Con Decreto del Presidente della Repubblica 20 Ottobre 1998, n.
403, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 275 del 27
novembre 1998, è stato emanato il Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2, e 3
della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative.
L'entrata in vigore delle relative disposizioni è prevista novanta giorni dopo la
pubblicazione, vale a dire alla data del 22 febbraio 1999, in base a quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 2°, della legge n. 127/97.
Nell'approssimarsi del suddetto termine la Direzione Generale dell'Amministrazione Civile
del Ministero dell'Interno (Direzione della Autonomie - Servizio Enti Locali) ha emanato
in data 21 gennaio 1999 una circolare esplicativa della ratio della nuova normativa e di
commento dei singoli articoli. Con essa sono state illustrate le ragioni e le modalità
dell'ampliamento della possibilità di utilizzo nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di
notorietà (senza l'autenticazione delle sottoscrizioni) in materia di stati, fatti e
qualità personali, il cui uso è stato esteso anche in favore di chi non sa o non può
firmare per analfabetismo o per impedimento fisico nonché in favore dei cittadini della
Comunità europea e, entro certi limiti, degli extra - comunitari. Nella suddetta
circolare è stato pure sottolineato il rafforzamento dell'obbligo dell'acquisizione di
ufficio da parte della Pubblica Amministrazione, con eventuale ricorso ai mezzi telematici
e informatici, di documenti e di informazioni ricavabili da altri registri della Pubblica
Amministrazione, nel rispetto però della tutela della riservatezza dei relativi dati. E
sono stati evidenziati: i casi di non sostituibilità dei certificati; gli obblighi delle
amministrazioni di procedere ai controlli del contenuto delle dichiarazioni sostitutive;
le abrogazioni di una serie di articoli della legge n. 15/68 incompatibili con le nuove
norme di semplificazione.
Ciò premesso occorre rilevare, ad integrazione di quanto esposto dal Ministero
dell'Interno, che nel contesto del regolamento in questione sono state inserite alcune
disposizioni che riguardano in maniera specifica la materia dello stato civile. Perciò
questa Direzione, cui competono istituzionalmente i compiti di governo del settore, deve
sin da ora impartire le direttive interpretative occorrenti per assicurare l'uniforme
applicazione operativa della nuova normativa nei singoli casi concreti da parte degli
Uffici dello stato civile coinvolti nelle relative problematiche.
A tal fine vengono emanate le seguenti direttive:
1. Per effetto di quanto disposto del Regolamento n. 403/98 si osserva:
- che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. i), possono
essere comprovati con dichiarazione sostitutiva delle relative certificazioni, nei
rapporti con la Pubblica Amministrazione, i dati contenuti nei registri dello stato civile
che siano a diretta conoscenza dell'interessato;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 2, anche i certificati e
gli estratti dei registri dello stato civile richiesti dai Comuni nell'ambito dei
procedimenti di loro competenza possono essere sostituiti da autocertificazioni;
- che ai sensi dell'articolo 9, comma 1, gli estratti degli
atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti relativi al
cambiamento di stato civile;
- che ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 9, i
suddetti estratti possono comunque essere acquisiti di Ufficio, se formati o tenuti dalla
Pubblica Amministrazione o da altre autorità dello Stato, qualora siano necessari per
motivi attinenti alle finalità istituzionali dell'Amministrazione richiedente;
- che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, è previsto
l'intervento sostitutivo dell'Amministrazione cui occorrono le relative informazioni per
l'acquisizione di Ufficio dei dati riguardanti stati, fatti o qualità personali
risultanti dai registri tenuti dalla Pubblica Amministrazione ove l'interessato non si
avvalga (perché non vuole o perché non può) delle relative autocertificazioni.
2. In relazione alla normativa sopraindicata, appare
opportuno ricordare che i dati contenuti nei registri dello stato civile a diretta
conoscenza dell'interessato sono soltanto quelli che riguardano direttamente il
dichiarante; che il dichiarante, se non ha piena conoscenza o ricordo degli atti suddetti,
può indicare all'Amministrazione procedente la diversa Amministrazione che conserva gli
atti da acquisire di Ufficio (in copia e in esenzione dall'imposta di bollo trattandosi di
atti scambiati per ragioni di Ufficio); che i certificati e gli estratti dello stato
civile richiesti dai Comuni per i procedimenti di loro competenza, ad esempio per la
iscrizione nelle scuole materne e nelle altre scuole comunali, per il rilascio di
autorizzazioni o concessioni comunali di qualsiasi tipo, etc., sono surrogabili con
dichiarazioni sostitutive ad opera della parte interessata; che l'autocertificazione può
riguardare anche i documenti necessari per la celebrazione del matrimonio, giacché
l'articolo 13, comma 1, ha abrogato l'articolo 27 della legge n. 15/68 che aveva in
precedenza mantenuta ferma la necessità di presentare la documentazione richiesta in
materia matrimoniale; che la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, si riferisce ai
casi in cui siano le Pubbliche Amministrazioni a richiedere i certificati da acquisire per
estratto, e che nelle finalità istituzionali che giustificano l'acquisizione di ufficio
dei predetti certificati sono comprese, tra l'altro, l'assunzione di dipendenti, la
corresponsione di assegni familiari, le pratiche di pensione, le iscrizioni nelle liste
elettorali e di leva, e simili.
3. Deve essere sottolineato che la prescrizione di cui al primo comma dell'articolo 9 è
diretta all'ufficiale dello stato civile quale organo che procede all'acquisizione (così
come si esprime la rubrica del suddetto articolo) di estratti degli atti dello stato
civile. La norma prevede il dovere dell'ufficiale di stato civile di acquisire di ufficio
tali estratti se essi sono relativi ad atti formati o tenuti dalle Amministrazioni
pubbliche o da altre Autorità dello Stato cui va rivolta la richiesta di acquisizione. In
tal modo, per effetto della nuova disposizione normativa, l'ufficiale dello stato civile
viene a sostituirsi al cittadino nei casi in cui egli sarebbe tenuto, in base a una norma
di diritto sostanziale (ad esempio in base all'articolo 97, comma 1, del Codice Civile nel
caso di richiesta di pubblicazione di matrimonio), a presentargli l'estratto di un atto di
stato civile occorrente per un procedimento di cambiamento di tale stato. La richiesta di
acquisizione in questione può essere fatta anche da un Ufficio di stato civile ad altro
Ufficio di stato civile, compresi i Consolati italiani all'estero, e deve riguardare
esclusivamente i procedimenti di cambiamento di stato civile. Si ricorda che nei
cambiamenti dello stato civile rientrano la celebrazione o lo scioglimento del matrimonio,
le variazioni di cittadinanza e i mutamenti nella filiazione per effetto di adozione -
ordinaria e speciale - o di riconoscimento o disconoscimento del relativo status.
4. Il fatto che siano state privilegiate le dichiarazioni sostitutive e le acquisizioni di
ufficio delle relative certificazioni non impedisce l'eventuale presentazione spontanea
degli atti di stato civile da parte dei cittadini che ne sono già in possesso (ai quali
però gli Uffici non possono fare alcuna richiesta diretta di esibizione). Ciò per
evidenti ragioni di semplificazione e di razionalizzazione. L'Ufficio dello stato civile
che riceve tale certificazione raggiunge in tal modo la certezza giuridica del dato, evita
i tempi morti che si verificano quando gli Uffici richiesti non evadono immediatamente le
istanze di acquisizione rivolte dagli Uffici richiedenti, e consente ai cittadini di
potere ottenere senza ritardo il rilascio degli atti di riferimento. Inoltre, come del
resto è logico, i privati possono legittimamente richiedere tutti gli estratti degli atti
che li riguardano direttamente anche quando gli stessi si riferiscono ai procedimenti di
cambiamento dello stato civile per i quali si può pure procedere alla loro acquisizione
di ufficio. E ciò vale anche per i terzi, qualora essi siano titolari di un interesse
giuridicamente tutelato che legittima il loro diritto di accesso ai documenti
amministrativi ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241, salva comunque l'osservanza delle
disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati
personali.
5. Va poi richiamata l'attenzione degli ufficiali dello stato civile sul disposto
dell'articolo 11, comma 1, per il quale le amministrazioni procedenti sono tenute a
provvedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive, e sul disposto di cui all'articolo 7, comma 2, per il quale le
amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi
sulla veridicità del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli sulle
stesse. Tali disposizioni stanno a significare che, nonostante la particolare efficacia
attribuita dalla legge alle dichiarazioni sostitutive, le Pubbliche Amministrazioni non
possono sottrarsi, in virtù della natura pubblicistica delle funzioni da esse svolte, ad
un doveroso controllo sulla veridicità delle dichiarazioni suddette.
6. Per le autocertificazioni dei cittadini stranieri disciplinate dall'articolo 5 occorre
precisare che gli extra - comunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive delle
certificazioni relative allo stato civile solo se le stesse trovano riferimento in atti
formati presso pubblici Uffici italiani. Invece i cittadini appartenenti ai Paesi che
fanno parte della Unione Europea sono abilitati a presentare dichiarazioni sostitutive con
le stesse modalità richieste ai cittadini italiani. I controlli da effettuare all'estero
devono comunque essere richiesti alle competenti autorità diplomatiche o consolari.
7. Di particolare importanza è l'articolo 8, n. 2. Esso contiene una disposizione
innovativa che travolge il precedente sistema di documentazione delle nascite dichiarate
ai sensi dell'articolo 2 della legge 15/5/1997 n. 127 presso le Direzioni sanitarie
dell'Ospedale o della Casa di cura in cui è avvenuta la nascita ovvero presso il Comune
di nascita o presso quello di residenza dei genitori che sia diverso da quello di nascita.
Nelle suddette ipotesi questo Ministero aveva previsto, con le circolari emanate in
materia nelle distinte date del 23/5/1997 e 1/8/1997, la trasmissione da parte del
Direttore sanitario all'ufficiale di stato civile, in allegato alla dichiarazione di
nascita, del certificato di assistenza al parto di cui all'articolo 18, comma 2, del
R.D.L. n. 218 del 1936 o la consegna di tale certificato, sempre ad opera del Direttore
sanitario, al genitore che intendeva dichiarare la nascita del figlio nel Comune di
nascita o di propria residenza. Ciò al fine di garantire il controllo della veridicità
dei dati contenuti nella dichiarazione di nascita resa nei Centri di nascita e la
registrazione con dati certi della nascita dichiarata in luogo diverso da quello in cui è
avvenuta. Ora tale certificato non può essere più né trasmesso, né rilasciato dai
Direttori sanitari e non può essere più richiesto neanche dagli ufficiali di stato
civile. E' stato infatti espressamente previsto che, ai fini della formazione dell'atto di
nascita, il suddetto certificato sia sostituito da una attestazione contente "i soli
dati richiesti nei registri di nascita".
Si tratta di una modifica di notevole rilevanza pratica, in ordine alla quale occorre
fornire le seguenti precisazioni:
- si chiarisce innanzitutto che la nozione di
"attestazione di nascita" è del tutto diversa da quella di "dichiarazione
di nascita" e che i relativi documenti devono restare distinti perché hanno funzioni
autonome e radicalmente separate;
- l'attestazione di nascita, in particolare, deve essere
rilasciata esclusivamente dal personale sanitario che ha assistito al parto o che lo ha
accertato in un momento successivo e deve riguardare il fatto fisiologico dell'avvenuto
parto di un bambino (o di più, se si tratta di parto plurimo) da una certa donna;
- tale attestazione, che va compilata sia nel caso della
filiazione legittima che in quello della filiazione naturale, deve necessariamente
contenere il dato relativo al nome della puerpera, che va intesa solo come partoriente ma
non ancora come madre. La suddetta puerpera, nell'ipotesi di filiazione naturale,
acquisterà la qualità giuridica di madre solo se, avendo superato il sedicesimo anno di
età, effettuerà lei stessa la successiva dichiarazione di nascita o se consentirà con
atto pubblico ad essere in essa nominata. Nella filiazione legittima è invece sufficiente
a tal fine che la partoriente venga indicata nella dichiarazione di nascita come coniuge
del padre del bambino nato in costanza di matrimonio ai sensi dell'articolo 231 e seguenti
del codice civile. In ogni caso va confermato che le generalità della donna che ha
partorito devono essere riportate nell'attestato sanitario, rappresentando la relativa
indicazione un imprenscindibile dato di verità reale che serve a provare, sotto l'aspetto
clinico e in vista della successiva registrazione della nascita, che è nato e da chi è
nato un bambino. Così come alla predetta funzione di prova era destinato il certificato
di assistenza al parto ora soppresso;
- nell'attestato di nascita non va invece indicato il nome
del neonato, né come cognome e né come prenome. Infatti all'atto della nascita non vi è
ancora una attribuzione giuridica di paternità o di maternità del nato e
conseguentemente di un nome. Ciò avverrà con la successiva dichiarazione di nascita;
- gli altri dati che devono essere inseriti nell'attestato
di nascita, in quanto "richiesti dai registri di nascita", sono in realtà
quelli occorrenti per la formazione dell'atto di nascita (articolo 71, commi 1 e 2 -
escluso il nome - del vigente ordinamento dello stato civile emanato con R.D.L. 9 luglio
1939, n. 1238);
- nell'attestato in questione deve essere quindi indicato,
oltre alle generalità della donna che ha partorito e del sanitario o dei sanitari che
hanno assistito o che hanno constatato il parto, il Comune, la casa (intesa come Ospedale,
Casa di cura o altro), il giorno e l'ora della nascita, e il sesso del bambino. Se il
parto è plurimo verrà anche indicato l'ordine in cui le nascite sono seguite. Nessun
altro dato potrà esservi contenuto;
- l'attestato, nell'ipotesi in cui la nascita è avvenuta in
un Ospedale o in una Casa di cura, verrà consegnato al Direttore sanitario. Negli altri
casi verrà consegnato all'ufficiale dello stato civile;
- si chiarisce ulteriormente che il Direttore sanitario
curerà la conservazione dell'originale negli atti di ufficio. E ne trasmetterà copia
all'ufficiale dello stato civile in allegato alla dichiarazione di nascita, se questa
viene resa presso l'Ospedale o la Casa di cura in cui è avvenuta la nascita, oppure ne
trasmetterà copia all'ufficiale dello stato civile a richiesta di quest'ultimo e nei casi
in cui la dichiarazione di nascita viene resa presso il Comune di nascita o presso quello
di residenza dei genitori o di uno di essi;
- la copia per l'ufficiale di stato civile può anche essere
consegnata in busta chiusa, trattandosi di atto contenete dati personali, al genitore che
intende dichiarare lui stesso la nascita in Comune. Si sottolinea che tale documento può
essere utilizzato esclusivamente come allegato alla dichiarazione di nascita;
- l'attestato di nascita in questione non è sostituibile
con altro documento. Esso, pur essendo un allegato della dichiarazione di nascita, non è
accessibile ai privati diversi dai genitori; è accessibile per questi ultimi solo per la
dichiarazione di cui al punto i) della presente circolare. Infatti l'evento della nascita
acquista rilevanza giuridica, agli effetti dello stato civile, solo con la registrazione
della dichiarazione della nascita. I terzi che vi abbiano interesse ne possono venire a
conoscenza attraverso la via obbligata del rilascio di un estratto dell'atto di nascita o
di un certificato di nascita.
I Signori Procuratori Generali, cui la presente nota è
diretta, sono pregati di volerne curare la sollecita trasmissione ai Procuratori della
Repubblica presso i tribunali dei rispettivi distretti per il successivo inoltro agli
ufficiali dello stato civile di ciascun circondario.
Le altre autorità in indirizzo vorranno cortesemente provvedere alla massima diffusione
della presente lettera - circolare presso tutte le strutture dipendenti direttamente
interessate.
Si richiama, in particolare, l'attenzione degli Assessorati Regionali alla Sanità
affinché, attraverso le ASL, ne venga operata una capillare diffusione tra tutte le
strutture sanitarie pubbliche e private esistenti sul territorio come centri di nascita.
Si informa che la presente circolare verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e
sul sito Internet di questo Ministero all'indirizzo www.giustizia.it. |