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Ultimo aggiornamento
04 febbraio 2012

Legge n. 144 del 17 Maggio 1999
Collegato ordinamentale alla Legge Finanziaria 1999

 Speciale Finanziaria 1999Pagine collegate
Area CONTABILITA'


Oggetto: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali
SELEZIONE SCUOLA: Art. 12 - 19 - 24 - 48 - 50 - 66 - 68 - 69 - 71


Capo I - Disposizioni in materia di investimenti
Artt. 1-44

Articolo 12 - Perenzione

1. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, come modificato dall’articolo 39 della legge 7 agosto 1982, n.526, le parole "quinto esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "settimo esercizio".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via transitoria anche ai residui in scadenza al 31 dicembre 1998.

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Articolo 19 - Adeguamento dei sistemi informatici all'anno 2000

1. Le pubbliche amministrazioni, le autorità amministrative indipendenti, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), le imprese e le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le imprese ed i soggetti privati sono tenuti a fornire al Comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000 (Comitato anno 2000), istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1998, e successive modificazioni, le informazioni ed i dati necessari al perseguimento dei compiti affidati al Comitato medesimo e dallo stesso richiesti, anche in via telematica. Il Comitato anno 2000 si avvale delle strutture di comunicazione predisposte dal Comitato di indirizzo strategico per l'Euro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. I Comitati provinciali per l'Euro (CEP), ridenominati Comitati provinciali per l'Euro e per l'anno 2000 (CEP 2000), svolgono, sulla base delle indicazioni del Comitato anno 2000 e con il supporto delle prefetture, attività di sensibilizzazione e di rilevazione dello stato di adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati, pubblici e privati, al cambio di data dell'anno 2000. A tale fine i Comitati medesimi possono essere integrati con esperti provenienti dalle categorie già rappresentate nei Comitati stessi.
3. I Comitati di cui ai precedenti commi, in collaborazione con istituti universitari e centri di ricerca pubblici, procedono:

a) alla scelta di interventi finalizzati e controllabili;
b) alla identificazione delle interconnessioni fra i sistemi, in particolare dei rischi derivanti dalla complessità;
c) alla elaborazione di piani di contingenza per i diversi livelli delle possibili interruzioni dei servizi e dei possibili rischi derivanti.

4. Il Comitato, di cui al comma 2, riferisce periodicamente, a cadenza bimestrale, alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sui dati raccolti, gli elementi acquisiti e le proposte di soluzioni individuati.
5. E autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1999 per il finanziamento degli oneri relativi alle attività di rilevazione di dati, informazione e comunicazione per l'adeguamento all'anno 2000 dei sistemi informatici, nonchè per il funzionamento dei Comitati di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000, ivi compresi i compensi da corrispondere al personale di supporto tecnico-amministrativo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bflancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

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Articolo 24 - Divieto di estensione di decisioni giurisdizionali nella materia del pubblico impiego

1. Per il triennio 1999-2001 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego. La disposizione del presente comma non si applica alle controversie nelle quali siano parti pubblici impiegati ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora questioni identiche a quelle dedotte in giudizio siano già state decise in sede giurisdizionale in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella medesima situazione giuridica dei ricorrenti o resistenti.

Capo II - Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza
Artt. 45-70

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Articolo 48 - Norme in materia di incompatibilità del personale docente degli enti locali

1. Al fine di estendere le disposizioni in materia di incompatibilità previste per il personale docente dipendente dallo Stato al personale docente dipendente da enti locali, a questo si applica l'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, con esclusione dei commi 4 e 16.I provvedimenti di cui ai commi 12 e 14 del citato articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo n.297 del 1994 sono disposti dall’ufficio individuato ai sensi dell’articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside di cui al comma 3 dell'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, è ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provincia, che decide in via definitiva.
3. Avverso il diniego di autorizzazione di cui al comma 15 dell'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, è ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provincia, che decide in via definitiva.

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Articolo 50 - Modifiche agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
in materia di assegno ai nuclei familiari e di assegno di maternità

1. All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nel territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ('NPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione".

2. All'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) al comma 1, terzo periodo, le parole: "è erogato" sono sostituite dalle seguenti: "è concesso";
  • b) al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;
  • c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5.

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Articolo 66 - Integrazione del Fondo per l'occupazione e interventi in materia di formazione continua

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, è incrementato di lire 900 miliardi per l'anno 1999, di lire 800 miliardi per l'anno 2000.
2. In attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno 1997, n.196, è stabilita a decorrere dall'anno 1999 in lire 200 miliardi la quota di gettito dei contributi di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, destinata agli interventi di cui al medesimo articolo 17, comma 1, lettera d). Conseguentemente, per assicurare la continuità degli interventi di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n.148 del 1993, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno, i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione verificano, secondo le rispettive competenze, le attività di formazione e istruzione professionale svolte dalle regioni e dagli altri soggetti pubblici e trasmettono al Parlamento una relazione dettagliata contenente l'elenco delle attività svolte, dei soggetti che le svolgono, del personale impiegato nello svolgimento, dei costi, con la specificazione delle parti a carico di soggetti pubblici, del numero delle persone a cui è stata impartita la formazione e degli effetti occupazionali della formazione con riferimento ai medesimi soggetti.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 1.100 miliardi per l'anno 1999, e a lire 1000 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
5. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, le disposizioni relative ai piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, di cui all'articolo 15 del decreto4egge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, sono prorogate per gli anni 1999 e 2000. I predetti piani sono realizzati sulla base di una programmazione che ne preveda la conclusione entro il 31 dicembre 2000. AI relativo onere si provvede nel limite massimo di lire 10 miliardi a carico degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 per l'anno 1999 e con le risorse finanziarie residue allo scopo preordinate per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 nell'ambito del predetto Fondo.

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Articolo 68 - Obbligo di frequenza di attività formative
Regolamento Art. 68 (Link al sito MPI)

1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall’anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

  • a) nel sistema di istruzione scolastica;
  • b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
  • c) nell'esercizio dell'apprendistato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto col conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.
3. I servizi per l’impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l’anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l’obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:

  • a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001;
  • b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n.440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n.440, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.

5. Con regolamento da adottare, entro sei mese dalla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l’impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 3 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n.196. Le predette risorse possono altresì essere destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l’apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall’articolo 16 della citata legge n.196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 3 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

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Articolo 69 - Istruzione e formazione tecnica superiore

1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma col possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono definite le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l’integrazione tra i sistemi formativi di cui all’articolo 68 e determinano i criteri per l’equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n.196, e imprese associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n.440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonchè sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in ambito nazionale.

Capo III - Disposizioni in materia di fine rapporto
Art. 71

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Articolo 71 - Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto l'utilizzo dell'accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'articolo 2120 del codice civile, per sviluppare le forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, ed alla legge 8 agosto 1995, n.335, di seguito denominate "Fondi pensione", secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

  • a) previsione, in alternativa al versamento in contanti dell'accantonamento annuale e previo accordo fra le fonti istitutive di Fondi pensione, e con il consenso espresso in forma esplicita del lavoratore interessato, dell'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, di seguito denominati "strumenti finanziari", di congruo valore emessi dall'impresa debitrice del TFR ovvero da società controllate o controllanti della stessa o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa, di seguito denominate "società del gruppo", ovvero da qualificati operatori finanziari;
  • b) definizione, nel rispetto dei diritti dei soci, di modalità semplificate di emissione e di conversione degli strumenti finanziari in partecipazione al capitale di rischio dell'emittente, nonché di misure compensative idonee a consentire il funzionamento dell'ipotesi prevista alla lettera a) nell'ambito di società del gruppo;
  • c) definizione della tipologia degli strumenti finanziari da emettere e delle relative modalità tecniche di emissione e di eventuale conversione, in sede di contrattazione aziendale. Gli strumenti finanziari sono affidati al gestore di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, previa attestazione di congruità da parte dello stesso e manifestazione della relativa disponibilità a riceverli; previsione di meccanismi idonei ad attribuire ai gestori le opzioni sugli strumenti finanziari ed a semplificarne la negoziazione;
  • d) applicazione del regime disciplinato dalla presente legge, limitatamente alle aziende e ai lavoratori che concordano di devolvere ai fondi pensione la quota non ancora impegnata, in base a disposizioni normative o contratti nazionali, del TFR dell'anno in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal presente articolo e di quello dei tre anni successivi, con possibile concentrazione di un importo corrispondente anche in una o più operazioni da porre in essere nello stesso arco temporale;
  • e) applicazione del regime tributario previsto per il versamento dell'accantonamento annuale del TFR alle operazioni previste alle lettere da a) a d); applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per le operazioni medesime e rilevanza delle stesse, se aventi per oggetto l'emissione di partecipazioni al capitale, ai fini dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.466, con possibile estensione del regime previsto dall'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto, all'ingresso di qualificati operatori finanziari nel capitale dell'impresa emittente; estensione del medesimo regime anche agli aumenti di capitale e, a decorrere dalla conversione, alle emissioni di prestiti obbligazionari, convertibili in azioni, non finalizzati all'emissione di strumenti finanziari, se dedicati al versamento del TFR ai Fondi pensione;
  • f) previsione, nel caso di mancato ricorso all'emissione di strumenti finanziari, della messa a disposizione dell'impresa debitrice della garanzia che assiste il TFR, di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, per un importo corrispondente al TFR versato in contanti a Fondi pensione, a condizione che lo stesso venga sostenuto con l'accensione di uno specifico finanziamento a ciò dedicato; trasferimento di tale garanzia al Fondo pensione nell'ipotesi di emissione di strumenti finanziari in forma di titoli di debito;
  • g) per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 50 in media d'anno, che non procedono all'emissione di strumenti finanziari, elevazione in funzione compensativa della misura dell'accantonamento previsto nell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni, in relazione agli oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal versamento in contanti del TFR;
  • h) definizione degli incentivi di cui alle lettere e) e g) entro il limite massimo di lire 50 miliardi per l'anno 1999 e di lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000;
  • i) previsione di misure di coordinamento ed armonizzazione, nella salvaguardia delle quote di TFR già destinate ai Fondi pensione, idonee a raccordare le disposizioni della presente legge con quelle del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e della legge 8 agosto 1995, n.335, con possibilità di procedere all'emanazione di disposizioni integrative e correttive entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposta relazione, sono trasmessi alle camere per l’espressione del parere da parte competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l’esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il governo decade dall’esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l’espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a) al comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 6, le parole: "ad almeno tre diversi" sono sostituite dalle parole: "attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a";
  • b) al comma 4-bis, secondo periodo, dell'articolo 6, dopo le parole: "alle diverse tipologie di servizio offerte", è aggiunto il seguente periodo: "Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori";
  • c) dopo l'articolo 6-bis, è inserito il seguente:

"Articolo 6-ter. - 1. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis, 3, e all'articolo 6-bis, nonché per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.";

  • d) al comma 4 dell'articolo 16, dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: "La COVIP delibera, nei limiti delle risorse già disponibili, in ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere nonché circa la disciplina delle spese ed alla composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i princìpi del regolamento di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 1974, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.216". Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sono esecutive decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi, da effettuare, in ogni caso, unitariamente e in un unico contesto, sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP viene ridefinito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo"; il quarto e il quinto periodo del medesimo comma 4 sono abrogati.
  • e) al comma 5 dell'articolo 16, sono abrogati il terzo e il quarto periodo;
  • f) al comma 5-bis dell'articolo 16, sono aggiunte, dopo la parola: "i regolamenti", le parole: ", le istruzioni di vigilanza", e dopo le parole: "dalla commissione" le parole: "per assolvere i compiti di cui all'articolo 17".

4. Le disposizioni per i lavoratori subordinati di cui agii articoli 8 e 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, si applicano al soci lavoratori delle società cooperative qualora siano osservate in favore del soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Il Governo è tenuto a presentare al Parlamento una relazione sugli effetti derivanti dall'applicazione del presente articolo e dei decreti delegati che ne deriveranno, con periodicità annuale per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con periodicità triennale negli anni successivi.

Capo IV - Disposizioni finali
Art. 71

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