L'anno 1999, il giorno 8, il mese di ottobre, in Roma, presso il
Ministero della pubblica istruzione,
in sede di contrattazione integrativa nazionale,
Tra
la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa
nazionale
la delegazione sindacale, di cui allallegato 1,
Viene Concordato
Art.1
In
attuazione dellart.2, comma 1, dellaccordo nazionale del settore della scuola
per lattuazione della legge 146/90, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia
con deliberazione 99/284-8.1 (seduta del 22/4/99) e allegato al CCNL del 26 maggio 1999,
le parti concordano i sotto indicati criteri generali per la determinazione del
contingente di personale educativo ed ATA necessario ad assicurare nelle istituzioni
scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero.
Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività
dirette e strumentali riguardanti leffettuazione degli scrutini e delle valutazioni
finali è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente
amministrativo per le attività di natura amministrativa e collaboratore scolastico per le
attività connesse alluso dei locali interessati per lapertura e chiusura
della scuola e per la vigilanza sullingresso principale.
Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività
amministrative e gestionali degli esami finali, con particolare riferimento a quelli
conclusivi dei cicli distruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico
(esami di licenza elementare, di licenza media, di qualifica professionale e di licenza darte,
di abilitazione allinsegnamento nel grado preparatorio, esami di stato) è
indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente amministrativo,
assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza, collaboratore
scolastico per le attività connesse alluso dei locali interessati, per lapertura
e chiusura della scuola e per la vigilanza sullingresso principale.
Per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica,
ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto, è indispensabile la presenza di uno o
più collaboratori scolastici.
Per garantire la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature laddove linterruzione
del loro funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse è
indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistenti tecnici
appartenenti allarea interessata al servizio da garantire e collaboratori scolastici
per le attività connesse.
Per garantire la cura e lallevamento del bestiame nelle aziende agrarie annesse agli
istituti tecnici e professionali è indispensabile la presenza delle seguenti figure
professionali: assistente tecnico, collaboratore scolastico tecnico addetto allazienda
agraria, collaboratore scolastico per le attività connesse. Nelle ipotesi di conduzione
diretta da parte della scuola dellimpianto di riscaldamento va garantita la presenza
del personale in possesso della specifica abilitazione professionale.
Per garantire la raccolta, lallontanamento e lo smaltimento dei rifiuti tossici,
nocivi e radioattivi è indispensabile la presenza dellassistente del reparto o del
laboratorio e del collaboratore scolastico per consentire laccesso ai locali
interessati agli incaricati delle ditte che eventualmente gestiscono lo smaltimento dei
rifiuti a norma di legge.
Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo
determinato nel caso in cui lo svolgimento di azioni di sciopero coincida con eventuali
termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli
emolumenti è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: responsabile
amministrativo, assistente amministrativo, collaboratore scolastico per le attività
connesse.
Per garantire agli alunni convittori e semi convittori i servizi indispensabili, nelle
istituzioni educative, con particolare riguardo alla vigilanza anche nelle ore notturne
alla cucina ed alla mensa è indispensabile la presenza delle seguenti figure
professionali: educatore, cuoco, infermiere, collaboratore scolastico. Il servizio di
mensa potrà essere erogato, ove possibile, anche attraverso la fornitura di pasti freddi
o preconfezionati.
Art.2
Il numero delle unità di personale,
appartenenti a ciascuna delle figure
professionali di cui al precedente art. 1 che, in caso di sciopero, è tenuto a garantire
i servizi minimi, viene determinato dal Capo di Istituto in base alle esigenze delle
istituzioni scolastiche ed educative, con le modalità di cui allart. 6 del CCNL del
26 maggio 1999.
Art.
3
1. A norma del comma 3 dell'art. 51 del
decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, la
sottoscrizione del presente contratto è sottoposta all'autorizzazione del Ministro della
Pubblica Istruzione.
2. Subito dopo la sottoscrizione, copia del presente contratto sarà inviata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, al
Ministero del Tesoro ed all'A.RA.N.
3. Il presente contratto la cui validità è disciplinata dallart. 2 comma 2
dellallegato al CCNL del 26 maggio 1999 del Comparto scuola sullattuazione
della legge 146/90 diviene efficace e vincolante per le parti solo dopo che, a seguito
dell'apposizione del visto, da parte della Ragioneria Centrale, sul provvedimento di
autorizzazione di cui al comma precedente, lo stesso venga sottoscritto dalle parti
contraenti.
4. Con la piena attuazione dellautonomia scolastica e con lattribuzione
della dirigenza ai Capi di Istituto la materia sarà oggetto di contrattazione integrativa
così come esplicitamente previsto dallart. 6 comma 5. |