CCNL 1998/2001 -
Comparto Scuola
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/1990
ART.1 - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
1. Ai sensi della legge 12 Giugno 1990, n.146, i servizi
pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola sono:
- Listruzione scolastica, in particolare per gli
aspetti contemplati dallart.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera
d);
- Igiene, sanità e attività assistenziali a tutela
dellintegrità fisica delle persone;
- Attività relative alla produzione e alla distribuzione di
energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti;
sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il
servizio scolastico;
- Erogazione di assegni e di indennità con funzione di
sostentamento.
I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono
considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla
lettera a).
ART. 2 -
PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE
1. Nellambito dei servizi pubblici essenziali di
cui all art.1 dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi,
leffettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti
contemplati nella lett. d), comma 2 dellart. 1 della legge 12 giugno 1990, n.146,
delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di
contemperare l esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto
allistruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:
- Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo
svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
- Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo
svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei
cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza
elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza
darte, esami di abilitazione allinsegnamento del grado preparatorio, esami di
maturità);
- Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove
funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
- Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove
linterruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature
stesse;
- Attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle
aziende agricole per quanto attiene alla cura e allallevamento del bestiame;
- Raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti
tossici, nocivi e radioattivi;
- Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli
stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione
decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla
organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;
- Servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come
indicati nelle precedenti lettere a), c) e d), con particolare riferimento alla cucina ed
alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.
2. In sede di contrattazione decentrata a livello
nazionale di Ministero, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
accordo, saranno individuati i criteri generali per la determinazione dei contingenti del
personale educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui
al precedente comma 1. Successivamente, in sede di contrattazione decentrata a livello
provinciale, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell accordo a livello di
Ministero, saranno individuati i contingenti per ciascuna tipologia di istituto scolastico
presente nella Provincia.
Gli accordi decentrati di cui al presente comma hanno validità quadriennale; nelle more
della loro definizione restano in vigore le norme derivanti dai precedenti accordi nella
stessa materia.
3. In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il
personale docente a rendere comunicazione volontaria circa ladesione allo sciopero
entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro
il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto
valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni
prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la
sospensione dei servizio alle famiglie nonché al provveditore agli studi. Dalla
comunicazione al provveditore dovrà altresì risultare se il capo d'istituto aderirà
allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l'eventuale sostituto.
L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione
dellastensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro
legittimamente rifiutabile dal capo distituto o dal provveditore agli studi.
4. I Capi distituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base
anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri
comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui
al precedente comma 2 , in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed
educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per
garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui al precedente 1° comma.
I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque
giorni prima delleffettuazione dello sciopero.
Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla
ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la
conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
In caso di adesione allo sciopero del capo distituto, le relative funzioni aventi
carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte, nellordine, dal vicario, da
uno dei collaboratori o dal docente più anziano detà in servizio.
I capi distituto e gli organi dell Amministrazione scolastica, ai relativi
livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi alladesione
allo sciopero dopo la sua effettuazione.
ART. 3 - NORME
DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO
1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi
azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e
rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 15 e deve
contenere lindicazione se lo sciopero sia indetto per lintera giornata oppure
se sia indetto per un periodo più breve. Il preavviso non può essere inferiore a giorni
10, nel caso di azioni di sciopero che interessino più comparti.
In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze
sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire
la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di
comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro;
la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di
singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli Studi di appartenenza.
In caso di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi
sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore
diffusione nellarea interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le
modalità e leventuale revoca dellazione di sciopero. Le Amministrazioni
predette si assicurano che gli organi di informazione garantiscano allutenza una
informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla
frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili
indicati nellarticolo 2:
- Non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
- Atteso che leffettiva garanzia del diritto
allistruzione e allattività educativa delle relative prestazioni
indispensabili indicate nellarticolo 2 si ottiene solo se non viene compromessa
lefficacia dellanno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi,
di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le attività di insegnamento e
per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno
scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico)
nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni
di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
- Ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero
breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i
due giorni consecutivi; tra unazione e la successiva deve intercorrere un intervallo
di tempo non inferiore a sette giorni;
- Gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli
scioperi indetti per lintera giornata - possono essere effettuati soltanto nella
prima oppure nellultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i
capi di istituto e per il personale ATA.
In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere
effettuati soltanto nella prima o nellultima ora di ciascun turno; se le attività
si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del
turno antimeridiano e nellultima del turno pomeridiano.
La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo
sciopero riguarda la prima oppure lultima ora di lezione, non essendo consentita la
formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei
tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una
giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali
allinsegnamento deve essere stabilita con riferimento allorario predeterminato
in sede di programmazione;
- Gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni
degli alunni dovranno garantirne comunque lefficace svolgimento e non potranno
comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come
terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
- Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate
nelle quali è prevista leffettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali
non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle
operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal
calendario scolastico;
- Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate
nelle quali è prevista leffettuazione degli scrutini finali non devono differirne
la conclusione nei soli casi in cui il compimento dellattività valutativa sia
propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri
casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni
di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
- Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di
effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di
particolare gravità o di calamità naturale;
- Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso
minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in
difesa dellordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi
dellincolumità e della sicurezza dei lavoratori.
ART. 4 -
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE
1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti
collettivi di lavoro nel comparto Scuola, le parti di comune intesa convengono sulla
necessità che la effettuazione di azioni di sciopero ovvero lemanazione di
provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un
tentativo di conciliazione davanti ad appositi Organismi di conciliazione. Tali organismi
devono essere istituiti entro 60 giorni dallentrata in vigore del presente contratto
, dintesa tra le parti stesse, presso il Ministero della Pubblica Istruzione per i
conflitti a livello nazionale e presso i Provveditorati agli Studi per quelli a livello
locale.
2. Durante lesperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi di esclusione
dello sciopero di cui allart. 3, le amministrazioni si astengono dalladottare
iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel
conflitto. |