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Organico Funzionale Sc.Sup.
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ANNO XV

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Ultimo aggiornamento
04 febbraio 2012

Decreto Ministeriale n. 71 del 22 Marzo 1999
Organico Funzionale Scuola Secondaria

Organici & Passaggio ATA ex EELLPagine collegate
Area ATTIVITA' AMMINISTRATIVA


IL MINISTRO DELLA P.I.

VISTO il T.U. delle leggi in materia d'istruzione approvato con il D.L.vo 16.4.94, n. 297;
VISTO l'art. 21 della L. 15.3.97, n. 59, il quale, al fine dell'attuazione dell'autonomia organizzativa e didattica, prevede la definizione di criteri per la determinazione degli organici funzionali d'istituto;
VISTO l'art. 40, comma 1, della L. 27.12.97, n. 449, il quale demanda al Ministro della Pubblica Istruzione l'emanazione di disposizioni sugli organici funzionali d'istituto;
VISTO il D.M. 29.5.98, n. 251, con il quale è stato autorizzato, in via transitoria, un programma nazionale di sperimentazione per consentire lo sviluppo di capacità di autorganizzazione delle scuole in vista dell'emanazione del regolamento sull'autonomia organizzativa didattica di cui al citato art. 21 della L. 59/97;
VISTO il D.P.R. 18.6.98, n. 233 recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali di singoli istituti;
VISTO il D.I. 24.7.98, n. 330;
VISTO il D.M. 24.7.98, n. 331;
VISTA l'intesa preliminare al C.C.D.N. sulla mobilità del personale della scuola, firmata in data 7.1.99, relativa all'attuazione in via sperimentale, a partire dall'a.s. 1999/2000, dell'organico funzionale d'istituto;
VISTA la L. 20.1.99, n. 9, relativa all'elevamento dell'obbligo scolastico;
RITENUTA pertanto l'opportunità, prima di dare completa realizzazione al nuovo modello organizzativo di organico funzionale, di procedere, in via sperimentale, in un limitato numero di istituzioni scolastiche, al fine di verificarne la concreta realizzabilità, in relazione agli obiettivi previsti dalla normativa, in vista della successiva estensione a tutte le scuole;
CONSIDERATO che la definizione del nuovo modello organizzativo deve avvenire secondo criteri che favoriscano, in funzione dell'attuazione dei principi di autonomia, il raggiungimento dell'obiettivo dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse a disposizione di ciascuna istituzione scolastica al fine di consentire, attraverso una più ampia flessibilità di gestione e di organizzazione del servizio scolastico, l'offerta all'utenza, pur con i vincoli imposti dalle norme di contenimento della spesa pubblica, di iniziative progettuali coerenti con le finalità e con gli obiettivi curricolari perseguiti dalla singola istituzione scolastica in riferimento alle esigenze formative del territorio;
CONSIDERATO che i criteri di individuazione delle scuole nelle quali attuare la sperimentazione sono stati definiti nell'ottica di costituire un campione in grado di fornire tutti gli elementi utili a verificare la funzionalità del modello;
RITENUTA pertanto l'opportunità di individuare istituzioni scolastiche che, garantendo una rappresentatività sul territorio nazionale, per dimensioni, varietà di indirizzi e tipologie di corsi siano in grado di configurare le varie situazioni e pertanto di fornire più ampi elementi ai fini della valutazione dell'impatto del nuovo modello organizzativo sul sistema scolastico;
RITENUTA altresì l'opportunità di inserire nella sperimentazione gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che sperimentano il biennio dell'autonomia, in considerazione della struttura dei curricoli che prevede momenti di flessibilità organizzativa e utilizzo di strategie didattiche fondative sulla modularità, nonché, con particolare riferimento alla scuola dell'obbligo, un campione di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media in considerazione della peculiarità della struttura organizzativa;

DECRETA

Art. 1

1. Nell'anno scolastico 1999/2000, presso le scuole di cui all'elenco allegato, la dotazione organica è definita dai Provveditori agli Studi, in via sperimentale, sulla base del nuovo modello di organico funzionale d'istituto.

Art. 2

1. L'organico funzionale è determinato, sulla base dei dati comunicati al Sistema informativo relativi agli alunni e classi, nonché dei carichi orario afferenti a tutti i corsi, ivi compresi, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, quelli di educazione per gli adulti, funzionanti in ciascuna istituzione scolastica considerata nel suo complesso (sede centrale, succursali, sedi coordinate e sezioni staccate), in un insieme di risorse assegnate all'istituto.

Art. 3

1. L'individuazione delle classi di concorso alle quali attribuire le risorse assegnate sono definite dal dirigente scolastico in attuazione del piano dell'offerta formativa, deliberato dal collegio dei docenti, che comprende i corsi di ordinamento, i corsi sperimentali, nonché tutte le opportunità formative previste dall'istituzione scolastica, coerenti con le finalità proprie della stessa.

Art. 4

1. L'attribuzione delle risorse alle diverse classi di concorso deve essere effettuata in modo da assicurare gli insegnamenti previsti dai quadri orari dei corsi ordinamento e dei decreti istitutivi dei corsi sperimentali. Le ulteriori risorse disponibili sono assegnate per lo svolgimento di insegnamenti integrativi, di attività didattiche in copresenza o che prevedano l'articolazione del gruppo classe, ovvero per la programmazione, organizzazione e realizzazione di iniziative di raccordo con le realtà socio-economiche e di esperienze di orientamento, riorientamento e scuola-lavoro, nonché di tutte le attività inerenti i progetti che l'istituzione scolastica ha previsto nell'ambito del piano dell'offerta formativa, In particolare l'organico funzionale sia nella scuola media che nelle prime classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado è diretto ad agevolare le iniziative formative, di orientamento e di eventuale passaggio fra diversi ordini ed indirizzi di studio previsti dalla L. 20.1.99, n. 9 per l'adempimento dell'obbligo scolastico, che ha ora durata novennale. L'attribuzione delle classi di concorso alle risorse di cui al presente comma è effettuata con riferimento alle specifiche competenze richieste dagli insegnamenti integrativi e dalle attività previste. Per le iniziative coperte con risorse assegnate in organico funzionale si farà riferimento prioritariamente alla disponibilità di docenti titolari presso l'istituzione scolastica, purché provvisti delle competenze richieste. Le eventuali disponibilità residue saranno assegnate dal Provveditore agli Studi, sulla base delle classi di concorso comunicate dal dirigente scolastico, nell'ambito delle operazioni di mobilità, utilizzazione e conferimento di incarichi a tempo indeterminato o determinato.
2. Nell'ambito delle disponibilità di organico assegnate, negli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media - nell'ottica della continuità educativa ed in attuazione di un progetto educativo unitario - potranno essere sperimentate iniziative che prevedano l'impiego dei docenti, per una quota dell'orario di lavoro, in classi di ordine di scuola diverso da quello di appartenenza.

Art. 5

1. Le risorse assegnate si riferiscono a posti comportanti un impegno di servizio di 18 ore, che deve essere espletato in insegnamento curricolare, per lo svolgimento delle altre attività individuate nel piano dell'offerta formativa ovvero per la sostituzione dei docenti assenti nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Nel caso in cui nell'istituzione scolastica risulti la presenza di titolari in posizione di part-time, la parte di risorsa oraria non utilizzata dovrà in ogni caso considerarsi disponibile per la scuola e potrà essere assegnata in sede di operazioni di utilizzazione o di conferimento di incarico a tempo determinato.

Art. 6

1. Nel caso in cui, ai sensi della normativa vigente, l'istituzione scolastica usufruisce di esonero o di semiesonero del collaboratore vicario, la corrispondente quota di risorse è assegnata alla scuola in sede di operazioni di utilizzazione o di conferimento d'incarico a tempo determinato.

Art. 7

1. Per gli insegnamenti curricolari la definizione dei posti è effettuata senza tenere conto dei vincoli eventualmente previsti nei regolamenti e/o decreti dei corsi di ordinamento, nonché nei decreti autorizzativi della sperimentazione. Fermo restando l'orario d'obbligo previsto dal C.C.N.L. del comparto scuola, i posti potranno essere costituiti con un numero di ore superiore alle 18, nel caso di disponibilità del docente e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Analogamente a quanto previsto dal precedente art. 5, nel caso in cui la costituzione dei posti secondo i criteri sopra indicati comporti il permanere di gruppi orari, non assegnabili a risorse attribuite alla scuola, gli stessi sono coperti dal Provveditore agli Studi nell'ambito delle operazioni di utilizzazione o di conferimento di incarico a tempo determinato. In sede di assegnazione di tali spezzoni si può procedere al completamento solo con ore disponibili presso l'istituzione scolastica in riferimento, ivi comprese le sezioni staccate e le sedi coordinate. Comunque tali gruppi complessivamente considerati non potranno superare il 5% del monte ore totale assegnato come risorse alla scuola, comprensivo delle ore utilizzate per costituire posti con orario superiore alle 18.

Art. 8

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del D.M. del 24.7.98, n. 331 per la formazione delle classi ai fini della determinazione delle risorse da assegnare alla scuola quale organico funzionale, la singola istituzione, nell'ambito della sperimentazione dell'autonomia regolamentata dal D.M. 29.5.98, n. 251, e con le procedure dallo stesso previste, può organizzare la propria attività secondo un'articolazione flessibile del gruppo classe, dell'orario e della durata delle lezioni, nonché programmando metodologie, strumenti e tempi dell'insegnamento secondo finalità di ottimizzazione delle risorse, nel rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti.

Art. 9

1. Le risorse afferenti a posti di insegnamento tecnico pratico sono determinate sulla base dei quadri orario previsti nei regolamenti e/o decreti dei corsi di ordinamento, nonché nei decreti istitutivi della sperimentazione. Tali risorse sono poste a disposizione della scuola senza i vincoli attuali di collegamento alle discipline e alle classi, per un utilizzo definito con modelli organizzativi coerenti con le esigenze della programmazione didattica delle attività curricolari; integrative e delle iniziative scuola-lavoro. Gli insegnanti tecnico-pratici, nel nuovo modello organizzativo, mantengono lo stato giuridico loro assegnato dalle vigenti disposizioni per tutte le attività svolte nell'ambito della programmazione metodologico-didattica.

Art. 10

Docenti di arte applicata.

Art. 11

1. In considerazione della circostanza che la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione scolastica è effettuata tenendo conto delle esigenze riferite alla scuola nel suo complesso, ivi comprese quindi quelle delle eventuali sezioni staccate e sedi coordinate, nonché quelle necessarie al funzionamento di corsi di educazione per gli adulti, devono essere individuate le risorse suddivise per classe di concorso afferenti alle singole articolazioni dell'istituto sul territorio fermo restando il permanere di distinte titolarità riferite a ciascuna delle articolazioni medesime, sia per il personale già in servizio sia per quello in ingresso a seguito di mobilità.
2. Tuttavia nella fattispecie in esame, qualora si tratti di sezione staccata ubicata nello stesso comune dell'istituzione principale, si può procedere, se le classi di concorso previste dai rispettivi quadri orari lo consentano, al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse, alla costituzione di posti con ore disponibili nella sede principale e nella sezione staccata, ferma restando l'imputazione della relativa titolarità all'una o all'altra a seconda del maggior apporto orario dato.
3. Il medesimo criterio di applica nel caso di funzionamento di corsi di educazione per gli adulti in relazione alla possibilità di costituire posti con la concorrenza di ore dei corsi diurni.

Art. 12

1. Con successive comunicazioni verranno fornite le istruzioni operative per l'applicazione di quanto previsto dal presente decreto.

 
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