IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
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DECRETA
1. 1 Nell'allegato elenco, costituente parte integrante
del presente provvedimento, sono riportate, suddivise analiticamente per i profili
professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco e collaboratore
scolastico, il numero di funzioni aggiuntive e gli importi, al netto degli oneri a carico
dello Stato, assegnati a ciascuna provincia per l'anno scolastico 1999/2000.
1. 2 In sede di contrattazione provinciale con le organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo integrativo i Provveditori agli Studi, sulla base delle funzioni
attribuite a livello provinciale per effetto dell'articolo 50, comma 5, del richiamato
contratto integrativo, stabiliscono il numero delle funzioni da attribuire a ciascuna
istituzione scolastica ed educativa.
1.3 L'individuazione dei criteri da adottare in sede di contrattazione decentrata
provinciale deve essere effettuata garantendo, ad ogni istituzione scolastica,
l'attribuzione almeno di una funzione aggiuntiva per ciascun profilo professionale.
L'opportunità dell'assegnazione di funzioni alle scuole annesse agli istituti d'arte ed
ai conservatori di musica deve essere specificamente valutata. Per le scuole annesse ai
convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato tale valutazione può essere
effettuata anche con riferimento ai parametri contenuti nella tabella "CE", e
relative note, annessa al decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 178.
1.4 E' altresì assicurata l'attribuzione di una funzione aggiuntiva in ciascuna
istituzione educativa e nei convitti annessi alle istituzioni scolastiche, in presenza di
dotazione organica di collaboratore scolastico tecnico, con profilo di guardarobiere.
1. 5 I capi di Istituto assegnano le funzioni a tempo determinato secondo i criteri e le
procedure enunciati all'art.50, comma 2, ed all'articolo 52, comma 10.1 del precitato
contratto integrativo nazionale.
1. 6In sede di contrattazione provinciale, sono, altresì, definiti gli ulteriori criteri
per l'attribuzione delle funzioni aggiuntive assegnate, ma eventualmente non utilizzate
nelle scuole. La distribuzione di tali ulteriori quote deve essere effettuata, a cura dei
Provveditori agli studi, entro il 30 di ottobre.
1. 7 L'Ispettorato per l'Istruzione Artistica provvede direttamente all'assegnazione delle
Accademie ed ai Conservatori di Musica, delle funzioni aggiuntive e dei relativi
stanziamenti, nella misura di una quota per gli assistenti amministrativi e di due quote
per i collaboratori scolastici per ciascuna di dette istituzioni. La compensazione delle
quote assegnate ed eventualmente non utilizzate viene effettuata, dallo stesso
Ispettorato, d'intesa con le organizzazioni sindacali.
1. 8 Al fine dell'assegnazione dei fondi da imputare ai pertinenti centri di spesa i
Provveditori agli studi comunicano al Ministero, entro il 10 novembre, il numero di
funzioni assegnate in riferimento al grado di ordine di istruzione delle sedi di servizio
del personale interessato.
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