IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il D.P.R. 22.12.67, n. 1518, concernente regolamento per l'applicazione del
titolo III del D.P.R. 11.2.61, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica, ed in
particolare l'art. 47;
Visto l'art. 17, comma 1, della Legge 23.8.88, n. 400;
Udito il parere del Consiglio superiore di, sanitā, espresso in data 30.9.98;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli.
atti normativi nell'adunanza del 28.9.98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dei
5.11.98;
Sulla proposta del Ministro della sanitā, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione;
EMANA
il seguente regolamento
Art. 1
1. L'art. 47 del D.P.R. 22.12.67, n. 1518,
č sostituito dal seguente:
"Art. 47. - l. I direttori delle
scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all'atto
dell'ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli
alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da
parte dell'interessato della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva,
ai sensi della Legge 4.1.68, n. 15, e successive
modificazioni e integrazioni, e del D.P.R. 20.10.98, n. 403,
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette,
accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente
ad emettere la certificazione.
2. Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di
cui al comma 1, il direttore della scuola o il capo dell'istituto comunica il fatto entro
cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'azienda unitā sanitaria
locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della sanitā. La mancata
certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola
dell'obbligo o agli esami.
3. E' fatta salva l'eventuale adozione da parte dell'autoritā sanitaria di
interventi di urgenza ai sensi dell'art. 117 del D.L.vo 31.3.98, n. 112.".
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarā inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. lā fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |