Art. 1
1. Il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni
per i compensi di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 10 dicembre 1997, n. 425,
dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, è elevato di lire 120 miliardi a
decorrere dall'anno 1999.
2. La misura dei compensi, differenziata secondo quanto previsto dal medesimo articolo 4,
comma 5, secondo periodo, della citata legge n. 425 del 1997, e nel limite di spesa
complessiva rideterminato ai sensi del comma 1, è stabilita in sede di contrattazione
collettiva del comparto del personale della scuola.
3. Nel limite di spesa complessiva come rideterminato dal comma 1 è altresì attribuito
un compenso per i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami
preliminari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 425 del 1997. La
quota parte da riservare al predetto compenso e la relativa misura sono stabilite nella
stessa contrattazione collettiva di comparto.
4. Fino al prossimo rinnovo del contratto collettivo di comparto del personale della
scuola alla determinazione della misura dei compensi di cui ai commi 2 e 3 si provvede con
decreto del Ministro della Pubblica Istruzione adottato d'intesa con il Ministro del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 120
miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante
l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999/2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della Pubblica Istruzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. |