ausilio per gli
operatori.
Ciò premesso, è utile sottolineare come l'origine dell' "autocertificazione"
è da ricondursi alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 - Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma cui hanno poi fatto
seguito:
- la legge 8/6/1990 n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali;
- la legge 7/8/1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la legge 15/3/1997 n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle Regioni ed Enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e la
semplificazione amministrativa;
- la legge 15/5/1997 n. 127 - Misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- il D.P.R. 28/4/1998 n. 351 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del
personale della scuola; a norma dell'art. 20 - comma 8, della legge 15/3/1997 n. 59;
- la legge 16/6/1998 n. 191 - Modifiche ed integrazioni alle
leggi 15/3/1997 n. 59 e 15/5/1997 n. 127, nonché norme in materia di formazione del
personale dipendente e di lavoro a distanza nelle Pubbliche Amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica;
- ed infine il D.P.R. 20/10/1998 n. 403 - Regolamento
di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15/5/1997 n. 127.
Alla luce, pertanto, della precitata normativa primaria sulle autocertificazioni, i
cittadini, nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (Ministeri, Università,
Provveditorati agli Studi, Uffici finanziari, Uffici tecnici erariali, Uffici
collocamento, Prefetture, Questure, Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie Locali,
Ospedali militari e civili, ecc.) e con gli esercenti pubblici servizi (Poste, Enel,
Italgas, ACEA, Ferrovie, Telecom, ecc.), possono sostituire, con dichiarazioni
sottoscritte dall'interessato senza alcuna necessità di autenticazione della firma, la
seguente documentazione:1) luogo e data di
nascita;
2) residenza;
3) cittadinanza;
4) godimento di diritti politici;
5) stato di celibe, coniugato o vedovo;
6) stato di famiglia;
7) esistenza in vita;
8) nascita di figlio;
9) decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
10) posizione agli effetti degli obblighi militari;
11) iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione.
(Art. 2 - legge 4/1/1968 n. 15 per come modificato dall'art. 2 - comma 10 - della legge
15/5/1997 n. 127).
Nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i
Comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi delle case popolari, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non
nazionali) e con i concessionari di pubblici servizi, i cittadini, oltre a quanto previsto
dalla legge 4/1/1968, n. 15 e sopra riportato, possono documentare, mediante dichiarazioni
sostitutive di notorietà, senza alcuna necessità di autenticazione della sottoscrizione,
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta,
esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e
vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, assolvimento di speciali obblighi
contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto, possesso e numero del codice
fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe
tributaria e inerente all'interessato;
c) stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di
studente o di casalinga;
d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili;
e) iscrizioni presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di
cui all'art. 77 del D.P.R. 14/2/1964 n. 237, come modificato dall'art. 22 della legge
24/12/1986 n. 958;
g) di non aver riportato condanne penali;
h) qualità di vivenza a carico;
i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato
civile.
(Art. 2 - legge 4/1/1968 n. 15; Art. 1 e seguenti del D.P.R. 20/10/1998 n. 403).
Le suddette dichiarazioni sostitutive di notorietà, concernenti fatti, stati e qualità
personali a diretta conoscenza dei singoli, possono essere sostituite da
"dichiarazione sostitutiva" resa e sottoscritta dinanzi al funzionario
competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario
comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco, il quale provvede all'autenticazione
ai sensi dell'art. 20 della legge 4/1/1968 n. 15.
Quando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è resa ad impresa di gestione
di servizi pubblici, sottoscrive l'autentica il funzionario incaricato dal rappresentante
legale dell'impresa.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche
stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che
la copia di una pubblicazione è conforme all'originale.
Le predette dichiarazioni sostitutive possono essere anche contestuali alle istanze cui si
riferiscono e sono sottoscritte dall'interessato in presenza di tale addetto.
(Art. 4 - legge 4/1/1968 n. 15; Art. 3 - comma 9 - legge 15/5/1997 n. 127; Art. 3 -
D.P.R. 20/10/1998 n. 403).
Sanzioni
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso
di atti falsi nei casi previsti dalle precitate leggi sono punibili ai sensi del codice
penale e dalle leggi speciali in materia.
(Art. 26 - legge 16/1/1968 n. 15; Art. 3 - comma 10 - legge 15/5/1997 n. 127; Art.
2 - legge 16/6/1998 n. 191).
Inoltre, qualora dai controlli effettuati dall'Amministrazione emerga la non validità del
contenuto della dichiarazione, fermo quanto indicato dall'art. 26 della legge 4/1/1968 n.
15, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
(Art. 11 - comma 3 - del D.P.R. 20/10/1998 n. 403).
Sintetizzato quanto sopra in merito alla certificazione, si ritiene utile riportare alcune
altre utili indicazioni operative, desumibili dalla normativa indicata in premessa.
1) Autenticazione di copie
L'autenticazione delle copie di atti e documenti da
produrre alla Pubblica Amministrazione, nonché ai gestori o esercenti di pubblici
servizi, può essere fatta oltre che dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o
presso il quale è depositato l'originale, dal notaio, cancelliere, segretario comunale, o
altro funzionario incaricato dal Sindaco, anche da quello presso il quale deve
essere prodotto il documento, previa esibizione dell'originale e della sua fotocopia.
(Art. 14 - legge 4/1/1968 n. 15).
2) Domande di partecipazione a concorsi delle
Amministrazioni Pubbliche
E' vietato chiedere l'autenticazione delle domande di
partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, nelle Pubbliche
Amministrazioni, nonché a esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli
culturali.
(Art. 3 - comma 5 - legge 15/5/1997 n. 127; Art. 2 - comma 8 - legge 16/6/1998 n.
191).
3) Fotografie
Qualora le fotografie, richieste per il rilascio di
documenti personali siano esibite personalmente dall'interessato, le medesime sono
legalizzate direttamente dall'Ufficio ricevente.
(Art. 2 - comma 7 - legge 15/5/1997 n. 127).
4) Istanze dirette a Pubbliche Amministrazioni
La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi
della Pubblica Amministrazione e ai gestori o esercenti di pubblici servizi, se avviene in
presenza del personale addetto o se l'istanza è accompagnata dalla fotocopia, anche non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, non è soggetta ad
autenticazione, anche se contengono dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli
3 e 4 della legge 4/1/1968 n. 15.
L'istanza e la copia fotostatica del documento possono essere inviate per via telematica.
(Art. 3 - comma 11 - legge 15/5/1997 n. 127; Art. 2 - commi 10 e 11 - legge
16/6/1998 n. 191).
5) Istanze che comportino o consentano, per
l'attestazione di dati personali, l'esibizione di "documento di riconoscimento"
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di
nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in validi documenti di
riconoscimento, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.
Se all'atto della presentazione di un'istanza è prevista l'esibizione di un documento di
riconoscimento, è fatto divieto alle Amministrazioni pubbliche e ai gestori o esercenti
di pubblici servizi richiedere certificati attestanti stato o fatti contenuti nel
documento di riconoscimento esibito, salvo la facoltà della verifica, nel corso del
procedimento, della veridicità dei dati contenuti nel documento d'identità e, se non
corrispondenti, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 489 del codice
penale.
Il rifiuto del dipendente addetto di accettare tale documentazione costituisce violazione
dei doveri d'ufficio.
(Art. 3 - comma 1 - legge 15/5/1997 n. 127; Art. 7 D.P.R. 20/10/1998 n. 403).
6) Validità dei certificati
I certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni,
attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazione, hanno validità
illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio,
salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano validità superiore.
I certificati anagrafici e di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti
di stato civile sono ammessi dalle Pubbliche Amministrazioni nonché, dai gestori o
esercenti di pubblici servizi anche oltre il termine di validità previa dichiarazione, da
parte dell'interessato in fondo al certificato, che le informazioni contenute non hanno
subìto variazioni dalla data del rilascio.
Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque
corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato.
L'Amministrazione ha facoltà di verificare l'autenticità dell'attestazione e, in caso di
falsa dichiarazione, si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge
15/1/1968, n. 15.
(Art. 195 del R.D. 9/7/1939 n. 1238; Art. 2 - commi 3 e 4 - della legge 15/5/1997
n. 127; Art. 2 - commi 2 e 3 - legge 16/6/1998 n. 191). |