Con l'unita direttiva si forniscono
le linee essenziali ed i criteri guida per la presentazione, attuazione,
monitoraggio e valutazione degli interventi di educazione alla salute da
parte delle scuole di ogni ordine e grado e per lo svolgimento delle
attività di formazione.
Tali progetti sono finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli Affari Sociali - ai sensi dell'art. 1della L. 45/99
e riguardano gli esercizi finanziari 1997/98/99. La misura complessiva
degli stanziamenti, l'articolazione, il piano di riparto provinciale
relativo a ciascun progetto ed attività sono indicati rispettivamente
nella tabella A e allegato 1 della presente direttiva.
Di seguito sono esplicitati gli aspetti che caratterizzano la presente
direttiva:
- inclusione nel piano dell'offerta
formativa degli interventi per l'educazione alla salute;
- integrazione territoriale con enti
locali, aziende sanitarie e soggetti del privato sociale, in
particolare le associazioni dei genitori, per la programmazione degli
interventi, lo svolgimento delle attività e l'utilizzazione delle
risorse;
- rafforzamento della cittadinanza e
della partecipazione studentesca nella scuola secondaria superiore,
anche con riferimento al D.P.R. 249/98;
- adempimenti dei Provveditori agli
Studi e dei Comitati Tecnici Scientifici Provinciali in ordine a
monitoraggio, verifica e valutazione dei progetti e dei risultati
conseguiti.
Le assegnazioni dei predetti fondi saranno
disposte con imputazione al capitolo 1381 di nuova istituzione, che sarà
gestito sulle contabilità speciali.
Si è ritenuto opportuno trasmettere il testo della direttiva, pur in
attesa della registrazione da parte della Corte dei Conti, affinchè i
Provveditori agli Studi possano predisporre le necessarie attività
istruttorie.
Il Capo dell'Ispettorato
Luigi Calcerano
Direttiva
Ministeriale n. 292
Visti gli artt. 104 - 105
- 106 del DPR n. 309 del 9 ottobre 1990 sulle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
Vista la legge 19/7/1991 n. 216 relativa ai minori soggetti a rischio di
coinvolgimento in attività criminose;
Visto l'art. 2 della legge n. 496 dell'8 agosto 1994 di conversione in
legge, con modificazioni, del D.L. n. 370 del 10 giugno 1994 recante
interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di
dispersione scolastica;
Vista la circolare ministeriale n. 257 del 9 agosto 1994 per la parte
relativa all'indicazione dei criteri per l'avvio di piani operativi
integrati interistituzionali;
Viste le circolari ministeriali n. 45 dell'8 febbraio 1995 e n. 325
dell'11 ottobre 1995 relative alle attività di prevenzione, di educazione
alla salute e di lotta contro l'insuccesso scolastico;
Visto il protocollo di intesa stipulato tra il Ministero della Pubblica
Istruzione e l'Unione delle Province d'Italia il 15/12/1995;
Visto il protocollo di intesa stipulato tra il Ministero della Pubblica
Istruzione e l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia il 4/4/1996;
Visto il D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 e successive modifiche e
integrazioni, che disciplina le iniziative complementari e le attività
integrative nelle istituzioni scolastiche;
Vista la direttiva ministeriale n. 487 del 6 agosto 1997 relativa
all'orientamento delle studentesse e degli studenti;
Vista la Legge n. 285 del 28 agosto 1997 recante disposizioni per la
promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
Visto il D. Leg.vo n. 112 del 31 marzo 1998 che conferisce funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in
attuazione del capo I° della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto il D.M. 29 maggio 1998 n. 251 che autorizza un programma nazionale
di sperimentazione che consente alle istituzioni scolastiche di sviluppare
gradualmente capacità di autoorganizzazione;
Visto il regolamento sullo statuto delle studentesse e degli studenti
emanato con D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998;
Vista la legge n. 45 del 18 febbraio 1999 recante disposizioni per il
fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
Visto il DPR n. 275 dell'8 marzo
1999 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
Visto il D.M. n. 179 del 19 luglio
1999 sulla realizzazione del programma nazionale di sperimentazione
dei piani dell'offerta formativa;
Vista la lettera circolare n. 194 del 4 agosto 1999 in applicazione della Legge
n. 440 del 18 dicembre 1997;
Visto il D.M. 5 ottobre 1999 del Ministro per la Solidarietà Sociale, in
corso di registrazione, relativo al finanziamento dei progetti approvati;
Visto il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica n. 198485 con il quale viene iscritto nelle stato
di previsione del Ministero della Pubblica istruzione per l'anno
finanziario 1999 l'importo di £ 47.086.000.000 iscritto al cap. 1381 da
destinare alle attività di cui alla presente direttiva;
Sentito il parere del comitato tecnico scientifico nazionale ai sensi
dell'art. 104, commi 3 e 4 del DPR n. 309 del 9 ottobre 1990;
Considerato che la risposta ai bisogni della persona in formazione
richiede che vengano raccordati gli interventi di prevenzione del disagio
e dell'insuccesso scolastico con quelli della promozione della salute e
del benessere anche con riferimento alle problematiche legate all'uso e
all'abuso dei farmaci e degli integratori dietetici;
Considerato che la predetta finalità richiede il miglioramento
complessivo della qualità dell'offerta formativa ed una integrazione
delle risorse e degli interventi sul territorio promossi da Regioni, Enti
Locali, soggetti pubblici e privati, associazioni ivi comprese quelle del
volontariato;
Considerata la necessità di sostenere, a livello provinciale anche per le
scuole non statali, l'attuazione di piani organici ed unitari di
intervento, che assumano come fondamentale riferimento la centralità dei
bisogni formativi di ciascuno studente e che valorizzino il ruolo sociale
della famiglia;
Considerato che il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi
fissati dalle disposizioni sopra citate deve avvenire sulla base delle
linee di indirizzo determinate a livello nazionale e secondo criteri di
trasparenza;
EMANA
LA SEGUENTE DIRETTIVA
Art. 1
Ambiti e destinatari
- L'art. 104 del D.P.R. 309/90, ora
ribadito dalla Legge 45/99, affida al Ministero della Pubblica
Istruzione e alla Scuola due funzioni principali in ordine
all'educazione alla salute e alla prevenzione delle dipendenze
patologiche: quella informativa e quella educativa, da esplicare in
modo continuativo e strutturale, attraverso programmi che si avvalgano
degli strumenti ordinari dell'attività scolastica e mediante una
azione concertata e condivisa con le agenzie socio-sanitarie del
territorio.
- Con la presente direttiva si
forniscono linee di indirizzo per l'attuazione, il monitoraggio e la
valutazione degli interventi volti a garantire lo sviluppo delle
potenzialità di ogni alunno, la realizzazione del diritto alla piena
scolarità e qualità dell'istruzione e della formazione ed il
recupero delle situazioni che possono determinare comportamenti a
rischio, abbandono precoce e dispersione. Tali interventi -
finalizzati ai temi dell'educazione alla salute, della prevenzione
delle tossicodipendenze, con particolare riferimento alle droghe di
sintesi, alla lotta all'abuso di farmaci e sostanze per l'incremento
artificiale delle prestazioni sportive, ed al sostegno agli alunni
delle aree maggiormente a rischio - sono destinati alle scuole di ogni
ordine e grado e finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento degli Affari Sociali, con il precitato D.M.,
ai sensi dell'art. 1 della legge n. 45 del 18 febbraio 1999.
- Gli interventi di cui sopra, pur
differenziandosi per modalità operative, strumenti o riferimenti
normativi, devono integrarsi, come progetto unitario, nel complessivo
piano dell'offerta formativa della scuola e trovare punti di ricaduta
nel curricolo scolastico.
- Per la realizzazione degli interventi
oggetto della presente direttiva sono attribuiti ai provveditorati
agli studi i finanziamenti tratti sugli appositi capitoli istituiti
nel bilancio di questo ministero.
Art.2
I progetti e le attività
- le presenti indicazioni si collocano
nella nuova dimensione dell'autonomia scolastica e del D.Leg.vo n.
112/98, che individua negli enti locali i soggetti con specifica
competenza in ordine all'educazione degli adulti, all'orientamento, al
contrasto della dispersione scolastica ed all'educazione alla salute.
Al Ministero spetta l'indicazione delle linee essenziali e dei criteri
guida, mentre alle scuole compete la traduzione di tali linee in un
progetto educativo e didattico, adeguato alle esigenze locali ed alle
risorse disponibili, condiviso con altri soggetti significativi,
istituzionali e del privato sociale, presenti sul territorio;
- il piano di intervento (allegato
1) si articola in progetti e attività dedicati a specifiche e
rilevanti questioni per rispondere in modo metodologicamente adeguato
ai bisogni della persona in formazione:
1. Progetto studentesse e studenti
2. Centri di informazione e consulenza
3. Progetto famiglia
4. Progetto formazione
5. Programma di ricerca e intervento per prevenire e ridurre fenomeni di
dipendenza, devianza e psicopatologia nella scuola (Life Skills e Peer
Education)
6. Espad: Progetto di ricerca per gli anni 2000, 2001, 2002 sul fenomeno
della tossicodipendenza
7. Progetto finalizzato a stimolare gli adolescenti a rimuovere
comportamenti a rischio mediante l'uso di nuove tecnologie della
comunicazione (Provveditorato di Roma)
8. Prevenzione primaria delle tossicodipendenze nelle aree svantaggiate di
tre tra le città italiane ritenute più a rischio
Art. 3
Programmazione integrata
- La pluralità dei soggetti scolastici
esistenti ed operanti a livello istituzionale e provinciale (comitati,
gruppi di studio, osservatori) dovranno individuare e concertare
coordinate di intervento che consentano di operare in forma sinergica
con il nucleo di supporto all'autonomia e di sviluppare una
metodologia di rete per la programmazione integrata e unitaria dei
rispettivi interventi in ambito locale.
Art. 4
Adempimenti del Provveditore agli Studi
- Il provveditore agli studi, ai sensi
dell'art. 105 comma I del D.P.R. n. 309/90, promuove e coordina,
nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative di cui
all'art. 2 della presente direttiva attraverso apposite conferenze di
servizio destinate ai capi di istituto , con la partecipazione degli
ispettori tecnici, degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati
interessati.
- Nel corso delle conferenze di servizio
il provveditore comunica alle scuole l'importo complessivo degli
stanziamenti ricevuti da questo Ministero, distinti per ciascuno degli
esercizi finanziari di riferimento.
- Nell'esercizio di tali compiti il
provveditore si avvale del comitato tecnico provinciale e, ove
necessario, di comitati distrettuali o interdistrettuali costituiti e
composti secondo quanto previsto dal precitato art. 105 comma 2 del
D.P.R. n.309/90.
- Ciascuna scuola, anche d'intesa con le
altre scuole del territorio, predispone un progetto comprensivo di
tutte le attività che si intendono realizzare e presenta i progetti
redatti secondo le modalità di cui al successivo art. 5 al
provveditore agli studi che, sentito il comitato tecnico provinciale,
con proprio motivato decreto adotta il piano provinciale degli
interventi, ove sono indicati i progetti approvati ed i relativi
finanziamenti accordati.
- Sulla corretta e proficua
realizzazione dei progetti compresi nel piano provinciale di cui al
precedente comma, il provveditore esercita l'azione di vigilanza,
monitoraggio, verifica e valutazione dei risultati.
- Il provveditore agli studi trasmette
all'Ispettorato dell'Educazione Fisica e Sportiva - coordinamento e
gestione delle attività per gli studenti - di questo Ministero la
seguente documentazione :
- entro tre mesi dalla disponibilità delle risorse assegnate,
l'elenco delle scuole di ogni ordine e grado finanziate e le quote
accordate a ciascuna, nonché i criteri che hanno informato le scelte
del comitato tecnico provinciale;
- al termine di ciascun anno scolastico, la relazione sullo stato di
attuazione dei progetti e sui risultati conseguiti.
Art. 5
Adempimenti delle scuole
- Gli organi collegiali delle scuole di
ogni ordine e grado, nell'esercizio dell'autonomia loro riconosciuta
dalle norme vigenti e nell'ambito della complessiva progettazione
curriculare ed extracurriculare, promuovono il più ampio
coinvolgimento degli alunni e delle loro famiglie nella individuazione
e nella realizzazione dei progetti di cui al precedente art. 2.
- I progetti devono contenere i seguenti
elementi :
- l'individuazione e l'analisi dei bisogni formativi degli studenti
anche secondo un criterio di valorizzazione delle diversità di
genere, di cultura, di competenze;
- gli obiettivi, esplicitati anche in termini operativi;
- l'identificazione di specifiche tematiche connesse ai problemi della
salute - che tengano conto delle direttive e degli orientamenti
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del Consiglio d'Europa e
dell'Unione Europea - da approfondire nell'ambito delle diverse
discipline di insegnamento e delle attività extracurriculari;
- le risorse professionali da utilizzare;
- le metodologie di lavoro;
- i tempi di svolgimento delle attività;
- le modalità e gli strumenti di verifica e di valutazione dei
risultati;
- il preventivo di spesa.
- I capi di istituto presentano i
progetti al competente provveditore agli studi secondo i tempi e le
modalità dal medesimo indicati, previa delibera del collegio dei
docenti per gli aspetti formativi, di organizzazione della didattica e
pedagogici e del consiglio di istituto per le scelte generali di
gestione e di amministrazione, tenuto conto delle proposte e dei
pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni, anche di fatto,
dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, dagli studenti.
Nella delibera del consiglio di istituto deve essere contenuta la
specifica approvazione del preventivo di spesa.
- Nella realizzazione dei citati
progetti possono essere coinvolti gli alunni frequentanti le scuole
non statali, senza attribuzione di finanziamenti diretti, in una
dimensione di collaborazione e di attiva partecipazione.
Art.6
Istruzioni Amministrativo-Contabili
- Le scuole, sin dal momento della
predisposizione dei progetti di educazione alla salute di cui al
precedente art. 2, devono tener presente la consistenza degli
stanziamenti loro comunicati dal competente provveditore agli studi;
- il preventivo di spesa relativo a
ciascun progetto va redatto sulla base degli elementi e secondo le
modalità di cui all'art.5 comma 2. Esso deve contenere l'indicazione
dell'esercizio finanziario di riferimento.
- le spese devono costituire lo
strumento finanziario necessario per lo svolgimento delle attività
progettate, con una relazione diretta ed univoca tra attività e
costi.
Esse possono riguardare :
- compensi per il personale docente impegnato nello svolgimento, con
gruppi di alunni, di attività didattiche previste dal progetto, nella
misura stabilita dal CCNL 26/5/1999 e dal CCNI 31/8/1999;
- prestazioni professionali specialistiche di esperti, in base ad uno
specifico contratto di prestazione d'opera, per attività di
consulenza, ivi compresa la relativa documentazione. Per la
retribuzione di tali prestazioni non potrà essere superata la misura
del compenso orario fissato per i docenti universitari dal decreto
interministeriale n. 326 del 12/10/1995;
- visite di studio, incontri a livello nazionale e scambi culturali
con paesi dell'Unione Europea, quali occasioni di approfondimento
delle tematiche oggetto della presente direttiva;
- acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche e didattiche
strumentali alla realizzazione del progetto, ove l'istituzione
scolastica ne sia sprovvista;
- noleggio e/o acquisto di materiale audiovisivo, didattico, librario,
multimediale, teatrale, fotografico ed altro materiale necessario. Il
noleggio è consentito solo nel caso di effettiva convenienza della
relativa spesa.
Per gli acquisti ed il noleggio di cui sopra le istituzioni
scolastiche si attengono alle istruzioni amministrativo- contabili
contenute nel decreto interministeriale 28/5/1975, in particolare a
quelle previste all'art. 34.
Possono essere inclusi nei preventivi di spesa anche compensi per
attività di progettazione, intesa non come stesura di un programma di
massima, ma come lavoro documentato che definisca il progetto secondo
tutti gli elementi indicati al precedente art. 5 comma 2, con
particolare riferimento al monitoraggio ed alla valutazione dei
risultati conseguiti. Tale attività va inquadrata tra le prestazioni
aggiuntive non di insegnamento. Per la misura dei relativi compensi si
fa riferimento a quanto previsto dal CCNL 26/5/1999 e dal CCNI
31/8/199.
- Per la realizzazione del progetto
famiglia e dei corsi di formazione per docenti nei preventivi possono
essere contenute le spese previste dalla C.M. n. 367 del 22/11/1991,
dal D.I. n. 326 del 12/10/1995 e dalla C.M. n. 63 del 9/2/1996
Art. 7
Risorse finanziarie
Per realizzare i progetti
e le attività di cui all'articolo 2 si provvede con le risorse
finanziarie iscritte al cap. 1381 dello stato di previsione del ministero
della Pubblica Istruzione per l'anno finanziario 1999.
IL MINISTRO
L. Berlinguer |