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Istruzioni F24
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ANNO XV

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Ultimo aggiornamento
03 maggio 2012

MODELLO F24
Le istruzioni INPS, MINISTERO DELLE FINANZE, INAIL, ENPALS, INPDAI

Speciale RitenutePagine collegate
Area CONTABILITA'


VERSAMENTO TRIBUTI E CONTRIBUTI

Codici Mod. F 24
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Le novità per il 1999
  • Il modello F24 vale per tutti i contribuenti
  • Si paga entro la scadenza unificata del giorno 16
  • Il sistema è esteso ad INAIL, ENPALS, INPDAI
  • La compensazione è estesa a tutti i contribuenti
  • Si può pagare in euro

1 - PREMESSA.

Dal mese di maggio 1998 i contribuenti titolari di partita IVA hanno effettuato versamenti unitari, tramite i modelli F24, dei tributi e dei contributi previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, con la possibilita' di operare, nei casi previsti dalle norme, compensazioni fra le somme da versare e i crediti derivanti da dichiarazioni e denunce presentate dopo l’entrata in vigore del predetto decreto legislativo.
La norme in materia di versamenti unitari e compensazione, dettate dal decreto legislativo n. 241/1997, sono state modificate ed integrate da successivi decreti legislativi.
In base a tali integrazioni a partire dal 1999 tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita IVA, per effettuare i pagamenti e le compensazioni relative ai tributi e contributi elencati al punto 2, dovranno utilizzare il modello "F24".
Il termine di pagamento e’ unificato al giorno 16 del mese di scadenza; rimangono invariati i termini di pagamento delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni unificate e di pagamento dell’acconto IVA.

2 - TRIBUTI E CONTRIBUTI DA VERSARE TRAMITE IL MODELLO F24.

I seguenti tributi e contributi devono essere versati da tutti i contribuenti esclusivamente tramite il modello F24:

  • - imposte sui redditi e ritenute alla fonte;
  • - IVA;
  • - imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA
  • - Irap;
  • - addizionale regionale o comunale all'Irpef;
  • - contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, comprese le quote associative (iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, professionisti iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi L.335/95, lavoratori autonomi in agricoltura, pescatori autonomi);
  • - contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro (aziende tenute ad utilizzare la denuncia mod.DM10/2, aziende che occupano mano d'opera agricola e concedenti per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari) e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  • - contributi previdenziali ed assistenziali e premi dovuti all'INAIL, all'ENPALS e all'INPDAI;
  • - interessi previsti in caso di pagamento rateale.

3 - TERMINI DI VERSAMENTO.

a) tributi:

  • Ritenute alla fonte: il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate;
  • Imposta sul valore aggiunto:
  • Il versamento mensile deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento;
  • Il versamento trimestrale deve essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di riferimento (per il primo trimestre il 16 maggio, per il secondo trimestre il 16 agosto, per il terzo trimestre il 16 novembre).
  • Il versamento a saldo deve essere effettuato entro il 15 marzo dell'anno successivo.

Rimangono invariati i termini per il pagamento delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali e per il pagamento dell’acconto IVA (27 dicembre).

b) contributi dovuti all'INPS:

  • Contributi dovuti dalle aziende tenute ad utilizzare la denuncia mod. DM10/2: il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese di scadenza (di norma il mese successivo a quello in cui e' scaduto l'ultimo periodo di paga cui si riferisce il mod. DM10/2, salvo le eccezioni evidenziate nel punto 11.1)
  • Contributi sul minimale dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti: il versamento deve essere effettuato per la prima rata entro il 16 maggio, per la seconda rata entro il 16 agosto, per la terza rata entro il 16 novembre, per la quarta rata entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di imposizione;
  • Contributi dovuti sui redditi eccedenti il minimale dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti: i versamenti degli acconti e dei saldi devono essere effettuati nei termini previsti per i versamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  • Contributi dovuti da aziende che occupano mano d'opera agricola: il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese di scadenza (primo trimestre: 16 settembre, secondo trimestre: 16 dicembre, terzo trimestre: 16 marzo dell'anno successivo, quarto trimestre: 16 giugno dell'anno successivo);
  • Contribuzione lavoratori autonomi agricoli e contribuzioni dovuta dai concedenti per piccoli coloni e compartecipanti familiari: il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese di scadenza delle rate (16 luglio, 16 settembre, 16 novembre, 16 gennaio dell'anno successivo);
  • Contributi dovuti alla gestione lavoratori autonomi (art. 2, c.26, L.335/95) dai committenti per i parasubordinati: il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso;
  • Contributi dovuti dai pescatori autonomi: il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese di scadenza;
  • Contributi dovuti dai professionisti iscritti alla gestione lavoratori autonomi (art. 2, c.26, L. 335/95): i versamenti degli acconti e dei saldi devono essere effettuati nei termini previsti per i versamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

c) premi dovuti all’INAIL

  • Premi dovuti da autoliquidazione: devono essere versati entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il modello 10SM (dichiarazione salari);
  • Rate (e relativi interessi) ex legge 449/97: devono essere versate entro il giorno 16 del mese di scadenza (16.5 - 16.8 - 16.11).

d) contributi dovuti all’ENPALS

  • Contributi dovutiper il fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e per il fondo pensioni per gli sportivi professionisti: devono essere versati il giorno 16 del mese successivo a quello in cui e' scaduto il periodo di paga cui si riferisce il modello di denuncia contributiva (modello 031/R).

e) contributi dovuti all’INPDAI

  • Contributi correnti (periodo in scadenza): devono essere versati il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza.


Se il termine scade di sabato o di giorno festivo, il versamento e' tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

4 - MODELLO DI PAGAMENTO "F24".

La versione del modello "F24" che deve essere utilizzata per i pagamenti da effettuare a partire dal 1999 si compone di sei sezioni: nella sezione 1 devono essere indicati i dati identificativi del contribuente, nella sezione 2 i dati relativi ai pagamenti e alle compensazioni di competenza dell’Erario, nella sezione 3 quelli di competenza dell’INPS, nella sezione 4 quelli di competenza delle Regioni e dei comuni, nella sezione 5 quelli di competenza dell’INAIL e degli altri enti previdenziali ed assicurativi, ovvero ENPALS (codice ente 0001) ed INPDAI (codice ente 0002).
Nella sezione 6 va indicato il saldo, risultante dalla somma algebrica dei saldi delle singole sezioni, che non puo’ essere in nessun caso negativo.
Il modello "F24" e' predisposto in tre copie: le prime due da trattenere a cura dell'intermediario e la terza da restituire al contribuente come ricevuta. La prima copia deve essere firmata, le altre copie avranno lo spazio corrispondente a quello della firma in bianco.
Se, in sostituzione del contribuente, il pagamento è effettuato dall'erede, dal genitore, dal tutore o dal curatore, tali soggetti devono firmare il modello e barrare l'apposita casella collocata nello spazio per la firma; in tal caso, nella sezione 1 devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente.
E' possibile ripartire il pagamento delle somme dovute ad ogni singola scadenza effettuando più versamenti presso banche, concessionari o agenzie postali diverse o presso lo stesso intermediario utilizzando distinti modelli di pagamento.
Se un modello di pagamento non è sufficiente per l'indicazione degli importi a debito e a credito di tutte le sezioni, il contribuente deve riempirne degli altri e sottoscriverli. Ogni modello di pagamento e' a se' stante in termini di saldo, pagamento e/o presentazione.
Il contribuente puo' reperire il modello 'F24' presso gli sportelli delle Banche convenzionate, dei Concessionari, delle Poste Italiane, dell'INPS, dell’INAIL e dell’INPDAI.
Inoltre, l'INPS invia il modello 'F24' precompilato ai contribuenti per i quali determina l'importo dei contributi. In questo caso l'importo, predeterminato dall'Istituto, non potra' essere modificato dall'interessato, ma solo previo ricalcolo da parte della sede competente.
Il modello 'F24' viene inviato preintestato anche alle Aziende che sono tenute alla presentazione della denuncia mod. DM10/2 e ai committenti di collaborazione coordinata e continuativa.
E' autorizzata la stampa in proprio del modello di versamento in conformita' alle caratteristiche tecniche indicate negli allegati 1 e 2 dell'apposito decreto del Ministero delle Finanze.

5 - VERSIONE EURO DEL MODELLO "F24".

Dal primo gennaio 1999 e' l'euro la moneta degli Stati membri dell'Unione Europea partecipanti alla terza fase dell'unione economica e monetaria, ovvero Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia.
Pertanto i contribuenti hanno facolta’ di effettuare pagamenti in euro. In questo caso debbono compilare il modello nella apposita versione, contrassegnata dal simbolo dell’euro.
Gli importi debbono essere esposti nel modello arrotondati alla unita’ di euro; l'arrotondamento deve essere effettuato come segue: fino a 49 centesimi si arrotonda all'unita' di euro inferiore, da 50 centesimi in poi si arrotonda all'unita' di euro superiore.
Il pagamento in euro e' ammesso solo se effettuato con assegno o mediante addebito in un conto corrente detenuto in euro.

6 - PRESENTAZIONE DEL MODELLO E PAGAMENTO DEL SALDO FINALE.

Il modello di pagamento 'F24' puo' essere presentato, e il versamento puo' essere effettuato, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario, delle banche convenzionate e delle agenzie postali , che sono tenuti ad accettarlo anche se, per effetto delle compensazioni, il saldo finale risulta uguale a zero.
In caso di pagamento le Banche, le Poste e i Concessionari rilasciano l'attestazione dell'avvenuto pagamento; se l'importo da pagare risulta uguale a zero, gli stessi rilasciano attestazione di presentazione del modello.
In nessun caso il modello di pagamento unificato deve essere presentato al Ministero delle Finanze, alle Regioni o Province autonome, ai Comuni o agli enti previdenziali od assicurativi rientranti nel sistema dei versamenti unificati.

Il pagamento può essere effettuato, oltre che in contanti:

  • presso gli sportelli abilitati: con carte PagoBANCOMAT;
  • presso le banche: con assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca;
  • presso le agenzie postali: con assegni bancari tratti a favore del contribuente o con assegno circolare intestato al contribuente e girato per l'incasso al cassiere provinciale col concorso del controllore , per importi fino a Lire 20 milioni, mentre, per importi superiori , e in ogni caso quando l'assegno circolare e' emesso con la clausola "non trasferibile", lo stesso deve essere intestato al cassiere provinciale con il concorso del controllore;
  • presso i concessionari: con assegni circolari e vaglia cambiari.

In tutti i casi gli assegni devono essere di importo pari al saldo finale del modello di pagamento.

Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso e il conferimento del modello di pagamento non effettuato.

7 - COMPENSAZIONE.

Per effettuare la compensazione fra debiti e crediti occorre indicare nella colonna "importi a credito compensati" delle sezioni 2 e 4 esclusivamente le eccedenze d'imposta indicate nella dichiarazione annuale come importi da compensare.
I crediti da compensare vantati nei confronti degli enti previdenziali e risultanti dalle denunce contributive o dalle dichiarazioni unificate, devono essere indicati nella colonna "importi a credito compensati" della sezione 3 per i crediti vantati nei confronti dell'INPS e della sezione 5 per i crediti vantati nei confronti degli altri enti previdenziali ed assicurativi.

Per ogni credito utilizzato in compensazione occorre indicare:

  1. nella colonna "importi a credito compensati" l'ammontare del credito;
  2. nella colonna "periodo di riferimento" il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito;
  3. nella colonna "codice tributo" o "causale contributo" il codice o la causale con la quale si effettua il versamento a saldo dell'imposta o del contributo in relazione al quale e' sorto il credito;
  4. limitatamente ai crediti previdenziali ed assicurativi, gli altri dati identificativi previsti nelle competenti sezioni del modello.

Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza solo fino ad azzeramento del saldo finale; il credito eventualmente eccedente potrà essere compensato, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione dei versamenti da effettuare entro la data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva a quella da cui risulta il rimborso.
L'importo massimo compensabile e', fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

8 - PAGAMENTI RATEALI.

Nel caso in cui il contribuente abbia esercitato nella dichiarazione la relativa opzione, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni, fatta eccezione per quelle riferite agli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, sono ripartite nel numero di rate mensili prescelto, che, in occasione del pagamento della prima rata, deve essere indicato nella apposita casella inserita della sezione 6 (saldo finale) del presente modello.
La prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari di partita IVA) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti).
In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
L’importo da versare ad ogni scadenza è dato dalla somma del capitale, diviso per il numero delle rate, e degli interessi relativi alla singola rata, da calcolare al tasso indicato presso gli sportelli delle banche, dei concessionari e delle agenzie postali.
Gli interessi devono essere versati utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposito codice tributo o causale contributo e decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, che coincide con il termine di versamento della prima rata.
Nel caso in cui intenda procedere sia alla compensazione che alla rateazione, il contribuente può utilizzare due modelli: il primo con un saldo finale pari a zero, il secondo con l'ammontare rateizzato dei singoli importi rimasti a debito e, a partire dalla seconda rata, anche con quello dei relativi interessi.
Le istruzioni di cui al presente paragrafo non si applicano ai premi INAIL, per la cui rateazione occorre fare riferimento alle specifiche disposizioni vigenti in materia.

9 - SANZIONI.

L'omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale comporta l'applicazione della pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 4.000.000, mentre, nel caso in cui il modello non contenga gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che esegue il versamento e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000.
In caso di mancata o tardiva presentazione del modello "F24" con saldo finale uguale a zero risultante da compensazioni operate nel modello stesso, si applica la sanzione di lire 300.000.
Nulla e' innovato per quanto riguarda il regime sanzionatorio previsto per il mancato o tardivo pagamento delle somme dovute per contributi o premi all'INPS, all’INAIL, all’ENPALS e all’INPDAI.

10 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEZIONE "ERARIO" E DELLA SEZIONE "REGIONI ED ENTI LOCALI".

Nell’apposita colonna della sezione 2 e della sezione 4 del modello devono essere indicati i codici tributo per i quali si effettua il versamento e il periodo di riferimento nella forma "anno" (es. 1998) o "mese-anno" (es. 081998) o "anno-anno" (ad esempio: 19981999).
L'elenco completo dei codici tributo (con l'indicazione del formalismo con il quale devono essere indicati i periodi di riferimento) e dei codici regione è disponibile presso i concessionari, le banche e le agenzie postali e può essere prelevato anche dal sito internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it).
Ogni riga della sezione 2 puo' essere utilizzata per qualsiasi tributo di spettanza dell'Erario, mentre nella sezione 4 devono essere indicati i tributi di spettanza delle delle Regioni, individuate dal "codice regione".

11 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE INPS.

Ogni riga della sezione INPS puo' accogliere le diverse tipologie di contribuzioni previste, identificate dalla 'causale contributo'.
Nella sezione INPS del modello sono previste 5 righe. I contribuenti che hanno piu' di una posizione contributiva presso l'INPS, sia nella stessa gestione che in gestioni diverse, devono compilare righe distinte della sezione INPS del modulo. Devono compilare righe distinte anche per il versamento del saldo e dell'acconto, degli eventuali interessi e per le compensazioni che possono operare.
Se le righe della sezione INPS di un modello non sono sufficienti, i contribuenti devono utilizzare ulteriori modelli, che come detto in precedenza, sono da considerare a se' stanti in termini di saldo e versamento e/o presentazione.
Lo stesso modello di pagamento 'F24' puo' essere utilizzato per pagamenti destinati a diverse Sedi INPS.

11.1 - AZIENDE TENUTE A PRESENTARE IL MODELLO DM10/2.

- Termini di versamento.

Le somme dovute dalle aziende e risultanti dal saldo del modello DM0/2 devono essere versate entro il giorno 16 del mese di scadenza, ossia, di norma, il mese successivo a quello in cui e' scaduto l'ultimo periodo di paga cui si riferisce la denuncia di modello DM10/2.

Rimangono immutati i piu' ampi termini previsti per:

  • Aziende armatoriali per il solo personale navigante durante i periodi di imbarco: il pagamento dovra' essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello del periodo di paga
  • Amministrazioni dello Stato: il pagamento dovra' essere effettuato entro giorno 16 del sesto mese successivo al periodo di paga.

Le somme dovute dalle aziende a fronte di una nota di rettifica scaturente dal controllo di un modello DM10/2, devono essere versate entro la data indicata sul modello DM10/RA.

- Termine e modalita' di presentazione delle denunce DM10/2.

La denuncia di modello DM10/2 rimane in essere e deve essere presentata entro il termine di scadenza del pagamento.
Le Banche, i Concessionari e le Poste Italiane continueranno, contestualmente alla accettazione del modello 'F24', ad accettare i modelli DM10/2 presso i propri sportelli e a inviarli all'INPS con le consuete modalita'.
I modelli DM10/2 possono essere presentati all’INPS anche tramite flusso telematico o supporto magnetico. Dal sito internet dell'INPS - www.inps.it - puo' essere prelevato il software di controllo dei flussi informatizzati.

- Compilazione della sezione INPS.

- Pagamenti o compensazioni del saldo del modello DM10/2:

  • Codice sede: codice della sede presso la quale e' aperta la posizione contributiva aziendale
  • Causale contributo: DM10
  • Matricola INPS: matricola aziendale - 10 caratteri numerici che identificano la posizione contributiva aziendale
  • Periodo di riferimento "da": il mese ed anno di competenza del DM10 (es: 041999)
  • Periodo di riferimento "a": non compilare
  • Importi a debito versati: l'importo che si intende pagare per il DM10 in esame con il modello che si sta compilando. Deve essere uguale a zero se il dato "importi a credito compensati" viene valorizzato.
  • Importi a credito compensati: l'importo che si compensa per il DM10 in esame nel modello che si sta compilando, ovviamente se il saldo del DM10 e' a debito INPS. Deve essere uguale a zero se il dato "importi a debito versati" viene valorizzato

- Pagamenti per note di rettifica da DM10/2:

  • Codice sede: codice della sede presso la quale e' aperta la posizione contributiva aziendale
  • Causale contributo: DMRA
  • Matricola INPS: matricola aziendale - 10 caratteri numerici
  • Periodo di riferimento "da": il mese ed anno di competenza del DM10 rettificato (es: 041999)
  • Periodo di riferimento "a": nessun dato
  • Importi a debito versati: l'importo risultante dalla nota di rettifica inviata dall’INPS.
  • Importi a credito compensati: nessun dato.

- DM10 parzialmente insoluti.

L’azienda che non intende versare l’intero importo del saldo risultante dal modello DM10/2, deve indicare nella colonna "importi a debito da versare" l’effettivo importo che intende pagare con il modello che sta compilando, nonche’ gli altri dati previsti nella sezione INPS.
Si ricorda che in base alla normativa vigente l'azienda deve in ogni caso versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nonche' le trattenute operate ai pensionati che lavorano.

- DM10 totalmente insoluti.

I modelli DM10/2 totalmente insoluti devono essere consegnati o spediti a mezzo raccomandata alla competente sede dell'INPS e non devono essere inseriti nel modello di pagamento unificato.

- DM10 Passivi (saldo a credito dell'azienda).

Il DM10 con saldo a credito dell'azienda deve essere elencato nel modello unificato di pagamento solo qualora si intenda compensarne il saldo in tutto o in parte.
Qualora il saldo di un DM10 trovi capienza, ai fini della compensazione, in piu' modelli unificati di pagamento, il DM10 deve essere elencato in ognuno di essi.
Il saldo a credito dell'azienda puo' essere compensato a partire dalla data di presentazione della denuncia con saldo a credito azienda fino alla data di scadenza (compresa) per la presentazione della denuncia successiva.
Il residuo credito verra' rimborsato dall'INPS ovvero potra' essere oggetto di compensazione secondo la normativa ordinaria.
Il modello DM10/2 con saldo a credito azienda deve essere consegnato o spedito a mezzo raccomandata alla competente sede dell'INPS.

11.2 - GESTIONE SEPARATA LAVORATORI AUTONOMI (GLA).

COMMITTENTI DI LAVORO PARASUBORDINATO.

- Termini di versamento.

Le somme dovute dai committenti di lavoro parasubordinato devono essere versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Per mese di scadenza si intende il mese successivo a quello in cui sono stati corrisposti i compensi al collaboratore.

- Termine di presentazione della denuncia trimestrale (mod. GLA/D).

La denuncia trimestrale dei compensi corrisposti deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare (il trimestre e' riferito alla data di corresponsione del compenso) sia su supporto cartaceo che con sistemi automatizzati. Dal sito internet dell'INPS - www.inps.it - puo' essere prelevato il software di controllo del flusso informatizzato.

- Compilazione della sezione INPS.

  • Codice sede: codice della sede competente in base alla localizzazione della sede/filiale del committente
  • Causale contributo: DPC
  • Matricola INPS/codice INPS/filiale azienda: il committente viene identificato dal codice fiscale e dalla filiale azienda. Il codice fiscale viene indicato nella sezione 1 del modulo. In questo campo della sezione INPS va indicata la filiale azienda nella forma CAP (5 caratteri numerici) COMUNE (nei restanti 12 caratteri del campo); esempio: 00142ROMA
  • Periodo di riferimento "da": mese ed anno di erogazione del compenso, espresso nella forma mmaaaa (es: 041999)
  • Periodo di riferimento "a": nessun dato
  • Importi a debito versati: importo dei contributi che si versano.
  • Importi a credito compensati: nessun dato.

Gli eventuali rimborsi per versamenti eccedenti il massimale che non vengano utilizzati a scomputo dei versamenti per gli anni successivi o per contributi non dovuti, saranno effettuati direttamente dall'INPS a domanda degli aventi diritto, che come e' noto, sono sia il committente sia il collaboratore, ognuno per la parte di propria spettanza..

11.3 - GESTIONE SEPARATA LAVORATORI AUTONOMI (GLA).

PROFESSIONISTI.

- Termini di versamento

I versamenti degli acconti e del saldo devono essere effettuati nei termini previsti per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Anche questi contribuenti possono usufruire dello stesso differimento previsto per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, maggiorando le somme da versare dello 0,50 per cento a titolo di interesse.
La maggiorazione per interessi di cui sopra deve essere esposta, nel modello di pagamento, separatamente dal contributo, utilizzando la "causale contributo " "DPPI" e compilando nella riga tutti i campi previsti per il versamento dei contributi cui gli interessi si riferiscono.

- Compilazione della sezione INPS

  • Codice sede: codice della sede presso la quale e' aperta la posizione contributiva
  • Causale contributo: vedi elenco causali
  • Codice INPS/matricola INPS/filiale azienda: nessun dato
  • Periodo di riferimento "da": inizio periodo cui si riferiscono i contributi (es: 011999) (*)
  • Periodo di riferimento "a": fine periodo cui si riferiscono i contributi (es: 121999) (*)
  • Importi a debito versati: importo dei contributi o degli interessi che si versano.
  • Importi a credito compensati: importo a credito del contribuente risultante dalla dichiarazione unificata (causale contributo "DPP")

(*) il periodo puo' anche essere inferiore all'anno

11.4 - ARTIGIANI E COMMERCIANTI.

- Termini di versamento.

I contributi dovuti sul minimale di reddito devono essere versati entro il giorno 16 dei mesi di maggio (primo trimestre), agosto (secondo trimestre), novembre (terzo trimestre), febbraio (quarto trimestre).
I contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (acconti e saldo) devono essere invece versati entro i termini previsti per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
I contribuenti hanno la facolta' di usufruire dello stesso differimento previsto per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, maggiorando le somme da versare dello 0,50 per cento a titolo di interesse.
La maggiorazione per interessi di cui sopra deve essere esposta, nel modello di pagamento, separatamente dal contributo, utilizzando la "causale contributo " "API" o "CPI" e lo stesso "codice INPS" utilizzato per il versamento del corrispondente contributo.
Possono essere compensati nel modello "F24" gli importi a credito del contribuente che risultano dal calcolo effettuato nella dichiarazione unificata.

- Compilazione della sezione INPS (i modelli vengono inviati precompilati dall’INPS)

  • Codice sede: codice della sede presso la quale e' aperta la posizione contributiva
  • Causale contributo: vedi elenco causali
  • Codice INPS: il codice rilevato dalla comunicazione inviata dall'INPS con i modelli di pagamento
  • Periodo di riferimento "da": il mese ed anno di inizio periodo contributivo nella forma mmaaaa (*)
  • Periodo di riferimento "a": il mese ed anno di fine periodo contributivo nella forma mmaaaa (*)
  • Importi a debito versati: importo dei contributi o degli interessi che si versano
  • Importi a credito compensati: importo dell'eventuale saldo a proprio credito risultante dalla dichiarazione unificata e che si mette a compensazione (causali contributo "AP" o "CP")

(*) data inizio e fine del periodo contributivo (anno o periodo inferiore all'anno) cui si riferisce il pagamento.

11.5 - DATORI DI LAVORO AGRICOLO PER OPERAI A TEMPO INDETERMINATO, OPERAI A TEMPO DETERMINATO E COMPARTECIPANTI INDIVIDUALI .

- Termini di versamento.

I pagamenti devono essere effettuati il giorno 16 del mese di scadenza: 16 settembre per il primo trimestre, 16 dicembre per il secondo trimestre, 16 marzo dell’anno successivo per il terzo trimestre e 16 giugno dell’anno successivo per il quarto trimestre.

- Presentazione delle denunce trimestrali della mano d’opera occupata.

Le denunce trimestrali devono essere presentate entro il giorno 25 del mese successivo all’ultimo mese del trimestre solare di riferimento. Le predette denunce possono essere presentate su modello cartaceo o mediante flussi informatizzati (supporto magnetico o trasferimento dei dati tramite internet). Dal sito internet dell'INPS (www.inps.it) puo' essere prelevato il software di controllo dei flussi informatizzati.

– Modalita' di compilazione della sezione INPS (i modelli vengono inviati precompilati dall’INPS)

  • Codice sede: codice della sede presso la quale e' aperta la posizione contributiva aziendale
  • Causale contributo: vedi elenco causali
  • Codice INPS: il codice rilevato dalla comunicazione inviata dall'INPS con i modelli di pagamento
  • Periodo di riferimento "da": mese ed anno di inizio periodo di contribuzione (*)
  • Periodo di riferimento "a": mese ed anno di fine periodo di contribuzione (*)
  • Importi a debito versati: importo dei contributi che si versano
  • Importi a credito compensati: nessun dato

(*) inizio e fine del trimestre o periodo inferiore per contributi correnti - inizio e fine del periodo cui si riferisce la contribuzione per i contributi pregressi.

11.6 - LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI (CD/CM/IATP)

CONCEDENTI PER I PICCOLI COLONI E I COMPARTECIPANTI FAMILIARI.

- Termini di pagamento.

Il giorno 16 del mese di scadenza della rata bimestrale (16 luglio, 16 settembre, 16 novembre e 16 gennaio).

- Modalita' di compilazione della sezione INPS (i modelli vengono inviati precompilati dall'INPS).

  • Codice sede: codice della sede presso la quale e' aperta la posizione contributiva aziendale
  • Causale contributo: vedi elenco causali
  • Codice INPS: il codice rilevato dalla comunicazione inviata dall'INPS con i modelli di pagamento
  • Periodo di riferimento "da": numero rata ed anno (esempio seconda rata del 1999 = 021999)
  • Periodo di riferimento "a": nessun dato
  • Importi a debito versati: importo dei contributi che si versano
  • Importi a credito compensati: nessun dato

11.7 - PESCATORI AUTONOMI.

- Termini di pagamento.

Il giorno 16 del mese di scadenza del contributo mensile.

- Modalita' di compilazione della sezione INPS (i modelli vengono inviati precompilati dall'INPS).

  • Codice sede: codice della sede presso la quale e' aperta la posizione contributiva
  • Causale contributo: PESC
  • Codice INPS: 10 caratteri alfanumerici (8 caratteri numerici + 2 alfabetici)
  • Periodo di riferimento "da": mese ed anno di competenza (mmaaaa) es: 051999
  • Periodo di riferimento "a": nessun dato
  • Importi a debito versati: importo dei contributi che si versano
  • Importi a credito compensati: nessun dato

11.8 - ELENCO "CAUSALI CONTRIBUTO" DA INDICARE NELLA SEZIONE INPS

AZIENDE DM 5.2.69

DM10 Versamenti o compensazioni relativi a modelli DM10/2.
DMRA Somme dovute per note di rettifica da DM10/2

GESTIONE ARTIGIANI

Contributi Correnti
AF Contributi dovuti sul minimale di reddito
AP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
APR Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate
API Interessi su rate o per differimento.
Contributi Arretrati (*)
AFP Contributi dovuti sul minimale di reddito - anni pregressi
APP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - anni pregressi

GESTIONE COMMERCIANTI

Contributi Correnti
CF Contributi dovuti sul minimale di reddito
CP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
CPR Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate
CPI Interessi su rate o per differimento.
Contributi Arretrati (*)
CFP Contributi dovuti sul minimale di reddito - anni pregressi
CPP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - anni pregressi

CONTRIBUTI DOVUTI ALLA GESTIONE SEPARATA LAVORATORI AUTONOMI (GLA) EX ART.2, COMMA 26, LEGGE 335/95

DPC Versamenti dei committenti per i collaboratori coordinati continuativi
DPP Versamenti dei professionisti - acconti e saldo non rateizzati
DPPR Versamenti dei professionisti - rate
DPPI Versamenti dei professionisti - interessi su rate o per differimento.

PESCATORI AUTONOMI

PESC Versamenti dei pescatori autonomi

AZIENDE AGRICOLE E CONCEDENTI

Contributi Correnti
LAS Contributi dovuti per OTI, OTD, CI
PCF Contributi dovuti per PC/CF
Contributi Arretrati (*)
LASP Contributi dovuti per OTI, OTD per anni pregressi
PCFP Contributi dovuti per PC/CF per anni pregressi
LASS Contributi SSN dovuti per OTI, OTD per anni pregressi (fino al 1998)
PCFS Contributi SSN dovuti per PC/CF per anni pregressi (fino al 1997)

LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI

Contributi Correnti
LAA Contributi dovuti dai CD, CM, IATP
Contributi Arretrati(*)
LAAP Contributi dovuti dai CD, DM, IATP per anni pregressi

(*) solo in caso di imposizioni effettuate dall'INPS - non possono essere utilizzate per regolarizzazioni.

11.9 - GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCIANTI - 'CODICE INPS'

Il codice INPS (17 caratteri) e' cosi' composto:

  • codice dell'azienda 8 numerico e maggiore di zero
  • codice emissione 2 anno di emissione (AA)
  • progress. emissione 1 1,2,3,.....9
  • codice del soggetto 2 10,11,12,...99. (10 = titolare; da 11 in poi collaboratori)
  • codice rata 1 0/1/2/3/4/5/6 - 0 = ricalcolato dalla sede; 1,2,3,4 = rate
  • contributi sul minimale; 5 = non usato ; 6 = contributi sul reddito eccedente il minimale.
  • controcodice INPS 2 (vedi specifiche calcolo)
  • Check Digit 1 (vedi specifiche calcolo)

Ai fini del controllo del controcodice INPS e del check digit , occorre ricostruire la code-line come segue:

  • importo pagamento 10 numerico ( se codice rata = 6, mettere importo pagamento a zero)
  • anno di riferimento 4 anno di competenza del contributo (prelevato dalla data "dal")
  • codice della Sede 4
  • codice INPS 17

CALCOLO CONTROCODICE INPS

  • suddividere i primi 32 bytes delle CodeLine da sinistra in 4 gruppi di 8 cifre;
  • dividere ogni gruppo per 99;
  • sommare quozienti e resti;
  • dividere il risultato per 99;
  • il resto della divisione costituisce il codice di controllo INPS.

CALCOLO CHECK DIGIT

  • si considera la CodeLine da destra verso sinistra escludendo il Check Digit;
  • si moltiplica la prima cifra di destra per '2', la seconda per '3', la terza per '4', la quarta per '5', la quinta per '6', la sesta per '7' e cosi' via fino all' esaurimento delle cifre della CodeLine;
  • si sommano tutti i prodotti cosi' ottenuti;
  • si divide il risultato per 11;
  • se il resto della divisione e’ 0 o 1 il Check Digit deve essere posto = 0; in caso contrario sottraendo il resto da 11, si ottiene il Check Digit.

11.10 - AZIENDE AGRICOLE E LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI - 'CODICE INPS'

Il codice INPS (17 caratteri) e' cosi' composto:

  • Tipo azienda 1 numerico valori possibili: 0 (autonomi) oppure 3 (subordinati)
  • Codice azienda 7 numerico deve essere maggiore di zero
  • Emissione 3 numerico (AA+ numero emissione- da 1 a 9)
  • Tipo contributo 1 numerico valori da 1 a 6 (*)
  • Numero rata 2 numerico da 01 a 04
  • Cin INPS 1 numerico valore delle unita' della somma delle 14 cifre precedenti
  • Cin PP.TT. 2 numerico resto della divisione per 93 delle 15 cifre precedenti

(*) IVS 1 = OTI - CD, 2 = OTD - CM, 3 = PCCF - IATP
    SSN 4 = OTI - CD, 5 = OTD - CM, 6 = PCCF - IATP

11.11 - VERSAMENTI CHE DEVONO ANCORA ESSERE EFFETTUATI ALL'INPS CON I BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE.

  • Recupero crediti in via amministrativa o legale e regolarizzazioni
  • Condoni
  • Rateazioni concesse dall'Istituto a domanda dell'interessato
  • Contributi per lavoratori domestici
  • Versamenti volontari
  • Riscatti, rendite, ricongiunzioni

12 - SEZIONE 5 "ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI.

Nella sezione 5 sono presenti due separate sottosezioni, la prima delle quali riservata all'INAIL e la seconda riservata agli altri enti previdenziali ed assistenziali inserti nel sistema di riscossione unificata, che, a partire dal 1999 sono l'ENPALS (codice ente 0001) e l'INPDAI (codice ente 0002).

12.1 - Compilazione della Sezione 5 per i PREMI DOVUTI ALL'INAIL

12.1.1 - Premessa.

  • Il sistema dei versamenti unificati riguarda, a decorrere dal 1999, i soli premi da autoliquidazione
  • il termine di pagamento e' fissato al 16 febbraio
  • coloro che scelgono il pagamento rateale previsto dalla legge 449/97 (rateazione premio anticipato 1999) potranno versare le rate ed i relativi interessi, utilizzando distinti modelli di delega F24 reperibili presso qualsiasi Banca, Agenzia postale e Sede INAIL.

Il nuovo sistema di riscossione non altera né le modalita' di calcolo dei premi assicurativi, né le modalita' di dichiarazione delle retribuzioni che dovranno essere effettuate, come di consueto, con il Mod. 10SM.

12.1.2 - MOD. 10 SM (dichiarazione salari).

La modifica apportata al Mod. 10SM consiste nell’abolizione del bollettino di c/c postale, al posto del quale e' stata riprodotta la sezione INAIL prevista nel modello F 24. Tale sezione contiene tutti i dati necessari per il versamento, ad eccezione dell’importo a credito e di quello a debito, che dovra' essere determinato dal datore di lavoro.
La presentazione del Mod. 10SM deve essere effettuata , con le consuete modalita', entro il 16 febbraio 1999.

12.1.3 - Compilazione della sezione INAIL.

Nella sezione INAIL del modello F24 sono previste 3 righe. I datori di lavoro che hanno più di una posizione assicurativa, devono indicare gli importi relativi a ciascuna posizione assicurativa nel rigo corrispondente.
Se le righe della sezione INAIL di un modello F24 non sono sufficienti, gli utenti devono utilizzare ulteriori modelli che sono da considerare a se' stanti in termini di saldo e versamento e/o presentazione. Per versamenti destinati a diverse Sedi INAIL, puo' essere utilizzato un unico modello di pagamento.

Si precisa che, nel modello di delega F 24, nell’apposita sezione INAIL dovranno essere indicati i seguenti dati:

  • Codice Sede: codice della sede presso la quale e' aperta la posizione assicurativa
  • Posizione assicurativa: codice numerico di riferimento del rapporto assicurativo
  • Codice di controllo: controcodice della posizione assicurativa
  • Causale (codice operazione): codice di riferimento dell'autoliquidazione (99)
  • Sottocausale (sottocodice operazione): sottocodice di riferimento dell'autoliquidazione(9)
  • Numero di riferimento (progressivo richiesta): progressivo di riferimento della richiesta cumulata regolazione e rata
  • Importi a debito versati: importo dei premi da versare
  • Importi a credito compensati: importo del credito da compensare

Nell’ipotesi in cui l’autoliquidazione evidenzi un credito per l’anno 1998, il datore di lavoro procedera' preventivamente alla compensazione della "regolazione passiva" con la rata anticipata 1999, indicando nello spazio previsto nel modello F24 e denominato con la dicitura "importo a debito versati" l’importo al netto della compensazione stessa.
In presenza di crediti pregressi, l’utente potra' procedere, altresi', alla compensazione con l’importo dovuto da autoliquidazione a condizione che, come per il passato, trasmetta all’INAIL la relativa domanda. Anche in questo caso dovra' essere indicato nel campo "importo a debito versati", l’importo al netto della compensazione.
Nell'ipotesi in cui , effettuate le compensazioni sopradescritte, risulti comunque un credito nei confronti dell'INAIL, detto importo, che dovra' essere indicato nella colonna "importi a credito compensati", potra' essere utilizzato a compensazione di partite debitorie esposte in altre sezioni del modello F24 entro il termine della prossima autoliquidazione.

Si consiglia vivamente, al fine di evitare l'insorgere di contenzioso, di verificare preventivamente con la sede INAIL competente l'esattezza dei conteggi che hanno determinato il credito da compensare.

Per qualsiasi altra richiesta inoltrata dall’INAIL (premi, interessi, sanzioni amministrative e/o civili) il relativo versamento dovra' essere effettuato, come di consueto, tramite bollettino di c/c postale precompilato dall’Istituto.

12.2 - Compilazione della Sezione 5 per i contributi dovuti all'ENPALS.

12.2.1 - Premessa.

Il versamento unitario, come previsto dall'articolo 28 del Decreto legislativo n. 241/97, riguarda, a decorrere dal 1999, anche la contribuzione dovuta all'ENPALS dai datori di lavoro per il Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo e per il Fondo pensioni per gli sportivi professionisti.

12.2.2 - Termini di versamento.

I contributi predetti debbono essere versati entro il giorno 16 del mese successivo al mese di scadenza del periodo di paga.

12.2.3 - Termine di presentazione della denuncia contributiva (mod. 031/R).

Il modello 031/R deve essere presentato alle competenti sedi periferiche dell'ENPALS con le consuete modalita' ed entro le consuete scadenze (25 del mese successivo a quello di scadenza del periodo di paga).

12.2.4 - Compilazione della sezione ENPALS.

  • codice ente: indicare il codice 0001, identificativo dell'ENPALS
  • codice sede: codice della sede presso la quale e' aperta la posizione contributiva dell'impresa
  • causale contributo: indicare i seguenti codici:
  • CCSP per i contributi correnti dovuti per sportivi professionisti
  • CCLS per i contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo
  • codice posizione assicurativa: indicare il numero di matricola dell'impresa, composto di nove cifre, delle quali le prime 6 determinano il codice gruppo che identifica l'impresa di gestione e le ultime 3 il codice di attivita', cui si riferisce il versamento. La matricola assegnata dall'ente deve essere riportata per intero:es 160000001
  • periodo di riferimento "da": indicare nella forma mmaaaa (es:021999) il mese ed anno di competenza del modello di denuncia contributiva (mod. 031/R)
  • periodo di riferimento "a": nessun dato
  • importi a debito versati: l'importo che si intende pagare con il mod. F24 per il modello di denuncia contributiva (mod 031/R) in esame. Deve essere uguale a zero se il dato "importi a credito compensati" viene valorizzato.
  • importi a credito compensati: l'importo che si compensa per il modello di denuncia contributiva (mod. 031/R) in esame. Deve essere uguale a zero se il dato "importi a debito versati" viene valorizzato.

N.B. - La compensazione dell'importo a credito del contribuente derivante da una denuncia contributiva di modello 031/R, puo' essere effettuata a partire dal termine di presentazione della denuncia a credito del contribuente fino al termine per la presentazione della successiva denuncia contributiva.

12.2.5 - Elenco dei codici sede.

S1 Saint Vincent TO Torino MI Milano
VE Venezia TS Trieste GE Genova
S2 Sanremo BO Bologna FI Firenze
RM Roma NA Napoli BA Bari
CT Catania PA Palermo CA Cagliari

12.3 - Compilazione della Sezione 5 per i contributi dovuti all’INPDAI.

12.3.1 - Termini di versamento

Il termine per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta all'INPDAI e' anch'esso allineato al giorno 16 del mese di scadenza, ossia il 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui la contribuzione stessa si riferisce.

12.3.2 - Termini e modalita' di presentazione delle denunce GV

A fronte dei versamenti effettuati con il modello F24 permane l'obbligo per il datore di lavoro di presentare il modello di denuncia mensile GV che verra' inoltrato all'Istituto con le seguenti modalita':

  • il contribuente che effettua il pagamento dei contributi attraverso il modello F24 presso uno sportello della Banca di Roma, della Banca Nazionale dell'Agricoltura e Banca Mediterranea (Aziende del Gruppo BANCAROMA), consegnera' contestualmente alla banca stessa il modello GV93 e il servizio Bancario curera' gli adempimenti successivi;
  • il contribuente che effettua il pagamento presso altra banca o presso le agenzie postali o concessionari si servira' comunque, a titolo completamente gratuito, del servizio di raccolta del modello GV, consegnandolo a un qualsiasi sportello delle banche suddette, oppure potra' inoltrarlo alla Casella Postale 7219 ROMA NOMENTANO;
  • i versamenti esclusi dalla nuova normativa continueranno ad essere effettuati tramite modello GV da presentare presso un qualsiasi sportello bancario sul territorio.

Il modello GR e', in ogni caso, soppresso.

12.3.3 - Compilazione della sezione INPDAI

  • Codice ente: 0002
  • Codice sede: nessuna indicazione
  • Codice posizione: trascrivere il numero di posizione aziendale presso l'INPDAI. Questo dato e' strettamente numerico e quindi le cifre non devono essere intervallate o seguite da punti, barre o qualsivoglia altro segno.
  • Causale contributo e periodo di riferimento: la causale contributo viene espressa attraverso codici. A ciascun codice puo' essere collegato un periodo di riferimento che, se richiesto dalla fattispecie, non deve mai essere maggiore della data di versamento. L'indicazione del periodo di riferimento deve in ogni caso rispettare i seguenti criteri:
  • L'anno di inizio periodo deve essere sempre uguale all'anno di fine periodo (non e' consentita l'indicazione di un periodo pluriennale)
  • per la causale SA l'anno deve essere minore dell'anno della data di versamento (la causale si riferisce solo ad anni solari precedenti quello del versamento)
  • per la causale SB l'anno deve essere uguale a quello della data di versamento, tranne il pagamento effettuato nel mese di gennaio per le competenze relative al mese di dicembre dell'anno precedente.

Allo scopo di agevolare questa operazione si fornisce la seguente tabella.

Tipologia

Codifica

Periodo di riferimento

Contributi anni solari precedenti

Un rigo per ogni anno solare

Causale SA

Ripetere per ciascun rigo

MM/AAAA inizio MM/AAAA fine

Per ciascun rigo

Contributi correnti (periodo in scadenza) Causale SB MM/AAAA inizio MM/AAAA fine uguale a periodo in scadenza
Contributo di solidarietà Causale SC MM/AAAA inizio MM/AAAA fine uguale a periodo in scadenza
Rata da piano di dilazione concesso Causale PR Nessun periodo di riferimento
Rata da piano di dilazione derivante da

Provvedimenti legislativi speciali

Causale RC Nessun periodo di riferimento
Solidarietà pregressa 1985/1991 Causale RS Nessun periodo di riferimento
Versamento ad integrazione di mensilità precedenti Causale VP MM/AAAA inizio MM/AAAA fine del periodo che viene conguagliato
Versamento a copertura totale di precedenti omissioni Causale VT MM/AAAA inizio MM/AAAA fine del periodo che viene sanato
Interessi ritardato pagamento Causale INT MM/AAAA inizio MM/AAAA fine del periodo di computo
Sanzioni amministrative Causale SNZ MM/AAAA inizio MM/AAAA fine del periodo di applicazione

Nel caso in cui le righe della sezione non siano sufficienti, dovranno essere utilizzati ulteriori modelli che sono da considerare a se' stanti in termini di saldo e di versamento.

  • Arrotondamento: Gli importi espressi in lire nel quadro di competenza dell'Ente, cosi' come quelli del modello GV93, continuano ad essere soggetti alla regola dell'arrotondamento finora vigente per le denunce e i versamenti dovuti all'INPDAI e debbono essere arrotondati alle mille lire superiori in caso di frazione uguale o superiore alle 500 lire , oppure alle mille lire inferiori in caso di frazione inferiore alle 500 lire.
  • Modelli GV parzialmente insoluti: L'azienda che non effettua per intero il pagamento del saldo del modello GV in scadenza, deve indicare nella colonna "importi a debito versati " l'effettivo importo che intende pagare per ciascuna causale ed inoltrare il modello GV.
  • Modelli GV totalmente insoluti: gli importi relativi ai modelli GV totalmente insoluti non debbono essere inseriti nel modello F24. Il modelo GV insoluto deve essere inoltrato all'Istituto a mezzo lettera raccomandata.

12.3.4 - Pagamenti esclusi dalla riscossione unificata.

Restano escluse dalla nuova disciplina della riscossione unificata le seguenti tipologie:

  • rate del condono previdenziale in corso;
  • regolarizzazione di posizioni debitorie notificate dall'Istituto;
  • regolarizzazione di posizioni debitorie a seguito di verbale ispettivo;
  • contributi volontari e riscatti.

Per le prime tre fattispecie il canale di pagamento rimane il modello GV93, generalmente precompilato dall'Istituto con periodo di riferimento speciale e la scadenza di pagamento e' quella assegnata dalla norma o quella assegnata dall'Istituto all'atto della notifica della situazione debitoria.
Per il quarto gruppo il versamento avviene attraverso bollettini di c/c postale o bancari precompilati.

12.3.5. - La compensazione

Il credito nei confronti dell'Istituto che viene portato in compensazione di partite debitorie esposte nel modello F24, soggiace alle regole generali della compensazione che deve essere effettuata entro il termine di presentazione della denuncia successiva a quella che risulta a credito.
Eventuali importi a credito, riferiti al medesimo anno solare, potranno essere conguagliati detraendo l'importo dal totale della sezione B del modello GV ed esponendo nel modello F24 il saldo netto della contribuzione corrente con causale SB.

 
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