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Decreto
Ministeriale n. 71 del 22 Marzo 1999
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Area ATTIVITA' AMMINISTRATIVA |
IL MINISTRO DELLA P.I. VISTO il T.U. delle leggi in materia d'istruzione approvato con il D.L.vo 16.4.94, n. 297; VISTO l'art. 21 della L. 15.3.97, n. 59, il quale, al fine dell'attuazione dell'autonomia organizzativa e didattica, prevede la definizione di criteri per la determinazione degli organici funzionali d'istituto; VISTO l'art. 40, comma 1, della L. 27.12.97, n. 449, il quale demanda al Ministro della Pubblica Istruzione l'emanazione di disposizioni sugli organici funzionali d'istituto; VISTO il D.M. 29.5.98, n. 251, con il quale è stato autorizzato, in via transitoria, un programma nazionale di sperimentazione per consentire lo sviluppo di capacità di autorganizzazione delle scuole in vista dell'emanazione del regolamento sull'autonomia organizzativa didattica di cui al citato art. 21 della L. 59/97; VISTO il D.P.R. 18.6.98, n. 233 recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali di singoli istituti; VISTO il D.I. 24.7.98, n. 330; VISTO il D.M. 24.7.98, n. 331; VISTA l'intesa preliminare al C.C.D.N. sulla mobilità del personale della scuola, firmata in data 7.1.99, relativa all'attuazione in via sperimentale, a partire dall'a.s. 1999/2000, dell'organico funzionale d'istituto; VISTA la L. 20.1.99, n. 9, relativa all'elevamento dell'obbligo scolastico; RITENUTA pertanto l'opportunità, prima di dare completa realizzazione al nuovo modello organizzativo di organico funzionale, di procedere, in via sperimentale, in un limitato numero di istituzioni scolastiche, al fine di verificarne la concreta realizzabilità, in relazione agli obiettivi previsti dalla normativa, in vista della successiva estensione a tutte le scuole; CONSIDERATO che la definizione del nuovo modello organizzativo deve avvenire secondo criteri che favoriscano, in funzione dell'attuazione dei principi di autonomia, il raggiungimento dell'obiettivo dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse a disposizione di ciascuna istituzione scolastica al fine di consentire, attraverso una più ampia flessibilità di gestione e di organizzazione del servizio scolastico, l'offerta all'utenza, pur con i vincoli imposti dalle norme di contenimento della spesa pubblica, di iniziative progettuali coerenti con le finalità e con gli obiettivi curricolari perseguiti dalla singola istituzione scolastica in riferimento alle esigenze formative del territorio; CONSIDERATO che i criteri di individuazione delle scuole nelle quali attuare la sperimentazione sono stati definiti nell'ottica di costituire un campione in grado di fornire tutti gli elementi utili a verificare la funzionalità del modello; RITENUTA pertanto l'opportunità di individuare istituzioni scolastiche che, garantendo una rappresentatività sul territorio nazionale, per dimensioni, varietà di indirizzi e tipologie di corsi siano in grado di configurare le varie situazioni e pertanto di fornire più ampi elementi ai fini della valutazione dell'impatto del nuovo modello organizzativo sul sistema scolastico; RITENUTA altresì l'opportunità di inserire nella sperimentazione gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che sperimentano il biennio dell'autonomia, in considerazione della struttura dei curricoli che prevede momenti di flessibilità organizzativa e utilizzo di strategie didattiche fondative sulla modularità, nonché, con particolare riferimento alla scuola dell'obbligo, un campione di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media in considerazione della peculiarità della struttura organizzativa; DECRETA Art. 1 1. Nell'anno scolastico 1999/2000, presso le scuole di cui all'elenco allegato, la dotazione organica è definita dai Provveditori agli Studi, in via sperimentale, sulla base del nuovo modello di organico funzionale d'istituto. Art. 2 1. L'organico funzionale è determinato, sulla base dei dati comunicati al Sistema informativo relativi agli alunni e classi, nonché dei carichi orario afferenti a tutti i corsi, ivi compresi, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, quelli di educazione per gli adulti, funzionanti in ciascuna istituzione scolastica considerata nel suo complesso (sede centrale, succursali, sedi coordinate e sezioni staccate), in un insieme di risorse assegnate all'istituto. Art. 3 1. L'individuazione delle classi di concorso alle quali attribuire le risorse assegnate sono definite dal dirigente scolastico in attuazione del piano dell'offerta formativa, deliberato dal collegio dei docenti, che comprende i corsi di ordinamento, i corsi sperimentali, nonché tutte le opportunità formative previste dall'istituzione scolastica, coerenti con le finalità proprie della stessa. Art. 4 1. L'attribuzione delle risorse alle diverse
classi di concorso deve essere effettuata in modo da assicurare gli insegnamenti previsti
dai quadri orari dei corsi ordinamento e dei decreti istitutivi dei corsi sperimentali. Le
ulteriori risorse disponibili sono assegnate per lo svolgimento di insegnamenti
integrativi, di attività didattiche in copresenza o che prevedano l'articolazione del
gruppo classe, ovvero per la programmazione, organizzazione e realizzazione di iniziative
di raccordo con le realtà socio-economiche e di esperienze di orientamento,
riorientamento e scuola-lavoro, nonché di tutte le attività inerenti i progetti che
l'istituzione scolastica ha previsto nell'ambito del piano dell'offerta formativa, In
particolare l'organico funzionale sia nella scuola media che nelle prime classi degli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado è diretto ad agevolare le iniziative
formative, di orientamento e di eventuale passaggio fra diversi ordini ed indirizzi di
studio previsti dalla L. 20.1.99, n. 9 per l'adempimento dell'obbligo scolastico, che ha
ora durata novennale. L'attribuzione delle classi di concorso alle risorse di cui al
presente comma è effettuata con riferimento alle specifiche competenze richieste dagli
insegnamenti integrativi e dalle attività previste. Per le iniziative coperte con risorse
assegnate in organico funzionale si farà riferimento prioritariamente alla disponibilità
di docenti titolari presso l'istituzione scolastica, purché provvisti delle competenze
richieste. Le eventuali disponibilità residue saranno assegnate dal Provveditore agli
Studi, sulla base delle classi di concorso comunicate dal dirigente scolastico,
nell'ambito delle operazioni di mobilità, utilizzazione e conferimento di incarichi a
tempo indeterminato o determinato. Art. 5 1. Le risorse assegnate si riferiscono a posti
comportanti un impegno di servizio di 18 ore, che deve essere espletato in insegnamento
curricolare, per lo svolgimento delle altre attività individuate nel piano dell'offerta
formativa ovvero per la sostituzione dei docenti assenti nei casi previsti dalla normativa
vigente. Art. 6 1. Nel caso in cui, ai sensi della normativa vigente, l'istituzione scolastica usufruisce di esonero o di semiesonero del collaboratore vicario, la corrispondente quota di risorse è assegnata alla scuola in sede di operazioni di utilizzazione o di conferimento d'incarico a tempo determinato. Art. 7 1. Per gli insegnamenti curricolari la definizione
dei posti è effettuata senza tenere conto dei vincoli eventualmente previsti nei
regolamenti e/o decreti dei corsi di ordinamento, nonché nei decreti autorizzativi della
sperimentazione. Fermo restando l'orario d'obbligo previsto dal C.C.N.L. del comparto
scuola, i posti potranno essere costituiti con un numero di ore superiore alle 18, nel
caso di disponibilità del docente e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Art. 8 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del D.M. del 24.7.98, n. 331 per la formazione delle classi ai fini della determinazione delle risorse da assegnare alla scuola quale organico funzionale, la singola istituzione, nell'ambito della sperimentazione dell'autonomia regolamentata dal D.M. 29.5.98, n. 251, e con le procedure dallo stesso previste, può organizzare la propria attività secondo un'articolazione flessibile del gruppo classe, dell'orario e della durata delle lezioni, nonché programmando metodologie, strumenti e tempi dell'insegnamento secondo finalità di ottimizzazione delle risorse, nel rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti. Art. 9 1. Le risorse afferenti a posti di insegnamento tecnico pratico sono determinate sulla base dei quadri orario previsti nei regolamenti e/o decreti dei corsi di ordinamento, nonché nei decreti istitutivi della sperimentazione. Tali risorse sono poste a disposizione della scuola senza i vincoli attuali di collegamento alle discipline e alle classi, per un utilizzo definito con modelli organizzativi coerenti con le esigenze della programmazione didattica delle attività curricolari; integrative e delle iniziative scuola-lavoro. Gli insegnanti tecnico-pratici, nel nuovo modello organizzativo, mantengono lo stato giuridico loro assegnato dalle vigenti disposizioni per tutte le attività svolte nell'ambito della programmazione metodologico-didattica. Art. 10 Docenti di arte applicata. Art. 11 1. In considerazione della circostanza che la
determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione scolastica è effettuata
tenendo conto delle esigenze riferite alla scuola nel suo complesso, ivi comprese quindi
quelle delle eventuali sezioni staccate e sedi coordinate, nonché quelle necessarie al
funzionamento di corsi di educazione per gli adulti, devono essere individuate le risorse
suddivise per classe di concorso afferenti alle singole articolazioni dell'istituto sul
territorio fermo restando il permanere di distinte titolarità riferite a ciascuna delle
articolazioni medesime, sia per il personale già in servizio sia per quello in ingresso a
seguito di mobilità. Art. 12 1. Con successive comunicazioni verranno fornite le istruzioni operative per l'applicazione di quanto previsto dal presente decreto. |
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