Con Decreti Direttoriali del 12 (Scuola secondaria)
e 13 luglio (Scuola Elementare e Materna) sono state apportate le seguenti modifiche che
si riferiscono, la prima, alla proroga della validità delle graduatorie dei concorsi
già espletati; la seconda alla riserva di posti; per la scuoloa secondaria,
inoltre è prevista una prova facoltativa sulle nuove tecnologie.

Decreto Direttoriale 12 Luglio - Scuola
Secondaria
Art. 1
Ai sensi del comma 15 bis dell'art. 400 del
D. Leg.vo 16.04.1994, n. 297 citato in premessa, i bandi di concorso a cattedre, di cui ai
decreti direttoriali 31.03.1999 e 01.04.1999 sono integrati con le seguenti disposizioni:
- All'art. 12, comma 1 del Decreto direttoriale 31/03/1999 e
all'art. 10 , comma 1 del Decreto direttoriale 01/04/1999 dopo le parole prova orale
aggiungasi: ", nel cui ambito potrà essere sostenuta una prova facoltativa sulle
tecnologie informatiche,".
- All'art. 12 comma 3 del Decreto direttoriale 31 marzo 1999 e
all'art. 10 comma 2 del Decreto direttoriale 1 aprile 1999, nel primo periodo, dopo la
parola titoli, aggiungasi: ", oltre all'eventuale punteggio aggiuntivo per il
superamento della prova facoltativa sulle tecnologie informatiche,".
Art. 2
Dopo l'art. 12 del Decreto direttoriale
31/03/1999 e l'art. 11 del Decreto direttoriale 01/04/1999, aggiungasi, rispettivamente,
l'art. 12 bis e l'art. 11 bis con il seguente testo:
PROVA FACOLTATIVA SULLE TECNOLOGIE
INFORMATICHE
1. "Il candidato può chiedere di
sostenere, in aggiunta alle altre prove d'esame, anche una prova facoltativa che verte
sull'uso e le conoscenze delle tecnologie informatiche.
2. Ai fini della partecipazione alla suddetta prova facoltativa il candidato,
all'atto dello svolgimento della prima prova scritta, può chiedere, mediante
dichiarazione sottoscritta in calce al foglio delle presenze, di essere sottoposto a detto
accertamento.
3. La prova si svolge durante la fase del colloquio e viene valutata, in caso di
superamento, con un punteggio progressivo fino ad un massimo di 0,5 punti, in aggiunta ai
100 previsti per la procedura concorsuale.
4. Il programma d'esame è contenuto nell'allegato 7 del presente bando.
5. La commissione giudicatrice è integrata con la presenza di un docente
sorteggiato tra i titolari delle classi di concorso 34/A - 38/A - 42/A - 47/A e 49/A
(elettronica - fisica - informatica - matematica, matematica e fisica).
6. In caso di necessità può essere sorteggiato anche un docente tecnico - pratico
esperto della materia.
7. Il membro aggregato svolge le proprie funzioni limitatamente alla valutazione
della prova facoltativa sulle tecnologie informatiche.
Art. 3
I programmi e le prove d'esame, di cui al
D.M. 18 agosto 1998, n. 357, recepiti nell'allegato 7 ai bandi di concorso citati in
premessa, sono integrati con il contenuto di cui all'allegato 1 al presente decreto.
Art. 4
Gli articoli 1, commi 4, dei bandi di
concorso citati in premessa sono così sostituiti:
Bando di concorso del 31.03.1999:
"Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 399 e seguenti
del T.U. del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla legge 3 maggio 1999 n.
124, i concorsi sono indetti per la copertura del 50% delle cattedre e dei posti di
ciascuna classe inserita nell'ambito disciplinare, ivi compresi i posti di sostegno,
destinati in ciascuna regione alle procedure concorsuali, che risultino vacanti e
disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici successivi all'approvazione
delle graduatorie regionali di merito di cui al presente concorso, tenendo conto delle
prescrizioni dell'art. 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Fino all'approvazione delle sopracitate graduatorie regionali restano valide le
graduatorie provinciali del precedente concorso per titoli ed esami di cui al D.M. 23
marzo 1990."
Bando di concorso del 01.04.1999:
"Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 399 e seguenti
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i concorsi sono indetti per la copertura
del 50% delle cattedre e dei posti di ciascuna classe di concorso, ivi compresi i posti di
sostegno, destinati in ciascuna regione alle procedure concorsuali, che risultino vacanti
e disponibili a decorrere dal triennio scolastico successivo all'approvazione delle
graduatorie di merito, tenendo conto delle prescrizioni dell'art. 3, comma 22, della legge
24 dicembre 1993, n. 537.
Fino all'approvazione delle sopracitate graduatorie regionali restano valide le
graduatorie provinciali del precedente concorso per titoli ed esami di cui al D.M. 23
marzo 1990."
Art. 5
L'art. 3 del bando di concorso di cui al
Decreto Direttoriale 1 aprile 1999 citato in premessa è integrato con i seguenti commi:
- 5. Per la classe di concorso 65/A - tecnologia fotografica -
per la quale l'ammissione è prevista sulla base di una qualsiasi laurea, congiunta a
titoli professionali, l'accertamento di questi ultimi, qualora non sia già avvenuto, è
fatto ad opera delle commissioni giudicatrici, preferibilmente prima dell'inizio delle
prove d'esame.
- 6. Ai fini di cui sopra l'Ufficio scolastico che gestisce il
concorso chiede l'invio della documentazione relativa ai titoli professionali, già
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ma non certificati con la stessa.
Art. 6
La lettera A dell'allegato 6 ai bandi di
concorso citati in premessa, è integralmente sostituito come segue: "A superstiti
delle vittime del dovere di cui alla legge 27.10.1973, n. 629 e alla legge 13.08.1980, n.
466, nonché, con preferenza a parità di titoli, invalidi o familiari degli invalidi o di
deceduti per atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui alla legge
20.10.1990, n. 302 e alla legge 23.11.1998, n. 407".

Decreto Direttoriale 13 Luglio - Scuola
Materna
Art. 1
L'art. 1, comma 1, del decreto Direttoriale
6 aprile 1999, di cui alle premesse del presente decreto, è sostituito dal seguente
comma: "Ai sensi dell'art. 399, comma 3, del D.L.vo n. 297/94, come modificato dalla
legge 3 maggio 1999, n, 124, in ciascuna regione del territorio nazionale è indetto un
concorso, per esami e titoli, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
nella scuola materna statale nonché per l'accesso ai ruoli provinciali della scuola
materna statale stessa, per la copertura dei posti a tal fine vacanti e disponibili
all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici successivi all'approvazione delle
graduatorie regionali di cui al presente concorso. Fino all'approvazione delle sopra
citate graduatorie regionali restano valide le graduatorie provinciali del precedente
concorso, per esami e titoli, per docenti di scuola materna, di cui al D.M. 23 marzo
1990."
Art. 2
L'art. 4, comma 7, ultimo periodo, del
decreto Direttoriale sopra citato è sostituito come segue: "Si applicano, inoltre,
le disposizioni dell'art. 12 della legge 13.8.1980, n. 466, dell'art. 14 della legge
20.10.1990, n. 302 e dell'art. 1, comma 2, della legge 23.11.1998, n. 407, a favore delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché loro familiari e
parenti."

Decreto Direttoriale 13 Luglio - Scuola
Elementare
Art. 1
L'art.1, comma 1 del Decreto Direttoriale 2
aprile 1999, di cui alle premesse del presente decreto, è sostituito dal seguente comma:
" 1. Ai sensi delle disposizioni
contenute negli articoli 399 e seguenti del D.L.vo n.297/94, come modificato dalla legge 3
maggio 1999, n.124, in ciascuna regione del territorio nazionale è indetto un concorso
per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari, per
la copertura dei posti a tal fine vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre
anni scolastici successivi all'approvazione delle graduatorie regionali di cui al presente
concorso. Fino all'approvazione delle sopracitate graduatorie regionali, restano valide le
graduatorie provinciali del precedente concorso per titoli ed esami, per docenti di scuola
elementare, bandito con D.M. 20.10.1994 "
Art. 2
L'art. 4, comma 7, ultimo periodo, del
Decreto Direttoriale sopracitato è sostituito dal seguente periodo :
" Si applicano, inoltre, le
disposizioni dell'art.12 della legge 13.8.80, n.466, dell'art.14 della legge 20.10.90,
n.302 e dell'art.1, comma 2, della legge 23.11.98, n.407, a favore delle vittime del
terrorismo o della criminalità organizzata, nonchè a favore dei loro familiari e
parenti."
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