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| Comunicazione MPI 7
Gennaio 1999 Prot. n. 108 |
Area AUTONOMIA |
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 Gennaio 1999, parte II, è pubblicato il Decreto del 29 Dicembre 1998 di approvazione dello schema generale di convenzione tipo per l'affidamento dei servizi di formazione in oggetto. I testi del decreto e dello schema generale di convenzione tipo sono disponibili anche sul sito Internet di questo Ministero: www.istruzione.it. Sul sito Internet è disponibile inoltre l'elenco delle Agenzie formative aggiudicatarie dei servizi di formazione nel quale, al fine di agevolare la diffusione delle informazioni presso i capi di istituto, sono contenute indicazioni dettagliate circa i soggetti componenti delle Agenzie che hanno partecipato alla gara nella forma di raggruppamento temporaneo d'impresa nonché indicazioni sui rappresentanti legali e i garanti scientifici e professionali. Con l'occasione, si fa presente che le preferenze eventualmente espresse dai capi di istituto, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.M. 5 Agosto 1998, potranno essere acquisite dalle Sovrintendenze scolastiche regionali fino alla data della comunicazione a questo Ministero della proposta di pianificazione territoriale delle attività di formazione. Analogamente potranno essere acquisite, entro il suddetto termine, anche le domande di partecipazione ai corsi pervenute successivamente alla data del 18 Dicembre 1998.
Decreto Ministeriale 29 Dicembre 1998Schema generale di Convenzione-tipo predisposto per l'affidamento da parte delle Sovrintendenze Scolastiche Regionali delle attività di formazione dei dirigenti scolastici alle Agenzie selezionateIL DIRETTORE GENERALE VISTO l'art. 21 della L. 15 marzo 1997,
n° 59 tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto DECRETA è approvato l'allegato schema generale di Convenzione-tipo predisposto per l'affidamento da parte delle Sovrintendenze Scolastiche Regionali delle attività di formazione dei dirigenti scolastici alle Agenzie selezionate in base alla gara indetta con avviso pubblicato sulla G.U. n° 237 del 10 ottobre 1998, in esecuzione del D.M. 5 agosto 1998. IL DIRETTORE GENERALE
CONVENZIONE TRA LA SOVRINTENDENZA SCOLASTICA REGIONALE PER L. .................................. E LAGENZIA ........................................................................................................................ PER LAFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE Lanno millenovecentonovant.............. addì ...... del mese di....................., con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di legge, nella sede della Sovrintendenza scolastica regionale per ..... in ......., avanti a me dott. ....... ufficiale rogante della predetta Sovrintendenza scolastica regionale ed alla presenza dei sottoscritti testimoni idonei, cogniti e richiesti:
sono presenti: il dott........................................................................... ..................................................... nato a....................................... il...........................nella sua qualità di dirigente preposto alla Sovrintendenza Scolastica per la Regione.................................................., di seguito indicata "Sovrintendenza", con sede in.............................................................................. Piazza/Via............................................................. codice fiscale....................................... e il sig.............................................................................nato a......................il.................... in rappresentanza del.......................................................................................................... con sede in............... via.......................... codice fiscale n. ...................... partita IVA n. .................................... , di seguito indicata "Agenzia", a cui è stata conferita detta rappresentanza con atto.......... del................., che si allega, per la sottoscrizione, in nome e per conto e nellinteresse di..............................,di atti convenzionali e contabili PREMESSO CHE:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art.1 La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE All Agenzia sono affidate le attività formative aggiudicate con il/i... lott....n. .........., di cui allelenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 296, del 19 dicembre 1998, da attuare nella regione......................... .., in conformità alle modalità descritte e con la partecipazione del garante scientifico e professionale di cui al punto A2.1 del titolo III dellallegato tecnico al D.M. 5 agosto 1998 e dello staff professionale indicati nel progetto generale presentato in sede di gara dalla stessa Agenzia, che si allega in copia sub B. Contribuiscono altresì alla esatta specificazione della prestazione che lAgenzia si obbliga ad eseguire il/i progetto/i esecutivo/i de... cors... presentati secondo le modalità di seguito disciplinate. LAgenzia presenterà alla Sovrintendenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data di stipulazione della presente Convenzione, i progetti esecutivi de... cors......., con lindicazione del calendario e lindirizzo delle sedi di svolgimento delle varie attività formative, predisposti sulla base del progetto generale elaborato, tenendo conto del curriculum professionale dei capi distituto. LAgenzia provvederà alla quantificazione a titolo previsionale degli eventuali oneri aggiuntivi rispetto allofferta economica presentata ai fini del procedimento di gara con esclusivo riferimento a quelli di missione, viaggio, vitto ed alloggio dei singoli partecipanti, che risultino averne titolo in base alla normativa vigente in materia, di cui allallegato sub C. I relativi conteggi dovranno essere presentati unitamente ai progetti esecutivi. Ai fini del presente articolo, tali progetti esecutivi ed i conteggi di cui al precedente comma dovranno essere presentati in forma cartacea nonché su supporto magnetico (floppy disk), unitamente ad ulteriore copia solo su supporto magnetico (floppy disk) del corrispondente progetto generale presentato dallAgenzia in sede di gara (allegato sub B). I progetti esecutivi ed i conteggi di cui al comma 4 del presente articolo dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dellAgenzia. I progetti esecutivi saranno sottoscritti altresì dal garante scientifico e professionale che se ne assume la responsabilità scientifica e professionale. La Sovrintendenza, con la consulenza del Comitato Tecnico Regionale, di cui allart. 7 del D.M. 5 agosto 1998, verifica la coerenza dei progetti esecutivi con i rispettivi progetti generali nonché la congruità economica della previsione di spesa per gli oneri di missione di cui ai commi precedenti. In caso di esito negativo di tale verifica, lAgenzia si impegna a riformulare i progetti esecutivi sulla base delle indicazioni fornite dalla Sovrintendenza, nei termini e con le modalità da questa stabiliti. In caso di omessa presentazione dei progetti esecutivi nel termine previsto dal precedente comma 3, ovvero in caso di mancata approvazione del progetto esecutivo per omesso o non conforme adeguamento dello stesso, la presente Convenzione si risolve di diritto, senza alcun onere per la Sovrintendenza e con la escussione della garanzia di cui al successivo art. 14. Nella predisposizione dei progetti esecutivi e nel corso di esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione, è fatto divieto allAgenzia di modificare o sostituire i componenti dello staff professionale (garante scientifico e professionale, docenti, esperti, ecc.) indicati nel progetto generale, se non per valide e motivate ragioni e, comunque, con personale di identica qualificazione e previa autorizzazione formale da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Secondaria di I grado. Gli studi, gli atti ed i materiali che le Agenzie utilizzano per la realizzazione delle attività formative in attuazione della presente convenzione restano in ogni caso di piena ed esclusiva proprietà della Amministrazione della Pubblica Istruzione, salvi specifici accordi tra le parti in ordine ad una diversa ed ulteriore utilizzazione degli stessi da parte delle Agenzie. Art.3 ADEMPIMENTI DELLA SOVRINTENDENZA Per consentire lelaborazione del progetto esecutivo nonché la quantificazione degli oneri aggiuntivi, la Sovrintendenza fornisce allAgenzia la composizione dei corsi delle singole sedi mediante consegna dellelenco nominativo dei capi distituto, corredato dei relativi curricoli professionali. Detto elenco conterrà, altresì, lindicazione della residenza di ciascuno, nonché listituto e la sede di servizio. Variazioni dei predetti dati eventualmente sopravvenute nel periodo di durata della presente Convenzione sono comunicate dalla stessa Sovrintendenza. Art. 4 DURATA - NORME REGOLATRICI La presente Convenzione ha decorrenza dalla data della sottoscrizione, fatta salva la sua efficacia dalla data dellavvenuta approvazione ex art. 20. Le attività di formazione debbono iniziare entro il 60° giorno dalla avvenuta comunicazione dellapprovazione del progetto esecutivo da parte della Sovrintendenza ed essere ultimate entro il 31 agosto 2000, salvo eventuali proroghe concesse per motivi straordinari, la cui determinazione resta affidata allinsindacabile valutazione del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Secondaria di Primo Grado. Le stesse attività non possono concludersi prima del 30 aprile dellanno 2000. Linizio ed il termine delle attività devono risultare da apposito verbale redatto alla presenza di un funzionario designato dalla Sovrintendenza. Lesecuzione del rapporto deve avvenire nel rispetto con losservanza di tutti i patti, oneri, condizioni e modalità previsti:
Art.5 OBBLIGHI DEL GARANTE SCIENTIFICO E PROFESSIONALE A specificazione di quanto disposto nel Disciplinare di gara (§ 7.2.1.), il garante scientifico e professionale curerà la redazione di due brevi relazioni sullandamento dellattività formativa. La prima relazione riguarderà le attività formative svoltesi nei primi sei mesi dallinizio delle attività stesse, identificato con riferimento alla previsione del precedente art. 4. Tale relazione dovrà essere presentata alla Sovrintendenza entro i trenta giorni successivi alla scadenza del semestre predetto. La seconda relazione riguarderà le attività svoltesi nel periodo successivo fino al termine delle stesse. Tale relazione dovrà essere presentata alla Sovrintendenza entro i venti giorni successivi al termine delle attività stesse. Entrambe le relazioni dovranno essere sottoscritte dal garante scientifico e professionale, che se ne assumerà così la responsabilità scientifica e professionale. Al medesimo fine, il garante scientifico e professionale curerà altresì le ulteriori attività allo stesso riferite nella presente Convenzione. Art.6 DOCUMENTAZIONE Anche al fine di attuare lart. 4, comma 4 e segg. D.M. 5 agosto 1998, lAgenzia provvede ad individuare un responsabile di corso la cui designazione sarà comunicata alla Sovrintendenza entro linizio delle attività. La partecipazione alle attività daula dei capi distituto dovrà risultare dalla firma di presenza apposta dai partecipanti su distinti fogli giornalieri, contenenti anche lindicazione della durata oraria, dellargomento o degli argomenti trattati e del nome dei relatori; la partecipazione alle attività in situazione e la loro natura e durata oraria dovranno essere attestate, per ciascun partecipante, dal responsabile di corso. Fogli di presenza, documentazione delle assenze ed attestati di partecipazione alle attività in situazioni costituiscono documentazione dei corsi, da consegnare alla Sovrintendenza al termine delle attività formative. LAgenzia, in base alle presenze e alla realizzazione delle attività in situazione, avrà cura di rilevare e comunicare alla Sovrintendenza, al termine dei corsi leffettiva partecipazione dei capi distituto alle attività formative, con lindicazione del percorso seguito. LAmministrazione scolastica potrà in ogni momento ,disporre verifiche nelle sedi in cui si svolgono le attività formative intese a verificare la corretta gestione degli adempimenti di cui ai commi precedenti. Art. 7 SUBAPPALTO Al fine di completare la disciplina del subappalto dei servizi di formazione oggetto della presente Convenzione, già previsto nel Disciplinare di gara in considerazione della natura composita ed integrata di tali servizi, e di verificare il concreto rispetto dei limiti ivi posti anche per garantire la diretta realizzazione del servizio di formazione da parte dellAgenzia, le parti specificano ulteriormente quanto segue. E ammesso il subappalto, nei limiti del 15% dellimporto dellofferta economica, limitatamente alle parti indicate nel progetto generale. Il progetto esecutivo deve recare, in separato allegato, lindicazione dei nominativi e dei dati identificativi dei soggetti cui lAgenzia intende affidare il subappalto. Tali soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al § 13.3 del Disciplinare. Nei confronti degli stessi inoltre non deve sussistere alcuno dei divieti previsti dallart. 10 della L. 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni. Lindicazione di cui al precedente comma deve essere corredata, in particolare, dalla dichiarazione degli stessi soggetti, resa ai sensi della legge n° 15 del 4 gennaio 1968, del possesso dei requisiti minimi di ammissibilità indicati ai punti a) e b) del § 3.2 del disciplinare di gara. Al fine di documentare la specializzazione o esperienza nellattività che viene loro affidata, tali soggetti dovranno altresì indicare e dichiarare, nelle medesime forme, lo svolgimento delle attività espletate nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tutte le predette dichiarazioni devono essere controfirmate dal legale rappresentante dellAgenzia e dal garante scientifico e professionale. Ulteriore copia dellindicazione e della documentazione di cui ai commi che precedono dovrà essere fatta pervenire, entro lo stesso termine di presentazione dei progetti esecutivi e comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla stipulazione della presente convenzione, al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per lIstruzione Secondaria di 1° grado, via Ippolito Nievo, n° 35, 00153 Roma, quale amministrazione appaltante, per lautorizzazione del subappalto. Unitamente alla documentazione già indicata lAgenzia dovrà trasmettere copia del contratto stipulato, condizionatamente allautorizzazione dellamministrazione, con il subappaltatore designato. LAmministrazione appaltante deciderà in ordine allautorizzazione del subappalto entro i trenta giorni successivi alla ricezione di tutta la documentazione prevista, dando comunicazione della determinazione allAgenzia ed alla Sovrintendenza. In caso di concessione dellautorizzazione, il corrispettivo relativo ai servizi oggetto del subappalto sarà erogato dallAmministrazione esclusivamente allAgenzia, la quale è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui allart. 18, comma 3 bis della L. 19. marzo 1990, n° 55. Lesecuzione dei servizi affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto o cessione. Art. 8 IMPORTO DELLA CONVENZIONE - PAGAMENTI Il corrispettivo per lesecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, tenuto conto dellofferta presentata dallAgenzia in sede di gara, è fissato in L................................= (.....................................). Detto importo deve intendersi al netto dellIVA, che sarà corrisposta se ed in quanto dovuta in base alla normativa vigente.. Detto importo inoltre non comprende le spese per missione, vitto e alloggio dei partecipanti. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte della Sovrintendenza, a fronte della presentazione di fattura, secondo le seguenti modalità:
Il saldo finale del corrispettivo, pari al 10 (dieci)% dello stesso, avverrà dopo la conclusione delle attività e previa positiva valutazione e certificazione della qualità del servizio formativo erogato, secondo quanto stabilito al successivo articolo 11. Il pagamento degli importi come innanzi determinati sarà disposto dalla Sovrintendenza sulle aperture di credito a tale scopo messe a disposizione dal Ministero della Pubblica Istruzione nel corso degli esercizi finanziari 1999 e 2000. Eventuali ritardi causati dai tempi tecnici di esecuzione del bilancio dello Stato non costituiranno causa di penalità a carico dellAmministrazione. I pagamenti saranno effettuati in favore dellAgenzia secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di mancata erogazione di uno o più dei moduli di cui al curricolo elettivo, previsti dal § 2.4.2.1.2 del Disciplinare di gara, dovuta a carenza di domanda da parte dei capi distituto, limporto del corrispettivo è ridotto del 3 (tre)%, rispetto a quello indicato nel presente articolo, per ogni modulo non erogato. Tale riduzione opererà sulla quota di corrispettivo da erogare al termine delle attività, di cui al precedente comma 2. punto 5. LAmministrazione si impegna a ricevere le prestazioni relative allanno 1999 ed a versarne il corrispettivo pattuito nei termini sopra previsti. Qualora le risorse finanziarie destinate alla formazione dei capi distituto di cui al D.M. 5 agosto 1998 relativamente allanno 2000 fossero ridotte, lAmministrazione si riserva la facoltà di operare le conseguenti riduzioni. Art. 9 MODALITA DI FATTURAZIONE Le fatture emesse dallAgenzia per il pagamento di quanto dovuto debbono essere corredate delle rendicontazioni parziali o totali delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste nel progetto generale ed esecutivo, rispettando larticolazione ed i valori - unitari e complessivi - indicati nelle tavole esplicative dellofferta economica presentata. Come previsto al §12 del Disciplinare di gara, tali rendicontazioni potranno essere verificate dalla Sovrintendenza, in qualsiasi momento - durante il periodo di validità della convenzione - con le modalità tecniche ed organizzative che riterrà più opportune, ivi compreso limpiego di mezzi informatici individuati dalla Sovrintendenza stessa. LAgenzia è tenuta ad accettare incondizionatamente tali verifiche ed a favorirne lo svolgimento. Art. 10 ONERI AGGIUNTIVI - RENDICONTAZIONE LAgenzia si obbliga alla corresponsione ai partecipanti che ne abbiano diritto del trattamento economico di missione (comprensivo dei costi di viaggio, vitto e alloggio) come disposto dallart.6, comma 6, del D.M. 5 agosto 1998, calcolato sulla base della vigente normativa - allegato sub C (con riferimento allanno 1998). - assumendo il corrispondente debito dellAmministrazione scolastica nei confronti degli stessi, con contestuale liberazione della prima. A tal fine, entro il decimo giorno dallinizio dellattività, lAgenzia si impegna ad acquisire, da parte di ciascuno dei capi distituto partecipanti ai corsi ed aventi diritto al trattamento di missione, un atto di approvazione della predetta assunzione di debito, con contestuale liberazione dellAmministrazione, facendo sottoscrivere apposita dichiarazione in tal senso secondo il modello allegato sub D. Tale dichiarazione deve poi essere consegnata alla Sovrintendenza. Al fine di far fronte alle eventuali richieste di anticipi sulle missioni da parte dei partecipanti ai corsi che ne abbiano diritto, sulla base e nelle misure stabilite dalla vigente normativa, alle Agenzie possono essere somministrati i fondi necessari per provvedere, sulla base di un preventivo di spesa presentato dalle Agenzie stesse ed approvato dalla Sovrintendenza. La rendicontazione delle spese per gli oneri aggiuntivi oggetto del presente articolo è costituita dalla distinta nominativa degli importi corrisposti prodotta, oltre che su supporto cartaceo, utilizzando anche supporto magnetico (floppy disk). Detta rendicontazione sarà corredata dalle rispettive tabelle di liquidazione regolarmente quietanzate e vistate da parte del responsabile di ciascun corso per conferma dei dati ivi riportati. Lammontare della spesa in tal modo rendicontata, previa verifica di regolarità della documentazione, sarà ammessa al rimborso. La rendicontazione di cui al comma precedente avverrà secondo le medesime cadenze temporali previste per il pagamento del corrispettivo dal precedente art. 8. Art. 11 CRITERI DI VALUTAZIONE INTERNA E CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA La valutazione e la certificazione della qualità dei corsi realizzati sono attuate sulla base dei criteri qualitativi e con le modalità indicate allart. 8 del D.M. 5 agosto 1998 e al § 12 del disciplinare di gara. In particolare, in applicazione del citato § 12 del Disciplinare di gara, relativo alla valutazione e certificazione della qualità del servizio erogato, lAgenzia è obbligata ad applicare i criteri, le metodologie e le tecniche di valutazione "interna" indicate nel progetto generale, nonché a rispettare i criteri qualitativi specificati nello stesso § 12. Linadempimento, accertato dallAmministrazione scolastica, comporterà lapplicazione di una penale pari al 10% dellimporto convenuto, salvo, in ogni caso , il diritto al risarcimento del maggior danno. Limporto della penale verrà imputato, in compensazione, sullimporto del saldo del corrispettivo di cui al precedente art. 8. Il Ministero della Pubblica Istruzione e la Sovrintendenza, attraverso i propri funzionari e/o esperti appositamente designati potranno effettuare i controlli ritenuti più opportuni per verificare la corrispondenza dei servizi erogati dallAgenzia ai progetti generale ed esecutivo. LAgenzia si obbliga a prestare la massima collaborazione allattività di verifica, fornendo tutta la documentazione, le indicazioni e le informazioni ritenute utili, nonché a consentire ai rappresentanti dellAmministrazione laccesso per le ispezioni e i controlli che si rendano necessari. Art. 12 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE Nellambito delle attività che il Ministero della Pubblica Istruzione, avvalendosi della consulenza e della collaborazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e del C.E.D.E, promuoverà in attuazione dellart.9 del D.M. 5 agosto 1998, lAgenzia si impegna a prestare la collaborazione propria e dei soggetti che per essa operano (ad esempio, compilazione di questionari, partecipazione e risposta ad interviste, ecc.) durante lesecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione. Art 13 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE Nel caso in cui lesecuzione delle obbligazioni e prestazioni cui lAgenzia si è impegnata con la presente Convenzione non corrispondano esattamente a quanto convenuto, la Sovrintendenza avrà facoltà di fissare allAgenzia un termine congruo decorso inutilmente il quale la Sovrintendenza stessa avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione, fermo restando il suo diritto al risarcimento del danno. Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, linadempimento anche di una soltanto delle seguente obbligazioni, relative:
Costituirà altresì causa di risoluzione della Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno:
La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa di cui ai precedenti commi 2 e 3 diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che la Sovrintendenza darà per iscritto allAgenzia, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione dà diritto alla Sovrintendenza a rivalersi su eventuali crediti dellAgenzia nonché sulla garanzia prestata. La risoluzione dà altresì alla Sovrintendenza il diritto di affidare a terzi lesecuzione del contratto, in danno dellAgenzia. Dellaffidamento verrà data notizia allAgenzia, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e dei relativi costi. AllAgenzia inadempiente verrà addebitato il costo sostenuto in più dallAmministrazione rispetto a quello previsto. Art. 14 GARANZIE A garanzia degli obblighi assunti con la stipulazione del presente atto, lAgenzia ha prestato cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa (specificare quale delle tre forme) presso ..con polizza n° in data . pari al 10% dellimporto convenzionale e per tutta la durata della Convenzione. Art. 15 DOMICILIO LEGALE Ad ogni effetto di legge, lAgenzia elegge domicilio legale e fiscale presso la propria sede legale, sita in via .................... n. . (CAP) (CITTA)......................................... Art.16 CLAUSOLA COMPROMISSORIA Per la definizione delle eventuali controversie che dovessero insorgere nellesecuzione del presente contratto, le parti hanno facoltà di ricorrere allarbitrato. A tal fine il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri:
Venendo a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale uno degli arbitri, provvederà alla sua tempestiva sostituzione lautorità o la parte che aveva nominato larbitro mancante. Disimpegna le funzioni di segretario del collegio un funzionario dellAmministrazione. Il collegio arbitrale si riunisce presso la sede della Sovrintendenza. Il collegio arbitrale decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese ed agli onorari del giudizio. Contro la pronuncia arbitrale è ammessa limpugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile. La richiesta con cui si propone larbitrato deve essere inoltrata nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera con cui vengono comunicate allAgenzia le decisioni o i rilievi dellAmministrazione in ordine alle eventuali violazioni delle obbligazioni contrattuali. Trascorso inutilmente detto termine, le determinazioni adottate dallAmministrazione si intendono accettate definitivamente dallAgenzia che decade, pertanto, da qualsiasi diritto di impugnazione e contestazione. La richiesta di arbitrato deve contenere chiaramente i termini della controversia e lindicazione della persona scelta come arbitro e deve essere notificata allaltra parte nelle forme previste dal codice di procedura civile, a mezzo quindi di ufficiale giudiziario. Durante il giudizio arbitrale e fino alla sua definizione, per garantire la continuità del servizio, lAgenzia non può esimersi dal continuare lesecuzione delle sue prestazioni contrattuali. Qualora lAgenzia si rifiuti, lAmministrazione ha diritto di affidare a terzi il servizio non eseguito, nei modi e nei termini che riterrà più opportuni. In questo caso il costo sostenuto in più dallAmministrazione rispetto a quello previsto verrà addebitato allAgenzia. Art. 17 RESPONSABILITA ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO ALLINTERNO DELLAGENZIA E CON TERZI La Sovrintendenza è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero eventualmente instaurati dallAgenzia, nonché dai danni prodotti dalla stessa o da terzi in dipendenza delle attività espletate in relazione alla presente Convenzione. LAgenzia riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti allassicurazione del proprio personale occupato nellesecuzione della presente Convenzione e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati ai partecipanti ai corsi e/o a terzi, per colpa o negligenza nellesecuzione della prestazione. LAgenzia è tenuta ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali e quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge. LAgenzia è tenuta ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nellattività oggetto del presente contratto, condizioni normative e/o retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel periodo di svolgimento delle attività connesse alla esecuzione della presente Convenzione e nelle località in cui esse si svolgono. I menzionati obblighi, relativi ai contratti collettivi di lavoro, vincolano lAgenzia anche nel caso che non aderisca alle Associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione. ART.18 SVINCOLO DELLA CAUZIONE La cauzione prestata ai sensi dellart.14 sarà svincolata al termine dei positivi controlli e certificazione finale della qualità dei corsi realizzata da parte dellorganismo a tal fine incaricato dallAmministrazione scolastica; scadrà automaticamente allo scadere del sesto mese dal termine dellattività indicato innanzi, salvo proroghe concesse dal Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Secondaria di 1° Grado. Art.19 ONERI FISCALI Sono a carico dellAgenzia le spese di copia e bollo nonché quelle per la registrazione fiscale del presente atto, dovute secondo le leggi in vigore. Art. 20 APPROVAZIONE La presente Convenzione deve essere approvata con decreto del Direttore Generale della Istruzione Secondaria di 1° Grado, previa verifica, ai sensi dellart. 107 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, della regolarità nella eseguita stipulazione e della conformità al disciplinare di gara e alle altre condizioni e clausole stabilite. Il presente atto è impegnativo per lAgenzia dal momento della sua sottoscrizione.
La presente Convenzione viene stipulata nel rispetto del D.L.vo n. 213 del 24 giugno 1998 "Disposizioni per lintroduzione dellEURO nellordinamento nazionale ......", a norma dellart. 1 - comma 1- della legge n. 133 del 17 dicembre 1997, che ha recepito i regolamenti (CE) n. 1103 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998. DATA E FIRME I TESTIMONI LUFFICIALE ROGANTE LAgenzia dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti dellart. 1341 c.c. di avere preso piena visione e di conoscere ed approvare incondizionatamente e specificatamente gli articoli della presente Convenzione, con particolare riferimento agli articoli 7 (subappalto) ; 8, 4° comma (ritardo nei pagamenti); 8, u.c. (facoltà di riduzione del servizio) ; 9 (verifiche e controlli sulle rendicontazioni); 10 (oneri aggiuntivi e assunzione di debito) ; 11 (verifiche e clausola penale) ; 13 (clausola risolutiva ed esecuzione in danno) ; 16 (clausola compromissoria, decadenza ed esecuzione in danno) ; 17 (responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro allinterno dellAgenzia e con terzi); 20 (approvazione della convenzione). FIRMA DELLAGENZIA I TESTIMONI LUFFICIALE ROGANTE
ALLEGATO C INDENNITA RIMBORSO SPESE
ALLEGATO D Il sottoscritto, Prof./Dott................................................................................... nato a................................... il.................... residente in....................................................................................., con sede di servizio in.............................,frequentante il corso di formazione.................................................... erogato dallAgenzia....................................................presso la sede in.............................., approva lassunzione del debito relativo al trattamento di missione (comprensivo delle spese di viaggio, vitto e alloggio) spettante in conseguenza della frequenza al corso predetto, da parte dellAgenzia................................ dichiarando espressamente di liberare dal debito stesso lAmministrazione scolastica. Data Firma |
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