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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994. n. 20;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre
1998, con il quale è stata conferita la delega a svolgere, tra l'altro, i
compiti inerenti alla disciplina dei sistemi informatici e telefonici
presso le pubbliche amministrazioni;
Considerata la necessità di impartire direttive alle pubbliche
amministrazioni per promuovere l'attuazione dell'art. 17, comma 21, della
legge 15 maggio 1997, n. 127;
EMANA
la seguente direttiva:
L'art. 17, comma 20, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
dispone che - ai fini di quanto previsto dall'art. 81, quarto comma, del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dagli articoli 19 e
seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione ed
aggiornamento degli inventari - il valore dei beni e delle apparecchiature
di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi
informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di
cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario
s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili
di utilizzazione.
L'art. 17, comma 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dispone, altresì,
che i beni e le apparecchiature di natura informatica appartenenti alle
amministrazioni, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui
erano destinati, siano alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato
generale dello Stato, secondo il procedimento previsto dall'art. 35 del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del
procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi sono
assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad
associazioni o ad altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano
fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente
normativa in materia di tutela ambientale.
I rinvii normativi contenuti nelle citate disposizioni della legge 15
maggio 1997, n. 127, si riferiscono alla disciplina della contabilità di
Stato e, pertanto, si deve ritenere che tali disposizioni siano rivolte
alle amministrazioni dello Stato.
In attesa dell'approvazione di modifiche alle norme in esame, che il
Governo intende introdurre con uno dei disegni di legge collegati alla
legge finanziaria per l'anno 2000 - modifiche volte, tra l'altro, ad
abbreviare il termine di ammortamento dei beni in questione - le
amministrazioni dello Stato in indirizzo, considerando che il periodo di
cinque anni previsto dalla legge è da ritenersi termine massimo e tenuto
conto della rapida obsolescenza dei beni informatici, sono invitate a
procedere con sollecitudine alla rilevazione del patrimonio informatico
divenuto inadeguato alle funzioni cui era destinato, ed alla relativa
comunicazione al Provveditorato generale dello Stato, onde consentire
l'espletamento delle procedure previste dal citato art. 35 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Il Provveditorato generale dello Stato, con particolare riferimento ai
personal computer ed alle altre apparecchiature che corredano le stazioni
di lavoro nell'automazione d'ufficio, valuterà, per singole categorie di
beni e per singola tipologia di modello, se autorizzare in via preventiva
l'esonero dall'esperimento delle procedure di alienazione a titolo
oneroso, in modo da consentire alle amministrazioni di procedere alla
diretta cessione di tali beni in proprietà alle istituzioni scolastiche.
Queste ultime, essendo istituzioni pubbliche, potranno iscrivere nei
propri inventari i beni ceduti senza diminuzione del patrimonio erariale.
In ogni caso, ove il procedimento di alienazione risultasse infruttuoso,
le singole amministrazioni procederanno direttamente all'assegnazione dei
beni ai soggetti richiedenti.
Sin d'ora e, comunque, in attesa della conclusione del procedimento di
alienazione, le amministrazioni medesime potranno acquisire le richieste
dei soggetti eventualmente assegnatari a titolo gratuito.
Le altre amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti,
attiveranno i procedimenti di dismissione dei beni di natura informatica
secondo le finalità perseguite dall'art. 17, commi 20 e 21, della legge
15 maggio 1997, n. 127. |