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Il Ministro della Pubblica
Istruzione
VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della L. 23.8.88, n. 400;
VISTO l'articolo 21 della L. 15.3.97, n. 59;
VISTO il Testo unico in materia di istruzione approvato con D.L.vo
16.4.94, n. 297;
VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
espresso nell'adunanza del _________;
VISTA fa preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del _________;
VISTO il D.L.vo 31.3.98, n. 112;
VISTO il D.L.vo 28.8.97, n. 281;
SENTITA la conferenza unificata Stato-Regioni-Città ed autonomie locali
nella seduta del _________;
UDITO il parere del Consiglio dì Stato espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del _______;
ACQUISITI i pareri delle Commissioni Permanenti della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del ________;
VISTA, la deliberazione dei Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del _________;
SULLA proposta dei Presidente dei Consiglio dei Ministri e del Ministro
della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della funzione pubblica, per
gli affari regionali, del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente regolamento
Articolo 1 -
(Denominazione e struttura degli Istituti Educativi)
1. I convitti nazionali e gli educandati
femminili dello Stato, di cui agli artt. 203, 204 e 205 del D.L.vo
16.4.94, n. 297, assumono la denominazione di istituiti educativi dello
Stato.
2. Il regolamento di istituto stabilisce criteri, e modalità per
l'ammissione degli alunni convittori, semiconvittori, ed esterni e, altresì,
l'ammontare della retta annuale, prevedendo esoneri parziali o totali dal
pagamento della retta in caso di iscrizione dì due o più fratelli o in
caso di alunni che abbiano riportato lusinghieri risultati scolastici,
tenuto conto delle fasce di reddito delle rispettive famiglie.
3. Negli istituti educativi dello Stato sono istituite scuole statali
interne di ogni ordine e grado con le specificità ordinamentali stabilite
dal presente Regolamento. Sono soppresse le scuole conformate di cui al
R.D. 23.12.29, n. 2392.
4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione
interessata, nell'istituto educativo possono essere istituite scuole che
rispondano per tipologia e per gli insegnamenti impartiti, alle
particolari condizioni del territorio. A tali scuole non si applicano le
disposizioni di cui al regolamento concernente il dimensionamento ottimale
delle istituzioni scolastiche approvato con D.P.R. 18.6.98, n. 233.
5. Sono soppressi i ruoli degli educandati femminili dello Stato. E
personale docente appartenente ai soppressi ruoli, transita nei ruoli
ordinari, mantenendo la titolarità nelle scuole interne nei suddetti
Istituti educativi La dotazione organica di istituto relativa alle dette
scuole. considerata nella sua entità complessiva, è determinata ai sensi
dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del precitato D.P.R. 18.6.98, n. 233. Con le
stesse modalità e con gli stessi criteri, con cui vengono determinati gli
organici delle scuole esterne.
6. Gli Istituti, educativi dello Stato sono sottoposti alla vigilanza dei
Ministero della Pubblica Istruzione. che può esercitarla tramite il
competente ufficio scolastico regionale della pubblica istruzione.
7. Gli Istituti educativi rimangono aperti tutto l'anno, comprese le
festività settimanali e infrasettimanali.
8. All'Educandato Statale di Napoli, a parziale modifica della L. 17.2.92,
n. 161, si applicano tutte le disposizioni relative agli Istituti
educativi dello Stato.
Art. 2 - (Personalità
giuridica ed autonomia)
1. Gli Istituti educativi e le scuole
interne sono ordinati secondo i principi di autonomia organizzativa,
didattica, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo, previsti per le
istituzioni scolastiche dal regolamento. sulla autonomia delle dette
istituzioni, fatte salve le peculiarità stabilite nel presente
regolamento.
2. La personalità giuridica è
attribuita all'Istituto educativo, quale unico centro di imputazione di
tutti i rapporti giuridici.
3. Fonti di mantenimento degli istituti educativi sono:
Trasferimenti statali
Entrate patrimoniali
Le rette dei convittori e semiconvittori
ed esterni
I finanziamenti ordinari e straordinari
degli enti locali
Le entrate derivanti da convenzioni con
enti privati
Donazioni e contributi
Art. 3 - (Attività degli
istituti di educazione)
1. Gli Istituti educativi della Stato
concorrono" al perseguimento degli obiettivi del sistema formativo.
mediante la gestione unitaria delle scuole interne e l'utilizzazione delle
struttura residenziali di cui i singoli istituti dispongono per
l'attuazione del diritto allo studio, per studenti capaci e meritevoli
anche se privi di mezzi.
2. Gli Istituti educativi, mi particolare:
- a) elaborano i progetti educativi di
formazione e di istruzione che coinvolgono più scuole interne;
- b) concorrono alla elaborazione e alla
realizzazione dei progetti che interessano unitariamente scuole
interne e scuole esterne e l'organizzazione convittuale;
- c) collaborano alla realizzazione di
progetti e di forme di sperimentazione definiti mediante accordi con
le università, gli istituti superiori di cultura e gli istituti
regionali di ricerca, educativi (IRRE), il Centro Europeo
dell'Educazione (CEDE) e a Biblioteca Pedagogica (BDP);
- d) concorrono all'elaborazione e alla
realizzazione di progetti di istruzione e formazione professionale
definiti mediante accordi con le regioni e gli altri enti pubblici e
privati;
- e) concorrono, utilizzando le proprie
strutture residenziali, all'attuazione dei diritto allo studio degli
studenti, capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, mi
collaborazione con le regioni e. gli altri enti locali territoriali,
anche mediante la gestione di concorsi a posti gratuiti;
- f) concorrono, utilizzando le proprie
strutture residenziali, agli scambi culturali di studenti e di docenti
nell'ambito dell'unione europea, nonché in ambito extraeuropeo;
- g) consentono, ove ciò sia
compatibile con le proprie esigenze, l'utilizzazione dei locali e
delle attrezzature dell'istituzione da pane di altre scuole, delle
Regioni, e egli altri enti locali territoriali, per fini previsti
dall'art. 94, comma 5, e dagli artt. 95 e 96 del D.L.vo 16.4.94, n.
297;
- h) organizzano, durante i periodi di
interruzione dell'attività didattica, campi scuola ed altre
iniziative per studenti italiani e stranieri;
- i) stipulano convenzioni con le A.S.L.
competenti per territorio e con altri esperti psico-socio-sanitari al
fine di assicurare la necessaria assistenza medica agli alunni
convittori.
3. Ferma restando la destinazione degli
immobili di proprietà dello Stato o del Comune o degli stessi istituti
educativi che vi hanno sede, i rapporti tra questi ultimi e le provincie,
per quanto concerne l'utilizzo e gli oneri di manutenzione, sono regolati
mediante convenzioni a norma della L. 11.1.96, n. 23.
Art. 4 - (Formazione di
cattedre o posti di insegnamento di interesse europeo)
1. Nelle scuole interne possono essere
costituiti posti e cattedre, da affidare anche a docenti che appartengono
ad altri Stati dell'unione europea in possesso dì titoli riconosciuti
secondo la normativa vigente, per l'insegnamento di materie di valenza
comune per le tradizioni educative nazionali degli Stati dell'unione.
2. Per alcune materie le lezioni possono essere tenute m comune a più
classi dello stesso livello.
Art. 5 - (Organi
collegiali: composizione e attribuzioni)
1. Organi collegiali dell'istituto
educativo sono: il Consiglio dell'Istituzione, il collegio dei docenti, il
collegio degli educatori e i restanti organi collegiali delle scuole
interne.
2. Al Consiglio dell'istituzione, al collegio dei docenti e agli altri
organi collegiali delle scuole interne si applicano le disposizioni che
disciplinano gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, tenuto
conto della necessità di integrazione dipendenti dalle specificità
ordinamentali dell'istituto educativo.
3. Il Consiglio dell'Istituzione, organo di gestione rappresentativo di
tutte le componenti, viene definito analogamente al Consiglio delle
Istituzioni scolastiche ed è unico per tutti gli ordini di scuole
interne. Il Consiglio dell'istituzione, allorché si riunisce per trattare
questioni inerenti l'attività convittuale, è integrato, con voto
deliberativo, da due rappresentanti dei personale educativo, designati dal
collegio. degli educatori, da un rappresentante degli alunni convittori
e/o semiconvittori frequentante le scuole Secondarie Superiori, designato
dal vomitato studentesco di cui all'art. 8 del presente Regolamento. Fa
altresì parte del predetto Consiglio il Coordinatore dell'istituto
educativo, di cui all'art. 6, comma 2, del predetto Regolamento.
4. E' parimenti unico il collegio dei docenti, articolato in tante sezioni
quante sono le scuole presenti nell'istituzione. Per pareri e
deliberazioni relative a questioni e a problematiche specifiche delle
singole scuole, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 2.3.98, n.
157 (art. 7). Il collegio dei. docenti è integrato da due rappresentanti
dei personale educativo designati dal collegio degli educatori per
ciascuna delle scuole interne frequentate dai convittori o semiconvittori.
5. Organo collegiale specifico dell'istituto educativo, è il collegio
degli educatori, di cui fa parte tutto il personale educativo in servizio
nell'istituto e il coordinatore dell'istituto educativo i cui al
successivo art. 6, comma 2). Esso, presieduto dal Rettore dirigente
scolastico, (o da, un suo delegato), elabora i progetti concernenti le
attività educative e ne verifica i risultati.
6. Appositi finanziamenti annuali sono destinati ad incentivare le
iniziative di ricerca, sperimentazione e sviluppo promosse da gruppi misti
di docenti e di educatori, definite mediante progetti articolati che
individuino in forma certa e coerente i risultati che si intendono
perseguire. Su ogni progetto esprimono il proprio parere gli organi di
programmazione didattico-educativa e di valutazione dell'istituto.
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica anche in relazione alle
iniziative tese a migliorare l'organizzazione e il funzionamento dei
servizi amministrativi, promosse da gruppi misti di personale
amministrativo, tecnico, ausiliario, docente ed educativo.
Art. 6 - (Organi)
1. Il Rettore, dirigente scolastico
dell'istituto educativo svolge le attribuzioni proprie dei dirigente
scolastico specificatamente previste dall'ordinamento vigente.
2. In sede di contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti del
comparto scuola è individuata la figura del Coordinatore dell'Istituto
educativo iscritto nell'area professionale del personale direttivo, che
coadiuva il dirigente scolastico m tutte le attribuzioni inerenti
all'attività convittuale e lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento. Tale figura professionale sarà prioritariamente da
ricercarsi nell'ambito dei personale educativo in possesso di particolari
titoli culturali e di servizio.
3. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono altresì
individuate le figure del custode e dell'autista dell'istituto, iscritti
nell'area professionale del personale A.T.A., IV qualifica di
inquadramento.
4. E' istituito, in ciascun istituto educativo, un unico servizio di
segreteria affidato al direttore dei servizi generali e amministrativi,
coadiuvato da un numero di assistenti rapportato alla dimensione e
complessità dell'istituzione, nel quadro dell'unità di conduzione del
dirigente scolastico.
Art. 7 - (Servizio intero
negli istituti)
1. Il Rettore, dirigente scolastico ha
l'obbligo di alloggiare nell'istituto L'appartamento è affidato in uso
gratuito al dirigente scolastico e alla sua famiglia. Esso deve essere
indipendente dai locali destinati ai convittori e semiconvittori. Le spese
di funzionamento sono sempre e comunque a carico dei predetto dirigente
sia che alloggi da solo sia che vi alloggi con la famiglia. La famiglia
del dirigente scolastico non può accedere alla mensa. né agli altri
servizi dell'istituto (ad esclusione della frequenza, in qualità di
alunno, delle scuole interne).
2. In considerazione della specifica attività svolta dall'istituto
educativo ed in presenza di alunni convittori, sarà accordato, ove le
condizioni logistiche lo consentano, prioritariamente al Coordinatore
dell'istituto educativo, nonché al direttore dei servizi generali e
amministrativi, di alloggiare nei locali dell'istituto.
3. Il canone di affitto sarà stabilito annualmente dal consiglio
dell'istituzione. Sia il coordinatore dell'istituto educativo che il
direttore dei servizi generali e amministrativi saranno tenuti alle spese
di funzionamento dei rispettivi alloggi.
4. Gli operatori dell'istituto possono fruire della mensa, dietro
pagamento di un corrispettivo fissato nel regolamento di istituto. I
funzionari dello Stato in missione per compiti di istituto ed i funzionari
dell'amministrazione scolastica possono essere ospitati, anche
continuativamente, nei locali dell'istituto ed essere ammessi a fruire
della mensa dietro pagamento di un corrispettivo fissato nel regolamento
di istituto.
5. Qualora la situazione logistica lo permetta, è consentito
l'allestimento di, un servizio di foresteria nell'istituto al fine di
accogliere, per brevi periodi, eventuali ospiti, compresi i genitori degli
alunni convittori. E' consentito. altresì, agli ospiti dell'istituto di
accedere alla mensa. L'importo dovuto sia per l'alloggio che per il vitto
è fissato nel regolamento di istituto.
Art. 8 - (Comitato
studentesco per i problemi specifici dell'istituto educativo)
1. Su iniziativa degli studenti
convittori e semiconvittori delle scuole secondarie superiori, è
costituito un convitto studentesco per i problemi specifici della vita
convittuale, secondo le disposizioni contenute nel regolamento di
istituto. Il comitato svolge funzioni di proposta in tutte le materie che
coinvolgono gli interessi degli studenti. Il consiglio dell'istituzione è
tenuto ad esaminare le relative proposte.
2. Il comitato designa, altresì. i propri rappresentanti in seno agli
organi collegiali dell'istituto educativo.
Art. 9 - (Convitti
Annessi)
1. Ai convitti annessi agli istituti di
istruzione secondaria superiore si applicano le disposizioni relative al
collegio degli educatori e alla presenza degli stessi negli organi
collegiali dell'istituzione scolastica.
2. Il consiglio dell'istituzione scolastica, allorché si riunisce per
trattare questioni inerenti l'attività dei convitto annesso, è
integrato, a norma dell'art. 5, comma 3 del presente regolamento, oltre
che da un rappresentante del personale educativo, anche da un
rappresentante dei genitori degli alunni interni e da un rappresentante
degli alunni convittori o semiconvittori frequentanti la scuola secondaria
superiore.
3. In sede di contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti dei
comparto scuola è individuata la figura del Coordinatore dell'Istituto
educativo iscritto nell'area professionale dei personale direttivo, che
coadiuva il dirigente scolastico in tutte le attribuzioni inerenti
all'attività convittuale e lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento.
4. Ai convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore
sono ammessi anche studenti provenienti da scuole od istituti di
istruzione secondaria superiore diversi da quelli cui i convitti stessi
sono annessi. Il numero degli stessi concorre a determinare l'incremento
dell'organico di istituto del personale educativo.
5. Al convitto annesso all'istituto tecnico industriale
"Montani" di Fermo, già soggetto al regime tipico del R.D. 23
agosto 1933, n. 2.177, si applicano le disposizioni relative al convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali. L'amministrazione del
convitto è affidata dal Consiglio dell'istituzione scolastica integrato
da un rappresentante degli educatori, da un rappresentante degli alunni
convittori c/o semiconvittori e da un rappresentante dei genitori degli
alunni interni.
Art. 10 - (Utilizzo delle
strutture residenziali)
1. Le strutture residenziali degli
istituti educativi e dei convitti annessi, ferma restando la destinazione
d'uso a vantaggio dei convittori e dei semiconvittori, possono essere
richieste oltre che dall'amministrazione scolastica, anche per finalità
formative ed in base ad apposite convenzioni, da università, scuole e
istituti dei territorio, istituti regionali di ricerca educativa (IRRE),
Biblioteca di Documentazione Pedagogica (BDP), Centro Europeo
dell'Educazione (CEDE) regioni ed enti locali territoriali.
L'utilizzazione non deve comportare oneri sia per l'istituto educativo che
per l'istituto scolastico cui il convitto è annesso.
Art. 11 - (Convitti
speciali per sordi)
1. I convitti speciali per sordi assumono
la denominazione di istituti educativi dello Stato per audiolesi e si
avvalgono del supporto scientifico, tecnico e professionale previsto nel
regolamento che disciplina gli istituti a carattere atipico per sordi.
2. Le norme del presente regolamento si applicano anche agli istituti
educativi dello Stato per audiolesi per quanto compatibili con le
peculiarità di tali istituti.
3. Le funzioni degli istituti educativi per audiolesi, sono quelle
indicate nell'art. 24 del regolamento, che disciplina le scuole ed
istituti a carattere atipico.
4. Gli Istituti educativi per audiolesi sono sottoposti alla vigilanza dei
Ministero della Pubblica Istruzione che può esercitarla tramite il
competente Ufficio scolastico regionale.
5. Gli istituti educativi per audiolesi stipulano convenzioni con le
A.S.L. competenti per territorio e con personale specialistico al fine di
attuare il recupero delle capacità psicofisiche, relazionali e culturali
miranti ad una adeguata integrazione nel tessuto sociale degli alunni
convittori e semiconvittori audiolesi. Stipulano, inoltre, convenzioni con
le Università ed altri Enti pubblici o privati per la realizzazione di
progetti di natura socio assistenziale per audiolesi.
6. I predetti istituti elaborano progetti speciali per l'istruzione
professionale e l'inserimento delle attività lavorative degli alunni che
conseguono in maggiore età d diploma di compimento degli studi secondati
superiori o la licenza media e, inoltre, per la partecipazione dei giovani
audiolesi ai corsi di studio universitari.
Art. 12 - (Organi
collegiali attribuzioni e composizione)
1. Sono organi degli istituti educativi
per audiolesi, il Rettore, che svolge le funzioni del dirigente
scolastico, ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, e i
seguenti organi collegiali:
- a) Il consiglio di amministrazione che
definisce gli indirizzi generali per l'attività dell'istituto anche
in rapporto con il contesto territoriale, autorizza la stipula di
contratti e convenzioni con università, enti, istituzioni ed esperti,
approva i bilanci, determina le forme di autofinanziamento,
predispone ed approva il regolamento di istituto, stabilisce i criteri
generali per l'utilizzazione delle risorse finanziarie e per l'uso
degli spazi dell'istituto;
- b) il collegio degli educatori che
elabora progetti concernenti le attività educative e ne verifica i
risultati.
2. Del consiglio di amministrazione fanno
parte:
- (a) il rettore che lo presiede
- (b) il coordinatore dell'Istituto
educativo
- (c) il direttore dei servizi generali
e amministrativi
- (d) un docente della scuola
frequentata dal più elevato numero di alunni convittori c/o
semiconvittori;
- (e) un rappresentante
dell'amministrazione regionale, un rappresentante dell'amministrazione
provinciale, un rappresentante dell'E.N.S.;
- (f) due rappresentanti degli
educatori, designati dal collegio degli educatori;
- (g)due rappresentanti dei genitori
degli alunni interni designati dall'assemblea dei genitori;
- (h) due rappresentanti degli alunni
convittori e/o semiconvittori frequentanti le scuole secondarie
superiori, designati dal comitato degli studenti di cui all'art. 8 del
presente regolamento.
3. Del collegio degli educatori,
presieduto dal rettore, fa parte tutto il personale educativo
dell'istituto, nonché il coordinatore dell'Istituto educativo.
4. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro
della pubblica istruzione e dura in carica tre anni.
5. Il consiglio di amministrazione è tenuto ad effettuare incontri
periodici con i docenti delle scuole frequentate dagli alunni convittori e
semiconvittori.
Art. 13 - (Disposizioni
finali)
1. Il presente regolamento entra mi
vigore dal 1° settembre 2000, data in entrata in vigore del regolamento
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. Ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, agli istituti
educativi cessano di applicarsi le seguenti disposizioni di legge, che
sono abrogate dalla data di entrata mi vigore del presente regolamento:
- a) dall'art. 119 all'art. 125, artt.
131 e 136, dall'art. 138 all'art. 141 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054;
- b) art. 1, dall'art. 7 all'art. 23,
dall'art. 82 all'art. 91, dall'art. 112 all'art. 137, dall'art. 159
all'art.163, dall'art. 177 all'art. 185, dall'art. 185 all'art. 188
dei R.D. 1 settembre 1925, n. 2009.
- c) dall'art. 1 all'art. 3 della legge
9 marzo 1967, n.150;
- d) dall'art. 203, commi
1-2-3-4-5-6-7-9-10-12, e art. 204, commi 1-2-3-4-5-6-7-8-10-13, dei
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 limitatamente alle
disposizioni concernenti gli educandati femminili dello Stato.
- e) il R.D. 23 dicembre 1929, n. 2392 e
il R.D. 1 ottobre 1931, - n. 1312 limitatamente alle disposizioni
concernenti gli educandati femminili dello Stato.
- f) La legge 10 ottobre 1957, n. 1036.
3. Con successivo regolamento, da
adottare entro il 1° settembre 2000. si provvederà ad individuare
eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con quelle del presente
regolamento. |