VISTO
l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per la
riforma della P.A. e la semplificazione amministrativa;
VISTI il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in
particolare l'articolo 25-bis comma 5;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante il
testo unico delle disposizioni in materia di istruzione;
VISTO il CCNL del comparto scuola sottoscritto il 26 maggio 1999 ed
in particolare gli art. 12 e 34;
VISTO l'art. 49 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo;
VISTA la Direttiva n.210 del 3 settembre 1999, art. 5 comma 2
lettera d;
VISTO l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157 recante norme in materia di appalti pubblici di servizi;
VISTI il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il regio decreto
23 maggio 1924, n. 827 recanti disposizioni sulla contabilità generale
dello Stato;
CONSIDERATO che la realizzazione e l'organizzazione dei corsi di
formazione oggetto del presente decreto richiedono elevate competenze
tecnico-scientifiche e specifiche abilità professionali, in relazione
alla complessità e peculiarità dei servizi richiesti di natura
intellettuale composita ed integrata;
RITENUTO che, data la descritta specialità di tali servizi, è
opportuno avvalersi della collaborazione e delle iniziative dei prestatori
di servizi dotati di provate competenze tecnico-scientifiche nel settore
interessato;
RITENUTO, altresì, che è opportuno procedere alla selezione delle
offerte ed all'affidamento dei servizi oggetto del presente decreto
valutando globalmente gli aspetti tecnici e quelli economici
D E C R E T A
Art. 1 -
Finalità
Il presente decreto
disciplina l'istituzione, l'organizzazione e la realizzazione dei corsi di
formazione di cui all'art. 34 commi 2 e 3 del CCNL e all'art. 49 del CCNI,
ai fini dell'attribuzione del profilo di direttore dei servizi generali ed
amministrativi ai responsabili amministrativi con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
Art. 2 -
Obiettivi
1.
I corsi di formazione hanno l'obiettivo di favorire l'acquisizione ed il
consolidamento delle conoscenze, delle competenze e delle professionalità
necessarie per garantire l'esercizio delle funzioni relative al profilo
dei direttori dei servizi generali ed amministrativi connesse al
riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. I corsi, organizzati per moduli, comprendono attività d'aula e
attività in situazione con modalità di autoformazione assistita;
quest'ultima è attuata anche con materiali multimediali e con tecnologie
di rete e di video conferenza.
Art. 3 -
Struttura, contenuti, durata e sedi della formazione
1.
Ciascun corso, secondo quanto previsto all'art. 49 del CCNI, ha una durata
complessiva di 100 ore ed è così articolato:
-
a) attività
d'aula, strutturata in un curricolo di base della durata complessiva
di 60 ore. In tale area è compresa un'attività di formazione
elettiva;
-
b) attività
in situazione, strutturata in autoformazione assistita della durata
complessiva di 40 ore;
2. I contenuti e
la struttura delle attività formative sono indicati nel titolo I
dell'allegato tecnico che è parte integrante del presente decreto;
3. I contenuti e la struttura delle attività formative destinate
ai responsabili amministrativi che si trovano nelle particolari posizioni
previste dal CCNI sono indicati nel titolo II dell'allegato tecnico;
4. Le sedi dei corsi di formazione sono le Istituzioni scolastiche
espressamente individuate dall'Amministrazione centrale;
5. La formazione è attuata nel periodo compreso dal 3 aprile al 31
agosto 2000.
Art. 4 -
Partecipazione ai corsi di formazione
1.
Partecipano alle attività formative disciplinate dal presente Decreto i
responsabili amministrativi delle scuole statali di ogni ordine e grado
d'istruzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che non cessano
dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2000. Partecipa ai corsi anche
il personale proveniente dal comparto enti locali - purché trasferito nei
ruoli del personale ATA statale ai sensi dell'art.8 della legge n. 124/99
- con funzioni corrispondenti a quelle del responsabile amministrativo
statale, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali secondo i
termini stabiliti dalla citata legge.
2. I responsabili amministrativi frequentano di norma i corsi di
formazione nella provincia nel cui ambito è situata l'istituzione
scolastica sede di servizio. A tal fine presentano all'amministrazione
scolastica regionale competente apposita domanda, corredata dal proprio
curricolo professionale, nei termini stabiliti dal Ministero della
Pubblica Istruzione con successivo provvedimento.
3. I responsabili amministrativi che si trovano in una delle
posizioni richiamate nell'art. 49 comma 9 del CCNI, ovvero che si trovano
in posizione di esonero sindacale, distacco, comando, collocamento fuori
ruolo ed in servizio nelle scuole italiane all'estero, partecipano
all'attività formativa finalizzata all'acquisizione del profilo di
direttore dei servizi generali ed amministrativi con le modalità previste
nel Titolo II dell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del
presente decreto.
4. L'effettiva partecipazione dei responsabili amministrativi al
corso di formazione è attestata dal dirigente scolastico dell'istituto
scolastico sede di corso sulla base degli atti relativi allo svolgimento e
alla conclusione del corso stesso forniti dalle agenzie formative.
5. Il numero delle assenze, debitamente documentate, non può
superare 1/5 della durata stabilita dall'art. 3 del presente decreto per
l'attività d'aula.
6. Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente motivate
dei partecipanti al corso, risulti complessivamente superiore al limite
previsto dal precedente comma, i responsabili amministrativi interessati
possono, per una sola ulteriore volta partecipare a un corso di formazione
che, secondo le necessità, potrà essere organizzato a livello
provinciale, regionale o interregionale, dall'Amministrazione centrale
secondo quanto stabilito al punto 12 dell'art. 49 del CCNI.
Art. 5 -
Accreditamento e selezione delle agenzie formative
1.
Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale
della scuola le università, gli enti pubblici e privati, i consorzi
universitari, interuniversitari, gli IRRSAE e gli istituti di ricerca.
2. Un apposito Bando di gara disciplina i termini di presentazione
delle domande, le modalità di accreditamento e i criteri di selezione dei
soggetti interessati alla realizzazione dei corsi di formazione.
3. L'Amministrazione centrale, sulla base dei criteri
sottoindicati, accrediterà le Agenzie formative. I criteri di riferimento
sono:
- la formazione come missione
dell'agenzia formativa tenendo conto delle finalità contenute nello
statuto;
- l'attività svolta per lo sviluppo
professionale del personale della scuola;
- l'esperienza accumulata nel campo
della formazione;
- le capacità logistiche e la stabilità
economica e finanziaria;
- l'attività di ricerca condotta e le
iniziative di innovazione metodologica condotte nel settore specifico;
- il livello di professionalizzazione
raggiunto, anche con riferimento a specifiche certificazioni e
accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di compiti e di
competenze;
- la padronanza di approcci innovativi,
anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle
azioni di formazione;
- il ricorso alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione;
- la documentata conoscenza della natura
e delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del
personale della scuola;
- la specifica competenza di campo in
relazione alle aree progettuali di lavoro;
- la disponibilità a consentire il
monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle singole azioni di
formazione.
4.
I soggetti interessati a partecipare alla realizzazione dei corsi di
formazione sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione, in
risposta al bando di gara, il Piano esecutivo della formazione che
intendono erogare comprensivo della programmazione della formazione, delle
metodologie, dei materiali utilizzati, dei docenti impiegati e del
direttore del corso, nonché delle condizioni economiche (offerta
economica) alle quali intendono offrire il servizio di formazione. I
soggetti stessi devono altresì indicare, in ordine di priorità, le
Regioni nelle quali intendono realizzare l'attività di formazione, il
numero dei lotti che si candidano a realizzare e devono espressamente
dichiarare la propria disponibilità ad operare ove richiesto
dall'Amministrazione centrale, nonché la propria disponibilità ad
erogare un numero superiore di corsi rispetto all'offerta presentata. Essi
debbono inoltre dichiarare la propria disponibilità ad operare, su
richiesta dell'Amministrazione centrale, anche in ambiti regionali diversi
da quelli sopra indicati.
5. Per la costituzione di associazioni e consorzi, il bando di
gara, di cui al comma 2, fissa i requisiti che devono essere posseduti dai
soggetti che compongono l'associazione o il consorzio ed in particolare,
nel caso di associazioni, dalla capogruppo mandataria. Ogni soggetto
partecipante all'associazione o al consorzio deve espressamente indicare
l'attività che espleta per il servizio di formazione da fornire.
6. L'individuazione dei soggetti cui verranno affidati i corsi di
formazione consegue al positivo superamento del procedimento di
accreditamento e selezione, come disciplinato nel bando di gara di cui al
comma 2. Il procedimento prevede due fasi:la prima fase ha lo scopo di
accreditare i soggetti richiedenti sulla base dei requisiti, di cui al
comma 3, nonché di natura tecnico-professionale ed economico-finanziaria,
e della verifica della compatibilità di cui all'allegato tecnico Titolo
III. Nella seconda fase si procederà alla selezione e graduazione dei
soggetti accreditati sulla base di una specifica valutazione del Piano
esecutivo presentato da parte dei soggetti, per la realizzazione dei
corsi, sotto il profilo progettuale e operativo, e dell'offerta economica
secondo i criteri fissati nel predetto allegato tecnico e specificati nel
bando di gara.
7. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento e selezione
previste dal presente articolo, il Ministero della Pubblica Istruzione si
avvale della consulenza di un'apposita Commissione tecnica nazionale di
valutazione, la cui composizione è indicata nel bando di gara.
8. I membri della Commissione non possono essere soci,
amministratori, dipendenti o consulenti dei soggetti che partecipano al
procedimento di accreditamento e di selezione, avere interessi comuni con
gli stessi, nè partecipare in qualità di corsisti alla formazione. Il
personale della scuola che svolge funzioni di responsabile amministrativo
ed il personale amministrativo del Ministero della Pubblica Istruzione non
può essere impiegato per la realizzazione delle attività formative.
9. I costi per il funzionamento della Commissione, comprensivi
dell'indennità spettante ai suoi componenti, gravano sui capitoli del
bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione di cui al successivo
articolo 10.
10. Ai fini del procedimento di cui al presente articolo, i servizi
di formazione vengono suddivisi in lotti raggruppando i corsi su base
regionale e/o interregionale e il numero dei corsi è determinato tenendo
conto che ogni corso, definito di norma su base provinciale, è
frequentato di norma da quaranta corsisti. Ciascun lotto è composto da un
numero medio di dieci corsi. Il bando di cui al comma 2 specificherà in
un apposito allegato la configurazione dei lotti.
11. A ciascun soggetto non può essere affidato a livello nazionale
più del 10% dei lotti dei corsi di cui al punto 10.
12. Esaurito il procedimento di cui al presente articolo,
l'assegnazione dei lotti di corsi è effettuata sulla base di una
graduatoria nazionale e tenuto conto dell'ordine di priorità indicato dai
soggetti ai sensi del comma 4, espletate le attività previste
dall'articolo 6.
13. Allorché, relativamente ad alcuni lotti non vi sia stata
alcuna offerta o un'offerta sufficiente, l'Amministrazione centrale
provvederà all'assegnazione dei corsi a trattativa privata tra i soggetti
accreditati, tenendo conto della disponibilità espressa dagli stessi ai
sensi del comma 4 ed anche in deroga alle soglie percentuali poste dal
comma 11. Il valore di affidamento dei lotti assegnati a trattativa
privata non potrà di norma superare del 15% quello indicato nell'offerta
economica dai soggetti accreditati.
14. L'elenco delle agenzie accreditate, selezionate e dichiarate
vincitrici con l'indicazione dei lotti assegnati è pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 6 -
Affidamento delle attività di formazione e vincoli contrattuali
1.
L'attività di formazione può essere realizzata esclusivamente dalle
agenzie dichiarate vincitrici ai sensi dell'articolo 5 del presente
decreto.
2. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della graduatoria delle agenzie dichiarate vincitrici, l'Amministrazione
centrale pubblicherà l'elenco delle sedi dove verranno svolti i corsi e
l'elenco per ogni corso dei responsabili amministrativi che hanno
presentato la richiesta di partecipazione.
3. L'Amministrazione centrale procederà all'assegnazione dei
responsabili amministrativi ai corsi di formazione utilizzando il criterio
di viciniorità tra la sede del corso e quella di servizio, anche sulla
base delle esigenze tecnico-logistiche dell'Amministrazione centrale
stessa.
4. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell'elenco delle agenzie dichiarate vincitrici, l'Amministrazione
scolastica regionale procede all'affidamento delle attività formative
inerenti ai lotti indicati attraverso la stipulazione con le agenzie
dichiarate vincitrici di una convenzione secondo lo schema tipo allegato
all'elenco di cui all'articolo 5, comma 14.
5. La convenzione prevederà, tra l'altro:
-
a) l'obbligo
per le agenzie affidatarie di attivare i piani esecutivi entro i 15
giorni successivi alla stipulazione della convenzione;
-
b) le
specifiche condizioni e modalità che consentono all'amministrazione
scolastica sedi dei corsi di effettuare le verifiche necessarie ad
assicurare la corretta realizzazione della formazione.
7. La verifica
delle attivita' svolte dalle agenzie dichiarate vincitrici è attuata
secondo quanto previsto dal successivo art. 8.
8. In caso di mancata attuazione, o non conforme adeguamento, del
piano esecutivo da parte delle agenzie dichiarate vincitrici la
convenzione si intenderà risolta di diritto, senza alcun onere per
l'Amministrazione scolastica regionale.
9. Le agenzie affidatarie assumono la diretta responsabilità della
realizzazione dei corsi e garantiscono lo svolgimento delle attività
formative secondo il piano esecutivo presentato e secondo quanto previsto
dal comma 5 punto b
Art. 7 -
Criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso
e di rendicontazione delle spese
1.
La valutazione e la certificazione della qualità dei corsi realizzati
dalle agenzie formative è attuata dall'Amministrazione centrale ed è
finalizzata, anche sulla base di quanto previsto dal successivo articolo
8, alla verifica dei contenuti formativi erogati, delle attrezzature
utilizzate, dei formatori impegnati.
2. La rendicontazione delle spese sostenute è effettuata, da parte
dei soggetti affidatari, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Tali rendicontazioni saranno presentate alle Amministrazioni scolastiche
regionali di competenza cui spetterà il compito della loro verifica.
Art. 8 -
Monitoraggio e valutazione
1.
La realizzazione della formazione è seguita attraverso un'attività di
monitoraggio e valutazione in itinere, che realizzerà una costante
osservazione delle attività formative messe in opera dalle Agenzie
formative.
2. La Direzione Generale del personale attuerà una specifica macro
attività di sorveglianza amministrativa, comprendente un monitoraggio e
un controllo e valutazione in itinere, sulla base di quanto disposto dal
Gabinetto dell'On.le Ministro in merito alle iniziative realizzate con i
finanziamenti previsti annualmente dalla legge n.440 del 18.12.1997 -
"Fondo per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi". Le attività di monitoraggio di cui
al comma 1 sono parte integrante della sorveglianza.
3. I criteri per l'attuazione del monitoraggio di cui al punto 1,
finalizzata non soltanto alla verifica dei risultati della formazione ma
anche all'analisi ed alla verifica della soddisfazione dei partecipanti,
sono definiti dalla Direzione generale del Personale nell'ambito della
sorveglianza.
4. La valutazione finale dei partecipanti, secondo quanto previsto
dall'articolo 49 del CCNI, sarà realizzata tramite un colloquio, alla
presenza del Direttore del corso e di due dei docenti che hanno svolto
l'attività di formazione. Il Direttore del corso sintetizzerà
l'andamento del colloquio verbalizzando gli aspetti positivi emersi.
Art. 9 -
Formazione del personale delle scuole non statali
Ai fini della formazione
del personale preposto alla Direzione delle scuole non statali, gli enti
gestori delle predette scuole potranno richiedere la realizzazione delle
attività formative previste dal presente decreto, con i relativi oneri a
loro carico, alle agenzie formative dichiarate vincitrici.
Art. 10 -
Finanziamento delle attività
La spesa relativa alla
realizzazione delle attività previste dal presente decreto grava sui
competenti capitoli di bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione
per ciascuno degli esercizi finanziari di riferimento.
Art. 11 -
Personale in servizio nella regione Valle d'Aosta
e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano
Il presente decreto si
applica, anche per l'istituzione, l'organizzazione e la realizzazione dei
corsi di formazione destinati ai responsabili amministrativi in servizio
nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di
Bolzano che assumono i relativi oneri.
Il presente decreto è stato inviato alla Corte dei Conti per il visto e
la registrazione e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL MINISTRO
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