Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle
somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi
stessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440Il Ministro della Pubblica Istruzione
VISTA
la legge 18 dicembre 1997, n.440, concernente la "Istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi";
VISTO l'articolo 1, comma 8, primo periodo, della legge 20 gennaio 1999, n. 9, che, in
attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 21, della legge 15 marzo
1997, n. 59 e successive modificazioni, autorizza le istituzioni scolastiche a
sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa, con le modalità previste dal D.M. n.
251 del 29 maggio 1998 che potranno all'uopo essere modificate ed integrate;
VISTO l'art.1, comma 8, ultimo periodo, della citata legge 20 gennaio 1999 n. 9, con il
quale, per la realizzazione della suddetta sperimentazione didattica ed organizzativa, la
dotazione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è
incrementata dell'importo di £ 174,285 miliardi per l'anno 1998, di £ 149,823 miliardi
per l'anno 1999;
VISTO il D.M. 251 del 29 maggio 1998, diretto a stimolare le istituzioni scolastiche
attraverso l'autorizzazione in via transitoria di un programma nazionale di
sperimentazione;
VISTO il D.M. 179 del 19.7.1999 con il quale sono state apportate modificazioni ed
integrazioni al predetto D.M. n. 251 del 29 maggio 1998;
VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni
pubbliche di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse
comune;
TENUTO conto che l'articolo 4 della citata legge n.440/1997 fissa la dotazione del fondo
in lire 345 miliardi a decorrere dall'anno 1999;
CONSIDERATO che le disponibilità finanziarie non utilizzate nel corso dell'anno di
riferimento possono essere reimpiegate nell'esercizio successivo per il disposto
dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della medesima legge n.440/97;
PRESO atto che i tempi di approvazione della citata legge n. 9/1999 non hanno consentito
di utilizzare per l'anno 1998 la predetta somma di £ 174,285 miliardi, per cui sono
disponibili complessivamente, per l'anno 1999, lire 669,108 miliardi da destinare agli
interventi indicati dalla legge;
CONSIDERATO che l'articolo 2 della legge n. 440/1997 prevede l'emanazione di una o più
direttive per la definizione: a) degli interventi prioritari; b) dei criteri generali per
la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa
gestione; c) delle indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la
valutazione degli interventi;
RAVVISATA l'opportunità di emanare un'unica direttiva per la definizione dei predetti
aspetti attuativi della norma;
RITENUTO opportuno procedere alla ripartizione del fondo con riferimento alla
realizzazione di progetti finalizzati ad obiettivi funzionali al processo di rinnovamento
della scuola che coinvolgono istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi;
VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente della Camera dei
Deputati, in data 5 maggio 1999;
VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente del Senato della
Repubblica, in data 12 maggio 1999;
E M A N A
la seguente direttiva per
l'utilizzazione, per l'anno 1999, delle disponibilità finanziarie del "Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi".
1. Interventi prioritari
Sono individuati come prioritari i seguenti interventi:
- La realizzazione del programma nazionale di sperimentazione che consenta alle
istituzioni scolastiche di sviluppare gradualmente capacità di organizzazione anche ai
fini del potenziamento delle azioni di orientamento in vista sia del proseguimento degli
studi sia dell'inserimento nel mondo del lavoro; innalzamento del livello di scolarità e
del tasso di successo scolastico; sviluppo dell'insegnamento delle lingue comunitarie, con
particolare riferimento alla seconda lingua nella scuola media. Saranno, inoltre, poste in
essere iniziative di formazione ed aggiornamento, riferite a tutte le componenti della
scuola, dirette al potenziamento del predetto processo di diffusione della cultura
dell'autonomia, nonché allo sviluppo dell'introduzione delle nuove tecnologie didattiche;
- Gli interventi perequativi finalizzati anche ad integrare gli organici provinciali del
personale;
- Le iniziative per la formazione post-secondaria non universitaria e per la copertura
della quota nazionale inerente ai progetti cofinanziati con i fondi strutturali
dell'Unione Europea;
- Lo sviluppo dell'educazione permanente degli adulti;
- Gli interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema
scolastico.
2. Specificazione degli interventi
- Sono riferite al "programma nazionale di sperimentazione di cui al punto 1)"
tutte le iniziative che le stesse attueranno, nei limiti consentiti in via transitoria dal
D.M. 29 maggio 1998, n. 251, e successive modificazioni ed integrazioni per la
realizzazione di interventi formativi anche aggiuntivi, da destinare altresì agli alunni
in situazione di handicap, che promuovono il miglioramento dell'offerta formativa da parte
delle istituzioni scolastiche medesime, sia singolarmente sia in forma associata, coerente
con le esigenze del potenziamento delle azioni di orientamento, in vista sia del
proseguimento degli studi sia nell'inserimento nel mondo del lavoro. Le predette
iniziative sono adottate anche in coerenza con le esigenze di sviluppo delle comunità
locali. L'attivazione delle iniziative in questione dovrà costituire oggetto di un
organico piano dell'offerta formativa da parte delle singole scuole. Il miglioramento
dell'offerta formativa dovrà, tra l'altro, garantire lo sviluppo del già attivato
processo di insegnamento delle lingue comunitarie con particolare riferimento alla seconda
lingua nella scuola media, anche in forma non curricolare. Nel medesimo contesto vanno
collocate le iniziative nazionali finalizzate al potenziamento delle biblioteche
scolastiche, nonché della cultura musicale, scientifica e sportiva. Le iniziative già
poste in essere dalle istituzioni scolastiche, anche a carattere sperimentale, quali
l'orientamento scolastico, professionale ed universitario, l'apertura pomeridiana delle
scuole, restano confermate come attività da ricomprendere nell'organico piano delle
scuole, superando la settorialità degli interventi. Le correlate "iniziative di
formazione e di aggiornamento" riguarderanno tutto il personale scolastico e saranno
legate prioritariamente al processo di diffusione della cultura dell'autonomia, senza
trascurare, comunque, le altre iniziative sopra riportate ivi comprese quelle relative
alla diffusione della cultura del linguaggio filmico. Esse dovranno sviluppare, tra
l'altro, le capacità progettuali del personale della scuola e dei dirigenti scolastici. A
tali fini verrà altresì potenziata la funzione di regia sul territorio dei Nuclei di
supporto tecnico amministrativo all'autonomia con compiti di consulenza e documentazione
da sviluppare, anche tramite sito informatico, presso istituti in possesso delle
necessarie professionalità. Saranno, inoltre, realizzate iniziative finalizzate alla
comunicazione del processo di autonomia sia all'interno che all'esterno del sistema
scolastico, con particolare riguardo alle componenti degli studenti e delle famiglie, in
modo da sviluppare una più ampia consapevolezza degli specifici ruoli nel nuovo modello
della scuola autonoma.
- Gli interventi perequativi sono diretti a sviluppare l'area di professionalizzazione del
biennio post-qualifica negli istituti professionali, ed a completare nelle classi della
scuola elementare l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera. Gli stessi
attengono principalmente alla integrazione degli organici di personale.
- Le iniziative post-secondarie, rivolte a giovani e ad adulti, saranno finalizzate alla
realizzazione dei percorsi d'istruzione e formazione tecnica superiore e delle relative
misure di accompagnamento, nell'ambito dell'offerta formativa integrata di cui al D.L.vo
31 marzo 1998, n. 112, art. 138. A questo scopo le scuole possono stipulare convenzioni o
intese contrattuali con soggetti pubblici e privati.
- Lo sviluppo dell'educazione permanente degli adulti, sarà realizzato soprattutto
attraverso progetti concertati con le Regioni e gli Enti locali. I progetti potranno
essere realizzati anche attraverso l'insegnamento a distanza e con l'utilizzo di sistemi
multimediali.
- La valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico sarà realizzata
attraverso il Centro Europeo dell'Educazione (C.E.D.E.), che opererà in collaborazione
con la Biblioteca di Documentazione Pedagogica (B.D.P.) e con gli Istituti Regionali di
Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativi (IRRSAE) per le azioni di documentazione
e monitoraggio.
3. Progetti riferiti al piano dell'offerta formativa di cui al punto
2.
I progetti contenenti i piani dell'offerta formativa, che comportano
oneri riferiti all'attivazione delle iniziative sperimentali autorizzate ai sensi del
citato D.M. 251/1998 e successive modificazioni ed integrazioni predisposti dalle
istituzioni scolastiche, dovranno indicare le attività da porre in essere, la
quantificazione degli oneri finanziari necessari per la compiuta realizzazione degli
stessi, ivi compresa l'eventuale remunerazione per l'attività progettuale.
I progetti saranno inviati al competente Provveditorato agli Studi per il relativo
finanziamento.
4. Criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli
interventi.
I criteri di ripartizione della dotazione finanziaria del fondo vengono
individuati in modo differenziato con riferimento alla natura degli interventi, alla
necessità di mantenere e sviluppare iniziative già poste in essere con precedenti
progetti promossi a livello nazionale, nonché, limitatamente alle somme da gestire
direttamente dalle istituzioni scolastiche, sulla base dei parametri oggettivi
successivamente indicati.
Conseguentemente, viene stabilita la seguente ripartizione della intera somma disponibile
per l'anno 1999, come sopra quantificata in lire 669,108 miliardi, per i singoli
interventi elencati al punto 1):
- a) lire 535,108 miliardi per la realizzazione del programma nazionale di sperimentazione
indicato al punto 1) - di cui lire 324,108 miliardi riferiti allo specifico finanziamento
previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 20 gennaio 1999, n.9 - e delle iniziative
di formazione ed aggiornamento indicate sub lettera a). A queste ultime attività vengono
destinate risorse finanziarie fino ad un massimo di lire 120 miliardi nell'ambito del
predetto importo complessivo di lire 535,108 miliardi.
- b) lire 66 miliardi per gli interventi perequativi anche mediante integrazione degli
organici provinciali (sub lettera b);
- c) lire 35 miliardi per le iniziative di formazione post-secondaria non universitaria e
copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali
dell'Unione Europea (sub lettera c);
- d) lire 15 miliardi per lo sviluppo dell'educazione permanente degli adulti, anche con
interventi integrati (sub lettera d);
- e) lire 18 miliardi per la valutazione del sistema scolastico e per il monitoraggio,
supporto e valutazione degli interventi della legge n.440/1997, ivi compresi gli oneri per
i nuclei di supporto tecnico-amministrativo istituiti presso i Provveditorati agli studi a
norma del già menzionato D.M. 251/1998 e successive modificazioni ed integrazioni (sub
lettera e).
I finanziamenti destinati ai progetti contenenti il piano dell'offerta
formativa di cui al primo periodo del punto 3) saranno imputati allo specifico capitolo di
bilancio rinveniente nei competenti centri di responsabilità dello stato di previsione
del Ministero della Pubblica Istruzione.
Le occorrenti variazioni di bilancio, a favore dei competenti centri di responsabilità
presenti nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, saranno
disposte con decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione.
5. Modalità della gestione delle somme.
La gestione delle somme indicate al punto 4) è rimessa
all'Amministrazione centrale ed alle istituzioni scolastiche secondo le quote percentuali
sottoindicate:
- l'importo di lire 535,108 miliardi, di cui alla lettera aa), sarà assegnato nel limite
massimo di lire 85 miliardi agli Uffici dell'Amministrazione centrale e la restante somma
alle istituzioni scolastiche ed agli Uffici dell'Amministrazione Periferica;
- l'importo di lire 66 miliardi, di cui alla lettera bb), sarà assegnato alle istituzioni
scolastiche;
- l'importo di lire 35 miliardi, di cui alla lettera cc), sarà assegnato, fino ad un
massimo di lire 3 miliardi, agli uffici dell'Amministrazione Centrale e la restante somma
alle istituzioni scolastiche;
- l'importo di lire 15 miliardi, di cui alla lettera dd), sarà assegnato, fino ad un
massimo di lire 3 miliardi, agli Uffici dell'Amministrazione centrale e la restante somma
alle istituzioni scolastiche;
- l'importo di lire 18 miliardi, di cui alla lettera ee), sarà assegnato agli Uffici
dell'Amministrazione centrale e periferica.
Le assegnazioni dei fondi alle istituzioni scolastiche saranno disposte
dai competenti Uffici scolastici provinciali, sulla base di specifica assegnazione a loro
favore.
Gli importi assegnati alla gestione delle istituzioni scolastiche per l'attuazione dei
progetti contenenti il piano dell'offerta formativa di cui al punto 3), dopo aver dedotto
la somma di lire 105 miliardi, da destinare alla promozione dell'insegnamento delle lingue
comunitarie, la somma di lire 40 miliardi per iniziative complementari ed integrative a
favore degli studenti, nonché fino ad un massimo di lire 65 miliardi per le iniziative di
cui al punto 1, 3 periodo, saranno ripartiti: per il 30% in parti uguali alle singole
scuole, per il 60% in misura proporzionale alle dimensioni delle istituzioni scolastiche
medesime calcolate in relazione alle unità di personale e al numero degli alunni. Il
restante 10% sarà assegnato ai Provveditorati agli studi per azioni perequative e di
supporto.
Nella gestione delle somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le finalità di cui
ai punti c) e d) si applicano, nel caso di interventi integrati con la formazione
professionale regionale, le istruzioni amministrativo-contabili in materia di interventi
cofinanziati dal fondo sociale europeo, emanate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
6. Attività di supporto e assistenza per la realizzazione degli
interventi.
Al fine di fornire alle istituzioni scolastiche ogni utile contributo
alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative connesse con la realizzazione del
più volte citato programma nazionale di sperimentazione, saranno comunque garantite
idonee forme di supporto e di assistenza, mediante l'utilizzo sul territorio degli
Ispettori Tecnici, dei "Nuclei di supporto tecnico-amministrativo", costituiti
presso ciascun Provveditorato agli studi ai sensi del D.M. 251/1998 e successive
modificazioni ed integrazioni, degli Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione ed
Aggiornamento Educativi (IRRSAE), della Biblioteca di Documentazione Pedagogica (B.D.P.) e
attraverso convenzioni da stipularsi con le Università a norma dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Monitoraggio e valutazione degli interventi.
All'attività di monitoraggio ed alla valutazione degli interventi realizzati in
attuazione della legge n.440/1997, si provvederà mediante i Nuclei di supporto
tecnico-amministrativo istituiti presso i Provveditorati agli studi ai sensi del D.M.
251/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, gli IRRSAE, il CEDE, la BDP, nonché
mediante gli ispettori tecnici. |