Visto l'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n.449, concernente misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare i commi 1 e 4 con i quali, al
fine del raggiungimento degli obiettivi economici di cui al successivo comma 6, è stato
previsto che il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine
dell'anno 1999 inferiore del tre per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno
1997;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n.331, ed in particolare i titoli III e IV,
con i quali sono state, rispettivamente, disciplinate le modalità per la determinazione
delle dotazioni organiche provinciali del personale della scuola e quelle di sostegno per
l'integrazione degli alunni in situazione di handicap per gli anni scolastici 1998/99 -
1999/2000 e 2000/2001;
Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1998, n.330 concernente la determinazione
della consistenza numerica del personale alle date del 31 dicembre degli anni 1997, 1998 e
1999;
Rilevato che alla data del 31 dicembre 1998 il numero di personale in servizio risulta
superiore rispetto all'entità programmata, per la stessa data, con il citato decreto
interministeriale;
Attesa altresì l'esigenza di dover procedere all'adeguamento delle dotazioni organiche
della scuola materna della regione Sardegna a seguito della trasformazione, in scuole
statali, delle scuole materne dell'ESMAS, ente soppresso dal 1° giugno 1998, con la legge
6 ottobre 1998, n.353;
Preso Atto altresì, del crescente e diffuso fenomeno della dismissione del servizio di
scuola materna erogato da enti pubblici e soggetti privati, nonché dell'inversione di
tendenza dell'andamento demografico rispetto al decremento delle nascite verificatosi fino
al 1995;
Riscontrato che per quanto concerne le province di l'Aquila, Oristano, Pordenone e Sassari
le dotazioni organiche dei posti di sostegno risultano inferiori rispetto a quelle
derivanti dall'applicazione dei criteri indicati all'articolo 37 del citato decreto
ministeriale 24 luglio 1998, n.331 in quanto la effettiva consistenza del numero dei posti
attivati nell'anno scolastico 1997/98 ammonta, rispettivamente per le quattro province, a
521, 222, 214 e 509 unità;
Rilevato, inoltre che con riferimento alla quantificazione dei posti di sostegno in
ragione di un docente per ogni gruppo di 138 alunni, in talune circoscrizioni provinciali
si rende necessario aggiornare tale consistenza organica sulla base del numero degli
alunni effettivamente iscritti nell'anno scolastico 1998/99;
Tenuto Conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996,
n.662, concernente l'applicazione dell'organico funzionale ai circoli didattici, e
ritenuto pertanto, così come già disposto per la scuola elementare ai sensi
dell'articolo 26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n.331, di dover disciplinare
l'attuazione dello stesso organico anche per la scuola materna, al fine di dare compiuta
applicazione alla succitata disposizione di legge;
Riscontrata altresì l'esigenza di dover incrementare, per alcune province le dotazioni
organiche della scuola elementare in relazione alle esigenze di funzionamento delle scuole
speciali;
Attesa l'esigenza di dover procedere all'adeguamento delle dotazioni organiche della
scuola media al fine di corrispondere alle necessità connesse all'incremento,
verificatosi in talune province, del numero degli alunni rispetto a quello previsto nel
citato decreto ministeriale 24 luglio 1998, n.331;
Visto altresì il comma 4 dell'articolo 40 della succitata legge 27 dicembre 1997, n.449,
con il quale, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di contenimento del personale
previsto dal comma 1 dello stesso articolo è stata contemplata la revisione dei criteri
di determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della
scuola, ivi compresi gli istituti di educazione;
Rilevato, altresì, che la complessa procedura di revisione dei criteri di
rideterminazione degli organici succitati non può essere definita in tempo utile per
consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico 1999/2000;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59 concernente l'attribuzione
dell'autonomia didattica ed organizzativa alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, compresi gli istituti educativi e tenuto conto che tale conferimento comporta,
nella generalità delle situazioni, la uniforme attribuzione alle istituzioni scolastiche
di carichi di lavoro amministrativi e gestionali;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297 ed, in particolare, gli articoli 446 e 548, nonché la
tabella n.3, costituente parte integrante dello stesso decreto;
Raffrontate le piante organiche derivanti dall'applicazione dei vigenti parametri ed
individuate quelle per le quali risultano, in atto, funzionalmente applicabili, da una
parte, misure di contenimento per la determinazione degli organici, dall'altra limitati
incrementi della dotazione di personale amministrativo;
Visto il comma 72 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.662 relativo alla
determinazione dell'organico funzionale dei circoli didattici;
Viste le ordinanze ministeriali 22 luglio 1996 n.354 e 22 luglio 1997 n.447 concernenti la
determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n.9 concernente l'elevamento dell'obbligo di istruzione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 ed in particolare il titolo IV, capo
III, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed enti locali;
Ravvisata la necessità di procedere all'adeguamento delle dotazioni organiche riportate
nelle tabelle allegate allo stesso decreto mediante interventi correttivi da adottare con
riferimento alle peculiarità socio-economiche ed oro-geografiche delle circoscrizioni
provinciali, nonché ai rapporti, per i vari gradi di istruzione, tra alunni/docenti e
alunni/classi, con particolare riguardo alle zone a rischio di dispersione scolastica e
devianza minorile;
Ravvisata altresì l'esigenza, per la medesima finalità, di dover procedere alla
revisione parziale dei criteri e dei parametri di determinazione delle piante organiche
del personale educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle
istituzioni scolastiche, ivi comprese le istituzioni educative;
Informate le organizzazioni sindacali ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale
del comparto scuola;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e
della Camera dei Deputati, espressi, rispettivamente nelle sedute del 22 e del 27 luglio
1999;
Ravvisata l'opportunità di aderire alle indicazioni contenute nei suddetti pareri
relativamente all'esigenza di procedere, rispetto alla stesura originaria del presente
provvedimento, alla revisione dei criteri e dei parametri di determinazione delle
dotazioni organiche dei Convitti e degli Educandati;
Accertata la possibilità, nell'ambito delle modifiche compatibili con gli obiettivi da
perseguire, di procedere alla modifica dei parametri di calcolo del personale educativo e
di quello ausiliario, tali da poter garantire condizioni di miglior funzionamento delle
istituzioni scolastiche succitate;
Considerato che le ulteriori osservazioni espresse dalle Commissioni trovano esito
nell'attività già posta in essere ovvero in quella programmata relativamente alla
integrazione degli alunni portatori di handicap, alle province con territorio
prevalentemente montuoso o zone colpite da eventi sismici, all'adozione dell'organico
funzionale nella scuola elementare, alla revisione dei criteri di determinazione degli
organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, all'utilizzazione del
personale in sovrannumero mediante criteri da ricondurre a professionalità acquisite o da
acquisire, nonché all'adeguamento degli organici per effetto della legge 20 gennaio 1999,
n. 9;
Capo I - Personale Docente
Articolo 1 -Organico funzionale della scuola materna
1.1 Il Provveditore agli studi determina l'organico funzionale per la scuola materna
entro il limite dell'organico provinciale previsto dall'allegata tabella C1/99 attribuendo
preliminarmente i posti necessari ad assicurare le condizioni essenziali di funzionamento
di tutte le sezioni comprese nel circolo didattico, in relazione agli elementi di
valutazione sottoindicati:
a) numero dei bambini iscritti;
b) numero delle sezioni;
c) durata e articolazione dell'orario di funzionamento;
d) esigenze di sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap;
1.2 La determinazione dell'organico di cui al comma 1, per ciascun circolo didattico,
è effettuata in base alla somma delle sezioni previste nei singoli plessi e all'orario
adottato in ciascuna di esse (due posti per le sezioni con otto ore giornaliere di
funzionamento).
1.3 I posti risultanti disponibili nella dotazione organica provinciale dopo le operazioni
di cui ai commi 1 e 2 sono distribuiti tra i circoli didattici, ove funzionano scuole
materne, in relazione, prioritariamente, alle esigenze volte a garantire:
- congrue quote di contemporaneità nelle sezioni con orario di funzionamento superiore
alle quaranta ore settimanali, per una proficua attuazione dei vigenti orientamenti
educativi;
- il mantenimento e la diffusione dei processi di innovazione e di sperimentazione
didattica e di realizzazione del processo di autonomia didattico-organizzativa prevista
dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59;
- la realizzazione di programmi di prevenzione della dispersione scolastica, nonché di
progetti di orientamento e di integrazione dei bambini extracomunitari.
1.4 Senza pregiudicare la realizzazione delle iniziative e delle attività indicate al
comma 3 e previa attenta ricognizione delle istituzioni scolastiche funzionanti nella
singola provincia, correlata alla considerazione delle caratteristiche demografiche e
orografiche del bacino di utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della distanza da
scuole viciniori e delle vie di comunicazione, nei casi di cessazione del funzionamento di
scuole materne non statali, ovvero di insufficienza delle capacità ricettive in rapporto
alla richiesta dell'utenza, con particolare riguardo alle esigenze connesse
all'inserimento di bambini portatori di handicap, potranno essere istituite ulteriori
sezioni nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.
1.5 Gli organi di circolo deliberano il criterio di priorità nella valutazione delle
esigenze che non potrà che risultare da una ponderata considerazione delle effettive e
diversificate necessità della singola realtà territoriale, al fine di realizzare un uso
flessibile e mirato delle potenzialità offerte dalla dotazione organica funzionale.
Articolo 2 - Dotazioni organiche della scuola elementare e media
2.1 Per le motivazioni espresse in preambolo le dotazioni organiche della scuola
elementare e secondaria di primo grado, nonché le dotazioni provinciali dei posti di
sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, riportate nella
tabella D2 allegata al decreto ministeriale 24 luglio 1998, n.331, sono modificate, per
gli anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001, secondo le consistenze indicate nelle annesse
tabelle C2/99, C3/99 e D2/99, costituenti parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 3 - Istruzione secondaria di secondo grado
3.1 Con successivo decreto ministeriale sarà attribuito a ciascuna circoscrizione
provinciale, per l'anno scolastico 1999/2000, l'eventuale incremento delle dotazioni
organiche delle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado, una
volta verificata la effettiva consistenza del numero di classi che risulterà necessario
attivare, a seguito dell'applicazione della legge 20 gennaio 1999, n.9 concernente
l'elevamento dell'obbligo di istruzione.
Articolo 4 - Mobilità intercompartimentale
4.1 Il Ministero della pubblica istruzione promuoverà, ai sensi degli articoli 33 e 35
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, appositi
accordi con altre amministrazioni pubbliche e con le organizzazioni sindacali, sulla
mobilità intercompartimentale del personale utilizzato permanentemente in altri compiti o
collocato fuori ruolo; sarà altresì incentivato e sostenuto, previa contrattazione
integrativa nazionale con le organizzazioni sindacali, il reimpiego qualificato,
nell'ambito del medesimo comparto, del personale della scuola appartenente a ruoli, classi
di concorso o profili professionali con situazioni di esubero consolidate.
Capo II - Personale Educativo
Articolo 5 - Dotazione organici dei convitti ed educandati
5.1 Per il raggiungimento delle finalità indicate in preambolo, dall'anno scolastico
1999/2000 i posti dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello
Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti
tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e
dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, ferma restando l'unicità
della dotazione organica delle singole istituzioni educative, nonché l'identità delle
funzioni del personale assegnato, sono determinate secondo i parametri sottoelencati:
1) In presenza di convittori:
a) con almeno trenta convittori, cinque posti;
b) per ogni gruppo ulteriore di otto convittori, un posto;
c) per ogni gruppo ulteriore di quattordici semiconvittori, un posto;
d) con almeno venti convittori ed almeno trenta semiconvittori, sette posti;
e) per ogni gruppo di ottanta convittori è aggiunto un posto oltre quelli di cui alla
lett. b).
2) In assenza di convittori:
a) con almeno cinquanta semiconvittori, quattro posti;
b) per ogni gruppo ulteriore di quattordici semiconvittori, un posto.
5.2 Qualora l'istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i posti di
istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in deroga ai valori minimi
stabiliti ai punti 1.a. e 2.a del comma 1. In quest'ultimo caso si prevede un istitutore o
istitutrice ogni quindici semiconvittori. Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o
per sordomuti le dotazioni organiche sono raddoppiate.
Capo III - Personale Amministrativo Ed Ausiliario
Articolo 6 - Revisione organici
6.1 Il Ministero della pubblica istruzione, al fine di assicurare alle istituzioni
scolastiche le specifiche competenze professionali necessarie per la gestione
amministrativa, contabile e dei servizi tecnici ed ausiliari, conseguenti all'attuazione
dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
procederà, con effetto dall'anno scolastico 2000/2001, alla rideterminazione funzionale
degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nei modi previsti
dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Articolo 7 - Disposizioni generali
7.1 Limitatamente all'anno scolastico 1999/2000 gli organici del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario dei circoli didattici, delle scuole medie, degli
istituti comprensivi di scuole materne, elementari e medie, dei licei classici e
scientifici, degli istituti e scuole magistrali, degli istituti tecnici e degli istituti
professionali, nonché quelli degli istituti di educazione, sono determinati secondo i
criteri, i parametri e le modalità contenuti nella tabella 3 annessa al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297, integrata, per le parti non compatibili, dalle
disposizioni riportate nei seguenti articoli 8, 9, 10 e 11.
Articolo 8 - Scuola elementare
8.1 La tabella n.3 costituente parte integrante del testo unico delle disposizioni in
materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, nella
parte in cui sono stabiliti i criteri per la determinazione dei posti di organico del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dei circoli didattici, delle scuole
materne ed elementari è modificata alla voce "N. delle classi e delle sezioni"
che viene sostituita dalla dicitura "N. dei posti di insegnamento".
8.2 Le note in calce alla parte della tabella di cui al precedente comma 1 sono
integralmente sostituite secondo la formulazione di seguito riportata:
"Al fine del computo dei posti di insegnante deve essere indicato il totale
complessivo dei posti assegnati al circolo didattico in sede di determinazione
dell'organico funzionale, con esclusione di quelli concernenti le dotazioni organiche di
sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap nonché quelli relativi
all'insegnamento della lingua straniera. I posti di scuola materna vanno conteggiati in
misura pari a quello delle corrispondenti sezioni, computandoli una sola volta, anche se
la singola sezione funzioni con prolungamento in orario pomeridiano. Nei circoli didattici
con un numero di posti di insegnamento superiore a 50 il numero degli assistenti
amministrativi aumenta di un'unità per ogni gruppo di dodici insegnanti a partire dal
primo di ogni gruppo Qualora nella scuola funzionino attività di educazione permanente,
il numero degli assistenti amministrativi è aumentato di un'unità".
Articolo 9 - Istituti comprensivi
9.1 Nei casi di aggregazione tra scuole materne, elementari e medie, disposta ai sensi
dell'articolo 51, comma 6, del testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato
con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, nonché in base alle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 6 del D.P.R. 18 giugno 1998, n.233, ferma restando l'unicità del
responsabile amministrativo, la dotazione degli assistenti amministrativi è determinata
in base alla somma delle classi, ivi comprese le sezioni di scuola materna, delle scuole
costituenti lo stesso istituto comprensivo.
9.2 Agli istituti comprensivi di cui al precedente comma 1 è attribuito, comunque, un
assistente amministrativo con l'aggiunta di una seconda unità a partire dalla ventunesima
classe. Dalla trentunesima classe è assegnata un'ulteriore unità per ogni gruppo di
dieci classi, a partire dalla quinta di ogni gruppo (tre dalla 35esima, quattro dalla
45esima e così via), computando a tal fine sia le classi che le sezioni di scuola
materna.
9.3 Agli istituti comprensivi costituiti con più di quindici classi è attribuita
un'ulteriore unità di assistente amministrativo, in aggiunta a quelle determinate secondo
i criteri e le modalità di cui al precedente comma 2.
9.4 Al solo fine dell'assegnazione dell'unità aggiuntiva di personale di cui al comma 3,
le classi a tempo pieno della scuola elementare e quelle a tempo prolungato della scuola
media devono essere computate una sola volta alla stregua delle classi funzionanti con
orario soltanto antimeridiano.
Articolo 10 - Scuola media
10.1 Nella parte relativa alla determinazione degli organici del personale
amministrativo ed ausiliario della scuola media, la nota in calce alla tabella 3, allegata
al testo unico delle disposizioni in materia di istruzione, approvata con il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297, è integrata secondo il testo di seguito riportato:
"Qualora la scuola funzioni con un numero di classi non inferiore a 20, il
numero degli assistenti amministrativi aumenta di un'ulteriore unità in aggiunta a quelle
previste dalla stessa tabella nonché dalle relative note. Al solo fine dell'attribuzione
di detta unità le classi funzionanti a tempo prolungato devono essere conteggiate una
sola volta".
Articolo 11 - Scuola secondaria superiore
11.1 Il terzo periodo della nota annessa alla parte relativa agli istituti tecnici e
professionali di cui alla tabella n.3 allegata al testo unico approvato con il decreto
legislativo 16 aprile 1994 n.297 è modificato secondo la formulazione di seguito
riportata:
"Limitatamente agli istituti tecnici industriali, agrari, nautici, aeronautici
e agli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per l'agricoltura, per le
attività marinare e per servizi alberghieri e della ristorazione, il numero degli
assistenti amministrativi aumenta - rispetto alla tabella - di una unità per ogni gruppo
di 15 classi a partire dalla ottava classe di ogni gruppo. Dopo la ventesima classe essi
aumentano di un'ulteriore unità per ogni gruppo di 10 classi a partire dalla prima di
ogni gruppo e comunque fino ad un massimo di due unità negli istituti costituiti con un
massimo di 50 classi, di tre sino alla 75^ classe e di quattro unità per gli istituti con
oltre settantacinque classi. Agli istituti tecnici agrari ed agli istituti professionali
per l'agricoltura con aziende agrarie annesse è comunque assicurata un'unità in più di
assistente amministrativo, rispetto a quelle previste secondo l'applicazione dei criteri
sopraenunciati. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta ulteriormente di una unità
per ogni gruppo di otto classi a partire dalla prima classe di ogni gruppo .Negli istituti
tecnici commerciali, per geometri, per le attività sociali, per il turismo, negli
istituti professionali di stato per i servizi sociali e per i servizi commerciali,
turistici e della pubblicità, il numero degli assistenti amministrativi e dei
collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 15 classi a partire
dall'ottava classe di ogni gruppo, ma in ogni caso fino al massimo di sei assistenti
amministrativi e 13 collaboratori scolastici".
11.2 Nei licei classici, nei licei scientifici con personale a carico dello Stato e
negli istituti e scuole magistrali costituiti con un numero maggiore di venti classi,
l'organico degli assistenti amministrativi, ferme restando le modalità di incremento del
personale in presenza di un numero di classi superiori alle cinquanta, così come previste
dalla tabella 3 allegata al testo unico approvato con il decreto legislativo 16 aprile
1994, n.297, è aumentato di un'unità.
Articolo 12 - Personale degli istituti di educazione
12.1 La tabella n.3 costituente parte integrante del testo unico delle disposizioni in
materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, nella
parte in cui sono stabiliti i criteri per la determinazione dei posti di organico del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dei convitti nazionali e degli educandati
femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, degli
istituti e scuole speciali statali è sostituita dalle unite tabelle 3a/99, 3b/99 e 3c/99.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione,
ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.