Che cosè lautocertificazione ?
E una dichiarazione che l'interessato redige e
sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei
rapporti con la p.a. e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto
con un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla
discrezionalità di quest'ultimo.
Tale dichiarazione può sostituire:
- Le normali certificazioni
- Gli atti notori.
Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono le
certificazioni ?
Lart. 2 della legge 15/68 "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme"
prevede i casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione:
- data e luogo di nascita;
- la residenza;
- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti politici;
- lo stato di celibe, coniugato o vedovo;
- lo stato di famiglia;
- l'esistenza in vita;
- la nascita del figlio;
- il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- la posizione agli effetti degli obblighi militari;
- liscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a.
Lart. 1 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98
"Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative" ha ulteriormente esteso il
ricorso all'autocertificazione e contempla i seguenti casi:
- titoli di studio acquisiti;
- qualifiche professionali;
- esami sostenuti universitari e di stato;
- titoli di specializzazione;
- titoli di abilitazione;
- titoli di formazione;
- titoli di aggiornamento;
- titoli di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della
concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare;
- codice fiscale o partita IVA;
- qualsiasi dato dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di casalinga;
- qualità legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo;
- adempimento o meno degli obblighi militari comprese quelle
di cui all'art. 77 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 237/64 come modificato
dallart. 22 della legge 958/86;
- assenza di condanne penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile.
Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono gli
atti notori ?
Tutti gli stati, fatti e qualità personali che siano a
diretta conoscenza dell'interessato non compresi nellelenco di cui al punto 1 sono
comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà (art. 4, legge 15/68 e art. 2 comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).
Queste dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto (art. 3, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).
Tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui il
dichiarante ha diretta conoscenza e rende nel proprio interesse anche quando riguardano
altri soggetti (art. 2 comma 2, Decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/98). Tale dichiarazione sostitutiva riguarda anche
la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale (art.
2, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/98).
Quale è la validità delle dichiarazioni sostitutive
di certificazioni e di atti notori ?
I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità
illimitata;
le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi
dalla data di rilascio (art. 2, comma 3, Legge 127/97);
le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per i casi suindicati dagli artt. 2 e 4
della Legge 15/68 hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art.
6, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/98).
Quali sono i casi in cui è prevista solo
l'autocertificazione ?
Per i certificati, gli estratti e gli attestati da
presentare per le iscrizioni nelle scuole e università;
per i certificati, gli estratti e gli attestati da
presentare, a qualsiasi titolo, negli uffici della motorizzazione civile;
per i certificati e gli estratti ricavabili dai registri
dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni per i procedimenti di
loro competenza (art. 1, comma 2, Decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/98).
Come si può fare lautocertificazione ?
a) Per le dichiarazioni sostitutive dei certificati:
- scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed
esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti allimpiegato) o
compilando dichiarazioni sostitutive;
- trasmettendo documenti, atti e certificati per fax, per
porta o mezzo telematico e informatica, alle amministrazioni pubbliche.
b) per le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà:
- dichiarando fatti, stati o qualità personali a diretta
conoscenza dellinteressato dinanzi al funzionario competente a ricevere la
documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro
funzionario incaricato dal sindaco (art. 4, Legge 15/68);
- dichiarando stati, fatti o qualità personali a diretta
conoscenza dell'interessato e non compresi nell'elenco di cui al punto 1, anche
contestualmente allistanza e sottoscritti dall'interessato in presenza del
dipendente addetto (art. 3, comma 1, Decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/98);
- qualora si tratti di stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico e l'amministrazione
ritenga necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni. Le amministrazioni
hanno 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per richiedere la necessaria documentazione.
E possibile inviare una copia fotostatica, ancorché non autenticata dei certificati
di cui l'interessato sia già in possesso anche attraverso strumenti telematici e
informatici (art. 2, comma 3, Decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/98).
Per chi partecipa ai concorsi pubblici non è prevista
più la presentazione di copia autentica (quindi in bollo) dei titoli ma una semplice
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dichiari la conformità all'originale.
Le amministrazioni non possono richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle
domande per la partecipazione a selezioni per assunzioni in pubblici concorsi (art. 3,
comma 5, Legge 127197)
Come si presenta una copia autentica di un documento
?
Lautenticazione di un documento può esser fatta
dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione
esibendo l'originale senza obbligo di depositarlo presso l'amministrazione. Naturalmente
la copia autentica va usata solo per il procedimento in corso (art. 14, Legge 15/68 e art.
3, comma 4, Decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/98).
Dove reperire i moduli per lautocertificazione
?
Presso le amministrazioni, che sono tenute a procedere
alla revisione della modulistica per l'autocertificazione e per le istanze inserendovi il
richiamo alle sanzioni penali previste dallart. 26 della Legge 15/68 (art. 6, comma
2 e 3, Decreto del Presidente della Repubblica n.
403/98). Qualora i moduli non fossero disponibili è sempre possibile autocertificare
su carta semplice.
Quando l'autocertificazione non è ammessa ?
Per i certificati:
I certificati medici e sanitari richiesti dalle
istituzioni scolastiche per pratica di attività sportiva non agonistica sono sostituiti
con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica rilasciato dal medico di
base con validità di un intero anno scolastico (art. 10, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).
Quali sono i casi in cui le amministrazioni non
devono più chiedere i certificati ai cittadini ?
Quando si tratta di estratti degli atti di stato civile
che riguardano cambiamenti dello stato civile (art. 9, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98);
quando si tratta di tutti i dati contenuti in un documento
di riconoscimento presentati dall'interessato (art. 3, comma 1, Legge 127/97);
quando il responsabile del procedimento accerta d'ufficio
fatti e qualità che l'amministrazione è tenuta a certificare (art. 18, Legge 241/90);
in tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce direttamente certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso
l'amministrazione competente (art. 7, comma 2, Decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/98);
quando il cittadino non intende o non è in grado di
utilizzare l'autocertificazione e i certificati risultano da albi o da pubblici registri
tenuti dalle pubbliche amministrazioni (art.7, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).
Quando lamministrazione può acquisire
dufficio i documenti ?
Quando le amministrazioni ritengono necessario acquisire
degli estratti diversi da fatti relativi a cambiamento di stato civile, per particolari
motivi inerenti alle proprie finalità (art. 9, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).
La trasmissione di dati tra le amministrazioni può avvenire anche attraverso sistemi
informatici e telematici garantendo il diritto alla riservatezza delle persone (art. 2,
comma 5, Legge 127197).
Che cosa succede per coloro che non possono firmare
una dichiarazione ?
Lamministrazione dovrà accertare l'identità del
dichiarante e menzionare la causa dell'impedimento a sottoscrivere la dichiarazione (art.
4, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).
Le modalità previste di autocertificazione si
applicano anche ai cittadini stranieri ?
- Per i cittadini della comunità europea si applicano le
stesse modalità previste per i cittadini italiani (art. 5, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98)
- Per i cittadini extracomunitari residenti in Italia si
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 solo in cui si tratti di
comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici o privati italiani (art. 5, Decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/98).
Quali sono le sanzioni per i cittadini ?
Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle
autocertificazioni sono tenute a effettuare i controlli necessari. Le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (art. 26, Legge 15/68).
Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla
base di dichiarazioni non veritiere (art. 11 comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).
Quali sono le sanzioni previste per gli impiegati che
non accettano l'autocertificazione ?
Limpiegato responsabile incorre nella violazione
dei doveri d'ufficio nei seguenti casi:
- Quando non accetta l'autocertificazione nei casi
consentiti (art. 3, comma 4, Legge127/97);
- Quando non accetta la dichiarazione sostitutiva, nei casi
consentiti, in luogo della produzione di atti di notorietà (art. 3 comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98);
- Quando rifiuta l'indicazione di stati, fatti e qualità
personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità
(art. 7 comma 5, Decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/98).
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