TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E DI IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.
Articolo 1.
(Restituzione del contributo straordinario per l'Europa).
1. A ciascun contribuente è restituito
un importo pari al 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente
trattenuto o versato.
2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, la restituzione è effettuata mediante
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i
versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999.
3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto
d'imposta che ha trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, l'importo spettante,
tenendo conto anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale, è riconosciuto
dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno
1998 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute. L'importo
rimborsato e l'eventuale eccedenza ancora da rimborsare devono essere indicati nelle
certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da consegnare ai percipienti.
Eventuali differenze sono regolate dagli interessati con la dichiarazione dei redditi del
1998, ovvero per il tramite del medesimo sostituto d'imposta che provvede entro il secondo
periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto un'apposita richiesta
contenente l'indicazione della predetta differenza.
4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di cui al comma 3 l'importo
è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi
relative al 1998, ovvero per il tramite del sostituto d'imposta che provvede entro il
secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una apposita
richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.
5. Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al comma 1 è ammesso in diminuzione
delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998.
6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1
secondo le modalità previste nei commi precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, presentare al Centro di servizio delle imposte
dirette e indirette competente sulla base del loro domicilio fiscale apposita istanza di
rimborso. Il Centro di servizio provvede tramite la tesoreria provinciale ad effettuare il
rimborso entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze.
Art. 2.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed al decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78)
1. All'articolo 59, comma 23, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "31 marzo 1999" sono sostituite dalle
seguenti: "31 maggio 1999". All'articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
1998, n. 176, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti:
"31 maggio 1999".
Art. 3.
(Incentivi per le imprese)
1. In attesa
del generale riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni temporanee a carico
della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
dell'armonizzazione delle relative forme di contribuzione, con effetto dalla data di
entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5
dell'articolo 8, sono soppressi:
a) il contributo destinato al
finanziamento degli asili-nido, di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n.
1044;
b) i contributi destinati alle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
italiani, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno
1975, n. 160, e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto
1956, n. 1124;
c) il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi,
di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. I termini di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, sono prorogati di due anni.
3. Nei confronti dei settori per i quali altre aliquote contributive di finanziamento
della gestione di cui al comma 1 risultano inferiori rispetto a quelle a carico del
settore industria la soppressione delle aliquote di cui al medesimo comma 1 ha effetto
dall'anno 2000.
4. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 17, le parole:
"fino al 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31
dicembre 2001";
b) al comma 18, le parole: "lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999" sono
sostituite dalle seguenti: "lire 1.400.000 fino al 31 dicembre 1999, lire 1.150.000
fino al 31 dicembre 2000, lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 2001".
5. Per i nuovi assunti negli anni
1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998,
a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio
contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di
assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il
Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle
società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga
instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti. Nelle
regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente ai
nuovi assunti nell'anno 1999. Le agevolazioni di cui al presente comma non sono
cumulabili, in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui all'articolo 4, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che:
a) l'impresa, anche di nuova
costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e
indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento è
commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;
b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in
parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività
sottoposte a limite numerico o di superficie;
c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca
riduzioni nel corso del periodo agevolato;
d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle
diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di
affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o
appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31
dicembre dell'anno precedente;
e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità
oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5;
f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;
g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;
h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni;
i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti
dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.
7. L'efficacia delle misure di cui ai
commi 4 e 5 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle
Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della
Comunità europea.
8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi annue a decorrere dal 1999 finalizzato ad
agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro.
9. I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla
Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, nel
periodo dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, beneficiano, per i tre anni
successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva
vigente per le gestioni predette. All'articolo 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 1998".
10. Gli stanziamenti nell'ambito del bilancio dello Stato relativi alle amministrazioni ed
agli enti pubblici beneficiari della soppressione dei contributi di cui al comma 1 sono
ridotti in proporzione agli effetti derivanti dalla soppressione medesima.
11. I commi da 210 a 213 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
abrogati.
12. All'articolo 64, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole:
"sui redditi" sono aggiunte le seguenti: "e la riduzione degli oneri
sociali gravanti sul costo del lavoro".
13. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire
1.419 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.410 miliardi per l'anno 2000, in lire 2.706
miliardi per l'anno 2001, in lire 1.464 miliardi per l'anno 2002 e in lire 1.327 miliardi
a decorrere dall'anno 2003, si provvede, quanto a lire 1.319 miliardi per l'anno 1999, a
lire 1.590 miliardi per l'anno 2000, a lire 1.986 miliardi per l'anno 2001, a lire 1.434
miliardi per l'anno 2002 ed a lire 1.327 miliardi a decorrere dall'anno 2003, con quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 8.
14. Le prestazioni relative alla tutela di cui al comma 1, lettera c), restano
confermate e sono poste a carico dello Stato.
Art. 4.
(Incentivi per le piccole e medie imprese)
1. Alle piccole e medie imprese, come
definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18
settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o
ottobre 1997, che dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono nuovi
dipendenti, è concesso, in conformità alla disciplina comunitaria, a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 1o gennaio 1999, un credito di imposta per
ciascun nuovo dipendente pari a un milione di lire annue. Il credito di imposta non può
comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annue in ciascuno dei tre
periodi di imposta successivi alla prima assunzione. Si applicano le condizioni di cui al
comma 6 dell'articolo 3.
2. Il credito di imposta è pari a tre milioni di lire annue per ogni lavoratore disabile
assunto a tempo indeterminato che abbia un'invalidità superiore al 65 per cento.
3. Le unità produttive delle imprese devono essere ubicate nei territori delle sezioni
circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato
riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il
1998, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano
confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, o con quelle per le quali la
Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con
decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97)D/4949 del 30
giugno 1997, nonchè nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
situate in province nelle quali il tasso di disoccupazione accertato, secondo la predetta
definizione allargata ISTAT, sia superiore del 20 per cento alla media nazionale. La
disposizione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato
dal comma 4 dell'articolo 3 della presente legge e, limitatamente ai nuovi assunti
nell'anno 1999, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 3, trovano
applicazione nei limiti della regola de minimis prevista dalla comunicazione della
Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e alle altre condizioni di cui al citato
articolo 4 della legge n. 449 del 1997, anche per le aziende industriali ed artigiane
ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico
di Chioggia.
4. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è
comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini
del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, anche in compensazione ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei
quali trova applicazione la nuova normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile;
tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i settori esclusi di cui alla
comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee C 68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste sono
cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione
purchè non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'ultimo periodo del comma 3, valutati in lire
25 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Gli ulteriori oneri
derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in sede di riparto delle risorse
finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione
contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.
Art. 5.
(Incentivi per le aree depresse)
1. L'articolo 7 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Incentivi
territoriali) - 1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa partecipanti ai
contratti d'area, ai patti territoriali e ai contratti di programma che siano stipulati
nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la
Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità dell'intervento con
decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30
giugno 1997, nonchè ad altri accordi di programmazione negoziata, sono concessi i
benefici fiscali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato e
integrato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, secondo le
procedure ivi previste e nei limiti, alle condizioni e per le spese ammissibili di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni. I soggetti beneficiari
dell'incentivazione automatica devono indicare, all'atto dell'attribuzione del
finanziamento, l'incremento di dipendenti che esso comporta. Per il riconoscimento del
beneficio fiscale di cui al presente articolo è riservata, nell'ambito delle risorse
destinate agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 244 del 1995,
una specifica quota da porre a carico dello stanziamento riservato dal CIPE per i
contratti d'area e per gli altri accordi di programmazione negoziata in sede di riparto
delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 6.
(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)
1. All'articolo 3, comma 144, lettera
e), della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "potere di
maggiorare l'aliquota" sono sostituite dalle seguenti: "potere di variare
l'aliquota";
b) le parole da: "nella misura vigente per i contributi dovuti per il Servizio
sanitario nazionale" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:
"in misura tale da garantire il medesimo gettito derivante dai contributi per il
Servizio sanitario nazionale".
2. All'articolo 3, comma 147, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le
parole: "di maggiorare l'aliquota" sono sostituite dalle seguenti: "di
variare l'aliquota";
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive ai fini
della determinazione del fondo sanitario di cui alla lettera d) e delle eccedenze
di cui alla lettera e) viene ricalcolato considerando l'aliquota base di cui al
comma 144, lettera e)".
3. Resta fermo quanto disposto dal comma
152 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1999.
5. È data facoltà ai comuni di applicare le disposizioni previste dal comma 9
dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di imposta comunale sugli immobili a
decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati già rurali che
non presentano più i requisiti di ruralità.
Capo II.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
INDIRETTE
Art. 7.
(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali)
1. Ai contribuenti che provvedono ad
acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale
si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e
dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di
lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della
tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è
attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta
sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare
del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta
sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di
lusso. L'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo
acquisto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere portato in diminuzione dall'imposta
di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero
importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni
dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito,
ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone
fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del
nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a
rimborsi.
3. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Non si tiene conto del
suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato
uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare,
maggiorata delle spese e degli oneri correlati".
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data del 31 dicembre 1998, anche con riferimento a contratti di mutuo stipulati
anteriormente al 1o gennaio 1993.
5. All'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la lettera g)
è sostituita dalla seguente:
"g) utilizzazione di
procedure telematiche per gli adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare
e di unificare, anche previa definizione di un codice unico identificativo, tutte le
operazioni di competenza in materia immobiliare, nonchè le modalità di pagamento;
armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di
bollo e degli altri tributi e diritti collegati; determinazione dell'imponibile degli
immobili su base catastale dopo la definizione delle nuove rendite, ad eccezione dei
terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria e dei
fabbricati non ultimati; revisione della disciplina dei procedimenti tributari riguardanti
le materie sopra indicate al fine del loro migliore coordinamento con le innovazioni
introdotte;".
6. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 3, comma 152, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7. L'organizzazione e la disciplina degli uffici della amministrazione finanziaria,
conseguenti alla attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 5, sono
determinate con regolamenti o con decreti ministeriali di natura non regolamentare ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni. L'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,
è abrogato.
8. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13, al comma 1,
dopo la parola: "richiesta", sono inserite le seguenti: ", salvo quanto
disposto dall'articolo 17, comma 3-bis,"; al comma 2 sono aggiunte, in fine,
le parole: ", salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis.";
b) all'articolo 17, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione può essere
assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in
doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve
essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le
generalità e il domicilio nonchè il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la
data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del
contratto.";
c) all'articolo 5 della tariffa, parte I, dopo la nota II, è aggiunta la seguente:
"II-bis) Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'articolo 17,
comma 3-bis, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i
singoli contratti. In ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non può
essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000".
9. Ai trasferimenti a titolo oneroso di
fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i
quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 7
febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118,
ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto-legge, compete
l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste
dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai rapporti tributari non ancora
definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e non danno luogo a rimborso.
Art. 8.
(Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative)
1. Al fine di perseguire l'obiettivo
di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1o-11 dicembre 1997, le
aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in conformità alle
disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalità di cui al comma 1 non
deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate
misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle
prestazioni di lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai sensi del comma 4 e la
modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5 successivamente all'anno
2000 sono effettuate in relazione ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le
finalità di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione europea.
4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce "Oli minerali"
dell'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive modificazioni, e al numero 11 della Tabella A allegata al medesimo testo
unico, nonchè la misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a
decorrere dal 1o gennaio 2005 nelle misure stabilite nell'allegato 1 annesso
alla presente legge.
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali
nonchè quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti
per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1o
gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di
cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti
all'impiego degli oli minerali nonchè dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno
precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle
aliquote in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote
proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la misura di tali
aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse
stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonchè il contenimento dell'aumento annuale
delle misure intermedie in non meno del 10 e in non più del 30 per cento della predetta
differenza.
7. A decorrere dal 1o gennaio 1999 è istituita una imposta sui consumi di lire
1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato
con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli
impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24
novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia
elettrica, di cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso alla presente
legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per
cento.
8. L'imposta è versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei
quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine
del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita
dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonchè
al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza
sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate
successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione
annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
9. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 8 si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo
dell'imposta dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del comma 8 si
applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi
precedenti sono destinate:
a) a compensare la riduzione degli
oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente
nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno,
dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'articolo 8
del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa è abolita a decorrere dal 1o gennaio
2005;
c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa
applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad
aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni ricadenti nella zona climatica F
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nelle province
nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F, nei comuni non
metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente
della Repubblica e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e nei comuni della regione
Sardegna e delle isole minori, per consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche con
credito d'imposta, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento impiegato nei
territori predetti non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo del
gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti
canalizzate corrispondente al contenuto di energia del gasolio da riscaldamento;
d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di
investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento
dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia
elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a
carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del
presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono
effettuate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle
spese ammissibili e le modalità di accesso all'agevolazione;
e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di
trasporto merci per conto terzi da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta
pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per
autotrazione;
f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni
inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonchè per la gestione di
reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni
ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F, con la concessione di un'agevolazione
fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore
fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale.
11. La Commissione del CIPE di cui al
comma 5, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, può deliberare riduzioni
della misura delle aliquote applicate, fino alla completa esenzione, per i prodotti
utilizzati nel quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo sviluppo di
tecnologie innovative per la protezione ambientale e il miglioramento dell'efficienza
energetica.
12. A decorrere dal 1o gennaio 1999 l'accisa sulla benzina senza piombo è
stabilita nella misura di lire 1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a
compensare gli oneri connessi alle compensazioni di cui al comma 10, lettera c),
ferma restando la destinazione disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1o
luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, per
la prosecuzione della missione di pace in Bosnia.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta
eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera a).
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO
Art. 9.
(Proroga di termini)
1. I termini per il controllo formale
delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui
redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono
fissati al 31 dicembre 2000. Entro la stessa data devono essere resi esecutivi i relativi
ruoli.
2. I termini per il controllo delle dichiarazioni, per la liquidazione e per
l'accertamento dei tributi, per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nonchè
quelli per le relative iscrizioni nei ruoli, che scadono il 31 dicembre 1998, sono
prorogati al 30 giugno 1999.
Art. 10.
(Persone fisiche residenti in territori esteri aventi un regime fiscale
privilegiato)
1. All'articolo 2 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, concernente la individuazione dei soggetti passivi dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Si considerano
altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi
della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale
privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale".
2. All'articolo 58 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di
domicilio fiscale, al secondo comma, dopo le parole: "pubblica amministrazione,"
sono inserite le seguenti: "nonchè quelli considerati residenti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,".
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
Art. 11.
(Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro
delle imprese)
1. L'articolo 61, comma 1, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative
per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'articolo 4 della tariffa annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, nel testo modificato
dallo stesso articolo 61, è dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991
e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e
nelle seguenti misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per
ciascuno degli anni dal 1985 al 1992:
a) per le società per azioni e in
accomandita per azioni, lire settecentocinquantamila;
b) per le società a responsabilità limitata, lire quattrocentomila;
c) per le società di altro tipo, lire novantamila.
2. Le società che negli anni indicati al
comma 1 hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel
registro delle imprese e quella annuale, ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il rimborso della differenza fra le somme versate e
quelle dovute a norma del citato comma 1, sempre che abbiano presentato istanza di
rimborso nei termini previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641.
3. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla data di
presentazione dell'istanza.
4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze esamina le istanze di rimborso a suo
tempo presentate e controlla la validità e la tempestività delle stesse; a partire dal
secondo semestre dello stesso anno sono avviate le procedure di rimborso, che sono
eseguite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e a partire da quelle
di minore importo.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive
modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità
comprese tra il 1999 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del
limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla
legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a
lire 2.500 miliardi per la prima annualità, sarà versato al Ministero delle finanze che
provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6. Per le
annualità successive, l'importo di emissione dei titoli pubblici per il completamento
delle attività di rimborso sarà determinato con legge finanziaria, in relazione
all'esatta quantificazione dell'ammontare complessivo dei crediti da rimborsare.
6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal Ministero delle finanze sono
emessi, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento
estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della
Banca d'Italia; tali vaglia sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale vigente degli aventi
diritto, ove gli stessi non abbiano provveduto all'indicazione di uno specifico domicilio
eletto.
Art. 12.
(Differimento di termini per regolarizzazione di omessi versamenti)
1. Il termine del 28 febbraio 1998
previsto ai commi 204, 208 e 209 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, è differito al sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1 possono essere regolarizzati anche gli omessi
versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e
dalle liquidazioni periodiche relative al 1996 e gli omessi versamenti delle imposte sui
redditi, delle altre imposte, nonchè dei contributi dovuti risultanti dalla dichiarazione
annuale relativa al periodo d'imposta 1o gennaio-31 dicembre 1996.
3. Ferme restando le misure della soprattassa prevista per gli anni 1995 e precedenti, gli
ammontari dovuti per il 1996 sono maggiorati di un importo a titolo di soprattassa pari al
10 per cento.
Art. 13.
(Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS)
1. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per
interessi e le sanzioni, vantati dall'INPS, già maturati e quelli che matureranno sino
alla data della cessione di cui al comma 15, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche
al fine di rendere più celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e
dai rendiconti dell'Istituto.
2. Le tipologie e i valori dei crediti ceduti, comunque non inferiori all'importo di lire
8.000 miliardi, le modalità tecniche, i tempi e il prezzo della cessione sono determinati
con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza
sociale. Per tipologie diverse da quelle individuate dai predetti decreti si applicano i
commi 18 e 19.
3. Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli
articoli 3, 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. I privilegi e le garanzie di
qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validità
e il loro grado in favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o
annotazione. L'INPS è tenuto a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione,
ma non risponde dell'insolvenza dei debitori. Restano impregiudicate le attribuzioni
dell'INPS quanto alle facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della
normativa vigente, compresi i crediti oggetto della cessione, anche se iscritti a ruolo
per la riscossione.
4. Il cessionario è individuato ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
fra le banche e gli intermediari finanziari abilitati o fra associazioni temporanee di
imprese tra detti soggetti.
5. Il cessionario è autorizzato a costituire una società per azioni avente per oggetto
esclusivo l'acquisto dei crediti di cui al presente articolo. Alla società si applicano
le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ad
esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonchè le
corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. Tale
società può finanziare le operazioni di acquisto dei crediti anche mediante emissione di
titoli. Ai titoli emessi si applicano gli articoli 129 e 143 del citato testo unico
emanato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385; all'emissione dei
predetti titoli non si applica l'articolo 11 del medesimo testo unico. Ai fini delle
imposte sui redditi, i titoli di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina
prevista per i titoli obbligazionari e similari emessi da società quotate nei mercati
regolamentati.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma della riscossione a mezzo
ruolo, l'INPS è obbligato ad iscrivere a ruolo, ad eccezione dei crediti già oggetto dei
procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, per i quali forma un elenco
da trasmettere al cessionario, i crediti ceduti, rende esecutivi i ruoli e li affida in
carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, trasmettendo copia degli stessi al
cessionario. L'INPS forma un separato elenco dei crediti ceduti, oggetto di contestazione
nei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, e lo trasmette al
cessionario. Nei rapporti tra cedente e cessionario, l'elenco dei crediti in contestazione
e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell'articolo
1262 del codice civile.
7. I concessionari provvedono alla riscossione coattiva dei ruoli ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riversano le somme riscosse al cessionario.
8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo
particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione,
pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del
codice di procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non
può essere chiamato in causa, fermo restando che l'INPS non può in ogni caso essere
estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i
debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione
ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste
litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l'INPS ed il cessionario.
9. I rapporti tra il cessionario e i concessionari della riscossione sono regolati
contrattualmente, con convenzione tipo approvata dall'INPS. Con tale convenzione sono
determinati i compensi da corrispondere al concessionario e stabilite idonee forme di
controllo sull'efficienza dei concessionari. Il cessionario si obbliga nei confronti
dell'INPS a stipulare con i concessionari convenzioni conformi alla convenzione tipo. Ai
concessionari spettano i compensi ed i rimborsi spese definiti ai sensi della lettera e)
del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.
10. Il concessionario e il cessionario comunicano all'INPS, in via telematica, secondo le
modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della
previdenza sociale, i dati relativi all'andamento delle riscossioni. L'INPS comunica
periodicamente al cessionario gli esiti dei giudizi di cui al comma 8.
11. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza di lire 8.000
miliardi e dell'eventuale maggiore somma corrisposta a titolo di prezzo definitivo,
nonchè degli oneri per il servizio e per la riscossione. Le somme riscosse in eccedenza a
quelle indicate nel periodo precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme
stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1.
12. I concessionari rendono all'INPS il conto della gestione ai sensi dell'articolo 39,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
13. L'amministrazione finanziaria effettua nei confronti del concessionario controlli a
campione sull'efficienza della riscossione.
14. Resta fermo il diritto al risarcimento dei danni derivanti all'INPS dall'inadempimento
degli obblighi contrattuali assunti dal cessionario.
15. Il rapporto di gestione dei crediti ceduti dura fino alla data di cessione di tali
crediti alla costituenda società di cui all'articolo 15 avente per oggetto esclusivo i
rimborsi dei crediti di imposta e contributivi.
16. Le cessioni di cui ai commi precedenti sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.
17. Con i regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, è disciplinato il versamento dei contributi previdenziali dovuti in base a
dichiarazione unificata sulla base delle modalità e dei tassi previsti dal decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, può procedere in ciascun
anno, nell'ambito di piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso delibere del
proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei crediti di cui al comma 2, secondo
periodo.
19. La cessione, al momento del trasferimento del credito, produce la liberazione del
cedente nei confronti del cessionario e non può essere effettuata per una entità
complessiva inferiore all'ammontare dei contributi.
Art. 14.
(Regolamentazione rateale di debiti per contributi ed accessori)
1. Ferme restando le maggiorazioni
previste in materia di regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali ed
assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento degli stessi, con
effetto dal 1o gennaio 1999, per la determinazione del tasso di interesse di
differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n.
402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive
modificazioni, è preso a base il tasso ufficiale di sconto.
Art. 15.
(Società per la gestione dei rimborsi)
1. Il Governo è autorizzato a costituire
una società per azioni, con capitale sociale iniziale di dieci miliardi di lire, avente
per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi d'imposta e contributivi; il pagamento di
quanto dovuto per tali rimborsi è assicurato dalla riscossione dei crediti d'imposta e
contributivi che saranno ceduti alla predetta società dallo Stato, dagli enti pubblici
previdenziali e dal cessionario dei crediti INPS. La cessione dei debiti e dei crediti
avviene al valore nominale.
2. La società provvede, tra l'altro, ad acquisire la liquidità necessaria ai fini di cui
al comma 1 mediante operazioni di cessione dei crediti ad essa ceduti.
3. I crediti d'imposta e contributivi di cui al comma 1 sono integralmente garantiti dai
cedenti. Non è richiesto l'assenso dei creditori per l'efficacia della successione nei
debiti relativi ai rimborsi d'imposta e contributivi; eventuali rinunzie o transazioni
effettuate posteriormente alla successione in tali debiti si riflettono sull'estensione
della garanzia da parte dello Stato e degli altri soggetti indicati al comma 1.
4. Alle controversie pendenti nelle quali sono parte lo Stato e gli altri enti impositori
si applica l'articolo 111 del codice di procedura civile; nelle controversie sorte
successivamente alla successione nei crediti e nei debiti sussiste litisconsorzio
necessario fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e la predetta società.
5. La riscossione dei crediti ceduti avviene a mezzo dei concessionari del servizio di
riscossione dei tributi, con le modalità e le procedure indicate nel decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nel decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Art. 16.
(Rimborsi automatizzati)
1. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono rideterminate le modalità per l'esecuzione dei rimborsi delle imposte, mediante
procedura automatizzata.
2. Sino alla data di attuazione di nuove modalità per l'erogazione dei rimborsi d'imposta
fino a lire 20.000 e di quelli di importo superiore per i quali sono maturati interessi
fino a lire 20.000, sono istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori
regionali delle entrate, alimentate con gli stanziamenti iscritti nelle unità
previsionali di base 4.1.2.2 "Restituzioni e rimborsi di imposte" (capitolo
3521) e 4.1.4.1 "Interessi di mora" (capitolo 3500) dello stato di previsione
del Ministero delle finanze, e nelle corrispondenti unità previste per gli esercizi
successivi.
3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze, emanato di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le
modalità per l'effettuazione dei rimborsi d'imposta di cui al comma 2 ed il pagamento dei
relativi interessi.
Art. 17.
(Abrogazione del decreto-legge n. 378 del 1998 e norma di sanatoria)
1. Il decreto-legge 2 novembre 1998,
n. 378, recante restituzione del contributo straordinario per l'Europa ed altre
disposizioni tributarie urgenti, è abrogato. Restano in ogni caso validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici
sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378.
Art. 18.
(Ulteriori disposizioni concernenti rimborsi)
1. A decorrere dal 1o
gennaio 1999, i fondi occorrenti all'erogazione dei rimborsi previsti dagli articoli 18 e
19 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, sono prelevati dalla
contabilità speciale "fondi di bilancio" istituita dall'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, e
messi a disposizione dei concessionari della riscossione, su apposite contabilità
speciali aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
2. Le somme accreditate nelle contabilità speciali e non utilizzate entro il 31 dicembre
sono riversate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate all'unità previsionale di base 4.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di
imposte" dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario
1999 e corrispondenti unità per gli esercizi successivi.
3. Per l'effettuazione dei controlli sull'utilizzazione delle somme erogate per
l'esecuzione dei rimborsi, entro il 31 gennaio di ogni anno i concessionari presentano la
rendicontazione delle operazioni effettuate alle ragionerie provinciali dello Stato.
4. Le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, ivi
comprese quelle relative all'acquisizione dei dati sui fondi messi a disposizione dei
concessionari della riscossione, nonchè sui rimborsi erogati dagli stessi, sono
disciplinate con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze, emanato di concerto con il ragioniere generale dello Stato.
Capo V
ALTRE ENTRATE
Art. 19.
(Beni immobili statali)
1. Nell'ambito del processo di
dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
finanze e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le
attività culturali, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente
costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per
legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di
soggetti diversi dallo Stato, che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più
proficua gestione.
2. Si applica l'articolo 3, comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, oppure, ove i beni ricadano nella circoscrizione di un solo comune, è attribuita ad
esso una partecipazione nelle società di cui al comma 1 nei limiti stabiliti dalla
medesima norma.
3. Le società cui sono conferiti beni che non possono essere alienati ne curano
l'esercizio e la valorizzazione e corrispondono un compenso annuo allo Stato a titolo di
corrispettivo per la loro utilizzazione.
4. Il capitale delle società di cui al comma 3 e quello delle società cui sono da
conferire beni alienabili, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, possono appartenere
ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.
5. È soppresso il termine di cui all'articolo 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, prorogato dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la
individuazione di beni e di diritti reali immobiliari costituenti apporto dello Stato ai
fondi immobiliari di cui all'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e
successive modificazioni. È inoltre soppresso il termine per promuovere la costituzione
di fondi istituiti con l'apporto dei beni predetti, di cui all'articolo 3, comma 91, della
citata legge n. 662 del 1996.
6. Possono essere affidati in concessione o con contratto a privati o ad amministrazioni
pubbliche, che promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto, l'adattamento,
la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili non più utilizzati
dall'amministrazione statale e dagli enti locali, per la loro proficua utilizzazione da
parte degli stessi soggetti e con corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di
un prezzo all'amministrazione statale ed agli enti locali fissato tenendo conto
dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato
del bene. La revoca della concessione o la risoluzione del contratto possono essere
disposte, in accordo con il terzo finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte
del concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni assunte con il terzo
finanziatore.
7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, del Ministro delle finanze e degli altri Ministri
competenti.
8. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 114, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
9. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la
parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "centoventi".
10. Sulla attuazione delle disposizioni del presente articolo, sulla entità e qualità
della valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato e sull'attività delle
società di cui al comma 3, i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e delle finanze presentano una relazione annuale al Parlamento.
Art. 20.
(Servizi pubblici e servizi a rete)
1. Per gli anni 1999 e 2000 tutti i
corrispettivi a qualsiasi titolo dovuti in misura fissa dalle imprese per l'esercizio di
servizi pubblici, ovvero di servizi a rete in base a concessione, autorizzazione, licenza
o altro atto di consenso da parte dello Stato, con esclusione di quelli di cui al comma 2,
continuano ad essere corrisposti nella misura prevista per il 1998, aumentata di una
percentuale pari al tasso programmato di inflazione per gli anni medesimi.
2. È istituito un contributo sulle attività di installazione e fornitura di reti di
telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e di
servizi di comunicazioni mobili e personali; il contributo è dovuto dai titolari di
concessioni di servizi di telecomunicazioni pubbliche, ovvero di licenze per
l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, per servizi al
pubblico di telefonia vocale o di comunicazioni mobili e personali. Tale contributo è
determinato per il 1999 nella misura del 3 per cento, per il 2000 nella misura del 2,7 per
cento, per il 2001 nella misura del 2,5 per cento, per il 2002 nella misura del 2 per
cento e per il 2003 nella misura dell'1,5 per cento, calcolata sul fatturato relativo a
tutti i servizi e prestazioni di telecomunicazioni dell'anno precedente. Per i soggetti
con fatturato inferiore a 200 miliardi di lire nell'anno di riferimento per il computo del
contributo, le predette aliquote sono fissate al 2 per cento fino al 2002 ed all'1,5 per
cento nel 2003. Per questi ultimi il contributo non è dovuto in caso di perdite di
esercizio. Il contributo è versato entro trenta giorni dalla data di approvazione del
bilancio dell'esercizio a cui il fatturato si riferisce. Entro il 15 dicembre di ciascun
anno è versato un acconto sul contributo dovuto per l'anno successivo pari per il 1999 al
70 per cento, per il 2000 all'85 per cento e per il 2001 e gli anni successivi al 95 per
cento del contributo dovuto per l'anno precedente. Per il 1999 l'acconto è determinato in
relazione alle previsioni di fatturato per lo stesso anno, in misura, comunque, non
inferiore al fatturato 1998. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro delle comunicazioni.
3. Dal 1o gennaio 1999 agli esercenti dei servizi pubblici di telecomunicazione
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del testo unico delle
disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
4. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318, sono abrogati e sono annullati eventuali effetti intervenuti in
attuazione delle disposizioni predette.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono disciplinati i servizi di telecomunicazioni ad uso privato attraverso l'introduzione
degli istituti della licenza individuale, della autorizzazione generale e della
dichiarazione.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono fissati i contributi inerenti alle
attività di telecomunicazioni ad uso privato sulla base dei criteri stabiliti nei commi
20 e 21 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318, in misura comunque non inferiore a quella dovuta per il 1998, aumentata di una
percentuale pari al tasso di inflazione programmato.
7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 si applicano le disposizioni
del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156, relative alle concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso privato.
8. I contributi per l'attività ad uso privato svolta dalle società costituite ai sensi
dell'articolo 4, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono regolati dalle
disposizioni dei commi 5 e seguenti del presente articolo; quelli per l'attività ad uso
pubblico svolta dalle medesime società sono regolati, salvo quanto previsto dal comma 2,
dal decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1998.
Art. 21.
(Disposizioni varie in materia fiscale)
1. Per la ristrutturazione delle reti
distributive il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante
è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, di un importo pari alle seguenti
percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) 1,1 per cento dei ricavi fino a
lire 2 miliardi;
b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 e per i due periodi di
imposta successivi.
3. All'articolo 3, comma 134, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
numero 3) è abrogato.
4. Il comma 9 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è sostituito dal
seguente:
"9. Con i regolamenti
previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in
deroga al comma 10 del presente articolo ed al comma 125 dell'articolo 3 della citata
legge n. 662 del 1996".
5. A valere dall'anno 1999 il diritto
annuale di licenza per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, previsto
dall'articolo 63, comma 2, lettera e), del testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è soppresso.
6. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera b) è
sostituita dalla seguente:
"b) sigari e sigaretti... 23 per cento";
b) la lettera c) è abrogata.
7. Alle minori entrate derivanti dai
commi 5 e 6 si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento
della componente specifica dell'imposta di consumo sulle sigarette, in applicazione
dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 22.
(Assunzioni di personale)
1. All'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 2 è
sostituito dai seguenti: "Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una
riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento
rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno
2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al
personale in servizio al 31 dicembre 1997.";
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre
2001, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio dei ministri
nel formulare il programma di assunzioni di cui al presente comma considera nei criteri di
priorità le assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche
nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo
professionale.";
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al
comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni
di personale, ivi comprese quelle relative al personale già in servizio con diversa
qualifica o livello presso la medesima o altra amministrazione pubblica. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il
31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da
disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle
peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento
dei compiti istituzionali.";
d) il comma 18 è sostituito dal seguente:
"18. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 25 per cento delle assunzioni comunque
effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno o con contratto di
formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Tale percentuale è
calcolata complessivamente sul totale delle assunzioni ed è verificata al termine
dell'anno 1999 con riferimento al totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999".
2. L'articolo 4 del regio decreto 27
agosto 1932, n. 1127, è abrogato.
3. All'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 482, sono soppresse le parole
da: "non può avere" fino a: "non consecutivi,".
4. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, come da ultimo prorogato dal comma 23, secondo periodo,
dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1999.
5. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad assumere, al di
fuori della previsione di fabbisogno di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, nel 1999 e nel 2000, mille unità di personale a tempo determinato, con
prestazioni di lavoro a tempo parziale, per profili professionali delle qualifiche
funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile a
due. Il personale è destinato a garantire l'apertura pomeridiana, serale e festiva di
musei, gallerie, monumenti e scavi di antichità dello Stato, biblioteche e archivi. Al
relativo onere si provvede con quota parte delle entrate di cui alla legge 25 marzo 1997,
n. 78, nei limiti di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Deve, comunque,
essere assicurato un sostanziale equilibrio nella dislocazione territoriale delle
strutture prescelte.
6. Le assunzioni di personale non vedente, quale centralinista telefonico,
massofisioterapista ed insegnante, non possono subire alcun blocco o limitazione sia nelle
pubbliche amministrazioni sia nelle aziende private.
7. Le disposizioni della legge 29 marzo 1985, n. 113, si applicano anche agli enti locali,
nelle cui piante organiche è previsto il posto di centralinista telefonico.
8. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare obbligatorio, o che siano
trattenuti in servizio per ulteriori dodici mesi oltre la ferma di leva, il limite massimo
di età, di cui alla lettera d) della voce "Requisiti di stato civile"
dell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è
elevato a ventitrè anni.
9. All'articolo 39, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento
di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo".
Art. 23.
(Riduzioni degli stanziamenti per straordinari)
1. Per il triennio 1999-2001 gli
stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del
personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione
all'opera del Ministro, di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono
ridotti del 10 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione
della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, al personale della Direzione generale della
protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, dei dipartimenti
della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
dei ministri, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed
all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e
sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi,
nonchè per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità
organizzata. Per l'anno 2001 viene assicurata altresì una ulteriore riduzione degli
stanziamenti medesimi, relativi alle predette amministrazioni, allo scopo di compensare la
maggiore spesa di cui al comma 2.
2. Per l'anno 2001 gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di
lavoro straordinario del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia sono
incrementati della somma di lire 8.200 milioni.
Art. 24.
(Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non
contrattualizzato)
1. A decorrere dal 1o gennaio
1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi
dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato
e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei
colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera
prefettizia, nonchè del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto
annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno
precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci
retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo
Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.
2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata entro il 30
aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale
di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini
previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno
precedente, salvo successivo conguaglio.
3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999 si provvederà all'eventuale
conguaglio tra gli incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati ai sensi
dei commi 1 e 2.
4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura ed agli
avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme
restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'articolo 2
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite
del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle
altre categorie del pubblico impiego.
5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini
dell'adeguamento retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della direzione di
uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all'articolo 24 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono
prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. A tal
fine è autorizzata la spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
Art. 25.
(Criteri di utilizzo di somme corrisposte dai cantoni svizzeri a favore dei comuni
italiani di confine)
1. All'articolo 6 del decreto del
Ministro delle finanze 8 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119
del 24 maggio 1997, le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"30 per cento".
Art. 26.
(Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e
trattamento di fine rapporto)
1. Il quinto comma dell'articolo 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso
che la parità di posizione prima del giudizio di conferma fra professori di prima fascia
e professori di seconda fascia, ai fini della determinazione dello stipendio di questi
ultimi nella misura percentuale ivi indicata, si riferisce, rispettivamente, alla
qualifica di professore straordinario ed a quella di professore associato non confermato.
2. Il terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, si interpreta nel senso che a coloro che hanno superato il giudizio di
idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 del
predetto decreto dal giudizio di conferma è attribuito il trattamento economico spettante
ai professori associati all'atto del conseguimento della conferma in ruolo.
3. L'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, si interpreta nel senso che l'incremento del 42 per
cento, a decorrere dal 1o maggio 1986, del trattamento economico dei dirigenti
dello Stato e delle categorie di personale ad essi equiparate non produce effetti
sull'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per i docenti ed i ricercatori universitari che optino
per il regime di impegno a tempo pieno, i cui importi restano determinati nelle misure
stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72.
4. Le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento
definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge
11 luglio 1980, n. 312, e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza
dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo
ad interessi nè a rivalutazione monetaria.
5. Fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente
legge, le somme corrisposte in difformità da quanto disposto dal comma 4 sono considerate
a titolo di acconto sui trattamenti economici e pensionistici in essere e recuperate con i
futuri miglioramenti comunque spettanti sui trattamenti stessi.
6. Al comma 6 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo il secondo
periodo è inserito il seguente: "Le università possono erogare, a valere sul
proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari
che svolgono attività di ricerca nell'ambito di progetti e programmi dell'Unione europea
e internazionali".
7. Ai compensi per le prestazioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come disciplinate autonomamente dai regolamenti
degli atenei, si applica la disciplina vigente per l'attività libero-professionale
intramuraria di cui all'articolo 47, comma 1, lettera e), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.
8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti
connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti
scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti
di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di
prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di
tossicodipendenti e che risultano iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105 del citato testo unico, assegnazioni
di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Alle associazioni
professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi,
nonchè agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni
nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere assegnati
docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Le assegnazioni di cui
al presente comma, ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale e
periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il personale collocato
fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. I docenti e i dirigenti scolastici,
all'atto del rientro in ruolo, hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili. Qualora
il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore ad un anno scolastico essi
sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del collocamento fuori ruolo.
È abrogato l'articolo 456 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14.
9. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 le associazioni professionali del personale
direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonchè gli enti ed
istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della
formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato. Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati modalità e tempi per
sostituire le assegnazioni con contributi nel limite massimo delle economie di spesa
realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse. Sull'attuazione dei
provvedimenti di cui al comma 8 e al presente comma il Ministro della pubblica istruzione
presenta annualmente una relazione al Parlamento.
10. Possono essere disposti comandi di durata annuale del personale di cui al comma 8
presso università degli studi e altri istituti di istruzione superiore, associazioni
professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi,
nonchè presso enti, istituzioni o amministrazioni che svolgono, per loro finalità
istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, su
loro richiesta e con oneri interamente a loro carico. I comandi che hanno complessivamente
durata superiore ad un anno scolastico comportano la perdita della sede di titolarità. A
tal fine i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 e in
posizione di comando ai sensi del presente comma si sommano se fra gli stessi non vi sia
soluzione di continuità.
11. Sono abrogati i commi 3 e 9, con eccezione degli ultimi due periodi, dell'articolo 453
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comma 2 dello
stesso articolo 453 è sostituito dal seguente:
"2. Per la partecipazione
alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al
comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato dai
normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico".
12. Il Ministro della pubblica istruzione
provvede con proprio decreto a ridefinire i criteri e le modalità di costituzione delle
classi che accolgono alunni in situazioni di handicap, ferme restando le dotazioni
organiche complessive del personale stabilite ai sensi dell'articolo 40 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e dei relativi provvedimenti di attuazione.
13. Le economie di spesa derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8 e 11, stimate in
lire 25 miliardi in ragione d'anno, sono utilizzate nel limite del 60 per cento,
quantificato in lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 1999, per elevare il limite di
spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i compensi dovuti ai presidenti ed ai
componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore. Nel limite di spesa complessiva è altresì attribuito un
compenso per i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami
preliminari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425.
14. I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono
usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno
scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere
a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali.
15. All'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Per ottimizzare le
risorse disponibili nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa
integrata fra istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 138 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i corsi di specializzazione e perfezionamento di cui al
comma 2 possono essere istituiti in tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore
nell'ambito delle attuali disponibilità di bilancio".
16. All'articolo 40 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole:
", ferma restando la dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire la
richiesta nazionale di integrazione scolastica".
17. Al comma 1 dell'articolo 294 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche a riposo".
18. La somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di previdenza complementare, ai
sensi dell'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, resta stabilita in
lire 200 miliardi annue. Nei limiti di tale importo sono trasferite ai predetti fondi
quote degli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto dei lavoratori
interessati.
19. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2,
commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si provvede, ai sensi dell'articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a disciplinare l'accantonamento,
la rivalutazione e la gestione dell'1,5 per cento dell'aliquota contributiva relativa
all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza da
destinare alla previdenza complementare del personale che opta per la trasformazione
dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, nonchè i criteri per
l'attribuzione ai fondi della somma di cui al comma 18. Con il medesimo decreto si
provvederà a definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e
di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e
contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto, le modalità
per l'erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo
determinato nonchè quelle necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo sistema
del personale di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
20. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e
dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le
procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del
trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonchè l'istituzione di forme
pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto nel
periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in
deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195
del 1995.
21. L'abrogazione dell'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, disposta dall'articolo 55, comma
2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha effetto dalla data di trasformazione in forme
di previdenza complementare dei trattamenti erogati da associazioni, enti ed organismi
aventi natura o con finalità previdenziale o assistenziale.
22. I commi 5 e 6 dell'articolo 193-bis del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono sostituiti dai
seguenti:
"5. Le attività di cui
ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi, sono
svolte dai docenti degli istituti e rientrano tra le attività aggiuntive di cui
all'articolo 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale
della scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995.
6. I finanziamenti per le attività previste dal comma 5, di cui al decreto-legge
28 giugno 1995, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 352,
confluiscono nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni
aggiuntive".
23. Le disposizioni di cui all'articolo
59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpretano nel senso che il
trattamento tributario di cui alla lettera a) si applica anche alle somme erogate
ai sensi della lettera b), senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
Art. 27.
(Fornitura gratuita dei libri di testo)
1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i
comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in
favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti
richiesti, nonchè alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli
studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni
parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando,
per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le necessarie
semplificazioni ed integrazioni.
2. Le regioni, nel quadro dei princìpi dettati dal comma 1, disciplinano le modalità di
ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a
quelli già destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In
caso di inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con
decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto
della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la
compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere
dall'anno scolastico 2000-2001 nonchè per l'individuazione dei criteri per la
determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per
ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le
proprie scelte.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi
alla materia dei libri di testo fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del
quale sono abrogate. L'articolo 156, comma 2, e l'articolo 631, comma 2, dello stesso
testo unico si intendono riferiti a tutta la scuola dell'obbligo.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa non superiore a
lire 200 miliardi per l'anno 1999.
Capo II
FEDERALISMO FISCALE E PATTO DI STABILITÀ
INTERNO
Art. 28.
(Patto di stabilità interno)
1. Nel quadro del federalismo fiscale,
che sarà disciplinato da apposita legge sulla base dei princìpi contenuti nel documento
di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le regioni, le province
autonome, le province, i comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di
stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in
disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e
il prodotto interno lordo. Per i fini del presente articolo, il disavanzo è calcolato
quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse, inclusive dei proventi
della dismissione di beni immobiliari, e le uscite finali di parte corrente al netto degli
interessi; tra le entrate non sono considerati i trasferimenti dallo Stato. Si terrà
conto altresì delle variazioni del gettito dell'imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) e delle addizionali al gettito dei tributi erariali.
2. La riduzione del disavanzo annuo risultante dalla legislazione vigente dovrà essere
pari nel 1999 ad almeno 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) come
previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; nei
due anni successivi la percentuale sul PIL del disavanzo annuo dovrà restare costante. Il
disavanzo delle regioni e delle province autonome sarà computato considerando le
devoluzioni di tributi erariali e le compartecipazioni come entrate proprie. La riduzione
sarà ottenuta attraverso le seguenti azioni:
a) perseguimento di obiettivi di
efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi
pubblici e delle attività di propria competenza;
b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli
anni precedenti;
c) potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri ai fini di
aumentare la base imponibile;
d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi
pubblici a domanda individuale;
e) dismissione di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento della
attività istituzionale.
3. La riduzione del rapporto tra
l'ammontare di debito e il PIL sarà sostenuta, oltre che dalla progressiva riduzione del
disavanzo annuo, anche dalla destinazione a riduzione del debito dei proventi derivanti
dalla dismissione di partecipazioni mobiliari. Agli enti che presentano al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento del tesoro, che si
avvale della Cassa depositi e prestiti per lo svolgimento di tale attività, piani
finanziari di progressiva e continuativa riduzione del rapporto tra il proprio ammontare
di debito e il PIL, proiettati su un orizzonte temporale di almeno cinque anni, sarà
consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti
senza oneri aggiuntivi oltre a quelli del rimborso del residuo debito; la mancata
realizzazione degli obiettivi del piano comporterà il pagamento della penale calcolata in
base alle vigenti disposizioni, da effettuare in tre anni, anche mediante riduzione dei
trasferimenti erariali.
4. Gli obiettivi della riduzione del disavanzo annuo e dell'ammontare di debito si
applicano distintamente a regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale,
province autonome e province e comuni. Per le regioni gli obiettivi si applicano al
complesso dell'attività regionale inclusiva di entrate e spese per l'assistenza
sanitaria.
5. Ai fini della verifica della realizzazione degli obiettivi in corso d'anno si farà
riferimento ai valori di spesa e disavanzo rilevati nei dodici mesi precedenti,
confrontati con l'analogo periodo dell'anno precedente. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica effettua il monitoraggio mensile con riferimento
alle regioni, alle province autonome, alle province con popolazione superiore a 400.000
abitanti e ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica individua, d'intesa con il Ministero
dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali, le modalità di rilevazione,
acquisizione e valutazione dei relativi dati. Per gli enti del Servizio sanitario
nazionale il monitoraggio mensile delle spese deve anche verificare la coerenza con le
indicazioni finanziarie del Piano sanitario nazionale; il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero della sanità,
individua le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati.
6. Agli enti che presentano scostamenti dagli obiettivi di cui ai precedenti commi alla
fine di ciascun semestre la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, indicano le
misure che gli enti stessi sono tenuti ad attivare per il raggiungimento degli obiettivi.
7. Nella riduzione del disavanzo annuo deve essere mantenuta la corrispondenza tra
funzioni e risorse, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'attività
amministrativa. Le regioni, le province autonome, le province e i comuni verificano tale
corrispondenza attraverso le procedure del controllo economico di gestione.
8. Qualora venga comminata la sanzione prevista dalla normativa europea per l'accertamento
di deficit eccessivo, la sanzione stessa verrà posta a carico degli enti che non
hanno realizzato gli obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota ad essi imputabile,
secondo modalità da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali.
9. Al fine di pervenire al definitivo accertamento dei disavanzi del Servizio sanitario
nazionale presentati dalle regioni per gli esercizi finanziari anteriori al 31 dicembre
1997, ogni regione e provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità, entro il 20
febbraio 1999, sulla scorta di una metodologia concertata entro il 20 gennaio 1999 in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, la relazione sullo stato di attuazione dei provvedimenti per il
ripiano della maggiore spesa sanitaria di competenza regionale sino al 31 dicembre 1994,
nonchè i riepilogativi regionali dei consuntivi delle aziende unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 1995-1997,
accompagnata dall'illustrazione dell'andamento della spesa, con particolare riferimento a
quella per personale, beni e servizi, assistenza farmaceutica e assistenza convenzionata.
Su proposta del Ministro della sanità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individua, entro il 31
marzo 1999, per ciascuna regione, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la quota di maggiore spesa per il 1997
attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale e quella attribuibile a provvedimenti
regionali.
10. Al fine di verificare i livelli di assistenza assicurati in ciascuna regione e
provincia autonoma, valutare i risultati economico-gestionali e individuare le cause degli
eventuali disavanzi, distinguendo la quota di questi ultimi derivante da provvedimenti
assunti a livello statale da quella riconducibile alle responsabilità regionali, il
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, entro il 28 febbraio
1999, gli indicatori e i parametri concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi dei
sistemi sanitari regionali e i livelli di spesa, con particolare riferimento allo stato di
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonchè delle norme e dei provvedimenti statali volti a garantire il corretto impiego
delle risorse e appropriati livelli di utilizzazione dei servizi sanitari. Con la stessa
procedura sono determinati i tempi e le modalità di raccolta e trasmissione di
informazioni aggiuntive rispetto ai flussi previsti dal vigente ordinamento.
11. Entro il 30 giugno 1999 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettua su proposta del Ministro
della sanità, il quale si avvale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, la
valutazione della situazione delle singole regioni, individua le regioni deficitarie e
definisce le linee generali degli interventi di rientro e di ripiano. Il Ministro della
sanità, sentita la predetta Conferenza, presenta una relazione al Parlamento in ordine ai
dati ed alle informazioni desumibili dagli atti e dalle attività di cui ai commi
precedenti, agli esiti della concertazione al riguardo intervenuta con le regioni, alle
indicazioni per le azioni di rientro per le situazioni deficitarie, nonchè al Piano di
monitoraggio per il perseguimento dei livelli di assistenza e per il governo della spesa.
12. Entro il 30 settembre 1999 il Ministro della sanità, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e le singole regioni stipulano appositi accordi
che individuano gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico-gestionale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, tenuto conto di
quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000 e dalla normativa vigente. Per le
regioni che presentano una situazione deficitaria gli accordi prevedono inoltre un
programma di interventi per il rientro dai disavanzi e le relative modalità di
attuazione, distinguendo la quota attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale da
quella attribuibile a provvedimenti regionali. Le regioni per il ripiano del disavanzo a
carico dei propri bilanci possono alienare parte del patrimonio delle aziende sanitarie
non destinato ad attività assistenziali. Il Ministro della sanità, al fine di assicurare
il rientro dal deficit del settore sanitario, adotta, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, apposite linee di indirizzo per le regioni assicurando, nel rispetto
dell'autonomia regionale, adeguati interventi di supporto tecnico.
13. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche della
collaborazione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, adegua il sistema
informativo sanitario, in coerenza con le previsioni del Piano sanitario nazionale
1998-2000, per garantire un efficace monitoraggio del grado di perseguimento dei livelli
di assistenza da parte di tutti i soggetti del servizio sanitario, dell'andamento della
spesa, dell'attuazione degli accordi di cui al comma 12.
14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con
il Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro
il 31 gennaio 1999, le disponibilità finanziarie per l'anno 1999. L'1,5 per cento di tali
disponibilità finanziarie è ripartito in occasione del riparto delle risorse per il
servizio sanitario iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2000 tra le regioni che
hanno sottoscritto l'accordo di cui al comma 12, e hanno dato ad esso esecuzione, in
ragione del grado di attuazione del programma stesso. In caso di inerzia delle
amministrazioni regionali rispetto all'attuazione degli accordi e/o del permanere di una
situazione deficitaria, il Governo adotta le penalizzazioni e le forme di intervento
sostitutivo previste dalla normativa vigente.
15. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente
articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le
modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
16. Nella determinazione delle spettanze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 1999 si tiene conto del minor gettito derivante
dall'applicazione dell'articolo 1, in relazione agli statuti di autonomia e alle
rispettive norme di attuazione.
17. Alla definizione dei rapporti finanziari pregressi tra Stato e Regione siciliana e
alla verifica delle proposte conclusive di quantificazione delle partite di credito e
debito intercorrenti fino al 1996 elaborate dal gruppo di lavoro istituito dal Ministro
per gli affari regionali si provvede entro il 30 settembre 1999, sentita la commissione
paritetica Stato-Regione di cui all'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, con
apposito provvedimento legislativo su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze.
18. Al fine di consentire un tempestivo monitoraggio dei conti pubblici, nonchè
l'elaborazione dei conti delle pubbliche amministrazioni in tempi compatibili con il
calendario degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, gli enti del settore
pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1998 entro il 20 gennaio 1999.
Art. 29.
(Monitoraggio dei flussi di cassa per l'istruzione pubblica e l'università)
1. Al fine di garantire che la spesa statale per
l'istruzione cresca nel triennio 1999-2001 secondo i tassi di crescita programmati, il
Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, provvede al monitoraggio delle spese sostenute dagli
istituti e scuole di ogni ordine e grado ed al controllo dei relativi flussi di cassa.
L'attività di monitoraggio è altresì estesa all'applicazione dei decreti ministeriali
attuativi delle norme relative al controllo del numero dei dipendenti del comparto scuola,
anche sotto l'aspetto finanziario.
2. Nel triennio 1999-2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti di ogni
ordine e grado, nonchè delle istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo di
assicurare che per l'anno 1999 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino
globalmente superiori a quelli rilevati dal conto consuntivo 1997, incrementati del 6 per
cento. Per gli anni 2000 e 2001 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo
definito per l'anno precedente, incrementato di un punto in più del tasso di inflazione
programmato. Analogamente si procede per i conservatori, le Accademie di belle arti e le
Accademie nazionali di danza e di arte drammatica. Sono esclusi dai vincoli di cui al
presente comma gli effetti di cassa derivanti da contributi e finanziamenti non
provenienti dal bilancio dello Stato.
3. I criteri e le modalità per le erogazioni di cassa di cui al comma 2, le modalità
attuative del monitoraggio, la determinazione della base di riferimento delle medesime
erogazioni ed il controllo dei relativi flussi di cassa, sono definiti con uno o più
decreti del Ministro della pubblica istruzione, emanati sentito il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, tenendo conto delle specifiche esigenze e
degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse tra le istituzioni
scolastiche.
4. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche il pieno espletamento delle loro
funzioni in relazione all'attribuzione dell'autonomia scolastica, a decorrere dall'anno
2002 con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è ridefinita
la materia di cui ai commi 2 e 3.
5. Al fine di sperimentare per uno o più provveditorati agli studi e per alcune
istituzioni scolastiche una più ampia autonomia nell'utilizzo delle risorse disponibili,
a decorrere dal 1o gennaio 1999, i trasferimenti effettuati dal Ministero della
pubblica istruzione per le supplenze brevi, gli interventi didattici ed educativi, il
miglioramento dell'offerta formativa, i compensi per le ore eccedenti, l'aggiornamento, il
funzionamento amministrativo e didattico, nonchè le ulteriori risorse a qualsiasi titolo
concesse per il funzionamento, costituiscono la dotazione finanziaria di istituto, che
può essere utilizzata senza alcun vincolo di destinazione, anche in deroga alle norme di
contabilità, garantendo comunque il livello minimo di spesa previsto per la
contrattazione integrativa. Con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione,
emanati sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati i
provveditorati agli studi e le istituzioni scolastiche coinvolti nella sperimentazione,
nonchè le modalità attuative della stessa.
6. Le somme disponibili nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria
a favore dei singoli provveditorati agli studi, non erogate al 31 dicembre di ciascun anno
alle istituzioni scolastiche, sono utilizzate nell'esercizio finanziario successivo nei
limiti degli impegni assunti nei confronti delle istituzioni medesime.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alla regione autonoma Valle
d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano in ragione dei rispettivi
ordinamenti di autonomia e dell'autofinanziamento del settore scolastico.
8. All'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da:
"con contratti di durata annuale" fino alla fine del comma, sono sostituite
dalle seguenti: "con contratti rinnovabili per non oltre un triennio, per un numero
massimo di trenta unità. A decorrere dall'anno 1999 tale contingente è integrato di
ulteriori dieci unità da assegnare al Ministero della pubblica istruzione per le esigenze
del monitoraggio dei flussi di spesa. Alle procedure di selezione del contingente
integrativo si provvede su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Alle spese,
valutate nell'importo di lire tre miliardi per l'anno 1998, di lire quattro miliardi in
ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e di lire un miliardo per l'anno 2001, si provvede a
valere sulle economie realizzate con il presente Capo e su quelle conseguite con le
analoghe iniziative nel settore della pubblica istruzione".
9. A decorrere dal 1o gennaio 1999 i trasferimenti statali alle università
continuano ad essere versati nelle rispettive contabilità speciali infruttifere ad esse
intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate diverse dai
trasferimenti statali non sono riversate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente
utilizzate per i pagamenti.
10. A decorrere dal 1o luglio 1999 tutte le entrate dei dipartimenti e degli
altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università non sono versate
nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti di tali enti.
Le contabilità speciali ad essi intestate sono progressivamente chiuse al momento
dell'esaurimento delle disponibilità esistenti al 30 giugno 1999.
11. I tesorieri degli enti di cui al comma 10 sono direttamente responsabili dei pagamenti
eseguiti in difformità di quanto disposto dal presente articolo. In caso di inadempienza
si applica la penalità di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279.
12. Sino al 31 dicembre 2000 conservano validità le disposizioni che disciplinano la
riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, ed il controllo del fabbisogno finanziario delle università di cui all'articolo 51
della medesima legge n. 449 del 1997.
Art. 30.
(Revisione delle procedure per investimenti)
1. In deroga alle vigenti disposizioni, i
contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono erogati dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite le banche
concessionarie e a partire dalla data in cui sono resi disponibili, sulla base delle
richieste avanzate periodicamente dalle banche stesse, tenuto conto del fabbisogno
finanziario per l'erogazione delle agevolazioni. Per il periodo di giacenza presso i conti
correnti appositamente aperti dalle banche concessionarie, le predette somme maturano, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, interessi al tasso
ufficiale di sconto in favore del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per il successivo riutilizzo in favore degli interventi di cui al
presente comma. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla
rideterminazione delle procedure e delle modalità di erogazione dei contributi in
conformità con le disposizioni di cui al presente comma.
Art. 31.
(Norme particolari per gli enti locali)
1. Il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è prorogato al 31 gennaio
1999. È altresì differito al 31 gennaio 1999 il termine previsto per deliberare le
tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa
l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è
stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio, relativamente all'anno
1999. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I
regolamenti approvati entro il 31 gennaio 1999 hanno effetto dal 1o gennaio
1999.
2. In relazione alle competenze attribuite alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia
Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale,
l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è versata alle regioni e province
stesse secondo le modalità di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446; le regioni e le province predette provvedono ai trasferimenti
finanziari ai comuni nel pieno rispetto dei rispettivi statuti di autonomia e delle loro
norme di attuazione; le medesime regioni e province assicurano comunque ai comuni, nel
quadro dei rispettivi rapporti finanziari, l'intero gettito dell'addizionale di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
3. Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal
gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a seguito dell'attribuzione della rendita
catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, è assegnato un contributo da
parte dello Stato commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti
fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota al 4 per
mille e quello dell'anno 1998 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per mille. Il
contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto
dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale
delegate o attribuite ai comuni. A tale fine è autorizzata per gli anni 1998 e 1999 la
spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno a favore dei comuni. In caso di insufficienza
dello stanziamento le spettanze dei singoli comuni sono ridotte in proporzione inversa
all'entità della spesa corrente. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il finanziamento di lavori ed
opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana è integrato di un importo pari a lire
40 miliardi per l'anno 1998. All'erogazione del contributo integrativo per l'importo di
lire 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000
milioni a favore del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta
giorni dall'assegnazione dei fondi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando,
quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e, quanto a lire 20.000 milioni,
l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come
sostituito dall'articolo 49, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito
dal seguente:
"1. L'applicazione delle
prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dall'anno 2000. A tal fine gli enti locali
iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento
accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i
criteri di cui all'articolo 71: a) per il 2000 il 6 per cento del valore; b)
per il 2001 il 12 per cento del valore; c) per il 2002 il 18 per cento del valore; d)
per il 2003 il 24 per cento del valore".
6. Relativamente all'imposta
comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 1999 i termini
per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi
di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la
notifica:
a) degli avvisi di liquidazione
sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta
per gli anni 1994, 1995 e 1996;
b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale
sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995;
c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare
dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1996.
7. Per l'anno 1999 continuano ad essere
applicabili i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998. I comuni possono adottare
sperimentalmente il pagamento del servizio con la tariffa. I relativi regolamenti non sono
soggetti al controllo del Ministero delle finanze.
8. Il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, è abrogato. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376.
9. Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'imposta di registro la determinazione
definitiva è effettuata solo nel 2001 sulla base dei dati medi del triennio 1998-2000
comunicati dal Ministero delle finanze entro il 31 marzo 2001".
10. Il Fondo stanziato sull'unità previsionale di base 3.1.2.3 dello stato di previsione
del Ministero dell'interno - capitolo 1610 - relativo alle nuove province, definito dalla
legge finanziaria per effetto dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
definitivamente quantificato in lire 41.650 milioni annue ed accorpato nel fondo
ordinario, mantenendo comunque l'originario vincolo di destinazione. Il comma 6
dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e
integrazioni, è abrogato.
11. I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo ente locale restano determinati nella
medesima misura stabilita per il 1998, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 49, comma 1, lettere a),
b) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In attesa dell'entrata in vigore
delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la
distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per il
1999 avviene con i criteri e le finalità di cui all'articolo 49, comma 1, lettera a),
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
12. A valere sulle risorse aggiuntive createsi ai sensi dell'articolo 49, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al finanziamento delle unioni e delle
fusioni tra comuni 10 miliardi di lire per il 1999, 20 miliardi di lire per il 2000 e 30
miliardi di lire per il 2001. Per le medesime finalità sono altresì destinate risorse
pari a 3 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1999-2001.
13. I contributi attribuiti a comuni e province negli anni 1996, 1997 e 1998 ai sensi
dell'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono definitivamente
assegnati.
14. Il numero 2) della lettera e) del comma 143 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nonchè la lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.
15. Fino al 31 dicembre 1999 le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione
dell'imposta provinciale di trascrizione, i relativi controlli e l'applicazione delle
sanzioni sono affidati al competente ufficio del pubblico registro automobilistico.
16. Il termine fissato al 1o gennaio 1999 dall'articolo 60, comma 5, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativamente alle disposizioni di cui al
comma 2 del medesimo articolo 60, è differito al 1o gennaio 2000.
17. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, come modificato dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 19 ottobre 1998, n. 366,
sono soppresse le parole: ", in misura non inferiore al 20 per cento dei proventi
stessi,".
18. Tutti i riferimenti temporali previsti all'articolo 61, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente all'attribuzione del gettito delle
imposte di cui all'articolo 60, comma 2, del menzionato decreto legislativo, sono
differiti di un anno.
19. All'articolo 12, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "settembre 1998" sono sostituite
dalle seguenti: "luglio 1999".
20. Il comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è
sostituito dal seguente:
"1. I comuni e le province
possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel
proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo
II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con
regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente
che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al
proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche
attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione,
determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone
può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di
pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si
comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati
con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2,
comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
21. In sede di revisione catastale, è
data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al
demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente
da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari.
22. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a
titolo gratuito.
23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n.
549, per l'anno 1999, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di
nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare
l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
24. All'articolo 72, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, le parole da: "all'intendenza di finanza" fino alla fine del periodo, sono
sostituite dalle seguenti: "al concessionario della riscossione, a pena di decadenza,
entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di
liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a
quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di
accertamento è notificato. La formazione e l'apposizione del visto dei ruoli principali e
suppletivi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 sono eseguite entro il 31 dicembre
1999".
25. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:
"g) applicazione alle
occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento,
considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di
carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal
trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente
pubblico ufficiale".
26. Al comma 2 dell'articolo 63 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g-bis) previsione
delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della
somma di cui alla lettera g), nè superiore al doppio della stessa, ferme restando
quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285".
27. Per i rapporti non conclusi, inerenti
alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i comuni e le province, con propria deliberazione,
possono disporre le agevolazioni di cui all'articolo 17, comma 63, della legge 15 maggio
1997, n. 127, anche con effetto retroattivo, nonchè determinare criteri e modalità di
definizione agevolata.
28. A decorrere dal 1o gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione
e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi degli articoli 13 e seguenti della
legge 5 gennaio 1994, n. 36. Sono conseguentemente abrogati l'ultimo comma dell'articolo
17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall'articolo 2, comma 3-bis, del
decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio
1995, n. 172, nonchè l'articolo 3, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
limitatamente alle parole: "secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni
di fognatura e di depurazione".
29. Fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3,
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fermo restando che l'applicazione del metodo stesso
potrà avvenire anche per ambiti successivi non appena definita da parte dei competenti
enti locali la relativa tariffa ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 13, i criteri,
i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio
acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio
di depurazione, quali stabilite ai sensi dell'articolo 3, commi 42 e seguenti, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, sono fissati con deliberazione del CIPE; fino a tale data
restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998. Per l'anno 1999 detta deliberazione
è adottata entro il 28 febbraio 1999 ed il termine entro il quale i comuni interessati
possono assumere le delibere per adeguare le tariffe dei predetti servizi in conformità
ai parametri, ai criteri e ai limiti stabiliti dal CIPE è fissato al 15 maggio 1999.
30. All'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, dopo le parole: "erogazione di acqua" sono inserite le seguenti:
"e servizi di fognatura e depurazione". Al numero 127-sexiesdecies) della
tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, dopo le parole: "comma 3, lettera g), del medesimo decreto"
sono aggiunte le seguenti: ", nonchè prestazioni di gestione di impianti di
fognatura e depurazione".
31. All'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
"1-bis. I comuni già
provvisti di impianti centralizzati di depurazione funzionanti, che non si trovino in
condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e
fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi".
32. La lettera f) del comma 2
dell'articolo 46 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni e integrazioni, è abrogata.
33. All'articolo 46 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"2-bis. L'ente mutuatario
utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero
sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa è data
esecuzione dai tesorieri solo se corredati di una dichiarazione dell'ente locale che
attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo".
34. La disposizione di cui all'articolo
51, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, si interpreta nel senso che
anche le somme rivenienti dai mutui concessi dalle banche agli enti locali per i quali
operi il regime di eccezione dal versamento in tesoreria unica di cui all'articolo 14-bis
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 202, devono, all'atto della loro erogazione, essere depositate presso
l'ente gestore della tesoreria dell'ente mutuatario. Per i mutui non rientranti nel regime
di eccezione resta fermo l'obbligo del versamento delle somme nelle contabilità speciali
infruttifere. Per i mutui stipulati prima della data di entrata in vigore della presente
legge è consentito il mantenimento del deposito delle somme mutuate presso l'istituto
mutuante.
35. All'articolo 38 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e
di quelli che non hanno ricostituito i fondi vincolati utilizzati in precedenza" sono
soppresse;
b) al comma 2, dopo le parole: "L'utilizzo di somme a specifica
destinazione" sono inserite le seguenti: "presuppone l'adozione della
deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 68,
comma 1, e".
36. All'articolo 4 della legge 24
novembre 1981, n. 689, è aggiunto il seguente comma:
"I comuni, le province, le comunità
montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB),
gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e
le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro
amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano
l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti,
relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e
successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purchè esaurite alla
data del 31 dicembre 1997".
37. A decorrere dall'anno 1999, i
proventi per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, detratte le spese di
gestione ed il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia in misura non
superiore a quella prevista per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 dall'articolo 49,
comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati nella misura del 34 per
cento alla provincia di Como, del 16 per cento alla provincia di Lecco, del 50 per cento
al Ministero dell'interno. A decorrere dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del
comune di Campione d'Italia è pari a quello del 1999 incrementato del tasso di inflazione
programmato. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità
previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla
pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'interno. Le somme attribuite alle province di Como e Lecco possono essere destinate,
d'intesa con i comuni interessati, per opere pubbliche e interventi di salvaguardia
ambientale anche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni.
38. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può
autorizzare la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione
di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società
possono partecipare, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i
seguenti soggetti: comune di Campione d'Italia, provincia di Como, provincia di Lecco,
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Lecco; resta esclusa la possibilità di
partecipazione al capitale della società per altri comuni. L'utilizzo dello stabile della
casa da gioco ed il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali che vi operano con funzioni
di vigilanza e controllo alla data del 30 settembre 1998 sono regolati da apposita
convenzione che verrà stipulata fra il comune di Campione d'Italia e la società di
gestione della casa da gioco.
39. Alla nota 1 dell'articolo 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze
28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995,
le parole: "essa è dovuta dall'ente titolare della casa da gioco anche quando non la
gestisce direttamente" sono sostituite dalle seguenti: "essa è dovuta dalle
regioni, dalle province e dai comuni titolari della casa da gioco anche quando non la
gestiscono direttamente". L'esclusione dal computo dell'ammontare imponibile
contenuto nell'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, deve intendersi applicabile non solo qualora l'esercizio della casa
da gioco sia delegato ad un soggetto istituito dall'ente pubblico a cui è riservato per
legge l'esercizio del gioco purchè l'ente esercente oltre ad essere obbligato al
versamento dei proventi di gioco abbia personalità giuridica di diritto privato con
autonomia gestionale e sia soggetto passivo delle imposte sui redditi, ma anche in caso di
gestione commissariale delle case da gioco con autonomia amministrativa e contabile
rispetto all'ente titolare delle case medesime.
40. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano a
decorrere dal 1o gennaio 2000; conseguentemente il termine di cui al comma 5
dell'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 settembre 1999.
41. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 39, comma 27, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale la contrattazione collettiva
può individuare particolari modalità applicative, anche prevedendo una riduzione delle
percentuali previste per la generalità dei casi e l'esclusione di determinate figure
professionali che siano ritenute particolarmente necessarie per la funzionalità dei
servizi.
42. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere
le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma
11 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
43. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Il comitato di coordinamento di cui al comma 4, integrato solo a
tale scopo dal Sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o da un suo
delegato, sentito il responsabile del Servizio urbanistico del comune, individua i
manufatti industriali particolarmente significativi dal punto di vista storico e
testimoniale che, a salvaguardia della memoria storica del sito, non dovranno essere
demoliti. La destinazione dei manufatti salvaguardati è decisa dal consiglio comunale di
Napoli nell'ambito della pianificazione urbanistica esecutiva".
44. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono
aggiunte le seguenti parole: "con riferimento alle caratteristiche originarie".
45. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma
della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi
dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di
acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della
approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.
46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della
legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere
sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni:
a) per una durata pari a quella
massima prevista dalle citate disposizioni della legge n. 10 del 1977 diminuita del tempo
trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione
del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione
della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi
del comma 48.
47. La trasformazione del diritto di
superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta
da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e
loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un
corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.
48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere
del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi
dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista
dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di
superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui
sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.
Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito
dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della
trasformazione di cui al comma 47.
49. È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di
somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al
comma 48.
50. Sono abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 78-bis e 79 dell'articolo 3 della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, nonchè i commi 61 e 62
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 32.
(Alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dei
comuni e delle province)
1. I beni immobili di interesse storico e
artistico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni non sono alienabili
salvo che nelle ipotesi previste con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le
attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) autorizzazione della
alienazione, concessione o convenzione con soggetti pubblici o privati da parte del
Ministero per i beni e le attività culturali, che si pronuncia entro un termine
perentorio, a condizione che non siano pregiudicate la conservazione, l'integrità e la
fruizione dei beni e sia garantita la compatibilità della destinazione d'uso con il loro
carattere storico e artistico;
b) definizione dei criteri per la individuazione della tipologia dei beni per i
quali può essere concessa l'autorizzazione;
c) criteri in ordine alle prescrizioni relative alla conservazione ed all'uso dei
beni;
d) risoluzione del contratto di alienazione in caso di violazione delle
prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
e) individuazione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del
regolamento, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali in collaborazione
con gli enti interessati, dei beni immobili di interesse storico e artistico delle
regioni, delle province e dei comuni;
f) possibilità di prevedere il diritto di prelazione a favore di altri enti
pubblici territoriali o enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
g) abrogazione espressa delle norme, anche di legge, incompatibili.
2. Sono fatte salve le procedure di
alienazione già avviate in attuazione dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n.
127, a condizione che le stesse siano pervenute alla fase dell'aggiudicazione prima della
data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Art. 33.
(Beni immobili notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909 e della legge n. 778
del 1922)
1. I beni immobili notificati ai sensi
della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non
siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo
2 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto,
da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della
legge 1o giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni
immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore
della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II,
della legge 1o giugno 1939, n. 1089.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE
Art. 34.
(Trattamenti pensionistici e di disoccupazione)
1. Con effetto dal 1o
gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo
beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori
autonomi, nonchè dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei
fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente
comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del
trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.
2. Per l'applicazione del comma 1 gli enti erogatori di trattamenti pensionistici, nella
comunicazione da trasmettere al Casellario centrale delle pensioni entro il mese di
febbraio di ciascun anno in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 314, forniscono, per ciascun trattamento, i dati richiesti dal
Casellario stesso. Sulla base dei predetti dati il Casellario comunica agli enti
interessati, entro il mese di giugno di ciascun anno, l'importo del trattamento
complessivo del soggetto su cui attribuire gli incrementi di cui al comma 1.
3. Per gli anni successivi al 1999, in attesa della comunicazione, da parte del
Casellario, di cui al comma 2, gli enti determinano, in via provvisoria, la rivalutazione
automatica da applicare sul proprio trattamento sulla base dei dati comunicati dal
Casellario medesimo per l'anno precedente. A decorrere dalla data di ricezione della
comunicazione da parte del Casellario, gli enti provvedono a rideterminare la
rivalutazione spettante dal 1o gennaio dell'anno di riferimento e ad effettuare
i conguagli a credito e a debito dei pensionati. In caso di rideterminazione con effetto
retroattivo degli importi dei trattamenti pensionistici soggetti alla disciplina del
presente articolo anche gli aumenti di rivalutazione spettanti dal 1o gennaio
1999 in poi sono rideterminati sulla base dei dati comunicati dal Casellario. A tal fine
gli importi rideterminati relativi a periodi successivi al 1o gennaio 1999
devono essere segnalati al Casellario in occasione delle previste segnalazioni periodiche,
mentre la effettiva rideterminazione degli aumenti di rivalutazione per gli stessi anni
sarà effettuata dagli enti interessati a seguito della ricezione delle risultanze annuali
da parte del Casellario.
4. Per l'anno 1999, in attesa degli adempimenti connessi alla prima applicazione della
nuova disciplina, ciascun ente attribuirà in via provvisoria la rivalutazione in
applicazione del comma 1 sul totale dei trattamenti dallo stesso erogati. I recuperi
derivanti dalle operazioni di conguaglio vengono effettuati anche in deroga ad eventuali
limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
5. La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza
successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di
disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile
1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti ridotti di cui
al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni.
6. L'articolo 76, terzo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 5 si intende
abrogato nella parte modificata dal medesimo comma.
7. Al fine di potenziare la funzione di coordinamento dell'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) nella gestione degli
accessi al pensionamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed il monitoraggio
dei relativi flussi di pensionamento, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le
modalità e i criteri per la trasmissione, anche mediante adeguati supporti informatici,
di idonei elementi informativi da parte delle amministrazioni interessate relativi alle
domande di quiescenza.
8. Nei confronti dei titolari di pensione a carico delle gestioni esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria, anche nei casi di cumulo tra pensione e redditi
da lavoro dipendente, trova applicazione l'articolo 10, commi 4 e 4-bis, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
9. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il quarto periodo
è inserito il seguente: "Sono altresì escluse dal predetto procedimento, per gli
esercizi 1998 e 1999, le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con
legge 23 dicembre 1996, n. 663".
Art. 35.
(Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP)
1. Le anticipazioni di tesoreria
concesse dallo Stato all'INPS, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate
dall'ente medesimo, nei limiti dell'importo di lire 121.630 miliardi maturato al 31
dicembre 1995, si intendono trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento delle
prestazioni assistenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni. Tale importo risulta comprensivo, nei limiti di lire 30.300
miliardi, delle anticipazioni a favore della gestione di cui all'articolo 29 della legge 9
marzo 1989, n. 88. Per le anticipazioni concesse nel corso degli esercizi 1996 e 1997, ai
fini della determinazione dei relativi importi, si provvede con la procedura di cui al
comma 2, sulla base dei rispettivi consuntivi.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio
decreto, provvede alle occorrenti operazioni di sistemazione contabile derivanti
dall'applicazione del presente articolo. Il complesso degli effetti contabili sulle
gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche per gli anni successivi
rispetto a quelli indicati al comma 1, ove interessati.
3. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono autorizzati trasferimenti pubblici in
favore dell'INPS e dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di
anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso.
4. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPS per gli esercizi
1997 e 1998, per il tramite dell'Ente poste italiane e successivamente della società
Poste italiane Spa, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni
previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali
regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo
rendiconto, come modificate, limitatamente all'anno 1997, dall'applicazione del comma 1.
Tali trasferimenti, comunque a titolo anticipato, sono effettuati in favore dell'INPS con
il vincolo di destinazione alla società Poste italiane Spa al fine di estinguere le
partite debitorie derivanti dalle anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato.
5. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPDAP a tutto il 1998,
al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono
autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili
delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto.
6. Per le finalità di cui ai commi 3, 4 e 5, è istituita presso l'INPS e presso l'INPDAP
un'apposita contabilità nella quale sono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato
da parte delle gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a carico del
bilancio dello Stato.
7. Resta stabilito nei confronti dell'INPS e dell'INPDAP quanto disposto dall'articolo 59,
comma 34, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
8. È confermato, in ogni caso, quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai
dipendenti dello Stato.
9. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate,
ove necessario, norme di attuazione del presente articolo.
Art. 36.
(Disposizioni modificative ed interpretative dell'articolo 1, commi 181 e 182,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. Il comma 182 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal
seguente:
"182. La verifica annuale del
requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non
solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi
degli anni successivi. Sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 è dovuta
esclusivamente una somma pari al 5 per cento dell'importo maturato a tale data. Per gli
anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di
un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualità
sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1o
gennaio 1996 alla data di pagamento".
2. Nell'espressione "aventi
diritto" di cui al comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si
intendono comunque ricompresi gli eredi, anche nei casi di decesso del relativo avente
diritto avvenuto anteriormente alla data del 30 marzo 1996.
3. Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino al 31 dicembre 1995 da
parte degli eredi non aventi titolo alla pensione ai superstiti dei pensionati deceduti
anteriormente al 30 marzo 1996 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino al 31 dicembre 1995,
presentate dagli eredi dei pensionati aventi titolo all'applicazione delle sentenze della
Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, devono essere corredate di copia
della denuncia di successione presentata ai competenti uffici finanziari, dalla quale
risultino i nominativi di eventuali coeredi e la quota di eredità a ciascuno spettante.
5. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad
oggetto le questioni di cui all'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I
provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
6. Ai maggiori oneri recati dal comma 1, valutati in lire 875 miliardi per l'anno 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Capo IV
ALTRE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
Art. 37.
(Verifiche in materia di invalidità civile)
1. Nei procedimenti di verifica,
compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di
trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari
necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti
qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a
visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di
notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale
sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata
presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza
a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le
giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale
l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di
sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte
dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo
del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i
quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da
patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti,
si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei
requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefìci economici.
2. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici,
eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei
pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità
di cui al comma 1.
3. Con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
previsto dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, saranno anche
stabiliti i nuovi termini entro i quali si deve provvedere ai suddetti accertamenti.
4. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente
stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso
di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
5. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni
mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile,
cecità civile e sordomutismo, nonchè ai provvedimenti di revoca emessi dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella materia di cui al presente
articolo la legittimazione passiva spetta al Ministero medesimo.
6. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali relativi a controversie in
materia di invalidità civile avverso provvedimenti emanati dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni altro
provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati alla predetta amministrazione
presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato e presso le commissioni mediche di verifica
competenti per territorio. A queste ultime vanno altresì notificati gli eventuali atti di
precetto.
7. Il termine del 31 marzo 1999 di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 2000 ed il piano straordinario previsto dalla
stessa norma per effettuare accertamenti di verifica sanitaria, anche senza preavviso, nei
confronti di titolari di benefici economici per invalidità civile, cecità civile e
sordomutismo è incrementato di 40.000 accertamenti da realizzare entro il 31 dicembre
1999, nonchè di ulteriori 70.000 da svolgere entro il 31 dicembre 2000.
8. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione
del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca
delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e
alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono secondo quanto previsto dai
rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Art. 38.
(Pensioni di guerra)
1. Il comma 263 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"263. Il recupero non
si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato
medesimo".
2. Al comma 264 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In
tali casi, i benefici economici di cui ai commi 260 e 261 sono riferiti e calcolati
soltanto sul residuo debito al 1o gennaio 1997 e non sull'intero indebito
riscosso dal pensionato".
3. Il quinto comma dell'articolo 37 del testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è
sostituito dal seguente:
"Anche in mancanza di procura o di
richiesta di pubblicazione di matrimonio, le disposizioni di cui al presente articolo sono
applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler
contrarre matrimonio, purchè risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro
documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purchè le
circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili alla
volontà delle parti. Le medesime disposizioni sono altresì applicabili anche quando lo
stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un
anno, purchè dall'unione sia nato un figlio riconosciuto dal militare deceduto o di cui
sia stata accertata giudizialmente la paternità".
4. Ai commi primo e secondo dell'articolo
19 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, la parola: "funzionale" è sostituita, in entrambi i commi, dalle
seguenti: "perdita totale della funzionalità".
5. I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi
equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli
accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di
gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri
competenti al momento della concessione dei benefìci pensionistici.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 260, 261 e 263, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito
indebitamente prestazioni pensionistiche o assistenziali per periodi anteriori al 1o
gennaio 1996 in forza di giudicati non definitivi relativi all'applicazione della
normativa di cui al decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, e al decreto-legge 8 febbraio
1988, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 93.
Art. 39.
(Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap)
1. I soggetti riconosciuti ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestano, mediante
autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza
delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi
o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni
fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o
esercenti pubblici servizi.
Art. 40.
(Interventi nel settore postale)
1. La società Poste italiane Spa è
autorizzata all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, secondo modalità
stabilite con convenzione. La società Poste italiane Spa è altresì autorizzata a
effettuare incassi e pagamenti per conto delle amministrazioni pubbliche. A tal fine può
eseguire operazioni di versamento e di prelevamento di fondi presso la tesoreria statale,
con modalità da stabilire convenzionalmente.
2. Il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio
1933, n. 841, è abrogato. I flussi finanziari e la contabilizzazione dei servizi resi per
conto delle amministrazioni dello Stato, della Cassa depositi e prestiti e degli enti
pubblici sono regolati secondo i princìpi degli articoli 2423 e seguenti del codice
civile.
3. I conservatori dei registri immobiliari trascrivono a favore della società Poste
italiane Spa la titolarità dei beni di cui risulti accertata la proprietà da parte
dell'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in base all'articolo 6,
comma 1, del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, individuati nel rendiconto approvato
con legge 23 settembre 1994, n. 555. La trascrizione è effettuata sulla base delle
segnalazioni predisposte dalla società Poste italiane Spa contenenti gli elementi
identificativi dei singoli beni.
4. L'attività postale è uniformata alle prescrizioni della direttiva 97/67/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997. A tal fine entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito provvedimento di modificazione
del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156, e successive modificazioni, volto ad assicurare la prestazione di un servizio postale
universale con prezzi accessibili a tutti gli utenti, la determinazione dei servizi
oggetto di riserva e la revoca delle concessioni di cui all'articolo 29 del citato testo
unico. Il provvedimento introdurrà altresì gli istituti della autorizzazione generale e
della licenza individuale per l'espletamento di servizi non riservati e definirà le
modalità di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fatti salvi i princìpi normativi che governano il
risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche.
5. All'articolo 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "Dalla
data di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1o
gennaio 1999".
6. Per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, è applicabile alla società Poste italiane Spa l'articolo
59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 41.
(Tariffe postali agevolate)
1. Con decorrenza dal 1o
gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui all'articolo 2,
comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed agli articoli 17 e 20 della legge 10
dicembre 1993, n. 515, sono soppresse. Dalla medesima data è introdotto un contributo
diretto, volto ad agevolare le spedizioni postali di:
a) libri;
b) giornali e periodici di cui al registro previsto dall'articolo 1, comma 6,
lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249;
c) pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.
2. Con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 1o ottobre 1999, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti
i requisiti dei soggetti che possono beneficiare del contributo diretto di cui al comma 1,
privilegiando le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro e l'editoria minore,
le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del beneficio, l'entità del contributo
medesimo e le modalità per usufruirne. Per le imprese che editano i prodotti di cui al
comma 1 ed il cui fatturato non supera i 5 miliardi di lire annui, i citati decreti
dovranno prevedere le modalità per gli eventuali anticipi da richiedere fino al 50 per
cento del contributo spettante per l'anno precedente. Per tali imprese l'erogazione dei
restanti contributi avviene entro i tre mesi successivi alle relative richieste.
3. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è autorizzata
una spesa non superiore a lire 400 miliardi per l'anno 2000 e non superiore a lire 350
miliardi per l'anno 2001. Tali stanziamenti confluiscono in un Fondo unico per l'editoria
da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, volto a riallocare gli
stanziamenti vigenti a favore del settore editoriale. Per le finalità di cui alla lettera
c) del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000 e di
lire 80 miliardi per l'anno 2001.
4. I rimborsi a favore della società Poste italiane Spa da parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, previsti dai commi
26 e 28 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dal comma 20 dell'articolo
2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, sono
effettuati nei limiti degli specifici stanziamenti che sono conservati in bilancio sino
all'erogazione, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata
dalla società Poste italiane Spa, attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle
riduzioni previste dalle norme indicate.
5. Relativamente ai rimborsi per l'anno 1999 la società Poste italiane Spa fornisce,
entro il 31 maggio 1999, una analitica relazione sull'ammontare dei rimborsi e sui
soggetti beneficiari relativa al primo trimestre 1999. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, entro il 1o luglio 1999, invia alle competenti Commissioni
parlamentari una relazione sullo stato delle predette agevolazioni.
6. All'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come
sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224, dopo le parole:
"editrici di quotidiani o periodici" sono inserite le seguenti: "a quella
data" e sono soppresse le seguenti parole: "e per i quali le società editrici
abbiano presentato domanda per l'anno 1997".
7. Al comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le
parole: "è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai
commi", sono inserite le seguenti: "2, 8,";
b) al secondo periodo, le parole: "della residua documentazione prevista"
sono sostituite dalle seguenti: "della documentazione richiesta all'editore".
Art. 42.
(Canone di concessione dovuto dalla RAI)
1. Il canone di concessione dovuto dalla
RAI-Radiotelevisione italiana Spa per l'anno 1998 resta fissato nella misura di lire 40
miliardi.
2. All'onere relativo al minore introito derivante dal comma 1, valutato in lire 120
miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998,
parzialmente utilizzando per detto anno:
a) quanto a lire 84.279 milioni
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) quanto a lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
c) quanto a lire 10.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia;
d) quanto a lire 19.422 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione;
e) quanto a lire 226 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per le
politiche agricole;
f) quanto a lire 984 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale;
g) quanto a lire 71 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del commercio
con l'estero;
h) quanto a lire 18 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 31 dicembre 1998.
Art. 43.
(Ferrovie dello Stato Spa)
1. L'ammontare delle somme da
corrispondere, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno
1969, n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 e n. 1893/91 del Consiglio, del 20
giugno 1991, alla società Ferrovie dello Stato Spa negli anni dal 1994 al 1998 inclusi,
per l'effettuazione dei servizi di trasporto viaggiatori e per gli obblighi di servizio,
previsti dal contratto di servizio pubblico e dal contratto di programma, è accertato in
via definitiva, senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente
prevista in via preventiva dal bilancio dello Stato per gli stessi anni e per gli stessi
contratti, ed è articolato nel modo seguente:
a) 2.550, 2.757,850, 2.802,5,
2.770,541, 2.924,3 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi,
per il contratto di servizio pubblico;
b) 3.691, 3.478,950, 3.411,450, 756,359, 3.275,7 miliardi di lire, rispettivamente
negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di programma.
2. L'acquisizione, l'attribuzione e la
devoluzione, avvenute in base a specifiche disposizioni di legge, dei beni immobili che
risultano iscritti nel bilancio della società Ferrovie dello Stato Spa al 31 dicembre
1997, così come certificato dalla società di revisione ed approvato dall'assemblea dei
soci, si intendono avvenute a titolo di trasferimento di proprietà.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dei trasporti e della
navigazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinate le modalità di trascrizione e volturazione dei beni di
cui al comma 2, nonchè le competenze del Comitato costituito sulla base dell'articolo 15
del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1993, n. 75, relative alla verifica, sulla base del criterio di strumentalità alle
attività concesse, dell'appartenenza al patrimonio immobiliare della società Ferrovie
dello Stato Spa di beni non iscritti in bilancio e dalla stessa rivendicati in via
amministrativa e della regolarità dell'autocertificazione da parte della società
medesima dei diritti reali in godimento gratuito, ai fini delle decisioni sulla spettanza
di questi ultimi beni e diritti.
4. Le acquisizioni, l'attribuzione e la devoluzione a titolo di trasferimento di
proprietà e l'accertamento sulla spettanza di beni e diritti reali in godimento gratuito
di cui ai commi 2 e 3 non potranno tuttavia avere riguardo ad aree del demanio marittimo,
che restano assoggettate ai poteri di pianificazione e gestione di cui agli articoli 5,
comma 1, 8, comma 3, lettera h), 13, comma 1, lettera a), della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, secondo i parametri di cui al
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, nonchè alle disposizioni di cui al capo I del titolo II del libro
primo del codice della navigazione e relative norme di esecuzione.
5. In attesa che vengano definiti gli assetti del settore ferroviario in attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e che, conseguentemente, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disponga la valutazione
del ramo d'azienda "Gestione dell'infrastruttura" ai sensi dell'articolo 55
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la società Ferrovie dello Stato Spa è autorizzata
a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo di ristrutturazione di
importo pari al valore netto dell'infrastruttura risultante dal bilancio al 31 dicembre
1997.
6. La società Ferrovie dello Stato Spa, in deroga a quanto previsto al comma 4
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è autorizzata a provvedere alla
integrazione dei piani di vendita regionali già approvati, al fine di rendere alienabili
gli alloggi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 1 della legge stessa fino
alla concorrenza del 100 per cento, con le medesime modalità e condizioni previste dalla
legge stessa.
7. Al fine di favorire il processo di ristrutturazione della società Ferrovie dello Stato
Spa come stabilito dall'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino
al 1o gennaio 2002, nei confronti dei lavoratori dipendenti in esubero, nel
numero che sarà concordato con le organizzazioni sindacali di categoria, dalla società
Ferrovie dello Stato Spa, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1982, n. 54, all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo
1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Nei casi in cui il mantenimento in
servizio ai sensi delle suddette disposizioni sia già iniziato prima della data di
entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro sono risolti dalla data
stessa.
8. Il personale di cui al comma 7, dipendente della società Ferrovie dello Stato Spa,
iscritto al fondo pensioni di cui all'articolo 209 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'atto di risoluzione del
rapporto di lavoro, può optare, in ogni caso, per il trasferimento della posizione
assicurativa accreditata presso il suddetto fondo nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita
dall'INPS, secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, ed
anche in assenza delle condizioni richieste dall'articolo stesso. Per il personale
dipendente della società Ferrovie dello Stato Spa che per ragioni di servizio risiede
permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia, la risoluzione del rapporto
di lavoro ai sensi del comma 7 avverrà in ogni caso con un preavviso di sei mesi.
9. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 10
settembre 1998, n. 324.
Art. 44.
(Dismissione di immobili del Ministero della difesa)
1. Sulla base di una aggiornata
valutazione delle esigenze strutturali e infrastrutturali derivanti dal nuovo modello
organizzativo delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e delle finanze, nonchè con il Ministro per i beni e le
attività culturali, relativamente agli immobili soggetti a tutela, e con il Ministro
dell'ambiente, relativamente ai beni compresi in aree protette o di particolare pregio
naturalistico, sono individuati, per la loro dismissione, attraverso alienazioni o
permute, ovvero per essere attribuiti a terzi in gestione, anche mediante concessione, i
beni immobili in relazione ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse
all'utilizzo per finalità militari, ovvero non risulti più economicamente conveniente la
gestione diretta. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 3, comma 114, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
2. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni di cui al comma 1
trovano applicazione le disposizioni contenute nelle lettere da a) a e) del
comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. I comuni, le regioni e le province, nel cui territorio è situato l'immobile oggetto di
dismissione o concessione, hanno diritto di prelazione. A tal fine il Ministero della
difesa è tenuto a notificare ai comuni, alle regioni e alle province la determinazione
del valore dell'immobile al prezzo di mercato corrente. Il diritto di prelazione deve
essere esercitato entro il termine di tre mesi dalla notificazione. In mancanza della
notificazione, comuni, regioni e province hanno diritto di riscattare la quota
dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. La priorità per l'esercizio della
prelazione è attribuita ai comuni e, in subordine, alle regioni.
4. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi
del presente articolo e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel complessivo
limite di lire 1.400 miliardi, allo stato di previsione del Ministero della difesa con le
modalità di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, su
proposta del Ministero della difesa, per il conseguimento degli obiettivi di
ammodernamento e potenziamento operativo, strutturale e infrastrutturale delle Forze
armate. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 112, lettera f), della citata
legge n. 662 del 1996 e all'articolo 2, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 450,
sono abrogate.
5. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è inserito
il seguente:
"Nei casi in cui le permute già
avviate, stipulate tra l'Amministrazione della difesa e gli enti locali, di cui al
presente articolo, non siano state ancora definitivamente concluse alla data del 31
dicembre 1998: a) le aree del demanio dello Stato oggetto di permuta di cui gli
enti abbiano avuto la disponibilità continuata, per effetto di accordi stipulati ai sensi
del presente articolo e che siano state destinate in modo irreversibile al soddisfacimento
degli interessi delle comunità residenti nel relativo ambito territoriale, sono
trasferite al patrimonio indisponibile dell'ente locale; b) gli alloggi di
servizio, se e in quanto venuti ad esistenza nelle loro componenti essenziali, destinati
al soddisfacimento delle esigenze abitative del personale militare, realizzati a carico
delle risorse finanziarie dell'ente locale sono considerati infrastrutture militari e
sottoposti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge. Sono
fatti salvi eventuali conguagli economici derivanti da stime effettuate dai competenti
uffici tecnici erariali e penali derivanti da inadempienze contrattuali".
6. Le disposizioni di cui all'articolo 3,
comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, continuano a trovare applicazione in
riferimento alle dismissioni relative ai beni individuati con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
234 del 7 ottobre 1997.
7. Il Ministro della difesa comunica semestralmente alle competenti Commissioni
parlamentari le dismissioni effettuate, i proventi realizzati e le relative destinazioni.
Le medesime comunicazioni sono rese al Comitato misto pariterico per le servitù militari
delle regioni interessate, limitatamente ai provvedimenti che le riguardano.
Art. 45.
(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione)
1. Gli stanziamenti iniziali iscritti
nelle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 e
le relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001 relativi alla categoria IV, con esclusione
delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o
legislativamente predeterminate, sono ridotti del 5 per cento.
2. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
è sostituito dal seguente: "Per l'attuazione della programmazione televisiva,
radiofonica e delle altre prestazioni previste dal contratto di servizio tra il Ministero
delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
286 del 9 dicembre 1997, l'ammontare dei proventi a quest'ultima devoluti, relativi ai
canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione pagati dagli
utenti, è integrato dell'importo di lire 207 miliardi per il 1999 e 210 miliardi annue a
decorrere dal 2000 a carico dello Stato, a compensazione dei minori introiti percepiti per
effetto della nuova disciplina sui canoni autoradio".
3. Nell'ambito delle misure di sostegno all'emittenza previste dall'articolo 10 del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422, ed anche al fine di incentivare l'adeguamento degli impianti in base
al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva
approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è
stanziata la somma di lire 24 miliardi per l'anno 1999, 24 miliardi per l'anno 2000 e 33
miliardi per l'anno 2001. Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ciascuno degli anni
del triennio dal Ministero delle comunicazioni alle emittenti televisive locali titolari
di concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del citato
decreto-legge n. 323 del 1993 ed ai sensi del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, in base ad apposito regolamento
adottato dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
4. Nei limiti degli stanziamenti già previsti ai fini dell'articolo 11 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, degli articoli 4 e 8
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e dell'articolo 7 del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422, per propri programmi informativi e per programmi autoprodotti si
intendono quelli realizzati dalle emittenti radiofoniche e televisive anche mediante
l'utilizzazione dei notiziari forniti dalle agenzie di informazione.
5. I compensi ed i rimborsi relativi alla gestione attraverso soggetti terzi di interventi
agevolativi alle imprese previsti nelle convenzioni con le amministrazioni statali cui le
regioni subentrano in base a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, sono imputati, secondo le rispettive materie, al competente Fondo di cui all'articolo
7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero agli stanziamenti di cui
all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
si interpretano nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di
previdenza obbligatoria sono da ricomprendere anche le pensioni erogate ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, nonchè le pensioni di invalidità erogate dallo Stato.
7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo
sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF,
risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura è adottata per le
quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalità
sono determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo
di anticipo di cui all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516; all'articolo 23
della legge 22 novembre 1988, n. 517; all'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409;
all'articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520; all'articolo 2 della legge 20
dicembre 1996, n. 638.
8. All'atto della ripartizione delle disponibilità giacenti nel conto corrente presso la
Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo contributi agli interessi di cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, da effettuare ai sensi dell'articolo 25
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, tra SIMEST Spa (gestione interventi
esportazione e internazionalizzazione) e Mediocredito centrale (gestione interventi
interno), è autorizzata, per esigenze di cassa del settore interno, un'anticipazione
infruttifera a carico della quota di disponibilità relativa all'esportazione e
all'internazionalizzazione e a favore della quota di disponibilità relativa all'interno
dell'importo di lire 675 miliardi. Tale importo verrà restituito al settore esportazione
e internazionalizzazione all'atto del versamento al settore interno delle assegnazioni di
lire 675 miliardi disposte dall'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
Per la prosecuzione dei programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per l'anno 1999, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 maggio 1977, n.
227.
9. Per l'attuazione, nell'anno 1999, delle misure concernenti la ricapitalizzazione delle
cooperative, di cui al Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, adottato
con decreto del Ministro per le politiche agricole 24 marzo 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997, è
autorizzata la spesa di lire 2 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo
delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17
febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.
10. Al personale della società Poste italiane Spa che, alla data del 30 settembre 1998,
si trovi in servizio in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 53, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
a condizione che la richiesta di comando sia stata effettivamente inoltrata entro il 28
febbraio 1998. Il personale suddetto può permanere in posizione di comando per un periodo
non superiore a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il suddetto periodo, le unità che abbiano assunto servizio in comando presso
l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998 sono detratte dalla quota di
assunzioni autorizzate per l'amministrazione stessa, in applicazione delle norme di
programmazione delle assunzioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
11. Al comma 2 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole:
"Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 1999"; al comma 4 dello stesso
articolo le parole: "1o gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti:
"1o gennaio 2000".
12. Al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
parole "il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite
dalle seguenti: "si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei
ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione".
13. Ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n.
249, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina le tariffe in ambito urbano
e interurbano delle telecomunicazioni in modo da agevolare la diffusione di INTERNET.
L'Autorità individua gli schemi tariffari che favoriscano, per l'utenza residenziale, un
uso prolungato della rete.
14. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana attuative di leggi di settore
nazionali che, alla data del 31 dicembre 1998, risultino non impegnate o per le quali non
sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale,
essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate.
15. A decorrere dal 1o gennaio 1999 affluiscono in apposita sezione del fondo
speciale per la ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968,
n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse finanziarie destinate ad
interventi agevolativi per la ricerca nelle aree depresse di competenza del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con l'applicazione delle
disposizioni che regolano il funzionamento del fondo medesimo.
16. Ai fini dello snellimento delle procedure di spesa per interventi di ricerca, le
risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all'articolo 1 della legge 5 agosto
1988, n. 346, possono essere trasferite, con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, al fondo di cui al comma 14, con l'applicazione delle
disposizioni che ne regolano il funzionamento, e possono essere utilizzate anche per le
medesime forme di intervento di cui alla predetta legge n. 346 del 1988 per il
finanziamento di progetti di ricerca di costo complessivo inferiore a 10 miliardi di lire.
17. È consentita la totale o parziale novazione, a favore dello stesso o di altro
soggetto mutuatario, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi
dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, anche in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493. La novazione, che non comporta variazioni all'ammortamento
dei mutui originariamente concessi, salvo adeguamento degli interessi sulla quota residua
al tasso corrente sul mercato alla data della novazione medesima, è disposta, previo
parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia, per la realizzazione di
investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 19, primo comma, della legge 30 marzo
1981, n. 119. Nel caso di mutui concessi per le finalità di cui all'articolo 19, terzo
comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, la novazione è disposta previo decreto del
Ministro di grazia e giustizia.
18. Tra gli enti di cui all'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e
successive modificazioni, autorizzati ad apportare ai fondi chiusi immobiliari immobili e
diritti reali su immobili sono comprese le aziende unità sanitarie locali e le aziende
ospedaliere.
19. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n.
416, si interpretano nel senso che sono ammissibili al finanziamento agevolato i beni
oggetto delle iniziative di ristrutturazione anche quando siano dati in comodato ad altri
soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o la
distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri editi dalle imprese ammesse alle
agevolazioni di credito.
20. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente:
"2. Per gli anni 1998 e 1999 ai
comuni di cui al comma 1 è concesso un ulteriore contributo pari, rispettivamente, al 30
per cento per il 1998 ed al 10 per cento per il 1999 dei contributi ordinari e consolidati
assegnati ai comuni per l'anno 1997 e dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille
a suo tempo detratta; gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6".
21. È abrogato l'ultimo periodo del
comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
22. All'articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per la funzione pubblica ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, provvede, mediante mobilità volontaria interministeriale, a
dotare le Commissioni di conciliazione territoriali degli organici indispensabili per la
tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie
individuali di lavoro nel settore pubblico e privato".
23. La lettera b) del comma 1
dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, è abrogata.
24. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8, comma 7, della legge 8 luglio
1998, n. 230, valutato in lire 850 milioni per l'anno 1998 ed in lire 3 miliardi annue a
decorrere dal 1999, si provvede a carico del Fondo nazionale di cui all'articolo 19 della
medesima legge.
25. Le operazioni connesse alla trasformazione in società per azioni di enti pubblici ai
sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 14
della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonchè quelle poste in essere in applicazione
dell'articolo 19, comma 1, della presente legge, sono effettuate in regime di neutralità
fiscale.
26. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, come modificato
dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, può essere prorogato con cadenza
trimestrale, per un periodo complessivo non superiore ad un anno, con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro riferisce
trimestralmente al Parlamento.
27. Sono valide e ricevibili le decisioni di ricorsi di riesame, di cui al comma 8
dell'articolo 2 del decreto-legge 1o dicembre 1997, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni, fatte
pervenire all'AIMA attraverso il sistema informatico entro il 10 gennaio 1999, anche se
adottate, sui ricorsi ancora pendenti, oltre il termine previsto dal medesimo comma 8
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 411 del 1997.
28. Le maggiori entrate accertate a consuntivo rispetto alle previsioni iniziali di
bilancio derivanti dai dividendi e dagli utili delle società per azioni possedute
direttamente dallo Stato sono destinate, per un importo pari al 20 per cento, al Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
29. Al comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: "tre
mesi e comunque non oltre il 30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti:
"sei mesi".
30. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole
"l'altra esclusivamente" sono sostituite dalle seguenti: "l'altra
prevalentemente".
31. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
a contrarre mutui, sulla base di valutazioni di convenienza e di opportunità
economico-finanziarie ed al fine di ridurre il costo del debito, negli stessi casi in cui
è ammesso il ricorso all'emissione di titoli del debito pubblico e nei limiti del saldo
netto da finanziare previsto dalla legge finanziaria.
32. In deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere
speciale, per i mutui da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di importo pari
o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a
quello indicato periodicamente, sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i mutui di importo superiore a 100
miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile deve essere previamente
concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate,
l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi.
33. All'articolo 31, comma 2, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le parole: "del 3
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 4 per cento".
Art. 46.
(Personale del Servizio soccorso stradale ACI)
1. Il personale del Servizio soccorso
stradale ACI, risultante in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione, in quanto
dipendente da società interamente controllata dall'Automobile club d'Italia, partecipa a
domanda ad apposite selezioni di idoneità che potranno essere indette dall'Ente
controllante nell'ambito delle disponibilità esistenti nella dotazione organica
complessiva del personale dell'ente stesso ai fini dell'inquadramento nei ruoli del
personale dell'ACI, nel rispetto delle professionalità acquisite, senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato, nei limiti delle disposizioni di cui all'articolo 39,
comma 2, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997.
Art. 47.
(Destinazione del fondo di cui all'articolo 54, comma 3, della legge n. 449 del
1997)
1. Le disponibilità del fondo di cui
all'articolo 54, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999 e destinate, anche in un'unica soluzione, alla gestione speciale
di cui all'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per
concorrere alla copertura degli impegni pregressi del Fondo nazionale di garanzia, secondo
il piano di cui all'articolo 4, comma 4, del regolamento emanato con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 giugno 1998, n. 238.
Art. 48.
(Stabilimenti di macellazione di carni fresche e macelli pubblici)
1. Il termine di cui all'articolo 14,
comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, prorogato al 31 dicembre 1998
dall'articolo 56, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli stabilimenti che
hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in
applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994,
n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 9, del decreto del Ministro della sanità del 23
novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato,
entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati
dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo
termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili, è ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 1999.
2. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18
aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1998 dall'articolo 56, comma 2, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999.
Capo V
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE E SOSTENERE LO
SVILUPPO
Art. 49.
(Programmi di tutela ambientale)
1. Per il finanziamento degli accordi di
programma tra Stato e regioni di cui all'articolo 72 e dei programmi di tutela ambientale
di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, del programma
nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, dei programmi di difesa
del mare e delle riserve marine statali, dei programmi di competenza del Ministero
dell'ambiente di cui alla deliberazione del CIPE in data 3 dicembre 1997, attuativi degli
impegni assunti nella Conferenza di Kyoto, del piano straordinario di completamento e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'articolo 8 della legge 8 ottobre
1997, n. 344, degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si provvede a norma dell'articolo 11-quater,
comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Le
risorse relative ai programmi regionali di tutela ambientale sono ripartite e trasferite
alle regioni ed alle province autonome entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto
del Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come
modificato da ultimo dal comma 14 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le
parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno
1999".
Art. 50.
(Rifinanziamento dei programmi di investimento)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo
dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti:
a) per la prosecuzione degli
interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati
ulteriori limiti di impegno ventennali di lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di
lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2001; a tal fine, per una migliore attuazione
degli interventi ivi previsti, all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai sistemi di
trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonchè ai sistemi urbani di connessione
quali ascensori e tapis roulant";
b) per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione
di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente
di lire 70 miliardi dall'anno 1999, lire 20 miliardi dall'anno 2000 e lire 30 miliardi
dall'anno 2001. I soggetti beneficiari, ivi compresi i destinatari degli stanziamenti
previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295, sono autorizzati a
contrarre mutui secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente del
Comitato istituito dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, presenta ogni
anno una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori;
c) per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, ivi compresi gli interventi finalizzati all'adeguamento della sicurezza di
cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è
autorizzata la spesa di lire 1.200 miliardi per l'anno 1999, di lire 1.165 miliardi per
l'anno 2000 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 2001;
d) per la prosecuzione del programma di interventi urgenti in favore delle zone
terremotate, di cui al capo I del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni Marche e Umbria sono
autorizzate a contrarre mutui, a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile
è autorizzato a concorrere con contributi ventennali. A tale scopo sono autorizzati
limiti di impegno di lire 100 miliardi dall'anno 1999, di lire 150 miliardi dall'anno 2000
e di lire 200 miliardi dall'anno 2001;
e) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
previsto dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire
108,8 miliardi dall'anno 1999 e di lire 67,1 miliardi dall'anno 2000;
f) per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo
1981, n. 119, e secondo priorità stabilite dal Ministero di grazia e giustizia, gli enti
locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1999 fino ad un
complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. I mutui eventualmente non contratti in
tale anno possono esserlo nell'anno successivo. Per far fronte al relativo onere per
capitale ed interessi è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 80
miliardi dall'anno 2000;
g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti
dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 295, e con i medesimi criteri e
modalità, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi
a decorrere dall'anno 2000 e di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2001. A valere su
tali risorse la somma di lire 40 miliardi quale limite di impegno quindicennale è
riservata per la costruzione dell'autostrada Pedemontana Veneta con priorità
relativamente al tratto dall'autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza)
all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano (Treviso). La costruzione deve assicurare il
massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti
urbanistici nonchè il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di tratti alla libera
percorrenza del traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i
territori attraversati;
h) per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge
7 agosto 1997, n. 266, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere impegni
pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese
fornitrici. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 24
miliardi dall'anno 1999, di lire 50 miliardi dall'anno 2000 e di lire 26 miliardi
dall'anno 2001;
i) per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge
23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone terremotate della
Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici del 1980-1982, le regioni
Basilicata e Campania sono autorizzate a contrarre mutui di durata ventennale, per un
importo, rispettivamente, di 4 e 6 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2000 e di 6 e 9
miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato a concorrere con contributi di pari importo. A
tale scopo sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 10 miliardi a decorrere
dall'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001;
l) per la contrazione di mutui da parte dei soggetti competenti al completamento
delle opere di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ivi compresi il
pagamento degli oneri di contenzioso, è autorizzato il limite di impegno ventennale di
lire 15 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 2000. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, viene ripartito lo stanziamento tra i predetti soggetti;
m) per la contrazione di mutui da parte delle amministrazioni provinciali e
comunali al fine di realizzare opere di edilizia scolastica è autorizzato il limite di
impegno ventennale di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 2000.
Art. 51.
(Provvedimenti a favore delle cooperative sociali)
1. Per favorire la creazione di nuova
imprenditorialità sociale nonchè il consolidamento e lo sviluppo delle imprese sociali
già esistenti, alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la realizzazione di nuove
iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate, sono estesi,
nei limiti delle risorse disponibili, i benefici di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, secondo i criteri
e le modalità definiti con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Le somme, allo scopo destinate, possono essere utilizzate quale copertura della
quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea per i
progetti operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88
del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.
Art. 52.
(Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni concernenti le grandi
imprese in stato di insolvenza)
1. Le disposizioni dell'articolo 10,
comma 2, e dell'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si
applicano, a decorrere dal 1999, alle autorizzazioni legislative di spesa ed ai
rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, è disposta la ripartizione delle
risorse globalmente assegnate tra i vari interventi.
3. Il decreto legislativo previsto dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, in
materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, è
emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei principi e dei criteri direttivi
indicati nella medesima legge.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il perseguimento
delle finalità di salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali, e
tenuto conto dell'interesse dei creditori, può autorizzare la prosecuzione dell'esercizio
dell'impresa, per un ulteriore anno, oltre i termini di cui al primo e al secondo comma
dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. Detta previsione si applica
anche nei confronti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la
scadenza dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998.
Art. 53.
(Incentivi fiscali per acquisto di programmi informatici)
1. Per favorire l'introduzione dell'EURO
ed il commercio elettronico nelle piccole e medie imprese commerciali, le agevolazioni di
cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese agli acquisti di
programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica.
Art. 54.
(Interventi per il settore del commercio)
1. Gli interventi di cui all'articolo 2,
comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppressi, fatti salvi quelli
relativi all'approvazione dei progetti strategici di cui all'asse 3 della delibera CIPE
dell'8 agosto 1996 già presentati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per tali interventi è destinato l'importo di lire 140 miliardi, di cui 100 miliardi per
il 1998 e 40 miliardi per il 1999, dello stanziamento complessivo di lire 350 miliardi
disposto con il citato articolo 2, comma 42, e con l'articolo 2, comma 194, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Il residuo stanziamento di lire 210 miliardi è destinato:
a) quanto a lire 60 miliardi, di
cui 40 miliardi per il 1999 e 20 miliardi per il 2000, per le finalità di cui
all'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
b) quanto a lire 150 miliardi, per l'anno 2000, per le agevolazioni di cui
all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Le agevolazioni di cui all'articolo 9
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai programmi di investimento di
rilevante interesse per lo sviluppo del commercio. Con la procedura di cui all'articolo
18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
determinati le attività, le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle
domande, nonchè la decorrenza della misura agevolativa a favore del settore commerciale.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del settore commerciale, al comma 4 dell'articolo 24
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la lettera c), è aggiunta la
seguente:
"c-bis) alla
realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore
anche mediante la costituzione di società partecipate dalle società finanziarie previste
dal comma 1".
4. Al comma 3 dell'articolo 23 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parole: "non superiori ad un giorno" sono
sostituite dalle seguenti: "non superiori a tre giorni".
5. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole
"di vendita al dettaglio" sono inserite le seguenti: "e all'ingrosso";
b) al comma 2, dopo le parole: "al netto dell'IVA", sono soppresse le
seguenti: "e comunque non superiori a 50 milioni di lire nel triennio".
Art. 55.
(Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 149 del
1993)
1. La disposizione di cui al comma 8
dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, va interpretata nel senso che la restituzione dei
contributi concessi, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti
interessati, si applica soltanto ai programmi di riconversione produttiva in campo civile
e duale.
Art. 56.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 364 del 1997 e all'articolo 1 del
decreto-legge n. 67 del 1997)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 27
ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede, con il primo bando utile successivo agli esiti della notifica alla Commissione
delle Comunità europee delle misure agevolative di cui al presente articolo, in deroga
alle vigenti disposizioni, alla formazione di ulteriori due graduatorie delle iniziative
ammissibili relative alle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori disastrati,
individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13
ottobre 1997. Nelle predette graduatorie sono inserite le iniziative per la realizzazione
di nuove unità produttive e quelle di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione,
riconversione e riattivazione delle unità produttive esistenti o di trasferimento delle
stesse nell'ambito dei medesimi o di altri comuni e territori di cui al presente comma.
Per le suddette iniziative si applica la decorrenza di ammissibilità delle spese dal 28
ottobre 1997";
b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le misure
dell'aiuto per le iniziative di cui al comma 1 sono quelle massime previste per gli
interventi degli aiuti a finalità regionale (30 per cento ESN per le piccole e medie
imprese e 25 per cento ESN per le grandi imprese)";
c) il comma 5-bis è abrogato.
2. All'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo le parole: "e successive modificazioni"
sono aggiunte le seguenti: ", che possono essere assunti direttamente dagli enti
beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
secondo criteri, modalità e limiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica".
Art. 57.
(Disposizioni per le zone terremotate)
1. Al comma 32 dell'articolo 24 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli
interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e del
1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 11, del testo
unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982,
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76".
2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente:
"3. I soggetti interessati al
servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000,
residenti nei comuni di cui al comma 1, se già incorporati ed in servizio alla data del
31 gennaio 1999, sono, a domanda, posti in licenza illimitata senza assegni in attesa di
congedo. I soggetti non ancora incorporati entro il 31 gennaio 1999 sono, a domanda,
dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile".
3. Al fine di consentire il proseguimento
degli interventi di ricostruzione di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115, i comuni
interessati possono utilizzare i fondi loro trasferiti per effetto della legge 5 ottobre
1962, n. 1431, della legge 25 maggio 1970, n. 364, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, del decreto-legge 16
marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, e
della legge 26 aprile 1976, n. 176, e non ancora impegnati.
4. Entro il 31 dicembre 1999 possono comunque essere utilizzate, per la prosecuzione degli
interventi di ricostruzione e di riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere
di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le somme
di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnate ed
iscritte nel conto residui, indipendentemente dall'anno finanziario di provenienza.
5. Al comma 3 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le parole
"all'articolo 14, commi 1, 3, 8, 12 e 14, del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "all'articolo 14, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 14, del presente
decreto".
Art. 58.
(Obbligazioni delle società cooperative)
1. Il divieto di cui al comma 2
dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica alle società
cooperative per la raccolta effettuata mediante titoli obbligazionari.
2. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) stabilisce limiti e
criteri di emissione dei titoli obbligazionari delle società cooperative. Le disposizioni
del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2410 del codice
civile.
3. Le società cooperative emittenti sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2410
e seguenti del codice civile, all'obbligo di certificazione secondo le modalità previste
dal comma 2 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonchè a quanto previsto
dagli articoli 114 e 115 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili
con la legislazione cooperativa.
Art. 59.
(Prestiti da soci per le cooperative)
1. I limiti individuali del prestito da
soci per le cooperative edilizie di abitazione sono equiparati, a tutti gli effetti, a
quelli previsti per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed
alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro.
Art. 60.
(Modifiche all'articolo 10 della legge n. 447 del 1995)
1. Al comma 5 dell'articolo 10 della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: "una quota fissa non inferiore al 5 per
cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione" sono
sostituite dalle seguenti: "una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di
bilancio previsti per le attività di manutenzione"; le parole: "Per quanto
riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi
di bilancio previsti per le attività di manutenzione" sono sostituite dalle
seguenti: "Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura
del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione".
Art. 61.
(Programmi di recupero urbano)
1. Le risorse finanziarie iscritte nei
conti fondo disponibile e fondi di terzi in amministrazione, lettera a), del
bilancio consuntivo 1997 della sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa
depositi e prestiti, fino alla concorrenza rispettivamente di lire 180 miliardi e di lire
120 miliardi, sono destinate alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo 2, primo
comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità previste
dall'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
individuati a seguito del bando di gara approvato con i decreti del Ministro dei lavori
pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio 1998, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
24 del 30 gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998.
2. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, i comuni hanno la facoltà di deliberare che i costi di
costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai
sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni.
3. Su richiesta degli enti di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 68
del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come sostituita
dall'articolo 49, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la Cassa depositi e
prestiti, con modalità operative da questa definite, è autorizzata a trasformare, una
sola volta per ciascun mutuo, il capitale residuo da ammortizzare a carico degli enti
richiedenti aumentato dell'indennizzo previsto dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, in nuovi mutui da
ammortizzare al tasso vigente al momento della definizione dell'operazione. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche ai mutui di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 421, per le finalità di cui all'articolo 45, comma 26, della presente legge.
4. Alla fine del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è aggiunto il seguente
periodo: "Per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea
l'anticipazione sui contratti suddetti non può superare la somma complessiva del 20 per
cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto".
Art. 62.
(Disposizioni per i lavoratori in mobilità)
1. Il termine di scadenza per
l'iscrizione alle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4, comma 31, del decreto-legge
1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, limitatamente a lavoratori dipendenti o già dipendenti anteriormente alla
data del 31 ottobre 1998, è prorogato al 31 dicembre 2000. Il limite massimo di spesa di
cui al medesimo articolo 4, comma 31, secondo periodo, è incrementato da 20 a 30 miliardi
di lire. I soggetti preposti alla gestione, allestimento e costruzione degli impianti
definitivi di nuova costituzione, che assumano personale ai sensi del medesimo articolo 4,
comma 32, devono offrire la opportunità di assunzione anche ai lavoratori già assunti,
ai sensi del medesimo comma 32, per lo svolgimento delle altre attività ivi indicate. I
lavoratori di cui al citato comma 32 conservano, ove licenziati, il diritto all'iscrizione
nella lista di mobilità ed alla corresponsione della relativa indennità sino al 31
dicembre 2000. Le attività ed i servizi collegati di cui al medesimo comma 32 sono quelli
individuati con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. L'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel
senso che il diritto a percepire l'indennità di mobilità, per i lavoratori interessati,
non è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e
16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e
integrazioni. Ai fini del medesimo articolo 4, comma 33, secondo periodo, le regioni
organizzano specifiche attività formative, anche con il contributo del Fondo sociale
europeo, in funzione della progettualità occupazionale di cui al medesimo articolo 4,
comma 32.
Art. 63.
(Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale)
1. I consorzi di sviluppo industriale di
cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonchè quelli costituiti ai sensi
della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di
riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali
nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni
dalla cessione.
2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresì la facoltà di riacquistare
unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi
realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più
di tre anni.
3. Nell'ipotesi di esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i consorzi
dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per
quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito
nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi
pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento.
4. Le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di
procedure concorsuali.
5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi di sviluppo
industriale per la realizzazione di infrastrutture industriali e per l'acquisizione di
aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi.
Art. 64.
(Disposizioni sulla Carbosulcis Spa)
1. Il termine previsto dal comma 1
dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1999.
Le risorse finanziarie previste dallo stesso articolo 57, comma 2, sono integrate con
l'importo di lire 32 miliardi e 500 milioni, riveniente dalle agevolazioni finanziarie di
cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, da erogare con le
stesse modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
Capo VI
MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E
DEL LAVORO
Art. 65.
(Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori)
1. Con effetto dal 1o gennaio
1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o
più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse
economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue
con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla
base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto
requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal
predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
previste.
2. L'assegno di cui al comma 1 è erogato dai comuni, che ne renderanno nota la
disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a
domanda.
3. L'assegno è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per
13 mensilità, per valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra
il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo dell'assegno su base
annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il
valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla metà della
differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono
rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno
1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno
2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o
più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente
articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della
situazione patrimoniale.
Art. 66.
(Assegno di maternità)
1. Con riferimento ai figli nati
successivamente al 1o luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento
previdenziale della indennità di maternità, è concesso un assegno per maternità pari a
lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L'assegno è elevato a lire
300.000 mensili per i parti successivi al 1o luglio 2000. L'assegno è erogato
dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli
interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione
all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
2. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonchè l'integrazione di cui al comma 3,
spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di
risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica
(ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50
milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari
con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala
di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche
conto delle maggiorazioni ivi previste.
3. Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali
competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità
diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo
comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la
concessione della quota differenziale.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono
rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999,
in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Lo
Stato rimborsa all'ente locale, entro tre mesi dall'invio della documentata richiesta di
rimborso, le somme anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi del comma 1.
6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione
del presente articolo.
Art. 67.
(Incremento delle pensioni sociali)
1. A decorrere dal 1o gennaio
1999, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153, nonchè dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 100.000 mensili.
2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio
1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono
corrisposti in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari
all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale di cui al comma 1 del presente
articolo, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo
della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale.
3. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti anche ai ciechi civili con età pari o
superiore a 65 anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, in base alle regole
di computo e ai requisiti di reddito personale e cumulato di cui al comma 2. Al relativo
onere, valutato in lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 6, della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
Art. 68.
(Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza farmaceutica)
1. A decorrere dal 1o gennaio
1999 e fino all'applicazione delle norme concernenti le modalità di partecipazione al
costo delle prestazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124, non è dovuta dagli assistiti esenti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni
relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre
prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale. Non è dovuta dagli assistiti
la quota fissa per ricetta per le prescrizioni diagnostiche e specialistiche inerenti la
certificazione di idoneità per servizio civile presso ente convenzionato con il Ministero
della difesa.
2. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124, è sostituito dai seguenti: "La quota fissa per ricetta non è dovuta per le
prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per
le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale di cui al comma 3. Per
le prescrizioni relative alle restanti tipologie di prestazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e
7 la quota fissa dovuta dagli assistiti totalmente esenti è pari a 6.000 lire".
3. Al comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il secondo
periodo è inserito il seguente: "Il calcolo dell'eccedenza è effettuato, regione
per regione, tenuto conto della quota dell'onere di cui al comma 15 attribuibile a
ciascuna regione, in base alla popolazione residente, ponderata secondo criteri da
stabilire con decreto del Ministro della sanità previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano".
4. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 16 è inserito il
seguente:
"16-bis. Ai fini
dell'applicazione del secondo e del terzo periodo del comma 16, l'eccedenza di spesa
farmaceutica registrata alla fine dell'anno, al netto dell'IVA, è calcolata sulla base
dei dati che le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere, per il tramite
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, al Ministero della sanità - Dipartimento
per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, entro il mese di febbraio
dell'anno successivo, relativi alla vendita, da parte delle farmacie aperte al pubblico,
di tutti i medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, escluso
l'ossigeno terapeutico. Ciascuna delle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione
in commercio, delle imprese distributrici e delle farmacie aperte al pubblico è tenuta al
pagamento del contributo entro il 31 dicembre 1999 per l'anno 1998 e, per ciascuno degli
anni 1999 e 2000, entro il 30 giugno dell'anno successivo, secondo modalità da stabilire
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per le
imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il contributo è
calcolato, per il 50 per cento, in ragione del fatturato di ciascuna impresa relativo ai
medicinali indicati nel primo periodo del presente comma, rapportato al fatturato
nazionale dell'anno in cui si è verificata l'eccedenza, e per il restante 50 per cento in
ragione dell'eccedenza di spesa calcolata per classe terapeutica omogenea. Per ciascuna
delle restanti due categorie il contributo è calcolato in ragione del fatturato di
ciascuna impresa o farmacia rapportato al fatturato regionale per le farmacie e al
fatturato nazionale per i distributori. Entro il 30 aprile di ciascun anno le associazioni
di categoria presentano al Dipartimento predetto un prospetto contenente le quote di
contributo spettanti ad ogni impresa o farmacia. Effettuate le opportune verifiche, il
Dipartimento provvede alla pubblicazione dei prospetti di riparto nella Gazzetta
Ufficiale. In caso di inadempimento da parte delle associazioni di categoria, le quote
sono stabilite dal Ministero della sanità sulla base dei dati disponibili".
5. Per l'anno 1999, la Commissione
prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenuto conto
della proiezione, sull'intero anno, dei dati relativi alla spesa farmaceutica del primo
trimestre, propone al Ministro della sanità, entro il 30 aprile 1999, misure idonee ad
assicurare che sia rispettato, per lo stesso anno, il limite di spesa previsto
dall'articolo 36, comma 15, della stessa legge n. 449 del 1997, e che, rispetto a detto
limite, si realizzi un risparmio pari al 60 per cento dell'eccedenza di spesa registrata
per l'anno 1998. Entro il 30 novembre 1999 la Commissione verifica, sulla base dei dati di
spesa relativi ai primi dieci mesi, la possibilità che, a fine anno, siano raggiunti gli
obiettivi previsti dal periodo precedente; in caso di valutazione negativa, la Commissione
informa immediatamente il Ministro della sanità che rende noto l'ammontare del contributo
che le imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, le imprese distributrici e le
farmacie sono tenute a versare al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 36,
comma 16, della legge n. 449 del 1997.
6. Dal 1o gennaio 1999 i medicinali antiblastici iniettabili sono erogati a
carico del Servizio sanitario nazionale esclusivamente attraverso le strutture ospedaliere
o le altre strutture accreditate in regime di ricovero, day-hospital o assistenza
domiciliare. Nei casi in cui l'azienda unità sanitaria locale non abbia predisposto e
resa operativa l'assistenza domiciliare ai pazienti oncologici, i medicinali indicati dal
presente comma sono dispensati dalle farmacie ospedaliere per il tramite delle farmacie
territoriali, secondo modalità predisposte con decreto emanato dal Ministro della sanità
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni più rappresentative
delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese distributrici.
7. Presso il Ministero della sanità, nell'ambito del Dipartimento per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza, è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali.
L'Osservatorio, al quale collaborano il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, provvede a:
a) raccogliere, monitorare ed
elaborare dati di consumo, di modalità di impiego e di spesa concernenti sia i medicinali
erogati o direttamente impiegati dal Servizio sanitario nazionale, sia quelli i cui oneri
restano a carico dell'utilizzatore;
b) svolgere, nel settore dei farmaci, i compiti già attribuiti dall'articolo 1,
comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'osservatorio centrale degli acquisti e
dei prezzi;
c) redigere annualmente un rapporto al Ministro della sanità, finalizzato, in
particolare, a rilevare e confrontare, anche con analisi su base regionale, l'andamento
della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale relativa ai medicinali erogati
attraverso le farmacie con quello della spesa dei medicinali erogati con sistemi
alternativi o direttamente impiegati in ambito ospedaliero e, conseguentemente, a
formulare proposte per un impiego più razionale ed appropriato delle risorse del settore.
8. L'Osservatorio di cui al comma 7 si
avvale anche della commissione prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
9. Le farmacie pubbliche e private, in coerenza con quanto previsto dall'accordo nazionale
per la disciplina dei rapporti con le farmacie, trasmettono, secondo procedure
informatiche concordate con il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza del Ministero della sanità, i dati di vendita dei medicinali dispensati
con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Le strutture del Servizio sanitario
nazionale, pubbliche o private e accreditate, sono tenute a fornire al predetto
Dipartimento, su richiesta, dati in proprio possesso utili ai fini dell'assolvimento dei
compiti dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali.
10. Per l'espletamento dei compiti dell'Osservatorio di cui al comma 7, il Dipartimento
per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza può avvalersi, anche tramite
specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche
e strutture, anche non nazionali, operanti nel settore farmaceutico.
11. Per l'attività e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 7, il
Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza può avvalersi, in
misura non superiore a lire 10 miliardi, delle disponibilità di cui all'articolo 36,
comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con conseguente riduzione, per lo stesso
importo, delle somme disponibili per le altre iniziative di farmacovigilanza e di
informazione degli operatori sanitari.
Art. 69.
(Disposizioni in materia di farmaci)
1. Entro il 15 gennaio 1999 la
Commissione unica del farmaco adotta un provvedimento diretto ad assicurare che siano
dispensati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale:
a) per i soggetti affetti da
patologie neoplastiche, ulteriori farmaci, in aggiunta a quelli già disponibili, in grado
di alleviare le sintomatologie dolorose;
b) per i soggetti dimessi da ospedali psichiatrici o in cura presso i servizi di
salute mentale, farmaci con effetto ansiolitico.
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 36 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto il seguente:
"8-bis. Il Ministro della
sanità può stabilire che le regioni e le province autonome possono provvedere
all'acquisto all'estero, nell'ambito dell'Unione europea, anche attraverso una struttura
di coordinamento nazionale, di medicinali destinati al trattamento delle malattie
invalidanti o delle malattie rare di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
29 aprile 1998, n. 124, aventi le caratteristiche di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, in base alla
normativa in vigore, siano trasferiti nella classe prevista dalla lettera c) del
medesimo comma 10 in conseguenza di decisioni o comportamenti dell'azienda titolare".
Art. 70.
(Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica)
1. A decorrere dal 1o gennaio
1999, nei casi in cui è ammessa la prescrizione in un'unica ricetta di più di due
confezioni di farmaci fino al limite massimo di sei, la quota di partecipazione da parte
dell'assistito, di lire 3.000 per la prescrizione di una confezione e di lire 6.000 per la
prescrizione di più confezioni, è sostituita da una quota di partecipazione di lire
1.000 a confezione.
2. Nelle ipotesi in cui provvedimenti della Commissione unica del farmaco stabiliscano che
determinati medicinali sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale alle
condizioni indicate in "note" a tal fine approvate dalla stessa Commissione, i
medicinali ai quali si applicano le "note" predette non sono erogabili a carico
del Servizio sanitario nazionale se il medico prescrittore non appone al lato del nome del
farmaco prescritto l'indicazione della "nota", controfirmata, di riferimento. Il
medico è responsabile a tutti gli effetti della annotazione di cui al periodo precedente
apposta senza che ricorrano le condizioni previste dalla "nota" cui si fa
riferimento. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425.
3. La Commissione unica del farmaco, quando sottopone a particolari condizioni o
limitazioni l'erogazione di un medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale, può
prevedere, anche nel caso di prodotti disciplinati dall'articolo 8 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, che la diagnosi e il piano
terapeutico vengano stabiliti da centri o medici specializzati e che la prescrizione delle
singole confezioni, secondo il piano predetto, possa essere affidata anche al medico di
medicina generale.
4. Al fine di rendere compatibili le misure di programmazione e di contenimento della
spesa farmaceutica con quelle finalizzate a consentire il progressivo adeguamento dei
prezzi dei medicinali a quelli medi europei, nonchè ad equilibrare gli aumenti previsti
per uno sviluppo razionale del mercato, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese anche ai prodotti di nuova
autorizzazione diversi dai medicinali sottoposti al regime della contrattazione. Il prezzo
è determinato utilizzando il costo unitario del principio attivo della confezione già
autorizzata avente la stessa composizione, analoga forma farmaceutica ed unità
posologiche più prossime. L'adeguamento al prezzo medio europeo nelle successive fasi è
effettuato in base alla differenza tra il prezzo medio europeo calcolato secondo i criteri
ordinari e il prezzo individuato ai sensi del precedente periodo.
5. Per i medicinali di nuova autorizzazione, non sottoposti al regime della
contrattazione, per i quali non sia possibile applicare il disposto del comma 4, perchè
privi di riferimenti, e per i medicinali già classificati fra i farmaci non rimborsabili
e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità, l'adeguamento avviene
riducendo in prima applicazione il prezzo medio europeo del 15 per cento, con successivo
allineamento in sei fasi con cadenza annuale di pari importo.
6. All'articolo 36, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "Se l'azienda farmaceutica interessata non autocertifica, nei
casi previsti dalla deliberazione del CIPE di cui al presente comma, il prezzo o il
fatturato o le quantità di un medicinale venduto all'estero, il corrispondente medicinale
non può essere venduto, in Italia, ad un prezzo superiore all'ottanta per cento del
prezzo in vigore. Qualora manchi il prezzo vigente, perchè il medicinale non è ancora in
commercio o per altro motivo, il medicinale non può essere comunque venduto ad un prezzo
superiore al prezzo più basso fra quelli dei farmaci aventi la stessa indicazione
terapeutica principale. Le disposizioni dei due precedenti periodi non si applicano se la
mancata autocertificazione sia dovuta a cause non imputabili all'azienda farmaceutica
interessata".
Art. 71.
(Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza
sanitaria nei grandi centri urbani)
1. Allo scopo di realizzare interventi di
riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, da
individuare, su proposta del Ministro della sanità, dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo in particolare
considerazione quelli situati nelle aree centro-meridionali, è stanziata la somma di
complessive lire 1.500 miliardi per il triennio 1999-2001, di cui lire 100 miliardi per il
1999 e lire 700 miliardi annue per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Gli interventi
concorrono ad assicurare a tutti i cittadini:
a) standard di salute, di qualità
ed efficienza dei servizi indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000;
b) la riqualificazione, la riorganizzazione ed il miglioramento degli strumenti di
coordinamento della rete dei servizi ai cittadini, anche attraverso la sperimentazione di
nuovi modelli gestionali;
c) il potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni sanitarie
strutturali e tecnologiche, con particolare riguardo alla accessibilità, alla sicurezza
ed alla umanizzazione dell'assistenza;
d) la riqualificazione delle strutture sanitarie;
e) la territorializzazione dei servizi.
2. Le regioni, sentiti i comuni
interessati, elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1, il cui finanziamento dovrà essere assicurato per non meno del 30 per cento da
altre risorse pubbliche o private, entro i termini e sulla base di criteri, concernenti
anche la misura del concorso possibile con le risorse di cui al comma 1, e modalità
fissati con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'istruttoria dei
progetti provvede una commissione istituita presso la Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nominata dal
Ministro della sanità, d'intesa con la stessa Conferenza, in modo da assicurare la
rappresentanza paritetica del Ministero della sanità, delle regioni e dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani. Il Ministro della sanità, d'intesa con la citata
Conferenza unificata, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua
i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e
procede alla ripartizione dei fondi tra le regioni interessate. Decorso inutilmente il
termine fissato dal decreto del Ministro della sanità, i comuni di cui al comma 1, nei
successivi trenta giorni, possono presentare al Ministero della sanità propri progetti,
trasmettendone copia alla regione. Ove non venga presentato almeno un progetto per comune,
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali assicura il necessario supporto alle regioni o
ai comuni per la elaborazione dei progetti medesimi. La Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi al cofinanziamento, nei
limiti delle risorse di cui al comma 1. Si applica l'ultimo periodo dell'articolo 9-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Art. 72.
(Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria)
1. Al fine di attivare idonei e
sistematici strumenti di controllo dell'effettivo comportamento tenuto dagli erogatori di
prestazioni sanitarie in ordine all'appropriatezza e alla qualità dell'assistenza, è
autorizzata la spesa complessiva di lire 948,5 miliardi per gli anni 1999-2001, di cui
189,5 miliardi per l'anno 1999, 379,5 miliardi per l'anno 2000 e 379,5 miliardi per l'anno
2001.
2. Le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma
34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono
ridotte di lire 190 miliardi per l'anno 1999, 380 miliardi per l'anno 2000, 400 miliardi
per l'anno 2001.
3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, le regioni e le province autonome, a decorrere dal 1999 e per gli anni 2000
e 2001, assicurano l'effettiva vigilanza e il controllo sull'uso corretto ed efficace
delle risorse in modo da realizzare una riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata in
regime di ricovero ordinario, anche attraverso il potenziamento di forme alternative alla
degenza ordinaria, nella misura annuale non inferiore all'1 per cento dei ricoveri e della
spesa complessiva a tal fine registrata nell'anno precedente.
4. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario che, ai sensi dell'articolo 1,
commi 10 e 11, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, optano per l'esercizio della libera
attività professionale extramuraria è disciplinato, anche per gli aspetti economici, in
sede di contrattazione collettiva. La disciplina, in particolare, prevede la riduzione,
nel periodo di validità del contratto stipulato successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, del trattamento economico accessorio e il conferimento o la
conferma degli incarichi di struttura ai dirigenti che abbiano optato per l'esercizio
della libera professione intramuraria. L'opzione effettuata per l'esercizio della libera
professione extramuraria può essere revocata entro il 31 dicembre di ogni anno.
5. In attesa della disciplina contrattuale di cui al comma 4, a decorrere dal 1o
luglio 1999, nei confronti dei dirigenti che hanno optato per l'esercizio della libera
attività professionale extramuraria la retribuzione variabile di posizione è comunque
ridotta del 50 per cento e non si dà luogo alla retribuzione di risultato; a decorrere
dalla stessa data gli incarichi dirigenziali di struttura possono essere conferiti o
confermati esclusivamente ai dirigenti che abbiano optato per l'esercizio della libera
attività professionale intramuraria.
6. Al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie,
nell'ambito e in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e in relazione al conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano
sanitario nazionale, è istituito un fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti
del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione
intramuraria. Sono ammessi ai benefici del fondo i medesimi dirigenti a condizione che
abbiano rinunciato alla facoltà di svolgere la libera professione extramuraria e
qualsiasi altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le
modalità previsti dal regolamento di cui al comma 9 e comunque ad eccezione delle
attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza.
7. I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera
professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a
titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui al
comma 9, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di
appartenenza; la violazione degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni,
l'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di
concorrenza sleale, salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del
rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere sulle disponibilità
del fondo di cui al comma 6 in misura non inferiore a una annualità e non superiore a
cinque annualità. La violazione degli obblighi di cui al presente comma è comunicata,
per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, dal direttore generale alla
regione o alla provincia autonoma, all'Ordine professionale e al Ministero della sanità.
Si applica l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
8. L'accertamento, comunque effettuato, delle violazioni delle disposizioni di cui al
comma 7 comporta anche la responsabilità del direttore generale per omessa vigilanza e
costituisce causa impeditiva per il rinnovo e, nei casi più gravi, motivazione per la
decisione di revoca dell'incarico di direttore generale, salvo che egli non dimostri di
avere adottato le misure ispettive e di controllo idonee a prevenire e reprimere le
predette violazioni. In caso di inadempienza della regione o della provincia autonoma il
Ministro della sanità adotta le misure necessarie per garantire l'attuazione di quanto
disposto dal presente comma.
9. Con regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della sanità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato e le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria
interessata alla materia oggetto del regolamento, sono disciplinate le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, anche al fine di:
a) evitare conflitti di interesse
e attività contrarie ai principi di tutela della concorrenza;
b) prevedere il divieto per i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per
l'esercizio della libera professione extramuraria di rendere prestazioni professionali,
anche di natura occasionale e periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche o
private accreditate.
10. L'estensione delle disposizioni del
comma 4, ultimo periodo, e del comma 5 al personale di cui all'articolo 102 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è disciplinata con decreto
emanato d'intesa dai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il 90 per cento delle risorse che si renderanno disponibili per le università per effetto
di tali disposizioni sono destinate a fondi istituiti presso gli atenei per
l'incentivazione dell'impegno didattico di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
11. È confermato, per il personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato
per l'esercizio della libera professione extramuraria, il divieto di esercizio, sotto
qualsiasi forma, della libera professione intramuraria. L'inosservanza del divieto di cui
al periodo precedente o la mancata assunzione da parte del direttore generale, in
conformità alle disposizioni richiamate nel periodo successivo, di tutte le iniziative
ivi previste per consentire al personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia
manifestato la relativa opzione il pieno esercizio della libera professione intramuraria,
costituiscono causa impeditiva per il rinnovo dell'incarico e, nei casi più gravi,
motivazione per la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale. In particolare
il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi
distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di
ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire
fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonchè ad autorizzare
l'utilizzazione di studi professionali privati e altresì ad attivare misure atte a
garantire la progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attività istituzionali,
sulla base di quanto previsto da un atto di indirizzo e coordinamento a tal fine adottato,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino all'emanazione dell'atto di
indirizzo e coordinamento si applicano le linee guida adottate dal Ministro della sanità,
ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, con decreto del 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997.
12. Il 90 per cento delle complessive risorse che si renderanno disponibili per effetto
dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è destinato, sulla base di
criteri stabiliti dalle regioni e dalle province autonome, d'intesa con le organizzazioni
sindacali della dirigenza sanitaria, al finanziamento dei contratti a tempo determinato
con soggetti in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, in medicina
veterinaria o in altra professionalità del ruolo sanitario per progetti finalizzati
all'assistenza sanitaria, anche ai fini di cui all'articolo 3, comma 12, lettera a), del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, nonchè, in misura non inferiore al 50 per
cento e secondo modalità e tempi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro
per la dirigenza sanitaria, all'integrazione del fondo di cui al comma 6.
13. Agli specialisti ambulatoriali convenzionati inquadrati nel primo livello dirigenziale
ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano le
disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici. Ai soggetti indicati
nel presente comma è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione
assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale previdenza e assistenza medici
(ENPAM). L'opzione di cui al precedente periodo deve essere esercitata entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con successivo decreto del
Ministro della sanità, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la valutazione del servizio prestato in
regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo
livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale.
14. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le norme di cui al presente
articolo, ad eccezione dei primi tre periodi del comma 13 e del comma 17, non si applicano
alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta e alla regione
Friuli Venezia-Giulia. Nei predetti enti i principi di cui al presente articolo sono
attuati secondo quanto disposto dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
15. Al fondo di cui al comma 6 affluiscono, nella misura di lire 188 miliardi per l'anno
1999, di lire 376 miliardi per l'anno 2000 e di lire 470 miliardi per l'anno 2001, le
disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3, oltre
a quanto disposto dal comma 12. I criteri per l'utilizzo delle risorse del fondo sono
individuati con uno specifico atto di indirizzo all'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), da parte del competente comitato di
settore, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza del
Servizio sanitario nazionale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
16. Sono fatte salve le norme della legge 30 novembre 1998, n. 419. Il comma 7
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.
17. A decorrere dal 1o gennaio
1999 le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.
266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento del canone radio
complessivamente dovuto per gli apparati installati sui mezzi adibiti a servizi
socio-sanitari e di protezione civile.
Art. 73.
(Trattamenti previdenziali e assistenziali obbligatori)
1. Al fine di razionalizzare la funzione
erogatoria dei trattamenti assistenziali e previdenziali obbligatori, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le competenze di ogni
ente gestore in materia di accertamento del diritto, di determinazione della misura dei
trattamenti e di rapporti con i soggetti titolari dei trattamenti stessi, sono definiti i
rapporti fra gli enti interessati per l'unificazione dei pagamenti delle seguenti
prestazioni:
a) trattamenti pensionistici a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti;
b) trattamenti pensionistici a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori
autonomi;
c) trattamenti pensionistici a carico dei regimi obbligatori di previdenza
sostitutivi, esclusivi o esonerativi;
d) trattamenti a carico della gestione speciale per i lavoratori delle miniere,
cave e torbiere, della gestione previdenziale per i dipendenti delle aziende private del
gas e per il personale addetto alle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
e) trattamenti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti di cui all'articolo
130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
f) trattamenti pensionistici di guerra liquidati ai sensi della legge 18 marzo
1968, n. 313, e successive modificazioni e integrazioni;
g) rendite per invalidità permanente o a favore dei superstiti per infortuni sul
lavoro o malattie professionali attribuite dagli enti gestori delle relative forme
assicurative;
h) pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di
leva;
i) trattamenti pensionistici gestiti dall'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).
2. Le disposizioni del comma 1 non si
applicano alle prestazioni erogate dagli enti privati di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e, con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, possono essere estese a
ulteriori trattamenti previdenziali obbligatori.
3. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996,
n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, sono prorogate
a tutto il 31 dicembre 1999. Gli oneri conseguenti al minore afflusso contributivo
connesso alla trasformazione dei contratti a termine di cui al precedente periodo in
contratti a tempo indeterminato disciplinati dall'articolo 59, comma 28, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono contenuti nei limiti di 4 miliardi di lire e posti a carico
del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Al fine
di ottenere il rimborso dei contributi fiscalizzati relativi agli anni 1998-2001,
l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"
(INPGI) presenterà, al termine di ogni anno finanziario, apposita documentazione al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. L'articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, va interpretato nel senso
che fra gli effetti dallo stesso fatti salvi rientra anche l'inefficacia dei provvedimenti
giudiziali non ancora passati in giudicato nella vigenza dei decreti-legge richiamati nel
predetto comma, ancorchè notificati, che si estende fino all'entrata in vigore della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 74.
(Estensione degli incentivi pubblici alle imprese sociali)
1. Ferme restando le disposizioni del
titolo II del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed entro i limiti previsti dalla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il Presidente del
Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, a determinare modalità, limiti,
condizioni e decorrenza dell'estensione alle imprese senza fine di lucro, ivi comprese le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, operanti nei settori
dell'assistenza, dell'educazione e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e
della tutela dell'ambiente, delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli
incentivi e dei benefìci di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per
l'industria, così come definita dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 112
del 1998.
Art. 75.
(Modifiche alle disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 1o
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le
parole: "per le imprese operanti nei territori individuati dall'articolo 1 della
legge 1o marzo 1986, n. 64," sono sostituite dalle seguenti: "per le
imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3,
lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, ad eccezione di quelle
appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle
fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia,";
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. In caso di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento, il
datore di lavoro che non abbia integralmente assolto gli obblighi previsti dalle
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro può
chiedere al competente organo di vigilanza la fissazione di un termine per la
regolarizzazione. Il termine, che non può essere superiore a dodici mesi, è stabilito
dall'organo di vigilanza mediante apposita prescrizione, tenendo conto dei tempi
tecnicamente necessari per eliminare le violazioni e della gravità del rischio. Entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine, l'organo di vigilanza verifica l'avvenuta
regolarizzazione; dei risultati della verifica è data comunicazione all'interessato,
nonchè, se in relazione alla violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione era in
corso un procedimento giudiziario o amministrativo, all'autorità che procede.
2-ter. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui al comma 2-bis estingue
i reati contravvenzionali e le sanzioni amministrative e civili connessi alla violazione
degli obblighi. Dalla data della prescrizione sino a quella della verifica della
regolarizzazione a norma dell'ultimo periodo del comma 2-bis non possono essere
iniziati o proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a tali reati e
sanzioni.
2-quater. Per quanto non espressamente stabilito dai commi 2-bis e 2-ter si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti
del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con esclusione di quelle relative
all'obbligo di pagamento della somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo
decreto. Fuori dei casi previsti dall'articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 758 del 1994, se la regolarizzazione avviene in un tempo superiore a quello indicato
nella prescrizione, ma che risulta comunque congruo a norma del comma 2-bis del
presente articolo, la pena e le sanzioni amministrative e civili previste per la
violazione degli obblighi sono ridotte alla metà";
c) al comma 3, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "Qualora al
momento dell'avvenuto riallineamento il numero dei lavoratori risulti inferiore a quello
dichiarato nel verbale aziendale di recepimento di cui al comma 1, gli effetti della
sanatoria sono subordinati al pagamento di una somma pari alla differenza fra il minimale
retributivo e la retribuzione corrisposta nel corso del programma di riallineamento ai
lavoratori cessati, salvo che la diminuzione sia avvenuta per riduzione dell'attività
attestata dalle parti che hanno stipulato l'accordo provinciale";
d) i commi da 3-bis a 3-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
"3-bis. Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di cui al comma 2 sono
ammesse a versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, le ritenute o le maggiori
ritenute, non effettuate per i periodi interessati sino alla data della stipula degli
accordi provinciali di cui al comma 1, relative ai compensi risultanti convenzionalmente
dai suddetti accordi, calcolate sulla medesima quota percentuale della base imponibile
contributiva di cui al comma 4, risultante dagli accordi medesimi. Le somme dovute devono
essere versate negli stessi termini e con le stesse modalità stabilite dal comma 3-sexies
per i versamenti da effettuare ai fini contributivi. Conseguentemente, detti soggetti
sono ammessi a presentare, in relazione a ciascun periodo di imposta cui si riferisce il
versamento delle ritenute, apposite dichiarazioni integrative. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono
stabiliti il contenuto, i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni
integrative, nonchè le modalità di pagamento delle somme dovute.
3-ter. La presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3-bis e
l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilità per i reati previsti dal
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni.
3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione di cui al comma 3-bis non
può essere esercitata la rivalsa sui percettori dei compensi non assoggettati in
precedenza a ritenuta. Relativamente agli stessi compensi, i percettori sono esonerati da
qualsiasi adempimento tributario e nei loro confronti non è esercitabile l'attività di
accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni non costituiscono
titolo per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ogni eventuale maggior
costo non assume rilevanza a tutti gli altri effetti tributari.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater e al
presente comma si applicano anche se le violazioni sono già state rilevate; tuttavia
restano ferme le somme pagate anteriormente alla presentazione delle dichiarazioni anche a
titolo di sanzioni e interessi. Le controversie pendenti e quelle che si instaurano sino
al termine finale per la presentazione delle dichiarazioni, concernenti i compensi di cui
al comma 3-bis, sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla
presentazione, da parte del sostituto di imposta alla segreteria dell'organo del
contenzioso tributario presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica,
della documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione.
3-sexies. In caso di recepimento dell'accordo provinciale di riallineamento,
l'impresa può individuare, in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di recepimento
del medesimo accordo, i lavoratori e i rispettivi periodi di attività precedenti
all'accordo di recepimento per i quali richiedere, d'intesa con le parti che hanno
stipulato l'accordo provinciale e previa adesione, in forma scritta, dei singoli
lavoratori interessati in quel momento in forza all'azienda, l'adempimento dei relativi
obblighi contributivi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di
riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo.
All'adempimento degli obblighi contributivi si provvede mediante opzione tra il pagamento
in unica soluzione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla
scadenza del secondo trimestre solare successivo al contratto di recepimento, con
maggiorazione degli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Le relative prestazioni sono commisurate all'entità dei contributi
versati. L'avvenuto adempimento, previa verifica del competente organo di vigilanza,
comporta l'estinzione della relativa contravvenzione ovvero di ogni altra sanzione
amministrativa e civile. Ai fini dell'adempimento degli obblighi contributivi per i
periodi pregressi, l'impresa operante nel settore agricolo che recepisce l'accordo
provinciale di riallineamento può utilizzare, anche mediante dichiarazioni sostitutive, i
dati delle dichiarazioni trimestrali presentati all'INPS.";
e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento
retributivo di cui al presente articolo sono esclusi dalle gare di appalto indette dagli
enti pubblici nei territori diversi da quelli nei quali possono essere stipulati gli
accordi medesimi, fino al completo riallineamento.";
f) Il comma 6-bis è abrogato.
2. Il comma 3 dell'articolo 23 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, è abrogato.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono concessi dodici
mesi di tempo per la stipula degli accordi territoriali e per quelli aziendali di
recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come
modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, secondo le modalità e nei
termini ivi previsti.
4. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione
ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e
seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Art. 76.
(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)
1. I datori di lavoro agricolo, i
coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonchè gli imprenditori
agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed
assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 1997,
possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti
impositori, previa presentazione della domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, in 20 rate semestrali consecutive di pari importo, di cui la
prima da versare entro il 31 maggio 1999 secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le
rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento
annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata.
La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in
unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di
interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette 20 rate. La suddetta
regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive,
interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e
232 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Possono essere corrisposti, con le modalità e i termini previsti dal comma 1, anche i
contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolate in
agricoltura ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo
dovuto da parte dei soggetti indicati al comma 1 e rimasto insoluto alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 77.
(Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro)
1. Per le pensioni liquidate con
anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, anche se liquidate anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le vigenti
disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste nei casi di pensioni di
vecchiaia.
Art. 78.
(Misure organizzative a favore dei processi di emersione)
1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un
Comitato per l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di
coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve direttive dal
Presidente del Consiglio dei ministri cui risponde e riferisce:
a) attua tutte le iniziative
ritenute utili a conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare, anche
attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di
comunicazione e nelle scuole;
b) valuta periodicamente i risultati delle attività degli organismi locali di cui
al comma 4;
c) esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle commissioni locali
per la successiva trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso.
2. Le amministrazioni pubbliche
appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono tenute a fornire al Comitato, nel
rispetto degli obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche richieste in loro
possesso.
3. Il Comitato è composto da nove membri nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal Ministro
per le politiche agricole, dal presidente dell'INPS, dal presidente dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal presidente
dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Il componente designato dal Presidente del Consiglio dei ministri
svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne il funzionamento, presso il Comitato
può essere comandato o distaccato, nel numero massimo di 20 unità, personale tecnico ed
amministrativo della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici. Il
personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e
accessorio delle amministrazioni ed enti di appartenenza.
4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro
irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese
istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al
credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che
stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un
apposito tutore. Le commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con
funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in
materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di
esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le direzioni
provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge
22 luglio 1961, n. 628, e dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mettono a disposizione una
sede in modo da consentire alla commissione di espletare le sue funzioni. Presso la
commissione, per assicurarne il funzionamento, può essere comandato personale della
pubblica amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari, restando i relativi
oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.
Art. 79.
(Misure organizzative intese alla repressione del lavoro non regolare e sommerso)
1. Al fine di intensificare l'azione di
controllo contro il fenomeno del lavoro non regolare, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, il Ministero delle finanze, l'INPS, l'INAIL e le aziende unità
sanitarie locali coordinano le loro attività in materia ispettiva e di controllo degli
adempimenti fiscali e contributivi, anche attraverso la predisposizione di appositi
programmi mirati, di specifiche iniziative formative comuni del personale addetto ai
predetti compiti, nonchè l'istituzione di unità operative integrate. Tali attività,
assunte su iniziative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede
nazionale e dalla regione, in raccordo con le direzioni regionali e provinciali del
medesimo Ministero, in sede locale, si espletano, in particolare, nelle aree territoriali
ovvero nei settori di attività in cui il fenomeno risulta maggiormente diffuso, anche
sulla base delle attività di analisi e di coordinamento espletate dal Comitato di cui
all'articolo 78, comma 1, nonchè delle attività espletate dalle commissioni regionali e
provinciali di cui al comma 4 del medesimo articolo. Le attività predette si raccordano,
ai fini della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro, con i comitati di
coordinamento istituiti dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 5 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5
febbraio 1998.
2. Al medesimo fine di cui al comma 1, una quota pari al 10 per cento dell'importo delle
sanzioni amministrative relative alle omissioni contributive accertate e riscosse dalle
direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro è destinata a corsi di
formazione e di aggiornamento del personale addetto e da assegnare al predetto servizio e
per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali, delle attrezzature, degli
strumenti ed apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle
relative procedure ad essa connesse. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono stabilite le modalità di assegnazione e di utilizzo delle somme
di cui al presente comma.
Art. 80.
(Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro, di contenzioso
previdenziale nel settore agricolo e di formazione professionale)
1. I contratti stipulati con i direttori
e con il personale delle agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3,
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono rinnovati ovvero prorogati fino alla data
dell'effettivo trasferimento delle risorse alle regioni disposto ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e comunque non oltre il 31
dicembre 1999.
2. All'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, le parole:
"1o gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno
1999".
3. Le competenze relative al contenzioso previdenziale del settore agricolo, già
attribuite alla Commissione provinciale per la manodopera agricola, sono conferite alle
Commissioni provinciali di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
4. Nell'ambito del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, la somma di lire 18 miliardi è destinata al finanziamento degli interventi
di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, in materia di formazione professionale.
Art. 81.
(Modifiche all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 78 del 1998 e altri
interventi in materia occupazionale e previdenziale)
1. All'articolo 1-septies,
comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: "all'articolo 3, comma
2," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, commi 1 e 2,"; le
parole: "nel limite di mille unità" sono sostituite dalle seguenti: "nel
limite di tremila unità" e le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "per
giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti"
sono sostituite dalle seguenti: "da imprese che occupano anche meno di quindici
dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o
cessazione di attività o di lavoro";
b) le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti:
"fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre
1999";
c) dopo le parole: "9 miliardi di lire" sono aggiunte le seguenti:
"per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per l'anno 1999".
3. All'articolo 59, comma 59, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1999". Al fine di assicurare l'erogazione dell'indennità
di mobilità, relativa al solo anno 1997, ai soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, prorogata
per il 1997 con l'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è stanziata
la somma di lire 30 miliardi. Sono altresì prorogati di ulteriori sei mesi i trattamenti
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, e a tale fine è stanziata
la somma di lire 1,3 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole: "31 dicembre 1998"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999".
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prorogare, per un periodo
massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui
all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1o ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Il relativo onere, valutato in lire 3
miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, per la durata massima
di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore di un numero massimo di 500 lavoratori dipendenti da
imprese interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 31 marzo 1998, per i quali siano
intervenuti accordi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dai quali
risulti la possibile rioccupazione di lavoratori nelle nuove iniziative industriali
previste dai programmi di reindustrializzazione. Il relativo onere, valutato in lire 12
miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
7. Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità, con scadenza entro il 31 dicembre
1998, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge
14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula di
contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nonchè ai lavoratori di cui all'articolo 1-nonies del
decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
1998, n. 176, l'indennità di mobilità è prorogata con decreto del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il
limite massimo di spesa di lire 24 miliardi. Il relativo onere è posto a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
8. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono inseriti, dopo il terzo periodo, i
seguenti: "A decorrere dal 1o gennaio 1999 i soggetti utilizzatori
corrispondono l'indennità spettante ai giovani anche per la parte di competenza del
citato Ufficio a valere sul Fondo per l'occupazione. Le somme anticipate saranno
conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti
all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione, saranno
trimestralmente rimborsate all'INPS da parte del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale".
9. Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il
disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale,
presentate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e precedenti provvedimenti di legge
sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità
di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Per
tali fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a
seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi.
10. L'espressione "domanda di proroga" di cui all'articolo 2, comma 4, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
si intende riferita non solo alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 3, della citata
legge n. 223 del 1991, ma, altresì, alla domanda che l'impresa, nell'ambito di durata del
programma di intervento straordinario di integrazione salariale, presenta, nel termine
previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, per ciascun
periodo semestrale. Nel caso di presentazione tardiva della domanda, trovano applicazione
il secondo e il terzo comma del predetto articolo 7.
Art. 82.
(Applicazione della legge)
1. Le disposizioni della presente legge
si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di
attuazione.
Art. 83.
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni della presente legge
entrano in vigore il 1o gennaio 1999, salvo che sia espressamente stabilita una
diversa decorrenza. |