Oggetto:
Regolamento recante approvazione
delle norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo
da utilizzare nella scuola dell'obbligo e criteri per la determinazione
del presso massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per
ciascun anno della scuola dell'obbligo
IL MINISTRO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'articolo 27, comma
3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Considerato che, in relazione alla totale gratuità dei libri di testo
nella scuola elementare prevista dall'articolo 156, primo comma, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il prezzo massimo complessivo
della dotazione libraria nella scuola elementare è già fissato mediante
individuazione del prezzo massimo dei singoli volumi destinati alle
letture, al sussidiario, alla religione ed alla lingua straniera.
Udito il Comitato permanente per l'esame dei problemi connessi al libro di
testo istituito con decreto ministeriale n. 168 del 27 maggio 1993,
integrato con i decreti ministeriali numeri 76, 131, 54, rispettivamente,
del 26 febbraio 1998, del 12 marzo 1998 e dell'8 marzo 1999;
Udito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione,
espresso in data 28 settembre 1999;
Udito il parere interlocutorio della sezione consultiva per gli atti
normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 20 settembre
1999;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza dell'11 ottobre 1999;
Sentiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica espressi nelle sedute del 30 novembre 1999 e
del 2 dicembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prot. n.
7032 del 7 dicembre 1999, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400;
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1
1. Sono approvate le norme e avvertenze tecniche per la compilazione del
libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere
dall'anno scolastico 2000/2001, contenute nell'allegato A, che forma parte
integrante del presente decreto.
Art. 2
1. A decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, per la determinazione del
prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per le
discipline di ciascun anno di corso dell'istruzione secondaria di primo
grado si fa riferimento alla media dei prezzi della dotazione libraria
complessiva riferita a ciascun anno praticati in base ai listini applicati
nell'anno scolastico precedente.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, per la determinazione del
prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per le
discipline del primo anno di corso della scuola secondaria superiore si fa
riferimento al 60% della media dei prezzi della dotazione libraria
complessiva relativa ai primi due anni di corso praticati in base ai
listini applicati nell'anno scolastico precedente.
3. Eventuali superamenti del prezzo massimo complessivo nelle prime classi
potranno essere compensati con diminuzioni equivalenti rispetto al prezzo
massimo complessivo della seconda e della terza classe, nella scuola
secondaria di primo grado o della classe successiva nella scuola
secondaria superiore.
4. Il collegio dei docenti può deliberare, per ciascun anno di corso,
motivati incrementi della spesa, che devono essere approvati dal consiglio
d'istituto.
5. Sulla base dei criteri di cui al presente articolo si provvede a
determinare, per ciascun anno dei corsi di scuola media e, per la scuola
secondaria superiore, per il primo anno di ciascuno degli indirizzi di
studio in cui essa si articola, il prezzo massimo complessivo della
dotazione libraria necessaria, da assumere quale limite all'interno del
quale i docenti debbono operare le proprie scelte tenendo conto, in ogni
caso, dell'eventuale limite inferiore di spesa complessiva sul quale si
sono attestate le scelte effettuate per ogni classe nell'anno scolastico
precedente. I relativi provvedimenti sono adottati, in sede di prima
applicazione, con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione e, a
decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 75
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dagli organi di vertice di
gestione amministrativa.
Art. 3
1. Per quanto riguarda la scuola elementare sono confermate le norme e le
avvertenze per la compilazione dei libri di testo di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica n. 300 del 23 gennaio 1986, n. 578 del 31
dicembre 1987 e n. 161 del 26 febbraio 1988 e ai decreti del Ministro
della Pubblica Istruzione 25 marzo 1994 e 31 maggio 1995, salva la
possibilità di realizzare i testi in sezioni a sé stanti, sciolte,
fascicolate, o rilegate, ciascuna afferente a momenti significativi del
curricolo, mantenendo comunque ferme le caratteristiche relative al numero
delle pagine e al formato di cui ai predetti decreti. Per la
determinazione del prezzo dei libri di testo nella scuola elementare e per
i successivi aggiornamenti seguitano ad applicarsi i criteri di cui al
decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 8 aprile 1999. Le
determinazioni relative all'aggiornamento dei prezzi sono assunte con
decreto del Ministro della Pubblica Istruzione.
Art. 4
1. Al termine di ogni biennio, con decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione da adottare ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, previa verifica dello stato di attuazione delle
disposizioni in materia di criteri per la determinazione del prezzo
massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno
della scuola dell'obbligo, si provvede alle eventuali modifiche dei
criteri stessi.
Art. 5
1. Ai fini di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 e all'articolo 4, le singole
istituzioni scolastiche forniscono annualmente all'Amministrazione della
Pubblica Istruzione, anche su supporto informatico, i dati riguardanti la
spesa complessiva sostenuta per la dotazione libraria da ogni classe della
scuola secondaria di primo grado e dalle classi dei primi due anni di
corso della scuola secondaria superiore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Il Ministro
BERLINGUER
NORME E AVVERTENZE TECNICHE PER
LA COMPILAZIONE
DEL LIBRO DI TESTO DA UTILIZZARE NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO
1. Le presenti norme e avvertenze tecniche si inseriscono nel quadro della
progressiva attuazione della riforma generale degli ordinamenti degli
studi. Esse sono periodicamente sottoposte a verifica e valutazione al
fine di correlarne le indicazioni a significativi processi di
trasformazione del sistema scolastico e degli impianti curriculari. A tal
fine l'Amministrazione si avvale dell'apposito Comitato istituito con
decreto ministeriale n. 168 del 27 maggio 1993 che sarà periodicamente
convocato per il monitoraggio e la verifica del processo della loro
attuazione.
2. Il libro di testo nelle scuole dell'obbligo costituisce uno degli
strumenti didattici per il raggiungimento degli obiettivi generali e
specifici dettati dagli ordinamenti dei diversi gradi di scuola e, per
l'anno iniziale della scuola secondaria superiore, dei diversi indirizzi
di studio; esso risponde alle finalità di sostenere e rafforzare la
qualità dei processi di apprendimento.
3. Il libro di testo, che non può prescindere dall'avere una dimensione
di formazione europea, deve sviluppare i contenuti fondamentali delle
singole discipline con attenzione a renderne comprensibili i nessi interni
e i collegamenti indispensabili con altre discipline; deve inoltre recare
l'indicazione delle fonti alle quali è possibile attingere per ulteriori
approfondimenti.
4. Il libro di testo può essere integrato e arricchito, oltre che da
altri libri e pubblicazioni, da strumenti informatici e multimediali, di
uso individuale o collettivo, contenenti testo ed immagini riproducibili a
stampa, utilizzabili, anche dal punto di vista informatico, per la
costruzione di percorsi tematici personalizzati, nel rispetto della
vigente normativa sul diritto d'autore e sulla riproduzione di immagini.
5. Le biblioteche scolastiche devono essere arricchite con appositi
strumenti informatici, con materiale iconografico, sonoro e ipermediale al
fine di consentire ampi approfondimenti degli ambiti disciplinari.
6. In rapporto alla diversificazione di percorsi didattici prevista dalle
disposizioni vigenti in materia di autonomia didattica e organizzativa, si
renderà necessario l'uso di strumenti facilmente componibili ed
integrabili: in tale contesto anche il libro dovrà diventare uno
strumento duttile ed adattabile alle varie esigenze. A tal fine, il libro
di testo, in particolare con riferimento all'istruzione secondaria, può
essere realizzato in sezioni a sé stanti, ciascuna afferente a momenti
significativi e sufficientemente autonomi della disciplina o dell'ambito
disciplinare, in modo da consentire acquisti anche singoli, dilazioni e
selezioni della spesa. Il libro di testo realizzato in sezioni rispetta le
caratteristiche di cui al comma 3.
7. In rapporto a specifiche esigenze didattiche nella scuola elementare o
a specifiche esigenze di alcune discipline negli altri gradi di scuola il
libro di testo può essere sostituito dall'adozione di idonei strumenti
alternativi.
8. Il libro nel suo complesso deve essere presentato con indicazioni che
ne chiariscano l'impostazione, le scansioni, la metodologia e i
collegamenti con altri strumenti didattici. Il linguaggio impiegato dovrà
essere coerente con l'età e le competenze ad essa corrispondenti. Sarà
opportuno corredare il libro o ciascuna sezione di un glossario che dia il
significato delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo. Nel
libro di testo o in ciascuna delle sezioni che lo compongono devono essere
riportati i prerequisiti necessari agli alunni per la fruizione del
materiale didattico ivi contenuto e l'indicazione degli obiettivi di
apprendimento perseguiti dal testo nonché criteri per la verifica del
sapere e del saper fare correlati ai suddetti obiettivi.
9. Il libro di testo o le sezioni che lo compongono possono essere
aggiornati in caso di obiettive necessità determinate da sostanziali
innovazioni scientifiche o didattiche mediante aggiunta, eliminazione,
sostituzione o riedizione di singole parti o sezioni. Le nuove edizioni
del libro di testo debbono recare l'indicazione puntuale delle modifiche
resesi necessarie.
10. Per la parte tipografica si raccomanda:
a) che le immagini siano strettamente funzionali al testo ed eventualmente
possano essere inserite con utilizzo di materiale cartaceo diverso da
quello utilizzato per la parte testuale;
b) che, ove possibile, sia utilizzato materiale cartaceo di costo
contenuto;
c) che i caratteri a stampa siano scelti con la finalità di rendere il più
possibile agevole la lettura in relazione anche alle diverse età degli
alunni.
1. Il risultato dei controlli di qualità ai quali le case editrici,
nell'esercizio della libertà di impresa, sottopongono i loro prodotti,
sono riportati all'interno del prodotto con indicazione dell'organismo che
li ha rilasciati.
12. I libri di testo che si suddividono in volumi destinati ai diversi
anni di corso, in adozione nell'anno scolastico 1999/2000, devono essere
confermati fino ad esaurimento del corso. Per gli anni scolastici
2000/2001 e 2001/2002 nelle prime classi possono anche essere confermati
in adozione o adottati testi già in adozione nella scuola. |