Art. 1. - Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione
1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge
15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti
amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si
conformano ai criteri e princípi e sono emanati con le procedure di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5
della presente legge
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate forme stabili di
consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni
nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori,
interessate ai processi di regolazione e semplificazione.
Art. 2. - Integrazione dei criteri di
semplificazione procedimentale
1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 é sostituito dal seguente:
" 2. In sede di attuazione della
delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere
autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.";
b) al comma 4, la parola: "sessantesimo"
é sostituita dalla seguente: "quindicesimo";
c) al comma 5, dopo la lettera g
-quinquies), introdotta dall'articolo 1, comma 17, della legge 16 giugno 1998, n. 191,
sono aggiunte le seguenti:
" g -sexies) regolazione, ove possibile, di
tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g -septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.";
d) dopo il comma 5 é inserito il seguente:
" 5 -bis. I riferimenti a testi normativi
contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla
presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai
successivi provvedimenti di modificazione.";
2. Dopo l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
é inserito il seguente:
"Art. 20 -bis. - 1 . I regolamenti di
delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono
obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso,
alternativamente:
a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o
inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta
l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative
previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme
delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di
semplificazione".
Art. 3. - Nucleo per la
semplificazione delle norme e delle procedure
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
ministri é costituito il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di
seguito denominato "Nucleo", composto da 25 esperti nominati con le modalità di
cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un periodo non superiore a tre
anni, non immediatamente rinnovabile. Gli esperti sono scelti fra soggetti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di
testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della
analisi costi-benefíci, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della
linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa,
dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche
amministrazioni, gli esperti possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa
retribuita; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le
norme dei rispettivi ordinamenti; in ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non
possono superare il limite di 12 unità.
2. Ai lavori del Nucleo puó, altresí, partecipare, per l'amministrazione direttamente
interessata dal provvedimento in esame, un rappresentante designato dal Ministro
competente.
3. Il Nucleo fornisce agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri
e del Ministro delegato per la funzione pubblica il supporto occorrente a dare attuazione
ai processi di delegificazione, semplificazione e riordino.
4. Ai componenti del Nucleo é corrisposto un compenso determinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell 'articolo 32, comma 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Il Nucleo é assistito da una segreteria tecnica, composta da un contingente di
personale pari a 40 unità, oltre a un dirigente generale, che integra la consistenza
organica di cui alle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400. Per il
reclutamento di 20 unità del predetto personale si procede con le procedure di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le restanti 20 unità e, in sede di
prima applicazione della presente legge, tutte le 40 unità previste, sono individuate
attraverso le procedure di mobilità o nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e poste
in posizione di comando o fuori ruolo, o assunte, nel limite di 10 unità, con contratto a
tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, di durata non superiore a
due anni, rinnovabile. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127.
Art. 4.- Relazione annuale di
semplificazione
1. Con la relazione annuale di semplificazione di cui al
comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei
ministri, o il Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, delinea altresí il
bilancio complessivo dell'attività di semplificazione, valuta l'efficacia degli strumenti
previsti dalla legge medesima e indica, eventualmente, la soppressione di quelli già
istituti, ivi compreso il Nucleo, e la loro sostituzione con strumenti alternativi.
2. La relazione di cui al comma 1 ha per oggetto anche la normativa regionale e quella
comunitaria.
Art. 5. - Analisi dell'impatto della
regolamentazione
1 . Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
e a titolo sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell'analisi dell'impatto
della regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
sull'attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi
adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali.
2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente
l'AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello
svolgimento dell'istruttoria legislativa .
Art. 6 . - Raccordo istituzionale per
la semplificazione legislativa
1. Al fine di migliorare i metodi di formazione, di
attuazione e di conoscenza delle leggi, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette
ai competenti organi delle Camere, su richiesta dei rispettivi Presidenti, studi e
indagini sullo stato della legislazione, sugli strumenti di cognizione e sul coordinamento
delle fonti normative, sulle tecniche di valutazione degli effetti delle politiche
legislative e sull'eventuale seguito legislativo delle sentenze della Corte
costituzionale.
Art. 7. - Testi unici
1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il 30
giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo, il programma
di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie
previste e le materie elencate:
a) nell'articolo 4, comma 4, e nell'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
b) nelle leggi annuali di semplificazione;
c) nell'allegato 3 della presente legge;
d) nell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge
in generale, in riferimento all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286;
e) nel codice civile, in riferimento
all'abrogazione dell'articolo 17 del medesimo codice;
f) nel codice civile, in riferimento alla
soppressione del bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata e del bollettino ufficiale delle società cooperative, disposta dall'articolo 29
della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede
entro il 31 dicembre 2001 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e
settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le
disposizioni legislative e regolamentari. Fino alla data di entrata in vigore di una legge
generale sull'attività normativa, nella redazione dei testi unici, emanati ai sensi del
comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri e principi direttivi :
a) delegificazione delle norme di legge
concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti
dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
b) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme;
c) esplicita indicazione delle norme abrogate,
anche implicitamente, da successive disposizioni;
d) coordinamento formale del testo delle
disposizioni vigenti, apportando , nei limiti di detto coordinamento, le modifiche
necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di
adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
e) esplicita indicazione delle disposizioni, non
inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti
disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con
espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni
dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico;
h) indicazione, per i testi unici concernenti la
disciplina della materia universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna
università salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare.
3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico
sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non
richiamate ai sensi della lettera e) del comma 2.
4. Lo schema di ciascun testo unico é deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il
parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Lo
schema é trasmesso, con apposita relazione cui é allegato il parere del Consiglio di
Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro
quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico é emanato, decorso tale
termine e tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei
ministri .
5. Il Governo puó demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi
dell'articolo 14, 2º, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha la facoltà di
avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque,
scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge. Sugli
schemi redatti dal Consiglio di Stato non é acquisito il parere dello stesso previsto ai
sensi dell'articolo 16, primo comma, 3º, del citato testo unico approvato con regio
decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e del comma 4 del presente articolo.
6. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate,
sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa
delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio
dei ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che
i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano
attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute
nei testi unici.
7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere d), e) e f), si
procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme dettate dal
comma 2, lettere b), c) e d) , e dal comma 4.
Art. 8. - Testo unico in materia di
pubblico impiego
1. Entro il 31 dicembre 1999, il Governo provvede,
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo
unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, apportando le modifiche necessarie per il migliore
coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:
a) le disposizioni abrogate a seguito della
sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo
72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;
b) le norme generali e speciali del pubblico
impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi del citato articolo 72 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di
riferimento, del secondo contratto collettivo.
2. Nella predisposizione del testo unico si osservano i
criteri e le disposizioni di cui all'articolo 7, in quanto applicabili .
Art. 9. - Norme finali
1. Le attività di semplificazione e di riordino previste
dalla presente legge, dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardano, nelle
materie ivi previste, anche le norme procedimentali o organizzative introdotte fino alla
data di entrata in vigore della presente legge, nonché le norme introdotte entro un anno
dalla stessa data.
2. É abrogato l'articolo 1, comma 15, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. É fatta salva la previsione di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
4. Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, é inserito il seguente: "Al personale di cui al presente comma sono attribuiti
l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, se piú favorevoli". Conseguentemente nel
predetto terzo periodo sono soppresse le parole: "e accessorio".
5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i segretari comunali di cui all 'articolo
18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all
'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o
mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi al trattamento
economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico
dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del
trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste
imputati. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il
Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
6. I termini di cui all'articolo 10, al comma 1 dell'articolo 11 ed al comma 11
dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono
differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, sono abrogati. All'articolo 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.
59, le parole: "ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello" sono sostituite dalla
seguente: "allo".
7. All'articolo 21, comma 15, alinea, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato
dall'articolo 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, le parole "entro il 30
novembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1999".
All'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole "entro i
successivi novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo
1999".
Art. 10. - Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 4.915 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonché
in lire 4.060 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio
1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11. - Applicazione di
disposizioni
1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 , commi 4 e 5,
si applicano a decorrere dal 1º gennaio 1999.

ALLEGATO 1 - (articolo 1, comma 1)
PROCEDIMENTI DA SEMPLIFICARE
1) Procedimento per le concessioni e locazioni di beni
immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, degli
enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli
enti ecclesiastici
Legge 11 luglio 1986, n. 390.
2) Procedimento per l'apposizione dei termini per le
denunce di infortunio sul lavoro e di malattie professionali
Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, articoli 53 e 54.
3) Procedimento di classificazione delle industrie
insalubri
Testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994.
4) Procedimenti inerenti alla nautica da diporto
Legge 11 febbraio 1971, n. 50.
5) Procedimento di cancellazione dal registro
prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione ai sensi dell'articolo 15 della
legge n. 59 del 1992
Legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 15, comma 5.
6) Procedimento di sostituzione del liquidatore
ordinario
Codice civile, articolo 2545;
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
7) Procedimento di notifica e riscossione dei
contributi per le ispezioni ordinarie nei confronti delle società cooperative
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 ottobre 1973, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 ottobre 1973;
Legge 31 gennaio 1992, n. 59.
8) Procedimenti relativi ai servizi certificativi del
casellario giudiziale
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 778;
Regio Decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
maggio 1935, n. 835, articolo 24;
Regio Decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito dalla legge 28 maggio 1936, n.
1059;
Regio Decreto 22 ottobre 1936, n. 1981;
Legge 23 marzo 1956, n. 182, articolo 9;
Legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 73 e 81;
Legge 6 aprile 1984, n. 57, articolo 1, nonché tabella A: articolo 4, lettera b), e
articolo 14;
Codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688 e 689;
Norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 110, 194, 195,
196, 197 e 237;
Disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
448, articoli 14 e 15;
Norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 18 e 19;
Legge 21 febbraio 1989, n. 99, articoli 2, 3 e 10;
Legge 10 ottobre 1996, n. 525, articolo 3, comma 2, lettera b ).
9) Procedimento di gestione e alienazione dei beni
sequestrati e confiscati
Norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
Decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;
Regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25.
10) Procedimento relativo alle spese di giustizia
Regio Decreto 23 dicembre 1865, n. 2701;
Regio Decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.
11) Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il
rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i
procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili
mobiliari e immobiliari
Legge 8 agosto 1895, n. 556;
Regio Decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
Legge 21 febbraio 1989, n. 99;
Testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;
Legge 3 aprile 1979, n. 103;
Legge 11 maggio 1971, n. 390;
Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
Legge 25 aprile 1957, n. 283;
Legge 29 dicembre 1990, n. 405;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1985, n. 17;
Decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
1988, n. 291.
Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1985, n. 17;
Decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
1988, n. 291.
12) Procedimento per la determinazione e la
liquidazione dei compensi spettanti ad ausiliari del giudice
Legge 8 luglio 1980, n. 319, articolo 11.
13) Procedimento di proroga dei termini di decadenza
in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari
Decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437.
14) Procedimento per il monitoraggio del ricovero dei
minori in istituti di assistenza e sullo svolgimento di ispezioni nei medesimi
Legge 4 maggio 1983, n. 184, articolo 9, commi quarto e quinto.
15) Procedimento relativo al reperimento delle parti
destinatarie delle notifiche
Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, articoli 52 e 55;
Testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 49.
16) Procedimento per il passaggio del personale non
idoneo all'espletamento dai servizi di polizia ad altri ruoli della polizia di Stato
Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.
17) Procedimento per la compilazione del rapporto
informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica
sicurezza
Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, articolo 53;
Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, articoli da 62 a 67.
18) Procedimento per l'attribuzione della qualifica di
agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da
altre amministrazioni dello Stato e della regione Sicilia
Testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, articolo 43;
Regio Decreto 20 agosto 1909, n. 666, articolo 81.
19) Procedimento di rilascio della licenza di
collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche, rare e antiche
Testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 31 e 32;
Legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 10, comma sesto;
Regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 47.
20) Procedimento per la concessione del porto d'armi
per uso personale.
Testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 143 del 22 giugno 1998.
21) Procedimento per la denuncia all'istituto
assicuratore ed all'autorità locale di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro
degli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e prognosticati non
guaribili entro tre giorni
Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, articoli 53 e 54.
22) Procedimento finalizzato alla conclusione di
contratti di locazione di immobili da destinare ad uffici pubblici
Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;
Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articoli 3 e 4;
Legge 16 settembre 1960, n. 1014;
Legge 27 luglio 1978, n. 392;
Legge 15 dicembre 1990, n. 396.
23) Procedimento per la conclusione di contratti degli
enti locali con abolizione dell'obbligo di invio di copia del contratto al commissario del
Governo
Legge 19 marzo 1990, n. 55, articolo 16, comma 1- bis , introdotto
dall'articolo 15 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
24) Procedimento di rilascio del duplicato della
patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 127.
25) Procedimento di rilascio del duplicato della carta
di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 95, commi 3, 4 e 5.
26) Procedimenti per la definizione dei rapporti
patrimoniali con le imprese ex concessionarie di ferrovie
Testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.
27) Procedimento per la rimozione d'ufficio delle navi
sommerse nei porti
Codice della navigazione, articolo 73;
Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.
328, articoli 90, 91 e 92.
28) Procedimento per la decisione del ricorso
gerarchico improprio presentato alla commissione centrale dei raccomandatari marittimi
contro i provvedimenti della commissione locale
Legge 4 aprile 1977, n. 135, articolo 14.
29) Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di
proprietà e la reimmatricolazione
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Capo III, Sezione III;
Regio Decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n.
510;
Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
Legge 23 dicembre 1977, n. 952;
Legge 9 luglio 1990, n. 187;
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
30) Procedimento di iscrizione nel registro dei
revisori contabili
Legge 13 maggio 1997, n. 132, articolo 2.
31) Procedimenti di erogazione dei contributi del
fondo unico dello spettacolo
Legge 30 aprile 1985, n. 163;
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1996.
32) Procedimento di certificazione di bilancio per le
società cooperative
Legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 15.
33) Procedimento di disciplina delle attività di
formazione professionale
Legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5.
34) Procedimento per l'alienazione di beni mobili
Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 35;
Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articolo 2;
Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076,
articoli da 361 a 388.
35) Procedimento per il rilascio della presa d'atto ex
articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 126 e 128.
36) Procedimento di reiscrizione dei residui passivi
perenti
Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 36.
37) Procedimento per la prestazione del giuramento di
fedeltà degli impiegati dello Stato
Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, articolo 11.
38) Procedimento per l'assoggettamento a vincolo dei
beni artistici, architettonici e culturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni
Legge 1º giugno 1939, n. 1089, articoli 1, 2 e 3.
39) Procedimento per l'assoggettamento a vincolo delle
bellezze naturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni
Legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Legge 8 agosto 1985, n. 431.
40) Procedimento per il rilascio della autorizzazione
alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli culturali privati
Testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917;
Decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564.
41) Procedimento di concessione e riscossione delle
agevolazioni all'editoria in materia di servizi telefonici
Legge 5 agosto 1981, n. 416.
42) Procedimento per lo scarto dei documenti degli
uffici dello Stato
Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 25 e 27;
Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, articolo 3;
Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344.
43) Procedimento per i pagamenti da e per l'estero in
nome e per conto delle amministrazioni dello Stato
Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Legge 3 marzo 1951, n. 193;
Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
44) Procedimento per:
- Il supporto all'attività della delegazione regionale per
la negoziazione degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale con il
Servizio sanitario nazionale;
- L'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale
delle organizzazioni sindacali ai fini della contrattazione;
- Verifica e monitoraggio dei risultati degli accordi
nazionali del personale sanitario convenzionale attraverso gli osservatori consultivi
permanenti per il necessario indirizzo e coordinamento
Legge 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 4, comma 9;
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 18, comma 9.
45) Procedimento di gestione, di custodia, di
destinazione e di alienazione di immobili, di autoveicoli e tabacchi lavorati oggetto di
confisca
Codice di procedura penale, articoli 259, 260, 262, 263 e 264;
Norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 83, 84 e 86;
Decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, articoli 10, 11, 12
e 13;
Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
articoli 301 e 301- bis ;
Decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, articolo 4;
Legge 13 luglio 1965, n. 836;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, articoli 16 e 17;
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 213;
Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 19;
Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
articoli 100 e 101;
Legge 7 marzo 1996, n. 109, articoli 1, 2 e 3;
Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, articolo 47- bis ;
Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, articolo 12- sexies ;
Legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 10.
46) Procedimento relativo alla circolazione e al
soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.
47) Procedimento relativo alla commercializzazione di
carburante avio negli aeroporti minori
Testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
48) Procedimento relativo alla iscrizione e alla
cancellazione degli aeromobili dai pubblici registri e alla documentazione obbligatoria
Codice della navigazione, articoli 753 e 775.
49) Procedimento relativo ai trasferimenti di
proprietà degli aeromobili
Codice della navigazione, articoli da 861 a 873.
50) Procedimento per l'istituzione e l'uso di
aviosuperfici ed elisuperfici
Codice della navigazione, articoli 799 e 804;
Legge 2 aprile 1968, n. 518;
Decreto del Ministro dei trasporti e della aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 28 giugno 1972;
Decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
205 del 1º settembre 1988.
51) Procedimento di espletamento del servizio
antincendi negli aeroporti minori e sua trasformazione in senso facoltativo
Legge 11 gennaio 1979, n. 14.
52) Procedimento di accertamento e conferma di
validità per il rilascio di licenze e brevetti aeronautici
Codice della navigazione, articolo 731;
Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.
328;
Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.
53) Procedimento per l'ottenimento della qualifica di
coltivatore diretto
Legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 2 e 3.
54) Procedimento per la cancellazione dal bollettino
dei protesti e relative rettifiche
Legge 12 febbraio 1955, n. 77, articolo 3.
55) Procedimento di iscrizione nel casellario
giudiziale (previsione di un unico tipo di certificato penale per le richieste di privati
e di pubblici uffici)
Codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688, 689 e 690;
Norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articolo 194.
56) Procedimento di sostegno alle vittime dell'usura
Legge 7 marzo 1996, n. 108;
Decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
189 del 13 agosto 1996;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51;
Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.
57) Procedimento di sostegno alle vittime del racket
Decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172;
Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n.
396;
Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 febbraio 1993, n.
251.

ALLEGATO 2 - (articolo 1, comma 1)
PROCEDIMENTI STRUMENTALI DA DISCIPLINARE
IN MODO UNIFORME
AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 5, LETTERA A) , DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997
1) Procedimento di liquidazione della pensione
Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538;
Decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 1983, n. 131, articoli 30, 30- bis e 30- ter.BFT;
Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, articoli da 204 a 208;
Legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 3;
Legge 3 maggio 1967, n. 315, articolo 26.
2) Procedimento di liquidazione una tantum
Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092;
Legge 2 aprile 1958, n. 322.
3) Procedimento per il riscatto
Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, articolo 13;
Decreto-legge 1º ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 1982, n. 881.
4) Procedimento di spese in economia
Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Legge 5 agosto 1978, n. 468;
Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, articolo 15;
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442;
Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;
Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, articolo 10;
Decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1993, n. 600;
Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552;
Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153;
Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299;
Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;
Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391;
Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91;
Regolamento approvato decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;
Regolamento approvato decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433;
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;
Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36;
Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555;
Regio Decreto 1º marzo 1925, n. 394;
Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 520;
Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509;
Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461;
Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 489;
Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n.
758;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471;
Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90;
Decreto del Presidente della Repubblica 1º aprile 1985, n. 166;
Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1985, n. 686;
Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36.
5) Procedimento per la riscossione di diritti e tasse
spettanti agli archivi notarili per le attività svolte
Regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970, articoli 8 e 9;
Legge 17 maggio 1952, n. 629, articolo 14;
Legge 22 novembre 1954, n. 1158, articoli 40, 41, 42 e 44.

ALLEGATO 3 - (articolo 5, comma 1)
MATERIE OGGETTO DI RIORDINO
1) Ambiente e tutela del territorio
2) Urbanistica ed espropriazione
3) Finanze e tributi
4) Documentazione amministrativa e anagrafica
5) Agricoltura
6) Pesca e acquacoltura
7) Università e ricerca
8) Rapporto di impiego pubblico del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. |