Art. 1 - Differimento di termini e altre disposizioni relative al settore universitario e
della ricerca scientifica
Art. 2. - Filiazioni in Italia di
Università e Istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri
... OMISSIS ...
Art. 3 - Servizio di mensa nelle scuole
1. Per l'anno scolastico 1995/1996 e per
i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1996, il Ministero dell'Interno provvede
ad erogare un contributo agli Enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio
di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri
Enti.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a lire 26.000 milioni per il
1995 e a lire 90.000 milioni per il 1996, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti
al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno per gli anni
finanziari medesimi.
3. Il Ministero dell'Interno provvede anche ad erogare un contributo agli Enti locali per
l'anno 1997, al fine di assicurare la continuità del servizio di mensa per il personale
insegnante, dipendente dallo Stato, impegnato nella vigilanza ed assistenza degli alunni
durante la refezione scolastica. Al relativo onere, determinato nell'importo massimo di
lire 90.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno
1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro.
4. I criteri per l'individuazione del personale docente avente diritto al servizio di
mensa gratuito e le modalità di erogazione del contributo statale a favore degli Enti
locali che abbiano fornito il predetto servizio sono quelli previsti dal decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri del Tesoro e dell'Interno,
del 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996.
5. A decorrere dall'anno 1998, agli oneri derivanti dal servizio di mensa di cui al comma
3, si provvede con le disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione collettiva
per il comparto del personale della scuola. A tal fine le predette disponibilità sono
incrementate della somma annua di lire 90.000 milioni. Al relativo onere si provvede, per
ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998/2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per
l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. |