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Ultimo aggiornamento
03 maggio 2013

Decreti Direttoriali del 12 e 13 Luglio 1999
Concorso ordinario: modifiche al bando

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Area RIFORME


Con Decreti Direttoriali del 12 (Scuola secondaria) e 13 luglio (Scuola Elementare e Materna) sono state apportate le seguenti modifiche che si riferiscono, la prima, alla proroga della validità delle graduatorie dei concorsi già espletati; la seconda alla riserva di posti; per la scuoloa secondaria, inoltre è prevista una prova facoltativa sulle nuove tecnologie.

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Decreto Direttoriale 12 Luglio - Scuola Secondaria

Art. 1

Ai sensi del comma 15 bis dell'art. 400 del D. Leg.vo 16.04.1994, n. 297 citato in premessa, i bandi di concorso a cattedre, di cui ai decreti direttoriali 31.03.1999 e 01.04.1999 sono integrati con le seguenti disposizioni:

  • All'art. 12, comma 1 del Decreto direttoriale 31/03/1999 e all'art. 10 , comma 1 del Decreto direttoriale 01/04/1999 dopo le parole prova orale aggiungasi: ", nel cui ambito potrà essere sostenuta una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche,".
  • All'art. 12 comma 3 del Decreto direttoriale 31 marzo 1999 e all'art. 10 comma 2 del Decreto direttoriale 1 aprile 1999, nel primo periodo, dopo la parola titoli, aggiungasi: ", oltre all'eventuale punteggio aggiuntivo per il superamento della prova facoltativa sulle tecnologie informatiche,".

Art. 2

Dopo l'art. 12 del Decreto direttoriale 31/03/1999 e l'art. 11 del Decreto direttoriale 01/04/1999, aggiungasi, rispettivamente, l'art. 12 bis e l'art. 11 bis con il seguente testo:

PROVA FACOLTATIVA SULLE TECNOLOGIE INFORMATICHE

1. "Il candidato può chiedere di sostenere, in aggiunta alle altre prove d'esame, anche una prova facoltativa che verte sull'uso e le conoscenze delle tecnologie informatiche.
2. Ai fini della partecipazione alla suddetta prova facoltativa il candidato, all'atto dello svolgimento della prima prova scritta, può chiedere, mediante dichiarazione sottoscritta in calce al foglio delle presenze, di essere sottoposto a detto accertamento.
3. La prova si svolge durante la fase del colloquio e viene valutata, in caso di superamento, con un punteggio progressivo fino ad un massimo di 0,5 punti, in aggiunta ai 100 previsti per la procedura concorsuale.
4. Il programma d'esame è contenuto nell'allegato 7 del presente bando.
5. La commissione giudicatrice è integrata con la presenza di un docente sorteggiato tra i titolari delle classi di concorso 34/A - 38/A - 42/A - 47/A e 49/A (elettronica - fisica - informatica - matematica, matematica e fisica).
6. In caso di necessità può essere sorteggiato anche un docente tecnico - pratico esperto della materia.
7. Il membro aggregato svolge le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della prova facoltativa sulle tecnologie informatiche.

Art. 3

I programmi e le prove d'esame, di cui al D.M. 18 agosto 1998, n. 357, recepiti nell'allegato 7 ai bandi di concorso citati in premessa, sono integrati con il contenuto di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 4

Gli articoli 1, commi 4, dei bandi di concorso citati in premessa sono così sostituiti:

Bando di concorso del 31.03.1999:
"Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 399 e seguenti del T.U. del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla legge 3 maggio 1999 n. 124, i concorsi sono indetti per la copertura del 50% delle cattedre e dei posti di ciascuna classe inserita nell'ambito disciplinare, ivi compresi i posti di sostegno, destinati in ciascuna regione alle procedure concorsuali, che risultino vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici successivi all'approvazione delle graduatorie regionali di merito di cui al presente concorso, tenendo conto delle prescrizioni dell'art. 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Fino all'approvazione delle sopracitate graduatorie regionali restano valide le graduatorie provinciali del precedente concorso per titoli ed esami di cui al D.M. 23 marzo 1990."

Bando di concorso del 01.04.1999:
"Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 399 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i concorsi sono indetti per la copertura del 50% delle cattedre e dei posti di ciascuna classe di concorso, ivi compresi i posti di sostegno, destinati in ciascuna regione alle procedure concorsuali, che risultino vacanti e disponibili a decorrere dal triennio scolastico successivo all'approvazione delle graduatorie di merito, tenendo conto delle prescrizioni dell'art. 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Fino all'approvazione delle sopracitate graduatorie regionali restano valide le graduatorie provinciali del precedente concorso per titoli ed esami di cui al D.M. 23 marzo 1990."

Art. 5

L'art. 3 del bando di concorso di cui al Decreto Direttoriale 1 aprile 1999 citato in premessa è integrato con i seguenti commi:

  • 5. Per la classe di concorso 65/A - tecnologia fotografica - per la quale l'ammissione è prevista sulla base di una qualsiasi laurea, congiunta a titoli professionali, l'accertamento di questi ultimi, qualora non sia già avvenuto, è fatto ad opera delle commissioni giudicatrici, preferibilmente prima dell'inizio delle prove d'esame.
  • 6. Ai fini di cui sopra l'Ufficio scolastico che gestisce il concorso chiede l'invio della documentazione relativa ai titoli professionali, già dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ma non certificati con la stessa.

Art. 6

La lettera A dell'allegato 6 ai bandi di concorso citati in premessa, è integralmente sostituito come segue: "A superstiti delle vittime del dovere di cui alla legge 27.10.1973, n. 629 e alla legge 13.08.1980, n. 466, nonché, con preferenza a parità di titoli, invalidi o familiari degli invalidi o di deceduti per atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui alla legge 20.10.1990, n. 302 e alla legge 23.11.1998, n. 407".

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Decreto Direttoriale 13 Luglio - Scuola Materna

Art. 1

L'art. 1, comma 1, del decreto Direttoriale 6 aprile 1999, di cui alle premesse del presente decreto, è sostituito dal seguente comma: "Ai sensi dell'art. 399, comma 3, del D.L.vo n. 297/94, come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n, 124, in ciascuna regione del territorio nazionale è indetto un concorso, per esami e titoli, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna statale nonché per l'accesso ai ruoli provinciali della scuola materna statale stessa, per la copertura dei posti a tal fine vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici successivi all'approvazione delle graduatorie regionali di cui al presente concorso. Fino all'approvazione delle sopra citate graduatorie regionali restano valide le graduatorie provinciali del precedente concorso, per esami e titoli, per docenti di scuola materna, di cui al D.M. 23 marzo 1990."

Art. 2

L'art. 4, comma 7, ultimo periodo, del decreto Direttoriale sopra citato è sostituito come segue: "Si applicano, inoltre, le disposizioni dell'art. 12 della legge 13.8.1980, n. 466, dell'art. 14 della legge 20.10.1990, n. 302 e dell'art. 1, comma 2, della legge 23.11.1998, n. 407, a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché loro familiari e parenti."

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Decreto Direttoriale 13 Luglio - Scuola Elementare

Art. 1

L'art.1, comma 1 del Decreto Direttoriale 2 aprile 1999, di cui alle premesse del presente decreto, è sostituito dal seguente comma:

" 1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 399 e seguenti del D.L.vo n.297/94, come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n.124, in ciascuna regione del territorio nazionale è indetto un concorso per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari, per la copertura dei posti a tal fine vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici successivi all'approvazione delle graduatorie regionali di cui al presente concorso. Fino all'approvazione delle sopracitate graduatorie regionali, restano valide le graduatorie provinciali del precedente concorso per titoli ed esami, per docenti di scuola elementare, bandito con D.M. 20.10.1994 "

Art. 2

L'art. 4, comma 7, ultimo periodo, del Decreto Direttoriale sopracitato è sostituito dal seguente periodo :

" Si applicano, inoltre, le disposizioni dell'art.12 della legge 13.8.80, n.466, dell'art.14 della legge 20.10.90, n.302 e dell'art.1, comma 2, della legge 23.11.98, n.407, a favore delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata, nonchè a favore dei loro familiari e parenti."

 
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