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Ultimo aggiornamento
03 maggio 2012

Decreto Legge n. 5 del 22 Gennaio 1999

Speciale RSU Speciale CCNLPagine collegate


Disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali nel comparto "scuola"


Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto in data 7 agosto 1998;
Considerato che il processo di attuazione dell'autonomia scolastica in corso ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, comporterà l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia agli istituti scolastici entro il mese di dicembre del 2000, con conseguente esercizio di nuove funzioni e competenze ed una diversa articolazione dei livelli ai quali è prevista l'elezione delle rappresentanze unitarie del personale in base ai contratti e accordi collettivi vigenti;
Preso atto che con il protocollo del 19 gennaio 1999, sottoscritto presso l'ARAN, le confederazioni CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL e UGL, che risultano largamente rappresentative nel pubblico impiego e che nel comparto scuola registrano l'adesione di una percentuale di dipendenti che si avvicina al 90 per cento del totale degli iscritti, dopo aver constatato che l'applicazione della citata legge n. 59 del 1997 realizzerà l'autonomia scolastica attraverso il dimensionamento della rete degli istituti scolastici, nonchè il riconoscimento ai capi di istituto della dirigenza con la connessa titolarità dei poteri in tema di relazioni sindacali sulle materie demandate dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto per il quadriennio 1998-2001, hanno dichiarato di voler revocare le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie nel medesimo comparto già fissate per il 25-28 gennaio 1999 e di volere indire nuove elezioni dal 13 al 16 dicembre 2000, che a seguito della realizzata autonomia si terranno a livello di istituti scolastici identificati come sede di contrattazione integrativa in base alla disciplina prevista dal citato accordo del 7 agosto 1998, a condizione che il Governo, in via eccezionale, realizzi la contestuale e coerente proroga per il comparto scuola del periodo transitorio di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, anche per l'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative nazionali;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare, limitatamente al comparto scuola, le disposizioni transitorie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenendo conto delle determinazioni autonomamente assunte dalle predette confederazioni sindacali rappresentative e dell'espressa richiesta in tali sensi rivolta al Governo dalle medesime confederazioni, nonchè di consentire nel frattempo la verifica della rappresentatività nel primo trimestre del 1999 sulla base del solo dato associativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro della pubblica istruzione;

Emana il seguente decreto-legge

Art. 1.

1. In deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel comparto scuola si osservano le seguenti disposizioni in materia di elezioni di organismi di rappresentanza unitaria del personale e di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali:

  1. in relazione ai tempi di attuazione dell'autonomia scolastica, le elezioni delle rappresentanze unitarie del personale di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, nel comparto ;scuola ; si svolgono nelle date ed al livello contrattuale individuati mediante accordi tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47 -bis del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;
  2. in via transitoria, limitatamente al comparto scuola, l'ARAN procede alla verifica della rappresentatività delle organizzazioni e delle confederazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in base al solo dato associativo riferito al 1998; entro il primo trimestre del 2001 l'ARAN provvede, limitatamente al comparto scuola, alla verifica definitiva in base alle deleghe relative al 2000 ed ai voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, ai sensi dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 
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