Il Ministro dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6;
VISTO il decreto 21 luglio 1997, n.245 "Regolamento recante norme in materia
di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento",
così come modificato dal decreto 8 giugno 1999, n.235 e, in particolare gli articoli 3 e
5, comma 2;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264;
VISTI gli atti di indirizzo riguardanti l'orientamento scolastico universitario e
professionale degli studenti, trasmessi in data 6 agosto 1997 dal Ministro della Pubblica
Istruzione e dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
CONSIDERATA la necessità di confermare la sperimentazione progressiva delle azioni
indicate negli atti di indirizzo e nel Regolamento su citati per garantirne la piena
efficacia e, in particolare, per prevenire la dispersione studentesca e il fenomeno
dell'abbandono degli studi universitari, particolarmente rilevante durante il primo anno
di corso;
RITENUTO opportuno che durante tutti i cicli della scuola siano svolte a favore
degli studenti attività di orientamento che dovranno specificarsi soprattutto nell'ultimo
biennio della scuola secondaria superiore per rendere matura e consapevole la scelta
effettuata per gli studi universitari;
RITENUTO necessario realizzare iniziative della scuola e dell'università
finalizzate a favorire la continuità del percorso formativo;
RITENUTA l'opportunità di correlare la programmazione universitaria alle istanze
di accesso all'istruzione universitaria;
ACQUISITA l'intesa del Ministero della Pubblica Istruzione in data 27 settembre
1999;
VISTO il parere della Conferenza dei Rettori, espresso nell'adunanza dell'Assemblea
Generale in data 23 settembre 1999;
DECRETA
Art. 1
1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno
della scuola secondaria superiore, interessati all'accesso agli studi universitari,
provvedono entro la data del 30 novembre 1999, alla preiscrizione utilizzando un apposito
modulo ad accesso libero, disponibile presso il sito web del MURST ( www.murst.it ), compilabile dal singolo
studente, anche avvalendosi dell'aiuto dei docenti, presso la scuola, ovvero presso
l'università o qualunque altra postazione collegata con la rete INTERNET.
2. La preiscrizione è finalizzata alla predisposizione e alla fruizione di
iniziative e attività di orientamento per la scelta del corso di studi universitari, in
relazione alle vocazioni e agli interessi dello studente, nonché alla programmazione
dell'offerta formativa e dei servizi destinati agli studenti.
3.Il modulo contiene: i dati anagrafici dello studente; la scuola di provenienza;
le sedi universitarie prescelte; le aree didattico-culturali, ovvero lo specifico corso
cui indirizzare la scelta; l'eventuale interesse, avendone i requisiti, a beneficiare
della borsa di studio universitaria e degli altri interventi per il diritto allo studio,
compresi gli ausili personalizzati in caso di studenti in situazione di handicap;
l'autorizzazione all'utilizzo dei dati secondo la legge 31.12.1996, n. 675.
Art.2
1. Il MURST entro il 15 dicembre 1999,
consente l'accesso telematico alla banca dati contenente i moduli compilati dagli
studenti, alle Università, ai Provveditorati nel caso gli studenti provengano da scuole
private e alle scuole pubbliche collegate in rete. Al fine di garantire la riservatezza
dei dati, le Università, i Provveditorati e le scuole possono scaricare in via
telematica, attraverso una specifica password loro assegnata, i soli moduli riguardanti
gli studenti appartenenti alle proprie strutture o a quelle di riferimento. Il MURST
provvede, inoltre, alla trasmissione cartacea dei moduli nei confronti dei Provveditorati
e delle scuole pubbliche non collegati in rete.
2. Le Scuole e le Università, in base ai dati ricevuti, promuovono idonee
attività di orientamento di cui agli atti di indirizzo citati in premessa.
3. Al fine di consentire una adeguata informazione sui requisiti e sulle procedure
previste per beneficiare delle borse di studio e delle altre provvidenze, il MURST
consente altresì, alle Regioni e alle Province autonome collegate in rete, l'accesso
telematico alla banca dati relativa agli studenti interessati a beneficiare degli
interventi in materia di diritto allo studio universitario.
Le Regioni e le Province autonome possono scaricare in via telematica, attraverso una
specifica password loro assegnata, i moduli compilati dagli studenti con esclusivo
riferimento alle sedi universitarie ricomprese nella stessa Regione o Provincia autonoma
interessata. Il M.U.R.S.T. provvede, inoltre, alla trasmissione cartacea dei moduli a
quelle Regioni o Province autonome non collegate in rete.
Art. 3
1. Al sostegno finanziario delle iniziative
attuate dalle università in stretta collaborazione con le scuole si provvede con i fondi
previsti per la programmazione triennale del sistema universitario per il triennio
1998/2000 in attuazione del D.P.R. 27 gennaio 1998, n.25, nonché con le risorse all'uopo
destinate dal Ministero della Pubblica Istruzione.
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e della Ricerca
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