Art. 1. (Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione)
1. A decorrere dall'anno
scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni. L'istruzione
obbligatoria è gratuita. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un
generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata
novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino, sarà
introdotto l'obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a
conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria
superiore o una qualifica professionale.
2. A coloro i quali, adempiuto l'obbligo di istruzione o prosciolti dal medesimo,
non intendono proseguire gli studi nell'istruzione secondaria superiore é garantito,
nell'ambito della programmazione dell'offerta educativa, come previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte
al conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese quelle previste dalla legge
24 giugno 1997, n. 196.
3. Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, in coerenza con i
princípi di autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, le istituzioni scolastiche prevedono sia iniziative formative
sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanee, volte a
favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento al fine
di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione, di
consentire agli alunni le scelte piú confacenti alla propria personalità e al proprio
progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno
all'altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore.
4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso di mancato
conseguimento del diploma o della qualifica di cui al comma 1, previo accertamento dei
livelli di apprendimento, di formazione e di maturazione, è rilasciata all'alunno una
certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento
dal medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il percorso didattico ed
educativo svolto e le competenze acquisite.
5. In prima applicazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione, le
disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che nell'anno
scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola elementare o media, con
eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo già negli anni
precedenti in base alla previgente normativa.
6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad integrare in via
regolamentare le norme riguardanti la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di
istruzione.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri
competenti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è disciplinata,
entro il 31 dicembre 1998, l'attuazione del presente articolo, tenendo conto delle
disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
8. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche sono
autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa, anche ai fini del
potenziamento delle azioni di orientamento sia in vista del proseguimento degli studi, sia
dell'inserimento nel mondo del lavoro, con le modalità previste dal decreto del Ministro
della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, che potranno all'uopo essere
modificate e integrate. A tal fine è autorizzato l'incremento della dotazione del fondo
di cui all'articolo 4 della Legge 18 Dicembre 1997, n. 440,
nella misura di lire 174.285 milioni per l'anno 1998, di lire 149.823 milioni per l'anno
1999 e di lire 165 milioni a decorrere dall'anno 2000.
9. Agli alunni portatori di handicap si applicano le disposizioni in materia di
integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.104 milioni per l'anno
1999 e di lire 10.672 milioni a decorrere dall'anno 2000.
10. Per la realizzazione delle procedure, degli interventi e dei progetti connessi
con l'attuazione dei commi 7 e 8, nonché per le relative attività preparatorie, è
autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 3.000 milioni per
l'anno 1999.
11. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, fino
all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, disciplinano
l'elevamento dell'obbligo di istruzione adottando, eventualmente in via amministrativa,
soluzioni coerenti con i propri ordinamenti vigenti, purché queste assicurino
l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari superiori e
siano in armonia con le finalità di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto dal
comma 20 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 2. (Norme finanziarie)
1. All'onere derivante dalla
presente legge, valutato complessivamente in lire 179.285 milioni per l'anno 1998, in lire
221.518 milioni per l'anno 1999 e in lire 153.359 milioni a decorrere dall'anno 2000, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione
per lire 179.285 milioni per l'anno 1998, per lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e per
lire 105.323 milioni per l'anno 2000 e l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri per lire 71.695 milioni per l'anno 1999 e per lire 48.036 milioni
per l'anno 2000.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |